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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 38218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38218 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/s9tte le conclusioni del PG T, & p i. Gle)t).9(vc) i &afa LQ C-ChAi D-Z M I la CP—f-tq-m--t; ))-‘stWL:rc2._ ott C yti:c-co-o- Penale Sent. Sez. 1 Num. 38218 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 il Tribunale di Parma - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da DA RT. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) le condotte, giudicate in due diverse sentenze, pur derivando entrambe dal ruolo svolto in una compagine societaria ) hanno genesi autonoma, posto che la condotta distrattiva (che ha comportato la condanna per bancarotta) è stata posta in essere dopo l'apertura del procedimento penale per i reati tributari oggetto della prima sentenza ed allo scopo di svuotare il patrimonio della società attenzionata dalle indagini;
non può pertanto ravvisarsi una deliberazione unitaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - DA RT . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) vi era contiguità temporale - circa otto mesi - tra l'ultima condotta di reato in ambito tributario e la condotta distrattiva, aspetto non apprezzato nella decisione impugnata;
b) la complessiva ricostruzione delle condotte tenute dall'DA porta a ritenere che la società in questione era utilizzata già da tempo per scopi fraudolenti, il che poteva incidere la condotta distrattiva poi realizzatasi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su profili oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice della esecuzione. 3.1 Va premesso cheiin tema di riconoscimento della continuazione/ il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. 2 Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione dì dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo della inerenza delle condotte alla attività gestoria della società Centroplast, ha evidenziato l'assenza di concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le violazioni tributarie e la condotta distrattiva, valorizzando la collocazione 'temporale' della condotta distrattiva (nuova, sul piano tipologico), avvenuta solo quando si era scoperta la precedente attività truffaldina. Si tratta di una valutazione in fatto, del tutto adeguata e resistente alle obiezioni difensive, il che esclude la stessa possibilità di una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/s9tte le conclusioni del PG T, & p i. Gle)t).9(vc) i &afa LQ C-ChAi D-Z M I la CP—f-tq-m--t; ))-‘stWL:rc2._ ott C yti:c-co-o- Penale Sent. Sez. 1 Num. 38218 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 il Tribunale di Parma - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da DA RT. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) le condotte, giudicate in due diverse sentenze, pur derivando entrambe dal ruolo svolto in una compagine societaria ) hanno genesi autonoma, posto che la condotta distrattiva (che ha comportato la condanna per bancarotta) è stata posta in essere dopo l'apertura del procedimento penale per i reati tributari oggetto della prima sentenza ed allo scopo di svuotare il patrimonio della società attenzionata dalle indagini;
non può pertanto ravvisarsi una deliberazione unitaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - DA RT . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) vi era contiguità temporale - circa otto mesi - tra l'ultima condotta di reato in ambito tributario e la condotta distrattiva, aspetto non apprezzato nella decisione impugnata;
b) la complessiva ricostruzione delle condotte tenute dall'DA porta a ritenere che la società in questione era utilizzata già da tempo per scopi fraudolenti, il che poteva incidere la condotta distrattiva poi realizzatasi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su profili oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice della esecuzione. 3.1 Va premesso cheiin tema di riconoscimento della continuazione/ il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. 2 Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione dì dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo della inerenza delle condotte alla attività gestoria della società Centroplast, ha evidenziato l'assenza di concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le violazioni tributarie e la condotta distrattiva, valorizzando la collocazione 'temporale' della condotta distrattiva (nuova, sul piano tipologico), avvenuta solo quando si era scoperta la precedente attività truffaldina. Si tratta di una valutazione in fatto, del tutto adeguata e resistente alle obiezioni difensive, il che esclude la stessa possibilità di una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente