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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1208/2022, promossa da
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché ( ) Parte_2 C.F._1
e ( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2
TORRINI FABRIZIO CLITO ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DEL CIONDOLO FRANCESCO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._4 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
(di seguito, per brevità, anche solo Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 863/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Siena su ricorso di per ottenere la restituzione Controparte_1 dell'importo di € 104.458,25, oltre spese legali e accessori, versato in forza del d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di Montepulciano e poi revocato con sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena. A sostegno dell'opposizione, deduceva: che la sentenza n. 262/2020, con la quale il Pt_1
Tribunale di Siena aveva revocato il d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di
Montepulciano, non disponeva alcunché in ordine alla restituzione delle somme che Pt_1 aveva ricevuto da in esecuzione del predetto provvedimento Controparte_1 monitorio;
che la suddetta sentenza n. 262/2020 era stata appellata da che tale Pt_1 giudizio di appello, peraltro indubbiamente fondato, risultava pregiudiziale rispetto alla legittimità e fondatezza del d.i. ottenuto dalla sulla base della sentenza Controparte_1 oggetto di gravame. Concludeva, pertanto, chiedendo, la sospensione del giudizio ex artt. 295
o 337 c.p.c.
si costituiva eccependo in via pregiudiziale la tardività Controparte_2
e l'inesistenza dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.
Con separato atto, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 863/2020 e per i medesimi motivi proponevano opposizione anche i soci di e Pt_1 Parte_3 Parte_2
Riunite le due cause, con sentenza n. 513/2022 emessa in data 29.5.2022, il Tribunale di Siena respingeva l'opposizione e per l'effetto dichiarava il d.i. opposto definitivamente esecutivo, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Previo rigetto dell'eccezione sollevata dalla società opposta di tardività delle opposizioni rispetto ai termini di cui all'art. 641 c.p.c., riteneva il Tribunale che non sussistessero i presupposti per la sospensione del giudizio, né ai sensi dell'art. 295 c.p.c. né ai sensi dell'art. 337 c.p.c. Osservava infatti che laddove l'adempimento sia conseguenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo interessato da un provvedimento di revoca, è vero che la sentenza stessa potrebbe espressamente disporre le restituzioni (avendo tale capo ex se provvisoria esecutività) ma, ove taccia, come avvenuto nella vicenda in esame, alla parte è data in ogni caso la possibilità di attivarsi immediatamente per il recupero di quanto indebitamente versato e ciò, o reiterando la richiesta di restituzione dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione (a questo punto in sede di gravame), ovvero con il ricorso ad un'autonoma procedura monitoria, come avvenuto nella fattispecie.
2 Precisava altresì il primo giudice che la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado disposta in sede di appello, ai sensi degli artt. 283 e 351, c. 3, c.p.c., poteva avere effetti sulla sola efficacia esecutiva della sentenza n. 262/2020, sicché la stessa doveva considerarsi sospesa unicamente quanto al capo della condanna alle spese di lite e non anche in ordine al capo di mero accertamento negativo del credito di non essendo il Pt_1 mero accertamento suscettibile di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 513/2022 del Tribunale di Siena hanno proposto appello Pt_1
e ribadendo che tra i due giudizi pendenti tra le stesse parti, Parte_3 Parte_2 quello in Corte d'appello avverso la sentenza n. 262/2020 e l'altro davanti al Tribunale di
Siena avverso il d.i. n 863/2020 emesso sulla base di detta sentenza e concluso con la sentenza n. 513/2022 impugnata, sarebbe sussistita non soltanto una evidente pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, già di per sé sufficiente a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma, addirittura, una esatta coincidenza di thema decidendum, posto che il d.i. n. 863/2020 non sarebbe stato neppure emesso dal Tribunale di Siena se la sentenza n. 262/2020 avesse disposto in ordine alla restituzione della somma che ne costituiva oggetto. In subordine, il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 337, secondo comma, c.p.c., essendo stati prodotti, in seno alla causa, tutti gli elementi idonei a consentire al Tribunale di effettuare il giudizio prognostico, richiesto da detta norma, sul fondamento della legittimità del diritto di credito vantato da tanto più tenuto conto del provvedimento di Pt_1 sospensione della esecutività della sentenza in questione emesso dalla Corte d'appello di
Firenze.
La parte appellante ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e deposito degli atti relativi al procedimento n. 1530/2020 R.G. pendente dinanzi a questa stessa Corte: in via preliminare in rito, disporre, ex art. 273 c.p.c., la riunione della causa a quella iscritta al n. 1530/2020 R.G. avente ad oggetto la richiesta di riforma integrale della sentenza n. 262/2020 emessa dal Tribunale di Siena;
nel merito, previo accoglimento dell'appello avverso la predetta sentenza n. 262/2020 e ritenuto sussistente il vincolo di connessione ovvero di pregiudizialità-dipendenza tra le suddette cause, riformare totalmente la sentenza n. 513/2022 del Tribunale di Siena, e per l'effetto revocare, o comunque dichiarare nullo, il d.i. n 863/2020 del medesimo Tribunale, con vittoria di spese di lite. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e della istanza di Controparte_1 inibitoria sulla base delle difese del primo grado circa l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, altresì eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversaria relativa al giudizio di appello n. 1530/2020 R.G., non avendo a oggetto documenti di formazione successiva al giudizio deciso con la sentenza impugnata.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.6.2024, la parte appellante ha depositato la sentenza n. 788/2024 di questa Corte e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la adita Corte, considerato il pieno accoglimento dell'appello – in virtù della sentenza n.788/2024 resa dalla medesima Corte nell'ambito del giudizio avente n. r.g.
1530/2020 - avverso la sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena, riformare totalmente la
3 sentenza n.513/2022 de Tribunale di Siena e, per l'effetto, revocare, o comunque dichiarare nullo, il d.i. n. 863-2020 a suo tempo emanato, sulla base della ridetta sentenza n. 262/2020, dal medesimo Tribunale di Siena.”
Con le note scritte depositate in data 6.3.2025, la parte appellata ha insistito sulle proprie conclusioni, deducendo, in particolare: “Per quanto attiene la produzione documentale che controparte ha allegato alle note conclusive ovvero la sentenza n. 788/2024 emessa dall'intestata Corte di Appello, se ne ribadisce l'assoluta irrilevanza ai fini del suddetto giudizio proprio alla luce dei principi già argomentati. Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente il diritto dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente versate in virtù di un decreto ingiuntivo che è stato poi revocato con una sentenza emessa in sede di opposizione e che, dunque, comporta la caducazione di tutti quegli atti esecutivi che siano già stati compiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.”
Ritenuto in diritto
Deve anzitutto darsi atto dell'ammissibilità della produzione della parte appellante avente ad oggetto la sentenza n. 788/2024 di questa Corte, in quanto documento nuovo che si è formato dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Con la sentenza in questione, che peraltro è pacifico sia già passata in giudicato, la Corte ha riformato integralmente la sentenza n. 262/2020, con la quale il Tribunale di Siena aveva revocato il d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di Montepulciano in favore di Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò rende inevitabile la revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente causa, posto che è stata definitivamente accertata l'insussistenza del credito restitutorio azionato in via monitoria da Controparte_1
Del resto, l'art. 336, secondo comma, c.p.c., prevede espressamente che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformato o cassata”, e la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Sez. I, sentenza n. 678 del 24/02/1975) è pacifica nel ritenere che l'effetto espansivo esterno riguardi anche atti o provvedimenti emessi in altri giudizi (cfr., ad esempio, Sez. L, Sentenza n. 6854 del 30/07/1996; Sez. L, Sentenza n. 13492 del 13/06/2014).
La revoca del decreto ingiuntivo per motivi sopravvenuti implica, tuttavia, la necessità di decidere sul riparto delle spese processuali tenendo conto della legittimità del provvedimento monitorio nel momento in cui esso è stato emesso.
Infatti, non vi è dubbio che potesse agire in via monitoria per Controparte_3 ottenere la restituzione delle somme versate in virtù del decreto ingiuntivo n. 291/2013 revocato con la sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena. Infatti, “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019). 4 È altrettanto pacifico che il giudice di primo grado non aveva l'obbligo di sospendere il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/2020 oggetto del presente giudizio, poiché “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. “ (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022).
Né può la parte appellante dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., essendo detta sospensione meramente facoltativa (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023: Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia
l'autorità della sentenza di primo grado.)
È vero, però, che la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 262/2020 disposta dalla Corte di appello, sia pure efficace limitatamente alla condanna relativa alle spese di lite, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere quantomeno opportuna la sospensione del giudizio relativo al d.i. n. 863/2020 che su quella sentenza trovava il suo fondamento.
Va altresì considerato che, agendo in via monitoria nei confronti di in pendenza di Pt_1 appello avverso la sentenza n. 262/2020, si è esposta consapevolmente Controparte_1 al rischio che, nelle more del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, venisse accertata l'inesistenza del diritto alla restituzione portato dal suddetto decreto, come in effetti
è avvenuto.
In conclusione, ritiene la Corte che sussistano giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
5 1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 513/2022 emessa dal Tribunale di SIENA il 29.5.2022:
a. accoglie l'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 863/2020 emesso dal Tribunale di Siena e per l'effetto revoca il predetto decreto ingiuntivo;
b. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 18/03/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1208/2022, promossa da
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché ( ) Parte_2 C.F._1
e ( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2
TORRINI FABRIZIO CLITO ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DEL CIONDOLO FRANCESCO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._4 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
(di seguito, per brevità, anche solo Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 863/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Siena su ricorso di per ottenere la restituzione Controparte_1 dell'importo di € 104.458,25, oltre spese legali e accessori, versato in forza del d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di Montepulciano e poi revocato con sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena. A sostegno dell'opposizione, deduceva: che la sentenza n. 262/2020, con la quale il Pt_1
Tribunale di Siena aveva revocato il d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di
Montepulciano, non disponeva alcunché in ordine alla restituzione delle somme che Pt_1 aveva ricevuto da in esecuzione del predetto provvedimento Controparte_1 monitorio;
che la suddetta sentenza n. 262/2020 era stata appellata da che tale Pt_1 giudizio di appello, peraltro indubbiamente fondato, risultava pregiudiziale rispetto alla legittimità e fondatezza del d.i. ottenuto dalla sulla base della sentenza Controparte_1 oggetto di gravame. Concludeva, pertanto, chiedendo, la sospensione del giudizio ex artt. 295
o 337 c.p.c.
si costituiva eccependo in via pregiudiziale la tardività Controparte_2
e l'inesistenza dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.
Con separato atto, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 863/2020 e per i medesimi motivi proponevano opposizione anche i soci di e Pt_1 Parte_3 Parte_2
Riunite le due cause, con sentenza n. 513/2022 emessa in data 29.5.2022, il Tribunale di Siena respingeva l'opposizione e per l'effetto dichiarava il d.i. opposto definitivamente esecutivo, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Previo rigetto dell'eccezione sollevata dalla società opposta di tardività delle opposizioni rispetto ai termini di cui all'art. 641 c.p.c., riteneva il Tribunale che non sussistessero i presupposti per la sospensione del giudizio, né ai sensi dell'art. 295 c.p.c. né ai sensi dell'art. 337 c.p.c. Osservava infatti che laddove l'adempimento sia conseguenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo interessato da un provvedimento di revoca, è vero che la sentenza stessa potrebbe espressamente disporre le restituzioni (avendo tale capo ex se provvisoria esecutività) ma, ove taccia, come avvenuto nella vicenda in esame, alla parte è data in ogni caso la possibilità di attivarsi immediatamente per il recupero di quanto indebitamente versato e ciò, o reiterando la richiesta di restituzione dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione (a questo punto in sede di gravame), ovvero con il ricorso ad un'autonoma procedura monitoria, come avvenuto nella fattispecie.
2 Precisava altresì il primo giudice che la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado disposta in sede di appello, ai sensi degli artt. 283 e 351, c. 3, c.p.c., poteva avere effetti sulla sola efficacia esecutiva della sentenza n. 262/2020, sicché la stessa doveva considerarsi sospesa unicamente quanto al capo della condanna alle spese di lite e non anche in ordine al capo di mero accertamento negativo del credito di non essendo il Pt_1 mero accertamento suscettibile di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 513/2022 del Tribunale di Siena hanno proposto appello Pt_1
e ribadendo che tra i due giudizi pendenti tra le stesse parti, Parte_3 Parte_2 quello in Corte d'appello avverso la sentenza n. 262/2020 e l'altro davanti al Tribunale di
Siena avverso il d.i. n 863/2020 emesso sulla base di detta sentenza e concluso con la sentenza n. 513/2022 impugnata, sarebbe sussistita non soltanto una evidente pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, già di per sé sufficiente a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma, addirittura, una esatta coincidenza di thema decidendum, posto che il d.i. n. 863/2020 non sarebbe stato neppure emesso dal Tribunale di Siena se la sentenza n. 262/2020 avesse disposto in ordine alla restituzione della somma che ne costituiva oggetto. In subordine, il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 337, secondo comma, c.p.c., essendo stati prodotti, in seno alla causa, tutti gli elementi idonei a consentire al Tribunale di effettuare il giudizio prognostico, richiesto da detta norma, sul fondamento della legittimità del diritto di credito vantato da tanto più tenuto conto del provvedimento di Pt_1 sospensione della esecutività della sentenza in questione emesso dalla Corte d'appello di
Firenze.
La parte appellante ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e deposito degli atti relativi al procedimento n. 1530/2020 R.G. pendente dinanzi a questa stessa Corte: in via preliminare in rito, disporre, ex art. 273 c.p.c., la riunione della causa a quella iscritta al n. 1530/2020 R.G. avente ad oggetto la richiesta di riforma integrale della sentenza n. 262/2020 emessa dal Tribunale di Siena;
nel merito, previo accoglimento dell'appello avverso la predetta sentenza n. 262/2020 e ritenuto sussistente il vincolo di connessione ovvero di pregiudizialità-dipendenza tra le suddette cause, riformare totalmente la sentenza n. 513/2022 del Tribunale di Siena, e per l'effetto revocare, o comunque dichiarare nullo, il d.i. n 863/2020 del medesimo Tribunale, con vittoria di spese di lite. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e della istanza di Controparte_1 inibitoria sulla base delle difese del primo grado circa l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, altresì eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversaria relativa al giudizio di appello n. 1530/2020 R.G., non avendo a oggetto documenti di formazione successiva al giudizio deciso con la sentenza impugnata.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.6.2024, la parte appellante ha depositato la sentenza n. 788/2024 di questa Corte e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la adita Corte, considerato il pieno accoglimento dell'appello – in virtù della sentenza n.788/2024 resa dalla medesima Corte nell'ambito del giudizio avente n. r.g.
1530/2020 - avverso la sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena, riformare totalmente la
3 sentenza n.513/2022 de Tribunale di Siena e, per l'effetto, revocare, o comunque dichiarare nullo, il d.i. n. 863-2020 a suo tempo emanato, sulla base della ridetta sentenza n. 262/2020, dal medesimo Tribunale di Siena.”
Con le note scritte depositate in data 6.3.2025, la parte appellata ha insistito sulle proprie conclusioni, deducendo, in particolare: “Per quanto attiene la produzione documentale che controparte ha allegato alle note conclusive ovvero la sentenza n. 788/2024 emessa dall'intestata Corte di Appello, se ne ribadisce l'assoluta irrilevanza ai fini del suddetto giudizio proprio alla luce dei principi già argomentati. Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente il diritto dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente versate in virtù di un decreto ingiuntivo che è stato poi revocato con una sentenza emessa in sede di opposizione e che, dunque, comporta la caducazione di tutti quegli atti esecutivi che siano già stati compiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.”
Ritenuto in diritto
Deve anzitutto darsi atto dell'ammissibilità della produzione della parte appellante avente ad oggetto la sentenza n. 788/2024 di questa Corte, in quanto documento nuovo che si è formato dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Con la sentenza in questione, che peraltro è pacifico sia già passata in giudicato, la Corte ha riformato integralmente la sentenza n. 262/2020, con la quale il Tribunale di Siena aveva revocato il d.i. n. 291/2013 emesso dall'ex Tribunale di Montepulciano in favore di Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò rende inevitabile la revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente causa, posto che è stata definitivamente accertata l'insussistenza del credito restitutorio azionato in via monitoria da Controparte_1
Del resto, l'art. 336, secondo comma, c.p.c., prevede espressamente che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformato o cassata”, e la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Sez. I, sentenza n. 678 del 24/02/1975) è pacifica nel ritenere che l'effetto espansivo esterno riguardi anche atti o provvedimenti emessi in altri giudizi (cfr., ad esempio, Sez. L, Sentenza n. 6854 del 30/07/1996; Sez. L, Sentenza n. 13492 del 13/06/2014).
La revoca del decreto ingiuntivo per motivi sopravvenuti implica, tuttavia, la necessità di decidere sul riparto delle spese processuali tenendo conto della legittimità del provvedimento monitorio nel momento in cui esso è stato emesso.
Infatti, non vi è dubbio che potesse agire in via monitoria per Controparte_3 ottenere la restituzione delle somme versate in virtù del decreto ingiuntivo n. 291/2013 revocato con la sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Siena. Infatti, “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019). 4 È altrettanto pacifico che il giudice di primo grado non aveva l'obbligo di sospendere il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/2020 oggetto del presente giudizio, poiché “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. “ (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022).
Né può la parte appellante dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., essendo detta sospensione meramente facoltativa (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023: Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia
l'autorità della sentenza di primo grado.)
È vero, però, che la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 262/2020 disposta dalla Corte di appello, sia pure efficace limitatamente alla condanna relativa alle spese di lite, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere quantomeno opportuna la sospensione del giudizio relativo al d.i. n. 863/2020 che su quella sentenza trovava il suo fondamento.
Va altresì considerato che, agendo in via monitoria nei confronti di in pendenza di Pt_1 appello avverso la sentenza n. 262/2020, si è esposta consapevolmente Controparte_1 al rischio che, nelle more del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, venisse accertata l'inesistenza del diritto alla restituzione portato dal suddetto decreto, come in effetti
è avvenuto.
In conclusione, ritiene la Corte che sussistano giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
5 1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 513/2022 emessa dal Tribunale di SIENA il 29.5.2022:
a. accoglie l'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 863/2020 emesso dal Tribunale di Siena e per l'effetto revoca il predetto decreto ingiuntivo;
b. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 18/03/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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