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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 1078/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Carbone Parte_1 del Foro di Imperia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Sanremo, via Giacomo Matteotti 94, come da mandato in atti
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo CP_1
Buccella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, Viale Aguggiari n. 13, come da mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
A. in via principale e nel merito, accogliere il ricorso per i motivi tutti dedotti nella narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 682/2024 emessa dal
Tribunale di Imperia, Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Cento, nell'ambito del giudizio N.R.G. 241/2023, depositata in cancelleria in data 4.11.2024, notificata il 26.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertata la lesione dell'onore e della reputazione del Signor da parte del Signor a mezzo di Controparte_2 CP_1 racconto pubblicato in libro falsamente “storico” e, quindi, della stessa discendente ed erede, così come la Parte_1 violazione della privacy attraverso la pubblicazione di informazioni sensibili e di fotografie del Signor CP_2
e della moglie, della Signora e della
[...] Parte_2 stessa , condannare il Signor a cessare Parte_1 CP_1 la vendita del libro “Il picassas sopravvissuto al La CP_3 storia di , attraverso il proprio sito Controparte_2 internet e/o in altro modo e al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Signora a seguito della Parte_1 pubblicazione e vendita del libro da liquidarsi anche in via equitativa e sulla base di presunzioni.”
B. In subordine, accertata la violazione della privacy della
Signora di cui è stato pubblicato Parte_1 ingiustificatamente il proprio indirizzo di residenza anagrafica, nel libro indicato al predetto punto “A”, pag. 133, violazione sanzionata anche ex art. 167 d.lgs.196/2003, collegando l'appellante ai propri antenati, condannare l'appellato al pagamento di una somma di denaro, quale risarcimento del danno ingiusto, in via equitativa e sulla base di presunzioni.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE Voglia l'Ill.ma Corte dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellato, per quanto attiene al ritiro del libro dal commercio;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito, Voglia l'Ill.ma Corte respingere l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
Com vittoria di spese del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia
[...] [...]
, chiedendo di venire risarcita del danno asseritamente CP_1 subito a causa della pubblicazione nell'ottobre 2019 del libro
“Il picasass sopravvissuto al La storia di CP_3 [...]
”, scritto dal convenuto ed avente ad oggetto la vita CP_2 del sig. , bisnonno dell'attrice. Controparte_2
In particolare, rappresentava che era Pt_1 Controparte_2 stato uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del e che CP_3 il convenuto aveva scritto diversi libri aventi ad oggetto CP_1 tale tragedia. In tempo antecedente rispetto alla pubblicazione del libro di cui si tratta, aveva contattato l'attrice, al CP_1 fine di intervistarla e ottenere informazioni circa la vita del bisnonno, ma si era sempre rifiutata. Nondimeno, Pt_1 CP_1 aveva proceduto con la scrittura e pubblicazione del libro, offrendo però una versione romanzata e negativa della vita di
, la cui lettura, anche su segnalazione di amici e CP_2 conoscenti, aveva causato alla un profondo turbamento. Pt_1
Il carattere negativo dell'immagine proposta dal convenuto con riguardo a era esemplificato dall'attrice, prendendo CP_2 come riferimento quanto raccontato a proposito di una relazione, quanto meno sentimentale, che, secondo l'autore del libro, il aveva intrattenuto con una donna a bordo della nave, CP_2 mentre in Italia aveva una moglie e una figlia. Secondo la prospettazione attorea, tale racconto avrebbe pertanto leso la memoria ed il decoro di oltreché la Controparte_2 reputazione dell'attrice medesima.
Inoltre, secondo l'attrice, il libro aveva violato la privacy di della figlia dello stesso, Controparte_2 Parte_2 e dell'attrice , essendo state pubblicate foto di Pt_1
ed , informazioni private e dati sensibili Controparte_2 Pt_2 della moglie di e l'indirizzo della Controparte_2 Pt_1
sottolineava che, anche ritenendo che la conoscenza della Pt_1 vicenda del avesse rivestito un interesse storico, CP_3 comunque tale interesse difettava con riguardo alle vite di e dei suoi familiari. CP_2
L'attrice chiedeva dunque la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla suddetta pubblicazione, al ritiro delle copie del libro in vendita ed al divieto di ulteriore vendita del libro, con vittoria di spese e competenze della causa.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il CP_1 rigetto delle domande attoree.
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ritiro delle copie del libro, rappresentando che i libri erano stati commercializzati a cura della casa editrice a cui i diritti Controparte_4 erano stati ceduti.
Inoltre, con riferimento alla lesione della memoria e della reputazione del lontano ascendente, il convenuto sosteneva che la signora non fosse legittimata a tutelare i diritti Pt_1 della personalità del in quanto tale genere Controparte_2 di diritto non è trasmissibile in via ereditaria.
Nel merito, il convenuto sosteneva che l'attrice non avesse indicato in quale modo fosse stata offesa la memoria di
[...]
, limitandosi a richiamare il riferimento del libro ad CP_2 una possibile relazione amorosa tra e un'altra Controparte_2 passeggera del Secondo la prospettazione del convenuto, CP_3 tale relazione amorosa non rappresentava una circostanza di per sé disdicevole al tempo di pubblicazione del libro. Il convenuto rappresentava anche che il libro aveva proposto una versione romanzata della vita di , che non poteva essere Controparte_2 fonte di responsabilità a carico dell'autore. Inoltre, secondo il Bossi, non sussisteva alcuna violazione della privacy, trattandosi di un genere di pubblicazione rientrante nelle previsioni dell'art. 97 L. n. 633/41, secondo cui non è necessario il consenso per la riproduzione dell'immagine di una persona, allorché si tratti di pubblicazione avente scopi didattici, scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti o fatti di interesse pubblico (nel caso di specie, rappresentati dal naufragio del ). CP_3
Ancora, il convenuto sottolineava che le vicende di
[...]
erano di dominio pubblico già dagli anni '70, avendo CP_2 lo stesso raccontato la sua storia al settimanale “Oggi” e al
“Corriere di Como”, i quali avevano pubblicato poi degli articoli in merito, ripresi pure da siti internet.
Secondo il , aveva anche omesso di indicare in che CP_1 Pt_1 cosa consistessero le asserite pubblicazioni di dati sensibili e informazioni private ed in quale modo avrebbero danneggiato l'attrice.
Infine, il convenuto osservava come qualsiasi danno non patrimoniale all'immagine, al decoro e alla reputazione non potesse essere risarcibile in re ipsa, dovendo invece essere allegato e specificamente provato.
Con ordinanza del 16/05/2023, il giudice di primo grado concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c.
Nella propria prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'attrice precisava la domanda di inibizione della vendita, specificando che con la stessa aveva inteso richiedere che il sig. CP_1 cessasse di vendere il libro nel proprio sito internet.
L'attrice specificava inoltre che non aveva agito iure hereditatis, ma nella misura in cui la lesione arrecata alla memoria e alla reputazione di si era risolta Controparte_2 in una lesione per la propria reputazione, considerando che era indicata nel libro come nipote di Pt_1 Controparte_2
Inoltre, in tale memoria indicava una pluralità di Pt_1 citazioni del libro, aventi ad oggetto frasi a suo parere offensive.
In data 17/01/2024 il Tribunale di Imperia rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/05/2024, con ordinanza del 09/06/2024 tratteneva la causa in decisione e, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decideva la causa con la sentenza n.
682/2024, pubblicata il 04/11/2024.
Con tale sentenza, il Tribunale di Imperia rigettava la domanda dell'attrice, condannando la stessa alla rifusione delle spese legali, secondo soccombenza.
In primo luogo, il giudice di primo grado riconosceva in capo alla la legittimazione iure proprio a proporre l'azione Pt_1 risarcitoria a tutela della reputazione di , in Controparte_2 quanto prossima congiunta dello stesso, ai sensi dell'art. 597, co. 3, c.p. Tuttavia, il giudice riteneva che non fosse stata dimostrata alcuna lesione alla reputazione del e CP_2 della , rilevando che nell'atto di citazione l'attrice si Pt_1 era limitata a fare riferimento ad una relazione sentimentale adulterina che l'autore del libro aveva attribuito al bisnonno: secondo il giudice, tale relazione, ammesso che potesse ledere la memoria del defunto e la reputazione dei parenti ad oltre un secolo di distanza, era narrata per finalità di pura evasione letteraria ed assumeva carattere del tutto occasionale e circoscritto.
In tale valutazione, la sentenza sottolineava che il solo fatto che il racconto contenuto nel libro non fosse storicamente veridico non fosse sufficiente a ritenere dimostrata un'offesa alla memoria del defunto, anche considerando che l'opera era rappresentata da un romanzo e che la scrittura di un romanzo non richiede il rigoroso rispetto della verità storica. Secondo il giudice, al fine di considerare integrata un'offesa diffamatoria, sarebbe stato necessario accertare che al fossero stati attribuiti fatti illeciti o riprovevoli CP_2 secondo la communis opinio, ma tali fatti non erano stati tempestivamente allegati dalla . Sotto questo profilo, Pt_1 quanto contenuto per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. veniva considerato dal giudice tardivo.
Con riferimento alla pubblicazione delle fotografie, il giudice di primo grado riteneva dimostrata la lesione del diritto alla riservatezza, ritenendo abusiva la diffusione delle immagini, considerato anche che non poteva applicarsi l'esimente del diritto di cronaca giornalistica, né ricorrevano i requisiti di cui all'art. 97 L. n. 633/41 per l'esposizione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato.
Tuttavia, il giudice osservava come la non avesse Pt_1 dimostrato il danno non patrimoniale subito, essendosi limitata a riferire di un asserito turbamento derivante dalla lettura del libro. Anche con riferimento alla pubblicazione della residenza anagrafica della , il giudice rilevava un'analoga lacuna Pt_1 espositiva in punto di danno.
La sentenza veniva impugnata dalla sig.ra sulla base di Pt_1 tre motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava che la sentenza, pur riconoscendo il diritto della di tutelare iure proprio la Pt_1 reputazione di ed , in quanto prossima Controparte_2 Pt_2 congiunta degli stessi, avesse poi ritenuto tardive le precisazioni contenute nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare anche le precisazioni e modificazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e concludere nel senso che il sig. aveva narrato fatti estranei alla CP_1 verità storica, offensivi dell'onore e della reputazione dei familiari della , ed aveva pubblicato illecitamente la Pt_1 residenza di quest'ultima, con lesione della riservatezza.
Con il secondo motivo, l'appellante sosteneva che il giudice di primo grado si fosse limitato a considerare le doglianze relative a quanto contenuto nel libro a proposito delle precarie condizioni economiche e della relazione adulterina, ma senza esprimersi sulle ulteriori parti del libro indicate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e sulla pubblicazione delle foto dei familiari di e dell'indirizzo di residenza di Pt_1 quest'ultima. Con tale motivo, l'appellante indicava nuovamente le affermazioni ritenute offensive, sostenendo tra l'altro di aver subito un danno non patrimoniale anche a causa della messa in discussione della propria discendenza da Controparte_2 considerando che nel libro del veniva ipotizzato che il CP_1
avesse sposato la moglie già incinta e che CP_2 [...]
fosse dunque figlia di un altro uomo. Parte_2
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il giudice si fosse contraddetto. osservava che il Tribunale aveva Pt_1 sostenuto, da una parte, che il genere narrativo consentisse all'autore di allontanarsi dalla verità storica dei fatti narrati e, dall'altra, che la pubblicazione delle immagini senza il consenso della persona interessata e in assenza dei presupposti di cui all'art. 97 L. n. 633/1941 avesse carattere abusivo. Inoltre, l'appellante lamentava che il giudice non avesse esaminato quanto contenuto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e che avesse errato nel riconoscere l'illecito trattamento dei dati, senza poi accogliere la domanda attorea neanche parzialmente.
L'appellante richiamava infine pronunce di legittimità a proposito del risarcimento del danno all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, sostenendo tra l'altro che il danno non patrimoniale subito dalla fosse evidente e da Pt_1 considerarsi anche in re ipsa.
L'appellante istava per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
L'appellato si costituiva in giudizio, resistendo alle CP_1 domande proposte dall'appellante.
In data 07/05/2025 la Corte d'appello di Genova respingeva l'istanza di sospensione presentata dall'appellante.
In data 11/06/2025 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione del 21/10/2025, con concessione dei termini per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica, e successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A differenza di quanto sostenuto dall'appellato, non sussistono profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, il quale deve dunque essere esaminato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, con riferimento al risarcimento del danno conseguente all'asserita lesione dell'onore e della reputazione di di e dei loro familiari, si Parte_1 Controparte_2 osserva che l'appellante non ha adeguatamente allegato e dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile.
Circoscrivendo la parte del libro esaminabile ai fini del risarcimento nel presente giudizio, si deve confermare la valutazione operata dalla sentenza di primo grado circa la tardività dei fatti offensivi allegati per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.: attraverso tale prima memoria, infatti, l'appellante non si è limitata ad integrare e specificare fatti principali già indicati nel proprio atto di citazione, ma ne ha allegati di nuovi, chiedendo il risarcimento conseguente a frasi asseritamente offensive che non erano state riportate nella citazione.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
l'attrice ha allegato fatti diversi e nuovi, quali la descritta situazione di povertà in cui viveva il proprio antenato, il fatto che la nonna della signora nascesse al di fuori del Pt_1 matrimonio, frutto di un tradimento o di un matrimonio finto, che il si fosse salvato dall'affondamento vestendosi CP_2 da donna, ecc.
Pertanto, quanto alle ipotizzate frasi offensive, l'esame deve essere limitato al riferimento contenuto nell'atto di citazione in primo grado ad una relazione adulterina, nei seguenti termini
“…l'autore fornisce del Signor una immagine CP_2 sostanzialmente negativa – basti pensare al fatto che si afferma che il Signor avesse una relazione, quanto meno CP_2 sentimentale, con una donna a bordo della nave (volendo a tutti
i costi creare un parallelismo tra il Signor e il CP_2 protagonista maschile del fortunato film quando in CP_3
Italia aveva moglie ed una figlia…”.
Nella verifica da operare circa la risarcibilità dell'eventuale danno conseguente all'asserita diffamazione, deve ricordarsi che il pregiudizio risarcibile non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova, anche tramite presunzioni: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”
(cfr. Cass. civ. n. 8861/2021).
In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità si è anche espressa con riferimento alla prova del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui ad essere oggetto delle frasi offensive siano dei familiari di chi agisce in giudizio. In particolare, in presenza di offese a membri deceduti della famiglia “originaria”
(genitori e fratelli) o “successiva” (coniuge e figli), è stato affermato che il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, pur non essendo in re ipsa, può essere presunto iuris tantum, gravando poi sull'autore dell'illecito l'onere di provare la sussistenza di elementi di segno contrario (cfr. Cass. civ. n. 20269/2024).
Nel caso di specie, l'atto di citazione in primo grado si è limitato a richiamare il riferimento del libro ad una relazione
“quanto meno sentimentale”, che avrebbe Controparte_2 instaurato con una passeggera del nonostante avesse CP_3 moglie e figlia. Rispetto alle conseguenze di tale affermazione, l'appellante ha sostenuto soltanto di essere rimasta turbata dalla lettura del libro.
non fornisce alcuna specificazione né, da una parte, circa Pt_1 la portata ed il contesto dell'affermazione, al fine di misurarne il disvalore e le conseguenze negative sulla reputazione di né, dall'altra, circa il modo in cui tale Controparte_2 affermazione sia idonea a danneggiare la pronipote, a distanza di un così elevato intervallo temporale.
La notevole distanza temporale e generazionale tra l'appellante ed il avrebbe richiesto una più chiara Controparte_2 determinazione del modo in cui le informazioni riferite al bisnonno siano in grado di incidere sulla sfera personale dello stesso e della , anche guardando al contesto di vita ed Pt_1 alla posizione sociale dei soggetti interessati.
Prendendo in esame le specificazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (che possono essere esaminate rispetto a quanto già allegato nell'atto di citazione in primo grado sulla asserita relazione adulterina), si rileva che anche il libro del risulta aver soltanto ipotizzato CP_1
l'innamoramento di , interrogandosi a proposito del CP_2 ritorno in Italia dello stesso nei seguenti termini, citati dall'attrice in primo grado: “non si sapranno mai i motivi precisi del suo ritorno: era forse infastidita che il Per_1 suo fosse rimasto ammaliato e bramasse di desiderio per CP_2 la giovane ?”. Per_2
Rispetto a tale frase interrogativa, l'appellante non ha fornito alcuna informazione da cui trarre una particolare offensività del racconto o alcuna più circoscritta e dannosa indicazione di comportamenti di tradimento coniugale.
Preso atto, pertanto, che l'ipotetico innamoramento risulta essere stato riportato in forma generica e dubitativa, non può ritenersi che tali frasi abbiano cagionato, di per sé sole considerate, un effettivo danno a carico dell'appellante.
Peraltro, si osserva anche che le asserite offese non riguardano neppure un membro della famiglia precedente o successiva dell'appellante, nei termini richiesti dalla sopra citata giurisprudenza ai fini della presunzione iuris tantum di sofferenza morale: le affermazioni di cui si tratta, infatti, riguardano un bisnonno, per cui, anche sotto questo profilo,
l'appellante avrebbe dovuto fornire una più circostanziata e specifica allegazione degli elementi da cui trarre la sussistenza del turbamento riferito.
Si deve pertanto confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalle lamentate lesioni alla reputazione, non essendo stata adeguatamente allegata e dimostrata la sussistenza di un effettivo danno risarcibile.
In secondo luogo, occorre esaminare l'eventuale presenza di danni risarcibili con riferimento alla violazione della disciplina posta a tutela dei dati personali. Anche in questo caso, non possono essere esaminate le violazioni allegate per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. in quanto tardive. Limitandosi dunque a verificare le violazioni allegate con l'atto di citazione in primo grado e poi specificate, occorre soffermarsi sulla pubblicazione delle foto di e e sulla divulgazione dell'indirizzo Controparte_2 Pt_2 di residenza di . Pt_1
La sentenza di primo grado si è espressa diffusamente a proposito delle fotografie, ritenendo che la divulgazione delle immagini sia stata abusiva, in quanto avvenuta senza il consenso della persona interessata e senza il concorso delle circostanze legalmente idonee, ex art. 97 L. n. 633/41, ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza. Tuttavia, la sentenza ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il danno conseguente alla violazione e che dunque, non potendosi parlare di danno in re ipsa, non potesse essere riconosciuto alcun risarcimento del danno. Il giudice di primo grado ha poi esteso sinteticamente valutazioni simili anche alla lamentata diffusione della residenza.
È tuttavia necessario distinguere le due asserite violazioni, al fine di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria alla luce della specifica disciplina di riferimento. Si osserva, infatti, che la tutela dei dati personali può essere ricondotta o meno nell'ambito di applicazione della normativa euro- unitaria, a seconda che i dati personali interessati appartengano o meno a persone decedute, alla luce di quanto previsto dal considerando 27 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo cui: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.
In base a quanto risultante dagli atti, nessuna delle fotografie di cui si tratta ritrae l'appellante la stessa potrebbe Pt_1 soltanto far valere eventuali violazioni della riservatezza causate dalla diffusione di immagini ritraenti parenti defunti della stessa. Ne consegue che, sotto tale profilo, occorre prendere in esame il diritto nazionale.
La riproduzione del ritratto di una persona defunta è presa in esame dal combinato disposto degli artt. 93 e 96 L. n. 633/1941.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che tali norme fossero effettivamente state violate dal attraverso la propria CP_1 pubblicazione. Occorre tuttavia ribadire, come sottolineato anche dal Tribunale, che il risarcimento del danno richiede di provare specifici danni conseguenza derivanti dalla violazione, non essendo possibile basare il risarcimento su un qualche genere di danno in re ipsa.
A proposito della lesione del diritto alla riservatezza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia, attesa la maggiore ampiezza dell'illecito in questione rispetto a quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dell'onore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito dunque deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità” (cfr. Cass. civ. n. 4366/2003).
Inoltre, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona, occorre che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ. Sez. U. n. 26972/2008).
La giurisprudenza ha precisato che i requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno devono essere verificati anche con riferimento al danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 CEDU
(cfr. Cass. civ. n. 29323/2022).
Poiché l'appellante non ha allegato e dimostrato la sussistenza di danni non patrimoniali rispondenti a tali requisiti né di alcun genere di danno patrimoniale, la sentenza di primo grado deve essere confermata con riferimento a quanto disposto a proposito della diffusione delle fotografie.
Il dato della residenza rappresenta invece un dato personale di cui la è personalmente titolare e rientra dunque Pt_1 nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679.
L'art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce come dato personale: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i dati personali
“ineriscono a qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata od identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Costituiscono sempre dati personali quelli che riguardano la famiglia e altre situazioni personali, il lavoro, le attività economiche, commerciali, finanziarie ed assicurative, i beni, le proprietà e i possessi”
(cfr. Cass. civ. n. 27613/2019).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, facendo anche riferimento all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, ha sottolineato che il trattamento dei dati personali in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite (cfr. Cass. civ. n. 22338/2023, che ha ritenuto che l'autore di un articolo di giornale, nel pubblicare un'informativa di polizia giudiziaria, avesse il dovere di depurarla dei dati personali del soggetto interessato insuscettibili di aggiungere qualcosa di significativo all'articolo, quali l'indirizzo di residenza).
In materia di risarcimento del danno, l'art. 82 par. 1 del
Regolamento UE 2016/679 prevede: “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.
Il considerando n. 85 del Regolamento UE 2016/679 contiene alcune specificazioni circa le tipologie di danno rilevanti ai fini del risarcimento, esprimendosi nei seguenti termini: “Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata...”.
Alla luce di tale considerando, la “perdita di controllo dei dati personali” figura espressamente quale ipotesi di danno, in modo autonomo ed alternativo rispetto a tutte le altre conseguenze dannose che possono derivare dalla violazione del
Regolamento UE 2016/679.
Il considerando n. 146 del Regolamento UE 2016/679 prevede inoltre che “…Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento…”.
Chiarimenti al riguardo sono pervenuti da recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che si è occupata dell'interpretazione della norma sul risarcimento.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, il danneggiato è tenuto a dimostrare la violazione delle norme del Regolamento UE 2016/679, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la violazione ed il danno, non essendo sufficiente la mera violazione del Regolamento (cfr.
Corte di giustizia UE, sentenza 11 aprile 2024, juris, C-741/21,
EU:C:2024:288. Principi simili sono stati affermati anche nella sentenza del 4 maggio 2023, Osterreichische Post, C-300/21,
EU:C:2023:370 e nella sentenza del 20 giugno 2024, C-590/22,
EU:C:2024:536, citata dall'impugnata sentenza del Tribunale di
Imperia).
A tal proposito, la Corte di giustizia ha specificato che le nozioni di “danno materiale o immateriale” e di “risarcimento del danno” devono essere considerate come nozioni autonome del diritto dell'Unione, da interpretarsi in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Al riguardo, la Corte ha precisato che, “dall'elenco illustrativo dei «danni» che possono essere subiti dagli interessati, figurante al considerando 85, prima frase del RGPD, risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso includere in tale nozione di «danni» che possano essere subiti dagli interessati, in particolare, la mera «perdita del controllo» sui loro dati personali, a seguito di una violazione di tale regolamento, quand'anche un utilizzo abusivo dei dati di cui trattasi non si sia verificato concretamente (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C-340/21, EU:C:2023:986, punto 82)” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C-200/23, EU:C:2024:827).
Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'UE ha ritenuto sufficiente, ai fini del risarcimento del danno, la prova della perdita di controllo dei propri dati personali, quale danno immateriale, senza bisogno di provare ulteriori pregiudizi che da tale perdita di controllo siano derivati.
Il principio è stato ribadito anche recentemente con le seguenti specificazioni: “la Corte ha sottolineato che risulta dall'elenco esemplificativo dei «danni» o dei «pregiudizi» che possono essere subiti dalle persone interessate, quale contenuto nel considerando 85, prima frase, del RGPD, che il legislatore dell'Unione ha inteso includere in queste due nozioni, segnatamente, la semplice «perdita del controllo» sui propri dati personali di tali persone, a seguito di una violazione del regolamento summenzionato, quand'anche non si sia concretamente verificato un uso abusivo dei dati in questione. Una siffatta perdita del controllo può essere sufficiente per causare un
«danno immateriale», ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, di detto regolamento, purché l'interessato dimostri di aver effettivamente subìto un danno di tal genere, fosse pure minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» esiga la dimostrazione dell'esistenza di tangibili conseguenze negative supplementari” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025, causa C-655/23, Parte_3
EU:C: ). C.F._1
Del resto, l'onere di provare il danno è stato confermato dalla giurisprudenza euro-unitaria anche con riferimento ad altre tipologie di danno immateriale, quali, per esempio, il timore di un futuro utilizzo abusivo dei propri dati.
Al riguardo, la Corte di giustizia, pur riconoscendo la risarcibilità di un siffatto timore, ha specificato anche che
“il giudice nazionale adito deve verificare che tale timore possa essere considerato fondato, nelle circostanze specifiche di cui trattasi e nei confronti dell'interessato” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C-340/21, EU:C:2023:986).
In generale, la Corte ha specificato che sentimenti quali timore ed insoddisfazione possono essere risarciti “purché, conformemente al requisito dell'esistenza di un nesso di causalità […] la persona interessata dimostri che prova sentimenti siffatti, con le loro conseguenze negative, proprio in ragione della violazione del suddetto regolamento di cui trattasi” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025, causa C-655/23, Parte_3
EU:C: ). C.F._1
Infine, la Corte ha affermato a più riprese che il risarcimento non può essere condizionato al fatto che il danno raggiunga una certa soglia di gravità, confermando anche recentemente il proprio orientamento al riguardo: “l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD osta ad una norma o ad una prassi nazionale che subordini il ristoro di un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il pregiudizio subìto dalla persona interessata abbia raggiunto un certo grado di gravità.
La disposizione suddetta non esige che un danno immateriale fatto valere dall'interessato debba raggiungere una «soglia di rilevanza» perché tale danno possa essere risarcito” (cfr. ex multis Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025,
, causa C-655/23, EU:C:2025:655). Parte_3
In materia, non è dunque possibile dare applicazione alla sopra citata giurisprudenza nazionale sui requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno.
Applicando al caso di specie le norme citate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, deve rilevarsi che l'appellante non ha correttamente allegato e provato l'avvenuta perdita del controllo dei dati personali.
A tal proposito, le carenze rappresentative della parte emergono sin dall'atto di citazione in primo grado.
In tale atto introduttivo, ha dichiarato di essere Pt_1 residente presso “Ospedaletti (IM) in Via Aurelia Levante n.
18”, limitandosi poi a sostenere che il proprio indirizzo fosse stato pubblicato nel libro del senza ulteriori CP_1 specificazioni.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. cita un Pt_1 estratto dalla pagina 133 del libro: leggendo tale specificazione, tuttavia, emerge che l'indirizzo pubblicato è diverso da quello indicato come residenza dalla ossia Pt_1 via Matteotti al n. 73. Esaminando poi il libro allegato all'atto di citazione, nel punto indicato dalla prima memoria, risulta che il non sia neanche quello di Ospedaletti, ma quello CP_5 di . CP_6
Nella comparsa conclusionale in primo grado, torna a Pt_1 lamentare la pubblicazione dell'indirizzo di via Matteotti collocato nel Comune di , qualificandolo come “indirizzo CP_6 di residenza”. Tuttavia, l'informazione viene nuovamente contraddetta nelle memorie di replica datate 11 settembre 2024, in cui, ribadendo l'avvenuta pubblicazione del proprio indirizzo di residenza, fa due volte riferimento al Comune di Pt_1
Ospedaletti, in cui aveva dichiarato la residenza anche nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 “pubblicandone addirittura, senza alcuna ragione e necessità, l'indirizzo di casa in
Ospedaletti” e pag. 3 “identificandola precisamente con l'indicazione del proprio indirizzo di residenza in
Ospedaletti”).
Ancora, all'inizio del proprio atto di citazione in appello,
dichiara la residenza ad Ospedaletti. Successivamente, Pt_1 nella comparsa conclusionale in appello datata 18 settembre
2025, lamenta l'avvenuta pubblicazione della propria Pt_1 residenza anagrafica nel libro, sebbene nel libro figuri il succitato diverso indirizzo presso Nella successiva CP_6 memoria di replica datata 4 ottobre 2025, l'appellante sostiene poi che sia stato pubblicato il proprio domicilio.
L'appellante non fornisce informazioni che possano chiarire le ragioni delle contraddizioni riscontrate, limitandosi a riportare nei propri atti i suddetti dati non coincidenti.
Anche quanto ad eventuali conseguenze della pubblicazione, la si è limitata a riferire di essere rimasta turbata dalla Pt_1 lettura del libro, senza fornire idonee specificazioni.
Nel complesso, pertanto, le allegazioni della risultano Pt_1 incongruenti e lacunose ed impediscono un'adeguata verifica circa l'effettiva sussistenza di una violazione del Regolamento
UE 2016/679, di un danno e del nesso di causalità tra la prima ed il secondo. L'appellante, infatti, non solo non ha fornito adeguati elementi di prova al riguardo, ma, ancor più a monte, non ha neanche fornito una allegazione dei fatti idonea a consentire una verifica chiara e coerente di quanto accaduto.
Non può pertanto ritenersi dimostrato un danno immateriale da perdita di controllo dei dati, né un qualche altro genere di danno materiale o immateriale derivante da una violazione del
Regolamento UE 2016/679 realizzata attraverso la pubblicazione del libro.
Quanto sopra implica il rigetto delle domande risarcitorie dell'attrice.
A proposito della richiesta di condanna alla cessazione della vendita del libro deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell'appellato. In base al contratto di edizione allegato alla comparsa di costituzione in appello, infatti, risulta che i diritti relativi alla commercializzazione del libro siano stati ceduti a
[...]
. Controparte_4
Dalle immagini depositate dall'appellante con riferimento alla asserita vendita tramite sito internet non si ricavano elementi dirimenti di segno contrario.
A tal proposito deve osservarsi, preliminarmente, che lo screenshot fornito dall'appellante, rappresentando la mera stampa statica di immagini tratte dal sito ormai svariati anni fa, non fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'eventuale situazione di attuale commercializzazione del prodotto. Tali immagini, inoltre, non forniscono dati chiari circa l'indirizzo online del sito, il soggetto gestore, l'accessibilità ed il contenuto attuale della pagina. In tale contesto, la domanda di inibizione della vendita online del libro non risulta accompagnata da un'adeguata allegazione degli elementi necessari a consentire la pronuncia di condanna, che dovrebbe essere emessa in modo generico e potenzialmente non aderente all'attuale situazione di fatto.
Tra l'altro, anche esaminando gli screenshot depositati dall'appellante, si può constatare che viene ivi indicato che, selezionando l'immagine dei libri, si possa accedere al sito dell'editore o del distributore per l'acquisto: tale aspetto pone dunque di nuovo il problema di comprendere quale parte abbia realmente l'autore nell'eventuale commercializzazione del libro rispetto a quanto posto in essere dall'editore.
Al riguardo, la mera indicazione nella pagina web di ulteriori contatti e-mail o di eventuali modalità di interazione con l'autore non consente di dedurre in modo chiaro la commercializzazione diretta dei libri da parte del tanto CP_1 più che non sono stati forniti elementi da cui comprendere a chi siano effettivamente riconducibili la gestione del sito web e la relativa attività di promozione delle vendite. Del resto, lo stesso contratto di edizione depositato dall'appellato prevede che l'editore collabori con l'autore nell'attività di promozione, coinvolgendo la stampa ed i media, il che implica che, al fine di pronunciare un'eventuale condanna di inibizione, debba essere verificato se l'attività inibita sia di volta in volta attribuibile all'editore o all'autore, pena l'emanazione di una condanna in difetto di legittimazione passiva.
In definitiva, l'appellante non ha fornito allegazioni ed elementi di prova sufficienti a verificare la legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda di cessazione delle vendite, la quale deve di conseguenza essere respinta.
Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.500,00 secondo quanto stabilito dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro
26.000, come dichiarato dall'appellante. Infatti, benchè il giudice di primo grado abbia applicato lo scaglione di valore indeterminabile, l'appellante ha indicato il valore della causa nello scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 e l'appellato non ha depositato alcuna nota spese. Del resto, tale valore appare aderente all'importo risarcitorio che, in caso di accoglimento della domanda, si sarebbe potuto astrattamente riconoscere alla
. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 682/2024, emessa dal Tribunale di Imperia, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02 che il presente appello viene respinto.
Genova, 25/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello BRUNO
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 1078/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Carbone Parte_1 del Foro di Imperia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Sanremo, via Giacomo Matteotti 94, come da mandato in atti
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo CP_1
Buccella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varese, Viale Aguggiari n. 13, come da mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
A. in via principale e nel merito, accogliere il ricorso per i motivi tutti dedotti nella narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 682/2024 emessa dal
Tribunale di Imperia, Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Cento, nell'ambito del giudizio N.R.G. 241/2023, depositata in cancelleria in data 4.11.2024, notificata il 26.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertata la lesione dell'onore e della reputazione del Signor da parte del Signor a mezzo di Controparte_2 CP_1 racconto pubblicato in libro falsamente “storico” e, quindi, della stessa discendente ed erede, così come la Parte_1 violazione della privacy attraverso la pubblicazione di informazioni sensibili e di fotografie del Signor CP_2
e della moglie, della Signora e della
[...] Parte_2 stessa , condannare il Signor a cessare Parte_1 CP_1 la vendita del libro “Il picassas sopravvissuto al La CP_3 storia di , attraverso il proprio sito Controparte_2 internet e/o in altro modo e al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Signora a seguito della Parte_1 pubblicazione e vendita del libro da liquidarsi anche in via equitativa e sulla base di presunzioni.”
B. In subordine, accertata la violazione della privacy della
Signora di cui è stato pubblicato Parte_1 ingiustificatamente il proprio indirizzo di residenza anagrafica, nel libro indicato al predetto punto “A”, pag. 133, violazione sanzionata anche ex art. 167 d.lgs.196/2003, collegando l'appellante ai propri antenati, condannare l'appellato al pagamento di una somma di denaro, quale risarcimento del danno ingiusto, in via equitativa e sulla base di presunzioni.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“IN VIA PREGIUDIZIALE Voglia l'Ill.ma Corte dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellato, per quanto attiene al ritiro del libro dal commercio;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito, Voglia l'Ill.ma Corte respingere l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado.
Com vittoria di spese del secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia
[...] [...]
, chiedendo di venire risarcita del danno asseritamente CP_1 subito a causa della pubblicazione nell'ottobre 2019 del libro
“Il picasass sopravvissuto al La storia di CP_3 [...]
”, scritto dal convenuto ed avente ad oggetto la vita CP_2 del sig. , bisnonno dell'attrice. Controparte_2
In particolare, rappresentava che era Pt_1 Controparte_2 stato uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del e che CP_3 il convenuto aveva scritto diversi libri aventi ad oggetto CP_1 tale tragedia. In tempo antecedente rispetto alla pubblicazione del libro di cui si tratta, aveva contattato l'attrice, al CP_1 fine di intervistarla e ottenere informazioni circa la vita del bisnonno, ma si era sempre rifiutata. Nondimeno, Pt_1 CP_1 aveva proceduto con la scrittura e pubblicazione del libro, offrendo però una versione romanzata e negativa della vita di
, la cui lettura, anche su segnalazione di amici e CP_2 conoscenti, aveva causato alla un profondo turbamento. Pt_1
Il carattere negativo dell'immagine proposta dal convenuto con riguardo a era esemplificato dall'attrice, prendendo CP_2 come riferimento quanto raccontato a proposito di una relazione, quanto meno sentimentale, che, secondo l'autore del libro, il aveva intrattenuto con una donna a bordo della nave, CP_2 mentre in Italia aveva una moglie e una figlia. Secondo la prospettazione attorea, tale racconto avrebbe pertanto leso la memoria ed il decoro di oltreché la Controparte_2 reputazione dell'attrice medesima.
Inoltre, secondo l'attrice, il libro aveva violato la privacy di della figlia dello stesso, Controparte_2 Parte_2 e dell'attrice , essendo state pubblicate foto di Pt_1
ed , informazioni private e dati sensibili Controparte_2 Pt_2 della moglie di e l'indirizzo della Controparte_2 Pt_1
sottolineava che, anche ritenendo che la conoscenza della Pt_1 vicenda del avesse rivestito un interesse storico, CP_3 comunque tale interesse difettava con riguardo alle vite di e dei suoi familiari. CP_2
L'attrice chiedeva dunque la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla suddetta pubblicazione, al ritiro delle copie del libro in vendita ed al divieto di ulteriore vendita del libro, con vittoria di spese e competenze della causa.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il CP_1 rigetto delle domande attoree.
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ritiro delle copie del libro, rappresentando che i libri erano stati commercializzati a cura della casa editrice a cui i diritti Controparte_4 erano stati ceduti.
Inoltre, con riferimento alla lesione della memoria e della reputazione del lontano ascendente, il convenuto sosteneva che la signora non fosse legittimata a tutelare i diritti Pt_1 della personalità del in quanto tale genere Controparte_2 di diritto non è trasmissibile in via ereditaria.
Nel merito, il convenuto sosteneva che l'attrice non avesse indicato in quale modo fosse stata offesa la memoria di
[...]
, limitandosi a richiamare il riferimento del libro ad CP_2 una possibile relazione amorosa tra e un'altra Controparte_2 passeggera del Secondo la prospettazione del convenuto, CP_3 tale relazione amorosa non rappresentava una circostanza di per sé disdicevole al tempo di pubblicazione del libro. Il convenuto rappresentava anche che il libro aveva proposto una versione romanzata della vita di , che non poteva essere Controparte_2 fonte di responsabilità a carico dell'autore. Inoltre, secondo il Bossi, non sussisteva alcuna violazione della privacy, trattandosi di un genere di pubblicazione rientrante nelle previsioni dell'art. 97 L. n. 633/41, secondo cui non è necessario il consenso per la riproduzione dell'immagine di una persona, allorché si tratti di pubblicazione avente scopi didattici, scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti o fatti di interesse pubblico (nel caso di specie, rappresentati dal naufragio del ). CP_3
Ancora, il convenuto sottolineava che le vicende di
[...]
erano di dominio pubblico già dagli anni '70, avendo CP_2 lo stesso raccontato la sua storia al settimanale “Oggi” e al
“Corriere di Como”, i quali avevano pubblicato poi degli articoli in merito, ripresi pure da siti internet.
Secondo il , aveva anche omesso di indicare in che CP_1 Pt_1 cosa consistessero le asserite pubblicazioni di dati sensibili e informazioni private ed in quale modo avrebbero danneggiato l'attrice.
Infine, il convenuto osservava come qualsiasi danno non patrimoniale all'immagine, al decoro e alla reputazione non potesse essere risarcibile in re ipsa, dovendo invece essere allegato e specificamente provato.
Con ordinanza del 16/05/2023, il giudice di primo grado concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c.
Nella propria prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'attrice precisava la domanda di inibizione della vendita, specificando che con la stessa aveva inteso richiedere che il sig. CP_1 cessasse di vendere il libro nel proprio sito internet.
L'attrice specificava inoltre che non aveva agito iure hereditatis, ma nella misura in cui la lesione arrecata alla memoria e alla reputazione di si era risolta Controparte_2 in una lesione per la propria reputazione, considerando che era indicata nel libro come nipote di Pt_1 Controparte_2
Inoltre, in tale memoria indicava una pluralità di Pt_1 citazioni del libro, aventi ad oggetto frasi a suo parere offensive.
In data 17/01/2024 il Tribunale di Imperia rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/05/2024, con ordinanza del 09/06/2024 tratteneva la causa in decisione e, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decideva la causa con la sentenza n.
682/2024, pubblicata il 04/11/2024.
Con tale sentenza, il Tribunale di Imperia rigettava la domanda dell'attrice, condannando la stessa alla rifusione delle spese legali, secondo soccombenza.
In primo luogo, il giudice di primo grado riconosceva in capo alla la legittimazione iure proprio a proporre l'azione Pt_1 risarcitoria a tutela della reputazione di , in Controparte_2 quanto prossima congiunta dello stesso, ai sensi dell'art. 597, co. 3, c.p. Tuttavia, il giudice riteneva che non fosse stata dimostrata alcuna lesione alla reputazione del e CP_2 della , rilevando che nell'atto di citazione l'attrice si Pt_1 era limitata a fare riferimento ad una relazione sentimentale adulterina che l'autore del libro aveva attribuito al bisnonno: secondo il giudice, tale relazione, ammesso che potesse ledere la memoria del defunto e la reputazione dei parenti ad oltre un secolo di distanza, era narrata per finalità di pura evasione letteraria ed assumeva carattere del tutto occasionale e circoscritto.
In tale valutazione, la sentenza sottolineava che il solo fatto che il racconto contenuto nel libro non fosse storicamente veridico non fosse sufficiente a ritenere dimostrata un'offesa alla memoria del defunto, anche considerando che l'opera era rappresentata da un romanzo e che la scrittura di un romanzo non richiede il rigoroso rispetto della verità storica. Secondo il giudice, al fine di considerare integrata un'offesa diffamatoria, sarebbe stato necessario accertare che al fossero stati attribuiti fatti illeciti o riprovevoli CP_2 secondo la communis opinio, ma tali fatti non erano stati tempestivamente allegati dalla . Sotto questo profilo, Pt_1 quanto contenuto per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. veniva considerato dal giudice tardivo.
Con riferimento alla pubblicazione delle fotografie, il giudice di primo grado riteneva dimostrata la lesione del diritto alla riservatezza, ritenendo abusiva la diffusione delle immagini, considerato anche che non poteva applicarsi l'esimente del diritto di cronaca giornalistica, né ricorrevano i requisiti di cui all'art. 97 L. n. 633/41 per l'esposizione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato.
Tuttavia, il giudice osservava come la non avesse Pt_1 dimostrato il danno non patrimoniale subito, essendosi limitata a riferire di un asserito turbamento derivante dalla lettura del libro. Anche con riferimento alla pubblicazione della residenza anagrafica della , il giudice rilevava un'analoga lacuna Pt_1 espositiva in punto di danno.
La sentenza veniva impugnata dalla sig.ra sulla base di Pt_1 tre motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava che la sentenza, pur riconoscendo il diritto della di tutelare iure proprio la Pt_1 reputazione di ed , in quanto prossima Controparte_2 Pt_2 congiunta degli stessi, avesse poi ritenuto tardive le precisazioni contenute nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare anche le precisazioni e modificazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e concludere nel senso che il sig. aveva narrato fatti estranei alla CP_1 verità storica, offensivi dell'onore e della reputazione dei familiari della , ed aveva pubblicato illecitamente la Pt_1 residenza di quest'ultima, con lesione della riservatezza.
Con il secondo motivo, l'appellante sosteneva che il giudice di primo grado si fosse limitato a considerare le doglianze relative a quanto contenuto nel libro a proposito delle precarie condizioni economiche e della relazione adulterina, ma senza esprimersi sulle ulteriori parti del libro indicate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e sulla pubblicazione delle foto dei familiari di e dell'indirizzo di residenza di Pt_1 quest'ultima. Con tale motivo, l'appellante indicava nuovamente le affermazioni ritenute offensive, sostenendo tra l'altro di aver subito un danno non patrimoniale anche a causa della messa in discussione della propria discendenza da Controparte_2 considerando che nel libro del veniva ipotizzato che il CP_1
avesse sposato la moglie già incinta e che CP_2 [...]
fosse dunque figlia di un altro uomo. Parte_2
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il giudice si fosse contraddetto. osservava che il Tribunale aveva Pt_1 sostenuto, da una parte, che il genere narrativo consentisse all'autore di allontanarsi dalla verità storica dei fatti narrati e, dall'altra, che la pubblicazione delle immagini senza il consenso della persona interessata e in assenza dei presupposti di cui all'art. 97 L. n. 633/1941 avesse carattere abusivo. Inoltre, l'appellante lamentava che il giudice non avesse esaminato quanto contenuto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e che avesse errato nel riconoscere l'illecito trattamento dei dati, senza poi accogliere la domanda attorea neanche parzialmente.
L'appellante richiamava infine pronunce di legittimità a proposito del risarcimento del danno all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, sostenendo tra l'altro che il danno non patrimoniale subito dalla fosse evidente e da Pt_1 considerarsi anche in re ipsa.
L'appellante istava per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
L'appellato si costituiva in giudizio, resistendo alle CP_1 domande proposte dall'appellante.
In data 07/05/2025 la Corte d'appello di Genova respingeva l'istanza di sospensione presentata dall'appellante.
In data 11/06/2025 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione del 21/10/2025, con concessione dei termini per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica, e successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A differenza di quanto sostenuto dall'appellato, non sussistono profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello, il quale deve dunque essere esaminato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, con riferimento al risarcimento del danno conseguente all'asserita lesione dell'onore e della reputazione di di e dei loro familiari, si Parte_1 Controparte_2 osserva che l'appellante non ha adeguatamente allegato e dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile.
Circoscrivendo la parte del libro esaminabile ai fini del risarcimento nel presente giudizio, si deve confermare la valutazione operata dalla sentenza di primo grado circa la tardività dei fatti offensivi allegati per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.: attraverso tale prima memoria, infatti, l'appellante non si è limitata ad integrare e specificare fatti principali già indicati nel proprio atto di citazione, ma ne ha allegati di nuovi, chiedendo il risarcimento conseguente a frasi asseritamente offensive che non erano state riportate nella citazione.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
l'attrice ha allegato fatti diversi e nuovi, quali la descritta situazione di povertà in cui viveva il proprio antenato, il fatto che la nonna della signora nascesse al di fuori del Pt_1 matrimonio, frutto di un tradimento o di un matrimonio finto, che il si fosse salvato dall'affondamento vestendosi CP_2 da donna, ecc.
Pertanto, quanto alle ipotizzate frasi offensive, l'esame deve essere limitato al riferimento contenuto nell'atto di citazione in primo grado ad una relazione adulterina, nei seguenti termini
“…l'autore fornisce del Signor una immagine CP_2 sostanzialmente negativa – basti pensare al fatto che si afferma che il Signor avesse una relazione, quanto meno CP_2 sentimentale, con una donna a bordo della nave (volendo a tutti
i costi creare un parallelismo tra il Signor e il CP_2 protagonista maschile del fortunato film quando in CP_3
Italia aveva moglie ed una figlia…”.
Nella verifica da operare circa la risarcibilità dell'eventuale danno conseguente all'asserita diffamazione, deve ricordarsi che il pregiudizio risarcibile non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova, anche tramite presunzioni: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”
(cfr. Cass. civ. n. 8861/2021).
In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità si è anche espressa con riferimento alla prova del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui ad essere oggetto delle frasi offensive siano dei familiari di chi agisce in giudizio. In particolare, in presenza di offese a membri deceduti della famiglia “originaria”
(genitori e fratelli) o “successiva” (coniuge e figli), è stato affermato che il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, pur non essendo in re ipsa, può essere presunto iuris tantum, gravando poi sull'autore dell'illecito l'onere di provare la sussistenza di elementi di segno contrario (cfr. Cass. civ. n. 20269/2024).
Nel caso di specie, l'atto di citazione in primo grado si è limitato a richiamare il riferimento del libro ad una relazione
“quanto meno sentimentale”, che avrebbe Controparte_2 instaurato con una passeggera del nonostante avesse CP_3 moglie e figlia. Rispetto alle conseguenze di tale affermazione, l'appellante ha sostenuto soltanto di essere rimasta turbata dalla lettura del libro.
non fornisce alcuna specificazione né, da una parte, circa Pt_1 la portata ed il contesto dell'affermazione, al fine di misurarne il disvalore e le conseguenze negative sulla reputazione di né, dall'altra, circa il modo in cui tale Controparte_2 affermazione sia idonea a danneggiare la pronipote, a distanza di un così elevato intervallo temporale.
La notevole distanza temporale e generazionale tra l'appellante ed il avrebbe richiesto una più chiara Controparte_2 determinazione del modo in cui le informazioni riferite al bisnonno siano in grado di incidere sulla sfera personale dello stesso e della , anche guardando al contesto di vita ed Pt_1 alla posizione sociale dei soggetti interessati.
Prendendo in esame le specificazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (che possono essere esaminate rispetto a quanto già allegato nell'atto di citazione in primo grado sulla asserita relazione adulterina), si rileva che anche il libro del risulta aver soltanto ipotizzato CP_1
l'innamoramento di , interrogandosi a proposito del CP_2 ritorno in Italia dello stesso nei seguenti termini, citati dall'attrice in primo grado: “non si sapranno mai i motivi precisi del suo ritorno: era forse infastidita che il Per_1 suo fosse rimasto ammaliato e bramasse di desiderio per CP_2 la giovane ?”. Per_2
Rispetto a tale frase interrogativa, l'appellante non ha fornito alcuna informazione da cui trarre una particolare offensività del racconto o alcuna più circoscritta e dannosa indicazione di comportamenti di tradimento coniugale.
Preso atto, pertanto, che l'ipotetico innamoramento risulta essere stato riportato in forma generica e dubitativa, non può ritenersi che tali frasi abbiano cagionato, di per sé sole considerate, un effettivo danno a carico dell'appellante.
Peraltro, si osserva anche che le asserite offese non riguardano neppure un membro della famiglia precedente o successiva dell'appellante, nei termini richiesti dalla sopra citata giurisprudenza ai fini della presunzione iuris tantum di sofferenza morale: le affermazioni di cui si tratta, infatti, riguardano un bisnonno, per cui, anche sotto questo profilo,
l'appellante avrebbe dovuto fornire una più circostanziata e specifica allegazione degli elementi da cui trarre la sussistenza del turbamento riferito.
Si deve pertanto confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalle lamentate lesioni alla reputazione, non essendo stata adeguatamente allegata e dimostrata la sussistenza di un effettivo danno risarcibile.
In secondo luogo, occorre esaminare l'eventuale presenza di danni risarcibili con riferimento alla violazione della disciplina posta a tutela dei dati personali. Anche in questo caso, non possono essere esaminate le violazioni allegate per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. in quanto tardive. Limitandosi dunque a verificare le violazioni allegate con l'atto di citazione in primo grado e poi specificate, occorre soffermarsi sulla pubblicazione delle foto di e e sulla divulgazione dell'indirizzo Controparte_2 Pt_2 di residenza di . Pt_1
La sentenza di primo grado si è espressa diffusamente a proposito delle fotografie, ritenendo che la divulgazione delle immagini sia stata abusiva, in quanto avvenuta senza il consenso della persona interessata e senza il concorso delle circostanze legalmente idonee, ex art. 97 L. n. 633/41, ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza. Tuttavia, la sentenza ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il danno conseguente alla violazione e che dunque, non potendosi parlare di danno in re ipsa, non potesse essere riconosciuto alcun risarcimento del danno. Il giudice di primo grado ha poi esteso sinteticamente valutazioni simili anche alla lamentata diffusione della residenza.
È tuttavia necessario distinguere le due asserite violazioni, al fine di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria alla luce della specifica disciplina di riferimento. Si osserva, infatti, che la tutela dei dati personali può essere ricondotta o meno nell'ambito di applicazione della normativa euro- unitaria, a seconda che i dati personali interessati appartengano o meno a persone decedute, alla luce di quanto previsto dal considerando 27 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo cui: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.
In base a quanto risultante dagli atti, nessuna delle fotografie di cui si tratta ritrae l'appellante la stessa potrebbe Pt_1 soltanto far valere eventuali violazioni della riservatezza causate dalla diffusione di immagini ritraenti parenti defunti della stessa. Ne consegue che, sotto tale profilo, occorre prendere in esame il diritto nazionale.
La riproduzione del ritratto di una persona defunta è presa in esame dal combinato disposto degli artt. 93 e 96 L. n. 633/1941.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che tali norme fossero effettivamente state violate dal attraverso la propria CP_1 pubblicazione. Occorre tuttavia ribadire, come sottolineato anche dal Tribunale, che il risarcimento del danno richiede di provare specifici danni conseguenza derivanti dalla violazione, non essendo possibile basare il risarcimento su un qualche genere di danno in re ipsa.
A proposito della lesione del diritto alla riservatezza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia, attesa la maggiore ampiezza dell'illecito in questione rispetto a quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dell'onore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito dunque deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità” (cfr. Cass. civ. n. 4366/2003).
Inoltre, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona, occorre che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ. Sez. U. n. 26972/2008).
La giurisprudenza ha precisato che i requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno devono essere verificati anche con riferimento al danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 CEDU
(cfr. Cass. civ. n. 29323/2022).
Poiché l'appellante non ha allegato e dimostrato la sussistenza di danni non patrimoniali rispondenti a tali requisiti né di alcun genere di danno patrimoniale, la sentenza di primo grado deve essere confermata con riferimento a quanto disposto a proposito della diffusione delle fotografie.
Il dato della residenza rappresenta invece un dato personale di cui la è personalmente titolare e rientra dunque Pt_1 nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679.
L'art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce come dato personale: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i dati personali
“ineriscono a qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata od identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Costituiscono sempre dati personali quelli che riguardano la famiglia e altre situazioni personali, il lavoro, le attività economiche, commerciali, finanziarie ed assicurative, i beni, le proprietà e i possessi”
(cfr. Cass. civ. n. 27613/2019).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, facendo anche riferimento all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, ha sottolineato che il trattamento dei dati personali in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite (cfr. Cass. civ. n. 22338/2023, che ha ritenuto che l'autore di un articolo di giornale, nel pubblicare un'informativa di polizia giudiziaria, avesse il dovere di depurarla dei dati personali del soggetto interessato insuscettibili di aggiungere qualcosa di significativo all'articolo, quali l'indirizzo di residenza).
In materia di risarcimento del danno, l'art. 82 par. 1 del
Regolamento UE 2016/679 prevede: “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.
Il considerando n. 85 del Regolamento UE 2016/679 contiene alcune specificazioni circa le tipologie di danno rilevanti ai fini del risarcimento, esprimendosi nei seguenti termini: “Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata...”.
Alla luce di tale considerando, la “perdita di controllo dei dati personali” figura espressamente quale ipotesi di danno, in modo autonomo ed alternativo rispetto a tutte le altre conseguenze dannose che possono derivare dalla violazione del
Regolamento UE 2016/679.
Il considerando n. 146 del Regolamento UE 2016/679 prevede inoltre che “…Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento…”.
Chiarimenti al riguardo sono pervenuti da recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che si è occupata dell'interpretazione della norma sul risarcimento.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, il danneggiato è tenuto a dimostrare la violazione delle norme del Regolamento UE 2016/679, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la violazione ed il danno, non essendo sufficiente la mera violazione del Regolamento (cfr.
Corte di giustizia UE, sentenza 11 aprile 2024, juris, C-741/21,
EU:C:2024:288. Principi simili sono stati affermati anche nella sentenza del 4 maggio 2023, Osterreichische Post, C-300/21,
EU:C:2023:370 e nella sentenza del 20 giugno 2024, C-590/22,
EU:C:2024:536, citata dall'impugnata sentenza del Tribunale di
Imperia).
A tal proposito, la Corte di giustizia ha specificato che le nozioni di “danno materiale o immateriale” e di “risarcimento del danno” devono essere considerate come nozioni autonome del diritto dell'Unione, da interpretarsi in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Al riguardo, la Corte ha precisato che, “dall'elenco illustrativo dei «danni» che possono essere subiti dagli interessati, figurante al considerando 85, prima frase del RGPD, risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso includere in tale nozione di «danni» che possano essere subiti dagli interessati, in particolare, la mera «perdita del controllo» sui loro dati personali, a seguito di una violazione di tale regolamento, quand'anche un utilizzo abusivo dei dati di cui trattasi non si sia verificato concretamente (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C-340/21, EU:C:2023:986, punto 82)” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C-200/23, EU:C:2024:827).
Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'UE ha ritenuto sufficiente, ai fini del risarcimento del danno, la prova della perdita di controllo dei propri dati personali, quale danno immateriale, senza bisogno di provare ulteriori pregiudizi che da tale perdita di controllo siano derivati.
Il principio è stato ribadito anche recentemente con le seguenti specificazioni: “la Corte ha sottolineato che risulta dall'elenco esemplificativo dei «danni» o dei «pregiudizi» che possono essere subiti dalle persone interessate, quale contenuto nel considerando 85, prima frase, del RGPD, che il legislatore dell'Unione ha inteso includere in queste due nozioni, segnatamente, la semplice «perdita del controllo» sui propri dati personali di tali persone, a seguito di una violazione del regolamento summenzionato, quand'anche non si sia concretamente verificato un uso abusivo dei dati in questione. Una siffatta perdita del controllo può essere sufficiente per causare un
«danno immateriale», ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, di detto regolamento, purché l'interessato dimostri di aver effettivamente subìto un danno di tal genere, fosse pure minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» esiga la dimostrazione dell'esistenza di tangibili conseguenze negative supplementari” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025, causa C-655/23, Parte_3
EU:C: ). C.F._1
Del resto, l'onere di provare il danno è stato confermato dalla giurisprudenza euro-unitaria anche con riferimento ad altre tipologie di danno immateriale, quali, per esempio, il timore di un futuro utilizzo abusivo dei propri dati.
Al riguardo, la Corte di giustizia, pur riconoscendo la risarcibilità di un siffatto timore, ha specificato anche che
“il giudice nazionale adito deve verificare che tale timore possa essere considerato fondato, nelle circostanze specifiche di cui trattasi e nei confronti dell'interessato” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, C-340/21, EU:C:2023:986).
In generale, la Corte ha specificato che sentimenti quali timore ed insoddisfazione possono essere risarciti “purché, conformemente al requisito dell'esistenza di un nesso di causalità […] la persona interessata dimostri che prova sentimenti siffatti, con le loro conseguenze negative, proprio in ragione della violazione del suddetto regolamento di cui trattasi” (cfr. Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025, causa C-655/23, Parte_3
EU:C: ). C.F._1
Infine, la Corte ha affermato a più riprese che il risarcimento non può essere condizionato al fatto che il danno raggiunga una certa soglia di gravità, confermando anche recentemente il proprio orientamento al riguardo: “l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD osta ad una norma o ad una prassi nazionale che subordini il ristoro di un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il pregiudizio subìto dalla persona interessata abbia raggiunto un certo grado di gravità.
La disposizione suddetta non esige che un danno immateriale fatto valere dall'interessato debba raggiungere una «soglia di rilevanza» perché tale danno possa essere risarcito” (cfr. ex multis Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 4 settembre 2025,
, causa C-655/23, EU:C:2025:655). Parte_3
In materia, non è dunque possibile dare applicazione alla sopra citata giurisprudenza nazionale sui requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno.
Applicando al caso di specie le norme citate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, deve rilevarsi che l'appellante non ha correttamente allegato e provato l'avvenuta perdita del controllo dei dati personali.
A tal proposito, le carenze rappresentative della parte emergono sin dall'atto di citazione in primo grado.
In tale atto introduttivo, ha dichiarato di essere Pt_1 residente presso “Ospedaletti (IM) in Via Aurelia Levante n.
18”, limitandosi poi a sostenere che il proprio indirizzo fosse stato pubblicato nel libro del senza ulteriori CP_1 specificazioni.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. cita un Pt_1 estratto dalla pagina 133 del libro: leggendo tale specificazione, tuttavia, emerge che l'indirizzo pubblicato è diverso da quello indicato come residenza dalla ossia Pt_1 via Matteotti al n. 73. Esaminando poi il libro allegato all'atto di citazione, nel punto indicato dalla prima memoria, risulta che il non sia neanche quello di Ospedaletti, ma quello CP_5 di . CP_6
Nella comparsa conclusionale in primo grado, torna a Pt_1 lamentare la pubblicazione dell'indirizzo di via Matteotti collocato nel Comune di , qualificandolo come “indirizzo CP_6 di residenza”. Tuttavia, l'informazione viene nuovamente contraddetta nelle memorie di replica datate 11 settembre 2024, in cui, ribadendo l'avvenuta pubblicazione del proprio indirizzo di residenza, fa due volte riferimento al Comune di Pt_1
Ospedaletti, in cui aveva dichiarato la residenza anche nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 “pubblicandone addirittura, senza alcuna ragione e necessità, l'indirizzo di casa in
Ospedaletti” e pag. 3 “identificandola precisamente con l'indicazione del proprio indirizzo di residenza in
Ospedaletti”).
Ancora, all'inizio del proprio atto di citazione in appello,
dichiara la residenza ad Ospedaletti. Successivamente, Pt_1 nella comparsa conclusionale in appello datata 18 settembre
2025, lamenta l'avvenuta pubblicazione della propria Pt_1 residenza anagrafica nel libro, sebbene nel libro figuri il succitato diverso indirizzo presso Nella successiva CP_6 memoria di replica datata 4 ottobre 2025, l'appellante sostiene poi che sia stato pubblicato il proprio domicilio.
L'appellante non fornisce informazioni che possano chiarire le ragioni delle contraddizioni riscontrate, limitandosi a riportare nei propri atti i suddetti dati non coincidenti.
Anche quanto ad eventuali conseguenze della pubblicazione, la si è limitata a riferire di essere rimasta turbata dalla Pt_1 lettura del libro, senza fornire idonee specificazioni.
Nel complesso, pertanto, le allegazioni della risultano Pt_1 incongruenti e lacunose ed impediscono un'adeguata verifica circa l'effettiva sussistenza di una violazione del Regolamento
UE 2016/679, di un danno e del nesso di causalità tra la prima ed il secondo. L'appellante, infatti, non solo non ha fornito adeguati elementi di prova al riguardo, ma, ancor più a monte, non ha neanche fornito una allegazione dei fatti idonea a consentire una verifica chiara e coerente di quanto accaduto.
Non può pertanto ritenersi dimostrato un danno immateriale da perdita di controllo dei dati, né un qualche altro genere di danno materiale o immateriale derivante da una violazione del
Regolamento UE 2016/679 realizzata attraverso la pubblicazione del libro.
Quanto sopra implica il rigetto delle domande risarcitorie dell'attrice.
A proposito della richiesta di condanna alla cessazione della vendita del libro deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell'appellato. In base al contratto di edizione allegato alla comparsa di costituzione in appello, infatti, risulta che i diritti relativi alla commercializzazione del libro siano stati ceduti a
[...]
. Controparte_4
Dalle immagini depositate dall'appellante con riferimento alla asserita vendita tramite sito internet non si ricavano elementi dirimenti di segno contrario.
A tal proposito deve osservarsi, preliminarmente, che lo screenshot fornito dall'appellante, rappresentando la mera stampa statica di immagini tratte dal sito ormai svariati anni fa, non fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'eventuale situazione di attuale commercializzazione del prodotto. Tali immagini, inoltre, non forniscono dati chiari circa l'indirizzo online del sito, il soggetto gestore, l'accessibilità ed il contenuto attuale della pagina. In tale contesto, la domanda di inibizione della vendita online del libro non risulta accompagnata da un'adeguata allegazione degli elementi necessari a consentire la pronuncia di condanna, che dovrebbe essere emessa in modo generico e potenzialmente non aderente all'attuale situazione di fatto.
Tra l'altro, anche esaminando gli screenshot depositati dall'appellante, si può constatare che viene ivi indicato che, selezionando l'immagine dei libri, si possa accedere al sito dell'editore o del distributore per l'acquisto: tale aspetto pone dunque di nuovo il problema di comprendere quale parte abbia realmente l'autore nell'eventuale commercializzazione del libro rispetto a quanto posto in essere dall'editore.
Al riguardo, la mera indicazione nella pagina web di ulteriori contatti e-mail o di eventuali modalità di interazione con l'autore non consente di dedurre in modo chiaro la commercializzazione diretta dei libri da parte del tanto CP_1 più che non sono stati forniti elementi da cui comprendere a chi siano effettivamente riconducibili la gestione del sito web e la relativa attività di promozione delle vendite. Del resto, lo stesso contratto di edizione depositato dall'appellato prevede che l'editore collabori con l'autore nell'attività di promozione, coinvolgendo la stampa ed i media, il che implica che, al fine di pronunciare un'eventuale condanna di inibizione, debba essere verificato se l'attività inibita sia di volta in volta attribuibile all'editore o all'autore, pena l'emanazione di una condanna in difetto di legittimazione passiva.
In definitiva, l'appellante non ha fornito allegazioni ed elementi di prova sufficienti a verificare la legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda di cessazione delle vendite, la quale deve di conseguenza essere respinta.
Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.500,00 secondo quanto stabilito dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro
26.000, come dichiarato dall'appellante. Infatti, benchè il giudice di primo grado abbia applicato lo scaglione di valore indeterminabile, l'appellante ha indicato il valore della causa nello scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 e l'appellato non ha depositato alcuna nota spese. Del resto, tale valore appare aderente all'importo risarcitorio che, in caso di accoglimento della domanda, si sarebbe potuto astrattamente riconoscere alla
. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 682/2024, emessa dal Tribunale di Imperia, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro
3.500,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02 che il presente appello viene respinto.
Genova, 25/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello BRUNO
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo.