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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14764/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Parini del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
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e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente in [...], circoscrizione consolare Londra, 54a Hight Street TW2 7LT con l'Avv. Daria Maria Bologna del foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
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i quali hanno contratto matrimonio in Comune di VA OM (NO) in data 08.06.2012 con rito civile, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di VA OM (NO), al n. 7 parte II, serie C, anno 2012, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 587, parte II, serie C, anno 2012, in separazione dei beni.
Perso con le seguenti figlie: C.F. , nata in [...] in data [...] e C.F._3 Pt_3
C.F. , nata in [...] in data [...], entrambe minorenni e cittadine C.F._4 italiane.
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, chiedevano di ottenere la pronuncia divorzile.
Con provvedimento del 29.01.2025 il Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe concedeva termine alle parti per il deposito di note scritte sino al giorno 12.02.2025 delegando il
GOT dott.ssa Angelamaria Serpico le necessarie verifiche ed incombenze preliminari, nonché per l'adozione dell'ordinanza di rimessione della causa al Collegio per la decisione;
con provvedimento comunicato in data 04.04.2025, il GOT, avendo riscontrato delle contraddizioni nelle condizioni contenute nel ricorso, sentito il Giudice Delegato disponeva la comparizione delle parti avanti sé per l'udienza del giorno 24/04/2025 per chiarimenti in ordine al regime di affidamento delle figlie minori. All'udienza del giorno 24.04.2025, sentite le parti sui chiarimenti richiesti, chiedevano disporsi udienza in trattazione scritta per il deposito di note contenenti la correzione delle condizioni nn. 1 e 2 di cui al ricorso optando per il regime di affidamento esclusivo per ragioni di opportunità pratica.
Le Parti pertanto chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni : Perso 1. Le figlie minori C.F. , nata in [...] in data [...] e C.F._3 Pt_3
C.F. , nata in [...] in data [...], entrambe minorenni e C.F._4 cittadine italiane, stante la stabile permanenza all'estero del padre, per ragioni di opportunità pratica, vengono affidate in via esclusiva alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso di lei. 2. La casa coniugale sita in Cuggiono (MI) via Filadelfia 30 di proprietà dei genitori della signora
[...]
resta definitivamente assegnata alla medesima con tutti i mobili e gli arredi, avendo il SI. Pt_1 già asportato i propri effetti personali. Pt_2
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita per il padre, in ragione del suo trasferimento nel
Regno Unito, egli potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo desideri, previo accordo scritto o telefonico con la madre almeno 15 (quindici) giorni prima e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, nonché con quelli scolastici ed extra scolastici delle figlie;
ragionevolmente, il diritto di visita del padre si concentrerà nel periodo delle vacanze scolastiche sia estive che invernali. 4. Il SI. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, si Parte_2 impegna a versare la somma complessiva di € 800,00 (ottocento/00) alla SI.ra , Parte_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo gli indici ISTAT -costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2025. Il SI. riconosce alla SI.ra Parte_2 [...] il 50% delle spese extra-assegno, come indicate nel protocollo in uso dal Parte_1
Tribunale di Milano, conosciuto dalle Parti e da intendersi qui richiamato. 5. L'Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra . Parte_1
6. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
7. Le Parti si danno libero assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
8. Ciascuna Parte provvederà al pagamento degli onorari maturati e delle spese anticipate dal proprio difensore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, III comma, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno anche rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 2 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a
VA OM in data 08.06.2012 da e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA OM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla
sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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