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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Saracino Manuela Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 653 del 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1
Calvio,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato della sede distrettuale di Bari,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.01.2023, Parte_1 conveniva in giudizio il , al fine di Controparte_1 ottenere dal Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della concludente ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
1 stipulati con il , ora Controparte_2 [...]
; Controparte_1
Per l'effetto, condannare il Controparte_2
, ora al pagamento delle relative differenze retributive,
[...] Controparte_1 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.083,17, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese di contributo unificato e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio il che resisteva al ricorso e chiedeva CP_2 di dichiarare che la retribuzione professionale della docente venisse liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato, invocando altresì la compensazione delle spese.
3. Con sentenza n.893/2023 del 14.03.2023, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “Accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo CP_2 di € 1472,46 oltre accessori di legge;
- compensa le spese”.
4. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 15.06.2023, la docente ha interposto appello, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alla statuizione sulle spese.
5. Con memoria del 18.03.2024, il Controparte_1 si costituiva in giudizio che resisteva.
6. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 03.03.2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
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I. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale del lavoro di Foggia, con sentenza resa in data 14.03.2023, ha accolto la domanda di volta ad ottenere l'assegnazione Parte_1 della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 in relazione ai contratti di insegnamento a tempo determinato per
2 gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, dichiarando il diritto della docente Contr all'erogazione della retribuzione e condannando il al pagamento dell'importo di € 1.472,46, oltre accessori, compensando per intero tra le parti le spese di lite.
A dire del primo giudice, la tesi della ricorrente trovava riscontro in una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, sulla scorta della disciplina contrattuale inerente alla funzione docente e del principio di non discriminazione, ha riconosciuto la spettanza della retribuzione professionale docenti in favore dei supplenti temporanei in misura proporzionale all'attività prestata.
Evidenziava in proposito che tale disparità di trattamento a scapito dei docenti precari non potesse in alcun modo essere giustificata, non potendosi rivendicare a tal scopo gli elementi caratteristici del rapporto contrattuale quali la natura temporanea del dell'impiego, la novità di ogni singolo contratto, le modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico o le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Alla luce di tanto, il giudice a quo ha stimato spettante il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale per il periodo indicato, in cui la prestazione lavorativa a tempo determinato era stata svolta, facendo salvo il riconoscimento del medesimo diritto altresì per i successivi periodi nei quali la docente dovesse svolgere prestazioni a termine ulteriori rispetto a quelle dedotte in ricorso.
Infine, ha compensato le spese di lite tra le parti, in ragione del fatto che la decisione “origina della disapplicazione della norma interna nonché di una disposizione contrattuale collettiva alla quale non è legittimata, in via autonoma,
l'Amministrazione scolastica” nonché della “fluidità della materia” e della “natura seriale del contenzioso”.
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II. Sul ricorso in appello.
II.a Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione delle
3 spese e competenze di causa in ragione dell'asserita impossibilità per l'Amministrazione scolastica di disapplicare la norma interna e una disposizione contrattuale collettiva, nonché in virtù della presunta fluidità della materia sino ai recenti chiarimenti giurisprudenziali e della natura seriale del contenzioso.
Evidenzia all'uopo l'appellante la violazione, da parte del primo giudice, di quanto disposto degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., ritenendo che nel caso di specie la motivazione fornita in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite – in spregio del granitico orientamento di legittimità favorevole al riconoscimento della retribuzione professionale docenti altresì ai docenti che hanno prestato servizio di supplenza breve, antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio - sia meramente apparente e, dunque, in grado di determinare la nullità del relativo capo di sentenza.
II.b Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., avendo il primo giudice disposto la compensazione delle spese di lite, malgrado l'integrale accoglimento della domanda di parte ricorrente.
In proposito, l'appellante rimarca il tenore letterale della normativa codicistica asseritamente disattesa, alla stregua della quale il giudice può disporre la compensazione delle spese nelle sole ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c., segnatamente individuabili nella soccombenza reciproca delle parti, nell'assoluta novità della questione trattata o nel mutamento della giurisprudenza. Evidenzia dunque l'errore in cui il primo giudice è incorso nel disporre la compensazione, acclarato che nel caso in esame non si riscontrano i presupposti normativamente richiamati ai fini dell'esatta applicazione dell'istituto, né ricorrono contrasti giurisprudenziali.
Puntualizza a riguardo che la questione inerente al riconoscimento della retribuzione professionale a beneficio dei docenti assunti con contratti di supplenza breve è stata favorevolmente definita dalla Suprema Corte già nel
2018 e che tale orientamento si è consolidato nella giurisprudenza di merito, trovando ulteriore conferma altresì in sede di legittimità. Sconfessa, pertanto, la fluidità della materia prospettata dal primo giudice in sentenza, rilevato che
4 l'instaurazione del presente giudizio è ampiamente successiva alla prima pronuncia in materia della Cassazione e perciò risalente a un momento in cui non sussistevano incertezze in ordine all'orientamento prevalente.
Da ultimo, evidenzia come il convenuto, ancorché costituitosi CP_2 nel giudizio di primo grado, non abbia contestato la domanda.
Alla luce di quanto innanzi, invoca la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonché la condanna del resistente alla refusione in favore della docente delle CP_2 spese per contributo unificato e competenze di lite del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese e competenze di lite altresì del presente grado di giudizio.
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III. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la sentenza impugnata vada riformata in punto di spese, in linea con precedente analogo di questa Corte (cfr. C.d.A. n.418 del 2024).
III.1 Correttamente l'appellante stigmatizza la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, in virtù del quale, una volta accolta la domanda proposta dalla docente e dichiarato il diritto di quest'ultima alla erogazione della retribuzione professionale docenti, avrebbe dovuto condannare la parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero “altri giusti motivi”, all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere
5 fondata su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, con la L. n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Con riferimento a detta disposizione – che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92 c.p.c. – si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa “a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito” (cfr. Cass., S.U., 22 febbraio
2012, n. 2572); fermo restando che le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018
e n. 12694/2017).
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal primo giudice non appaiono idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
6 Al riguardo, non va ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni
Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.
Rammenta la Corte: “La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.135 del 1987)”, la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. n.
132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente” ed aggiungendo che “è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa”.
7 In proposito, è stata posta in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).
Ciò posto va allora osservato che nel caso in esame la domanda della docente è stata proposta con ricorso in data 17 gennaio 2023, ovvero ampiamente dopo l'intervento della Suprema Corte in materia di compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 31.8.1999, in favore del personale docente assunto a termine (Cass. 27.7.2018 n. 20015), e che tale pronuncia è stata espressamente citata dal primo giudice in motivazione a sostegno dell'accoglimento della domanda e finanche dalla Amministrazione resistente.
Dunque, è priva di fondamento la motivazione della compensazione che rimanda alla “fluidità della materia sino ai recenti chiarimenti giurisprudenziali” atteso che, invece, gli orientamenti di legittimità nella materia oggetto di causa, ormai consolidati, favorevoli ai docenti con contratti a termine, risultano ampiamente antecedenti la proposizione del ricorso della docente.
Neppure può attribuirsi rilevanza alla circostanza che la questione involgesse “norme interne” e “disposizioni contrattuali collettive” dalle quali l'Amministrazione scolastica non avrebbe potuto discostarsi dal momento che, invece, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ben avrebbe potuto l'Amministrazione prestare adesione a tali orientamenti evitando così il contenzioso.
Infine, l'asserita serialità della controversia, intesa come pluralità di ricorsi intentati dai docenti precari, non è circostanza escludente il principio di causalità del giudizio legittimando al più il contenimento della liquidazione entro i minimi tariffari in ragione delle questioni di non particolare
8 complessità affrontate, proprio perché diffusamente esaminate e risolte dalla
Suprema Corte.
In conclusione, alla luce delle suddette evenienze, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
Alla luce di quanto predetto, l'appello che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado e con condanna del
[...]
al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 di lite del primo grado di giudizio.
Queste ultime vanno liquidate nei termini e modalità di cui al dispositivo, in base al valore della controversia (ossia avendo riguardo al valore – contenuto - delle differenze retributive spettanti nella limitata estensione temporale dei periodi di servizio a termine secondo lo scaglione tariffario da euro € 1.100,00 a € 5.200,00) tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate, che legittima una liquidazione entro i minimi tariffari ed ai sensi del d.m.
n.147/2022, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa (€
1.200,00, pari alle spese qui rivendicate), secondo i criteri e con le stesse modalità innanzi espressi, nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 15.06.2023 da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del avverso la sentenza n. 893/2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Foggia sezione lavoro in data 14.03.2023, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore dell'appellante delle spese processuali del primo grado del giudizio
9 che liquida in € 1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della appellante delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari, il 03.03.2025
Il Presidente Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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