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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11 Settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3461/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Parte_1
Giorgianni;
- Opponente -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.
Maria Adelaide Nieddu;
-Opposto-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 1.07.2019, spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520170000430315000, notificatole il 29.05.2019, con il quale l' le intimava il pagamento di € 5.368,63 per “contributi accertati e dovuti a CP_2 titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro”, comprensivi di sanzioni, delle spese di notifica e dei compensi di servizi di riscossione attinenti alla matricola 2695785, relativamente al periodo di emissione 2013/4.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo socio accomandatario della società con sede in Via Molino n.1, sciolta a Controparte_3 seguito del decesso del socio accomandatario , coniuge di ella Persona_1 ricorrente.
Rilevava che, non essendovi altri soci, veniva deliberato lo scioglimento della società e che ella veniva nominata, quale unica socia superstite, amministratore provvisorio “in sostituzione del socio accomandatario venuto meno, assumendo la stessa la carica di
1 amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi previsto dal 1° comma dell'art.2323 codice civile” per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza assumere la qualità di socio accomandatario nè, conseguentemente, la responsabilità per debiti della società.
Eccepiva la violazione del diritto di difesa del contribuente per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione per eccesiva genericità, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di liquidazione delle imposte da parte della controparte.
Contestava la legittimità delle sanzioni irrogate con l'atto di recupero.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, di revocare, annullare, e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito di pagamento n. 595 20170000 4303 15 000; in subordine, di dichiarare non dovute le sanzioni irrogate nell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. CP_
2. L si costituiva in giudizio con memoria del 20.05.2020 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 11 settembre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Si rileva, preliminarmente, che menzionata in ricorso come parte Controparte_4 convenuta, non è legittimata passiva nel presente giudizio. L'art.13, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2008. I CP_2 crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto sono relativi agli anni 2013, non sono oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al giudizio. Controparte_4
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'opponente circa la carenza di legittimazione passiva in quanto, in qualità di amministratore provvisorio della a seguito Controparte_5 del decesso dell'unico socio accomandatario, non risponderebbe delle obbligazioni societarie personalmente.
L'eccezione risulta infondata.
Occorre richiamare l'art. 2323 c.c. il quale prevede che “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che
2 è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”.
La Cassazione ha precisato che “Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società”.
(Cassazione civile, Sez. VI-1, sentenza n. 15067 del 7 luglio 2011).
Orbene, da quanto premesso, si evincono due condizioni cui viene sottoposto l'amministratore provvisorio in casi analoghi, una temporale, ossia l'assunzione della carica di amministratore provvisorio per un massimo di 6 mesi, l'altra contenutistica, ossia il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, laddove per atti di ordinaria amministrazione devono intendersi quelli che rientrano nell'ordinaria gestione e conservazione del patrimonio sociale. Cont Va rilevato che l'amministratore provvisorio di una può gestire l'ordinaria amministrazione della società, ma non può compiere atti che vadano oltre la gestione corrente e che possano avere un impatto rilevante sul patrimonio sociale o sulla struttura della società, quali gli atti di straordinaria amministrazione.
In particolare rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione quelli che hanno lo scopo di conservare o migliorare il patrimonio sociale, quali l'acquisto di beni di consumo necessari per l'attività, il pagamento di utenze, la stipula di contratti di lavoro per dipendenti, la riscossione dei crediti;
gli atti di straordinaria amministrazione, invece, sono quelli che incidono sul patrimonio della società in modo significativo, modificandone la struttura o la consistenza, quali vendita di beni immobili, aumento di capitale, fusione o scissione della società, stipula di contratti di finanziamento di importo elevato, ecc.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente abbia ricoperto la carica di amministratore provvisorio nel semestre compreso tra agosto 2014 e febbraio 2015 e che a marzo del
2015 la Società sia stata sciolta.
3 Parte opposta eccepisce che la ricorrente abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione da cui discenderebbe la perdita del limite di responsabilità, tra i quali l'assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato dal 13.09.2014 al
31.12.2014.
Tale condotta non può considerarsi di per sé un atto di straordinaria amministrazione tale da incidere in maniera significativa sul patrimonio e sulla struttura della Società.
Tuttavia, l'amministratore provvisorio, pur avendo poteri limitati, è comunque responsabile della gestione ordinaria della società e quindi anche degli adempimenti relativi al personale;
anche se temporaneo, l'amministratore provvisorio ha il dovere di gestire la società, inclusi gli aspetti relativi al personale, come il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali, è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi, inclusi quelli relativi ai dipendenti.
A nulla rileva che i contributi si riferiscano ad un periodo in cui la ricorrente non era amministratore provvisorio, trattandosi di obblighi sussistenti che andavano ottemperati.
In particolare, trattandosi di contributi relativi al quarto trimestre del 2013, la data di scadenza per il pagamento coincideva con il mese di giugno 2014, quando da lì a poco avrebbe assunto la carica di amministratore provvisorio.
Né il superamento del limite della gestione ordinaria, e la conseguente assunzione della responsabilità illimitata in capo all'amministratore-accomandante, può ravvisarsi, nel caso di specie, nella presentazione delle dichiarazioni (peraltro obbligatoria) e nella relativa produzione di reddito nell'anno 2014, posto che il socio accomandatario è deceduto nel mese di luglio e quindi i redditi societari dell'anno 2014 provenivano da 7 mesi di gestione a pieno regime in capo all'accomandatario.
Tutto ciò premesso, pur non avendo assunto la ricorrente una responsabilità illimitata, nella sua acquisita qualità di amministratore provvisorio, è tenuta a rispondere dell'obbligo del pagamento dei contributi oggetto dell'atto impugnato, e ciò anche in qualità di erede universale.
Come risulta dagli atti di causa, il socio accomandatario , Persona_1 deceduto in data 31.07.2014, ha lasciato testamento olografo, del 12.09.2012, col quale la ricorrente veniva nominata erede universale.
Nell'atto notarile di scioglimento della società del 4.3.2015 si riporta letteralmente “dato atto dell'intervenuto scioglimento della società, la SI.ra , non Parte_1 risultando debiti a carico della società ad eccezione di quello sopra descritto …. per il quale esistono somme disponibili alla soddisfazione del credito, dichiara a sé medesima
4 assegnate le residue attività sociali….col contemporaneo accollo delle passività, per cui può omettersi la fase della liquidazione”.
Risulta, pertanto, l'accettazione dell'eredità da parte della ricorrente con la conseguenza che l'erede universale di un socio accomandatario in una società in accomandita semplice risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, sia precedenti che successive all'apertura della successione. Questo significa che, in caso di debiti della società, l'erede potrebbe essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, oltre a quello ereditato.
7. In ordine alla eccepita decadenza dal potere di “liquidazione” delle imposte da parte dell' resistente, ne va rilevata l'infondatezza. CP_1
Innanzitutto risulta inconducente il riferimento all'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
Ai fini dell'esatto inquadramento del caso di specie occorre richiamare il principio di diritto elaborato da consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Così, Cass. n. 17858 del 2018 e Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.
24134 del 07/09/2021).
In primis si noti che si fa riferimento all'illegittimità dell'atto impositivo in generale, senza specificarne la causa: quindi, il Supremo Collegio vi include implicitamente anche la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali), il cui testo recita:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
5 Nel caso di specie il termine fissato per iscrivere a ruolo i contributi relativi al quarto trimestre del 2013 scadeva il 31.12.2015, posto che il termine per il pagamento era fissato in data 16.6.2014.
L'eccezione di decadenza, pertanto, alla luce del suddetto principio di legittimità, pur risultando fondata non preclude l'esame del merito.
A tal proposito, va rilevato che la ricorrente non ha contestato nel merito la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato le quali, pertanto, si considerano dovute.
8. L'eccezione di prescrizione quinquennale, ex articolo 3, comma 9, della legge 335/1995, formulata dall'opponente risulta, altresì, infondata.
Dagli atti di causa risulta che sebbene i primi tentativi di notifica nei confronti della
Società non siano andati a buon fine, la notifica dell'avviso di addebito impugnato si sia perfezionata in data 29.05.2019, quando ancora il termine prescrizionale non era maturato, posto che trattandosi dei contributi dovuti per il terzo trimestre 2013, il termine di scadenza per il pagamento coincideva con il 16.06.2014.
9. Anche l'eccezione di illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni effettuata dall' a CP_2 suo carico, in quanto ella ricorrente non sarebbe soggetto imputabile dell'omesso pagamento, risulta infondata e, pertanto, va disattesa.
La Suprema Corte di Cassazione, rispetto all'art. 8 d.lgs. 472/1997, il quale prevede che
“L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, ha ripreso quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte con la decisione n. 25315/2022: «il
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". “Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass.
6/06/2008, n. 15067)» (Cassazione, sentenza n. 31420 del 25 ottobre 2022).
6 Nel caso di specie trattasi di sanzioni civili, in quanto tali trasmissibili agli eredi, inflitte a norma dell'art. 116, co. 8 lett. a della legge 388/2000, in forza del quale “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
10. Alla luce delle superiori ragioni, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
l'opposizione va rigettata,
11. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell' , in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, in complessivi euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 12.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11 Settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3461/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Parte_1
Giorgianni;
- Opponente -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.
Maria Adelaide Nieddu;
-Opposto-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 1.07.2019, spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520170000430315000, notificatole il 29.05.2019, con il quale l' le intimava il pagamento di € 5.368,63 per “contributi accertati e dovuti a CP_2 titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro”, comprensivi di sanzioni, delle spese di notifica e dei compensi di servizi di riscossione attinenti alla matricola 2695785, relativamente al periodo di emissione 2013/4.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo socio accomandatario della società con sede in Via Molino n.1, sciolta a Controparte_3 seguito del decesso del socio accomandatario , coniuge di ella Persona_1 ricorrente.
Rilevava che, non essendovi altri soci, veniva deliberato lo scioglimento della società e che ella veniva nominata, quale unica socia superstite, amministratore provvisorio “in sostituzione del socio accomandatario venuto meno, assumendo la stessa la carica di
1 amministratore provvisorio per il periodo di sei mesi previsto dal 1° comma dell'art.2323 codice civile” per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza assumere la qualità di socio accomandatario nè, conseguentemente, la responsabilità per debiti della società.
Eccepiva la violazione del diritto di difesa del contribuente per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione per eccesiva genericità, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di liquidazione delle imposte da parte della controparte.
Contestava la legittimità delle sanzioni irrogate con l'atto di recupero.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, di revocare, annullare, e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito di pagamento n. 595 20170000 4303 15 000; in subordine, di dichiarare non dovute le sanzioni irrogate nell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. CP_
2. L si costituiva in giudizio con memoria del 20.05.2020 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 11 settembre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Si rileva, preliminarmente, che menzionata in ricorso come parte Controparte_4 convenuta, non è legittimata passiva nel presente giudizio. L'art.13, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2008. I CP_2 crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto sono relativi agli anni 2013, non sono oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al giudizio. Controparte_4
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'opponente circa la carenza di legittimazione passiva in quanto, in qualità di amministratore provvisorio della a seguito Controparte_5 del decesso dell'unico socio accomandatario, non risponderebbe delle obbligazioni societarie personalmente.
L'eccezione risulta infondata.
Occorre richiamare l'art. 2323 c.c. il quale prevede che “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che
2 è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”.
La Cassazione ha precisato che “Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società”.
(Cassazione civile, Sez. VI-1, sentenza n. 15067 del 7 luglio 2011).
Orbene, da quanto premesso, si evincono due condizioni cui viene sottoposto l'amministratore provvisorio in casi analoghi, una temporale, ossia l'assunzione della carica di amministratore provvisorio per un massimo di 6 mesi, l'altra contenutistica, ossia il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, laddove per atti di ordinaria amministrazione devono intendersi quelli che rientrano nell'ordinaria gestione e conservazione del patrimonio sociale. Cont Va rilevato che l'amministratore provvisorio di una può gestire l'ordinaria amministrazione della società, ma non può compiere atti che vadano oltre la gestione corrente e che possano avere un impatto rilevante sul patrimonio sociale o sulla struttura della società, quali gli atti di straordinaria amministrazione.
In particolare rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione quelli che hanno lo scopo di conservare o migliorare il patrimonio sociale, quali l'acquisto di beni di consumo necessari per l'attività, il pagamento di utenze, la stipula di contratti di lavoro per dipendenti, la riscossione dei crediti;
gli atti di straordinaria amministrazione, invece, sono quelli che incidono sul patrimonio della società in modo significativo, modificandone la struttura o la consistenza, quali vendita di beni immobili, aumento di capitale, fusione o scissione della società, stipula di contratti di finanziamento di importo elevato, ecc.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente abbia ricoperto la carica di amministratore provvisorio nel semestre compreso tra agosto 2014 e febbraio 2015 e che a marzo del
2015 la Società sia stata sciolta.
3 Parte opposta eccepisce che la ricorrente abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione da cui discenderebbe la perdita del limite di responsabilità, tra i quali l'assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato dal 13.09.2014 al
31.12.2014.
Tale condotta non può considerarsi di per sé un atto di straordinaria amministrazione tale da incidere in maniera significativa sul patrimonio e sulla struttura della Società.
Tuttavia, l'amministratore provvisorio, pur avendo poteri limitati, è comunque responsabile della gestione ordinaria della società e quindi anche degli adempimenti relativi al personale;
anche se temporaneo, l'amministratore provvisorio ha il dovere di gestire la società, inclusi gli aspetti relativi al personale, come il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali, è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi, inclusi quelli relativi ai dipendenti.
A nulla rileva che i contributi si riferiscano ad un periodo in cui la ricorrente non era amministratore provvisorio, trattandosi di obblighi sussistenti che andavano ottemperati.
In particolare, trattandosi di contributi relativi al quarto trimestre del 2013, la data di scadenza per il pagamento coincideva con il mese di giugno 2014, quando da lì a poco avrebbe assunto la carica di amministratore provvisorio.
Né il superamento del limite della gestione ordinaria, e la conseguente assunzione della responsabilità illimitata in capo all'amministratore-accomandante, può ravvisarsi, nel caso di specie, nella presentazione delle dichiarazioni (peraltro obbligatoria) e nella relativa produzione di reddito nell'anno 2014, posto che il socio accomandatario è deceduto nel mese di luglio e quindi i redditi societari dell'anno 2014 provenivano da 7 mesi di gestione a pieno regime in capo all'accomandatario.
Tutto ciò premesso, pur non avendo assunto la ricorrente una responsabilità illimitata, nella sua acquisita qualità di amministratore provvisorio, è tenuta a rispondere dell'obbligo del pagamento dei contributi oggetto dell'atto impugnato, e ciò anche in qualità di erede universale.
Come risulta dagli atti di causa, il socio accomandatario , Persona_1 deceduto in data 31.07.2014, ha lasciato testamento olografo, del 12.09.2012, col quale la ricorrente veniva nominata erede universale.
Nell'atto notarile di scioglimento della società del 4.3.2015 si riporta letteralmente “dato atto dell'intervenuto scioglimento della società, la SI.ra , non Parte_1 risultando debiti a carico della società ad eccezione di quello sopra descritto …. per il quale esistono somme disponibili alla soddisfazione del credito, dichiara a sé medesima
4 assegnate le residue attività sociali….col contemporaneo accollo delle passività, per cui può omettersi la fase della liquidazione”.
Risulta, pertanto, l'accettazione dell'eredità da parte della ricorrente con la conseguenza che l'erede universale di un socio accomandatario in una società in accomandita semplice risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, sia precedenti che successive all'apertura della successione. Questo significa che, in caso di debiti della società, l'erede potrebbe essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, oltre a quello ereditato.
7. In ordine alla eccepita decadenza dal potere di “liquidazione” delle imposte da parte dell' resistente, ne va rilevata l'infondatezza. CP_1
Innanzitutto risulta inconducente il riferimento all'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
Ai fini dell'esatto inquadramento del caso di specie occorre richiamare il principio di diritto elaborato da consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Così, Cass. n. 17858 del 2018 e Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.
24134 del 07/09/2021).
In primis si noti che si fa riferimento all'illegittimità dell'atto impositivo in generale, senza specificarne la causa: quindi, il Supremo Collegio vi include implicitamente anche la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali), il cui testo recita:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
5 Nel caso di specie il termine fissato per iscrivere a ruolo i contributi relativi al quarto trimestre del 2013 scadeva il 31.12.2015, posto che il termine per il pagamento era fissato in data 16.6.2014.
L'eccezione di decadenza, pertanto, alla luce del suddetto principio di legittimità, pur risultando fondata non preclude l'esame del merito.
A tal proposito, va rilevato che la ricorrente non ha contestato nel merito la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato le quali, pertanto, si considerano dovute.
8. L'eccezione di prescrizione quinquennale, ex articolo 3, comma 9, della legge 335/1995, formulata dall'opponente risulta, altresì, infondata.
Dagli atti di causa risulta che sebbene i primi tentativi di notifica nei confronti della
Società non siano andati a buon fine, la notifica dell'avviso di addebito impugnato si sia perfezionata in data 29.05.2019, quando ancora il termine prescrizionale non era maturato, posto che trattandosi dei contributi dovuti per il terzo trimestre 2013, il termine di scadenza per il pagamento coincideva con il 16.06.2014.
9. Anche l'eccezione di illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni effettuata dall' a CP_2 suo carico, in quanto ella ricorrente non sarebbe soggetto imputabile dell'omesso pagamento, risulta infondata e, pertanto, va disattesa.
La Suprema Corte di Cassazione, rispetto all'art. 8 d.lgs. 472/1997, il quale prevede che
“L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, ha ripreso quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte con la decisione n. 25315/2022: «il
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". “Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass.
6/06/2008, n. 15067)» (Cassazione, sentenza n. 31420 del 25 ottobre 2022).
6 Nel caso di specie trattasi di sanzioni civili, in quanto tali trasmissibili agli eredi, inflitte a norma dell'art. 116, co. 8 lett. a della legge 388/2000, in forza del quale “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
10. Alla luce delle superiori ragioni, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
l'opposizione va rigettata,
11. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell' , in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, in complessivi euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 12.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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