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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO FELICE Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA G. CARDUCCI 12 C.F._2
SANT'ANTIMO (NA) - pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 - - già denominata Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. FERRERI MICHELE Controparte_2
) – pec: , con il quale elettivamente C.F._3 Email_2 domicilia in Napoli, Via Arangio Ruiz n° 83 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Forte
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2085/2023 pubbl. il 19.05.2023 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/12/2023 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza di per l'importo di euro 17.185,87, Controparte_1 preteso in corrispettivo dei consumi di energia elettrica, come ricostruiti con fattura n.
063219072023411A del 05/06/2015.
A sostegno dell'opposizione la aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del Pt_1 credito, la non correttezza dei calcoli dei consumi effettuati, la mancanza di prova scritta del credito e del contratto di somministrazione, l'illegittimità, l'irregolarità e l'infondatezza della fattura azionata, in quanto frutto di calcolo presuntivo effettuato in assenza di contraddittorio.
Costituitasi l'opposta - la quale aveva richiamato le risultanze del verbale di verifica redatto dai tecnici di
Enel Distribuzione, che in data 09/05/2015 si erano recati presso l'abitazione dell'opponente constatando la manomissione del contatore e il prelievo fraudolento di energia con errore negativo del meno
76% - istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo, in sintesi, infondati i motivi addotti dalla , e provato il credito azionato in monitorio. Pt_1
L'appellante censura ora la sentenza deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova del rapporto sottostante, la violazione dei principi regolatori dell'onere della prova di cui all'art. 2697, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'illegittima ricostruzione dei consumi.
Chiede riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con memoria del 9.4.2024 (per l'udienza del 03.05.2024, differita di ufficio al
07.05.2025, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto sottostante, ponendo l'accento sulla circostanza che l'opposta si è limitata a produrre una serie di fatture relative al periodo in contestazione, senza allegare il contratto.
Contrariamente alle argomentazioni spese dal primo giudice, assume che il rapporto contrattuale non sarebbe provato dalla mera produzione in giudizio delle fatture emesse in epoca antecedente al verbale di verifica, tenuto anche conto del fatto che tale verbale era stato redatto in assenza della e Pt_1 senza entrare nell'abitazione asseritamente servita dall'utenza di cui si discute.
Il motivo è infondato.
L'esistenza - al momento della verifica - del rapporto di fornitura facente capo a a Parte_1 servizio dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla Via Gioacchino Toma n. 12, con POD
IT001E876943166 (n. presa 6321907202341), può ritenersi senz'altro provata dalla produzione in giudizio, a cura di parte opposta, del campione di fatture emesse durante tutto il periodo oggetto di ricostruzione.
Le citate fatture, emesse a nome della quale intestataria del contratto di fornitura (in essere fin Pt_1 dal 28/05/1981: v. infra), sono tutte corredate dalla prova dei pagamenti eseguiti dalla stessa Pt_1
(cfr. atti), a dimostrazione dell'esistenza del rapporto e della sua riferibilità all'odierna appellante e al punto di consegna corrispondente al contatore oggetto di verifica.
3 In assenza di rapporto di fornitura non avrebbe avuto, infatti, alcun senso il pagamento delle fatture, pagamento che la non contesta, limitandosi ad eccepire la mancata produzione del contratto. Pt_1
A quest'ultimo proposito, vale la pena richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Stante la libertà delle forme nella conclusione del contratto, alla luce di quanto esposto, la mancata allegazione della copia del contratto stipulato inter partes non è circostanza decisiva ai fini dell'esclusione del rapporto negoziale sottostante alla pretesa azionata in monitorio.
Il pagamento delle fatture dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la era l'intestataria Pt_1 dell'utenza verificata.
Può, dunque, ritenersi provato che l'appellante sia stata cliente, ininterrottamente, dal 2010 al 2015
(periodo in contestazione), usufruendo della fornitura cui corrispondeva il contatore risultato manomesso.
Per giunta, le fatture recano compiuta indicazione del tipo di contratto (“Uso Domestico residente con
Tariffa D2 bioraria transitoria”), della data di attivazione (“28/05/1981”), della tensione della fornitura
(“220 V – Monofase”), della tipologia di contatore (“elettronico gestito per fasce (EF)”), della potenza contrattualmente impegnata (“3 kW (chilowatt)”) e di quella disponibile (“3,3 kW (chilowatt)”), del consumo annuo (“kWh: 2967”), dei criteri di calcolo dei prezzi e dei consumi, dei conguagli, delle spese fisse.
In definitiva, non solo vi è prova del rapporto di somministrazione, ma anche dei termini di regolamentazione dello stesso.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo si duole l'appellante della parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che il verbale di verifica (“da cui emergeva la manomissione del misuratore installato presso l'utenza della opponente, che ne determinava un errore negativo di misurazione dell'energia prelevata pari al 76%”) fosse assistito da fede privilegiata in ragione della “qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della Società come Parte_2
CP_ evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell' .
4 Assume che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'accertamento è stato eseguito in maniera non conforme alle regole ARERA, ovvero in assenza della sig.ra , che non ha prestato Pt_1 il consenso alla sostituzione del contatore.
I verificatori non sarebbero entrati nell'abitazione per la ricognizione degli apparecchi e dei dispositivi alimentati ad elettricità.
Infine, le analisi sul misuratore sarebbero state eseguite senza contraddittorio.
I conteggi sarebbero stati effettuati in maniera unilaterale e la ricostruzione non sarebbe stata comunicata all'utente per eventuale contestazione preventiva.
La richiesta economica decorre dal 2010, e non vi sarebbe prova del fatto che tale captazione fosse in atto da tale data.
Le doglianze non sono fondate.
L'appellante invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 1009/2023) nel quale la situazione rilevata dai verbalizzanti era del tutto differente da quella oggi in valutazione, atteso che, in quel caso, fu riscontrata la mera predisposizione di un sistema atto al prelievo fraudolento, ma i cavi erano nastrati, cioè scollegati dal contatore.
Nella fattispecie odierna, per contro, è stata accertata la piena operatività del sistema fraudolento: il contatore, funzionante, era stato manomesso in modo tale da restituire un errore percentuale in negativo pari a -76%, con conseguente proporzionale abbattimento dei consumi effettivi rispetto a quelli registrati.
L'appellante non ha reiterato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado.
Peraltro, la fattura azionata limita la contestazione ai consumi ricostruiti nel quinquennio precedente, entro i limiti della prescrizione quinquennale, quantunque il rapporto di fornitura fosse di molto antecedente, essendo stato instaurato, come detto, nel 1981.
Le operazioni di verifica non necessitavano della presenza del cliente, trattandosi di misuratore ubicato in locali accessibili dai tecnici senza l'ausilio di quest'ultimo.
In tali situazioni non occorre la presenza del cliente, e i tecnici incaricati svolgono funzioni di pubblico ufficiale.
5 La normativa richiamata sul punto da parte appellante non è applicabile al caso di specie, di prelievo irregolare, e non già di semplice malfunzionamento del misuratore, nel quale l'elemento sorpresa è decisivo ai fini dell'efficacia dell'attività di controllo.
Circa, infine, le doglianze inerenti le analisi effettuate sul contatore manomesso in assenza di contraddittorio, vale osservare che, come emerge dal verbale di verifica, i test di funzionamento sono stati eseguiti in loco, e non successivamente, nei laboratori di Enel Distribuzione, come asserito dall'appellante.
Il verbale riporta l'invito “all'interessato a presentarsi per la definizione amministrativa della pratica… a partire dal giorno 14.05.2015 con eventuale documentazione atta a definire il periodo in cui ha avuto luogo l'irregolarità riscontrata”. Non risulta che la abbia aderito all'invito. Pt_1
Né la stessa ha inteso specificamente contestare la richiesta stragiudiziale di pagamento recapitatale in data 24.3.2017 con racc. a.r. versata in atti da parte opposta (nel fascicolo della fase monitoria).
Conclusivamente il motivo deve essere rigettato.
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti sulla base della ricostruzione presuntiva operata dalla
Società di Distribuzione e della mancanza di specifica contestazione dell'opponente.
Assume che la prova andava fornita con la certificazione del consumo e del danno effettivamente patito. Cont
non avrebbe esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, né documenti di rilevazione periodica dei consumi, ovvero attestanti il funzionamento corretto del contatore, né della fatturazione emessa negli anni precedenti al quinquennio 2010-2015.
Né, infine, la ricostruzione sarebbe stata effettuata in ossequio alle disposizioni della Delibera ARERA
n. 200-99, applicabile anche all'ipotesi dei prelievi irregolari come previsto dall'art. 16 del Testo Integrato
Misura Elettrica, c.d. , ovvero mediante utilizzo di un contatore cd. campione. CP_4
Le doglianze non sono fondate.
La sentenza è condivisibile, in quanto conforme al più recente orientamento del giudice di nomofilachia in materia: nell'ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente (ipotesi ricorrente nella specie stante la mancata prova, da parte dell'appellante, della manomissione ad opera di terzi), i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di
6 specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Controparte_5 per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, Controparte_5 in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord.
n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
Nella specie, l'appellante si è limitata a dedurre la natura presuntiva della ricostruzione operata dal
Distributore, senza addurre specifici elementi a riprova dell'erroneità o inattendibilità della stessa.
La metodologia di calcolo utilizzata consente di ritenere la superfluità dell'indagine peritale sollecitata in primo grado - con richiesta reiterata in questa sede di gravame -, essendosi il Distributore limitato a moltiplicare i consumi registrati dal misuratore per il coefficiente di correzione rilevato dai verificatori, e non essendo, pertanto, necessaria alcuna ulteriore indagine sul fabbisogno effettivo dell'abitazione e dell'utenza.
La ricostruzione è stata, infatti, eseguita nel rispetto della disposizione di cui all'art. 11 della Delibera n.
200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che stabilisce che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura”.
Il ricalcolo dei consumi è stato, quindi, effettuato semplicemente applicando il coefficiente di correzione corrispondente all'errore di misurazione del – 76%, alle misure registrate dal contatore manomesso nel periodo antecedente non coperto da prescrizione.
Era onere dell'utente dimostrare da quale epoca era, con precisione, retrodatabile la manomissione del contatore. Il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte non avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata c.t.u., atteso che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del 15/09/2017).
La correttezza, legittimità ed affidabilità del metodo di ricostruzione dei consumi fatturati consente di ritenere fondata la pretesa azionata in monitorio, ed assolto l'onere della prova gravante sull'appellata società, avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020) e alla piena intellegibilità e ripetibilità dei criteri di calcolo utilizzati.
7 Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nei limiti di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- - Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO FELICE Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA G. CARDUCCI 12 C.F._2
SANT'ANTIMO (NA) - pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 - - già denominata Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. FERRERI MICHELE Controparte_2
) – pec: , con il quale elettivamente C.F._3 Email_2 domicilia in Napoli, Via Arangio Ruiz n° 83 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Forte
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2085/2023 pubbl. il 19.05.2023 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/12/2023 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza di per l'importo di euro 17.185,87, Controparte_1 preteso in corrispettivo dei consumi di energia elettrica, come ricostruiti con fattura n.
063219072023411A del 05/06/2015.
A sostegno dell'opposizione la aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del Pt_1 credito, la non correttezza dei calcoli dei consumi effettuati, la mancanza di prova scritta del credito e del contratto di somministrazione, l'illegittimità, l'irregolarità e l'infondatezza della fattura azionata, in quanto frutto di calcolo presuntivo effettuato in assenza di contraddittorio.
Costituitasi l'opposta - la quale aveva richiamato le risultanze del verbale di verifica redatto dai tecnici di
Enel Distribuzione, che in data 09/05/2015 si erano recati presso l'abitazione dell'opponente constatando la manomissione del contatore e il prelievo fraudolento di energia con errore negativo del meno
76% - istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo, in sintesi, infondati i motivi addotti dalla , e provato il credito azionato in monitorio. Pt_1
L'appellante censura ora la sentenza deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova del rapporto sottostante, la violazione dei principi regolatori dell'onere della prova di cui all'art. 2697, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'illegittima ricostruzione dei consumi.
Chiede riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata si è costituita con memoria del 9.4.2024 (per l'udienza del 03.05.2024, differita di ufficio al
07.05.2025, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto sottostante, ponendo l'accento sulla circostanza che l'opposta si è limitata a produrre una serie di fatture relative al periodo in contestazione, senza allegare il contratto.
Contrariamente alle argomentazioni spese dal primo giudice, assume che il rapporto contrattuale non sarebbe provato dalla mera produzione in giudizio delle fatture emesse in epoca antecedente al verbale di verifica, tenuto anche conto del fatto che tale verbale era stato redatto in assenza della e Pt_1 senza entrare nell'abitazione asseritamente servita dall'utenza di cui si discute.
Il motivo è infondato.
L'esistenza - al momento della verifica - del rapporto di fornitura facente capo a a Parte_1 servizio dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla Via Gioacchino Toma n. 12, con POD
IT001E876943166 (n. presa 6321907202341), può ritenersi senz'altro provata dalla produzione in giudizio, a cura di parte opposta, del campione di fatture emesse durante tutto il periodo oggetto di ricostruzione.
Le citate fatture, emesse a nome della quale intestataria del contratto di fornitura (in essere fin Pt_1 dal 28/05/1981: v. infra), sono tutte corredate dalla prova dei pagamenti eseguiti dalla stessa Pt_1
(cfr. atti), a dimostrazione dell'esistenza del rapporto e della sua riferibilità all'odierna appellante e al punto di consegna corrispondente al contatore oggetto di verifica.
3 In assenza di rapporto di fornitura non avrebbe avuto, infatti, alcun senso il pagamento delle fatture, pagamento che la non contesta, limitandosi ad eccepire la mancata produzione del contratto. Pt_1
A quest'ultimo proposito, vale la pena richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Stante la libertà delle forme nella conclusione del contratto, alla luce di quanto esposto, la mancata allegazione della copia del contratto stipulato inter partes non è circostanza decisiva ai fini dell'esclusione del rapporto negoziale sottostante alla pretesa azionata in monitorio.
Il pagamento delle fatture dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la era l'intestataria Pt_1 dell'utenza verificata.
Può, dunque, ritenersi provato che l'appellante sia stata cliente, ininterrottamente, dal 2010 al 2015
(periodo in contestazione), usufruendo della fornitura cui corrispondeva il contatore risultato manomesso.
Per giunta, le fatture recano compiuta indicazione del tipo di contratto (“Uso Domestico residente con
Tariffa D2 bioraria transitoria”), della data di attivazione (“28/05/1981”), della tensione della fornitura
(“220 V – Monofase”), della tipologia di contatore (“elettronico gestito per fasce (EF)”), della potenza contrattualmente impegnata (“3 kW (chilowatt)”) e di quella disponibile (“3,3 kW (chilowatt)”), del consumo annuo (“kWh: 2967”), dei criteri di calcolo dei prezzi e dei consumi, dei conguagli, delle spese fisse.
In definitiva, non solo vi è prova del rapporto di somministrazione, ma anche dei termini di regolamentazione dello stesso.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo si duole l'appellante della parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che il verbale di verifica (“da cui emergeva la manomissione del misuratore installato presso l'utenza della opponente, che ne determinava un errore negativo di misurazione dell'energia prelevata pari al 76%”) fosse assistito da fede privilegiata in ragione della “qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della Società come Parte_2
CP_ evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell' .
4 Assume che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'accertamento è stato eseguito in maniera non conforme alle regole ARERA, ovvero in assenza della sig.ra , che non ha prestato Pt_1 il consenso alla sostituzione del contatore.
I verificatori non sarebbero entrati nell'abitazione per la ricognizione degli apparecchi e dei dispositivi alimentati ad elettricità.
Infine, le analisi sul misuratore sarebbero state eseguite senza contraddittorio.
I conteggi sarebbero stati effettuati in maniera unilaterale e la ricostruzione non sarebbe stata comunicata all'utente per eventuale contestazione preventiva.
La richiesta economica decorre dal 2010, e non vi sarebbe prova del fatto che tale captazione fosse in atto da tale data.
Le doglianze non sono fondate.
L'appellante invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 1009/2023) nel quale la situazione rilevata dai verbalizzanti era del tutto differente da quella oggi in valutazione, atteso che, in quel caso, fu riscontrata la mera predisposizione di un sistema atto al prelievo fraudolento, ma i cavi erano nastrati, cioè scollegati dal contatore.
Nella fattispecie odierna, per contro, è stata accertata la piena operatività del sistema fraudolento: il contatore, funzionante, era stato manomesso in modo tale da restituire un errore percentuale in negativo pari a -76%, con conseguente proporzionale abbattimento dei consumi effettivi rispetto a quelli registrati.
L'appellante non ha reiterato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado.
Peraltro, la fattura azionata limita la contestazione ai consumi ricostruiti nel quinquennio precedente, entro i limiti della prescrizione quinquennale, quantunque il rapporto di fornitura fosse di molto antecedente, essendo stato instaurato, come detto, nel 1981.
Le operazioni di verifica non necessitavano della presenza del cliente, trattandosi di misuratore ubicato in locali accessibili dai tecnici senza l'ausilio di quest'ultimo.
In tali situazioni non occorre la presenza del cliente, e i tecnici incaricati svolgono funzioni di pubblico ufficiale.
5 La normativa richiamata sul punto da parte appellante non è applicabile al caso di specie, di prelievo irregolare, e non già di semplice malfunzionamento del misuratore, nel quale l'elemento sorpresa è decisivo ai fini dell'efficacia dell'attività di controllo.
Circa, infine, le doglianze inerenti le analisi effettuate sul contatore manomesso in assenza di contraddittorio, vale osservare che, come emerge dal verbale di verifica, i test di funzionamento sono stati eseguiti in loco, e non successivamente, nei laboratori di Enel Distribuzione, come asserito dall'appellante.
Il verbale riporta l'invito “all'interessato a presentarsi per la definizione amministrativa della pratica… a partire dal giorno 14.05.2015 con eventuale documentazione atta a definire il periodo in cui ha avuto luogo l'irregolarità riscontrata”. Non risulta che la abbia aderito all'invito. Pt_1
Né la stessa ha inteso specificamente contestare la richiesta stragiudiziale di pagamento recapitatale in data 24.3.2017 con racc. a.r. versata in atti da parte opposta (nel fascicolo della fase monitoria).
Conclusivamente il motivo deve essere rigettato.
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti sulla base della ricostruzione presuntiva operata dalla
Società di Distribuzione e della mancanza di specifica contestazione dell'opponente.
Assume che la prova andava fornita con la certificazione del consumo e del danno effettivamente patito. Cont
non avrebbe esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, né documenti di rilevazione periodica dei consumi, ovvero attestanti il funzionamento corretto del contatore, né della fatturazione emessa negli anni precedenti al quinquennio 2010-2015.
Né, infine, la ricostruzione sarebbe stata effettuata in ossequio alle disposizioni della Delibera ARERA
n. 200-99, applicabile anche all'ipotesi dei prelievi irregolari come previsto dall'art. 16 del Testo Integrato
Misura Elettrica, c.d. , ovvero mediante utilizzo di un contatore cd. campione. CP_4
Le doglianze non sono fondate.
La sentenza è condivisibile, in quanto conforme al più recente orientamento del giudice di nomofilachia in materia: nell'ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente (ipotesi ricorrente nella specie stante la mancata prova, da parte dell'appellante, della manomissione ad opera di terzi), i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1-la assenza di
6 specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Controparte_5 per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di quale soggetto deputato a tale verifica, Controparte_5 in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord.
n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
Nella specie, l'appellante si è limitata a dedurre la natura presuntiva della ricostruzione operata dal
Distributore, senza addurre specifici elementi a riprova dell'erroneità o inattendibilità della stessa.
La metodologia di calcolo utilizzata consente di ritenere la superfluità dell'indagine peritale sollecitata in primo grado - con richiesta reiterata in questa sede di gravame -, essendosi il Distributore limitato a moltiplicare i consumi registrati dal misuratore per il coefficiente di correzione rilevato dai verificatori, e non essendo, pertanto, necessaria alcuna ulteriore indagine sul fabbisogno effettivo dell'abitazione e dell'utenza.
La ricostruzione è stata, infatti, eseguita nel rispetto della disposizione di cui all'art. 11 della Delibera n.
200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che stabilisce che “i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura”.
Il ricalcolo dei consumi è stato, quindi, effettuato semplicemente applicando il coefficiente di correzione corrispondente all'errore di misurazione del – 76%, alle misure registrate dal contatore manomesso nel periodo antecedente non coperto da prescrizione.
Era onere dell'utente dimostrare da quale epoca era, con precisione, retrodatabile la manomissione del contatore. Il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte non avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata c.t.u., atteso che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del 15/09/2017).
La correttezza, legittimità ed affidabilità del metodo di ricostruzione dei consumi fatturati consente di ritenere fondata la pretesa azionata in monitorio, ed assolto l'onere della prova gravante sull'appellata società, avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020) e alla piena intellegibilità e ripetibilità dei criteri di calcolo utilizzati.
7 Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in merito al governo delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nei limiti di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- - Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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