Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 27/02/2026, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11172 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 18 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esame, per un'aliquota di n. 2517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato di cui all'articolo 2, a causa di una «Imperfezione dell'apparato cardiocircolatorio (valvola aortica bicuspide) ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab 1 lettera A del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003 e Alterazione della composizione corporea (PBF 25,9%) ai sensi dell'art. 3, comma 1 rif. Tab A del D.P.R. nr. 207 del 17 dicembre 2015»;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. del 22 aprile 2025, a seguito dell’accertamento, in data 18 settembre 2025, di due cause di esclusione: «Imperfezione dell’apparato cardiocircolatorio (valvola aortica bicuspide) ai sensi dell’art. 3, comma 2, rif. Tab 1, punto 5, lettera A del D.M. nr. 198 del 30 giugno 2003» e «Alterazione della composizione corporea (PBF 25,9%) ai sensi dell’art. 3, comma 1, rif. Tab A del D.P.R. nr. 207 del 17 dicembre 2015» .
2. Adito per l’annullamento dell’esclusione, questo T.a.r., con ordinanza del 3 dicembre 2025, n. 21775, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare sia se la condizione clinica del ricorrente rientri nelle «malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio» di cui alla tabella 1, punto 5, lett. “a”, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e, quindi, se le caratteristiche della “valvola aortica bicuspide” in lui riscontrabili abbiano rilievo patologico, sia altezza, peso e indice di massa grassa agli effetti dell’art. 3 del d.P.R. del 17 dicembre 2015, n. 207, e, in definitiva, la sua idoneità o meno al concorso per agenti della Polizia di Stato, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma.
3. Nella relazione depositata in data 28 gennaio 2026 il verificatore ha formulato una diagnosi di «valori antropometrici ai limiti della norma (PBF pari a 23,9%) in soggetto con valvola aortica bicuspide con stenoinsufficienza aortica lieve-moderata» , esprimendosi per il rilievo patologico della malformazione cardiaca rilevata e, quindi, per la non idoneità del ricorrente al ruolo di agente della Polizia di Stato.
4. In data 23 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. La richiesta del ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), sicché a questo giudice non resta che definire il giudizio coerentemente con tale evidenza, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Considerata la natura e l’andamento della controversia e la particolarità delle questioni trattate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidarsi come da documentazione in atti, da porre a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | ZI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.