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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 598 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2015, e vertente tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Ferruccio Manica in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 1°-10-2019, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Crotone, Via XXV Aprile n, 157;
- appellanti contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Bianchi e Controparte_1
Francesco Miceli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro,
Via F. Crispi n. 13;
-appellato e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20-1-2023, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, sito in Crotone, Centro Direzionale “Il Granaio”, Via M. Nicoletta;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così decidere: - condannare i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici patiti dall'PP
[...]
, intendendosi danno biologico, secondo le risultanze della Parte_1 espletata Ctu medico-legale, oltre interessi dal dì del sinistro e rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di Ctu per entrambi i gradi di giudizio;
- condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento del danno esistenziale e futuro, da liquidare in favore dell'PP nella misura di €uro Parte_1
100.000,00 o di qualsiasi altra cifra ritenuta di giustizia;
- condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno riflesso, esistenziale e non patrimoniale subito dai genitori del , nelle Parte_1 persone dei sig.ri e , nella misura di €uro Parte_2 Parte_3
50.000,00 o di qualsiasi altra somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizi, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto nei suoi confronti perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via di estrema gradata, tenere conto della particolare gravità del danno subito dall'PP in modo del tutto autonomo e non causalmente Parte_1 riconducibile alla condotta sanitaria della struttura e dei medici coinvolti.
Con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario concludente.
- Per l'appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza impugnata, con condanna di parte PP alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con specifico riferimento alle rispettive prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. – Con atto di citazione notificato in data 16-18 luglio 2008,
, e (rispettivamente figlio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre e madre) hanno citato in giudizio l' e Controparte_2 il Dott. al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali attribuibili a responsabilità medica da essi ravvisata nel trattamento medico-chirurgico di una frattura scomposta (tibio-peroneale) alla gamba sinistra, poi degenerata in una necrosi, subita dal giovane . Parte_1
La vicenda storica ha inizio allorquando rimaneva vitta di un Parte_1 sinistro stradale, verificatosi in data 9-10-2006, mentre era alla guida di un motorino
(scooter).
A seguito di tale sinistro egli veniva trasportato al pronto soccorso del nosocomio crotonese. Dopo due giorni di ricovero presso l'unità operativa di chirurgia, in data
11-10-2006, il giovane veniva trasferito a quella di ortopedia del medesimo Pt_1 ospedale.
Ivi veniva operato dal Dott. , primario del reparto, in data 16-10-2006. CP_1
L'intervento di osteosintesi veniva eseguito mediante chiodo endomidollare.
Sul punto, oltre a lamentare l'errata esecuzione dell'intervento, Parte_1 allega che, benchè già maggiorenne all'epoca dei fatti (essendo nato nel mese di febbraio dell'anno 1988), non gli fu sottoposta la decisione di effettuare l'intervento, atteso che l'informativa fu vagliata soltanto dai parenti, con conseguente mancanza di consenso.
Il paziente veniva dimesso dall'ospedale in data 21-10-2006.
Dopo due visite di controllo in regime di Day Hospital (in data 7-11-2006 e 13-11-
2006), il giovane venne ricoverato (in data 24-11-2006) presso l'Istituto Pt_1
Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, su consiglio di un ortopedico di fiducia del padre
( ). Qui fu sottoposto da un nuovo intervento Parte_2 Parte_1 chirurgico al fine di rimuovere il chiodo endomidollare. Gli fu quindi praticata un'osteosintesi con fissatore esterno di “Hoffman”, previa ostetomia distale del perone. Rilevata contestualmente la presenza di zona necrotica, venne eseguita anche l'escarectomia della zona di necrosi delle parti molli.
In data 22-1-2007, il giovane venne poi ricoverato presso il reparto di chirurgia plastica dell'Ospedale Bellaria di Bologna ove subì un ulteriore intervento finalizzato a riparare il fondo della lesione mediante innesto libero di cute (Thiersch) prelevata dalla coscia omolaterale.
In data 5-7-2007 fu constatata la consolidazione della frattura e venne concesso il carico libero (v. pag. 3 della relazione di CTP a firma del dott. Persona_1 del 4-3-2008). Ritengono gli attori che sia dunque palese la responsabilità medica (c.d. colpa professionale) dalla quale sorge il diritto al risarcimento dei danni causati dal notevole allungamento dei tempi di guarigione, così suddivisi:
-per : danno patrimoniale (per spese di viaggio e alloggio fuori Parte_1 sede) da liquidarsi in via equitativa;
danno biologico da invalidità permanente da liquidarsi nella somma corrispondente ad una invalidità del 15% (coma di CTP del
Dott. in atti) oltre I.T.T. e I.T.P. e danno esistenziale (valutato Persona_1 in euro 150.000,00);
-per i genitori ( e ): danno patrimoniale pari ad Parte_2 Parte_3
€uro 20.000,00 cadauno;
danno esistenziale pari ad €uro 50.000,00 cadauno;
-per un risarcimento complessivamente valutato (all'epoca di introduzione del giudizio) in €uro 374.604,10.
2. Costituitosi in giudizio, il Dott. ha contestato l'addebito di ogni forma di CP_1 responsabilità sostenendo: la correttezza della scelta metodologica operatoria
(chiodo endomidollare), trattandosi di frattura del terzo medio di tibia non esposta;
l'assenza di ogni forma di sindrome compartimentale al momento del ricovero;
che la complicanza della necrosi cutanea sia addebitabile all'abrasione sull'asfalto o al trauma diretto che ha provocato un danno micro-circolatorio; la ristrettezza temporale in cui il paziente è stato da lui seguito (dall'11-10-2006 a 21-10-2006);
l'assenza di necrosi al momento delle dimissione dal reparto di ortopedia.
Evidenzia altresì il convenuto che era stata una libera scelta del paziente quella di allontanarsi dal nosocomio di Crotone al fine di curarsi (come era suo diritto) a
Bologna, sicchè deve ritenersi che vi sia assenza di responsabilità per mancanza di nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento finale (tenendo sempre presente che il traumatismo è riconducibile all'evento estendo incidentistico stradale).
3. Anche l' costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle CP_3 domande attoree nella propria comparsa di risposta, sostenendo: la mancanza di Cont prova dei fatti lamentati;
la mancanza di responsabilità attribuibile all' la mancanza di nesso causale, avendo i medici dei vari reparti eseguito le prestazioni sanitarie con diligenza;
in via subordinata: che la quantificazione del danno sia da ritenersi comunque arbitraria ed esagerata….”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova per testi, acquisizione documentale e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale sulla persona del e poi estesa Parte_1 anche ai suoi genitori e , con nomina quale Ctu Parte_2 Parte_3 della Dott.ssa alla quale veniva dato incarico di accertare se i Persona_2 sanitari che avevano avuto in cura il avessero tenuto all'atto della Parte_1 effettuazione dei trattamenti praticatigli una condotta conforme alle regole dell'arte medica, in caso contrario evidenziando tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire al Giudicante l'eventuale formulazione di un giudizio di responsabilità professionale a carico dei medesimi, verificando se vi fosse nesso di causalità tra i trattamenti in questione e i danni lamentati dall'attore ed eventualmente procedendo a quantificare la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal in Pt_1 conseguenza dei trattamenti sanitari per cui è causa, determinando la percentuale di invalidità permanente e I.T.T., I.T.P., nonché di valutare i postumi di natura psichica residuati a carico di e in conseguenza del lungo Parte_2 Parte_3
e difficile iter clinico subito dal figlio presso l'ospedale di Crotone a causa della errata condotta professionale dei medici.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 12-10-2014 n. 982 il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava tutte le domande risarcitorie degli attori e compensava tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese relative alla espletata
Ctu che poneva definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 20-4-2015,
, e , invocando la riforma delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 statuizioni di rigetto della domanda con essa adottate deducendone la erroneità e l'ingiustizia per i motivi qui di seguito esposti:
-violazione delle norme attinenti alla valutazione dell'onere probatorio e della sua inversione in materia di consenso informato: sostenevano in argomento gli appellanti che il primo giudice, pur ritenendo accertato in esito al giudizio l'inadempimento da parte dei convenuti nella vicenda di causa all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, essendo quello documentato agli atti nullo poiché sottoscritto dal genitore del malgrado quest'ultimo all'epoca fosse Parte_1 maggiorenne, avesse poi per converso non condivisibilmente fondato la propria decisione sul punto sul rilievo del mancato assolvimento in ogni caso ad opera dell'attore predetto dell'onere di fornire la prova, neppure in via presuntiva, della sussistenza di un danno risarcibile derivato a suo carico dalla violazione dell'obbligo di informazione in questione. In tal modo, infatti, sempre a dire dei medesimi, nella pronuncia gravata, da un lato, si era trascurato di considerare la configurabilità nella fattispecie di un danno in re ipsa, siccome discendente dal principio di rango costituzionale sancito a tutela del preminente interesse del malato, secondo il quale in assenza di valido consenso nessuno può intervenire anche se per finalità mediche e curative sull'altrui corpo se non in caso di imprescindibile necessità (c.d. “chi non informa paga”), e, dall'altro, erroneamente omesso di applicare nella specie, in violazione dei diritti dell'individuo alla salute, alla difesa e ad un processo giusto, il principio di inversione dell'onere della prova in forza del quale nel caso in esame la parte che aveva agito in giudizio null'altro avrebbe dovuto provare al di fuori della mancanza di un valido consenso informato, essendo invece la controparte onerata della dimostrazione di avere adottato tutte le cautele tese ad evitare l'accadimento dannoso.
-erronea interpretazione dei fatti e violazione e/o falsa applicazione delle prove, con particolare riferimento alla Ctu medico-legale ed eccesso di potere ex art. 115 e 116
c.p.c.: si dolevano in tema gli appellanti del fatto che il giudice di primo grado, nell'escludere in esito al giudizio qualsivoglia profilo di responsabilità a carico del medico e della struttura sanitaria convenuti per i danni riportati dal Parte_1 nella vicenda, con conseguente rigetto dell'azionata domanda risarcitoria, si fosse discostato dal responso reso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in quella sede in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., così incorrendo in eccesso di potere per avere esorbitato dai limiti del potere spettantegli di valutazione discrezionale della prova secondo il suo prudente apprezzamento e, quindi, essersi arbitrariamente sostituito sul punto al soggetto dotato delle indispensabili competenze scientifiche nella specie nominato come proprio ausiliario, di cui aveva disatteso tutte le conclusioni formulate in tema di anamnesi, diagnosi e terapia praticata con riferimento alla vicenda clinica del . Segnalavano in proposito Parte_1 come il Ctu di primo grado avesse ravvisato nel caso in esame gli estremi di una responsabilità professionale in capo ai medici ortopedici dell'Ospedale di Crotone per mancata tempestiva diagnosi di sindrome compartimentale, non trattata adeguatamente, mancata disinfezione delle escoriazioni cutanee, intervento di inchiodamento inopportuno, mancata terapia adeguata alla vasta escara cutanea già presente al controllo del giorno 7-11-2006, mancanza di qualunque provvedimento idoneo a chiarire ad un mese dall'intervento i motivi per cui la frattura non presentasse segni di consolidamento, avendo in tal modo determinato “l'evoluzione della sofferenza cutanea in necrosi con sovrapposizione infettiva e mal consolidamento della frattura trattata erroneamente e inopportunamente con chiodo endomidollare”. Con specifico riguardo alla questione in contestazione relativa alla sindrome compartimentale richiamavano quanto affermato dal Ctu di primo grado in merito all'inquadramento di siffatta patologia quale complicanza a più alto rischio associata ai traumi, consistente in un aumento della pressione tissutale e conseguente blocco della normale perfusione indotta dalla tumefazione del muscolo leso all'interno di un involucro costrittivo e tale da provocare in breve tempo un danno irreversibile e necrosi, nonché dal medesimo accertato in ordine alla presenza già a partire dalle 48 ore successive all'incidente stradale, a seguito del quale il Parte_1
aveva riportato la frattura tibiale della gamba sinistra (9-10-2006), di una
[...] sintomatologia correlabile a tale sindrome (impotenza funzionale alla estensione dell'arto), che tuttavia non era stata fatta oggetto dei necessari approfondimenti diagnostici, né pertanto dei trattamenti previsti dalle linee guida elaborate in materia ovvero l'esecuzione di una fasciotomia tesa a rimuovere tempestivamente tutti gli involucri costrittivi dal muscolo tumefatto. In riferimento, poi, all'ulteriore aspetto controverso inerente alla necrosi cutanea e all'infezione cutanea e midollare, evidenziavano come il Ctu di primo grado avesse acclarato la tardiva trascrizione in cartella clinica solo due giorni dopo il ricovero (11-10-2006) delle abrasioni antero- mediali alla gamba riportate dal nell'incidente ed il conseguente mancato Pt_1 trattamento delle stesse mediante terapia antibiotica e disinfezione locale, così da renderle potenziale luogo di infiltrazione batterica e di infezione, cosa che puntualmente si verificava nella vicenda con il progressivo peggioramento di tali lesioni sia durante il ricovero, sia successivamente ad esso, allorquando in occasione delle visite di controllo eseguite il 7-11-2006 e il 13-11-2006 era stata descritta la presenza a carico della zona anteriore della regione superiore e media della gamba sinistra del paziente una vasta escara, e ciò nonostante non si era proceduto a tutti gli interventi del caso che avrebbero dovuto comportare la rimozione di tutto il tessuto necrotico, la somministrazione di idoneo trattamento antibiotico e la copertura con lembo cutaneo, lasciando in tal modo permanere una situazione favorente un processo infettivo locale sempre più ingravescente, tale finanche da intaccare il sito chirurgico relativo alla frattura tibiale, quale quello che aveva imposto ai sanitari dell' di Bologna successivamente ai fatti di causa la necessità di Controparte_4 sottoporre il -tra l'altro- ad intervento di rimozione del chiodo Parte_1 midollare, con esecuzione di una diversa metodica di ostensintesi della frattura della gamba.
-erronea e/o falsa applicazione dell'apprezzamento delle prove in relazione ai precedenti giurisprudenziali della Sezioni Unite della Cassazione relativamente al c.d. contatto sociale: lamentavano ancora gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata sotto l'ulteriore profilo dell'operato inquadramento nella specie della responsabilità professionale del medico ex art. 2043 c.c., diversamente da quella della struttura sanitaria da intendersi invece come di natura contrattuale, e tanto in contrasto con l'indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza in materia di c.d. contatto sociale che si instaura tra il paziente che entra in ospedale per ricevere la prestazione di assistenza e cura e la struttura sanitaria quale fonte di diritti ed obblighi al pari di un contratto tipico ed al quale per l'appunto il medico ospedaliero non può ritenersi estraneo, stante il rapporto di immedesimazione organica esistente tra questi e l'azienda e tale da renderla direttamente responsabile della eventuale non correttezza del suo operato, oltre che in ragione della posizione rivestita di professionista tenuto ad operare secondo i protocolli predisposti dalla struttura sanitaria di appartenenza.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, volesse accertare la responsabilità dei convenuti nell'occorso e disporne la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguitine a loro carico meglio specificati nell'atto di impugnazione.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, gli appellati e , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame di cui tutti contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè l' citata Controparte_2 anche per eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione ai procuratori delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte rimetteva la causa sul ruolo come da ordinanza in atti, stante la ravvisata necessità di procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico- legale, mediante conferimento di incarico collegiale al fine di accertare: “a) previo esame della documentazione prodotta dalle parti, specifichi i trattamenti sanitari effettuati presso il presidio ospedaliero dell' e le eventuali carenze e CP_3 colpe riscontrabili sia nell'adozione delle scelte terapeutiche e chirurgiche sia per la omissione di terapie adeguate e consone alla situazione emergente dalle cartelle cliniche, b) visitato l'PP , accerti se dalle terapie attuate Parte_1 presso il presidio ospedaliere di Crotone siano derivati danni alla sua integrità psico-fisica, sia sotto il profilo della invalidità temporanea, sia sotto il profilo della invalidità permanente, indicandone rispettivamente la maggior durata e la maggior percentuale;
in particolare avrà cura il consulente di accertare la percentuale del danno temporaneo e permanente derivato in ipotesi dall'errato intervento terapeutico, al netto dei postumi temporanei e permanenti legati alla lesione subita dal nell'incidente stradale che ha dato causa al ricovero, nonché di Pt_1 chiarire se una qualche influenza possano avere avuto anche le terapie praticate successivamente presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, indicando nel caso la relativa incidenza.”.
Una volta espletate dai nominati consulenti tecnici d'ufficio Dott.
[...]
medico-legale, e Dott. specialista in ortopedia, le Per_3 Persona_4 indagini loro commesse e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, la Corte disponeva una ulteriore integrazione della consulenza, ritenutane la necessità ai fini della decisione.
Una volta completata dunque l'attività di accertamento demandata mediante deposito all'incarto procedimentale della relazione integrativa, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, in esito all'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dall' appellata ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n.
8999/2022), come gli appellanti appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Va disatteso innanzi tutto il secondo motivo di gravame, da esaminarsi per primo per essenziali ragioni di pregiudizialità logica, a mezzo del quale gli appellanti hanno censurato le statuizioni di rigetto della domanda assunte con la decisione di primo grado, a loro dire, fondate su una valutazione delle prove acquisite in esito al giudizio da ritenersi viziata da eccesso di potere, per essersi il giudicante, con l'escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei convenuti nella vicenda di causa, ingiustificatamente discostato dalle conclusioni di segno contrario di cui alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in quella sede.
