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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6959/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/04/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to MAFFI GIAMPIERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in PORTICO ANTICA FONTE 11 25047 DARFO BOARIO TERME, giuste procure depositate,
RICORRENTI, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: azione di regresso e mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data
4/12/2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 promuovevano il presente giudizio nei confronti di CP
, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento degli
[...] importi dovuti a titolo di regresso e mutuo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/04/2025, nella quale il
Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande formulate sono fondate e devono essere accolte solo nei limiti e nei termini che seguono.
2.1. Anzitutto deve condannarsi il resistente al pagamento - in favore di nella misura del 50% e di 1/3 del residuo Parte_1
50% di quanto di seguito indicato, nonché in favore di Pt_2
e nella misura di 2/3, da dividersi in
[...] Parte_3 parti uguali tra i due, di tale residuo 50% - dell'importo di €
7.680,30, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 24/05/2024 sino alla data del 4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
2.1.1. Invero, dai doc. 3, 4 e 5, emerge che un versamento di tale ammontare capitale sia stato compiuto da quale Parte_1 garante del debitore principale di in favore Controparte_1 della banca garantita, di talché è fondata l'azione di regresso di siffatto ricorrente ex art. 1950 c.c. La ripartizione tra i ricorrenti del pagamento così interessato da condanna è, poi, conseguenza della facoltà, esercitata con l'atto introduttivo, di
2 individuazione di destinatari di tale corresponsione ai sensi dell'art. 1188 c.c.
2.1.2. Quanto agli interessi, essi decorrono dalla data del
24/05/2024, non essendo desumibile il frazionamento dei versamenti tra tale data e quella del 12/01/2023, pur indicata nel doc. 5.
Diversamente, del resto, non può opinarsi in base al doc. 8, essendo quest'ultimo documento prospettato come indicante i versamenti per la posta creditoria che segue e non per la presente, dovendo pertanto applicarsi il principio alla stregua del quale “al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 2435 del 2008, e così anche Sez. 3,
Sentenza n. 1419 del 12/02/1994, Rv. 485291 – 01 e Sez. 3,
Sentenza n. 1385 del 07/02/1995, Rv. 490313 - 01), tanto più che
“come "la (…) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)” (così
Cass., ord. n. 24607 del 2017).
2.1.2.1. In merito, poi, all'applicazione anche del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c., depongono in tal senso (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023,
Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
3 2.2. In secondo luogo, deve condannarsi il resistente al pagamento, in favore di dell'importo di € 4.294,46, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla metà di ognuno dei versamenti indicati nel doc. 8 (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92), dalla data di ciascuno degli stessi
(fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92) alla data del
4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
2.2.1. Invero, non solo dal doc. 8 emergono corresponsioni di siffatto ricorrente, ma anche dal doc. 6 si evince che le stesse siano state eseguite a titolo di coobbligato con il resistente per il mutuo ivi indicato.
2.2.1.1. Proprio quest'ultima posizione negoziale, tuttavia, esclude che possa pronunciarsi la condanna de qua per l'intero ammontare capitale richiesto di € 8.588,92. Al di fuori della posizione del fideiussore, disciplinata dall'art. 1950 c.c., o, più in generale, del garante, spetta all'agente in regresso provare che l'obbligazione solidale sia stata contratta nell'“interesse esclusivo” di uno dei coobbligati ex art. 1298
c.c. (così Cass. Sez. 1, sent. del 28/01/1972, n. 202, Rv. 355998
- 01), pena presumere il riparto paritetico delle quote interne, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione. Orbene, è dunque di quest'ultimo che deve farsi applicazione, non essendo stato osservato tale onere probatorio nel caso di specie, né potendo ritenersi i fatti non contestati ex art. 115 c.p.c. nella contumacia di parte resistente.
2.2.1.1.1. Devono poi richiamarsi i principi del punto 2.1.2.1. in tema di tasso di interesse.
2.3. In terzo luogo, deve condannarsi il resistente al pagamento, in favore di dell'importo di € 22.316,00, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
31/3/2022 di stipula del mutuo sino alla data del 4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
4 Invero, rammentati i principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001 e gli artt. 1819-1820 c.c. per l'onere probatorio in tema di inadempimento e per l'esigibilità della somma, deve osservarsi come, ancorché la scrittura privata di mutuo di cui al doc. 10 di parte ricorrente riporti il richiesto ammontare capitale di €
25.000,00, essa altresì rinvia all'assegno depositato dal ricorrente come doc. 10bis, che indica la diversa cifra di €
22.316,00; che lo scarto tra € 25.000,00 ed € 22.316,00 non sia da ravvisarsi anche solo parzialmente nel computo degli interessi, poi, è conclusione desumibile da come parte ricorrente richieda siffatti accessori sull'importo capitale domandato, senza istanza espressa di quelli anatocistici.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dei ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 545,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media per la prima fase ed in misura minima per le ultime tre, in ragione della contumacia del resistente, della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna al pagamento Controparte_1
5 a) - in favore di nella misura del 50% e di 1/3 Parte_1 del residuo 50% di quanto di seguito indicato, nonché in favore di e nella Parte_2 Parte_3 misura di 2/3, da dividersi in parti uguali tra i due, di tale residuo 50% - dell'importo di € 7.680,30, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
24/05/2024 sino alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024
e sino al soddisfo,
b) in favore di dell'importo di € 4.294,46, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla metà di ognuno dei versamenti indicati nel doc. 8 (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92), dalla data di ciascuno degli stessi (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92) alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo,
c) in favore di dell'importo di € 22.316,00, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 31/3/2022 sino alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
4/12/2024 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese Pt_1 Parte_2 Parte_3 processuali, liquidate in € 545,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 01/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6959/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/04/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to MAFFI GIAMPIERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in PORTICO ANTICA FONTE 11 25047 DARFO BOARIO TERME, giuste procure depositate,
RICORRENTI, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: azione di regresso e mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data
4/12/2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 promuovevano il presente giudizio nei confronti di CP
, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento degli
[...] importi dovuti a titolo di regresso e mutuo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Emessa ordinanza ex art. 186ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/04/2025, nella quale il
Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande formulate sono fondate e devono essere accolte solo nei limiti e nei termini che seguono.
2.1. Anzitutto deve condannarsi il resistente al pagamento - in favore di nella misura del 50% e di 1/3 del residuo Parte_1
50% di quanto di seguito indicato, nonché in favore di Pt_2
e nella misura di 2/3, da dividersi in
[...] Parte_3 parti uguali tra i due, di tale residuo 50% - dell'importo di €
7.680,30, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 24/05/2024 sino alla data del 4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
2.1.1. Invero, dai doc. 3, 4 e 5, emerge che un versamento di tale ammontare capitale sia stato compiuto da quale Parte_1 garante del debitore principale di in favore Controparte_1 della banca garantita, di talché è fondata l'azione di regresso di siffatto ricorrente ex art. 1950 c.c. La ripartizione tra i ricorrenti del pagamento così interessato da condanna è, poi, conseguenza della facoltà, esercitata con l'atto introduttivo, di
2 individuazione di destinatari di tale corresponsione ai sensi dell'art. 1188 c.c.
2.1.2. Quanto agli interessi, essi decorrono dalla data del
24/05/2024, non essendo desumibile il frazionamento dei versamenti tra tale data e quella del 12/01/2023, pur indicata nel doc. 5.
Diversamente, del resto, non può opinarsi in base al doc. 8, essendo quest'ultimo documento prospettato come indicante i versamenti per la posta creditoria che segue e non per la presente, dovendo pertanto applicarsi il principio alla stregua del quale “al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 2435 del 2008, e così anche Sez. 3,
Sentenza n. 1419 del 12/02/1994, Rv. 485291 – 01 e Sez. 3,
Sentenza n. 1385 del 07/02/1995, Rv. 490313 - 01), tanto più che
“come "la (…) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)” (così
Cass., ord. n. 24607 del 2017).
2.1.2.1. In merito, poi, all'applicazione anche del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c., depongono in tal senso (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023,
Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986,
Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del
05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
3 2.2. In secondo luogo, deve condannarsi il resistente al pagamento, in favore di dell'importo di € 4.294,46, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla metà di ognuno dei versamenti indicati nel doc. 8 (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92), dalla data di ciascuno degli stessi
(fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92) alla data del
4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
2.2.1. Invero, non solo dal doc. 8 emergono corresponsioni di siffatto ricorrente, ma anche dal doc. 6 si evince che le stesse siano state eseguite a titolo di coobbligato con il resistente per il mutuo ivi indicato.
2.2.1.1. Proprio quest'ultima posizione negoziale, tuttavia, esclude che possa pronunciarsi la condanna de qua per l'intero ammontare capitale richiesto di € 8.588,92. Al di fuori della posizione del fideiussore, disciplinata dall'art. 1950 c.c., o, più in generale, del garante, spetta all'agente in regresso provare che l'obbligazione solidale sia stata contratta nell'“interesse esclusivo” di uno dei coobbligati ex art. 1298
c.c. (così Cass. Sez. 1, sent. del 28/01/1972, n. 202, Rv. 355998
- 01), pena presumere il riparto paritetico delle quote interne, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione. Orbene, è dunque di quest'ultimo che deve farsi applicazione, non essendo stato osservato tale onere probatorio nel caso di specie, né potendo ritenersi i fatti non contestati ex art. 115 c.p.c. nella contumacia di parte resistente.
2.2.1.1.1. Devono poi richiamarsi i principi del punto 2.1.2.1. in tema di tasso di interesse.
2.3. In terzo luogo, deve condannarsi il resistente al pagamento, in favore di dell'importo di € 22.316,00, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
31/3/2022 di stipula del mutuo sino alla data del 4/12/2024 di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo.
4 Invero, rammentati i principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001 e gli artt. 1819-1820 c.c. per l'onere probatorio in tema di inadempimento e per l'esigibilità della somma, deve osservarsi come, ancorché la scrittura privata di mutuo di cui al doc. 10 di parte ricorrente riporti il richiesto ammontare capitale di €
25.000,00, essa altresì rinvia all'assegno depositato dal ricorrente come doc. 10bis, che indica la diversa cifra di €
22.316,00; che lo scarto tra € 25.000,00 ed € 22.316,00 non sia da ravvisarsi anche solo parzialmente nel computo degli interessi, poi, è conclusione desumibile da come parte ricorrente richieda siffatti accessori sull'importo capitale domandato, senza istanza espressa di quelli anatocistici.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dei ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 545,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media per la prima fase ed in misura minima per le ultime tre, in ragione della contumacia del resistente, della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna al pagamento Controparte_1
5 a) - in favore di nella misura del 50% e di 1/3 Parte_1 del residuo 50% di quanto di seguito indicato, nonché in favore di e nella Parte_2 Parte_3 misura di 2/3, da dividersi in parti uguali tra i due, di tale residuo 50% - dell'importo di € 7.680,30, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
24/05/2024 sino alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024
e sino al soddisfo,
b) in favore di dell'importo di € 4.294,46, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla metà di ognuno dei versamenti indicati nel doc. 8 (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92), dalla data di ciascuno degli stessi (fino alla concorrenza dell'ammontare di € 8.588,92) alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 4/12/2024 e sino al soddisfo,
c) in favore di dell'importo di € 22.316,00, Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 31/3/2022 sino alla data del 4/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
4/12/2024 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e delle spese Pt_1 Parte_2 Parte_3 processuali, liquidate in € 545,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 01/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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