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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3380/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440823 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12470/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 3.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401440823, con cui gli veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, (in catasto al Daticatastali_1). -------------------- Assumeva che difettava il presupposto oggettivo e che dapprima per allineamento mappe erano stati variati i dati catastali dai precedenti (Daticatastali_2) e poi per variazione della toponomastica l'indirizzo dell'immobile, originariamente in Indirizzo_1, era successivamente variato in Indirizzo_2
. Si trattava, dunque, dello stesso immobile e lo stesso era il codice utente n. 0010805922, mentre risultavano due contratti distinti, uno per Indirizzo_1 (n. 0003595296) attivato l'1.1.2018 e l'altro per Indirizzo_2 (n. 0000752255) attivato l'1.1.2003. --------------------------------------- Non sussisteva l'omessa dichiarazione -peraltro presentata l'11.6.1983-, ma neppure l'omesso versamento, poiché il ricorrente aveva sempre versato l'importo richiesto con i rispettivi bollettini semestrali. -------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. ----------------------------------- Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate il 3.12.2025 deduceva che all'esito di verifiche per l'utenza de qua in data 4.4.2025 aveva disposto l'annullamento dell'accertamento e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese. ---------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il provvedimento di annullamento dell'accertamento impugnato, come comunicato dal Comune, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere, come dedotto dal Comune resistente. ------------------------------------- Invero, attesa la domanda del ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto subiecta materiain , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un ius superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima soccombenza virtualeipotesi che trova ingresso il principio della “ ”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di variazione della toponomastica risalente nel tempo, tant'è che ne era fatto cenno nell'atto di acquisto da parte del ricorrente (atto Not. Scuccimarra 20.1.1983, art. 1), benché annotata successivamente negli atti catastali e, quindi, concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto oggettivo, trattandosi di immobile già censito ai fini Ta.Ri, e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui il ricorrente si è avvalso dell'assistenza tecnica. ----------------------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. -----------------
P. Q. M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.300,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
GI AN CA
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3380/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440823 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12470/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 3.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401440823, con cui gli veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, (in catasto al Daticatastali_1). -------------------- Assumeva che difettava il presupposto oggettivo e che dapprima per allineamento mappe erano stati variati i dati catastali dai precedenti (Daticatastali_2) e poi per variazione della toponomastica l'indirizzo dell'immobile, originariamente in Indirizzo_1, era successivamente variato in Indirizzo_2
. Si trattava, dunque, dello stesso immobile e lo stesso era il codice utente n. 0010805922, mentre risultavano due contratti distinti, uno per Indirizzo_1 (n. 0003595296) attivato l'1.1.2018 e l'altro per Indirizzo_2 (n. 0000752255) attivato l'1.1.2003. --------------------------------------- Non sussisteva l'omessa dichiarazione -peraltro presentata l'11.6.1983-, ma neppure l'omesso versamento, poiché il ricorrente aveva sempre versato l'importo richiesto con i rispettivi bollettini semestrali. -------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. ----------------------------------- Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate il 3.12.2025 deduceva che all'esito di verifiche per l'utenza de qua in data 4.4.2025 aveva disposto l'annullamento dell'accertamento e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese. ---------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il provvedimento di annullamento dell'accertamento impugnato, come comunicato dal Comune, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere, come dedotto dal Comune resistente. ------------------------------------- Invero, attesa la domanda del ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto subiecta materiain , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un ius superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima soccombenza virtualeipotesi che trova ingresso il principio della “ ”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di variazione della toponomastica risalente nel tempo, tant'è che ne era fatto cenno nell'atto di acquisto da parte del ricorrente (atto Not. Scuccimarra 20.1.1983, art. 1), benché annotata successivamente negli atti catastali e, quindi, concretava una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto oggettivo, trattandosi di immobile già censito ai fini Ta.Ri, e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui il ricorrente si è avvalso dell'assistenza tecnica. ----------------------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. -----------------
P. Q. M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.300,00, oltre rimborso CU (€. 60,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
GI AN CA
firmato digitalmente