Giova richiamare al riguardo in primo luogo il principio interpretativo affermato in giurisprudenza secondo il quale le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancora alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.. (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 14-1-1999 n. 333; Cass. Civ.,
Sez. 2, sentenza 26-2-1998 n. 2145).
Ciò posto, ad avviso della Corte, il dissenso nel caso in esame espresso dal primo giudice a fondamento della pronuncia gravata rispetto al responso reso dal proprio ausiliario appare aderente alle ivi puntualmente richiamate emergenze processuali ricavabili dalla documentazione sanitaria versata in atti relativa all'iter seguito dalla vicenda clinica oggetto di causa e dalla relazione di consulenza tecnica redatta nell'interesse della stessa parte attrice, oltre che basato sul pertinente richiamo di autorevole letteratura scientifica in materia e, comunque, su un apprezzamento di cui risulta essere stato dato compiuto conto quanto a criteri di valutazione applicati ed elementi probatori utilizzati mediante adeguata e logica motivazione esplicitata in sentenza. Per quel concerne, inoltre, l'aspetto sostanziale delle valutazioni su cui sono state basate le statuizioni di rigetto della domanda giudiziale adottate in esito al giudizio di primo grado, va osservato come tutti i rilievi addotti avverso di esse a mezzo del proposto appello possano reputarsi infondati alla stregua degli esiti dell'attività di ulteriore approfondimento istruttorio disposta da questa Corte mediante la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale in forma collegiale, siccome finalizzate all'accertamento in merito alla sussistenza o meno a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di controversia di profili di responsabilità professionale per una non corretta e adeguata gestione del caso clinico del Parte_1
, laddove gli stessi hanno consentito di acquisire ampia conferma in ordine
[...] all'apprezzamento negativo nei termini già resi sul punto in favore dei professionisti predetti nella decisione gravata.
Più in particolare, i nominati consulenti tecnici d'ufficio hanno introduttivamente proceduto sulla base della disamina della documentazione sanitaria versata in atti
(cartelle cliniche, referti radiografici e di altri esami strumentali, certificazioni mediche varie) e previa sottoposizione del a visita ed esame Parte_1 clinico, a ricostruire le concrete modalità di svolgimento le varie fasi della vicenda clinica del predetto dal punto di vista medico-legale nei seguenti testuali termini:
“…In data 9-10-2006 il sig. a seguito di un incidente stradale Parte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone per la frattura scomposta della gamba sinistra, trauma addominale, trauma cervicale. La frattura era pluriframmentaria, scomposta e angolata del terzo medio di tibia e del perone sinistro. L'arto inferiore sinistro era deformato, accorciato, con impotenza funzionale assoluta, abrasioni anteromediali. Dopo trazione il paziente venne sottoposto a intervento di riduzione della frattura tibiale e a trattamento con inchiodamento endomidollare mediante KU (diametro 10 mm, lunghezza 34 cm). Dopo l'intervento i frammenti principali della tibia e del terzo frammento erano diastasati. Era presente una paresi dello SPE e un arto edematoso e caldo con perdita di sostanza nella regione anteriore della gamba. Il successivo ricovero in
Day Hospital dal 7-11 e 13-11 evidenziò il mal allineamento della frattura di gamba
e la presenza di una vasta area di tessuto necrotico in regione anteriore. Per la situazione radiografica non rassicurante, la persistenza del deficit neurologico e
l'estendersi della zona di tessuto necrotico a carico della regione anteriore della gamba, il paziente venne ricoverato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Venne rimosso il chiodo endomidollare ed eseguita osteosintesi con fissatore esterno di Hoffman previa osteotomia distale del perone per l'allineamento della frattura.
Venne eseguita anche l'escarectomia della zona necrotica interessante la cute e il sottocutaneo della regione anteriore della gamba.”.
In merito alla fase preoperatoria (9-10-2006/15-10-2006), i predetti ausiliari, dopo avere puntualizzato come il fosse risultato nell'occorso affetto da Parte_1 politrauma da incidente stradale, con frattura pluriframmentaria e scomposta del 3° medio della diafisi femorale, frattura senza spostamento del 3° medio della diafisi peroneale, paralisi dello SPE e abrasioni antero mediali della gamba sinistra, e quindi sottoposto a trazione transcheletrica e transcalcaneare, hanno evidenziato come tutte le lesioni riportate dal medesimo fossero da porre in rapporto di causalità con il sinistro stradale, in quanto compatibili con i traumi diretti in diversi distretti corporei del soggetto, dei quali il maggiore insulto lesivo era consistito in un impatto diretto al livello del 3° medio della diafisi tibiale che aveva provocato una frattura comminuta e scomposta con distacco del terzo frammento, e, come tali, non addebitabili ai sanitari dell'Ospedale di Crotone che lo avevano avuto in cura ed ai quali comunque neppure si sarebbe potuto ascrivere alcun errore diagnostico ovvero di inquadramento clinico sul punto.
Quanto poi al trattamento chirurgico della frattura nella specie praticato (16-10-
2006), dopo aver rilevato come lo stesso fosse consistito in un intervento di osteosintesi mediante apposizione di chiodo endomidollare di KU, i consulenti tecnici di questa Corte escludevano la commissione di errori nella scelta di siffatto intervento ai fini della ricomposizione ossea dell'arto fratturato.
In ordine, infine, all'accertato operato dei sanitari presso l'Ospedale di Crotone successivo all'intervento chirurgico veniva esclusa nella relazione di consulenza la sussistenza di qualsivoglia errore con riferimento in primis alla gestione del trattamento della frattura in termini di corretta assistenza postoperatoria prestata e congruità delle disposte dimissioni del paziente dall'Ospedale (21-10-2006), nonché in via ulteriore per quel che atteneva alle scelte terapeutiche effettuate in sede di gestione della soluzione di continuo post traumatica della regione anteriore della gamba sinistra, siccome riscontrata all'atto della visita di controllo presso il suddetto nosocomio del 7-11-2006 in forma di vasta escara, oltre che ancora presente in occasione di quella successiva del 13-11-2006 connotata dalla presenza di tessuto necrotico.
Questione, in particolare, quella da ultimo richiamata, sulla quale i consulenti, pur a fronte di una iniziale divergenza di vedute legata al differente approccio alla problematica oggetto di indagine connesso alle competenze specialistiche da ciascuno di essi possedute, ritenevano tuttavia di rassegnare concordi valutazioni conclusive (cfr. anche relazione integrativa in atti), nel senso di ritenere, essendo risultata almeno fino a quando il si era recato presso il Reparto di Parte_1
Ortopedia dell'Ospedale di Crotone (13-11-2006, data ultima visita di controllo) e sulla base del referto delle visite ambulatoriali effettuate per le medicazioni post intervento l'assenza di segni di infezione locale dell'escara cutanea o della porzione perilesionale della regione anteriore della gamba che potessero far indirizzare il trattamento verso una procedura con controlli più ravvicinati o verso la eventuale necrosectomia con cruentazione della ferita, la correttezza del trattamento conservativo della lesione ischemica senza segni evidenti di infezione nella specie in concreto praticato, con contestuale prescrizione di prosecuzione delle medicazioni e di controllo della lesione per valutarne la progressione e l'eventuale evoluzione.
Quanto, infine, alle cure apprestate e ai trattamenti praticati presso l' CP_4 di Bologna, al quale il si era successivamente rivolto a
[...] Parte_1 partire dal 24-11-2006, i consulenti segnalavano come il predetto venne ivi sottoposto ad intervento di rimozione del chiodo endomidollare e di osteosintesi mediante fissatore esterno, previa osteotomia distale del perone, nonché ad escarectomia alla gamba al fine di contrastare l'infezione della zona necrotica interessante la cute e il sottocutaneo della regione anteriore della gamba, oltre che trattato con terapia iperbatica e medicazioni per l'accertata mediante tamponi infezione del sito chirurgico da pseudomonas aeruginosa e stafilococco aureo, ponendo i sanitari ortopedici nel caso di specie diagnosi di frattura di gamba, paralisi dello SPE e grave sofferenza cutanea quale esito della contusione subita e conseguente sofferenza ischemica dei tessuti, aggiungendo come fosse stato anche eseguito, una volta detersa la soluzione di continuo, un innesto cutaneo di copertura, con successiva rimozione del fissatore esterno e fisioterapia e progressivo recupero del paziente.
Affermavano, pertanto, a tale specifico proposito come nel caso oggetto di valutazione si potesse ritenere che l'insuccesso chirurgico della originaria osteosintesi eseguita mediante chiodo endomidollare, con conseguente maggior danno derivatone alla integrità psicofisica del soggetto sotto il profilo sia della durata della invalidità temporanea, che dell'invalidità permanente, fosse da ricondurre causalmente ad una infezione del sito chirurgico da pseudomonas aeruginosa e stafilocco aureo, che reputavano secondo il criterio del “più probabile che non” essere stata contratta in corso di intervento chirurgico, piuttosto che determinata dalla situazione di permeabilità alla penetrazione di germi patogeni della vasta ferita post traumatica necrotica interessante la cute e il tessuto sottocutaneo presente a carico della gamba del soggetto.
Tanto precisato, dunque, non può non convenirsi con l'apprezzamento effettuato dal giudice di prime nella decisione impugnata, sulla scorta degli esiti valutativi della
Ctu rinnovata nell'ambito del presente grado di giudizio sopra riportati, quali questa
Corte ritiene di poter fare senz'altro propri laddove frutto di una indagine esaustiva, improntata a corretta metodologia scientifica ed esente da vizi logici, in punto di accertata riconducibilità del pregiudizio risentito dal a causa dello Parte_1 sfavorevole decorso registrato nella vicenda clinica occorsagli a seguito del coinvolgimento nel sinistro stradale in cui riportava, tra i vari traumi, la frattura della tibia della gamba sinistra, e dei conseguenti più lunghi tempi di piena guarigione e ripresa per lui derivatine, alla insorgenza di un processo infettivo locale non rapportabile sul piano eziologico ad alcuna scorretta condotta professionale o altrimenti omissione colposa addebitabile ai sanitari che ebbero in cura l'PP predetto presso il nosocomio crotonese e, pertanto, neppure idonea a configurare concorrente titolo di responsabilità diretta ex art. 1228 c.c. anche a carico della struttura sanitaria unitamente ad essi convenuta in primo grado per inadempimento del personale medico suo dipendente.
Va innanzi tutto evidenziato come, alla stregua delle risultanze accertative dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Corte, abbia trovato positiva conferma la esclusione già affermata dal giudice di prime cure di verun profilo di responsabilità in capo ai sanitari interessati nella vicenda sotto il profilo di una pretesa mancata diagnosi in danno del paziente e conseguente mancato trattamento di una patologia inquadrabile come sindrome compartimentale a carico della gamba fratturata.
Tutto il corredo sintomatologico riscontrato nel corso della degenza ospedaliera del paziente antecedente alla esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura nei termini descritti nella documentazione sanitaria in atti (arto accorciato e deformato, impotenza funzionale assoluta, paralisi della dorsiflessione del piede) è stato infatti valutato nella relazione di consulenza come del tutto compatibile con il violento impatto subito dal medesimo a seguito dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto e, dunque, da inquadrarsi come segnaletico di null'altro se non di un complesso di conseguenze lesive provocate dall'evento traumatico in questione, oltre che essere stato fatto oggetto nel frangente di adeguati e tempestivi trattamenti terapeutici.
Non diversamente il processo necrotico andatosi sviluppando al livello della cute della regione antero mediale della gamba fratturata e, peraltro, riscontrato solo in epoca successiva delle dimissioni del paziente dall'ospedale, è stato ritenuto una mera conseguenza della ischemia dei tessuti indotta sempre dal trauma citato.
Tutto ciò, pertanto, consente di reputare priva di pregio ogni contraria prospettazione in merito alla potenziale incidenza negativa sul decorso clinico del Parte_1 di una condizione di sindrome compartimentale a carico dell'arto, ma della cui obiettiva sussistenza nel caso concreto tuttavia non è stata acquisita alcuna evidenza probatoria, con conseguente venir meno della fondatezza di ogni addebito a carico dei medici coinvolti in punto di omesso ricorso ad un trattamento preventivo di fasciotomia alla gamba fratturata e di errata scelta della tipologia di intervento finalizzato a ridurre la frattura secondo la tecnica dell'apposizione di chiodo endomidollare, rispetto alla quale detta sindrome ove fosse stata effettivamente presente avrebbe rappresentato controindicazione assoluta.
Ancora in merito alla individuata causa ultima del mancato consolidamento della frattura riportata dal pur in esito all'intervento chirurgico eseguito a tal Pt_1 fine presso l'Ospedale di Crotone, nell'acclarata evenienza di una infezione locale insorta a carico dell'arto, i consulenti hanno ritenuto l'instaurazione di tale complicanza estranea dal punto di vista causale ad alcuna erronea ovvero negligente condotta professionale medica.
In tal senso rileva l'avvenuta somministrazione al paziente in costanza di ricovero e in fase sia pre che post operatoria, di idonea terapia antibiotica, per come documentato nella cartella clinica in atti (impiego dei farmaci Targosid e
Levoxacin), nonché, all'indomani delle dimissioni (21-10-2006), all'atto delle quali peraltro sulla base delle emergenze in atti non risulta acquisita alcuna evidenza di un processo infettivo già in atto, il praticato trattamento della ferita e della vasta escara riscontrata nella regione anteriore dell'arto in occasione delle visite di controllo del
7 e del 13-11-2006 con medicazione locale (impacchi di amuchina) e prescritta continuazione di antibioticoterapia di copertura (Targosid), valutato in maniera espressa nell'elaborato di consulenza come diligente, prudente e perito, in quanto conforme all'approccio terapeutico che prevede per una soluzione di continuo non suturabile l'uso di antibiotici e l'adeguata detersione della ferita al fine di favorire la guarigione.
Così come neppure in alcun modo imputabile ad eventuali non corrette condotte del personale medico interessato è stata valutata dai consulenti della Corte l'evoluzione peggiorativa del quadro infettivo, siccome accertata in epoca successiva dai sanitari dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, essendone stata individuata la potenziale causa di verificazione malgrado l'apprezzata congruità delle cure nella specie apprestate alternativamente nel fenomeno di una più agevole infiltrazione batterica dall'esterno favorito dall'area necrotica presente sull'arto ovvero nell'avvenuta contaminazione del sito chirurgico da germi infettivi di origine nosocomiale.
In ambedue le ipotesi sopra enunciate, reputa pertanto il Collegio giudicante di non potersi pronunciare nel senso della riforma della decisione di primo grado in accoglimento dell'appello sul punto, attesa con riguardo alla prima la esclusione in radice della configurabilità nell'operato professionale posto in essere dai medici nella vicenda in esame di alcun profilo di censura di cui i predetti debbano essere chiamati a rispondere unitamente alla struttura sanitaria di appartenenza, mentre in relazione alla seconda alla luce della risolutiva considerazione che la eventuale responsabilità dell'azienda sanitaria per i danni derivati al paziente a causa di infezione nosocomiale è in ogni caso estranea alla causa petendi addotta a sostegno della domanda giudiziale promossa in giudizio.
A tale ultimo proposito, infatti, è appena il caso di osservare che, laddove la struttura sanitaria risponde delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivate al paziente dalla contrazione di un'infezione nosocomiale per inadempimento della obbligazione a cui è tenuta in proprio di porre in essere tutte quelle misure atte ad assicurare l'adeguata disinfezione e asetticità degli ambienti ospedalieri, mentre il titolo di responsabilità addebitato dall'attore all'azienda convenuta nell'editio actionis dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si riconnette unicamente alla dedotta violazione degli obblighi di corretta esecuzione della prestazione di assistenza e cura dovuta dal personale medico di essa dipendente, ogni eventuale valutazione che esorbiti dai confini segnati dalla causa petendi della domanda giudiziale nella specie intentata è destinata a incontrare un limite invalicabile nel principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c., la cui violazione si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice si pronunci oltre i limiti della pretesa e delle eccezioni delle parti, ma anche quando travalicando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in causa con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 7-10-1998 n. 9911; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 27-6-1996 n. 6746; Cass.
Civ., Sez. L, sentenza 26-10-1995 n. 11121).
Per quel che riguarda, inoltre, le censure mosse da parte PP avverso le statuizioni di rigetto adottate con la decisione di primo grado della ulteriore domanda risarcitoria fondata sulla mancata acquisizione preventiva da parte del personale medico di un valido consenso informato del paziente alla sottoposizione dei trattamenti praticatigli nell'occorso, osserva il Collegio giudicante come non possa ravvisarsi neppure sotto tale residuale profilo alcuna responsabilità ex se a carico dei sanitari coinvolti in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate alla integrità psicofisica dell'interessato nella vicenda che qui occupa.
Soccorre, infatti, a tale ultimo proposito l'assorbente rilievo secondo cui, in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da una adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostra, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 9-2-2010 n. 2847), sicchè nell'assoluta carenza in atti di una siffatta prova ad opera della parte che ne era onerata la decisione gravata merita anche sul punto di essere confermata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse dichiarato assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con il gravame, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, ad avviso della Corte, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della particolarità delle questioni trattate, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese relative alla Ctu espletata nell'ambito di esso, già liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell' e della Parte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 tempore, con atto di citazione notificato il 20-4-2015, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 12-10-2014
n. 982, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte PP l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 598 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2015, e vertente tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Ferruccio Manica in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 1°-10-2019, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Crotone, Via XXV Aprile n, 157;
- appellanti contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Bianchi e Controparte_1
Francesco Miceli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro,
Via F. Crispi n. 13;
-appellato e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20-1-2023, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, sito in Crotone, Centro Direzionale “Il Granaio”, Via M. Nicoletta;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così decidere: - condannare i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici patiti dall'PP
[...]
, intendendosi danno biologico, secondo le risultanze della Parte_1 espletata Ctu medico-legale, oltre interessi dal dì del sinistro e rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di Ctu per entrambi i gradi di giudizio;
- condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento del danno esistenziale e futuro, da liquidare in favore dell'PP nella misura di €uro Parte_1
100.000,00 o di qualsiasi altra cifra ritenuta di giustizia;
- condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno riflesso, esistenziale e non patrimoniale subito dai genitori del , nelle Parte_1 persone dei sig.ri e , nella misura di €uro Parte_2 Parte_3
50.000,00 o di qualsiasi altra somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizi, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto nei suoi confronti perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via di estrema gradata, tenere conto della particolare gravità del danno subito dall'PP in modo del tutto autonomo e non causalmente Parte_1 riconducibile alla condotta sanitaria della struttura e dei medici coinvolti.
Con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario concludente.
- Per l'appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto,
[...] confermare la sentenza impugnata, con condanna di parte PP alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con specifico riferimento alle rispettive prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. – Con atto di citazione notificato in data 16-18 luglio 2008,
, e (rispettivamente figlio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre e madre) hanno citato in giudizio l' e Controparte_2 il Dott. al fine di conseguire il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali attribuibili a responsabilità medica da essi ravvisata nel trattamento medico-chirurgico di una frattura scomposta (tibio-peroneale) alla gamba sinistra, poi degenerata in una necrosi, subita dal giovane . Parte_1
La vicenda storica ha inizio allorquando rimaneva vitta di un Parte_1 sinistro stradale, verificatosi in data 9-10-2006, mentre era alla guida di un motorino
(scooter).
A seguito di tale sinistro egli veniva trasportato al pronto soccorso del nosocomio crotonese. Dopo due giorni di ricovero presso l'unità operativa di chirurgia, in data
11-10-2006, il giovane veniva trasferito a quella di ortopedia del medesimo Pt_1 ospedale.
Ivi veniva operato dal Dott. , primario del reparto, in data 16-10-2006. CP_1
L'intervento di osteosintesi veniva eseguito mediante chiodo endomidollare.
Sul punto, oltre a lamentare l'errata esecuzione dell'intervento, Parte_1 allega che, benchè già maggiorenne all'epoca dei fatti (essendo nato nel mese di febbraio dell'anno 1988), non gli fu sottoposta la decisione di effettuare l'intervento, atteso che l'informativa fu vagliata soltanto dai parenti, con conseguente mancanza di consenso.
Il paziente veniva dimesso dall'ospedale in data 21-10-2006.
Dopo due visite di controllo in regime di Day Hospital (in data 7-11-2006 e 13-11-
2006), il giovane venne ricoverato (in data 24-11-2006) presso l'Istituto Pt_1
Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, su consiglio di un ortopedico di fiducia del padre
( ). Qui fu sottoposto da un nuovo intervento Parte_2 Parte_1 chirurgico al fine di rimuovere il chiodo endomidollare. Gli fu quindi praticata un'osteosintesi con fissatore esterno di “Hoffman”, previa ostetomia distale del perone. Rilevata contestualmente la presenza di zona necrotica, venne eseguita anche l'escarectomia della zona di necrosi delle parti molli.
In data 22-1-2007, il giovane venne poi ricoverato presso il reparto di chirurgia plastica dell'Ospedale Bellaria di Bologna ove subì un ulteriore intervento finalizzato a riparare il fondo della lesione mediante innesto libero di cute (Thiersch) prelevata dalla coscia omolaterale.
In data 5-7-2007 fu constatata la consolidazione della frattura e venne concesso il carico libero (v. pag. 3 della relazione di CTP a firma del dott. Persona_1 del 4-3-2008). Ritengono gli attori che sia dunque palese la responsabilità medica (c.d. colpa professionale) dalla quale sorge il diritto al risarcimento dei danni causati dal notevole allungamento dei tempi di guarigione, così suddivisi:
-per : danno patrimoniale (per spese di viaggio e alloggio fuori Parte_1 sede) da liquidarsi in via equitativa;
danno biologico da invalidità permanente da liquidarsi nella somma corrispondente ad una invalidità del 15% (coma di CTP del
Dott. in atti) oltre I.T.T. e I.T.P. e danno esistenziale (valutato Persona_1 in euro 150.000,00);
-per i genitori ( e ): danno patrimoniale pari ad Parte_2 Parte_3
€uro 20.000,00 cadauno;
danno esistenziale pari ad €uro 50.000,00 cadauno;
-per un risarcimento complessivamente valutato (all'epoca di introduzione del giudizio) in €uro 374.604,10.
2. Costituitosi in giudizio, il Dott. ha contestato l'addebito di ogni forma di CP_1 responsabilità sostenendo: la correttezza della scelta metodologica operatoria
(chiodo endomidollare), trattandosi di frattura del terzo medio di tibia non esposta;
l'assenza di ogni forma di sindrome compartimentale al momento del ricovero;
che la complicanza della necrosi cutanea sia addebitabile all'abrasione sull'asfalto o al trauma diretto che ha provocato un danno micro-circolatorio; la ristrettezza temporale in cui il paziente è stato da lui seguito (dall'11-10-2006 a 21-10-2006);
l'assenza di necrosi al momento delle dimissione dal reparto di ortopedia.
Evidenzia altresì il convenuto che era stata una libera scelta del paziente quella di allontanarsi dal nosocomio di Crotone al fine di curarsi (come era suo diritto) a
Bologna, sicchè deve ritenersi che vi sia assenza di responsabilità per mancanza di nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento finale (tenendo sempre presente che il traumatismo è riconducibile all'evento estendo incidentistico stradale).
3. Anche l' costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle CP_3 domande attoree nella propria comparsa di risposta, sostenendo: la mancanza di Cont prova dei fatti lamentati;
la mancanza di responsabilità attribuibile all' la mancanza di nesso causale, avendo i medici dei vari reparti eseguito le prestazioni sanitarie con diligenza;
in via subordinata: che la quantificazione del danno sia da ritenersi comunque arbitraria ed esagerata….”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova per testi, acquisizione documentale e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale sulla persona del e poi estesa Parte_1 anche ai suoi genitori e , con nomina quale Ctu Parte_2 Parte_3 della Dott.ssa alla quale veniva dato incarico di accertare se i Persona_2 sanitari che avevano avuto in cura il avessero tenuto all'atto della Parte_1 effettuazione dei trattamenti praticatigli una condotta conforme alle regole dell'arte medica, in caso contrario evidenziando tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire al Giudicante l'eventuale formulazione di un giudizio di responsabilità professionale a carico dei medesimi, verificando se vi fosse nesso di causalità tra i trattamenti in questione e i danni lamentati dall'attore ed eventualmente procedendo a quantificare la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal in Pt_1 conseguenza dei trattamenti sanitari per cui è causa, determinando la percentuale di invalidità permanente e I.T.T., I.T.P., nonché di valutare i postumi di natura psichica residuati a carico di e in conseguenza del lungo Parte_2 Parte_3
e difficile iter clinico subito dal figlio presso l'ospedale di Crotone a causa della errata condotta professionale dei medici.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 12-10-2014 n. 982 il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava tutte le domande risarcitorie degli attori e compensava tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese relative alla espletata
Ctu che poneva definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 20-4-2015,
, e , invocando la riforma delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 statuizioni di rigetto della domanda con essa adottate deducendone la erroneità e l'ingiustizia per i motivi qui di seguito esposti:
-violazione delle norme attinenti alla valutazione dell'onere probatorio e della sua inversione in materia di consenso informato: sostenevano in argomento gli appellanti che il primo giudice, pur ritenendo accertato in esito al giudizio l'inadempimento da parte dei convenuti nella vicenda di causa all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, essendo quello documentato agli atti nullo poiché sottoscritto dal genitore del malgrado quest'ultimo all'epoca fosse Parte_1 maggiorenne, avesse poi per converso non condivisibilmente fondato la propria decisione sul punto sul rilievo del mancato assolvimento in ogni caso ad opera dell'attore predetto dell'onere di fornire la prova, neppure in via presuntiva, della sussistenza di un danno risarcibile derivato a suo carico dalla violazione dell'obbligo di informazione in questione. In tal modo, infatti, sempre a dire dei medesimi, nella pronuncia gravata, da un lato, si era trascurato di considerare la configurabilità nella fattispecie di un danno in re ipsa, siccome discendente dal principio di rango costituzionale sancito a tutela del preminente interesse del malato, secondo il quale in assenza di valido consenso nessuno può intervenire anche se per finalità mediche e curative sull'altrui corpo se non in caso di imprescindibile necessità (c.d. “chi non informa paga”), e, dall'altro, erroneamente omesso di applicare nella specie, in violazione dei diritti dell'individuo alla salute, alla difesa e ad un processo giusto, il principio di inversione dell'onere della prova in forza del quale nel caso in esame la parte che aveva agito in giudizio null'altro avrebbe dovuto provare al di fuori della mancanza di un valido consenso informato, essendo invece la controparte onerata della dimostrazione di avere adottato tutte le cautele tese ad evitare l'accadimento dannoso.
-erronea interpretazione dei fatti e violazione e/o falsa applicazione delle prove, con particolare riferimento alla Ctu medico-legale ed eccesso di potere ex art. 115 e 116
c.p.c.: si dolevano in tema gli appellanti del fatto che il giudice di primo grado, nell'escludere in esito al giudizio qualsivoglia profilo di responsabilità a carico del medico e della struttura sanitaria convenuti per i danni riportati dal Parte_1 nella vicenda, con conseguente rigetto dell'azionata domanda risarcitoria, si fosse discostato dal responso reso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in quella sede in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., così incorrendo in eccesso di potere per avere esorbitato dai limiti del potere spettantegli di valutazione discrezionale della prova secondo il suo prudente apprezzamento e, quindi, essersi arbitrariamente sostituito sul punto al soggetto dotato delle indispensabili competenze scientifiche nella specie nominato come proprio ausiliario, di cui aveva disatteso tutte le conclusioni formulate in tema di anamnesi, diagnosi e terapia praticata con riferimento alla vicenda clinica del . Segnalavano in proposito Parte_1 come il Ctu di primo grado avesse ravvisato nel caso in esame gli estremi di una responsabilità professionale in capo ai medici ortopedici dell'Ospedale di Crotone per mancata tempestiva diagnosi di sindrome compartimentale, non trattata adeguatamente, mancata disinfezione delle escoriazioni cutanee, intervento di inchiodamento inopportuno, mancata terapia adeguata alla vasta escara cutanea già presente al controllo del giorno 7-11-2006, mancanza di qualunque provvedimento idoneo a chiarire ad un mese dall'intervento i motivi per cui la frattura non presentasse segni di consolidamento, avendo in tal modo determinato “l'evoluzione della sofferenza cutanea in necrosi con sovrapposizione infettiva e mal consolidamento della frattura trattata erroneamente e inopportunamente con chiodo endomidollare”. Con specifico riguardo alla questione in contestazione relativa alla sindrome compartimentale richiamavano quanto affermato dal Ctu di primo grado in merito all'inquadramento di siffatta patologia quale complicanza a più alto rischio associata ai traumi, consistente in un aumento della pressione tissutale e conseguente blocco della normale perfusione indotta dalla tumefazione del muscolo leso all'interno di un involucro costrittivo e tale da provocare in breve tempo un danno irreversibile e necrosi, nonché dal medesimo accertato in ordine alla presenza già a partire dalle 48 ore successive all'incidente stradale, a seguito del quale il Parte_1
aveva riportato la frattura tibiale della gamba sinistra (9-10-2006), di una
[...] sintomatologia correlabile a tale sindrome (impotenza funzionale alla estensione dell'arto), che tuttavia non era stata fatta oggetto dei necessari approfondimenti diagnostici, né pertanto dei trattamenti previsti dalle linee guida elaborate in materia ovvero l'esecuzione di una fasciotomia tesa a rimuovere tempestivamente tutti gli involucri costrittivi dal muscolo tumefatto. In riferimento, poi, all'ulteriore aspetto controverso inerente alla necrosi cutanea e all'infezione cutanea e midollare, evidenziavano come il Ctu di primo grado avesse acclarato la tardiva trascrizione in cartella clinica solo due giorni dopo il ricovero (11-10-2006) delle abrasioni antero- mediali alla gamba riportate dal nell'incidente ed il conseguente mancato Pt_1 trattamento delle stesse mediante terapia antibiotica e disinfezione locale, così da renderle potenziale luogo di infiltrazione batterica e di infezione, cosa che puntualmente si verificava nella vicenda con il progressivo peggioramento di tali lesioni sia durante il ricovero, sia successivamente ad esso, allorquando in occasione delle visite di controllo eseguite il 7-11-2006 e il 13-11-2006 era stata descritta la presenza a carico della zona anteriore della regione superiore e media della gamba sinistra del paziente una vasta escara, e ciò nonostante non si era proceduto a tutti gli interventi del caso che avrebbero dovuto comportare la rimozione di tutto il tessuto necrotico, la somministrazione di idoneo trattamento antibiotico e la copertura con lembo cutaneo, lasciando in tal modo permanere una situazione favorente un processo infettivo locale sempre più ingravescente, tale finanche da intaccare il sito chirurgico relativo alla frattura tibiale, quale quello che aveva imposto ai sanitari dell' di Bologna successivamente ai fatti di causa la necessità di Controparte_4 sottoporre il -tra l'altro- ad intervento di rimozione del chiodo Parte_1 midollare, con esecuzione di una diversa metodica di ostensintesi della frattura della gamba.
-erronea e/o falsa applicazione dell'apprezzamento delle prove in relazione ai precedenti giurisprudenziali della Sezioni Unite della Cassazione relativamente al c.d. contatto sociale: lamentavano ancora gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata sotto l'ulteriore profilo dell'operato inquadramento nella specie della responsabilità professionale del medico ex art. 2043 c.c., diversamente da quella della struttura sanitaria da intendersi invece come di natura contrattuale, e tanto in contrasto con l'indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza in materia di c.d. contatto sociale che si instaura tra il paziente che entra in ospedale per ricevere la prestazione di assistenza e cura e la struttura sanitaria quale fonte di diritti ed obblighi al pari di un contratto tipico ed al quale per l'appunto il medico ospedaliero non può ritenersi estraneo, stante il rapporto di immedesimazione organica esistente tra questi e l'azienda e tale da renderla direttamente responsabile della eventuale non correttezza del suo operato, oltre che in ragione della posizione rivestita di professionista tenuto ad operare secondo i protocolli predisposti dalla struttura sanitaria di appartenenza.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, volesse accertare la responsabilità dei convenuti nell'occorso e disporne la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguitine a loro carico meglio specificati nell'atto di impugnazione.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, gli appellati e , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame di cui tutti contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè l' citata Controparte_2 anche per eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione ai procuratori delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte rimetteva la causa sul ruolo come da ordinanza in atti, stante la ravvisata necessità di procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico- legale, mediante conferimento di incarico collegiale al fine di accertare: “a) previo esame della documentazione prodotta dalle parti, specifichi i trattamenti sanitari effettuati presso il presidio ospedaliero dell' e le eventuali carenze e CP_3 colpe riscontrabili sia nell'adozione delle scelte terapeutiche e chirurgiche sia per la omissione di terapie adeguate e consone alla situazione emergente dalle cartelle cliniche, b) visitato l'PP , accerti se dalle terapie attuate Parte_1 presso il presidio ospedaliere di Crotone siano derivati danni alla sua integrità psico-fisica, sia sotto il profilo della invalidità temporanea, sia sotto il profilo della invalidità permanente, indicandone rispettivamente la maggior durata e la maggior percentuale;
in particolare avrà cura il consulente di accertare la percentuale del danno temporaneo e permanente derivato in ipotesi dall'errato intervento terapeutico, al netto dei postumi temporanei e permanenti legati alla lesione subita dal nell'incidente stradale che ha dato causa al ricovero, nonché di Pt_1 chiarire se una qualche influenza possano avere avuto anche le terapie praticate successivamente presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, indicando nel caso la relativa incidenza.”.
Una volta espletate dai nominati consulenti tecnici d'ufficio Dott.
[...]
medico-legale, e Dott. specialista in ortopedia, le Per_3 Persona_4 indagini loro commesse e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, la Corte disponeva una ulteriore integrazione della consulenza, ritenutane la necessità ai fini della decisione.
Una volta completata dunque l'attività di accertamento demandata mediante deposito all'incarto procedimentale della relazione integrativa, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, in esito all'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dall' appellata ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n.
8999/2022), come gli appellanti appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Va disatteso innanzi tutto il secondo motivo di gravame, da esaminarsi per primo per essenziali ragioni di pregiudizialità logica, a mezzo del quale gli appellanti hanno censurato le statuizioni di rigetto della domanda assunte con la decisione di primo grado, a loro dire, fondate su una valutazione delle prove acquisite in esito al giudizio da ritenersi viziata da eccesso di potere, per essersi il giudicante, con l'escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei convenuti nella vicenda di causa, ingiustificatamente discostato dalle conclusioni di segno contrario di cui alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in quella sede.
Giova richiamare al riguardo in primo luogo il principio interpretativo affermato in giurisprudenza secondo il quale le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancora alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.. (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 14-1-1999 n. 333; Cass. Civ.,
Sez. 2, sentenza 26-2-1998 n. 2145).
Ciò posto, ad avviso della Corte, il dissenso nel caso in esame espresso dal primo giudice a fondamento della pronuncia gravata rispetto al responso reso dal proprio ausiliario appare aderente alle ivi puntualmente richiamate emergenze processuali ricavabili dalla documentazione sanitaria versata in atti relativa all'iter seguito dalla vicenda clinica oggetto di causa e dalla relazione di consulenza tecnica redatta nell'interesse della stessa parte attrice, oltre che basato sul pertinente richiamo di autorevole letteratura scientifica in materia e, comunque, su un apprezzamento di cui risulta essere stato dato compiuto conto quanto a criteri di valutazione applicati ed elementi probatori utilizzati mediante adeguata e logica motivazione esplicitata in sentenza. Per quel concerne, inoltre, l'aspetto sostanziale delle valutazioni su cui sono state basate le statuizioni di rigetto della domanda giudiziale adottate in esito al giudizio di primo grado, va osservato come tutti i rilievi addotti avverso di esse a mezzo del proposto appello possano reputarsi infondati alla stregua degli esiti dell'attività di ulteriore approfondimento istruttorio disposta da questa Corte mediante la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale in forma collegiale, siccome finalizzate all'accertamento in merito alla sussistenza o meno a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di controversia di profili di responsabilità professionale per una non corretta e adeguata gestione del caso clinico del Parte_1
, laddove gli stessi hanno consentito di acquisire ampia conferma in ordine
[...] all'apprezzamento negativo nei termini già resi sul punto in favore dei professionisti predetti nella decisione gravata.
Più in particolare, i nominati consulenti tecnici d'ufficio hanno introduttivamente proceduto sulla base della disamina della documentazione sanitaria versata in atti
(cartelle cliniche, referti radiografici e di altri esami strumentali, certificazioni mediche varie) e previa sottoposizione del a visita ed esame Parte_1 clinico, a ricostruire le concrete modalità di svolgimento le varie fasi della vicenda clinica del predetto dal punto di vista medico-legale nei seguenti testuali termini:
“…In data 9-10-2006 il sig. a seguito di un incidente stradale Parte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone per la frattura scomposta della gamba sinistra, trauma addominale, trauma cervicale. La frattura era pluriframmentaria, scomposta e angolata del terzo medio di tibia e del perone sinistro. L'arto inferiore sinistro era deformato, accorciato, con impotenza funzionale assoluta, abrasioni anteromediali. Dopo trazione il paziente venne sottoposto a intervento di riduzione della frattura tibiale e a trattamento con inchiodamento endomidollare mediante KU (diametro 10 mm, lunghezza 34 cm). Dopo l'intervento i frammenti principali della tibia e del terzo frammento erano diastasati. Era presente una paresi dello SPE e un arto edematoso e caldo con perdita di sostanza nella regione anteriore della gamba. Il successivo ricovero in
Day Hospital dal 7-11 e 13-11 evidenziò il mal allineamento della frattura di gamba
e la presenza di una vasta area di tessuto necrotico in regione anteriore. Per la situazione radiografica non rassicurante, la persistenza del deficit neurologico e
l'estendersi della zona di tessuto necrotico a carico della regione anteriore della gamba, il paziente venne ricoverato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Venne rimosso il chiodo endomidollare ed eseguita osteosintesi con fissatore esterno di Hoffman previa osteotomia distale del perone per l'allineamento della frattura.
Venne eseguita anche l'escarectomia della zona necrotica interessante la cute e il sottocutaneo della regione anteriore della gamba.”.
In merito alla fase preoperatoria (9-10-2006/15-10-2006), i predetti ausiliari, dopo avere puntualizzato come il fosse risultato nell'occorso affetto da Parte_1 politrauma da incidente stradale, con frattura pluriframmentaria e scomposta del 3° medio della diafisi femorale, frattura senza spostamento del 3° medio della diafisi peroneale, paralisi dello SPE e abrasioni antero mediali della gamba sinistra, e quindi sottoposto a trazione transcheletrica e transcalcaneare, hanno evidenziato come tutte le lesioni riportate dal medesimo fossero da porre in rapporto di causalità con il sinistro stradale, in quanto compatibili con i traumi diretti in diversi distretti corporei del soggetto, dei quali il maggiore insulto lesivo era consistito in un impatto diretto al livello del 3° medio della diafisi tibiale che aveva provocato una frattura comminuta e scomposta con distacco del terzo frammento, e, come tali, non addebitabili ai sanitari dell'Ospedale di Crotone che lo avevano avuto in cura ed ai quali comunque neppure si sarebbe potuto ascrivere alcun errore diagnostico ovvero di inquadramento clinico sul punto.
Quanto poi al trattamento chirurgico della frattura nella specie praticato (16-10-
2006), dopo aver rilevato come lo stesso fosse consistito in un intervento di osteosintesi mediante apposizione di chiodo endomidollare di KU, i consulenti tecnici di questa Corte escludevano la commissione di errori nella scelta di siffatto intervento ai fini della ricomposizione ossea dell'arto fratturato.
In ordine, infine, all'accertato operato dei sanitari presso l'Ospedale di Crotone successivo all'intervento chirurgico veniva esclusa nella relazione di consulenza la sussistenza di qualsivoglia errore con riferimento in primis alla gestione del trattamento della frattura in termini di corretta assistenza postoperatoria prestata e congruità delle disposte dimissioni del paziente dall'Ospedale (21-10-2006), nonché in via ulteriore per quel che atteneva alle scelte terapeutiche effettuate in sede di gestione della soluzione di continuo post traumatica della regione anteriore della gamba sinistra, siccome riscontrata all'atto della visita di controllo presso il suddetto nosocomio del 7-11-2006 in forma di vasta escara, oltre che ancora presente in occasione di quella successiva del 13-11-2006 connotata dalla presenza di tessuto necrotico.
Questione, in particolare, quella da ultimo richiamata, sulla quale i consulenti, pur a fronte di una iniziale divergenza di vedute legata al differente approccio alla problematica oggetto di indagine connesso alle competenze specialistiche da ciascuno di essi possedute, ritenevano tuttavia di rassegnare concordi valutazioni conclusive (cfr. anche relazione integrativa in atti), nel senso di ritenere, essendo risultata almeno fino a quando il si era recato presso il Reparto di Parte_1
Ortopedia dell'Ospedale di Crotone (13-11-2006, data ultima visita di controllo) e sulla base del referto delle visite ambulatoriali effettuate per le medicazioni post intervento l'assenza di segni di infezione locale dell'escara cutanea o della porzione perilesionale della regione anteriore della gamba che potessero far indirizzare il trattamento verso una procedura con controlli più ravvicinati o verso la eventuale necrosectomia con cruentazione della ferita, la correttezza del trattamento conservativo della lesione ischemica senza segni evidenti di infezione nella specie in concreto praticato, con contestuale prescrizione di prosecuzione delle medicazioni e di controllo della lesione per valutarne la progressione e l'eventuale evoluzione.
Quanto, infine, alle cure apprestate e ai trattamenti praticati presso l' CP_4 di Bologna, al quale il si era successivamente rivolto a
[...] Parte_1 partire dal 24-11-2006, i consulenti segnalavano come il predetto venne ivi sottoposto ad intervento di rimozione del chiodo endomidollare e di osteosintesi mediante fissatore esterno, previa osteotomia distale del perone, nonché ad escarectomia alla gamba al fine di contrastare l'infezione della zona necrotica interessante la cute e il sottocutaneo della regione anteriore della gamba, oltre che trattato con terapia iperbatica e medicazioni per l'accertata mediante tamponi infezione del sito chirurgico da pseudomonas aeruginosa e stafilococco aureo, ponendo i sanitari ortopedici nel caso di specie diagnosi di frattura di gamba, paralisi dello SPE e grave sofferenza cutanea quale esito della contusione subita e conseguente sofferenza ischemica dei tessuti, aggiungendo come fosse stato anche eseguito, una volta detersa la soluzione di continuo, un innesto cutaneo di copertura, con successiva rimozione del fissatore esterno e fisioterapia e progressivo recupero del paziente.
Affermavano, pertanto, a tale specifico proposito come nel caso oggetto di valutazione si potesse ritenere che l'insuccesso chirurgico della originaria osteosintesi eseguita mediante chiodo endomidollare, con conseguente maggior danno derivatone alla integrità psicofisica del soggetto sotto il profilo sia della durata della invalidità temporanea, che dell'invalidità permanente, fosse da ricondurre causalmente ad una infezione del sito chirurgico da pseudomonas aeruginosa e stafilocco aureo, che reputavano secondo il criterio del “più probabile che non” essere stata contratta in corso di intervento chirurgico, piuttosto che determinata dalla situazione di permeabilità alla penetrazione di germi patogeni della vasta ferita post traumatica necrotica interessante la cute e il tessuto sottocutaneo presente a carico della gamba del soggetto.
Tanto precisato, dunque, non può non convenirsi con l'apprezzamento effettuato dal giudice di prime nella decisione impugnata, sulla scorta degli esiti valutativi della
Ctu rinnovata nell'ambito del presente grado di giudizio sopra riportati, quali questa
Corte ritiene di poter fare senz'altro propri laddove frutto di una indagine esaustiva, improntata a corretta metodologia scientifica ed esente da vizi logici, in punto di accertata riconducibilità del pregiudizio risentito dal a causa dello Parte_1 sfavorevole decorso registrato nella vicenda clinica occorsagli a seguito del coinvolgimento nel sinistro stradale in cui riportava, tra i vari traumi, la frattura della tibia della gamba sinistra, e dei conseguenti più lunghi tempi di piena guarigione e ripresa per lui derivatine, alla insorgenza di un processo infettivo locale non rapportabile sul piano eziologico ad alcuna scorretta condotta professionale o altrimenti omissione colposa addebitabile ai sanitari che ebbero in cura l'PP predetto presso il nosocomio crotonese e, pertanto, neppure idonea a configurare concorrente titolo di responsabilità diretta ex art. 1228 c.c. anche a carico della struttura sanitaria unitamente ad essi convenuta in primo grado per inadempimento del personale medico suo dipendente.
Va innanzi tutto evidenziato come, alla stregua delle risultanze accertative dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Corte, abbia trovato positiva conferma la esclusione già affermata dal giudice di prime cure di verun profilo di responsabilità in capo ai sanitari interessati nella vicenda sotto il profilo di una pretesa mancata diagnosi in danno del paziente e conseguente mancato trattamento di una patologia inquadrabile come sindrome compartimentale a carico della gamba fratturata.
Tutto il corredo sintomatologico riscontrato nel corso della degenza ospedaliera del paziente antecedente alla esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura nei termini descritti nella documentazione sanitaria in atti (arto accorciato e deformato, impotenza funzionale assoluta, paralisi della dorsiflessione del piede) è stato infatti valutato nella relazione di consulenza come del tutto compatibile con il violento impatto subito dal medesimo a seguito dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto e, dunque, da inquadrarsi come segnaletico di null'altro se non di un complesso di conseguenze lesive provocate dall'evento traumatico in questione, oltre che essere stato fatto oggetto nel frangente di adeguati e tempestivi trattamenti terapeutici.
Non diversamente il processo necrotico andatosi sviluppando al livello della cute della regione antero mediale della gamba fratturata e, peraltro, riscontrato solo in epoca successiva delle dimissioni del paziente dall'ospedale, è stato ritenuto una mera conseguenza della ischemia dei tessuti indotta sempre dal trauma citato.
Tutto ciò, pertanto, consente di reputare priva di pregio ogni contraria prospettazione in merito alla potenziale incidenza negativa sul decorso clinico del Parte_1 di una condizione di sindrome compartimentale a carico dell'arto, ma della cui obiettiva sussistenza nel caso concreto tuttavia non è stata acquisita alcuna evidenza probatoria, con conseguente venir meno della fondatezza di ogni addebito a carico dei medici coinvolti in punto di omesso ricorso ad un trattamento preventivo di fasciotomia alla gamba fratturata e di errata scelta della tipologia di intervento finalizzato a ridurre la frattura secondo la tecnica dell'apposizione di chiodo endomidollare, rispetto alla quale detta sindrome ove fosse stata effettivamente presente avrebbe rappresentato controindicazione assoluta.
Ancora in merito alla individuata causa ultima del mancato consolidamento della frattura riportata dal pur in esito all'intervento chirurgico eseguito a tal Pt_1 fine presso l'Ospedale di Crotone, nell'acclarata evenienza di una infezione locale insorta a carico dell'arto, i consulenti hanno ritenuto l'instaurazione di tale complicanza estranea dal punto di vista causale ad alcuna erronea ovvero negligente condotta professionale medica.
In tal senso rileva l'avvenuta somministrazione al paziente in costanza di ricovero e in fase sia pre che post operatoria, di idonea terapia antibiotica, per come documentato nella cartella clinica in atti (impiego dei farmaci Targosid e
Levoxacin), nonché, all'indomani delle dimissioni (21-10-2006), all'atto delle quali peraltro sulla base delle emergenze in atti non risulta acquisita alcuna evidenza di un processo infettivo già in atto, il praticato trattamento della ferita e della vasta escara riscontrata nella regione anteriore dell'arto in occasione delle visite di controllo del
7 e del 13-11-2006 con medicazione locale (impacchi di amuchina) e prescritta continuazione di antibioticoterapia di copertura (Targosid), valutato in maniera espressa nell'elaborato di consulenza come diligente, prudente e perito, in quanto conforme all'approccio terapeutico che prevede per una soluzione di continuo non suturabile l'uso di antibiotici e l'adeguata detersione della ferita al fine di favorire la guarigione.
Così come neppure in alcun modo imputabile ad eventuali non corrette condotte del personale medico interessato è stata valutata dai consulenti della Corte l'evoluzione peggiorativa del quadro infettivo, siccome accertata in epoca successiva dai sanitari dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, essendone stata individuata la potenziale causa di verificazione malgrado l'apprezzata congruità delle cure nella specie apprestate alternativamente nel fenomeno di una più agevole infiltrazione batterica dall'esterno favorito dall'area necrotica presente sull'arto ovvero nell'avvenuta contaminazione del sito chirurgico da germi infettivi di origine nosocomiale.
In ambedue le ipotesi sopra enunciate, reputa pertanto il Collegio giudicante di non potersi pronunciare nel senso della riforma della decisione di primo grado in accoglimento dell'appello sul punto, attesa con riguardo alla prima la esclusione in radice della configurabilità nell'operato professionale posto in essere dai medici nella vicenda in esame di alcun profilo di censura di cui i predetti debbano essere chiamati a rispondere unitamente alla struttura sanitaria di appartenenza, mentre in relazione alla seconda alla luce della risolutiva considerazione che la eventuale responsabilità dell'azienda sanitaria per i danni derivati al paziente a causa di infezione nosocomiale è in ogni caso estranea alla causa petendi addotta a sostegno della domanda giudiziale promossa in giudizio.
A tale ultimo proposito, infatti, è appena il caso di osservare che, laddove la struttura sanitaria risponde delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivate al paziente dalla contrazione di un'infezione nosocomiale per inadempimento della obbligazione a cui è tenuta in proprio di porre in essere tutte quelle misure atte ad assicurare l'adeguata disinfezione e asetticità degli ambienti ospedalieri, mentre il titolo di responsabilità addebitato dall'attore all'azienda convenuta nell'editio actionis dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si riconnette unicamente alla dedotta violazione degli obblighi di corretta esecuzione della prestazione di assistenza e cura dovuta dal personale medico di essa dipendente, ogni eventuale valutazione che esorbiti dai confini segnati dalla causa petendi della domanda giudiziale nella specie intentata è destinata a incontrare un limite invalicabile nel principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c., la cui violazione si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice si pronunci oltre i limiti della pretesa e delle eccezioni delle parti, ma anche quando travalicando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in causa con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 7-10-1998 n. 9911; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 27-6-1996 n. 6746; Cass.
Civ., Sez. L, sentenza 26-10-1995 n. 11121).
Per quel che riguarda, inoltre, le censure mosse da parte PP avverso le statuizioni di rigetto adottate con la decisione di primo grado della ulteriore domanda risarcitoria fondata sulla mancata acquisizione preventiva da parte del personale medico di un valido consenso informato del paziente alla sottoposizione dei trattamenti praticatigli nell'occorso, osserva il Collegio giudicante come non possa ravvisarsi neppure sotto tale residuale profilo alcuna responsabilità ex se a carico dei sanitari coinvolti in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivate alla integrità psicofisica dell'interessato nella vicenda che qui occupa.
Soccorre, infatti, a tale ultimo proposito l'assorbente rilievo secondo cui, in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da una adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostra, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 9-2-2010 n. 2847), sicchè nell'assoluta carenza in atti di una siffatta prova ad opera della parte che ne era onerata la decisione gravata merita anche sul punto di essere confermata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse dichiarato assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con il gravame, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, ad avviso della Corte, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della particolarità delle questioni trattate, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese relative alla Ctu espletata nell'ambito di esso, già liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell' e della Parte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 tempore, con atto di citazione notificato il 20-4-2015, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 12-10-2014
n. 982, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte PP l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)