Art. 26.
I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune.
Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 e' corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui alle articolo seguente, una indennita' di nuova sistemazione pari alla meta' della indennita' speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare".
I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune.
Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 e' corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui alle articolo seguente, una indennita' di nuova sistemazione pari alla meta' della indennita' speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare".