CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA avv.to Marcello (c.f. ) ex se difeso ed art. 86 Pt_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Bracciano, via Traversini n. 7;
APPELLANTE
E
(già (P.I. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Longobardi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Vincenzo Tizzani n. 15;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1760/2019 pubblicata in data 04/12/2019. FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1. L'avv. Marcello RC ha convenuto in giudizio esponendo di essere titolare fin dal 1998 dell'utenza telefonica, Controparte_2 voce e dati, n. 0699805358, attiva presso il proprio studio legale in Bracciano e di aver stipulato con un contratto avente ad oggetto la somministrazione Controparte_2 dei servizi di telefonia voce, con il profilo Linea Voce + al costo mensile di € 30, e di traffico dati ADSL a 7 mega, al canone mensile di € 20; ha dedotto che Controparte_2 ha arbitrariamente applicato il servizio linea voce ISDN in luogo di quello
[...] contrattualizzato Voce +, pretendendo il maggior canone mensile di € 46 e in data 26.8.2010 ha sospeso unilateralmente la somministrazione del servizio;
ha quindi esposto di aver incaricato l'operatore dell'attivazione della linea telefonica con CP_3 un nuovo contratto, ma che tale servizio non poteva essere somministrato a causa di un errato inserimento da parte dei tecnici nella centralina di appartenenza;
CP_2 ha esposto di aver successivamente incaricato altro operatore, Wind Telecomunicazioni s.p.a., della riattivazione della linea telefonica, ma che tale operatore comunicava di non poter dare corso alla richiesta a causa del rifiuto di di consentire il CP_2 trasferimento della linea dell'odierno attore, come confermato dalla stessa CP_2
con nota del 20.12.2010, con la quale la stessa ha addotto non meglio precisati
[...]
“impedimenti tecnici”. A tutela del proprio diritto all'uso della linea telefonica, l'odierno attore ha promosso un procedimento cautelare ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ottenendo dal Tribunale di Civitavecchia, l'ordine rivolto a CP_2 di cessazione della condotta ostativa sopra descritta e di provvedere al trasferimento della linea telefonica con altro operatore;
l'avv. Marcello RC, avendo ottenuto l'attuazione di tale provvedimento, ha promosso il giudizio di merito che ci occupa al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 120.000,00, cagionati dalla condotta di ritenuta illecita sia sotto il profilo contrattuale (per Controparte_2 quanto riguarda l'applicazione di una tariffa superiore a quella contrattualizzata e l'unilaterale distacco della linea telefonica) sia sotto il profilo extracontrattuale (per aver successivamente impedito o ostacolato il trasferimento della linea ad altro operatore), così privando l'odierno attore della possibilità di comunicare via telefono dal mese di agosto 2010 al mese di ottobre 2011, data in cui è stata data attuazione all'ordinanza cautelare di questo Tribunale. Si è costituita Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in attuazione dell'art. 1 comma 11 della Legge 31 luglio 1997 n. 249; nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, evidenziando la morosità dell'odierno attore rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni dell'utenza telefonica de quo e il rifiuto di intervento tecnico riportato nella causale dell'annullamento della riattivazione;
inoltre, ha contestato la quantificazione dei danni, sostenendo la mancanza di prova degli stessi. La causa, di natura documentale, è stata più volte rinviata per la decisione.>>
La causa veniva decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2019.
§ 2. – Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 1760/2019 così statuiva: << dichiara la domanda improponibile;
- compensa le spese di lite.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. L'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta è fondata. L'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) prevede: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti
o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”. In attuazione di tale norma, l'art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”), pubblicata sulla G.U. n. 167 del 18.7.2002, stabilisce quanto segue: “Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio”. Ai sensi dell'art. 4 della medesima delibera, poi: “La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione” (1° comma); “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza” (2° comma). Si deve osservare che un tale tentativo obbligatorio di conciliazione realizza la ratio legis di creare un vero e proprio passaggio obbligato di natura stragiudiziale per tutte le liti in tema di utenza telefonica, in armonia con la linea evolutiva del nostro ordinamento verso la generalizzazione della conciliazione pre-processuale, finalizzata a scoraggiare il ricorso al processo, analogamente a quanto si rinviene in altre materie (cfr., ad esempio, l'art. 412 bis c.p.c. in materia di diritto del lavoro;
l'art. 46 Legge n. 203/1982 in materia di contratti agrari;
l'art. 10 Legge n. 192/1998 in materia di sub-fornitura). La controversia in esame rientra senz'altro tra quelle per le quali è previsto il tentativo di conciliazione di cui sopra, atteso che parte attrice lamenta la lesione di un proprio diritto alla comunicazione per via telefonica, indipendentemente dal fatto che la tutela invocata abbia in parte natura extracontrattuale e non contrattuale, non essendovi alcuna limitazione in tal senso nella normativa citata. Anzi, la formulazione della norma che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di diritti inerenti la telecomunicazione è omnicomprensiva, riguardando tutte le controversie in cui gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni. Ciò posto, è infondata la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui il tentativo di conciliazione sarebbe escluso in ragione dell'introduzione del procedimento cautelare ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Infatti, se è vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 403/2007, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevata in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, interpretando la predetta disposizione nel senso che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari, è anche vero che non vi è ragione per escludere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione anche per la fase di merito successiva all'istanza cautelare proposta. Ciò in quanto, deve ricordarsi, la citata normativa prevede la sospensione dei termini per agire in sede giurisdizionale, tra cui devono ritenersi compresi anche i termini di cui all'art. 669 octies c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito successivamente al procedimento cautelare ante causam. Peraltro, l'espletamento del procedimento cautelare dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria non vanifica la ratio di deflazione del contenzioso da attribuirsi al tentativo di conciliazione per la successiva (eventuale) fase di merito. Invero, la tutela cautelare, sebbene strumentale rispetto al giudizio ordinario di cognizione, assolve ad una sua funzione tipica di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, tale per cui non può essere ritenuta una mera fase iniziale del giudizio di merito. In altre parole, una volta attenuta la tutela cautelare in via giudiziaria ed assicurata la tutela dei diritti controversi che altrimenti sarebbe stata vanificata in attesa della pronuncia sul merito della lite, la controversia ben potrebbe essere definita in via stragiudiziale quanto al generale assetto degli interessi tra le parti, esonerando l'Autorità Giudiziaria dall'ulteriore giudizio relativo alla fase di merito e contribuendo così all'obiettivo di decongestionamento dei tribunali, senza che si verifichi alcuna regressione del procedimento giudiziale contenzioso esistente. Ciò è tanto più vero laddove si consideri che i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non perdono efficacia in caso di mancata introduzione del giudizio di merito (art. 669 octies comma VI c.p.c.) e, dunque, rivestono un'autonoma rilevanza nell'ambito degli strumenti di tutela assicurati alla parte lesa. Parte attrice ha poi evidenziato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14103/2011 (“In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 3 del relativo Allegato A deve intendersi prescritto a pena di improcedibilità, sicché, laddove non esperito, il giudice procedente, sia in primo grado che in appello, non deve dichiarare improponibile l'azione, ma deve dichiararne l'improcedibilità sino a quando non sia spirato il termine per darvi corso o non si sia preso atto del fallimento del tentativo medesimo;
in questi casi, fatta comunque salva l'originaria introduzione dell'azione agli effetti sostanziali e processuali, il processo riprende con la rinnovazione del giudizio”) ha ritenuto che, qualora si dovesse comunque ritenere applicabile, come nel caso di specie, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione extragiudiziale, il Tribunale dovrebbe semplicemente sospendere il giudizio, dando un termine alle parti perché promuovano il tentativo di conciliazione e disponendo per il prosieguo del procedimento. Ciò sul presupposto che si verterebbe in ipotesi di improcedibilità anziché di improponibilità. Tuttavia, ritiene il Tribunale che il principio richiamato non tenga conto del fatto che: - costituisce interesse di rango costituzionale (Art. 111 Cost.) altresì quello attinente alla ragionevole durata delle controversie e quindi all'ottenimento, in tempi ragionevoli, di una tutela dei diritti, anche in sede extragiudiziale, - che detto diritto di rango costituzionale è perseguito dalla legge n. 249/97, attuativa della direttiva CE n. 22/2002, mediante l'intento deflattivo che ne sta alla base, come espressamente confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 18.03.2010 c. C-317/08, nella parte in cui CP_4 Controparte_2 afferma che la normativa interna “garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie” e “tende a rafforzare l'effetto utile della direttiva”, perseguendo “lo scopo di una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali” e “quindi legittimi obiettivi di interesse generale “;
- che l'intento deflattivo in parola è raggiunto compiutamente soltanto se il tentativo di conciliazione obbligatorio avvenga PRIMA dell'incardinamento della vertenza giurisdizionale;
- che, peraltro, il meccanismo di sospensione previsto per le controversie in materia di lavoro dall'art. 412 bis c.p.c. non appare analogicamente applicabile alle controversie in materie di telecomunicazioni, atteso che esso reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, come rilevato dalla stessa Suprema Corte in materia di controversie agrarie (cfr. in termini sul punto Trib. Milano, sez. XI, sentenza 17 dicembre 2015). Dalle suesposte considerazioni deriva che deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249. 3. Alla luce della relativa novità della questione trattata, con riferimento all'obbligatorietà o meno del tentativo di conciliazione nei giudizi di merito a seguito di proposizione di istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio della causalità della lite ed a compensare tra le parti integralmente le spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello RC avv.to Marcello formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado emessa: a) nella denegata ipotesi di ritenuta obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sospendere il presente giudizio ed assegnare alle parti un termine per esperire il tentativo di conciliazione dinanzi all'autorità amministrativa competente, all'esito del quale, ove non la raggiunta la conciliazione o, comunque, decorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione, fissando già, ex art. 297 c.p.c., un'udienza successiva al decorso di detto termine, ovvero onerando la parte più diligente della riassunzione dello stesso, tenuti fermi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo originario;
b) in via preliminare ed istruttoria, si chiede, ove ritenuto necessario provare ulteriormente quanto dedotto e provato in via documentale, di ammettersi tutte le prove orali richieste per mezzo della seconda memoria istruttoria del 30 gennaio 2012; c) nel merito, accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte della appellata dedotte in giudizio e, per l'effetto, confermare con sentenza l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ex Sezione distaccata di Bracciano, Dott.ssa Paola Romana Lodolini, in RG 252/10, e condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attore da liquidarsi nella misura di € 300 per ogni giorno di distacco – sia in relazione all'inadempimento contrattuale, sia quanto alle successive condotte extracontrattuali - della linea voce e dati dell'appellante, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000 (centoventimila/00), ovvero ancora nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, ovvero infine da liquidarsi in via equitativa. Vinte le spese.>>
§ 4.1 – Si costituiva già per chiedere il rigetto del CP_1 Controparte_2 gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In via preliminare, nel rito, dichiarare l'improponibilità della presente azione ai sensi dell'art. 3, allegato A, Regolamento 173/07/CONS per quanto dedotto ed argomentato;
2) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. RC Marcello nei confronti della poiché infondato in fatto e in diritto CP_1
e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1760/2019, R.G. 200114/11, emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 04 dicembre 2019; 3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata n. 1760/2019, R.G. 200114/11, dichiarare in ogni caso l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Legge n. 249/1997, attuata con la Delibera n. 182/02/CONS e novellata con la Delibera n. 173/07/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;
4) In via istruttoria, si insiste per il rigetto della prova per testi così come richiesta da parte appellante in sede di deposito della memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c. nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
->
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2020, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All' udienza suddetta i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte, rilevata la mancanza della condizione di procedibilità della domanda, con ordinanza in pari data, sospendeva il processo, assegnando alle parti il termine di mesi tre per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Corecom Lazio, onerando le stesse della produzione del relativo verbale entro il 4 luglio 2025; rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., assegnando termine per note difensive fino al 25 luglio 2025.
§ 4.5 – Parte appellante depositava in data 30 aprile 2025 il verbale di mancata conciliazione ed entrambe le parti hanno depositatole note conclusionali.
§ 4.6 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Inapplicabilità del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 11 L. 249/1997 e s.m.i.>> censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda proposta per la fase di merito per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telefonia. Con ulteriore profilo evidenziava che il tribunale aveva errato avendo confuso l'istituto dell'improcedibilità con quello dell'improponibilità; rappresentava che il Tribunale avrebbe dovuto assegnare termine per iniziare il tentativo di conciliazione e solo in ipotesi di inottemperanza sancire l'improponibilità dell'azione. § 5.2 – Con il secondo motivo chiedeva la statuizione sul merito della domanda rappresentando di essere rimasto privo della linea telefonica voce e dati dal 26 agosto 2010 al 5 ottobre 2011 a seguito di illegittimo distacco operato da sul CP_2 presupposto della morosità di esso RC, in realtà inesistente avendo egli regolarmente pagato le fatture per i servizi pattuiti nel contratto stipulato inter partes il 3 febbraio 2010 ed avendo omesso il pagamento dei servizi linea voce ISDN mai pattuiti in contratto. Rappresentava che l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di pagamento dei servizi voce ISDN risultava compiuto dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza conclusiva del procedimento cautelare promosso da esso RC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c. nella parte in cui aveva statuito che < pretesa di in ordine al pagamento dei servizi della linea ISDN sia Controparte_2 destituita di fondamento atteso che le stesse si fondano su un contratto mai concluso in tali termini […] posto che nello stesso risulta barrata esclusivamente l'opzione “linea voce +”, mentre non sono state barrate le caselle relative alla linea ISDN >>
Sosteneva che su tale accertamento era sceso il giudicato non avendo Controparte_2 impugnato l'ordinanza cautelare.
[...]
Insisteva nella richiesta di risarcimento del danno sia con riguardo all'inadempimento contrattuale legato all'illegittimo distacco che con riguardo agli impedimenti pretestuosi ed illegittimi frapposti da al trasferimento della linea a diverso CP_2 operatore di telefonia prescelto da esso appellante.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato ed è stato accolto avendo questa Corte disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione avanti a . CP_5
L'incontro espletatosi in data 29 aprile 2025 ha avuto esito negativo. Parte appellata ha proposto un indennizzo di euro 4.000,00 che RC non ha accettato in quanto insufficiente a lenire il grave danno provocato dal distacco arbitrario e dal rifiuto di consentire l'allaccio con altri operatori durato 14 mesi.
La causa va quindi decisa nel merito.
RC ha chiesto la conferma dell'ordinanza del tribunale di Civitavecchia ex Sezione distaccata di Bracciano in punto di accertamento di illiceità delle condotte Cont sopra descritte poste in essere di e la condanna di : << al risarcimento di CP_2 tutti i danni cagionati all'attore da liquidarsi nella misura di € 300 per ogni giorno di distacco – sia in relazione all'inadempimento contrattuale, sia quanto alle successive condotte extracontrattuali - della linea voce e dati dell'appellante, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000 (centoventimila/00), ovvero ancora nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, ovvero infine da liquidarsi in via equitativa.>> Va premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass., sez. Un., sent. 30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., sez. III., sent. 11/12/2002, n. 17626). In particolare, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ha dato rilievo al principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Applicando tale principio al caso di specie, va evidenziato che, con riguardo all'inesatto adempimento del contratto 3 febbraio 2010 (stipulato tra RC e a causa di addebiti in fattura per servizi estranei all'oggetto Controparte_2 contrattuale ed al distacco dell'utenza 06 99805358 in uso allo studio legale RC sul presupposto della morosità del cliente per avere omesso il pagamento delle fatture
-meglio indicate in atti-) limitatamente a detti servizi risulta evidente che il soggetto onerato della prova dell'esatto adempimento era essendo il Controparte_2 ricorrente onerato della prova del titolo da cui deriva il suo diritto.
RC ha infatti prodotto il contratto e dal documento emerge che per l'individuazione dei servizi richiesti dal cliente risulta barrata esclusivamente l'opzione
“linea voce +”, mentre non sono state barrate le caselle relative alla linea ISDN, come già osservato dal giudice del cautelare. non ha fornito prova contraria, ovvero che i servizi relativi alla Controparte_2 linea ISDN - per i quali aveva emesso fatturazione - fossero ricompresi nel contratto 3 febbraio 2010. Ha errato ad inserire in fattura costi per servizi non Controparte_2 richiesti e non pattuiti ed a ricondurre a morosità la posizione del cliente che aveva effettuato il regolare pagamento delle fatture per i servizi pattuiti. Tanto emerge dalla documentazione e dalle puntuali allegazioni di parte, non oggetto di contestazione da parte di Controparte_2
Il distacco dell'utenza per morosità costituisce inadempimento del contratto avendo il cliente legittimamente sospeso il pagamento di costi non pattuiti.
Identiche considerazioni vanno svolte con riguardo alla condotta di Controparte_2
che non ha consentito la migrazione del cliente con nuovo operatore: trattasi di
[...] condotta cessata solo a seguito del vittorioso esperimento da parte di RC del procedimento ex art. 700 c.p.c. definito con ordinanza di integrale accoglimento del 14-18 maggio 2011 ed al cui contenuto si può fare rinvio essendo essa rimasta incontestata da parte di che non ha proposto reclamo. Controparte_2
Deve quindi trascorrersi alla disamina della domanda di risarcimento del danno esplicitata dall'appellante come domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante sia sotto il profilo contrattuale (in cui l'illiceità della condotta viene individuata nell'illecita pretesa di somme non dovute e del successivo unilaterale distacco operato sulla scorta di tale infondata pretesa) (cfr. pag. 22 appello), sia sotto il profilo extra contrattuale per gli illegittimi impedimenti successivamente frapposti al trasferimento delle linea al diverso operatore di telefonia prescelto da esso RC.
La linea dello studio professionale, servito da un unico numero fisso, risulta disattivata dal 26 agosto 2010 a 5 ottobre 2011.
RC ha chiesto il risarcimento di € 300 per ogni giorno di distacco, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000,00, oppure con liquidazione in via equitativa.
Tanto premesso va osservato che l'attore, odierno appellante, non ha allegato al contratto versato in atti le condizioni generali di contratto e la carta dei servizi dell'operatore di telefonia, documenti integrativi dello stesso.
Non può quindi procedersi alla determinazione del quantum con riguardo alle pattuizioni contrattuali.
Il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni rese alla Cassa Forense dalle quali si evince che nel 2008 ha avuto un fatturato di € 70.622, nel 2009 un fatturato di € 62.174 e nel 2010 un fatturato di € 47.848,93.
Il distacco dell'utenza fissa dello studio è sopravvenuto il 26 agosto 2010.
Il distacco e il mancato transito al nuovo operatore prescelto ha interessato l'anno 2011 sino al 5 ottobre 2011.
In relazione a detta annualità l'avv.to RC ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'elenco delle fatture emesse nell'anno 2011 per un importo complessivo di € 80.326,74.
In particolare, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. RC ha evidenziato che sulla base dei riscontri documentali rappresentati dalle fatture prodotte emergeva che dal 1° gennaio 2010 al 25 agosto 2010 -ovvero nel periodo in cui il telefono funzionava - il fatturato di esso professionista era pari ad € 38.695, con una media mensile (trattandosi di otto mesi) di € 4.836 mentre nei successivi quattro mesi essa era scesa a € 3.588 essendo stato il fatturato pari ad € 14.352. in relazione all'anno 2011 ha evidenziato che nel periodo di “isolamento “ CP_6 ha emesso in via prevalente fatture nei confronti di clienti con i quali i rapporti professionali erano regolati da convenzione (Bracciano Ambiente s.p.a.; il manifesto coop. Editrice, ass.ne prof. ). Per_1 Persona_2
Osserva la Corte che dall'esame delle fatture in atti relative all'anno 2011, espunte le fatture rimesse ai clienti regolati da convenzione o per l'espletamento da parte di RC di incarico istituzionale (quale consigliere di Bracciano Ambiente s.p.a.), risulta che sono state emesse fatture in favore di clienti privati in data 1/03/2011 assistenza e difesa procedimento penale n. 2169/2009 di euro Persona_3
2000; 11 aprile 2011 assistenza e difesa procedimento penale € Parte_2
199,99. Successivamente alla riattivazione della linea per effetto del passaggio ad altro operatore risulta emessa la fattura 10/10/2011 in favore di quale Parte_3 acconto onorari procedimento civile;
il 2 novembre 2011 in favore di Persona_3
di € 5.662,80 per assistenza e difesa del procedimento penale n. 2169/2009
[...] ed in data 12/12/ 2011 in favore di e per assistenza e difesa Pt_4 Parte_5 procedimenti civili e penali di € 5.000,00.
