CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1659/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1659/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MAURIZIO
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la Sentenza n. 20441/2019 pubblicata il 13.06.2019 dal
Tribunale Ordinario di Bologna
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 11 Conclusioni per l'appellante: in sede di precisazione delle conclusioni: l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello, rinunciando al primo motivo, nell'atto introduttivo ha concluso come segue: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20441/2019 del 13.06.2019 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata dal Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Romagnoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13239/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la
[...] nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Controparte_1 alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
[...] opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni per l'appellato
“rigettare tutti i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 20441/2019 resa dal
Tribunale di Bologna il 13 giugno 2019 in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado, Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC in data 31.8.2018, proponeva Parte_1 opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificatole, per Euro 120.695,50, da
[...]
in data 16.8.2018 Controparte_2 unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dell'intestato Tribunale di Bologna n.
622/2017 con cui l'opponente e gli altri attori in solido venivano alla rifusione delle spese di lite pagina 2 di 11 liquidate in Euro 63.308,00 oltre al pagamento di ulteriore somma ex art. 96/3° co. c.p.c. pari al
30% delle spese di lite come liquidate a titolo di compenso professionale.
Sosteneva l'opponente:
- che sarebbe stata illegittima l'intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA, per euro
16.657,00,
- che sarebbe stato illegittimo il calcolo del 30% ex art. 96/3° co. c.p.c. anche sugli oneri accessori del compenso liquidato, con una pretesa eccedente per euro 8.719,78, quella legittima,
- che sarebbe stato illegittima l'intimazione del pagamento delle spese di registrazione in difetto di prova del relativo pagamento da parte dell'intimante.
Il Giudice decideva la causa e riteneva che l'opposizione era solo in parte fondata, quanto al calcolo della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., essendo invece infondata quanto al rimborso dell'i.v.a. e dell'imposta di registro.
Quindi, con la sentenza rideterminava le somme dovute in restituzione all'attrice, decurtando da quelle pretese nel precetto con errato calcolo ai sensi dell'art. 96 coma 3 c.p.c. la somma di Euro 8.719,78 e, rigettando le altre domande, la condannava a rimborsare le spese di lite all'avversaria, nella misura proporzionale al valore della parte di domanda accolta.
L'attrice impugnava la sentenza reiterando i motivi di opposizione proposti in primo grado e l'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa perveniva, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice in primo grado:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la
[...] nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Controparte_1 lla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
[...]
pagina 3 di 11 opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni della convenuta in primo grado:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato nel precetto opposto perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte già indicate in narrativa;
- in via principale: dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata è infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre – ex art. 615 comma 2 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi contestati.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Occorre osservare, preliminarmente che parte appellante, in udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024 ha chiesto di accogliere l'impugnazione rinunciando al primo motivo ed ha poi inammissibilmente depositato istanza con la quale ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per correggere il verbale di udienza.
L'istanza appare inammissibile perché posteriore a quella di precisazione delle conclusioni e perché il difensore comparso avrebbe dovuto verificare nella stessa udienza e nel contraddittorio il contenuto del verbale di udienza.
In mancanza, peraltro, di accettazione della parziale rinuncia, la causa va, quindi, decisa.
Ebbene l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza per i seguenti motivi:
1. errata valutazione del regime fiscale della Controparte_1
ed errato rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità della
[...] richiesta del pagamento dell'IVA, al contrario, trattasi di imposta deducibile per la creditrice
Parte_2
2. errata condanna alle spese eseguita dal Giudice dell'opposizione per violazione dell'art. 91
[...]
c.p.c., mancato riconoscimento delle spese di lite in favore dell'opponente vittoriosa, seppur parzialmente,
pagina 4 di 11 3. in subordine, errata e/o mancata valutazione della domanda risultante dai motivi di opposizione in ordine al valore della causa e conseguente errata quantificazione delle spese di lite a carico dell'opponente.
Sul primo motivo di impugnazione si osserva quanto segue.
L'appellante ha chiesto accertarsi che non fosse dovuto all'appellato l'importo esposto dal proprio difensore a titolo di i.v.a. per un ammontare di Euro 16.657,00 e di liquidare il minor importo dovuto per le spese di primo grado tenendo conto della parziale soccombenza dell'avversario e del valore della causa impugnato la sentenza di primo grado chiedendo di riformarla per i motivi già esposti nel giudizio di opposizione.
La pretesa creditoria per la quale è stata preannunciata l'esecuzione derivava da sentenza conclusiva di giudizio nel quale la ha prospettato una responsabilità medica della Pt_1 struttura ospedaliera, poi totalmente disattesa con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite liquidate.
Ed il Tribunale, decidendo l'opposizione al precetto intimato dalla convenuta vittoriosa, accogliendo la prospettazione difensiva dell'opposta, ha ritenuto che, poiché la pretesa creditoria non ineriva all'attività di impresa dell' , bensì all'attività medico-sanitaria Controparte_1 propria dell'ente ospedaliero, per la quale l'ente non era soggetto passivo IVA, la conseguenza era che l'IVA sul compenso del proprio difensore non avrebbe potuto essere portata in detrazione e andava pagata dalla parte soccombente.
Poiché l'intimante, nell'atto di precetto, ha formulato la richiesta del pagamento dei compensi professionali includendo nella somma finale anche l'importo dell'IVA al 22%,
l'appellante ha ritenuto che, nel caso di specie, ci si trovasse di fronte ad un'IVA passiva che non rappresentava un costo per la Controparte_3
ma una mera partita di giro stante la sua fisiologica detraibilità dall'IVA attiva che la
[...] stessa è chiamata periodicamente a versare al Fisco.
In tal caso, ritiene l'appellante, l'avvocato, in tutti i casi in cui abbia come cliente un'impresa o un professionista, e quindi soggetti che hanno diritto alla detrazione, non ha diritto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dalla parte soccombente, ma soltanto l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali in quanto in ipotesi inversa si verificherebbe una ingiusta locupletazione contraria al principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto pagina 5 di 11 (cfr. Cass. Civile, Sezione Seconda 21.02.2012 n. 2474) e essendo la creditrice un ente titolare di partita IVA, è bene ricordare che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'avvocato che abbia prestato la propria opera deve “emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne
l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente” e deve addebitare al cliente l'IVA a titolo di rivalsa anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare 203/1994 e risoluzione 106/2006 Min. Finanze).
Ciò in quanto, ritiene l'appellante, ai fini IVA qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (articoli 17 e 18 del D.P.R. 633/1972).
Ma il Tribunale avrebbe omesso di considerare le due seguenti ipotesi:
a) se il cliente vittorioso è titolare di partita Iva e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente;
b) se, invece, il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione, il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva.
Infatti, nel primo caso, il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'IVA addebitata dal proprio avvocato, mentre nel secondo il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l'imposta addebitata dal suo legale a titolo di rivalsa, pertanto ciò configura per il cliente in questione un vero e proprio onere.
Quindi, sebbene sia a carico della parte soccombente rimborsare quella vittoriosa dell'IVA da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa, il soggetto che intima l'atto di precetto, se è un soggetto passivo IVA (poiché gli è consentito di detrarre l'imposta) non potrà chiedere che sia addebitata l'IVA al precettato, anche nel caso in cui il giudice l'abbia espressamente liquidata (cfr. Cassazione, sentenza n. 11877/2007).
Ebbene l'appellante sostiene senza fondamento che, nel caso di specie, l'IVA passiva non rappresenterebbe un costo per il bensì, invero, una mera partita di giro. Parte_3
La tesi in questione dell'appellante si sostiene sulle motivazioni spiegate in Cass. Civ. sez. II
n. 2474/2012, richiamate dalla difesa dall'opponente a pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione. Il richiamo, tuttavia, non è pertinente.
pagina 6 di 11 La fattispecie esaminata nella sentenza suindicata è diversa rispetto a quella per cui è causa.
In quella sede, infatti, l' rivestiva la qualità di opponente/debitore Parte_4 ingiunto rispetto all'azione monitoria formulata da una società farmaceutica/creditore opposto e l'oggetto della vertenza corrente tra quelle parti era inerente la attività di impresa in quel frangente svolta dall' tale per cui il costo (id est, l'IVA su compensi del procuratore Pt_4 distrattario) che l' (opponente/debitore ingiunto) opponeva – tra le altre cose – in Pt_4 pagamento alla società farmaceutica (opposta/creditore), aveva un legame diretto con l'attività di impresa svolta dalla creditrice.
Nella controversia in esame la vertenza cui quel compenso deriva “inerisce” non certo l'attività di impresa della parte vittoriosa, bensì l'attività istituzionale, medico-sanitaria propria dell' Parte_5
La materia, disciplinata a livello nazionale dal D.P.R. 633/19727, è regolamentata, a livello comunitario, dalla VI Direttiva del Consiglio CEE n. 388 del 17 maggio 1977.
L'art. 4 della menzionata Direttiva, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico – afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi IVA per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità.
Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti
(presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.
L'art. 4 del D.P.R. 633/1972, al secondo comma, stabilisce che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio d'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici che abbiano ad oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Per gli enti pubblici non commerciali, invece, è necessario, ai fini IVA, distinguere attentamente le varie attività svolte.
Infatti il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che, per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano pagina 7 di 11 effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Una volta operata la distinzione fra enti pubblici commerciali ed enti pubblici non commerciali, per i secondi è necessario, come si diceva, distinguere attentamente le diverse attività svolte, per valutare correttamente la natura commerciale che fa scattare l'imponibilità
IVA.
La soggettività passiva IVA di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso.
Pertanto, oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività, occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata.
In particolare, le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali.
Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 elenca dettagliatamente, al comma 5, quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.
In particolare, si considerano Attività commerciali: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati); erogazione di acqua e servizi di depurazione e fognatura, gas, energia elettrica e vapore;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
trasporto e deposito di merci;
trasporto di persone;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
servizi portuali ed aeroportuali;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Si considerano, invece, attività non commerciali: le cessioni di beni e le prestazioni di servizio poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei Deputati e dalla Corte Costituzionale (purché effettuate nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali); le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle Unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
pagina 8 di 11 Occorre, poi, considerare la specificità degli enti pubblici e valutare l'effettiva esistenza del rapporto sinallagmatico, quindi l'effettuazione della prestazione a titolo oneroso, che costituisce presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, di cui all'art. 3 del D.P.R. 633/1972.
Prestazione e corrispettivo sono i due aspetti speculari del rapporto sinallagmatico da cui scaturisce l'assoggettamento al tributo.
Per gli enti pubblici, infatti, accade che delle somme vengano introitate senza che a fronte delle stesse venga fornita alcuna controprestazione.
Quindi, per accertare la rilevanza IVA è necessario verificare se le somme ricevute costituiscano corrispettivi per la prestazione di servizi che l'ente deve eseguire a favore del finanziatore, o se tali somme si configurino come contributi erogati al fine di conseguire interessi di carattere generale, non afferenti specifiche prestazioni.
Ne consegue, in questo secondo caso, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, per assenza del rapporto sinallagmatico.
In ragione di quanto sopra, considerato che gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, considerato, poi, che l'attività esclusiva o principale dell' è quella istituzionale di Controparte_4 carattere medico-sanitaria, ne deriva che il nella riferita qualità e Parte_5 nello svolgimento della propria attività istituzionale, non è soggetto passivo IVA.
E poiché la vertenza da cui l'odierna questione scaturisce “non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione”, l'oggetto del giudizio recante R.G.N. 14048/2012 reso dinanzi al Tribunale di Bologna non ineriva affatto l'attività commerciale o di impresa del bensì, invero, l'attività istituzionale al medesimo facente capo in via esclusiva o CP_1 principale, ne consegue che la sig.ra deve pagare al anche l'importo Parte_1 CP_1 liquidato a titolo di IVA, in quanto l'IVA sul compenso professionale del proprio legale costituisce, per il , un costo che l'ente non può detrarre. CP_1
L'opposizione in argomento ex adverso spiegata, quanto al primo motivo è, quindi, infondata.
Quanto alle altre due censure inerenti la ripartizione delle spese e la loro quantificazione, si evidenzia quanto segue.
pagina 9 di 11 Il Tribunale ha ritenuto fondato il solo secondo motivo di opposizione, ritenendo che gli oneri accessori sul compenso del difensore come liquidato in sentenza vanno senz'altro corrisposti, se dovuti, in uno con il compenso, ma ai fini della determinazione del quantum dovuto ex art. 96/3° co. c.p.c. per abuso del processo, la base di calcolo andava individuata nell'importo liquidato a titolo di compenso professionale (d'altronde, così essendo letteralmente statuito in sentenza) pari ad Euro63.308,00, con la conseguenza che a questo titolo era dovuta la minor somma di Euro 18.992,40.
In punto di spese ha ritenuto che, poiché l'accoglimento di un solo, marginale, motivo di opposizione inerente il mero quantum intimato, consentisse “la conferma del precetto nei limiti del minor importo di Euro 111.975,72 anziché di Euro 120.695,50, la conferma del precetto per minor importo giustificava la parziale compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/12, con obbligo dell'opponente di refusione dei restanti 11/12 in favore di , Controparte_1 come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55
(attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da Euro 52.000 a
Euro 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi e ulteriore abbattimento del 30% del compenso per la fase decisoria in ragione della oralità della discussione e della contestualità della decisione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.”
Nel dispositivo così si esprimeva: “CONFERMA il precetto opposto per il minor importo di Euro
111.975,72 CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...] degli 11/12 delle spese di Controparte_3 giudizio che liquida in Euro 7.360,83 per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese.
La motivazione, quanto al secondo motivo di impugnazione inerente il riparto delle spese nel suo complesso appare immune da censure e coerente con i principi enunciati dall'art. 91 c.p.c., avendo operato una liquidazione con compensazione proporzionale alla misura della parziale soccombenza della opposta.
Quanto al terzo motivo di impugnazione inerente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, si evidenzia che la lite aveva ad oggetto l'importo dovuto per i.v.a. pari a Euro
16.657,00, oltre all'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pari a Euro 8.719,78 per un totale di Euro 25.376,78, pertanto appare errato il riferimento operato dal Tribunale allo pagina 10 di 11 scaglione compreso tra Euro 52.000,00 e Euro 260.000,00, mentre quello che va considerato è quello compreso tra Euro 5.201,00 e Euro 26.000,00, quindi, occorre riformare la sentenza solo per tale capo liquidando gli importi dovuti per compensi secondo il D.M. 55/2014, ai valori medi e con le riduzioni indicate dal Giudice di primo grado, pari al 30%, per le fasi di studio, introduzione, decisione, in misura così ridotta di Euro 2.264,50.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio, introduzione e decisione, tenendo conto della parziale soccombenza dell'appellante per due dei tre motivi di impugnazione e di conseguenza con compensazione per un terzo nella misura finale così determinata di Euro 1.265,63.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata liquida a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado la minor somma di Euro 2.264,50,
- rigetta gli altri motivi di impugnazione,
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che si liquidano per la fase di appello, in euro di Euro 1.265,63,00, oltre accessori come per legge, rimborso forfettario al
15% spese generali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1659/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MAURIZIO
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la Sentenza n. 20441/2019 pubblicata il 13.06.2019 dal
Tribunale Ordinario di Bologna
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 11 Conclusioni per l'appellante: in sede di precisazione delle conclusioni: l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello, rinunciando al primo motivo, nell'atto introduttivo ha concluso come segue: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20441/2019 del 13.06.2019 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata dal Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Romagnoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13239/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la
[...] nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Controparte_1 alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
[...] opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni per l'appellato
“rigettare tutti i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 20441/2019 resa dal
Tribunale di Bologna il 13 giugno 2019 in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado, Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC in data 31.8.2018, proponeva Parte_1 opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificatole, per Euro 120.695,50, da
[...]
in data 16.8.2018 Controparte_2 unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dell'intestato Tribunale di Bologna n.
622/2017 con cui l'opponente e gli altri attori in solido venivano alla rifusione delle spese di lite pagina 2 di 11 liquidate in Euro 63.308,00 oltre al pagamento di ulteriore somma ex art. 96/3° co. c.p.c. pari al
30% delle spese di lite come liquidate a titolo di compenso professionale.
Sosteneva l'opponente:
- che sarebbe stata illegittima l'intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA, per euro
16.657,00,
- che sarebbe stato illegittimo il calcolo del 30% ex art. 96/3° co. c.p.c. anche sugli oneri accessori del compenso liquidato, con una pretesa eccedente per euro 8.719,78, quella legittima,
- che sarebbe stato illegittima l'intimazione del pagamento delle spese di registrazione in difetto di prova del relativo pagamento da parte dell'intimante.
Il Giudice decideva la causa e riteneva che l'opposizione era solo in parte fondata, quanto al calcolo della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., essendo invece infondata quanto al rimborso dell'i.v.a. e dell'imposta di registro.
Quindi, con la sentenza rideterminava le somme dovute in restituzione all'attrice, decurtando da quelle pretese nel precetto con errato calcolo ai sensi dell'art. 96 coma 3 c.p.c. la somma di Euro 8.719,78 e, rigettando le altre domande, la condannava a rimborsare le spese di lite all'avversaria, nella misura proporzionale al valore della parte di domanda accolta.
L'attrice impugnava la sentenza reiterando i motivi di opposizione proposti in primo grado e l'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa perveniva, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice in primo grado:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la
[...] nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Controparte_1 lla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
[...]
pagina 3 di 11 opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni della convenuta in primo grado:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato nel precetto opposto perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte già indicate in narrativa;
- in via principale: dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata è infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre – ex art. 615 comma 2 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi contestati.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Occorre osservare, preliminarmente che parte appellante, in udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024 ha chiesto di accogliere l'impugnazione rinunciando al primo motivo ed ha poi inammissibilmente depositato istanza con la quale ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per correggere il verbale di udienza.
L'istanza appare inammissibile perché posteriore a quella di precisazione delle conclusioni e perché il difensore comparso avrebbe dovuto verificare nella stessa udienza e nel contraddittorio il contenuto del verbale di udienza.
In mancanza, peraltro, di accettazione della parziale rinuncia, la causa va, quindi, decisa.
Ebbene l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza per i seguenti motivi:
1. errata valutazione del regime fiscale della Controparte_1
ed errato rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità della
[...] richiesta del pagamento dell'IVA, al contrario, trattasi di imposta deducibile per la creditrice
Parte_2
2. errata condanna alle spese eseguita dal Giudice dell'opposizione per violazione dell'art. 91
[...]
c.p.c., mancato riconoscimento delle spese di lite in favore dell'opponente vittoriosa, seppur parzialmente,
pagina 4 di 11 3. in subordine, errata e/o mancata valutazione della domanda risultante dai motivi di opposizione in ordine al valore della causa e conseguente errata quantificazione delle spese di lite a carico dell'opponente.
Sul primo motivo di impugnazione si osserva quanto segue.
L'appellante ha chiesto accertarsi che non fosse dovuto all'appellato l'importo esposto dal proprio difensore a titolo di i.v.a. per un ammontare di Euro 16.657,00 e di liquidare il minor importo dovuto per le spese di primo grado tenendo conto della parziale soccombenza dell'avversario e del valore della causa impugnato la sentenza di primo grado chiedendo di riformarla per i motivi già esposti nel giudizio di opposizione.
La pretesa creditoria per la quale è stata preannunciata l'esecuzione derivava da sentenza conclusiva di giudizio nel quale la ha prospettato una responsabilità medica della Pt_1 struttura ospedaliera, poi totalmente disattesa con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite liquidate.
Ed il Tribunale, decidendo l'opposizione al precetto intimato dalla convenuta vittoriosa, accogliendo la prospettazione difensiva dell'opposta, ha ritenuto che, poiché la pretesa creditoria non ineriva all'attività di impresa dell' , bensì all'attività medico-sanitaria Controparte_1 propria dell'ente ospedaliero, per la quale l'ente non era soggetto passivo IVA, la conseguenza era che l'IVA sul compenso del proprio difensore non avrebbe potuto essere portata in detrazione e andava pagata dalla parte soccombente.
Poiché l'intimante, nell'atto di precetto, ha formulato la richiesta del pagamento dei compensi professionali includendo nella somma finale anche l'importo dell'IVA al 22%,
l'appellante ha ritenuto che, nel caso di specie, ci si trovasse di fronte ad un'IVA passiva che non rappresentava un costo per la Controparte_3
ma una mera partita di giro stante la sua fisiologica detraibilità dall'IVA attiva che la
[...] stessa è chiamata periodicamente a versare al Fisco.
In tal caso, ritiene l'appellante, l'avvocato, in tutti i casi in cui abbia come cliente un'impresa o un professionista, e quindi soggetti che hanno diritto alla detrazione, non ha diritto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dalla parte soccombente, ma soltanto l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali in quanto in ipotesi inversa si verificherebbe una ingiusta locupletazione contraria al principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto pagina 5 di 11 (cfr. Cass. Civile, Sezione Seconda 21.02.2012 n. 2474) e essendo la creditrice un ente titolare di partita IVA, è bene ricordare che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'avvocato che abbia prestato la propria opera deve “emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne
l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente” e deve addebitare al cliente l'IVA a titolo di rivalsa anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare 203/1994 e risoluzione 106/2006 Min. Finanze).
Ciò in quanto, ritiene l'appellante, ai fini IVA qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (articoli 17 e 18 del D.P.R. 633/1972).
Ma il Tribunale avrebbe omesso di considerare le due seguenti ipotesi:
a) se il cliente vittorioso è titolare di partita Iva e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente;
b) se, invece, il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione, il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva.
Infatti, nel primo caso, il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'IVA addebitata dal proprio avvocato, mentre nel secondo il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l'imposta addebitata dal suo legale a titolo di rivalsa, pertanto ciò configura per il cliente in questione un vero e proprio onere.
Quindi, sebbene sia a carico della parte soccombente rimborsare quella vittoriosa dell'IVA da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa, il soggetto che intima l'atto di precetto, se è un soggetto passivo IVA (poiché gli è consentito di detrarre l'imposta) non potrà chiedere che sia addebitata l'IVA al precettato, anche nel caso in cui il giudice l'abbia espressamente liquidata (cfr. Cassazione, sentenza n. 11877/2007).
Ebbene l'appellante sostiene senza fondamento che, nel caso di specie, l'IVA passiva non rappresenterebbe un costo per il bensì, invero, una mera partita di giro. Parte_3
La tesi in questione dell'appellante si sostiene sulle motivazioni spiegate in Cass. Civ. sez. II
n. 2474/2012, richiamate dalla difesa dall'opponente a pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione. Il richiamo, tuttavia, non è pertinente.
pagina 6 di 11 La fattispecie esaminata nella sentenza suindicata è diversa rispetto a quella per cui è causa.
In quella sede, infatti, l' rivestiva la qualità di opponente/debitore Parte_4 ingiunto rispetto all'azione monitoria formulata da una società farmaceutica/creditore opposto e l'oggetto della vertenza corrente tra quelle parti era inerente la attività di impresa in quel frangente svolta dall' tale per cui il costo (id est, l'IVA su compensi del procuratore Pt_4 distrattario) che l' (opponente/debitore ingiunto) opponeva – tra le altre cose – in Pt_4 pagamento alla società farmaceutica (opposta/creditore), aveva un legame diretto con l'attività di impresa svolta dalla creditrice.
Nella controversia in esame la vertenza cui quel compenso deriva “inerisce” non certo l'attività di impresa della parte vittoriosa, bensì l'attività istituzionale, medico-sanitaria propria dell' Parte_5
La materia, disciplinata a livello nazionale dal D.P.R. 633/19727, è regolamentata, a livello comunitario, dalla VI Direttiva del Consiglio CEE n. 388 del 17 maggio 1977.
L'art. 4 della menzionata Direttiva, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico – afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi IVA per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità.
Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti
(presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.
L'art. 4 del D.P.R. 633/1972, al secondo comma, stabilisce che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio d'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici che abbiano ad oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Per gli enti pubblici non commerciali, invece, è necessario, ai fini IVA, distinguere attentamente le varie attività svolte.
Infatti il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che, per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano pagina 7 di 11 effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Una volta operata la distinzione fra enti pubblici commerciali ed enti pubblici non commerciali, per i secondi è necessario, come si diceva, distinguere attentamente le diverse attività svolte, per valutare correttamente la natura commerciale che fa scattare l'imponibilità
IVA.
La soggettività passiva IVA di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso.
Pertanto, oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività, occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata.
In particolare, le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali.
Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 elenca dettagliatamente, al comma 5, quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.
In particolare, si considerano Attività commerciali: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati); erogazione di acqua e servizi di depurazione e fognatura, gas, energia elettrica e vapore;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti;
trasporto e deposito di merci;
trasporto di persone;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
servizi portuali ed aeroportuali;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Si considerano, invece, attività non commerciali: le cessioni di beni e le prestazioni di servizio poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei Deputati e dalla Corte Costituzionale (purché effettuate nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali); le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle Unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
pagina 8 di 11 Occorre, poi, considerare la specificità degli enti pubblici e valutare l'effettiva esistenza del rapporto sinallagmatico, quindi l'effettuazione della prestazione a titolo oneroso, che costituisce presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, di cui all'art. 3 del D.P.R. 633/1972.
Prestazione e corrispettivo sono i due aspetti speculari del rapporto sinallagmatico da cui scaturisce l'assoggettamento al tributo.
Per gli enti pubblici, infatti, accade che delle somme vengano introitate senza che a fronte delle stesse venga fornita alcuna controprestazione.
Quindi, per accertare la rilevanza IVA è necessario verificare se le somme ricevute costituiscano corrispettivi per la prestazione di servizi che l'ente deve eseguire a favore del finanziatore, o se tali somme si configurino come contributi erogati al fine di conseguire interessi di carattere generale, non afferenti specifiche prestazioni.
Ne consegue, in questo secondo caso, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, per assenza del rapporto sinallagmatico.
In ragione di quanto sopra, considerato che gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, considerato, poi, che l'attività esclusiva o principale dell' è quella istituzionale di Controparte_4 carattere medico-sanitaria, ne deriva che il nella riferita qualità e Parte_5 nello svolgimento della propria attività istituzionale, non è soggetto passivo IVA.
E poiché la vertenza da cui l'odierna questione scaturisce “non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione”, l'oggetto del giudizio recante R.G.N. 14048/2012 reso dinanzi al Tribunale di Bologna non ineriva affatto l'attività commerciale o di impresa del bensì, invero, l'attività istituzionale al medesimo facente capo in via esclusiva o CP_1 principale, ne consegue che la sig.ra deve pagare al anche l'importo Parte_1 CP_1 liquidato a titolo di IVA, in quanto l'IVA sul compenso professionale del proprio legale costituisce, per il , un costo che l'ente non può detrarre. CP_1
L'opposizione in argomento ex adverso spiegata, quanto al primo motivo è, quindi, infondata.
Quanto alle altre due censure inerenti la ripartizione delle spese e la loro quantificazione, si evidenzia quanto segue.
pagina 9 di 11 Il Tribunale ha ritenuto fondato il solo secondo motivo di opposizione, ritenendo che gli oneri accessori sul compenso del difensore come liquidato in sentenza vanno senz'altro corrisposti, se dovuti, in uno con il compenso, ma ai fini della determinazione del quantum dovuto ex art. 96/3° co. c.p.c. per abuso del processo, la base di calcolo andava individuata nell'importo liquidato a titolo di compenso professionale (d'altronde, così essendo letteralmente statuito in sentenza) pari ad Euro63.308,00, con la conseguenza che a questo titolo era dovuta la minor somma di Euro 18.992,40.
In punto di spese ha ritenuto che, poiché l'accoglimento di un solo, marginale, motivo di opposizione inerente il mero quantum intimato, consentisse “la conferma del precetto nei limiti del minor importo di Euro 111.975,72 anziché di Euro 120.695,50, la conferma del precetto per minor importo giustificava la parziale compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/12, con obbligo dell'opponente di refusione dei restanti 11/12 in favore di , Controparte_1 come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55
(attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da Euro 52.000 a
Euro 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi e ulteriore abbattimento del 30% del compenso per la fase decisoria in ragione della oralità della discussione e della contestualità della decisione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.”
Nel dispositivo così si esprimeva: “CONFERMA il precetto opposto per il minor importo di Euro
111.975,72 CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 [...] degli 11/12 delle spese di Controparte_3 giudizio che liquida in Euro 7.360,83 per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA compensate fra le parti le restanti spese.
La motivazione, quanto al secondo motivo di impugnazione inerente il riparto delle spese nel suo complesso appare immune da censure e coerente con i principi enunciati dall'art. 91 c.p.c., avendo operato una liquidazione con compensazione proporzionale alla misura della parziale soccombenza della opposta.
Quanto al terzo motivo di impugnazione inerente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, si evidenzia che la lite aveva ad oggetto l'importo dovuto per i.v.a. pari a Euro
16.657,00, oltre all'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pari a Euro 8.719,78 per un totale di Euro 25.376,78, pertanto appare errato il riferimento operato dal Tribunale allo pagina 10 di 11 scaglione compreso tra Euro 52.000,00 e Euro 260.000,00, mentre quello che va considerato è quello compreso tra Euro 5.201,00 e Euro 26.000,00, quindi, occorre riformare la sentenza solo per tale capo liquidando gli importi dovuti per compensi secondo il D.M. 55/2014, ai valori medi e con le riduzioni indicate dal Giudice di primo grado, pari al 30%, per le fasi di studio, introduzione, decisione, in misura così ridotta di Euro 2.264,50.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio, introduzione e decisione, tenendo conto della parziale soccombenza dell'appellante per due dei tre motivi di impugnazione e di conseguenza con compensazione per un terzo nella misura finale così determinata di Euro 1.265,63.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata liquida a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado la minor somma di Euro 2.264,50,
- rigetta gli altri motivi di impugnazione,
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che si liquidano per la fase di appello, in euro di Euro 1.265,63,00, oltre accessori come per legge, rimborso forfettario al
15% spese generali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11