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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3836/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
EL PO.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pirrello.
- resistente -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza dell'8/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore dell'avv. Daniele Pirrello, antistatario.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale e, CP_1
avendo premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di siffatta ditta, con qualifica di “operaio” e mansioni di “addetto alle pulizie” di cui al C.C.N.L.
per tutto il periodo dall'1/09/2015 al 28/06/2019, sia pur in assenza di Parte_2
regolare contratto, esponeva di avere svolto le attività di pulizia presso vari condomini siti in Palermo, i quali avevano a tal fine stipulato con la convenuta CP_2
appositi contratti di somministrazione, e affermava di avere osservato un orario di lavoro che andava dalle ore 05:30 alle ore 13:00 per sei giorni alla settimana, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 1.132,92.
Lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in applicazione del C.C.N.L. di categoria e di non avere ricevuto alcunché a titolo di 13a
e 14a mensilità, indennità per festività e permessi non goduti, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo creditore per complessivi € 36.311,37.
Sosteneva, infine, che la parte convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che il ricorrente, Signor
ha prestato attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze del signor Parte_1 [...]
titolare dell'omonima ditta dal 01 settembe 2015 al 28 giugno2019, con CP_1 CP_1
le modalita' e nei termini di cui alla narrativa , svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per CCNL di categoria per : ''Inquadramento: Settore-Contratto - Livello
Inquadramento:Terziario e Servizi Multiservizi-Servizi di pulizia 2ex 5 '' ;
Conseguentemente condannare il signor , titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale nato a [...] il03/12/1973 c.f.: partita iva CP_1 C.F._1
, pec: , sita in Palermo con sede anche nella via Giovanni P.IVA_1 Email_1
Besio n. 81 , a corrispondere in favore del ricorrente , a titolo di differenze Parte_1
retributive e TFR maturato, ai sensi degli att. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Totale
Generale (Differenze+TFR) Euro 36.311,37 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria o
2 quella diversa maggiore o minore somma che riterra' di giustizia in corso di causa, all'esito della espletanda CTU contabile”.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, il ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la ditta convenuta nel periodo indicato in ricorso, a fronte dell'espressa contestazione sul punto da parte di quest'ultima.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato l'asserito svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di addetto alle pulizie in favore della resistente, né tantomeno ha lasciato emergere l'assoggettamento CP_2
del primo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della parte convenuta, così come neppure hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, la teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in Testimone_1 quanto ricordo che dal 2017, non so dire quale mese, e per circa 6 mesiho lavorato come dama di compagnia per una signora e ogni mattina percorrevo lo stesso tragitto a piedi da casa passando da Viale Lazio.
3 Qualche mattina intorno alle 07.00 vedevo il ricorrente fuori da un condominio di Viale Lazio che svolgeva le pulizie nella portineria. Non ricordo con che frequenza lo vedevo né so riferire altro.
Adr avv. PO: Quando rientravo a casa intorno a mezzogiorno non vedevo più il ricorrente in quel condominio” (cfr. verbale prova del 14/05/2025).
Mentre la teste ha riferito “Conosco il ricorrente in quanto negli anni Testimone_2
2016 -2017, non so essere più precisa, andavo a trovare mia zia circa 3 volte la settimana in un condominio di via Vivona verso ora di pranzo intorno alle
13.00 e in quelle occasioni capitava spesso, anche se non sempre, di vedere quando arrivavo il ricorrente effettuare le pulizie delle scale.Quando andavo via intorno alle 15.00 non lo vedevo più. Ricordo che il ricorrente mi riferì che iniziava a lavorare la mattina presto.
Null'altro so riferire” (cfr. verbale prova del 14/05/2025).
Orbene, deve rilevarsi come la teste benché abbia genericamente Tes_1
riferito di avere talvolta visto, intorno alle ore 7.00, il ricorrente svolgere attività di pulizia presso i locali di portineria di un condominio sito in Viale Lazio, non sia stata in grado di fornire ulteriori dettagli utili alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro, né tantomeno ha saputo riferire circostanze idonee a comprovare l'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare della parte convenuta, o ancora a dimostrare la sussistenza dei sussidiari indici della subordinazione, fra i quali vanno sinteticamente annoverati la corresponsione di una retribuzione in misura fissa e con cadenza periodica, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, nonché, ancora, l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal datore.
Passando alla deposizione testimoniale resa dalla teste va del Testimone_2
pari osservato come la medesima si sia limitata a dichiarare di avere visto il ricorrente - nell'anno 2016 e con una frequenza di circa tre volte a settimana - effettuare le attività di pulizia delle scale di un condominio sito in Palermo in Via
Vivona, non sapendo anch'essa riferire alcunché in merito agli altri aspetti del
4 rapporto di lavoro asseritamente intercorso fra il ricorrente e la parte convenuta;
sul punto, la teste ha difatti dichiarato “null'altro so riferire”.
Va poi considerato come entrambe le testi abbiano potuto vedere, al massimo, il ricorrente occuparsi delle dette attività di pulizia soltanto per pochi minuti, ovvero allorquando le medesime accedevano presso i detti condomini o vi passavano di fronte, cosicché a fortiori le loro dichiarazioni non risultano idonee a comprovare le specifiche modalità di svolgimento e organizzazione dell'asserita attività lavorativa, né l'effettiva durata della prestazione, né infine il contenuto delle direttive ipoteticamente ricevute dal datore di lavoro.
In ultima analisi, le superiori dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere comprovata la tesi attorea sulla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, intercorso con la convenuta;
né la stessa risulta al CP_2
contempo corroborata da alcuna documentazione.
Alla luce di tali considerazioni e, in assenza di elementi di segno contrario, il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.001,00 ad € 52.000,00), da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Pirrello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9/10/2025.
IL GIUDICE
RA NO
5
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3836/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
EL PO.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pirrello.
- resistente -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza dell'8/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore dell'avv. Daniele Pirrello, antistatario.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale e, CP_1
avendo premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di siffatta ditta, con qualifica di “operaio” e mansioni di “addetto alle pulizie” di cui al C.C.N.L.
per tutto il periodo dall'1/09/2015 al 28/06/2019, sia pur in assenza di Parte_2
regolare contratto, esponeva di avere svolto le attività di pulizia presso vari condomini siti in Palermo, i quali avevano a tal fine stipulato con la convenuta CP_2
appositi contratti di somministrazione, e affermava di avere osservato un orario di lavoro che andava dalle ore 05:30 alle ore 13:00 per sei giorni alla settimana, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 1.132,92.
Lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in applicazione del C.C.N.L. di categoria e di non avere ricevuto alcunché a titolo di 13a
e 14a mensilità, indennità per festività e permessi non goduti, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo creditore per complessivi € 36.311,37.
Sosteneva, infine, che la parte convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che il ricorrente, Signor
ha prestato attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze del signor Parte_1 [...]
titolare dell'omonima ditta dal 01 settembe 2015 al 28 giugno2019, con CP_1 CP_1
le modalita' e nei termini di cui alla narrativa , svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per CCNL di categoria per : ''Inquadramento: Settore-Contratto - Livello
Inquadramento:Terziario e Servizi Multiservizi-Servizi di pulizia 2ex 5 '' ;
Conseguentemente condannare il signor , titolare dell'omonima impresa CP_1
individuale nato a [...] il03/12/1973 c.f.: partita iva CP_1 C.F._1
, pec: , sita in Palermo con sede anche nella via Giovanni P.IVA_1 Email_1
Besio n. 81 , a corrispondere in favore del ricorrente , a titolo di differenze Parte_1
retributive e TFR maturato, ai sensi degli att. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Totale
Generale (Differenze+TFR) Euro 36.311,37 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria o
2 quella diversa maggiore o minore somma che riterra' di giustizia in corso di causa, all'esito della espletanda CTU contabile”.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, il ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la ditta convenuta nel periodo indicato in ricorso, a fronte dell'espressa contestazione sul punto da parte di quest'ultima.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato l'asserito svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di addetto alle pulizie in favore della resistente, né tantomeno ha lasciato emergere l'assoggettamento CP_2
del primo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della parte convenuta, così come neppure hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, la teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in Testimone_1 quanto ricordo che dal 2017, non so dire quale mese, e per circa 6 mesiho lavorato come dama di compagnia per una signora e ogni mattina percorrevo lo stesso tragitto a piedi da casa passando da Viale Lazio.
3 Qualche mattina intorno alle 07.00 vedevo il ricorrente fuori da un condominio di Viale Lazio che svolgeva le pulizie nella portineria. Non ricordo con che frequenza lo vedevo né so riferire altro.
Adr avv. PO: Quando rientravo a casa intorno a mezzogiorno non vedevo più il ricorrente in quel condominio” (cfr. verbale prova del 14/05/2025).
Mentre la teste ha riferito “Conosco il ricorrente in quanto negli anni Testimone_2
2016 -2017, non so essere più precisa, andavo a trovare mia zia circa 3 volte la settimana in un condominio di via Vivona verso ora di pranzo intorno alle
13.00 e in quelle occasioni capitava spesso, anche se non sempre, di vedere quando arrivavo il ricorrente effettuare le pulizie delle scale.Quando andavo via intorno alle 15.00 non lo vedevo più. Ricordo che il ricorrente mi riferì che iniziava a lavorare la mattina presto.
Null'altro so riferire” (cfr. verbale prova del 14/05/2025).
Orbene, deve rilevarsi come la teste benché abbia genericamente Tes_1
riferito di avere talvolta visto, intorno alle ore 7.00, il ricorrente svolgere attività di pulizia presso i locali di portineria di un condominio sito in Viale Lazio, non sia stata in grado di fornire ulteriori dettagli utili alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro, né tantomeno ha saputo riferire circostanze idonee a comprovare l'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare della parte convenuta, o ancora a dimostrare la sussistenza dei sussidiari indici della subordinazione, fra i quali vanno sinteticamente annoverati la corresponsione di una retribuzione in misura fissa e con cadenza periodica, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, nonché, ancora, l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal datore.
Passando alla deposizione testimoniale resa dalla teste va del Testimone_2
pari osservato come la medesima si sia limitata a dichiarare di avere visto il ricorrente - nell'anno 2016 e con una frequenza di circa tre volte a settimana - effettuare le attività di pulizia delle scale di un condominio sito in Palermo in Via
Vivona, non sapendo anch'essa riferire alcunché in merito agli altri aspetti del
4 rapporto di lavoro asseritamente intercorso fra il ricorrente e la parte convenuta;
sul punto, la teste ha difatti dichiarato “null'altro so riferire”.
Va poi considerato come entrambe le testi abbiano potuto vedere, al massimo, il ricorrente occuparsi delle dette attività di pulizia soltanto per pochi minuti, ovvero allorquando le medesime accedevano presso i detti condomini o vi passavano di fronte, cosicché a fortiori le loro dichiarazioni non risultano idonee a comprovare le specifiche modalità di svolgimento e organizzazione dell'asserita attività lavorativa, né l'effettiva durata della prestazione, né infine il contenuto delle direttive ipoteticamente ricevute dal datore di lavoro.
In ultima analisi, le superiori dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere comprovata la tesi attorea sulla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, intercorso con la convenuta;
né la stessa risulta al CP_2
contempo corroborata da alcuna documentazione.
Alla luce di tali considerazioni e, in assenza di elementi di segno contrario, il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.001,00 ad € 52.000,00), da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Pirrello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9/10/2025.
IL GIUDICE
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