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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2434/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013263476000 373,84 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-IO in data 17.03.2025, depositato il 07.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 29520249013263476/000, notificata il 12.03.2025, emessa in relazione alla cartella di pagamento n.
29520170009414124000, indicata come notificata il 17/10/2022, per euro 373,84, a titolo di tassa auto anno
2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Decadenza;
3. Prescrizione, anche per sanzioni ed interessi;
4. Violazione art. 2559 c.c.
Il 13.05.2025 si è costituita l'AE che ha argomentato l'inammissibilità/infondatezza delle censure e chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito per l'Agente della IO nel termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in relazione all'omessa notifica della cartella.
Ed invero, AdER ha omesso di produrre la cartella di pagamento che costituisce oggetto di intimazione, così inficiandone la legittimità. Va fatto all'uopo richiamo a quanto statuito in proposito dalla S.C. nella sentenza n. 2552 del 26/01/2024, secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radi calmente la pretesa tributaria”. Conforme Cass. n. 7746/2022
Le spese seguono la soccombenza ma vanno poste solo a carico di AdER cui la stessa è imputabile.
Compensazione verso AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2434/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013263476000 373,84 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate-IO in data 17.03.2025, depositato il 07.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 29520249013263476/000, notificata il 12.03.2025, emessa in relazione alla cartella di pagamento n.
29520170009414124000, indicata come notificata il 17/10/2022, per euro 373,84, a titolo di tassa auto anno
2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Decadenza;
3. Prescrizione, anche per sanzioni ed interessi;
4. Violazione art. 2559 c.c.
Il 13.05.2025 si è costituita l'AE che ha argomentato l'inammissibilità/infondatezza delle censure e chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito per l'Agente della IO nel termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in relazione all'omessa notifica della cartella.
Ed invero, AdER ha omesso di produrre la cartella di pagamento che costituisce oggetto di intimazione, così inficiandone la legittimità. Va fatto all'uopo richiamo a quanto statuito in proposito dalla S.C. nella sentenza n. 2552 del 26/01/2024, secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radi calmente la pretesa tributaria”. Conforme Cass. n. 7746/2022
Le spese seguono la soccombenza ma vanno poste solo a carico di AdER cui la stessa è imputabile.
Compensazione verso AE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AdER al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.