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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1804/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Olivero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo Controparte_1 C.F._1
(Me), via Col. Bertè n. 34 presso lo studio dell'Avv. Sara Scalzo che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2023 formulava opposizione avverso l ex Pt_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione a far data da giugno 2022.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, che venisse esclusa la sussistenza di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nella resistenza di la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle Controparte_1 operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “poliartralgia, con spondilo-disco-artrosi con multiple discopatie e lombalgia cronica, con frequenti episodi di lombosciatalgia, con rigidità del tratto lombosacrale della colonna vertebrale, con episodi di cefalea, con dolore cronico diffuso, con astenia, con disturbi del sonno, con attacchi di panico, con fibromialgia, con Diabete
Mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e neuropatia periferica, con obesità, con alterazioni della funzionalità tiroidea (Tiroidite di Hashimoto), con vasculopatia cerebrale cronica, con gliosi cerebrale post-ischemica, con ateromasia carotidea, con cardiopatia ipertensiva, con deficit del visus più accentuato a sinistra”, tutte patologie a carattere cronico ed invalidante che hanno avuto un ulteriore peggioramento nel tempo.
Il consulente ha, quindi, concluso che tali patologie riducono a meno di un terzo la capacità lavorativa con conseguente sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di marzo 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da giugno 2023.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data della visita medica effettuata dalla
Commissione Pt_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Controparte_1 conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da giugno 2023; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Pt_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino