Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 235
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Sentenza 27 marzo 2025

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Il Tribunale Civile di Frosinone, nella persona del giudice unico, ha esaminato la controversia promossa da un coltivatore diretto, attore, nei confronti di una società, convenuta, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di retratto agrario su due fondi agricoli siti in Anagni. L'attore, proprietario di un fondo confinante, lamentava la violazione della prelazione agraria prevista dall'art. 8 della L. n. 590/1965 e dall'art. 7 della L. n. 817/1971, in quanto la comproprietaria dei fondi, anch'essa confinante, aveva trasferito la propria quota indivisa alla società convenuta mediante datio in solutum, senza previa denuntiatio. L'attore chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata simulata o comunque eccessiva la somma di € 66.500,00 indicata nell'atto di compravendita, e che fosse legittimato il retratto al prezzo reale di € 40.000,00; in via subordinata, chiedeva il retratto al prezzo indicato nell'atto. A sostegno della propria domanda, l'attore allegava la propria qualità di coltivatore diretto, la contiguità dei fondi, la violazione della prelazione per mancata denuntiatio e per l'errata qualificazione del trasferimento come datio in solutum, nonché la simulazione del prezzo. La società convenuta, costituendosi in giudizio, instava per il rigetto della domanda, sostenendo che la datio in solutum non rientra nel concetto di alienazione ai fini della prelazione agraria, in quanto manca la parità di trattamento, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di trasferimento del fondo a fronte di un debito e del trasferimento di un bene infungibile. Contestava altresì la simulazione del prezzo, producendo documentazione contabile e una relazione tecnica estimativa, e rilevava l'identità soggettiva tra cedente e cessionario, escludendo la terzietà dell'acquirente.

Il Tribunale, preliminarmente, ha revocato la dichiarazione di contumacia della società originaria venditrice, accertandone l'estinzione antecedente alla notifica dell'atto di citazione, ma ha ritenuto tale rilievo irrilevante ai fini della decisione, stante la non necessaria partecipazione del venditore al giudizio di riscatto agrario. Nel merito, il giudice ha ritenuto che il diritto di prelazione agraria sussista anche in caso di trasferimento a titolo di datio in solutum, qualificando tale atto come un trasferimento a titolo oneroso solutorio-liberatorio, e distinguendolo dalle eccezioni previste dalla legge, come la permuta. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di retratto, ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto di prelazione. In particolare, è stata rilevata la mancanza di prova della qualità di coltivatore diretto dell'attore, in conformità con la giurisprudenza della Cassazione che richiede la coltivazione effettiva del fondo e non la mera iscrizione in registri amministrativi. Inoltre, sono risultati assenti riscontri probatori riguardo agli altri requisiti previsti dalla legge, quali la mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente e il rapporto tra la superficie posseduta e la capacità lavorativa della famiglia, onere che grava sul retraente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che non è stato assolto nemmeno attraverso la presunzione di non contestazione, data la genericità dell'allegazione e la natura dei fatti da provare. Di conseguenza, la domanda è stata respinta, con conseguente assorbimento delle questioni relative alla determinazione del prezzo di riscatto, e condanna dell'attore al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 235
    Giurisdizione : Trib. Frosinone
    Numero : 235
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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