Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3472 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. C.F. 1 Inata a Bassano Parte_1
del Grappa (VI) il 19/06/1984,
e
Parte 2 , C.F. C.F. 2 nato a [...] l'[...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Marco FOSSATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
matrimonio contratto in data 19.09.2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Caldogno, anno 2020, numero 42, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile dello stesso Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51, comma 2° c.p.c. le parti dichiarano che, con il presente accordo, intendono regolamentare i loro rapporti patrimoniali come da seguente punto 3).
3) I coniugi, a definizione di ogni loro pregressa questione di natura economico patrimoniale connessa rapporto coniugale hanno raggiunto la seguente determinazione patrimoniale:
a) Il sig. FA RT si obbliga a cedere la quota di comproprietà della casa coniugale, acquistata in data 27.11.2020 (doc. 3) sita nel Comune di Isola Vicentina (VI) via Marchioro n. 21
(catastalmente contraddistinta al NCEU del Comune di Isola Vicentina (VI), Foglio 18, Mapp.
1563, Sub. 21 e Sub. 22) alla moglie LI GL che si obbliga ad accettare dietro il versamento della somma complessiva di € 8.000,00, che verrà versata alla data del rogito;
b) La somma di cui al punto precedente è stata calcolata tenuto conto del valore di mercato della casa coniugale che le parti concordano in € 160.000,00, del mutuo residuo che le parti concordano in circa € 143.500,00 e della quota di valore in linea capitale da dividere che risulta,
quindi, di € 8.000,00;
c) Il trasferimento immobiliare come indicato alla lett. a) del presente accordo verrà formalizzato davanti al Notaio Marco Paolo Augusto Pelosi, con studio in Soave (VR) via Roma n. 52/h, a spesedella sig.ra LI GL, entro 30 giorni dall'omologa di separazione;
d) Tale trasferimento rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e viene considerato elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare per la regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio e della convivenza familiare, beneficiando, pertanto, delle esenzioni di legge;
e) Le parti si impegnano a formalizzare la richiesta di estromissione del sig. FA RT dal contratto di mutuo presso l'istituto di credito mutuante (doc. 4) e in ogni caso, la sig.ra LI GL si accollerà le restanti rate del mutuo a far data dal mese di luglio 2024 sino alla naturale scadenza dello stesso, obbligandosi a tenere manlevato il sig. FA RT da ogni ed eventuale conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal mancato pagamento dei ratei del mutuo;
f) Le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato entro il mese di ottobre 2024;
g) Le utenze tutte della casa coniugale, risultano già intestate alla sig.ra LI GL
NI;
4) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto,
reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento;
5) Il sig. FA RT ha già lasciato la casa coniugale nell'esclusiva disponibilità della sig.ra
LI GL asportando i propri effetti personali;
6) Spese e competenze del presente procedimento saranno suddivise al 50%;
7) Si chiede quindi omologa della separazione alle condizioni sopra riportate;
8) Si chiede, inoltre, la pronuncia di contestuale ordinanza affinché sia fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett. B) L. 889/1970 e si chiede che, divenute procedibili le relative domande, in applicazione dell'art. 473bis.49 ed art. 473bis.51.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Caldogno (VI) in data 19/09/2020, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1
uniti in matrimonio in Caldogno (VI) in data 19/09/2020 con atto e Parte 2 '
trascritto al n. 42, parte II, serie C, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caldogno
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo