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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n.1019/2024, promossa con ricorso depositato in data
31.05.2024,
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Bistocchi ed elettivamente domiciliata a Perugia, in Via Mario Angeloni n. 35 presso il difensore
e
nato a [...] il [...], residente a [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv.Cesare Carini ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Filosofi n. 43/C, presso il difensore i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Roma in data 21 gennaio 2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007, parte 2, serie A01; dall'unione coniugale sono nate due figlie tuttora minorenni: nata a [...], il [...] e • Parte_2 nata a [...], il [...], entrambe residenti in [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 21 gennaio 2007. Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 156/2024 emessa in data 9 ottobre 2024, pubblicata il 14 ottobre 2024. La sentenza è passata in giudicato in quanto non appellata per cui i coniugi hanno chiesto di fissarsi udienza per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“si confermano le condizioni già formulate relative al divorzio, ad eccezione delle pattuizioni concernenti affidamento, collocamento e frequentazioni dei genitori con la figlia primogenita della coppia, che, nelle more, ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, dette condizioni Parte_2 si precisano come segue: i coniugi sono entrambi liberi di stabilire la residenza ove vorranno, provvedendo a comunicare reciprocamente la nuova eventuale residenza o domicilio;
I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre nella Parte_3 residenza della stessa dove saranno custoditi gli effetti personali e i documenti della minore, che comunque saranno a disposizione del padre. Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente tra loro, senza coinvolgere la minore, ogni decisione relativa all'educazione, alla salute ed alla crescita della figlia. In particolare, prima di comunicare alla ragazza ogni decisione la stessa deve essere stata oggetto di confronto diretto tra i genitori, raggiungimento di un accordo sia sulla decisione nel merito che sulle modalità di comunicazione ed attuazione della stessa nei confronti della figlia minore. Le parti si impegnano a crescere la figlia minore, nel reciproco rispetto, sostenendoli moralmente e materialmente nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e nel rispetto dei loro desideri;
le parti concordano le seguenti modalità di visita nell'interesse della figlia minore
(come da piano genitoriale che si allega): diritto di visita: il genitore collocatario provvederà ad accompagnare la figlia dall'altro genitore. Il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia.
Se un genitore ha più di 1 ora di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con se la figlia può fare altri piani con loro. - entrambi genitori potranno contattare la figlia al cellulare o al telefono fisso a loro in uso nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni della minore;
la figlia potrà contattare entrambi i genitori in qualsiasi momento;
Premettendo che nei periodi delle festività e delle vacanze non andranno ad incidere sulla turnazione ordinaria, in tali periodi le visite si articoleranno come di seguito, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli e della loro crescita: A. Primo Novembre, Festa di tutti i Santi: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.
B. 8 Dicembre: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
C. Periodo natalizio: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
D. Periodo pasquale: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
E. 25 aprile: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. F. Primo Maggio: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.G. II Giugno: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. H. compleanni della figlia: con entrambi separatamente;
I. Vacanze: nel periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive ciascuno, da stabilirsi concordemente e comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, senza incidere sulla turnazione ordinaria;
In caso di vacanze all'estero obbligo del genitore di riferire con anticipo itinerario, mezzi trasporto, indirizzo e numero di telefono. Quanto sopra potrà essere modificato previo accordo tra i genitori in base alle esigenze ed ai desideri della figlia. 6) le spese straordinarie per i figli, intendendosi come tali: le spese scolastiche (iscrizione, tasse, libri, materiale scolastico, cancelleria, gite d'istruzione), spese mediche non coperte dal SSN, ivi comprese quelle odontoiatriche, spese sportive (incluso l'abbigliamento) e ricreative, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo che vi siano problemi per uno dei genitori ad affrontare oggettivamente tali spese. Le deduzioni fiscali saranno a nome della madre.7) i coniugi si danno espressamente reciproco consenso a richiedere autonomamente il rilascio del passaporto personale e della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la figlia minore ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185, prestano inoltre reciproco consenso all'espatrio dei figli per brevi soggiorni e vacanze;
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano soddisfatti dalle presenti condizioni che contestualmente accettano. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'udienza dell'8 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma in data 21 gennaio 2007, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Roma, anno 2007, parte 2, serie A01;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti, alla figlia minore e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto elle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.10.2025 Il Presidente est.
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n.1019/2024, promossa con ricorso depositato in data
31.05.2024,
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Bistocchi ed elettivamente domiciliata a Perugia, in Via Mario Angeloni n. 35 presso il difensore
e
nato a [...] il [...], residente a [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv.Cesare Carini ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Filosofi n. 43/C, presso il difensore i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Roma in data 21 gennaio 2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007, parte 2, serie A01; dall'unione coniugale sono nate due figlie tuttora minorenni: nata a [...], il [...] e • Parte_2 nata a [...], il [...], entrambe residenti in [...]
Resistenza-Piedicolle n. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 21 gennaio 2007. Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 156/2024 emessa in data 9 ottobre 2024, pubblicata il 14 ottobre 2024. La sentenza è passata in giudicato in quanto non appellata per cui i coniugi hanno chiesto di fissarsi udienza per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“si confermano le condizioni già formulate relative al divorzio, ad eccezione delle pattuizioni concernenti affidamento, collocamento e frequentazioni dei genitori con la figlia primogenita della coppia, che, nelle more, ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, dette condizioni Parte_2 si precisano come segue: i coniugi sono entrambi liberi di stabilire la residenza ove vorranno, provvedendo a comunicare reciprocamente la nuova eventuale residenza o domicilio;
I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo. disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre nella Parte_3 residenza della stessa dove saranno custoditi gli effetti personali e i documenti della minore, che comunque saranno a disposizione del padre. Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente tra loro, senza coinvolgere la minore, ogni decisione relativa all'educazione, alla salute ed alla crescita della figlia. In particolare, prima di comunicare alla ragazza ogni decisione la stessa deve essere stata oggetto di confronto diretto tra i genitori, raggiungimento di un accordo sia sulla decisione nel merito che sulle modalità di comunicazione ed attuazione della stessa nei confronti della figlia minore. Le parti si impegnano a crescere la figlia minore, nel reciproco rispetto, sostenendoli moralmente e materialmente nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e nel rispetto dei loro desideri;
le parti concordano le seguenti modalità di visita nell'interesse della figlia minore
(come da piano genitoriale che si allega): diritto di visita: il genitore collocatario provvederà ad accompagnare la figlia dall'altro genitore. Il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia.
Se un genitore ha più di 1 ora di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con se la figlia può fare altri piani con loro. - entrambi genitori potranno contattare la figlia al cellulare o al telefono fisso a loro in uso nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni della minore;
la figlia potrà contattare entrambi i genitori in qualsiasi momento;
Premettendo che nei periodi delle festività e delle vacanze non andranno ad incidere sulla turnazione ordinaria, in tali periodi le visite si articoleranno come di seguito, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli e della loro crescita: A. Primo Novembre, Festa di tutti i Santi: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.
B. 8 Dicembre: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
C. Periodo natalizio: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
D. Periodo pasquale: la figlia trascorrerà con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari;
E. 25 aprile: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. F. Primo Maggio: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.G. II Giugno: la figlia trascorrerà con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. H. compleanni della figlia: con entrambi separatamente;
I. Vacanze: nel periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive ciascuno, da stabilirsi concordemente e comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, senza incidere sulla turnazione ordinaria;
In caso di vacanze all'estero obbligo del genitore di riferire con anticipo itinerario, mezzi trasporto, indirizzo e numero di telefono. Quanto sopra potrà essere modificato previo accordo tra i genitori in base alle esigenze ed ai desideri della figlia. 6) le spese straordinarie per i figli, intendendosi come tali: le spese scolastiche (iscrizione, tasse, libri, materiale scolastico, cancelleria, gite d'istruzione), spese mediche non coperte dal SSN, ivi comprese quelle odontoiatriche, spese sportive (incluso l'abbigliamento) e ricreative, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo che vi siano problemi per uno dei genitori ad affrontare oggettivamente tali spese. Le deduzioni fiscali saranno a nome della madre.7) i coniugi si danno espressamente reciproco consenso a richiedere autonomamente il rilascio del passaporto personale e della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la figlia minore ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185, prestano inoltre reciproco consenso all'espatrio dei figli per brevi soggiorni e vacanze;
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano soddisfatti dalle presenti condizioni che contestualmente accettano. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'udienza dell'8 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma in data 21 gennaio 2007, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Roma, anno 2007, parte 2, serie A01;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti, alla figlia minore e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto elle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 31.10.2025 Il Presidente est.
LA NI