CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari Nei confronti di De RI LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2025, depositata il 3 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha ammesso al regime della semilibertà LU De RI, condannato, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 7 ottobre 2008, irrevocabile il 7 ottobre 2010, alla pena di anni trenta di reclusione per i reati di omicidio, occultamento di cadavere e truffa, commessi nel 2007 (fine pena alla data del 27 luglio 2033). Il Tribunale ha posto, a fondamento della decisione, le seguenti circostanze: 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2204 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 21/11/2025 - Il De RI ha già espiato oltre i 2/3 della pena, sicché l'istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 50 Ord. pen.; - I reati per i quali il condannato è detenuto sono stati commessi in EL (Ct), nell'anno 2007, allorquando, a seguito di una lite, ha ucciso mediante strangolamento ET AL ed ha provveduto a nasconderne il corpo all'interno di una valigia, poi ritrovata a seguito della sua confessione;
- Il De RI è immune da ulteriori pendenze giudiziarie ed ha nel passato beneficiato, in relazione ad una pregressa condanna per il delitto di diserzione, commesso nel 1992, della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, conclusasi con esito positivo;
secondo quanto segnalato dall'esperto psicologo ex art. 80 Ord. pen, il De RI ha tenuto, durante la detenzione, condotta regolare, si è mostrato affidabile, dedito alle attività intramurarie ed ha sviluppato un'adeguata revisione critica rispetto al delitto di omicidio per il quale ha riportato condanna;
a dire del condannato esso sarebbe maturato nell'ambito di una relazione affettiva clandestina definita «tossica e che l'ha portato a compiere l'efferato crimine a fronte del ricatto della vittima di svelare all'esterno la loro relazione»; - dal febbraio del 2022 il De RI, sulla scorta dei progressi trattamentali, è stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.; - dispone in atto di un'affidabile e stabile prospettiva lavorativa. Il titolare dell'attività commerciale «Minimarket Fratelli IO» ha infatti confermato di essere disponibile all'assunzione. La sede di detto esercizio è sita in una zona suscettibile di agevole monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine. Il Tribunale ha ravvisato nei dati appena segnalati plurimi fattori di segno positivo che consentono di ritenere che il condannato sia orientato verso una nuova progettualità di vita ed ha pertanto concesso l'invocata misura alternativa sul presupposto che essa sia idonea a contribuire ad un «graduale e positivo reinserimento del detenuto in un onesto contesto socio-lavorativo». 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, congiuntamente illustrati, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen, in relazione agli artt.
4 -bis, comma 1 -ter e 2 -bis, 50, comma 4, Ord. pen. in merito alla mancata assunzione di dettagliate informazioni con conseguente erronea ammissione al regime della semilibertà; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 50, comma 4, Ord. pen. in merito «ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società». 2 Il ricorrente premette che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il riconoscimento del beneficio della semilibertà è subordinato allo svolgimento di due distinte indagini, l'una volta ad apprezzare i risultati del trattamento individualizzato e la seconda tesa a verificare l'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del condannato nella società. Rimarca come ove anche solo una di dette indagini abbia condotto ad un esito negativo, l'ammissione al beneficio deve ritenersi preclusa. Censura che nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza non ha dato corretta applicazione al canone appena indicato avendo concesso il beneficio: sulla scorta di informazioni parziali. L'aggiornamento della relazione di sintesi, secondo quanto riportato nel rapporto informativo del 20 maggio 2025 dalla Direzione della Casa circondariale di Foggia, non risulta completato, non essendo pervenuta la relazione del competente U.E.P.E.; - senza una valutazione sulla serietà ed affidabilità del datore di lavoro presso il quale il De RI dovrebbe svolgere l'attività lavorativa. L'autorità di p.g., pur deputata dal Tribunale di sorveglianza ad operare le verifiche del caso, nulla ha riferito in merito alla titolare dell'esercizio commerciale, RIa De GE, e del di lei coniuge, RE IO, quest'ultimo nipote del condannato, ed in ordine alla verifica, anch'essa espressamente richiesta dal Tribunale, circa la presenza presso il detto esercizio commerciale di dipendenti pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione. Alla luce di ciò, contesta la fondatezza del giudizio formulato dal Tribunale («non è dato comprendere sulla base di quali elementi il Tribunale di sorveglianza possa auspicare il graduale e positivo reinserimento del detenuto in un onesto contesto socio-lavorativo»), evidenziando, altresì, come non sia stato approfondito altro profilo rilevante ai fini della decisione e cioè quello relativo alla verifica del contesto territoriale nel quale il condannato ha già usufruito dei permessi premio e di svolgimento del lavoro esterno e ciò per operare le dovute comparazioni con il luogo (Giugliano) in cui il predetto dovrebbe svolgere l'attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va premesso che, con riguardo alle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve formulare le sue statuizioni, espressione di un giudizio prognostico, alla luce dei risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena. 3 La relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge che conducono all'accoglimento o al rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402-01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404-01). Per quanto concerne più specificamente l'istituto della semilibertà di cui all'art. 50 Ord. pen. - che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa o altra attività risocializzante - l'ammissione al relativo regime presuppone, in uno con l'avvenuta espiazione della necessaria quota parte di pena, una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.). Più in particolare, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice deve attuare le sue valutazioni lungo due distinti direttrici, la prima concernente l'apprezzamento dei risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622). Date queste condizioni, la misura in esame diviene essa stessa strumento del trattamento individualizzato, rispondendo alla finalità di emenda mediante la più avanzata prospettiva di risocializzazione che è in grado di offrire, extra moenia, il lavoro (che è l'attività che di regola la sostanzia), elemento cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario (cfr. Corte cost. sent. n. 158/2001). 3. Al fine di saggiare in chiave prognostica i progressi trattamentali, adeguato rilievo deve certamente essere assegnato alle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del detenuto. Alle relative valutazioni il giudice non è, peraltro, vincolato, purché sia da parte sua assolto l'onere di considerare le informazioni riferite sulla personalità del detenuto medesimo e sull'avanzamento del percorso di risocializzazione, e di parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata ed ai profili di pericolosità sociale dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01). 4. Alla luce di siffatte premesse, il Collegio reputa l'ordinanza impugnata immune dai dedotti vizi. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, muovendo dai gravi delitti commessi dal De RI nell'anno 2007 e, più in generale, dopo aver proceduto ad una sintetica ricostruzione dei precedenti penali dello stesso condannato per reati commessi in 4 epoca procedente al grave fatto di sangue per il quale è in atto detenuto, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando - mediante argomentazioni analitiche, esaurienti e prive di aporie di ordine logico, in quanto tali in questa sede incensurabili - l'evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto pienamente convalidata dagli operatori penitenziari. Ha infatti valorizzato la condotta regolare che il De RI ha tenuto nel corso del lungo periodo di carcerazione già sofferto, il sostegno prestato, da ristretto, alla madre ed alla sorella, la revisione critica del vissuto criminale della quale ha dato ripetute dimostrazioni ed il regolare svolgimento del lavoro esterno cui è stato ammesso ai sensi dell'art. 21 ord. pen. a decorrere dal febbraio del 2022. Di detta positiva evoluzione ha soprattutto rimarcato i connotati di patente attualità, alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Casa circondariale di Foggia il 20 maggio 2025, appena nove giorni prima rispetto alla decisione, non senza aver nel contempo vagliato la qualità della prospettiva lavorativa alla luce delle rassicuranti informazioni rese dal Commissariato di P.S. di Giuliano Villaricca. A fronte di una valutazione così articolata, è opinione di questa Corte che le dedotte mancate attività istruttorie ulteriori non abbiano privato il procedimento di dati conoscitivi imprescindibili, né abbiano pregiudicato o anche solo intaccato la possibilità di formare in modo completo il convincimento espresso per il rilievo dirimente, immediatamente percepibile, degli elementi positivi emersi dagli atti ed espressione di un percorso riabilitativo da tempo positivamente intrapreso. 5. Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente. Si è cioè al cospetto di una decisione saldamente ancorata al paradigma legale di riferimento, assistita da motivazione priva di vizi deducibili in questa sede, con la quale il Procuratore generale ricorrente non si confronta se non per contrapporre una generica carenza del materiale valutabile ai fini della decisione. A dette valutazioni consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 21/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 maggio 2025, depositata il 3 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha ammesso al regime della semilibertà LU De RI, condannato, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 7 ottobre 2008, irrevocabile il 7 ottobre 2010, alla pena di anni trenta di reclusione per i reati di omicidio, occultamento di cadavere e truffa, commessi nel 2007 (fine pena alla data del 27 luglio 2033). Il Tribunale ha posto, a fondamento della decisione, le seguenti circostanze: 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2204 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 21/11/2025 - Il De RI ha già espiato oltre i 2/3 della pena, sicché l'istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 50 Ord. pen.; - I reati per i quali il condannato è detenuto sono stati commessi in EL (Ct), nell'anno 2007, allorquando, a seguito di una lite, ha ucciso mediante strangolamento ET AL ed ha provveduto a nasconderne il corpo all'interno di una valigia, poi ritrovata a seguito della sua confessione;
- Il De RI è immune da ulteriori pendenze giudiziarie ed ha nel passato beneficiato, in relazione ad una pregressa condanna per il delitto di diserzione, commesso nel 1992, della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, conclusasi con esito positivo;
secondo quanto segnalato dall'esperto psicologo ex art. 80 Ord. pen, il De RI ha tenuto, durante la detenzione, condotta regolare, si è mostrato affidabile, dedito alle attività intramurarie ed ha sviluppato un'adeguata revisione critica rispetto al delitto di omicidio per il quale ha riportato condanna;
a dire del condannato esso sarebbe maturato nell'ambito di una relazione affettiva clandestina definita «tossica e che l'ha portato a compiere l'efferato crimine a fronte del ricatto della vittima di svelare all'esterno la loro relazione»; - dal febbraio del 2022 il De RI, sulla scorta dei progressi trattamentali, è stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.; - dispone in atto di un'affidabile e stabile prospettiva lavorativa. Il titolare dell'attività commerciale «Minimarket Fratelli IO» ha infatti confermato di essere disponibile all'assunzione. La sede di detto esercizio è sita in una zona suscettibile di agevole monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine. Il Tribunale ha ravvisato nei dati appena segnalati plurimi fattori di segno positivo che consentono di ritenere che il condannato sia orientato verso una nuova progettualità di vita ed ha pertanto concesso l'invocata misura alternativa sul presupposto che essa sia idonea a contribuire ad un «graduale e positivo reinserimento del detenuto in un onesto contesto socio-lavorativo». 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, congiuntamente illustrati, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen, in relazione agli artt.
4 -bis, comma 1 -ter e 2 -bis, 50, comma 4, Ord. pen. in merito alla mancata assunzione di dettagliate informazioni con conseguente erronea ammissione al regime della semilibertà; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 50, comma 4, Ord. pen. in merito «ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società». 2 Il ricorrente premette che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il riconoscimento del beneficio della semilibertà è subordinato allo svolgimento di due distinte indagini, l'una volta ad apprezzare i risultati del trattamento individualizzato e la seconda tesa a verificare l'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del condannato nella società. Rimarca come ove anche solo una di dette indagini abbia condotto ad un esito negativo, l'ammissione al beneficio deve ritenersi preclusa. Censura che nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza non ha dato corretta applicazione al canone appena indicato avendo concesso il beneficio: sulla scorta di informazioni parziali. L'aggiornamento della relazione di sintesi, secondo quanto riportato nel rapporto informativo del 20 maggio 2025 dalla Direzione della Casa circondariale di Foggia, non risulta completato, non essendo pervenuta la relazione del competente U.E.P.E.; - senza una valutazione sulla serietà ed affidabilità del datore di lavoro presso il quale il De RI dovrebbe svolgere l'attività lavorativa. L'autorità di p.g., pur deputata dal Tribunale di sorveglianza ad operare le verifiche del caso, nulla ha riferito in merito alla titolare dell'esercizio commerciale, RIa De GE, e del di lei coniuge, RE IO, quest'ultimo nipote del condannato, ed in ordine alla verifica, anch'essa espressamente richiesta dal Tribunale, circa la presenza presso il detto esercizio commerciale di dipendenti pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione. Alla luce di ciò, contesta la fondatezza del giudizio formulato dal Tribunale («non è dato comprendere sulla base di quali elementi il Tribunale di sorveglianza possa auspicare il graduale e positivo reinserimento del detenuto in un onesto contesto socio-lavorativo»), evidenziando, altresì, come non sia stato approfondito altro profilo rilevante ai fini della decisione e cioè quello relativo alla verifica del contesto territoriale nel quale il condannato ha già usufruito dei permessi premio e di svolgimento del lavoro esterno e ciò per operare le dovute comparazioni con il luogo (Giugliano) in cui il predetto dovrebbe svolgere l'attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va premesso che, con riguardo alle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve formulare le sue statuizioni, espressione di un giudizio prognostico, alla luce dei risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena. 3 La relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge che conducono all'accoglimento o al rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402-01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404-01). Per quanto concerne più specificamente l'istituto della semilibertà di cui all'art. 50 Ord. pen. - che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa o altra attività risocializzante - l'ammissione al relativo regime presuppone, in uno con l'avvenuta espiazione della necessaria quota parte di pena, una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.). Più in particolare, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice deve attuare le sue valutazioni lungo due distinti direttrici, la prima concernente l'apprezzamento dei risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622). Date queste condizioni, la misura in esame diviene essa stessa strumento del trattamento individualizzato, rispondendo alla finalità di emenda mediante la più avanzata prospettiva di risocializzazione che è in grado di offrire, extra moenia, il lavoro (che è l'attività che di regola la sostanzia), elemento cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario (cfr. Corte cost. sent. n. 158/2001). 3. Al fine di saggiare in chiave prognostica i progressi trattamentali, adeguato rilievo deve certamente essere assegnato alle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del detenuto. Alle relative valutazioni il giudice non è, peraltro, vincolato, purché sia da parte sua assolto l'onere di considerare le informazioni riferite sulla personalità del detenuto medesimo e sull'avanzamento del percorso di risocializzazione, e di parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata ed ai profili di pericolosità sociale dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01). 4. Alla luce di siffatte premesse, il Collegio reputa l'ordinanza impugnata immune dai dedotti vizi. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, muovendo dai gravi delitti commessi dal De RI nell'anno 2007 e, più in generale, dopo aver proceduto ad una sintetica ricostruzione dei precedenti penali dello stesso condannato per reati commessi in 4 epoca procedente al grave fatto di sangue per il quale è in atto detenuto, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando - mediante argomentazioni analitiche, esaurienti e prive di aporie di ordine logico, in quanto tali in questa sede incensurabili - l'evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto pienamente convalidata dagli operatori penitenziari. Ha infatti valorizzato la condotta regolare che il De RI ha tenuto nel corso del lungo periodo di carcerazione già sofferto, il sostegno prestato, da ristretto, alla madre ed alla sorella, la revisione critica del vissuto criminale della quale ha dato ripetute dimostrazioni ed il regolare svolgimento del lavoro esterno cui è stato ammesso ai sensi dell'art. 21 ord. pen. a decorrere dal febbraio del 2022. Di detta positiva evoluzione ha soprattutto rimarcato i connotati di patente attualità, alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Casa circondariale di Foggia il 20 maggio 2025, appena nove giorni prima rispetto alla decisione, non senza aver nel contempo vagliato la qualità della prospettiva lavorativa alla luce delle rassicuranti informazioni rese dal Commissariato di P.S. di Giuliano Villaricca. A fronte di una valutazione così articolata, è opinione di questa Corte che le dedotte mancate attività istruttorie ulteriori non abbiano privato il procedimento di dati conoscitivi imprescindibili, né abbiano pregiudicato o anche solo intaccato la possibilità di formare in modo completo il convincimento espresso per il rilievo dirimente, immediatamente percepibile, degli elementi positivi emersi dagli atti ed espressione di un percorso riabilitativo da tempo positivamente intrapreso. 5. Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente. Si è cioè al cospetto di una decisione saldamente ancorata al paradigma legale di riferimento, assistita da motivazione priva di vizi deducibili in questa sede, con la quale il Procuratore generale ricorrente non si confronta se non per contrapporre una generica carenza del materiale valutabile ai fini della decisione. A dette valutazioni consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 21/11/2025