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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Recchioni;
appellante
contro
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Villante e Cesidio Gualtieri;
appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 542/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 9 agosto 2023.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di L'Aquila, contrariis reiectis riformare la sentenza del Tribunale civile di L'Aquila n. n.542/2023 per tutti i motivi che precedono e per
l'effetto voglia dunque: accertare e dichiarare che all'impresa Parte_1
spetta il riconoscimento dei costi aggiuntivi per l'esecuzione della struttura in cemento armato, fatta eseguire dal Committente Condominio durante i lavori, e non oggetto dell'originaria progettazione e relativo computo metrico;
per l'effetto voglia accogliere la domanda di condanna proposta dalla contro il Parte_1 CP_2
al pagamento della residuale somma di euro di euro € 109.580,98, ovvero
[...]
alla maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi moratori ex d.lg.s.
n.231 del 2002 a far tempo dal 15 marzo 2018 sino al saldo, per l'esecuzione di codesti lavori relativi alla realizzazione della struttura in cemento armato;
voglia altresì
pag. 2/24 condannare il Condominio appellato a corrispondere alla gli Pt_1 Parte_1
interessi moratori dalla data di messa in mora del medesimo del 16 maggio 2018 sino al giorno 7 maggio 2019 quanto alla somma di euro 573.953,99 (iva compresa), corrisposta dal appellato dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e CP_1
pendente l'opposizione; voglia infine rideterminare le spese del giudizio di primo grado, in relazione all'auspicata riforma della sentenza di primo grado e comunque in relazione all'effettivo valore del decisum in primo grado, condannando il CP_1
appellato al relativo pagamento in favore della società appellante.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
Voglia la Corte Eccellentissima, rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale, per l'effetto voglia confermare tutti i capi di sentenza ad eccezione di quello relativo al regolamento delle spese di primo grado condannando l'appellante al pagamento delle spese tutte del primo e del presente grado di giudizio. Salvezze illimitate
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 542/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023, il
Tribunale di L'Aquila accoglieva l'opposizione proposta dal Parte_2
nei confronti di avverso il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 311/2018, emesso dal medesimo Tribunale in data 3 maggio 2018, con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 683.534,97 oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 15/2018.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo Pa opposto, accertava il diritto della al corrispettivo per il S.A.L. Parte_1
1 in relazione al contratto di appalto del 21 luglio 2016, per l'importo di euro
[...]
573.953,99 al netto della ritenuta di acconto di euro 21.685,64, somma già liquidata dal in data 7 maggio 2019. Compensava tra le parti, infine, Controparte_1
per il 75% le spese di lite e poneva il restante 25% in capo al opponente. CP_1
pag. 3/24 1.1 Istruita la causa, il primo giudice accoglieva l'opposizione, chiarendo in primo luogo che il contratto di appalto del 21 luglio 2016, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, fosse collegato con l'erogazione del contributo pubblico, trovando quindi applicazione la disciplina speciale per la ricostruzione contenuta nelle O.P.C.M. nn. 3790/2009 e 3881/2010. Evidenziava che tale disciplina prevede che, dopo la redazione degli stati di avanzamento ricavati dal registro di contabilità e rilasciati dal Direttore dei Lavori, questi siano rimessi, unitamente alla fattura dell'appaltatore vistata dalla D.L., all'Amministrazione locale per i controlli e che, solo all'esito positivo di questi ultimi, il adotti la CP_3
determina di pagamento dei relativi importi a gravare sui fondi pubblici, verso il conto bancario dedicato, intestato dal beneficiario.
Nel caso in esame, il primo giudice riteneva non esigibile il credito azionato, posto che la fattura prodotta in sede monitoria non era vidimata dalla D.L. e la allegata
“contabilità dei lavori al 15.03.2018” era priva di firma, non essendovi neppure quella del Direttore dei Lavori, tenuto alla redazione del S.A.L.
Nel corso del giudizio, inoltre, in data 27 maggio 2019, l'opponente documentava di aver effettivamente pagato all'opposta il minor importo di euro 573.953,99 al netto della ritenuta di acconto di euro 21.685,64, somma corrispondente al S.A.L. riportato nella fattura n. 12/2019, emessa dall'opposta e vistata dalla direzione dei lavori, Pt_1
secondo la procedura prevista dalla soprarichiamata normativa.
Su tale base, l'opposta, nella prima memoria istruttoria, modificava in parte le proprie conclusioni, chiedendo il pagamento della somma residua di euro 109.580,98, oltre interessi moratori.
Tuttavia, il primo giudice non riteneva ammissibile la domanda così come modificata nella suddetta memoria in quanto non precisata all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi, pertanto, far riferimento unicamente alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, nelle quali si indicava come dovuta la somma di euro
683.534,97.
pag. 4/24 1.2. Ad ogni modo, il Tribunale di L'Aquila riteneva infondata la pretesa della maggior somma di euro 109.580,98, data l'inidoneità dei documenti prodotti al soddisfacimento dell'onere della prova incombente sull'opposta società.
Al riguardo, il primo giudice riscontrava che: la contabilità dei lavori al 15 marzo 2018 era priva di firma e, comunque, data l'unilateralità della predisposizione, non costituente prova del credito;
la nota dell'Ing. era priva di rilievo dato che, a seguito della Parte_4 richiesta consulenza da parte del condominio, l'ingegnere non aveva poi assunto le vesti di direttore dei lavori;
la società appaltatrice non aveva prodotto il “computo metrico strutturale Ing. , ma soltanto una nota del 28 giugno 2021 in cui lo stesso Parte_4 tecnico evidenziava come “l'impresa con nota del 29.02.2016, dopo aver visionato il progetto esecutivo degli interventi rimetteva il seguente prospetto indicando anche le percentuali dei vari corpi d'opera che per le opere strutturali era del 30%”; l'ulteriore documentazione prodotta non solo era stata depositata in un formato inidoneo (file word) a configurare documento informatico, ma era anche priva di rilievo ai fini della prova dell'effettivo computo dei lavori eseguiti.
In altri termini, secondo il Tribunale di L'Aquila, parte opposta non aveva provato l'effettiva realizzazione, sulla base del computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto, delle lavorazioni asseritamente non riconosciute nel S.A.L. del 30 luglio
2018.
1.3. In ultimo, rispetto alla domanda di corresponsione degli interessi moratori a seguito del ritardo nella redazione della documentazione contabile necessaria per la redazione dei S.A.L., il primo giudice accertava che l'opposta non aveva seguito la procedura prevista dalla normativa sopramenzionata, avendo emesso fattura per l'importo individuato dalla D.L. nel S.A.L. se non in data 13 marzo 2019, sicché il ritardo nella trasmissione degli atti al Comune e del successivo pagamento era imputabile proprio alla società appaltatrice.
1.4. Sulla base di quanto accertato, pertanto, il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo e accertava la spettanza del minor importo di euro 573.953,99, al netto della ritenuta d'acconto di euro 21.685,64, già corrisposto in corso di causa.
pag. 5/24
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di seguito indicati:
[...]
3.1. Nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell'art. 189 c.p.c. e dell'art. 183 c.p.c.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione impugnata per aver il primo giudice tenuto in considerazione la conclusione rassegnata nella comparsa di costituzione e risposta e non quella modificata con la prima memoria istruttoria. Laddove, infatti, la parte non precisi le conclusioni ex art. 189 c.p.c., il giudice dovrebbe far riferimento alle conclusioni precisate nei precedenti scritti difensivi.
3.2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per rilievo ex officio di eccezione riservata alla parte e dell'art. 101 c.p.c. sul divieto di sentenza a sorpresa.
Comunque ingiustizia per violazione delle regole di interpretazione dei contratti quanto all'art. 7 del contratto di appalto e delle regole sul procedimento di erogazione del contributo statale per la c.d. ricostruzione privata.
Ha dedotto l'appellante che, per ciò che riguarda l'iter procedurale per il pagamento del contributo statale, questo sarebbe di competenza del committente e, per esso, del direttore dei lavori e non della ditta esecutrice, essendo compito del predetto direttore redigere la contabilità e controllare le partite eseguite dall'impresa.
Il ritardo nel pagamento, pertanto, sarebbe imputabile al committente, dato che il direttore dei lavori avrebbe predisposto la contabilità soltanto dopo molte lamentele e solo dopo la presentazione del ricorso monitorio.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto di appalto, il Committente si sarebbe impegnato a corrispondere i pagamenti a stato di avanzamento dei lavori (SAL) al raggiungimento dell'importo di euro 200.000,00, la cui assenza di vincolatività non era stata contestata dal , ma posta ex officio a fondamento della decisione da CP_1
parte del primo giudice.
pag. 6/24 Avrebbe, infine, errato il giudice di primo grado a far nascere il diritto di credito dell'appaltatore solo con l'emissione della fattura del 2019, dopo la nota di credito per ritiro della precedente posta a base dell'ingiunzione, sostituzione coattivamente imposta all'impresa dal committente e dal suo direttore dei lavori.
3.3. Ingiustizia della sentenza per violazione dei principi in tema di responsabilità contrattuale.
Sotto tale profilo, l'appellante ha rappresentato che sussisterebbe una responsabilità contrattuale del direttore dei lavori nei confronti della committente per il ritardo causato nella redazione del SAL, per cui sarebbe illegittimo il “discarico” di responsabilità del committente per l'operato del suo direttore dei lavori.
Su tale base, pertanto, nei confronti della appellante sarebbero dovuti, da parte Pt_1 dell'appellato , interessi moratori di cui all'art. 7 del contratto di appalto e, CP_1 comunque, di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2002 e di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.
3.4. Ingiustizia della sentenza per violazione del principio per cui il debitore non può liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati nell'ingiunzione e dell'art. 1194 c.c.
Con tale motivo, l'appellante ha eccepito che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto di non condannare l'opponente al pagamento degli interessi per l'asserita inesigibilità del credito al momento della domanda.
In particolare, ha precisato che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore non potrebbe liberarsi dall'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento degli interessi e delle spese liquidate nell'ingiunzione.
Ad ogni modo, qualora si dovesse riconoscere la spettanza della somma residua di euro
109.580,98, comunque la compensazione poteva essere effettuata dal primo giudice nella misura di 1/5 o 1/6, non di 2/3.
3.5. Nullità della sentenza impugnata per insufficienza e contraddittorietà motivatoria e dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.; inoltre nullità per violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), per travisamento delle prove e per violazione del vincolo
pag. 7/24 probatorio legale derivante da documenti e confessioni stragiudiziali di controparte
(art. 116 c.p.c.). In ogni caso, omessa e comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia allegati.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha rappresentato che il primo giudice avrebbe commesso una serie di errores in procedendo et in iudicando nella parte della sentenza nella quale non ha riconosciuto come spettante all'opposta ditta appaltatrice la maggior somma per l'esecuzione della struttura in cemento armato, determinata in euro
109.580,98.
In particolare, il giudice a quo avrebbe violato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e sarebbe incorso in un travisamento delle allegazioni prodotte in giudizio dalla ditta stessa.
Invero, risulterebbe per tabulas che, nella prima memoria, l'opposta ditta avrebbe individuato le lavorazioni non ricomprese nel S.A.L. del 30 luglio 2018.
In aggiunta, nella prima memoria istruttoria, in data 26 giugno 2019, la avrebbe Pt_1 prodotto il “computo metrico strutturale Ing. , la cui allegazione il primo Parte_4
giudice aveva invece ritenuta omessa, nonché l'elenco dei prezzi redatto dall'Ing.
[...]
Pt_4
In terzo luogo, secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione l'operato dell'Ing. tecnico nominato Parte_4
dal opponente. Avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto priva di valore CP_1 probatorio la “contabilità dei lavori al 15.03.2018” - invero databile al 26 giugno 2019
– in violazione del principio di non contestazione, dato che il nulla avrebbe CP_1
contestato in merito alla qualificazione del documento prodotto quale documento informatico.
Oltre a ciò, inoltre, risulterebbe incontestata la realizzazione della struttura in cemento armato da parte della opera per la quale era stata richiesta la Parte_1
maggior somma di euro 109.580,98.
pag. 8/24 Ha poi eccepito che, una volta ritenuti come irrilevanti gli accertamenti compiuti dall'Ing. il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere la consulenza Parte_4
tecnica per l'esame tecnico e, a seguito del confronto di tutta la relativa documentazione, per l'accertamento del costo sostenuto per la realizzazione della predetta struttura in cemento armato.
In quarto luogo, il Tribunale di L'Aquila non avrebbe correttamente scisso il profilo assertivo da quello istruttorio con riferimento alle allegazioni delle parti, così errando nel ritenere prive di rilevanza probatoria le indagini e le conclusioni raggiunte dall'Ing.
che, invero, riguarderebbero il profilo assertivo, cioè quello dei fatti di causa. Parte_4
In ultimo sul punto, inoltre, ha rappresentato che il opponente nulla CP_1 avrebbe contestato in merito all'accertamento compiuto dall'Ing. i cui Parte_4
risultati sarebbero pertanto pacifici, in particolare riguardanti la corretta ricostruzione del costo dei lavori, dato che avrebbe constatato l'assenza, nel computo metrico originario, della progettazione e dei conseguenti oneri della struttura in cemento armato.
Tale risultato probatorio sarebbe supportato, infine, dalla PEC del 31 gennaio 2020 con cui l'amministratore del Condominio invitava l'Arch. a Controparte_4
“…provvedere, non oltre la data di trattazione della riunione tecnica del 07/02/2020 alla consegna incondizionata degli atti di contabilità formati per la liquidazione del II°
SAL invitandolo a prendere tutti i provvedimenti che egli riterrà opportuno adottare in conseguenza delle, da lui, denunciate irrispondenze del contratto di appalto alla L.
134/2012, da lui solo genericamente ricondotte alla fattispecie della lettera c) dell'art.
67 quater comma 8 del D.L. n. 83/2012”.
In sostanza, ha sostenuto l'appellante che, visto il compendio probatorio dallo stesso prodotto in primo grado, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere tout court la domanda della quanto alla somma individuata dall'Ing. Parte_1 [...]
– o diversamente individuata dalla richiesta CTU -, posto l'accertamento Pt_4 dell'errore di progettazione e del costo aggiuntivo sostenuto per la realizzazione della struttura in cemento armato.
pag. 9/24 3.6. Nullità della sentenza per rilievo ex officio di questione non previamente sottoposta al contraddittorio (art.101 c.p.c.); in subordine, sua ingiustizia per violazione e/o falsa interpretazione degli artt.1659, 1660 e ss. c.c. e dell'art.7 del contratto di appalto.
Con tale motivo di doglianza, la ditta appaltatrice ha dedotto che il primo giudice avrebbe sollevato ex officio la questione riguardante la natura a misura o a corpo del contratto di appalto, così violando il disposto di cui all'art. 101 c.p.c.
Nel merito, comunque, l'appaltatore, nel caso di un contratto a forfait, non sarebbe tenuto, a proprie spese, a sostenere qualunque errore progettuale, imprevisto o sopravvenienza contrattuale, riguardando tale eventualità la diversa questione sulla co- responsabilità dell'appaltatore con i progettisti o con il direttore dei lavori per l'errata esecuzione dell'opera.
Nel caso in esame, invero, le “irrispondenze” progettuali ed economiche dell'appalto, riguardando la struttura del fabbricato, non potrebbero ricadere sull'impresa esecutrice, obbligandola così a sostenere costi importanti non previsti o mal quantificati solo perché il contratto con il committente sarebbe a corpo.
Per tale ragione, l'appellante ha chiesto che, stante la non contestazione inter partes della carenza progettuale originaria della struttura in cemento armato, del suo costo e della sua esecuzione da parte della sia dichiarato come Controparte_5
spettante in capo a quest'ultima il maggior costo quantificato in euro 109.580,98, oltre
IVA.
4. Si è costituito in grado di appello il , contestando nel Controparte_1
merito la fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata ad eccezione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, per il quale ha proposto appello incidentale contestando che le spese di lite non compensate avrebbero dovuto essere poste a carico della ditta appaltatrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
pag. 10/24 5.1 Infondato risulta essere il primo motivo di appello inerente alla nullità della sentenza per l'errata individuazione delle conclusioni rassegnate dalla
[...]
Parte_1
In primo luogo, è necessario precisare che, con comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la concludeva chiedendo che "l'Ecc.mo Tribunale Parte_1
Civile di L'Aquila, voglia respingere l'opposizione perché nulla ed inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, e dunque voglia integralmente confermare il decreto opposto, comunque condannando il , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante al pagamento in favore della società opposta della somma di euro € 683.534,97 oltre gli interessi moratori ex d.lg.s. n.231 del 2002 a far tempo dalla maturazione sino al saldo, oltre alle spese e competenze di giudizio, ovvero alla somma maggiore e o minore che risulterà in causa”, mentre, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., a seguito dell'avvenuto pagamento del
S.A.L. relativo alla fattura n. 12/2019, a parziale modifica delle conclusioni appena riportate, domandava che “voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila respingere
l'opposizione perché nulla ed inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, e dunque voglia confermare il decreto opposto, comunque condannando il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, attesa la corresponsione Controparte_1
parziale della somma di euro 573.953, 99, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro € 109.580,98, ovvero alla maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre gli interessi moratori ex d.lg.s. n.231 del 2002 a far tempo dalla maturazione sino al saldo sull'intero importo di cui all'ingiunzione, e poi quanto alla somma residua agli interessi moratori sino al saldo effettivo oltre alle spese e competenze di giudizio”.
Tuttavia, in data 10 gennaio 2023, all'udienza fissata, a seguito di rinvio, per la precisazione delle conclusioni, soltanto l'opponente assolveva a tale CP_1
incombente depositando note di trattazione scritta con le quali si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in opposizione.
pag. 11/24 Ciò posto, nel caso di specie, trova applicazione il principio per il quale "nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate" (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 4664 del 22/02/2021;
Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
Occorre tuttavia osservare che il primo giudice, nonostante abbia ritenuto prima facie di pronunciarsi sulle conclusioni rassegnate in sede di atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha comunque esaminato nel merito le conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria, riprodotte poi anche nella comparsa conclusionale (“Osserva il
Tribunale che, anche a voler considerare le ulteriori domande formulate dalla Pt_1
come mera specificazione di quanto già richiesto in sede monitoria, le stesse sarebbero comunque infondate nel merito”), ragione per la quale la proposizione della doglianza in esame risulta carente di interesse.
Il motivo in esame, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento.
5.2. Infondati risultano essere anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, tutti riguardanti la medesima questione della responsabilità della committenza rispetto all'asserito ritardo nel pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e la necessità di corrispondere i conseguenti interessi moratori.
5.2.1. Al riguardo, occorre in primo luogo confermare che il contratto di appalto in esame, riguardante la demolizione e successiva ricostruzione del Condominio sito in
, è legato all'erogazione del contributo pubblico per la Pt_2 Controparte_1
ricostruzione post sisma 2009 ( doc. all. n. 1 fascicolo monitorio). Tra le premesse del suddetto contratto, infatti, le parti contraenti precisavano “che l'immobile ad uso abitativo classificato inagibile di tipo “E” (…) è stato danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito la regione Abruzzo;
che per detto immobile sono state prodotte domande di contributo ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 e 3881/2010
(…); in data 30.06.2016 prot. N.0067477, il Comune di ha rilasciato il Pt_2
contributo definitivo per un importo complessivo di 1.950.107,64 (…)”.
pag. 12/24 Per ciò che riguarda il versamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, all'art. 7 del contratto, rubricato “pagamenti”, le parti rinviano espressamente a quanto previsto dalle
O.P.C.M. nn. 3790/2009 e 3881/2010, con la precisazione che “per i ritardi nei pagamenti dovuti a negligenza del Committente si applicano gli interessi di mora di cui alla D.lgs. n. 231 del 9/10/2002”.
Orbene, è necessario precisare che, per ciò che riguarda la ricostruzione post sisma
2009, la procedura di liquidazione segue due fasi: una prima fase riguarda l'ordinaria predisposizione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori sulla base del registro di contabilità e della relativa fattura da parte della ditta esecutrice;
una seconda fase interessa poi l'invio della predetta documentazione all'Amministrazione per l'effettuazione di tutti i controlli necessari e richiesti ai fini dell'erogazione del contributo stanziato.
5.2.2. Nel caso di specie, come correttamente accertato dal primo giudice, tale iter procedimentale non era stato seguito per l'emissione della fattura n. 15/2018 (si v. doc. all. n. 4 fascicolo monitorio), corredata sì da un documento contabile (“contabilità lavori al 15/03/2018”, si v. doc. all. n. 2 fascicolo monitorio), ma privo di alcuna sottoscrizione e di unilaterale predisposizione da parte della ditta appaltatrice.
Invero, il pagamento del primo SAL è stato ottenuto tramite la redazione dello stesso, in data 30 luglio 2018, da parte del Direttore dei Lavori delle strutture Ing. Per_1
anche per conto della Direzione dei Lavori Architettonico Arch.
[...] CP_4
corredato da registro di contabilità (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo di
[...]
primo grado di parte appellante) e, di conseguenza, tramite la successiva emissione, in data 13 marzo 2019, della conforme fattura n. 12/2019 da parte della società appellante
(si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Sulla base di tale documentazione, in seguito inviata all'Amministrazione competente, quest'ultima, in data 7 maggio 2019, ha infine provveduto al pagamento della somma di euro
573.953,99, al netto della ritenuta di acconto di euro 21.685,64 (si v. doc. all. n. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pag. 13/24 Come chiarito anche dal primo giudice, pertanto, una volta instaurata la corretta procedura per la formazione del primo SAL, il ritardo nel pagamento di questo, intervenuto all'incirca dieci mesi dopo dalla predisposizione del SAL, è imputabile esclusivamente alla ditta appaltatrice che ha emesso la relativa fattura circa otto mesi dopo la comunicazione del primo SAL.
5.2.3. Diversa questione, invece, riguarda il periodo antecedente alla formulazione del primo SAL, periodo nel quale la ditta esecutrice si duole dell'inerzia del direttore dei lavori nella predisposizione dello stesso, con conseguente slittamento del momento del pagamento.
In primo luogo, è necessario precisare che nel richiamato art. 7 del contratto di appalto è previsto che “i pagamenti saranno corrisposti a stato di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di € 200.000,00”.
Come noto, tra le obbligazioni del committente vi sono quelle riguardanti il pagamento del corrispettivo e, pertanto, in relazione all'erogazione di contributi pubblici, alla predisposizione di tutta la documentazione richiesta ai fini del pagamento da parte dell'Amministrazione.
Di tale obbligazione continua a rispondere anche laddove i relativi compiti siano conferiti al direttore dei lavori, preposto non solo all'alta sorveglianza delle opere, al controllo tecnico sulla loro realizzazione, ma anche alla verifica contabile- amministrativa per conto dello stesso committente.
Tuttavia, al committente, nonostante il mandato conferito al direttore dei lavori, permane un compito di vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte di quest'ultimo.
Tanto precisato in via generale, per ciò che riguarda il caso di specie, è necessario innanzitutto precisare che al predetto art. 7 del contratto di appalto le parti avevano previsto una specifica modalità di pagamento, cioè quella a stati di avanzamento (“i pagamenti saranno corrisposti a stato di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di € 200.000,00”).
pag. 14/24 Tale esigibilità, tuttavia, non sorge ex se dal mero superamento della soglia, prevista nel contratto, di euro 200.000,00, non avendo la stessa carattere perentorio, stante l'assenza di previsione di una penale o di altra sanzione.
La fattispecie di responsabilità per il ritardo da parte del Committente è, invece, espressamente prevista nell'art. 7, laddove si prescrive che “il Committente si impegna
a presentare agli organi competenti entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento ogni documentazione contabile (SAL, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione) ricevuta dalla D.L. o dall'Impresa. Per i ritardi nei pagamenti dovuti a negligenza del Committente si applicano gli interessi di mora di cui alla D.Lgs.
n. 231 del 9/10/2002”
Quindi, l'esigibilità del credito, come si evince dalla lettura del contratto, non sorge con il mero superamento della soglia sopradetta, ma una volta predisposta tutta la documentazione contabile da parte della direzione dei lavori e da parte dell'impresa, decorrendo da quel momento in poi, in caso di omessa presentazione, entro il termine di dieci giorni, della documentazione all'Amministrazione competente.
In concreto, pertanto, l'esigibilità del credito per il primo SAL non è sorta con l'emissione della fattura n. 15/2018, ma soltanto con quella n. 12/2019, una volta, quindi, instaurato il corretto procedimento di liquidazione, secondo quanto previsto dalle sopramenzionate O.P.C.M. n. 3790/2009 e n. 3881/2010.
Così ricostruita la vicenda, questa Corte osserva che la funzionalità propria degli interessi di mora è quella di risarcire il danno causato dal ritardo nel pagamento di un credito che, tuttavia, sia già certo, liquido ed esigibile.
In altri termini, gli interessi moratori si applicano a seguito di una formale messa in mora con la quale la parte diffida l'altra a corrispondere quanto dovuto entro un determinato termine, scaduto il quale inizieranno a decorrere particolari tipi di interesse, detti, per l'appunto, di mora.
Tale istituto, tuttavia, non appare strumento idoneo a soddisfare le pretese dell'appellante, che, invero, non riguardano il ritardo nel pagamento di un credito pag. 15/24 esigibile, dato che, con la fattura n. 15/2018, non era neppure certo l'ammontare del credito spettante all'impresa. Tanto è vero, infatti, che la somma individuata in tale fattura è stata poi rideterminata una volta instaurato il corretto iter procedimentale nella redazione del primo SAL.
In altri termini, gli interessi di mora si sarebbero potuti chiedere qualora, una volta predisposto il primo SAL e la relativa fattura, la Committenza avesse adottato un comportamento negligente nell'adempimento delle attività propedeutiche all'instaurazione della seconda fase, riguardante, appunto, l'inoltro di tutta la documentazione all'Amministrazione competente ai fini della erogazione del contributo stanziato.
5.2.4. Sul tema della responsabilità del direttore dei lavori e, in solido, del committente, si ritiene opportuno nuovamente sottolineare che oggetto del petitum del presente giudizio è soltanto la richiesta di condanna del committente alla corresponsione di interessi moratori per un asserito ritardo nel pagamento.
Ebbene, come già chiarito, i presupposti per la condanna alla corresponsione degli interessi moratori sono quelli della sussistenza, da un lato, di un credito certo, liquido ed esigibile e, dall'altro, della formale messa in mora del debitore. Non si richiede, pertanto, alcuna valutazione sull'eventuale responsabilità del debitore, attenendo gli interessi di mora soltanto al risarcimento per il creditore per la mancata disponibilità del denaro dovuto e già richiesto al debitore.
Questo, pertanto, l'ambito di accertamento entro il quale si svolge l'attività giudiziaria quando è formulata richiesta di condanna alla corresponsione di interessi moratori.
Non rientra, pertanto, nell'oggetto del giudizio l'accertamento di un asserito comportamento lesivo del debitore, questione che, invece, è presupposta alla domanda di condanna al risarcimento del danno eventualmente subito dal creditore.
Al di fuori dell'ambito di operatività degli interessi moratori, quindi al di là della sussistenza del presupposto della esigibilità del credito, infatti, vi è un'area di responsabilità, in specie contrattuale, di cui può essere chiamato a rispondere il debitore pag. 16/24 nel caso in cui non abbia posto in essere un comportamento richiesto, quale quello, nel caso in esame, della predisposizione di tutta la documentazione contabile per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori. Dall'inesatto o ritardato adempimento della prestazione di predisposizione di tale documentazione, pertanto, potrebbe ben vero derivare un danno per il creditore appaltatore, danno che, tuttavia, deve essere, non solo richiesto, ma anche provato.
Ebbene, nel presente giudizio, dalla lettura degli atti processuali, correttamente il primo giudice ha circoscritto la domanda soltanto alla richiesta di condanna alla corresponsione degli interessi moratori e non anche a quella sul risarcimento del danno eventualmente sofferto (si v. pag. 8 della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice specifica che “Per quanto riguarda la richiesta di interessi formulata dall'opposta, come correttamente rilevato dall'opponente, il ritardo nella redazione della documentazione contabile necessaria per la redazione dei S.A.L., propedeutici alla liquidazione del compenso all'appaltatore, risulta imputabile alla che Pt_5 tuttavia non è stata evocata nel presente giudizio a fini risarcitori”).
Nella stessa formulazione delle conclusioni dell'appellante, anche in sede di appello, infatti, emerge la medesima delimitazione della domanda: “(…) per l'effetto voglia accogliere la domanda di condanna proposta dalla contro il Parte_1
al pagamento della residuale somma di euro di euro € Controparte_2
109.580,98, ovvero alla maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi moratori ex d.lg.s. n.231 del 2002 a far tempo dal 15 marzo 2018 sino al saldo, per
l'esecuzione di codesti lavori relativi alla realizzazione della struttura in cemento armato;
voglia altresì condannare il appellato a corrispondere alla CP_1 [...]
gli interessi moratori dalla data di messa in mora del medesimo del 16 Parte_1
maggio 2018 sino al giorno 7 maggio 2019 quanto alla somma di euro 573.953,99 (iva compresa), corrisposta dal appellato dopo la notifica dell'ingiunzione di CP_1 pagamento e pendente l'opposizione; (…)”.
Nulla, in sostanza, viene richiesto, da parte della ditta esecutrice, in merito al risarcimento del danno per inadempimento al direttore dei lavori e, in solido, alla pag. 17/24 committenza, chiedendo, invece, l'applicazione di interessi di mora rispetto a un credito non ancora esigibile e non certo nell'ammontare.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi in esame non sono meritevoli di accoglimento e devono quindi essere rigettati.
5.3. Infondati risultano, inoltre, essere il quinto e il sesto motivo di appello, riguardanti sostanzialmente la spettanza della maggior somma di euro 109.580,98, oltre interessi moratori, dovuti per asseriti costi aggiuntivi per l'esecuzione della struttura in cemento armato, commissionata dal durante i lavori, e non oggetto dell'originaria CP_1
progettazione e relativo computo metrico.
Nel SAL predisposto dal direttore dei lavori, nella sezione del riepilogo (si v. doc. all. n.
3 del fascicolo di primo grado di parte appellante), viene attestato che le opere strutturali erano state effettuate al 100%, per un valore di euro 422.265,73 (pari a euro
464.492,30 IVA inclusa).
5.3.1. In primo luogo, con riguardo alla documentazione che l'appellante ritiene non sia stata valutata dal primo giudice, occorre evidenziare come questa, depositata in primo grado dalla società appellante in data 27 giugno 2019, sia, in realtà, priva di valore probatorio.
Al riguardo, in particolare, il primo giudice correttamente ha accertato l'assenza del
“computo metrico strutturale Ing. tra i documenti depositati, in quanto, con Parte_4
tale memoria, risulta sì allegato un computo metrico, ma di cui è tuttavia impossibile accertarne la paternità, data l'assenza sia del frontespizio (il computo allegato inizia dalla “pag. 2”), sia di alcuna indicazione sul tecnico che l'ha redatto, come si evince dalla pag. 12 ove alla dicitura “Il Tecnico” non è riportato alcun nome, ma soprattutto non risulta alcuna sottoscrizione.
Pertanto, tale documento, che l'appellante riconduce al suddetto “computo metrico strutturale Ing. , risulta privo di rilevanza probatoria. Parte_4
Così come privo di idoneità probatoria risulta essere il documento denominato “elenco prezzi”, depositato sempre con la prima memoria in data 27 giugno 2019, in quanto,
pag. 18/24 nonostante l'indicazione del tecnico che l'ha redatto, l'Ing. non è presente Parte_4
alcuna sottoscrizione, neppure digitale.
5.3.2. In secondo luogo, con riferimento al valore probatorio dei documenti allegati in primo grado in data 13 settembre 2019, correttamente il primo giudice ha ritenuto gli stessi non idonei, neppure dal punto di vista formale, al raggiungimento della prova.
I files allegati ai nn. 5, 6, 7 e 9, infatti, sono stati depositati in formato word, cioè con un formato non idoneo a conferire qualità di documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett.
p) del d.lgs. n. 82/2005, non richiedendosi una specifica contestazione sul punto da parte della controparte, non potendo l'autorità giudiziaria porre a fondamento della propria decisione documenti a cui non sia possibile ricondurre giuridica certezza.
Con riferimento al documento n. 8, allegato in pari data, denominato
“all8_NOTA_ING_DE_SANTIS_28062021”, è necessario innanzitutto evidenziare come tale nota, nonostante appaia redatta dall'Ing. quale “Consulente Parte_6
Tecnico del Condominio”, sia invero privo di sua sottoscrizione, essendo invece presente l'unica firma digitale dell'Avv. Recchioni Stefano.
Al di là di ciò, nel merito di quanto ricostruito nella predetta nota, è opportuno comunque osservare che viene indicato che, in data 29 febbraio 2016, la ditta appaltatrice, in persona del legale rappresentante precisava che “dopo Parte_7
una valutazione dei costi necessari alla demolizione e ricostruzione dell'immobile, per un importo complessivo richiesto di € 1.407.552,44 oltre IVA 10% per un totale complessivo 1.548.307,68 DICHIARA Che il termine offerto per l'esecuzione dei lavori
è 730 gg (diconsi settecentotrenta) naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori”.
Da tale nota dell'impresa, pertanto, si evince come per la stessa fosse congruo l'importo individuato di euro 1.407.552,44, che, compreso di IVA al 10% ammontava complessivamente a 1.548.307,68, tanto ne consegue, infatti, che offriva la realizzazione dell'opera commissionata in 730 giorni.
pag. 19/24 Si noti, poi, che tale importo è perfettamente congruente con quello individuato quale corrispettivo nel contratto di appalto in esame, stipulato in data successiva, cioè il 21 luglio 2016.
Infatti, all'art. 6, denominato “corrispettivo”, le parti espressamente pattuivano che
“l'importo presunto complessivo dell'appalto per la demolizione e ricostruzione dell'edificio con stesse dimensioni e caratteristiche dell'esistente ammonta €
1.950.107,63 (…) iva compresa di cui per lavori € 1.407.552,44 (…) oltre iva per un totale di € 1.548.307,68”
Nulla, pertanto, sulla base di quanto si evince dalla comunicazione dell'impresa del 29 febbraio 2016, contenuta nell'allegata nota doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante, la ditta aveva avuto, pertanto, da contestare in merito alla congruità dell'importo individuato, ciò dopo aver visionato sia il “progetto esecutivo degli interventi da eseguire” che il “quadro economico generale dei lavori”, tanto che si obbligava con successivo conforme contratto di appalto.
In aggiunta, è opportuno sottolineare che, tra le clausole del contratto, come correttamente precisato anche dal primo giudice, all'art. 1, paragrafi nn. 4, 5 e 6, è espressamente previsto che “l'appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico- amministrativa allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico- organizzative e economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore. L'appaltatore dichiara di aver verificato la completezza e la validità del progetto allegato e di ritenerlo, per quanto di propria competenza, idoneo ad assicurare al Committente un risultato qualitativo conforme alle esigenze espresse nel progetto esecutivo di sostituzione (demolizione e ricostruzione) dell'edificio.
L'appaltatore dichiara, altresì, che la validità del progetto è stata verificata anche sulla base di sopralluoghi e verifiche eseguibili sui manufatti” (si v. pag. 4 del contratto di appalto).
pag. 20/24 Tale ricostruzione, pertanto, porta a ritenere che nessuna contestazione era stata mossa dalla ditta appaltatrice in ordine alla congruità del progetto, questione non rilevata ex officio dal primo giudice, come contestato nel sesto motivo di appello, ma sollevata proprio dalla stessa ditta esecutrice nella prima memoria di primo grado, nella parte in cui fa propria la relazione del consulente Ing. (pag. 2 della prima memoria Parte_4
depositata in data 27 giugno 2019).
5.3.3. Tanto chiarito, con riferimento a eventuali maggiori costi sostenuti dall'impresa e non riconosciuti nel primo SAL, come accertato dal giudice di primo grado, non risulta che la ditta esecutrice abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo ricollegato tale maggiore costo alla realizzazione della struttura in cemento armato, senza indicare specificamente quali lavorazioni non erano state ricomprese.
Per le lavorazioni strutturali, come detto, nel SAL è stato individuato un importo di euro
422.265,73, somma che non è stata neppure contestata dall'impresa in fase di emissione della relativa fattura n. 12/2019 del 13 marzo 2019.
Inoltre, con riferimento alla doglianza per la quale “primo errore. In primo luogo, come ognun vede, totalmente fuori fuoco, e smentito appunto per tabulas, è l'assunto del
Tribunale secondo cui “Piuttosto, a supporto dell'ulteriore credito reclamato, la parte opposta ben avrebbe potuto individuare in maniera analitica le lavorazioni che la D.L. non ha asseritamente riconosciuto nel S.A.L. del 30.07.2018”. La lo ha fatto Pt_1 proprio nella prima memoria che, all'evidenza, è sfuggita all'esame al primo Giudice.
Sullo specifico punto dunque la sentenza attesta un palese travisamento delle allegazioni effettuate dalla , destinando la decisione, già di per sè sola, alla sua Pt_1
nullità per insufficienza e contradditorietà motivatoria, violando dunque quanto meno
l'art.132 cpc e comunque l'art.183 sesto comma n.1 c.p.c.”, è necessario invero precisare che, nella memoria a cui fa riferimento l'appellante, depositata in data 27 giugno 2019, non è alcun modo specificato quali siano queste lavorazioni attinenti alla realizzazione della struttura in cemento armato non ricomprese nel SAL in esame.
Le lavorazioni che sono indicate da pag. 3 e seguenti, al contrario, attengono alle
“ulteriori lavorazioni” che l'allora ditta opposta precisa aver eseguito “nelle more della
pag. 21/24 pendenza del giudizio” per un ammontare complessivo di euro 162.907,12, ma che nulla hanno a che vedere con il presente giudizio. Queste, invero, si riferiscono a fasi di costruzione successive a quelle ricomprese nel primo SAL, interessando opere come tamponature, tramezzi, infissi, e via discorrendo.
5.3.4. Ciò posto, sulla base dello scarso corredo probatorio presentato dalla società opposta, odierna appellante, correttamente il primo giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta di espletamento di consulenza tecnico contabile perché meramente esplorativa e, comunque, chiesta al fine di sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass. n. 19631/2020;
Cass. n. 31886/2019; Cass. n. 30218/2017).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi in esame non risultano meritevoli di accoglimento e, pertanto, devono essere rigettati.
5.4. Infondato risulta essere, infine, l'unico motivo di appello incidentale, riguardante la riforma della sentenza impugnata in relazione alla parziale compensazione delle spese posta a carico del opponente per non avere questo “adeguatamente vigilato CP_1 sull'operato della D.L.”.
pag. 22/24 Sul punto, è stato chiarito in precedenza che, seppur non sia stata formulata alcuna domanda riguardante l'accertamento sulla responsabilità, con relativa richiesta risarcitoria, del direttore dei lavori in merito al ritardo nella predisposizione del SAL e, conseguentemente, del committente per culpa in vigilando, ad ogni modo opportunamente il primo giudice ha posto in capo all'opponente le spese di CP_1
lite non oggetto di compensazione.
Invero, infatti, anche se non confermata nella sua totalità, la somma ingiunta in favore dell'impresa esecutrice nei confronti del committente era parzialmente CP_1
dovuta, risultando, quindi, il quale soccombente in senso sostanziale. CP_1
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, compensate per un quinto in ragione della parziale reciproca soccombenza, vengono poste per i restanti quattro quinti carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto entrambe le parti saranno altresì tenute al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 542/2023 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata il 9 agosto 2023, nei confronti di , Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pag. 23/24 1) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara compensate per un quinto le spese di lite del presente grado di giudizio che, liquidate per l'intero in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, pone per i restanti quattro quinti a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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