Osserva il Collegio che dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che l'attività professionale dell'avv.to RC sia nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto di distacco della linea, al pari di quello di isolamento, che in quello successivo, si è rivolta prevalentemente ad una clientela specifica, regolata da convenzione;
inoltre, l'avvocato ha emesso stabilmente fatture mensili per l'incarico svolto di consigliere di amministrazione della Bracciano Ambiente s.p.a.. Si osserva, inoltre, che la prova testimoniale richiesta non inerisce alla prova del quantum essendo questa affidata, esclusivamente, alla produzione documentale (cfr. pag. 5 memoria 183 co. 6 c.p.c. ed allegati 16-17-18-19)
Tanto premesso si osserva che il danno patrimoniale può essere provato anche con presunzioni e ciò con riferimento anche alla sussistenza di prova del nesso causale tra condotta e perdita (cfr., da ultimo, Cass. n. 25910/2023). È principio consolidato che rileva il danno effettivo (così Cass. Sez. Un., n. 26972/2008) in quanto esso deve essere correlato all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (cfr. Cass. n. 14645/2015; n. 1781/2012), mentre per alcune voci di danno - quale il danno qui richiesto di perdita di chances - la valutazione non può che essere equitativa (da ultimo Cass. n. 25910/2023, n. 19922/2023). La Suprema Corte, tuttavia, ha chiarito che anche la suddetta valutazione equitativa rimane sempre subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale ed ipotetico a cui si deve correlare l'impossibilità o l'estrema difficoltà della prova del suo preciso ammontare laddove la difficoltà deve riguardare il quantum e non l'an. L'esercizio del giudizio di valutazione equitativa va compiuto con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e deve mirare ed essere funzionale al ristoro integrale del danno, senza apportare arricchimenti. In sintesi, il quantum deve essere congruo.
Nel caso in esame, innanzitutto, va apprezzato l'elemento che il numero di telefono rimasto disattivato dal 26 agosto 2010 al 5 ottobre 2011 - e quindi per circa 13 mesi e dieci giorni- era funzionale all'attività professionale dell'avv.to RC costituendo l'unico numero di telefono fisso dello studio legale.
La rilevanza di tale dato obiettivo va poi apprezzata per le limitazioni subite dai potenziali clienti e, quindi, per l'utilizzo del numero per le chiamate in entrata più che per l'attività dello studio legale per le chiamate in uscita ben potendo il professionista, consapevole della problematica - a differenza del cliente ignaro - utilizzare anche per lo studio legale la telefonia mobile, ovvero la medesima che lo rende disponibile, quando non è in sede, ad intrattenere rapporti con i collaboratori, il personale degli uffici ed i clienti stabili.
È indubitabile, a giudizio del collegio, che il disservizio abbia comportato un potenziale pregiudizio obiettivo per le telefonate in entrata di potenziali clienti in quanto ove costoro avessero inteso contattare per la prima volta lo studio e non disponessero del numero di utenza mobile, il professionista non era raggiungibile e nemmeno lo studio per fissare un appuntamento. È indubitabile anche la difficoltà del professionista di quantificare il numero di potenziali clienti che potevano aver tentato di contattare lo studio ed avevano desistito trovandosi ad interloquire con una linea muta perché disattivata.
Nel giudizio in esame l'unico indizio atto a corroborare la presunzione del nesso causale tra la condotta di e la perdita patrimoniale subita dall'avv.to CP_2
RC è individuabile nel decremento del fatturato, mentre restano pacificamente esclusi dal risarcimento i disagi ed i fastidi incontrati dal professionista, genericamente descritti in atti e nella richiesta di prova, chiaramente inammissibile perché generica, in termini di : << immane, quotidiana difficoltà di intrattenere rapporti con i colleghi, con i clienti (rimasti) e con gli uffici giudiziari, di accedere ai servizi on line, tra cui le banche dati con costante detrimento dell'aggiornamento professionale>>
Tornando quindi alla disamina del fatturato, dal 1° gennaio 2010 al 25 agosto 2010 ovvero nel periodo in cui il telefono funzionava il fatturato di esso professionista era pari ad € 38.695 con una media mensile (trattandosi di otto mesi) di € 4.836 mentre nei successivi quattro mesi la media era scesa a € 3.588 essendo stato il fatturato pari ad € 14.352.
Per l'anno 2011 per i primi nove mesi nei quali il telefono non funzionava il fatturato è stato pari ad € 62.543,29 pari ad una media mensile di € 6.949 mentre nei successivi tre mesi, in cui la linea dello studio risulta nuovamente attiva il fatturato è risultato pari ad € 17.783,45 pari ad una media mensile di € 5.927 e quindi, sensibilmente inferiore a quella del periodo in cui la rete fissa non era disponibile.
L'unica conclusione obiettiva che si può trarre dai dati in esame è che solo nel primo periodo di disservizio il fatturato è effettivamente diminuito, ma già dal 2011 e per tutto il periodo di disservizio, il fatturato dell'avv.to RC ha riportato dati lusinghieri, superiori a quelli delle annualità immediatamente precedenti (2008-2009), segno evidente dell'apprezzamento che lo stesso godeva in Bracciano, luogo nel quale all'epoca era sito lo studio professionale e ciò indipendentemente dalla possibilità per i clienti occasionai di poterlo contattare per mezzo dell'utenza fissa dello studio legale.
La prova presuntiva del nesso di causalità tra condotta di e Controparte_2 pregiudizio subito dall'avv.to RC si individua in maniera probabile limitatamente ai mesi immediatamente a ridosso dell'evento e così per il periodo settembre – dicembre 2010, per diventare poi sicuramente opinabile se non del tutto esclusa nel 2011 atteso l'incremento significativo del fatturato già a partire da gennaio 2011 e consolidatosi nei mesi successivi essendosi attestato su una media mensile di € 6.949.
Tuttavia, il decremento del fatturato pari ad € 1.248 mensili registratosi nell'ultimo quadrimestre del 2010 non può condurre ad un risarcimento automatico pari alla somma aritmetica di detti importi essendo la Corte chiamata a compiere, nella valutazione equitativa degli elementi sottoposti al suo giudizio - al fine di non distribuire arricchimenti non dovuti - un apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto prudente e ragionevole e in siffatto contesto è ragionevole ipotizzare che la contrazione possa essere ascritta a fattori episodici, legati alla contrazione del mercato più che alla mancanza da parte del professionista di un numero fisso. Non va sottaciuto, infatti, che alcuna revoca dell'incarico professionale è intervenuta da parte dei clienti
“stabili”, segno evidente che l'avvocato veniva contattato dagli stessi attraverso altre utenze e che il predetto era comunque in grado di assicurare la tutela legale pronta con soddisfazione del cliente. La continuità dell'esercizio della professione con incremento del fatturato si è poi registrata con andamento costante per l'anno 2011 perdurando l'assenza della disponibilità di linea fissa, elemento che ancora una volta conduce a ritenere che le interlocuzioni con i clienti, anche nuovi, sia avvenuta attraverso altre utenze.
L'appello va quindi accolto limitatamente alla revoca della statuizione di improponibilità della domanda che va dichiarata proponibile, ma infondata.
§ 7. – La riforma della sentenza composta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio in esito alla soccombenza finale dell'appellante che ha rifiutato altresì la proposta conciliativa e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per il presente grado della fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RC avv.to Marcello nei confronti di (già ) contro la sentenza resa tra CP_1 Controparte_2 le parti dal Tribunale di Civitavecchia n. 1760/2019 pubblicata in data 04/12/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara proponibile la domanda proposta dall'avv.to Marcello RC e la rigetta;
2. Condanna Marcello RC alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado in € CP_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Gaetano Longobardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA avv.to Marcello (c.f. ) ex se difeso ed art. 86 Pt_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Bracciano, via Traversini n. 7;
APPELLANTE
E
(già (P.I. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Longobardi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Vincenzo Tizzani n. 15;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1760/2019 pubblicata in data 04/12/2019. FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1. L'avv. Marcello RC ha convenuto in giudizio esponendo di essere titolare fin dal 1998 dell'utenza telefonica, Controparte_2 voce e dati, n. 0699805358, attiva presso il proprio studio legale in Bracciano e di aver stipulato con un contratto avente ad oggetto la somministrazione Controparte_2 dei servizi di telefonia voce, con il profilo Linea Voce + al costo mensile di € 30, e di traffico dati ADSL a 7 mega, al canone mensile di € 20; ha dedotto che Controparte_2 ha arbitrariamente applicato il servizio linea voce ISDN in luogo di quello
[...] contrattualizzato Voce +, pretendendo il maggior canone mensile di € 46 e in data 26.8.2010 ha sospeso unilateralmente la somministrazione del servizio;
ha quindi esposto di aver incaricato l'operatore dell'attivazione della linea telefonica con CP_3 un nuovo contratto, ma che tale servizio non poteva essere somministrato a causa di un errato inserimento da parte dei tecnici nella centralina di appartenenza;
CP_2 ha esposto di aver successivamente incaricato altro operatore, Wind Telecomunicazioni s.p.a., della riattivazione della linea telefonica, ma che tale operatore comunicava di non poter dare corso alla richiesta a causa del rifiuto di di consentire il CP_2 trasferimento della linea dell'odierno attore, come confermato dalla stessa CP_2
con nota del 20.12.2010, con la quale la stessa ha addotto non meglio precisati
[...]
“impedimenti tecnici”. A tutela del proprio diritto all'uso della linea telefonica, l'odierno attore ha promosso un procedimento cautelare ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ottenendo dal Tribunale di Civitavecchia, l'ordine rivolto a CP_2 di cessazione della condotta ostativa sopra descritta e di provvedere al trasferimento della linea telefonica con altro operatore;
l'avv. Marcello RC, avendo ottenuto l'attuazione di tale provvedimento, ha promosso il giudizio di merito che ci occupa al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 120.000,00, cagionati dalla condotta di ritenuta illecita sia sotto il profilo contrattuale (per Controparte_2 quanto riguarda l'applicazione di una tariffa superiore a quella contrattualizzata e l'unilaterale distacco della linea telefonica) sia sotto il profilo extracontrattuale (per aver successivamente impedito o ostacolato il trasferimento della linea ad altro operatore), così privando l'odierno attore della possibilità di comunicare via telefono dal mese di agosto 2010 al mese di ottobre 2011, data in cui è stata data attuazione all'ordinanza cautelare di questo Tribunale. Si è costituita Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in attuazione dell'art. 1 comma 11 della Legge 31 luglio 1997 n. 249; nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, evidenziando la morosità dell'odierno attore rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni dell'utenza telefonica de quo e il rifiuto di intervento tecnico riportato nella causale dell'annullamento della riattivazione;
inoltre, ha contestato la quantificazione dei danni, sostenendo la mancanza di prova degli stessi. La causa, di natura documentale, è stata più volte rinviata per la decisione.>>
La causa veniva decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2019.
§ 2. – Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 1760/2019 così statuiva: << dichiara la domanda improponibile;
- compensa le spese di lite.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. L'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta è fondata. L'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) prevede: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti
o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”. In attuazione di tale norma, l'art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”), pubblicata sulla G.U. n. 167 del 18.7.2002, stabilisce quanto segue: “Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio”. Ai sensi dell'art. 4 della medesima delibera, poi: “La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art.1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione” (1° comma); “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza” (2° comma). Si deve osservare che un tale tentativo obbligatorio di conciliazione realizza la ratio legis di creare un vero e proprio passaggio obbligato di natura stragiudiziale per tutte le liti in tema di utenza telefonica, in armonia con la linea evolutiva del nostro ordinamento verso la generalizzazione della conciliazione pre-processuale, finalizzata a scoraggiare il ricorso al processo, analogamente a quanto si rinviene in altre materie (cfr., ad esempio, l'art. 412 bis c.p.c. in materia di diritto del lavoro;
l'art. 46 Legge n. 203/1982 in materia di contratti agrari;
l'art. 10 Legge n. 192/1998 in materia di sub-fornitura). La controversia in esame rientra senz'altro tra quelle per le quali è previsto il tentativo di conciliazione di cui sopra, atteso che parte attrice lamenta la lesione di un proprio diritto alla comunicazione per via telefonica, indipendentemente dal fatto che la tutela invocata abbia in parte natura extracontrattuale e non contrattuale, non essendovi alcuna limitazione in tal senso nella normativa citata. Anzi, la formulazione della norma che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di diritti inerenti la telecomunicazione è omnicomprensiva, riguardando tutte le controversie in cui gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni. Ciò posto, è infondata la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui il tentativo di conciliazione sarebbe escluso in ragione dell'introduzione del procedimento cautelare ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Infatti, se è vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 403/2007, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevata in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, interpretando la predetta disposizione nel senso che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari, è anche vero che non vi è ragione per escludere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione anche per la fase di merito successiva all'istanza cautelare proposta. Ciò in quanto, deve ricordarsi, la citata normativa prevede la sospensione dei termini per agire in sede giurisdizionale, tra cui devono ritenersi compresi anche i termini di cui all'art. 669 octies c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito successivamente al procedimento cautelare ante causam. Peraltro, l'espletamento del procedimento cautelare dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria non vanifica la ratio di deflazione del contenzioso da attribuirsi al tentativo di conciliazione per la successiva (eventuale) fase di merito. Invero, la tutela cautelare, sebbene strumentale rispetto al giudizio ordinario di cognizione, assolve ad una sua funzione tipica di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, tale per cui non può essere ritenuta una mera fase iniziale del giudizio di merito. In altre parole, una volta attenuta la tutela cautelare in via giudiziaria ed assicurata la tutela dei diritti controversi che altrimenti sarebbe stata vanificata in attesa della pronuncia sul merito della lite, la controversia ben potrebbe essere definita in via stragiudiziale quanto al generale assetto degli interessi tra le parti, esonerando l'Autorità Giudiziaria dall'ulteriore giudizio relativo alla fase di merito e contribuendo così all'obiettivo di decongestionamento dei tribunali, senza che si verifichi alcuna regressione del procedimento giudiziale contenzioso esistente. Ciò è tanto più vero laddove si consideri che i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non perdono efficacia in caso di mancata introduzione del giudizio di merito (art. 669 octies comma VI c.p.c.) e, dunque, rivestono un'autonoma rilevanza nell'ambito degli strumenti di tutela assicurati alla parte lesa. Parte attrice ha poi evidenziato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14103/2011 (“In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 3 del relativo Allegato A deve intendersi prescritto a pena di improcedibilità, sicché, laddove non esperito, il giudice procedente, sia in primo grado che in appello, non deve dichiarare improponibile l'azione, ma deve dichiararne l'improcedibilità sino a quando non sia spirato il termine per darvi corso o non si sia preso atto del fallimento del tentativo medesimo;
in questi casi, fatta comunque salva l'originaria introduzione dell'azione agli effetti sostanziali e processuali, il processo riprende con la rinnovazione del giudizio”) ha ritenuto che, qualora si dovesse comunque ritenere applicabile, come nel caso di specie, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione extragiudiziale, il Tribunale dovrebbe semplicemente sospendere il giudizio, dando un termine alle parti perché promuovano il tentativo di conciliazione e disponendo per il prosieguo del procedimento. Ciò sul presupposto che si verterebbe in ipotesi di improcedibilità anziché di improponibilità. Tuttavia, ritiene il Tribunale che il principio richiamato non tenga conto del fatto che: - costituisce interesse di rango costituzionale (Art. 111 Cost.) altresì quello attinente alla ragionevole durata delle controversie e quindi all'ottenimento, in tempi ragionevoli, di una tutela dei diritti, anche in sede extragiudiziale, - che detto diritto di rango costituzionale è perseguito dalla legge n. 249/97, attuativa della direttiva CE n. 22/2002, mediante l'intento deflattivo che ne sta alla base, come espressamente confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 18.03.2010 c. C-317/08, nella parte in cui CP_4 Controparte_2 afferma che la normativa interna “garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie” e “tende a rafforzare l'effetto utile della direttiva”, perseguendo “lo scopo di una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali” e “quindi legittimi obiettivi di interesse generale “;
- che l'intento deflattivo in parola è raggiunto compiutamente soltanto se il tentativo di conciliazione obbligatorio avvenga PRIMA dell'incardinamento della vertenza giurisdizionale;
- che, peraltro, il meccanismo di sospensione previsto per le controversie in materia di lavoro dall'art. 412 bis c.p.c. non appare analogicamente applicabile alle controversie in materie di telecomunicazioni, atteso che esso reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, come rilevato dalla stessa Suprema Corte in materia di controversie agrarie (cfr. in termini sul punto Trib. Milano, sez. XI, sentenza 17 dicembre 2015). Dalle suesposte considerazioni deriva che deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249. 3. Alla luce della relativa novità della questione trattata, con riferimento all'obbligatorietà o meno del tentativo di conciliazione nei giudizi di merito a seguito di proposizione di istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio della causalità della lite ed a compensare tra le parti integralmente le spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello RC avv.to Marcello formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado emessa: a) nella denegata ipotesi di ritenuta obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sospendere il presente giudizio ed assegnare alle parti un termine per esperire il tentativo di conciliazione dinanzi all'autorità amministrativa competente, all'esito del quale, ove non la raggiunta la conciliazione o, comunque, decorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione, fissando già, ex art. 297 c.p.c., un'udienza successiva al decorso di detto termine, ovvero onerando la parte più diligente della riassunzione dello stesso, tenuti fermi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo originario;
b) in via preliminare ed istruttoria, si chiede, ove ritenuto necessario provare ulteriormente quanto dedotto e provato in via documentale, di ammettersi tutte le prove orali richieste per mezzo della seconda memoria istruttoria del 30 gennaio 2012; c) nel merito, accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte della appellata dedotte in giudizio e, per l'effetto, confermare con sentenza l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ex Sezione distaccata di Bracciano, Dott.ssa Paola Romana Lodolini, in RG 252/10, e condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attore da liquidarsi nella misura di € 300 per ogni giorno di distacco – sia in relazione all'inadempimento contrattuale, sia quanto alle successive condotte extracontrattuali - della linea voce e dati dell'appellante, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000 (centoventimila/00), ovvero ancora nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, ovvero infine da liquidarsi in via equitativa. Vinte le spese.>>
§ 4.1 – Si costituiva già per chiedere il rigetto del CP_1 Controparte_2 gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In via preliminare, nel rito, dichiarare l'improponibilità della presente azione ai sensi dell'art. 3, allegato A, Regolamento 173/07/CONS per quanto dedotto ed argomentato;
2) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. RC Marcello nei confronti della poiché infondato in fatto e in diritto CP_1
e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1760/2019, R.G. 200114/11, emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 04 dicembre 2019; 3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata n. 1760/2019, R.G. 200114/11, dichiarare in ogni caso l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Legge n. 249/1997, attuata con la Delibera n. 182/02/CONS e novellata con la Delibera n. 173/07/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;
4) In via istruttoria, si insiste per il rigetto della prova per testi così come richiesta da parte appellante in sede di deposito della memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c. nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
->
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2020, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All' udienza suddetta i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte, rilevata la mancanza della condizione di procedibilità della domanda, con ordinanza in pari data, sospendeva il processo, assegnando alle parti il termine di mesi tre per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Corecom Lazio, onerando le stesse della produzione del relativo verbale entro il 4 luglio 2025; rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., assegnando termine per note difensive fino al 25 luglio 2025.
§ 4.5 – Parte appellante depositava in data 30 aprile 2025 il verbale di mancata conciliazione ed entrambe le parti hanno depositatole note conclusionali.
§ 4.6 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Inapplicabilità del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 11 L. 249/1997 e s.m.i.>> censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda proposta per la fase di merito per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telefonia. Con ulteriore profilo evidenziava che il tribunale aveva errato avendo confuso l'istituto dell'improcedibilità con quello dell'improponibilità; rappresentava che il Tribunale avrebbe dovuto assegnare termine per iniziare il tentativo di conciliazione e solo in ipotesi di inottemperanza sancire l'improponibilità dell'azione. § 5.2 – Con il secondo motivo chiedeva la statuizione sul merito della domanda rappresentando di essere rimasto privo della linea telefonica voce e dati dal 26 agosto 2010 al 5 ottobre 2011 a seguito di illegittimo distacco operato da sul CP_2 presupposto della morosità di esso RC, in realtà inesistente avendo egli regolarmente pagato le fatture per i servizi pattuiti nel contratto stipulato inter partes il 3 febbraio 2010 ed avendo omesso il pagamento dei servizi linea voce ISDN mai pattuiti in contratto. Rappresentava che l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di pagamento dei servizi voce ISDN risultava compiuto dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza conclusiva del procedimento cautelare promosso da esso RC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c. nella parte in cui aveva statuito che < pretesa di in ordine al pagamento dei servizi della linea ISDN sia Controparte_2 destituita di fondamento atteso che le stesse si fondano su un contratto mai concluso in tali termini […] posto che nello stesso risulta barrata esclusivamente l'opzione “linea voce +”, mentre non sono state barrate le caselle relative alla linea ISDN >>
Sosteneva che su tale accertamento era sceso il giudicato non avendo Controparte_2 impugnato l'ordinanza cautelare.
[...]
Insisteva nella richiesta di risarcimento del danno sia con riguardo all'inadempimento contrattuale legato all'illegittimo distacco che con riguardo agli impedimenti pretestuosi ed illegittimi frapposti da al trasferimento della linea a diverso CP_2 operatore di telefonia prescelto da esso appellante.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato ed è stato accolto avendo questa Corte disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione avanti a . CP_5
L'incontro espletatosi in data 29 aprile 2025 ha avuto esito negativo. Parte appellata ha proposto un indennizzo di euro 4.000,00 che RC non ha accettato in quanto insufficiente a lenire il grave danno provocato dal distacco arbitrario e dal rifiuto di consentire l'allaccio con altri operatori durato 14 mesi.
La causa va quindi decisa nel merito.
RC ha chiesto la conferma dell'ordinanza del tribunale di Civitavecchia ex Sezione distaccata di Bracciano in punto di accertamento di illiceità delle condotte Cont sopra descritte poste in essere di e la condanna di : << al risarcimento di CP_2 tutti i danni cagionati all'attore da liquidarsi nella misura di € 300 per ogni giorno di distacco – sia in relazione all'inadempimento contrattuale, sia quanto alle successive condotte extracontrattuali - della linea voce e dati dell'appellante, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000 (centoventimila/00), ovvero ancora nella misura che risulterà provata in corso di giudizio, ovvero infine da liquidarsi in via equitativa.>> Va premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass., sez. Un., sent. 30/10/2001, n. 13533; Cass., sez. III., sent. 28/01/2002, n. 982; Cass., sez. III., sent. 11/12/2002, n. 17626). In particolare, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 ha dato rilievo al principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Applicando tale principio al caso di specie, va evidenziato che, con riguardo all'inesatto adempimento del contratto 3 febbraio 2010 (stipulato tra RC e a causa di addebiti in fattura per servizi estranei all'oggetto Controparte_2 contrattuale ed al distacco dell'utenza 06 99805358 in uso allo studio legale RC sul presupposto della morosità del cliente per avere omesso il pagamento delle fatture
-meglio indicate in atti-) limitatamente a detti servizi risulta evidente che il soggetto onerato della prova dell'esatto adempimento era essendo il Controparte_2 ricorrente onerato della prova del titolo da cui deriva il suo diritto.
RC ha infatti prodotto il contratto e dal documento emerge che per l'individuazione dei servizi richiesti dal cliente risulta barrata esclusivamente l'opzione
“linea voce +”, mentre non sono state barrate le caselle relative alla linea ISDN, come già osservato dal giudice del cautelare. non ha fornito prova contraria, ovvero che i servizi relativi alla Controparte_2 linea ISDN - per i quali aveva emesso fatturazione - fossero ricompresi nel contratto 3 febbraio 2010. Ha errato ad inserire in fattura costi per servizi non Controparte_2 richiesti e non pattuiti ed a ricondurre a morosità la posizione del cliente che aveva effettuato il regolare pagamento delle fatture per i servizi pattuiti. Tanto emerge dalla documentazione e dalle puntuali allegazioni di parte, non oggetto di contestazione da parte di Controparte_2
Il distacco dell'utenza per morosità costituisce inadempimento del contratto avendo il cliente legittimamente sospeso il pagamento di costi non pattuiti.
Identiche considerazioni vanno svolte con riguardo alla condotta di Controparte_2
che non ha consentito la migrazione del cliente con nuovo operatore: trattasi di
[...] condotta cessata solo a seguito del vittorioso esperimento da parte di RC del procedimento ex art. 700 c.p.c. definito con ordinanza di integrale accoglimento del 14-18 maggio 2011 ed al cui contenuto si può fare rinvio essendo essa rimasta incontestata da parte di che non ha proposto reclamo. Controparte_2
Deve quindi trascorrersi alla disamina della domanda di risarcimento del danno esplicitata dall'appellante come domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante sia sotto il profilo contrattuale (in cui l'illiceità della condotta viene individuata nell'illecita pretesa di somme non dovute e del successivo unilaterale distacco operato sulla scorta di tale infondata pretesa) (cfr. pag. 22 appello), sia sotto il profilo extra contrattuale per gli illegittimi impedimenti successivamente frapposti al trasferimento delle linea al diverso operatore di telefonia prescelto da esso RC.
La linea dello studio professionale, servito da un unico numero fisso, risulta disattivata dal 26 agosto 2010 a 5 ottobre 2011.
RC ha chiesto il risarcimento di € 300 per ogni giorno di distacco, ovvero nella misura omnicomprensiva di € 120.000,00, oppure con liquidazione in via equitativa.
Tanto premesso va osservato che l'attore, odierno appellante, non ha allegato al contratto versato in atti le condizioni generali di contratto e la carta dei servizi dell'operatore di telefonia, documenti integrativi dello stesso.
Non può quindi procedersi alla determinazione del quantum con riguardo alle pattuizioni contrattuali.
Il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni rese alla Cassa Forense dalle quali si evince che nel 2008 ha avuto un fatturato di € 70.622, nel 2009 un fatturato di € 62.174 e nel 2010 un fatturato di € 47.848,93.
Il distacco dell'utenza fissa dello studio è sopravvenuto il 26 agosto 2010.
Il distacco e il mancato transito al nuovo operatore prescelto ha interessato l'anno 2011 sino al 5 ottobre 2011.
In relazione a detta annualità l'avv.to RC ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'elenco delle fatture emesse nell'anno 2011 per un importo complessivo di € 80.326,74.
In particolare, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. RC ha evidenziato che sulla base dei riscontri documentali rappresentati dalle fatture prodotte emergeva che dal 1° gennaio 2010 al 25 agosto 2010 -ovvero nel periodo in cui il telefono funzionava - il fatturato di esso professionista era pari ad € 38.695, con una media mensile (trattandosi di otto mesi) di € 4.836 mentre nei successivi quattro mesi essa era scesa a € 3.588 essendo stato il fatturato pari ad € 14.352. in relazione all'anno 2011 ha evidenziato che nel periodo di “isolamento “ CP_6 ha emesso in via prevalente fatture nei confronti di clienti con i quali i rapporti professionali erano regolati da convenzione (Bracciano Ambiente s.p.a.; il manifesto coop. Editrice, ass.ne prof. ). Per_1 Persona_2
Osserva la Corte che dall'esame delle fatture in atti relative all'anno 2011, espunte le fatture rimesse ai clienti regolati da convenzione o per l'espletamento da parte di RC di incarico istituzionale (quale consigliere di Bracciano Ambiente s.p.a.), risulta che sono state emesse fatture in favore di clienti privati in data 1/03/2011 assistenza e difesa procedimento penale n. 2169/2009 di euro Persona_3
2000; 11 aprile 2011 assistenza e difesa procedimento penale € Parte_2
199,99. Successivamente alla riattivazione della linea per effetto del passaggio ad altro operatore risulta emessa la fattura 10/10/2011 in favore di quale Parte_3 acconto onorari procedimento civile;
il 2 novembre 2011 in favore di Persona_3
di € 5.662,80 per assistenza e difesa del procedimento penale n. 2169/2009
[...] ed in data 12/12/ 2011 in favore di e per assistenza e difesa Pt_4 Parte_5 procedimenti civili e penali di € 5.000,00.
Osserva il Collegio che dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che l'attività professionale dell'avv.to RC sia nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto di distacco della linea, al pari di quello di isolamento, che in quello successivo, si è rivolta prevalentemente ad una clientela specifica, regolata da convenzione;
inoltre, l'avvocato ha emesso stabilmente fatture mensili per l'incarico svolto di consigliere di amministrazione della Bracciano Ambiente s.p.a.. Si osserva, inoltre, che la prova testimoniale richiesta non inerisce alla prova del quantum essendo questa affidata, esclusivamente, alla produzione documentale (cfr. pag. 5 memoria 183 co. 6 c.p.c. ed allegati 16-17-18-19)
Tanto premesso si osserva che il danno patrimoniale può essere provato anche con presunzioni e ciò con riferimento anche alla sussistenza di prova del nesso causale tra condotta e perdita (cfr., da ultimo, Cass. n. 25910/2023). È principio consolidato che rileva il danno effettivo (così Cass. Sez. Un., n. 26972/2008) in quanto esso deve essere correlato all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (cfr. Cass. n. 14645/2015; n. 1781/2012), mentre per alcune voci di danno - quale il danno qui richiesto di perdita di chances - la valutazione non può che essere equitativa (da ultimo Cass. n. 25910/2023, n. 19922/2023). La Suprema Corte, tuttavia, ha chiarito che anche la suddetta valutazione equitativa rimane sempre subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale ed ipotetico a cui si deve correlare l'impossibilità o l'estrema difficoltà della prova del suo preciso ammontare laddove la difficoltà deve riguardare il quantum e non l'an. L'esercizio del giudizio di valutazione equitativa va compiuto con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e deve mirare ed essere funzionale al ristoro integrale del danno, senza apportare arricchimenti. In sintesi, il quantum deve essere congruo.
Nel caso in esame, innanzitutto, va apprezzato l'elemento che il numero di telefono rimasto disattivato dal 26 agosto 2010 al 5 ottobre 2011 - e quindi per circa 13 mesi e dieci giorni- era funzionale all'attività professionale dell'avv.to RC costituendo l'unico numero di telefono fisso dello studio legale.
La rilevanza di tale dato obiettivo va poi apprezzata per le limitazioni subite dai potenziali clienti e, quindi, per l'utilizzo del numero per le chiamate in entrata più che per l'attività dello studio legale per le chiamate in uscita ben potendo il professionista, consapevole della problematica - a differenza del cliente ignaro - utilizzare anche per lo studio legale la telefonia mobile, ovvero la medesima che lo rende disponibile, quando non è in sede, ad intrattenere rapporti con i collaboratori, il personale degli uffici ed i clienti stabili.
È indubitabile, a giudizio del collegio, che il disservizio abbia comportato un potenziale pregiudizio obiettivo per le telefonate in entrata di potenziali clienti in quanto ove costoro avessero inteso contattare per la prima volta lo studio e non disponessero del numero di utenza mobile, il professionista non era raggiungibile e nemmeno lo studio per fissare un appuntamento. È indubitabile anche la difficoltà del professionista di quantificare il numero di potenziali clienti che potevano aver tentato di contattare lo studio ed avevano desistito trovandosi ad interloquire con una linea muta perché disattivata.
Nel giudizio in esame l'unico indizio atto a corroborare la presunzione del nesso causale tra la condotta di e la perdita patrimoniale subita dall'avv.to CP_2
RC è individuabile nel decremento del fatturato, mentre restano pacificamente esclusi dal risarcimento i disagi ed i fastidi incontrati dal professionista, genericamente descritti in atti e nella richiesta di prova, chiaramente inammissibile perché generica, in termini di : << immane, quotidiana difficoltà di intrattenere rapporti con i colleghi, con i clienti (rimasti) e con gli uffici giudiziari, di accedere ai servizi on line, tra cui le banche dati con costante detrimento dell'aggiornamento professionale>>
Tornando quindi alla disamina del fatturato, dal 1° gennaio 2010 al 25 agosto 2010 ovvero nel periodo in cui il telefono funzionava il fatturato di esso professionista era pari ad € 38.695 con una media mensile (trattandosi di otto mesi) di € 4.836 mentre nei successivi quattro mesi la media era scesa a € 3.588 essendo stato il fatturato pari ad € 14.352.
Per l'anno 2011 per i primi nove mesi nei quali il telefono non funzionava il fatturato è stato pari ad € 62.543,29 pari ad una media mensile di € 6.949 mentre nei successivi tre mesi, in cui la linea dello studio risulta nuovamente attiva il fatturato è risultato pari ad € 17.783,45 pari ad una media mensile di € 5.927 e quindi, sensibilmente inferiore a quella del periodo in cui la rete fissa non era disponibile.
L'unica conclusione obiettiva che si può trarre dai dati in esame è che solo nel primo periodo di disservizio il fatturato è effettivamente diminuito, ma già dal 2011 e per tutto il periodo di disservizio, il fatturato dell'avv.to RC ha riportato dati lusinghieri, superiori a quelli delle annualità immediatamente precedenti (2008-2009), segno evidente dell'apprezzamento che lo stesso godeva in Bracciano, luogo nel quale all'epoca era sito lo studio professionale e ciò indipendentemente dalla possibilità per i clienti occasionai di poterlo contattare per mezzo dell'utenza fissa dello studio legale.
La prova presuntiva del nesso di causalità tra condotta di e Controparte_2 pregiudizio subito dall'avv.to RC si individua in maniera probabile limitatamente ai mesi immediatamente a ridosso dell'evento e così per il periodo settembre – dicembre 2010, per diventare poi sicuramente opinabile se non del tutto esclusa nel 2011 atteso l'incremento significativo del fatturato già a partire da gennaio 2011 e consolidatosi nei mesi successivi essendosi attestato su una media mensile di € 6.949.
Tuttavia, il decremento del fatturato pari ad € 1.248 mensili registratosi nell'ultimo quadrimestre del 2010 non può condurre ad un risarcimento automatico pari alla somma aritmetica di detti importi essendo la Corte chiamata a compiere, nella valutazione equitativa degli elementi sottoposti al suo giudizio - al fine di non distribuire arricchimenti non dovuti - un apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto prudente e ragionevole e in siffatto contesto è ragionevole ipotizzare che la contrazione possa essere ascritta a fattori episodici, legati alla contrazione del mercato più che alla mancanza da parte del professionista di un numero fisso. Non va sottaciuto, infatti, che alcuna revoca dell'incarico professionale è intervenuta da parte dei clienti
“stabili”, segno evidente che l'avvocato veniva contattato dagli stessi attraverso altre utenze e che il predetto era comunque in grado di assicurare la tutela legale pronta con soddisfazione del cliente. La continuità dell'esercizio della professione con incremento del fatturato si è poi registrata con andamento costante per l'anno 2011 perdurando l'assenza della disponibilità di linea fissa, elemento che ancora una volta conduce a ritenere che le interlocuzioni con i clienti, anche nuovi, sia avvenuta attraverso altre utenze.
L'appello va quindi accolto limitatamente alla revoca della statuizione di improponibilità della domanda che va dichiarata proponibile, ma infondata.
§ 7. – La riforma della sentenza composta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio in esito alla soccombenza finale dell'appellante che ha rifiutato altresì la proposta conciliativa e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per il presente grado della fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RC avv.to Marcello nei confronti di (già ) contro la sentenza resa tra CP_1 Controparte_2 le parti dal Tribunale di Civitavecchia n. 1760/2019 pubblicata in data 04/12/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara proponibile la domanda proposta dall'avv.to Marcello RC e la rigetta;
2. Condanna Marcello RC alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado in € CP_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Gaetano Longobardi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo