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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 276/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 276/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori della minore rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Tommaso PRATOVECCHI, presso il cui studio - in Firenze, Via Giambologna n.
9 - sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: , rappresentati e CP_2 C.F._3 difesi per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Lorenz
STECKHOLZER e Simone NOCENTINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Firenze, Via Dei Rondinelli n. 2;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni delle parti
Per le parti attrici:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, dichiarare i convenuti, anche in solido tra loro, responsabili dell'evento dannoso descritto nella parte di premessa e per l'effetto condannarli a risarcire alla minore i conseguenti danni che si quantificano in € 41.300,31 o la diversa Persona_1 maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo. Per quanto occorrer possa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie capitolate e non ammesse, opponendosi all'ammissione di quelle avversarie per i motivi tutti dedotti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
Per le parti convenute:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze;
contrariis reiectis;
nel merito 1. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della Controparte_1
in persona del direttore pro tempore nonché della maestra di sci
[...] RO , poiché infondate in fatto ed in diritto;
2. per la denegata ipotesi che il Tribunale CP_2 adito dovesse accogliere le domande di parte attrice nei confronti della Controparte_1
in persona del direttore pro tempore nonché della maestra di sci
[...] RO
, per i motivi dedotti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o CP_2 titolarità degli attori a far valere il danno patrimoniale per sostenute spese mediche e di cura nonché quelle eventualmente sostenute per l'assistenza dello Studio Bicchierai & Bizzarri S.r.l.; in ogni caso 3. per i motivi dedotti, di conseguenza, condannare parte attrice alla rifusione delle spese
e compensi professionali di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'assunzione di tutte le istanze istruttorie formulate a mezzo delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. ancora non ammesse ed assunte».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e non in proprio ma quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto davanti il Tribunale di Firenze la Persona_1 [...]
e la maestra di sci per sentirli condannare al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subìti dalla figlia, la quale - nel corso di una lezione di sci - era caduta riportando danni fisici.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: a) che in data 18.2.2018 affidavano le loro figlie e alla maestra di sci dopo aver provveduto al pagamento Per_1 Per_2 CP_2 di una lezione privata e di un corso per un'intera settimana presso la scuola di sci CP_1
(doc. n. 1); b) che la maestra veniva avvisata dal padre delle minori della loro inesperienza sugli sci, ma - nonostante ciò - decideva di portale su una pista che presentava dossi e cunette, non adatta alle loro capacità; c) che nell'eseguire la discesa, cadeva rovinosamente, riportando un trauma Per_1 distorsivo del ginocchio destro con lesione LCA, con prognosi iniziale di giorni quaranta e successiva diagnosi di lesione del crociato anteriore;
la minore veniva sottoposta a ricostruzione chirurgica, la malattia si protraeva sino al 19.12.2018; d) che, all'esito della guarigione, il medico legale dagli stessi incaricato, accertava la sussistenza di postumi valutati «nella misura dell' 8%»
(doc. n. 3 fascicolo parte attrice); e) che, in conseguenza del sinistro, avevano provveduto al pagamento di € 7.072,71 per spese mediche ed € 3.000,00 per l'assistenza dello Studio Bicchierai &
Bizzarri nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento danni (doc. n. 5); f) che il danno non patrimoniale subìto dalla minore era pari ad € 31.227,60, limitandolo alla misura del 6%; g) hanno infine quantificato nella complessiva somma di € 41.300,31, oltre interessi e rivalutazione da dì del dovuto al saldo, il risarcimento di tutti i danni subìti (patrimoniali e non patrimoniali).
Si sono costituiti in giudizio la e la maestra di sci Controparte_1
contestando la narrativa dei fatti di parte attrice;
nello specifico hanno dedotto CP_2 che: a) i genitori e avevano dichiarato che le loro figlie in passato avevano Pt_1 Pt_2 già partecipato a corsi collettivi e che le stesse «padroneggiavano» le tecniche di base dello sci;
b) le minori venivano affidate alla maestra di sci la quale «vantava di particolari CP_2 capacità nelle metodologie di insegnamento a bambini e ragazzi» (a tal proposito, hanno allegato certificato di iscrizione al collegio professionale come «assistente di sci Alpino»; cfr. all. 2); c) la lezione privata si era svolta sulle piste blu del Monte Pana, indicate per i principianti, ritenute «le più facili secondo l'ufficiale classificazione delle piste di sci, tra cui anche un percorso con piccolissimi gobbi e dossi, tutti pianeggianti, larghi ed in ogni caso perfettamente adatti per
l'insegnamento dello sci ai bambini e ragazzi» (all. 5); d) le capacità delle allieve corrispondevano al «livello argento», padroneggiavano bene la curva base, erano capaci di scendere a sci uniti ed erano pratiche nell'utilizzo degli impianti di risalita;
e) durante l'ultima discesa sul campo scuola, ossia «sul percorso di pendenza minima composto da piccolissimi dossi e dolci cunette veramente facili da superare anche da discendenti alle prime armi», si verificava la caduta accidentale dell'allieva «per cause attribuibili alla minore stessa e dunque sicuramente Persona_1 non per responsabilità della maestra di sci e della scuola di sci»; f) hanno allegato decreto di archiviazione relativo alla querela presentata dai genitori nei confronti della maestra di sci, nel quale così si osserva: «nella pratica dello sci, il rischio di infortunio è inevitabile e prevedibile, né risulta dimostrabile che l'insegnante abbia esposto l'allieva ad un rischio superiore alle proprie capacità se si considera che la pista era classificata come “blu” e, quindi, assolutamente facile»
(cfr. all. 8); g) la scelta della maestra di sci di portare le allieve nel campo CP_2 scuola, appositamente creato e preparato per bambini e ragazzi, era conforme alle regole di didattica italiana ufficiale, in quanto trattasi di campo che contiene una serie di dossi e cunette di bassa difficoltà e, pertanto, idoneo ed indicato per migliorare la sensibilità, l'equilibrio e, di conseguenza, la tecnica sciistica;
h) hanno contestato la quantificazione dei danni subìti dalla minore e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla richiesta del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, avendo introdotto la domanda quali genitori della minore e non in proprio.
All'esito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., il Giudice ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, che sono state espletate nelle udienze del 18.6.2021, 21.11.2022 e 20.3.2023.
All'udienza 19.6.2023, il Giudice ha formulato la seguente proposta transattiva: «il pagamento a parte attrice della somma di € 23.000 a titolo di danno non patrimoniale, e di € 7.072,71 per le spese già sostenute e documentate e compensazione delle spese del presente giudizio e della fase stragiudiziale» e ha rinviato per la verifica del raggiungimento dell'accordo conciliativo/transattivo all'udienza del 16.10.2023. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2023 le parti attrici hanno comunicato l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre le parti convenute hanno dichiarato di non aderire.
Con provvedimento del 16.10.2023, il Giudice - rilevato che parte convenuta non aveva accettato la proposta transattiva - ha accolto la richiesta di C.T.U. medico legale per valutare le lesioni patite dalla minore, i trattamenti effettuati e la congruità delle relative spese, la durata ed il grado del periodo di inabilità temporanea nonché l'entità dei postumi di natura permanente richiesti da parte attrice.
La C.T.U. è stata depositata in PCT in data 3.4.2024.
Con provvedimento del 13.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi differita dal nuovo
Giudice assegnatario del fascicolo al 27.1.2025.
Con provvedimento del 20.2.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
******
La domanda di parte attrice, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.
La fattispecie rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.; la giurisprudenza è, infatti, ormai concorde nel ritenere che l'iscrizione e l'ammissione dell'allievo al corso di sci determini la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere in capo alla scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9437 dell'11.6.2012).
Pertanto, da un lato, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno fisico si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3612 del 17.2.2014), ad allegare l'inadempimento della scuola, nonché a dimostrare l'esistenza della causalità materiale fra inadempimento e danno (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781): infatti, l'applicazione del regime di responsabilità contrattuale impone al danneggiato di allegare l'inadempimento altrui ma non lo esonera dal dimostrare la condotta della scuola di sci asseritamente inadempiente e l'esistenza di nesso causale fra tale condotta e il danno richiesto (cfr. Tribunale Bolzano, 22.12.2022, n. 1106).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4009 del 18.2.2020) ha avuto modo di precisare che “Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). La previsione dell'articolo 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del
31/10/2001 non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.
Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557;
Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che
"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”. Dall'altro lato, il danneggiante è onerato di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia - in ipotesi come quella che viene in considerazione nel caso di specie - l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione, dimostrando che le lesioni subìte siano state conseguenza di circostanze autonome e di una sequenza causale non imputabili alla scuola né all'insegnante (Cass. n. 3612/2014; Cass. n.
2559/2011). Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione (Cass. n.
3612/2014; Cass. n. 2559/2011).
In applicazione dei principi espressi dalle pronunce richiamate, la domanda attorea non merita accoglimento in quanto manca sia la prova dell'asserito inadempimento delle parti convenute che del necessario nesso causale tra quest'ultimo ed il sinistro per cui è causa.
Risulta documentato e pacifico che gli attori abbiano iscritto le loro figlie alla lezione di sci della durata di due ore (dalle ore 14:30 alle ore 16:30) per il giorno 18.2.2018 con la maestra della scuola convenuta è, altresì, pacifico tra le parti che l'incidente si è verificato nel CP_2 corso della lezione.
Ciò posto, va osservato quanto segue in ordine alla responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso a Persona_1
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (sorella di Testimone_1 Persona_1 all'udienza del 20.3.2023 è risultato provato sia che sin dall'inizio della lezione privata del
18.2.2018 e hanno percorso senza cadere le piste a lato Persona_1 Testimone_1 degli skilift Parallel e ( ha confermato tale circostanza rispondendo sul Pt_3 Testimone_1 capitolo 23 all'udienza del 20.3.2023), sia che sin dall'inizio della lezione privata del 18.2.2018
e hanno effettuato le risalite con lo skilift in autonomia Persona_1 Testimone_1
( ha confermato tale circostanza rispondendo sul capitolo 20 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023; la ridetta circostanza è stata altresì confermata da insegnante maestro Persona_3 di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sui capitoli 20 e 23 della memoria n. 2 di parte convenuta).
Le parti convenute hanno dimostrato (cfr. gli allegati n. 20 e n. 21 prodotti dai convenuti unitamente alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che le piste (site a lato degli skilift Parallel e su cui sono state portate le allieve Pt_3
e sono classificate con il colore blu, col quale si Persona_1 Testimone_1 segnalano le piste più facili.
È stato altresì pacificamente accertato: 1) che prima del 18.2.2018 e Persona_1 avevano praticato lo sci partecipando ad un corso della durata di cinque giorni Testimone_1
e che i genitori avevano affermato che le loro figlie sapevano sciare a spazzaneve (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 1 all'udienza del 18.6.2021 e sul Testimone_1 capitolo 12 all'udienza del 20.3.2023; la circostanza trova altresì conferma in quanto dichiarato da segretaria presso la scuola convenuta, che - sul capitolo 12 della Parte_4 memoria n. 2 di parte convenuta - ha precisato di poter con certezza confermare la circostanza essendosi ella stessa occupata di effettuare il colloquio iniziale coi genitori); 2) che il giorno in cui si è verificato il sinistro le condizioni metereologiche erano ottimali stanti il tempo sereno, l'assenza di vento e la buona visibilità (tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dai genitori delle allieve rispondendo sul capitolo 28 all'udienza del 18.6.2021, nonché da quanto dichiarato da insegnante maestro di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sul capitolo 28 Persona_3 della memoria n. 2 di parte convenuta); 3) che prima di iniziare la lezione privata del 18.2.2018 la maestra si era informata sul livello tecnico-sciistico raggiunto da CP_2 Per_1
e e che, successivamente, aveva verificato con un esercizio pratico
[...] Testimone_1
(cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 19 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023; la ridetta circostanza è stata altresì confermata da insegnante maestro Persona_3 di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sul capitolo 19 della memoria n. 2 di parte convenuta); 4) che e avevano percorso più volte la pista Persona_1 Testimone_1 fra i due skilift Parallel e (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul Pt_3 Testimone_1 capitolo 31 all'udienza del 20.3.2023); 5) che il sinistro si è verificato, guardando la pista da valle verso monte, sul percorso immediatamente a destra dello skilift (cfr. quanto dichiarato da Pt_3 rispondendo sul capitolo 34 all'udienza del 20.3.2023); 6) che il sinistro si è Testimone_1 verificato poco prima della fine della lezione (cfr. quanto dichiarato da Testimone_1 rispondendo sul capitolo 35 all'udienza del 20.3.2023); 7) che all'incirca al termine della lezione privata la maestra chiedeva a e di CP_2 Persona_1 Testimone_1 percorrere con gli sci una pista sulla quale erano presenti dei dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 5 all'udienza del 18.6.2021); 8) che Testimone_1 Tes_1 si rifiutava di percorrere la pista suddetta, sulla quale erano presenti dei dossi, poiché aveva
[...] paura (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 6 all'udienza del Testimone_1
18.6.2021); 9) che decideva, viceversa, di percorrere la pista sulla quale erano Persona_1 presenti dei dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 7 Testimone_1 all'udienza del 18.6.2021); 10) che sulla pista sulla quale si è verificato il sinistro erano presenti solo e e non vi erano altri sciatori né alcun altro ostacolo Persona_1 Testimone_1 oltre al primo dosso a seguito del quale cadeva (cfr. quanto dichiarato da Persona_1 ispondendo sul capitolo 39 all'udienza del 20.3.2023); 11) che, a seguito della Testimone_1 caduta, la maestra di sci aveva subito prestato soccorso a CP_2 Persona_1 togliendole gli sci (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 41 Testimone_1 all'udienza del 20.3.2023).
Orbene, nessuna responsabilità è attribuibile alle parti convenute.
Innanzitutto, le parti convenute hanno provato (cfr. gli allegati n. 20 e n. 21 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che la pista (sita a destra dello skilift sulla quale è avvenuta la caduta e, più in generale, le piste (site a lato Pt_3 degli skilift Parallel e su cui sono state condotte le allieve, erano classificate come blu e, Pt_3 quindi, di livello facile: nella fattispecie, dette piste (site all'interno del campo scuola, appositamente creato e preparato per bambini e ragazzi) erano sicuramente adeguate alle capacità di e visto che le predette, come è emerso dall'istruttoria, Persona_1 Testimone_1 avevano già sciato in precedenza (tanto che i genitori avevano affermato che le loro figlie avevano partecipato a corsi di sci e che sapevano sciare a spazzaneve, circostanza - quest'ultima, così come l'utilizzo dello skilift - poi accertata anche dalla maestra all'inizio della lezione CP_2 del 18.2.2018).
Orbene, la sola caduta durante lo svolgimento della lezione, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità della scuola, laddove sia provato che non erano presenti condizioni di pericolo sulla pista, che la pista era adatta al livello del minore e che l'evento non può essere ricondotto ad una presunta omessa vigilanza e protezione da parte del maestro (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n.
781). Inoltre, la responsabilità del maestro di sci non può estendersi a tal punto da imporgli l'onere, di fatto inesigibile in concreto, di prevenire ogni fonte di pericolo derivante dalla pratica sportiva dello sci alpino (cfr. Tribunale Bolzano, 22.12.2022, n. 1106); la Scuola di Sci, ed i suoi maestri, infatti,
“non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica” (Cass. n. 7417/2017). Peraltro, gli obblighi di vigilanza e di protezione devono essere declinati nel senso che il maestro di sci, nell'esercitare l'arte dell'insegnamento, deve tener conto delle capacità del proprio allievo, evitando di esporlo a situazioni pericolose o a forzarlo a manovre inadatte (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Non risulta provato che, nel caso in esame, la maestra abbia esposto CP_2
e ad un rischio ulteriore rispetto a quello insito Persona_1 Testimone_1 nell'attività sciistica visto che le piste (compresa quella su cui si è verificato il sinistro) sulle quali sono state condotte le allieve non presentavano particolari condizioni di pericolo (ciò sia per le ottime condizioni metereologiche che per l'assenza di altri sciatori ed altri ostacoli) ed erano di bassa difficoltà, oltre che adeguate al livello tecnico delle allieve. Peraltro, senza essere stata forzata dalla maestra è stata (differentemente dalla sorella, che si CP_2 Persona_1
è rifiutata) a decidere di percorrere la pista sulla quale erano presenti dei piccoli dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 7 all'udienza del 18.6.2021). Deve, Testimone_1 pertanto, ritenersi che la caduta di sia avvenuta per fatto proprio ed autonomo Persona_1 della stessa, la quale ha presumibilmente perso l'equilibrio (come pare evincersi da quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 38 della memoria n. 2 di parte convenuta;
il Persona_3 teste ha infatti precisato di avere assistito alla caduta e di avere visto che, nel superare uno dei dossi presenti sulla pista arretrava con il peso e cadeva), anche tenuto conto Pt_3 Persona_1 della circostanza che, come emerso dall'istruttoria (cfr. quanto dichiarato da Testimone_1 rispondendo sul capitolo 41 all'udienza del 20.3.2023), la minore è caduta senza perdere gli sci, che le sono stati tolti dalla maestra (circostanza - questa - che conferma la limitata CP_2 velocità dell'allieva al momento della caduta).
A ciò si aggiunga che la caduta di si è verificata poco prima della fine della Persona_1 lezione (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 35 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023), su una pista (quella sita a destra dello skilift che era già stata percorsa più volte Pt_3 sin dall'inizio della lezione (e senza cadute) da parte di e Persona_1 Testimone_1
(cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 23 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023) e che, comunque, era di bassa difficoltà.
In proposito, la giurisprudenza ha statuito che “È esclusa la responsabilità della scuola di sci per il danno subito da un'alunna in seguito ad una caduta avvenuta su una pista in forte pendenza e con condizioni del manto nevoso non ottimali, in quanto la danneggiata aveva più volte percorso tracciati di analoga difficoltà e sui quali erano presenti identiche condizioni di neve” (cfr.
Tribunale Trento, 13.3.2001, n. 305).
Ferme tali considerazioni, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo in ipotesi di semplificazione probatoria per il danneggiato, legata alla natura contrattuale della responsabilità. Tuttavia, ove la scuola di sci dimostri (come avvenuto nel caso in esame) di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare un danno, la responsabilità della stessa va esclusa (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Deve poi osservarsi come la caduta non possa ritenersi un fatto evitabile da parte del maestro di sci.
Sul punto è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che “per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute” (cfr. Cass. n. 3612/2014; Cass. n. 2559/2011); è stato altresì affermato che le cadute “configurano un evento naturale ed ineliminabile nella fase dell'apprendimento” (cfr. Tribunale Padova, 6.10.2020, n. 1352) e che “il maestro di sci non è tenuto a salvare dalle cadute i propri allievi” (cfr. Tribunale Trento, 21.5.2013).
D'altra parte, “l'attività esercitata sulle piste di sci, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ha natura intrinsecamente pericolosa: chi scia accetta il rischio di esporsi a cadute” (cfr. Tribunale
Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Dovendosi inquadrare la vicenda in esame nell'ambito dell'esercizio di un'attività agonistica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che quest'ultima necessariamente implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli che vi partecipano al fine di assicurarne il buon andamento, sicché i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un altro partecipante alla medesima attività, ove rientranti nell'alea normale di quello sport, ricadono sugli stessi (cfr. Tribunale Padova,
6.10.2020, n. 1352; Cass. n. 20908/2005). Ancora, in tema, è stato precisato che “Poiché lo sport dello sci da discesa, in quanto attività pericolosa, implica, da parte di coloro che lo praticano,
l'assunzione dei rischi connaturati a tale disciplina, l'istruttore di sci non può essere considerato automaticamente responsabile delle cadute degli allievi che a lui si affidano per l'apprendimento di tale sport ove non sia fornita dal danneggiato una prova puntuale e rigorosa in ordine a specifici profili di colpa addebitabili a quest'ultimo e causa dell'evento lesivo” (cfr. Tribunale Trento,
13.3.2001, n. 305).
Nel caso oggetto del presente giudizio, gli attori non hanno assolto a tale onere probatorio su di loro gravante anche alla luce delle seguenti considerazioni.
Non può imputarsi alcuna responsabilità alla maestra per aver al termine della CP_2 lezione condotto le allieve (che non erano comunque principianti) su una pista (connotata da un basso livello di difficoltà come quella percorsa più volte sin dall'inizio della lezione da parte delle allieve) con piccoli dossi (comunque adeguati al livello tecnico delle allieve), dal momento che il miglioramento della tecnica sciistica (risultato perseguito dall'allievo con la stipulazione del contratto di insegnamento) richiede necessariamente il progressivo aumento della difficoltà; invero,
è stato ritenuto che “non si ravvisano profili di colpa nella condotta dell'insegnante, il quale, dopo qualche lezione, conduca i discenti su piste progressivamente più difficili, posto che l'insegnamento dello sci perderebbe di utilità se gli allievi non fossero avviati su piste che presentano maggiori difficoltà rispetto a quelle sulle quali hanno appreso i primi rudimenti” (cfr. Corte d'Appello
Trento, 14.7.1997, n. 261).
Non è poi corretto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, voler ricondurre la responsabilità della maestra al fatto che la stessa non fosse abilitata quale maestro di sci ma CP_2 solo quale assistente, con la conseguenza che - in base alla normativa di settore - avrebbe potuto effettuare lezioni di sci solo sotto la direzione del responsabile della scuola;
in altri termini,
l'assistente sarebbe a tutti gli effetti un tirocinante e, come tale, sicuramente non esperto come un maestro di sci abilitato.
L'assunto è privo di pregio.
Difatti, è stato provato (cfr. l'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute e gli allegati n. 12 e n. 13 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che all'epoca del sinistro per cui è causa la maestra era assistente Maestro di Sci in conformità alla Legge della Provincia di CP_2 Bolzano del 19.02.2001, n. 5, era regolarmente iscritta all'elenco speciale degli assistenti di scuola di sci della Provincia di Bolzano ed aveva svolto tutti i relativi corsi preparativi, sia pratici che teorici.
Inoltre, è stato affermato dalla giurisprudenza che “a mente dell'art. 4 della Legge della Provincia di Bolzano del 19.02.2001, n. 5, l'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale, suddiviso in tre elenchi, uno dei quali appunto espressamente riservato agli assistenti di scuola di sci. E, d'altro canto, a quanto risulta dal tenore dell'art. 3 della medesima legge l'iscrizione a tale ultimo elenco consegue unicamente al superamento di un esame di abilitazione pratico, teorico e didattico, dal quale deriva poi
l'abilitazione, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire sistematica istruzione tecnica nello sci a terzi, nell'ambito di una scuola e sotto la vigilanza del direttore della stessa, in forma di tirocinio costituente parte integrante della formazione professionale. Ciò che ben abilita l'assistente a condurre un gruppo di allievi, senza che la legislazione preveda in alcun modo che la vigilanza del direttore della scuola si debba poi tramutare in un costante affiancamento dell'assistente da parte del direttore stesso, ritenendo il legislatore che l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione sia già di per sé idoneo a garantire l'avvenuto raggiungimento di una capacità idonea ad una ordinaria gestione dell'attività di insegnamento svolta all'interno di una scuola. Laddove la vera differenza tra la condizione del maestro di sci e quella dell'assistente risulta semmai derivare dal tenore del successivo art. 19, a mente del quale solo il primo di essi è ammesso a svolgere l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci. Né risulta esatto sostenere che i corsi per bambini non possano essere tenuti dai semplici assistenti” (cfr. Tribunale Padova, 6.10.2020, n. 1352).
Pertanto, la maestra era pienamente legittimata ad effettuare lezioni di sci anche CP_2 in considerazione del fatto che “la vigilanza del direttore non è intesa come una forma di vigilanza fisica dell'assistente durante le sue lezioni, bensì una vigilanza intesa come controllo e salvaguardia generale dell'attività dell'assistente tirocinante. Nella fattispecie il direttore funge come tutore, consulente del tirocinante che può esercitare in maniera autonoma” (cfr. l'allegato n.
14 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute).
Infine, in ordine al tipo di responsabilità relativa all'attività concretamente esercitata dall'insegnante di sci, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ricondurla nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale;
va altresì precisato che l'obbligazione assunta dal maestro di sci è un'obbligazione di mezzi, disciplinata dall'art. 2229 cod. civ., per cui “… ove durante un corso di sci un minore si procuri danni cadendo da solo, la domanda di risarcimento deve essere respinta se
l'attore non assolve l'onere di dimostrare lo specifico profilo di inadempimento imputabile al maestro ...” (cfr. Corte d'Appello Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, 23.06.2007). Da tutto quanto esposto discende che, con riferimento all'infortunio occorso a Per_1
è da escludere qualsivoglia responsabilità della ,
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della maestra le CP_2 quali, non avendo violato qualsivoglia norma di prudenza né obbligo contrattuale, non hanno in alcun modo fornito un benché minimo contributo causale al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Conclusivamente, consegue da quanto sopra il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al decisum e al relativo scaglione di riferimento come previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi in ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 276/2020 R.G., così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
- condanna e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 della minore al pagamento in favore delle convenute Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.616,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 276/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori della minore rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Tommaso PRATOVECCHI, presso il cui studio - in Firenze, Via Giambologna n.
9 - sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: , rappresentati e CP_2 C.F._3 difesi per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Lorenz
STECKHOLZER e Simone NOCENTINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Firenze, Via Dei Rondinelli n. 2;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni delle parti
Per le parti attrici:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, dichiarare i convenuti, anche in solido tra loro, responsabili dell'evento dannoso descritto nella parte di premessa e per l'effetto condannarli a risarcire alla minore i conseguenti danni che si quantificano in € 41.300,31 o la diversa Persona_1 maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo. Per quanto occorrer possa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie capitolate e non ammesse, opponendosi all'ammissione di quelle avversarie per i motivi tutti dedotti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
Per le parti convenute:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze;
contrariis reiectis;
nel merito 1. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della Controparte_1
in persona del direttore pro tempore nonché della maestra di sci
[...] RO , poiché infondate in fatto ed in diritto;
2. per la denegata ipotesi che il Tribunale CP_2 adito dovesse accogliere le domande di parte attrice nei confronti della Controparte_1
in persona del direttore pro tempore nonché della maestra di sci
[...] RO
, per i motivi dedotti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o CP_2 titolarità degli attori a far valere il danno patrimoniale per sostenute spese mediche e di cura nonché quelle eventualmente sostenute per l'assistenza dello Studio Bicchierai & Bizzarri S.r.l.; in ogni caso 3. per i motivi dedotti, di conseguenza, condannare parte attrice alla rifusione delle spese
e compensi professionali di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'assunzione di tutte le istanze istruttorie formulate a mezzo delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. ancora non ammesse ed assunte».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e non in proprio ma quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto davanti il Tribunale di Firenze la Persona_1 [...]
e la maestra di sci per sentirli condannare al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subìti dalla figlia, la quale - nel corso di una lezione di sci - era caduta riportando danni fisici.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: a) che in data 18.2.2018 affidavano le loro figlie e alla maestra di sci dopo aver provveduto al pagamento Per_1 Per_2 CP_2 di una lezione privata e di un corso per un'intera settimana presso la scuola di sci CP_1
(doc. n. 1); b) che la maestra veniva avvisata dal padre delle minori della loro inesperienza sugli sci, ma - nonostante ciò - decideva di portale su una pista che presentava dossi e cunette, non adatta alle loro capacità; c) che nell'eseguire la discesa, cadeva rovinosamente, riportando un trauma Per_1 distorsivo del ginocchio destro con lesione LCA, con prognosi iniziale di giorni quaranta e successiva diagnosi di lesione del crociato anteriore;
la minore veniva sottoposta a ricostruzione chirurgica, la malattia si protraeva sino al 19.12.2018; d) che, all'esito della guarigione, il medico legale dagli stessi incaricato, accertava la sussistenza di postumi valutati «nella misura dell' 8%»
(doc. n. 3 fascicolo parte attrice); e) che, in conseguenza del sinistro, avevano provveduto al pagamento di € 7.072,71 per spese mediche ed € 3.000,00 per l'assistenza dello Studio Bicchierai &
Bizzarri nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento danni (doc. n. 5); f) che il danno non patrimoniale subìto dalla minore era pari ad € 31.227,60, limitandolo alla misura del 6%; g) hanno infine quantificato nella complessiva somma di € 41.300,31, oltre interessi e rivalutazione da dì del dovuto al saldo, il risarcimento di tutti i danni subìti (patrimoniali e non patrimoniali).
Si sono costituiti in giudizio la e la maestra di sci Controparte_1
contestando la narrativa dei fatti di parte attrice;
nello specifico hanno dedotto CP_2 che: a) i genitori e avevano dichiarato che le loro figlie in passato avevano Pt_1 Pt_2 già partecipato a corsi collettivi e che le stesse «padroneggiavano» le tecniche di base dello sci;
b) le minori venivano affidate alla maestra di sci la quale «vantava di particolari CP_2 capacità nelle metodologie di insegnamento a bambini e ragazzi» (a tal proposito, hanno allegato certificato di iscrizione al collegio professionale come «assistente di sci Alpino»; cfr. all. 2); c) la lezione privata si era svolta sulle piste blu del Monte Pana, indicate per i principianti, ritenute «le più facili secondo l'ufficiale classificazione delle piste di sci, tra cui anche un percorso con piccolissimi gobbi e dossi, tutti pianeggianti, larghi ed in ogni caso perfettamente adatti per
l'insegnamento dello sci ai bambini e ragazzi» (all. 5); d) le capacità delle allieve corrispondevano al «livello argento», padroneggiavano bene la curva base, erano capaci di scendere a sci uniti ed erano pratiche nell'utilizzo degli impianti di risalita;
e) durante l'ultima discesa sul campo scuola, ossia «sul percorso di pendenza minima composto da piccolissimi dossi e dolci cunette veramente facili da superare anche da discendenti alle prime armi», si verificava la caduta accidentale dell'allieva «per cause attribuibili alla minore stessa e dunque sicuramente Persona_1 non per responsabilità della maestra di sci e della scuola di sci»; f) hanno allegato decreto di archiviazione relativo alla querela presentata dai genitori nei confronti della maestra di sci, nel quale così si osserva: «nella pratica dello sci, il rischio di infortunio è inevitabile e prevedibile, né risulta dimostrabile che l'insegnante abbia esposto l'allieva ad un rischio superiore alle proprie capacità se si considera che la pista era classificata come “blu” e, quindi, assolutamente facile»
(cfr. all. 8); g) la scelta della maestra di sci di portare le allieve nel campo CP_2 scuola, appositamente creato e preparato per bambini e ragazzi, era conforme alle regole di didattica italiana ufficiale, in quanto trattasi di campo che contiene una serie di dossi e cunette di bassa difficoltà e, pertanto, idoneo ed indicato per migliorare la sensibilità, l'equilibrio e, di conseguenza, la tecnica sciistica;
h) hanno contestato la quantificazione dei danni subìti dalla minore e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla richiesta del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, avendo introdotto la domanda quali genitori della minore e non in proprio.
All'esito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ., il Giudice ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, che sono state espletate nelle udienze del 18.6.2021, 21.11.2022 e 20.3.2023.
All'udienza 19.6.2023, il Giudice ha formulato la seguente proposta transattiva: «il pagamento a parte attrice della somma di € 23.000 a titolo di danno non patrimoniale, e di € 7.072,71 per le spese già sostenute e documentate e compensazione delle spese del presente giudizio e della fase stragiudiziale» e ha rinviato per la verifica del raggiungimento dell'accordo conciliativo/transattivo all'udienza del 16.10.2023. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2023 le parti attrici hanno comunicato l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre le parti convenute hanno dichiarato di non aderire.
Con provvedimento del 16.10.2023, il Giudice - rilevato che parte convenuta non aveva accettato la proposta transattiva - ha accolto la richiesta di C.T.U. medico legale per valutare le lesioni patite dalla minore, i trattamenti effettuati e la congruità delle relative spese, la durata ed il grado del periodo di inabilità temporanea nonché l'entità dei postumi di natura permanente richiesti da parte attrice.
La C.T.U. è stata depositata in PCT in data 3.4.2024.
Con provvedimento del 13.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi differita dal nuovo
Giudice assegnatario del fascicolo al 27.1.2025.
Con provvedimento del 20.2.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
******
La domanda di parte attrice, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.
La fattispecie rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.; la giurisprudenza è, infatti, ormai concorde nel ritenere che l'iscrizione e l'ammissione dell'allievo al corso di sci determini la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere in capo alla scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9437 dell'11.6.2012).
Pertanto, da un lato, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno fisico si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3612 del 17.2.2014), ad allegare l'inadempimento della scuola, nonché a dimostrare l'esistenza della causalità materiale fra inadempimento e danno (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781): infatti, l'applicazione del regime di responsabilità contrattuale impone al danneggiato di allegare l'inadempimento altrui ma non lo esonera dal dimostrare la condotta della scuola di sci asseritamente inadempiente e l'esistenza di nesso causale fra tale condotta e il danno richiesto (cfr. Tribunale Bolzano, 22.12.2022, n. 1106).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4009 del 18.2.2020) ha avuto modo di precisare che “Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). La previsione dell'articolo 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del
31/10/2001 non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.
Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557;
Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che
"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”. Dall'altro lato, il danneggiante è onerato di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia - in ipotesi come quella che viene in considerazione nel caso di specie - l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione, dimostrando che le lesioni subìte siano state conseguenza di circostanze autonome e di una sequenza causale non imputabili alla scuola né all'insegnante (Cass. n. 3612/2014; Cass. n.
2559/2011). Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione (Cass. n.
3612/2014; Cass. n. 2559/2011).
In applicazione dei principi espressi dalle pronunce richiamate, la domanda attorea non merita accoglimento in quanto manca sia la prova dell'asserito inadempimento delle parti convenute che del necessario nesso causale tra quest'ultimo ed il sinistro per cui è causa.
Risulta documentato e pacifico che gli attori abbiano iscritto le loro figlie alla lezione di sci della durata di due ore (dalle ore 14:30 alle ore 16:30) per il giorno 18.2.2018 con la maestra della scuola convenuta è, altresì, pacifico tra le parti che l'incidente si è verificato nel CP_2 corso della lezione.
Ciò posto, va osservato quanto segue in ordine alla responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso a Persona_1
Dalle dichiarazioni rese dalla teste (sorella di Testimone_1 Persona_1 all'udienza del 20.3.2023 è risultato provato sia che sin dall'inizio della lezione privata del
18.2.2018 e hanno percorso senza cadere le piste a lato Persona_1 Testimone_1 degli skilift Parallel e ( ha confermato tale circostanza rispondendo sul Pt_3 Testimone_1 capitolo 23 all'udienza del 20.3.2023), sia che sin dall'inizio della lezione privata del 18.2.2018
e hanno effettuato le risalite con lo skilift in autonomia Persona_1 Testimone_1
( ha confermato tale circostanza rispondendo sul capitolo 20 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023; la ridetta circostanza è stata altresì confermata da insegnante maestro Persona_3 di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sui capitoli 20 e 23 della memoria n. 2 di parte convenuta).
Le parti convenute hanno dimostrato (cfr. gli allegati n. 20 e n. 21 prodotti dai convenuti unitamente alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che le piste (site a lato degli skilift Parallel e su cui sono state portate le allieve Pt_3
e sono classificate con il colore blu, col quale si Persona_1 Testimone_1 segnalano le piste più facili.
È stato altresì pacificamente accertato: 1) che prima del 18.2.2018 e Persona_1 avevano praticato lo sci partecipando ad un corso della durata di cinque giorni Testimone_1
e che i genitori avevano affermato che le loro figlie sapevano sciare a spazzaneve (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 1 all'udienza del 18.6.2021 e sul Testimone_1 capitolo 12 all'udienza del 20.3.2023; la circostanza trova altresì conferma in quanto dichiarato da segretaria presso la scuola convenuta, che - sul capitolo 12 della Parte_4 memoria n. 2 di parte convenuta - ha precisato di poter con certezza confermare la circostanza essendosi ella stessa occupata di effettuare il colloquio iniziale coi genitori); 2) che il giorno in cui si è verificato il sinistro le condizioni metereologiche erano ottimali stanti il tempo sereno, l'assenza di vento e la buona visibilità (tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dai genitori delle allieve rispondendo sul capitolo 28 all'udienza del 18.6.2021, nonché da quanto dichiarato da insegnante maestro di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sul capitolo 28 Persona_3 della memoria n. 2 di parte convenuta); 3) che prima di iniziare la lezione privata del 18.2.2018 la maestra si era informata sul livello tecnico-sciistico raggiunto da CP_2 Per_1
e e che, successivamente, aveva verificato con un esercizio pratico
[...] Testimone_1
(cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 19 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023; la ridetta circostanza è stata altresì confermata da insegnante maestro Persona_3 di sci presso la scuola convenuta, rispondendo sul capitolo 19 della memoria n. 2 di parte convenuta); 4) che e avevano percorso più volte la pista Persona_1 Testimone_1 fra i due skilift Parallel e (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul Pt_3 Testimone_1 capitolo 31 all'udienza del 20.3.2023); 5) che il sinistro si è verificato, guardando la pista da valle verso monte, sul percorso immediatamente a destra dello skilift (cfr. quanto dichiarato da Pt_3 rispondendo sul capitolo 34 all'udienza del 20.3.2023); 6) che il sinistro si è Testimone_1 verificato poco prima della fine della lezione (cfr. quanto dichiarato da Testimone_1 rispondendo sul capitolo 35 all'udienza del 20.3.2023); 7) che all'incirca al termine della lezione privata la maestra chiedeva a e di CP_2 Persona_1 Testimone_1 percorrere con gli sci una pista sulla quale erano presenti dei dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 5 all'udienza del 18.6.2021); 8) che Testimone_1 Tes_1 si rifiutava di percorrere la pista suddetta, sulla quale erano presenti dei dossi, poiché aveva
[...] paura (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 6 all'udienza del Testimone_1
18.6.2021); 9) che decideva, viceversa, di percorrere la pista sulla quale erano Persona_1 presenti dei dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 7 Testimone_1 all'udienza del 18.6.2021); 10) che sulla pista sulla quale si è verificato il sinistro erano presenti solo e e non vi erano altri sciatori né alcun altro ostacolo Persona_1 Testimone_1 oltre al primo dosso a seguito del quale cadeva (cfr. quanto dichiarato da Persona_1 ispondendo sul capitolo 39 all'udienza del 20.3.2023); 11) che, a seguito della Testimone_1 caduta, la maestra di sci aveva subito prestato soccorso a CP_2 Persona_1 togliendole gli sci (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 41 Testimone_1 all'udienza del 20.3.2023).
Orbene, nessuna responsabilità è attribuibile alle parti convenute.
Innanzitutto, le parti convenute hanno provato (cfr. gli allegati n. 20 e n. 21 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che la pista (sita a destra dello skilift sulla quale è avvenuta la caduta e, più in generale, le piste (site a lato Pt_3 degli skilift Parallel e su cui sono state condotte le allieve, erano classificate come blu e, Pt_3 quindi, di livello facile: nella fattispecie, dette piste (site all'interno del campo scuola, appositamente creato e preparato per bambini e ragazzi) erano sicuramente adeguate alle capacità di e visto che le predette, come è emerso dall'istruttoria, Persona_1 Testimone_1 avevano già sciato in precedenza (tanto che i genitori avevano affermato che le loro figlie avevano partecipato a corsi di sci e che sapevano sciare a spazzaneve, circostanza - quest'ultima, così come l'utilizzo dello skilift - poi accertata anche dalla maestra all'inizio della lezione CP_2 del 18.2.2018).
Orbene, la sola caduta durante lo svolgimento della lezione, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità della scuola, laddove sia provato che non erano presenti condizioni di pericolo sulla pista, che la pista era adatta al livello del minore e che l'evento non può essere ricondotto ad una presunta omessa vigilanza e protezione da parte del maestro (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n.
781). Inoltre, la responsabilità del maestro di sci non può estendersi a tal punto da imporgli l'onere, di fatto inesigibile in concreto, di prevenire ogni fonte di pericolo derivante dalla pratica sportiva dello sci alpino (cfr. Tribunale Bolzano, 22.12.2022, n. 1106); la Scuola di Sci, ed i suoi maestri, infatti,
“non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica” (Cass. n. 7417/2017). Peraltro, gli obblighi di vigilanza e di protezione devono essere declinati nel senso che il maestro di sci, nell'esercitare l'arte dell'insegnamento, deve tener conto delle capacità del proprio allievo, evitando di esporlo a situazioni pericolose o a forzarlo a manovre inadatte (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Non risulta provato che, nel caso in esame, la maestra abbia esposto CP_2
e ad un rischio ulteriore rispetto a quello insito Persona_1 Testimone_1 nell'attività sciistica visto che le piste (compresa quella su cui si è verificato il sinistro) sulle quali sono state condotte le allieve non presentavano particolari condizioni di pericolo (ciò sia per le ottime condizioni metereologiche che per l'assenza di altri sciatori ed altri ostacoli) ed erano di bassa difficoltà, oltre che adeguate al livello tecnico delle allieve. Peraltro, senza essere stata forzata dalla maestra è stata (differentemente dalla sorella, che si CP_2 Persona_1
è rifiutata) a decidere di percorrere la pista sulla quale erano presenti dei piccoli dossi (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 7 all'udienza del 18.6.2021). Deve, Testimone_1 pertanto, ritenersi che la caduta di sia avvenuta per fatto proprio ed autonomo Persona_1 della stessa, la quale ha presumibilmente perso l'equilibrio (come pare evincersi da quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 38 della memoria n. 2 di parte convenuta;
il Persona_3 teste ha infatti precisato di avere assistito alla caduta e di avere visto che, nel superare uno dei dossi presenti sulla pista arretrava con il peso e cadeva), anche tenuto conto Pt_3 Persona_1 della circostanza che, come emerso dall'istruttoria (cfr. quanto dichiarato da Testimone_1 rispondendo sul capitolo 41 all'udienza del 20.3.2023), la minore è caduta senza perdere gli sci, che le sono stati tolti dalla maestra (circostanza - questa - che conferma la limitata CP_2 velocità dell'allieva al momento della caduta).
A ciò si aggiunga che la caduta di si è verificata poco prima della fine della Persona_1 lezione (cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 35 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023), su una pista (quella sita a destra dello skilift che era già stata percorsa più volte Pt_3 sin dall'inizio della lezione (e senza cadute) da parte di e Persona_1 Testimone_1
(cfr. quanto dichiarato da rispondendo sul capitolo 23 all'udienza del Testimone_1
20.3.2023) e che, comunque, era di bassa difficoltà.
In proposito, la giurisprudenza ha statuito che “È esclusa la responsabilità della scuola di sci per il danno subito da un'alunna in seguito ad una caduta avvenuta su una pista in forte pendenza e con condizioni del manto nevoso non ottimali, in quanto la danneggiata aveva più volte percorso tracciati di analoga difficoltà e sui quali erano presenti identiche condizioni di neve” (cfr.
Tribunale Trento, 13.3.2001, n. 305).
Ferme tali considerazioni, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo in ipotesi di semplificazione probatoria per il danneggiato, legata alla natura contrattuale della responsabilità. Tuttavia, ove la scuola di sci dimostri (come avvenuto nel caso in esame) di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare un danno, la responsabilità della stessa va esclusa (cfr. Tribunale Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Deve poi osservarsi come la caduta non possa ritenersi un fatto evitabile da parte del maestro di sci.
Sul punto è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che “per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute” (cfr. Cass. n. 3612/2014; Cass. n. 2559/2011); è stato altresì affermato che le cadute “configurano un evento naturale ed ineliminabile nella fase dell'apprendimento” (cfr. Tribunale Padova, 6.10.2020, n. 1352) e che “il maestro di sci non è tenuto a salvare dalle cadute i propri allievi” (cfr. Tribunale Trento, 21.5.2013).
D'altra parte, “l'attività esercitata sulle piste di sci, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ha natura intrinsecamente pericolosa: chi scia accetta il rischio di esporsi a cadute” (cfr. Tribunale
Pisa, 15.6.2023, n. 781).
Dovendosi inquadrare la vicenda in esame nell'ambito dell'esercizio di un'attività agonistica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che quest'ultima necessariamente implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli che vi partecipano al fine di assicurarne il buon andamento, sicché i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un altro partecipante alla medesima attività, ove rientranti nell'alea normale di quello sport, ricadono sugli stessi (cfr. Tribunale Padova,
6.10.2020, n. 1352; Cass. n. 20908/2005). Ancora, in tema, è stato precisato che “Poiché lo sport dello sci da discesa, in quanto attività pericolosa, implica, da parte di coloro che lo praticano,
l'assunzione dei rischi connaturati a tale disciplina, l'istruttore di sci non può essere considerato automaticamente responsabile delle cadute degli allievi che a lui si affidano per l'apprendimento di tale sport ove non sia fornita dal danneggiato una prova puntuale e rigorosa in ordine a specifici profili di colpa addebitabili a quest'ultimo e causa dell'evento lesivo” (cfr. Tribunale Trento,
13.3.2001, n. 305).
Nel caso oggetto del presente giudizio, gli attori non hanno assolto a tale onere probatorio su di loro gravante anche alla luce delle seguenti considerazioni.
Non può imputarsi alcuna responsabilità alla maestra per aver al termine della CP_2 lezione condotto le allieve (che non erano comunque principianti) su una pista (connotata da un basso livello di difficoltà come quella percorsa più volte sin dall'inizio della lezione da parte delle allieve) con piccoli dossi (comunque adeguati al livello tecnico delle allieve), dal momento che il miglioramento della tecnica sciistica (risultato perseguito dall'allievo con la stipulazione del contratto di insegnamento) richiede necessariamente il progressivo aumento della difficoltà; invero,
è stato ritenuto che “non si ravvisano profili di colpa nella condotta dell'insegnante, il quale, dopo qualche lezione, conduca i discenti su piste progressivamente più difficili, posto che l'insegnamento dello sci perderebbe di utilità se gli allievi non fossero avviati su piste che presentano maggiori difficoltà rispetto a quelle sulle quali hanno appreso i primi rudimenti” (cfr. Corte d'Appello
Trento, 14.7.1997, n. 261).
Non è poi corretto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, voler ricondurre la responsabilità della maestra al fatto che la stessa non fosse abilitata quale maestro di sci ma CP_2 solo quale assistente, con la conseguenza che - in base alla normativa di settore - avrebbe potuto effettuare lezioni di sci solo sotto la direzione del responsabile della scuola;
in altri termini,
l'assistente sarebbe a tutti gli effetti un tirocinante e, come tale, sicuramente non esperto come un maestro di sci abilitato.
L'assunto è privo di pregio.
Difatti, è stato provato (cfr. l'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute e gli allegati n. 12 e n. 13 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute) che all'epoca del sinistro per cui è causa la maestra era assistente Maestro di Sci in conformità alla Legge della Provincia di CP_2 Bolzano del 19.02.2001, n. 5, era regolarmente iscritta all'elenco speciale degli assistenti di scuola di sci della Provincia di Bolzano ed aveva svolto tutti i relativi corsi preparativi, sia pratici che teorici.
Inoltre, è stato affermato dalla giurisprudenza che “a mente dell'art. 4 della Legge della Provincia di Bolzano del 19.02.2001, n. 5, l'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale, suddiviso in tre elenchi, uno dei quali appunto espressamente riservato agli assistenti di scuola di sci. E, d'altro canto, a quanto risulta dal tenore dell'art. 3 della medesima legge l'iscrizione a tale ultimo elenco consegue unicamente al superamento di un esame di abilitazione pratico, teorico e didattico, dal quale deriva poi
l'abilitazione, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire sistematica istruzione tecnica nello sci a terzi, nell'ambito di una scuola e sotto la vigilanza del direttore della stessa, in forma di tirocinio costituente parte integrante della formazione professionale. Ciò che ben abilita l'assistente a condurre un gruppo di allievi, senza che la legislazione preveda in alcun modo che la vigilanza del direttore della scuola si debba poi tramutare in un costante affiancamento dell'assistente da parte del direttore stesso, ritenendo il legislatore che l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione sia già di per sé idoneo a garantire l'avvenuto raggiungimento di una capacità idonea ad una ordinaria gestione dell'attività di insegnamento svolta all'interno di una scuola. Laddove la vera differenza tra la condizione del maestro di sci e quella dell'assistente risulta semmai derivare dal tenore del successivo art. 19, a mente del quale solo il primo di essi è ammesso a svolgere l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci. Né risulta esatto sostenere che i corsi per bambini non possano essere tenuti dai semplici assistenti” (cfr. Tribunale Padova, 6.10.2020, n. 1352).
Pertanto, la maestra era pienamente legittimata ad effettuare lezioni di sci anche CP_2 in considerazione del fatto che “la vigilanza del direttore non è intesa come una forma di vigilanza fisica dell'assistente durante le sue lezioni, bensì una vigilanza intesa come controllo e salvaguardia generale dell'attività dell'assistente tirocinante. Nella fattispecie il direttore funge come tutore, consulente del tirocinante che può esercitare in maniera autonoma” (cfr. l'allegato n.
14 alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ. depositata il 21.12.2020 per le parti convenute).
Infine, in ordine al tipo di responsabilità relativa all'attività concretamente esercitata dall'insegnante di sci, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ricondurla nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale;
va altresì precisato che l'obbligazione assunta dal maestro di sci è un'obbligazione di mezzi, disciplinata dall'art. 2229 cod. civ., per cui “… ove durante un corso di sci un minore si procuri danni cadendo da solo, la domanda di risarcimento deve essere respinta se
l'attore non assolve l'onere di dimostrare lo specifico profilo di inadempimento imputabile al maestro ...” (cfr. Corte d'Appello Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, 23.06.2007). Da tutto quanto esposto discende che, con riferimento all'infortunio occorso a Per_1
è da escludere qualsivoglia responsabilità della ,
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della maestra le CP_2 quali, non avendo violato qualsivoglia norma di prudenza né obbligo contrattuale, non hanno in alcun modo fornito un benché minimo contributo causale al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Conclusivamente, consegue da quanto sopra il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al decisum e al relativo scaglione di riferimento come previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi in ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 276/2020 R.G., così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
- condanna e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 della minore al pagamento in favore delle convenute Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.616,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri