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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2260/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano N° 68 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N[ 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001184400000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N[ 242 84131 Salerno SA Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180025799552000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 30.12.2025): "L'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) In via principale e nel merito, annullare l'intimazione di pagamento n°
100 2025 9001184440 000 e la sottostante cartella di pagamento n° 100 2018 0025799552 000 per la somma di € 3.020,21. 2) Nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti di cui all'anzidetta intimazione di pagamento, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici e, per Avv. Difensore_1 Via
Indirizzo Difensore_1 MA ES (NA) Tel.: Telefono_1 - Fax: Telefono_2 PEC: Email_1
6 l'effetto, annullarla, nonché tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e/o comunque collegati. 3) Condannare le parti opposte al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.".
Agenzia delle Entrate - Riscossione: "L'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Salerno voglia così provvedere: - rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi spiegati innanzi;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.".
Agenzia delle Entrate: "Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 28.4.2025 e depositato il 30.4.2025, la ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 19.3.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259001184440000, portante richiesta di pagamento dell'importo totale di € 3.020,21, di cui alla cartella di pagamento n. 10020180025799552000, notificata in data 29.12.2019.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'intimazione perché relativa a crediti ormai prescritti;
2) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione, anche in relazione a sanzioni e interessi;
3) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si sono costituite in giudizio entrambe le controparti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria di controdeduzioni, insistendo nelle proprie ragioni.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere, in via assorbente, il terzo motivo.
In particolare, l'A.D.E.R. non ha dimostrato la effettiva notifica della cartella sottesa all'atto impugnato. Difatti, il convenuto non ha depositato l'avviso di ricevimento della C.A.D. n. 10020180025799552000, inviata il
18.11.2019, il che rende non provata la ritualità della procedura. In tal senso si è espressa la S.C. ("Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.": (Cass. Sez. 5, 11/11/2020, n. 25351,
Rv. 659503 01).
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa." (Sez.
U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254-01).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto. La pretesa è fondata, ove si consideri che i resistenti hanno omesso di dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso.
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato. Del resto, non essendovi prova della notifica dell'accertamento, va da sé che non sussiste alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 500, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2260/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano N° 68 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N[ 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001184400000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N[ 242 84131 Salerno SA Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180025799552000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 30.12.2025): "L'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) In via principale e nel merito, annullare l'intimazione di pagamento n°
100 2025 9001184440 000 e la sottostante cartella di pagamento n° 100 2018 0025799552 000 per la somma di € 3.020,21. 2) Nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti di cui all'anzidetta intimazione di pagamento, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici e, per Avv. Difensore_1 Via
Indirizzo Difensore_1 MA ES (NA) Tel.: Telefono_1 - Fax: Telefono_2 PEC: Email_1
6 l'effetto, annullarla, nonché tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e/o comunque collegati. 3) Condannare le parti opposte al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.".
Agenzia delle Entrate - Riscossione: "L'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Salerno voglia così provvedere: - rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi spiegati innanzi;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.".
Agenzia delle Entrate: "Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 28.4.2025 e depositato il 30.4.2025, la ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 19.3.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259001184440000, portante richiesta di pagamento dell'importo totale di € 3.020,21, di cui alla cartella di pagamento n. 10020180025799552000, notificata in data 29.12.2019.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'intimazione perché relativa a crediti ormai prescritti;
2) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione, anche in relazione a sanzioni e interessi;
3) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si sono costituite in giudizio entrambe le controparti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria di controdeduzioni, insistendo nelle proprie ragioni.
All'udienza del 12.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere, in via assorbente, il terzo motivo.
In particolare, l'A.D.E.R. non ha dimostrato la effettiva notifica della cartella sottesa all'atto impugnato. Difatti, il convenuto non ha depositato l'avviso di ricevimento della C.A.D. n. 10020180025799552000, inviata il
18.11.2019, il che rende non provata la ritualità della procedura. In tal senso si è espressa la S.C. ("Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.": (Cass. Sez. 5, 11/11/2020, n. 25351,
Rv. 659503 01).
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa." (Sez.
U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254-01).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto. La pretesa è fondata, ove si consideri che i resistenti hanno omesso di dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso.
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato. Del resto, non essendovi prova della notifica dell'accertamento, va da sé che non sussiste alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 500, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.