Ordinanza cautelare 19 maggio 2021
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Larizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Chieti, in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’annullamento, previa sospensione
- del decreto prefettizio prot. n. 6472/6D/AREAI-Ordine e sicurezza Pubblica, fascicolo n. 2016000927 del 28 gennaio 2021, notificato il 29 gennaio 2021 nonché qualsiasi atto pregresso, connesso e conseguente all'indicato decreto prefettizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Chieti;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 107 del 19 maggio 2021;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc.a mm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IA LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 19 aprile 2021, il ricorrente impugnava il provvedimento (decreto prefettizio prot. n. 6472/6D/AREA I – Ordine e sicurezza pubblica, Fascicolo n. 2016000927 del 28 gennaio 2021) con il quale il Prefetto di Chieti aveva respinto la sua istanza (18 giugno 2019) di revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 T.U.L.P.S., precedentemente disposto con decreto prefettizio prot. n.14786/6D del 09 maggio 2016, a cagione dell’aver lasciato incustodita all’interno di un veicolo, il 23 gennaio 2016, lungo la via Torquato Tasso, una cartucciera e delle munizioni (episodio segnalato dalla Questura di Chieti). Ricostruita in dettaglio l’articolata vicenda sottesa, unitamente ai suoi risvolti in sede amministrativa e penale (per il reato di cui all'art. 20 bis, II comma, legge 110/1975) il ricorrente articolava quattro ordini di censura, con cui sintesi lamentava: la carenza istruttoria e motivazionale alla base del diniego, l’irragionevolezza e sproporzione alla base delle determinazioni dell’Amministrazione ed il travisamento dei fatti; ancora, la persistenza del requisito dell’affidabilità e della buona condotta, negati dalla Prefettura, anche alla luce dell’avvenuta estinzione del reato nelle more intervenuta; la disparità di trattamento.
2. – Si costituiva in giudizio la Prefettura di Chieti (22 aprile 2021), successivamente depositando memoria (11 maggio 2021) e documenti.
3. – Con ordinanza n. 107 del 19 maggio 2021, adottata in esito alla camera di consiglio del 14 maggio 2021, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. – Con memoria depositata in data 15 gennaio 2026, in vista dell’udienza pubblica, il ricorrente rappresentava che, in esito a nuova istanza all’uopo presentata (5 ottobre 2023), “il Decreto impugnato nel presente procedimento [ rectius il decreto di cui con il provvedimento impugnato è stata negata la revoca] è stato revocato dalla stessa Amministrazione che l’ha emesso […] pertanto, è stato realizzato pienamente dalla Prefettura di Chieti Resistente, l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione, permettendo al Ricorrente di ottenere il bene della vita agognato, così da rendere inutile la prosecuzione del processo”. Chiedeva, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite.
5.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Viene all’esame del Collegio il decreto prefettizio prot. n. 6472/6D/AREA I – Ordine e sicurezza pubblica, Fascicolo n. 2016000927 del 28 gennaio 2021) con il quale il Prefetto di Chieti ha respinto l’istanza del ricorrente (18 giugno 2019) di revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 T.U.L.P.S., precedentemente disposto con decreto prefettizio prot. n.14786/6D del 09 maggio 2016, a cagione dell’episodio verificatosi il 23 gennaio 2016, in narrativa ed in atti meglio descritto.
6.1. – In tali termini sinteticamente ripreso il perimetro della decisione, ritiene il Collegio, in conformità alla richiesta di parte in tal senso formulata (memoria del 15 gennaio 2026), doversi dichiarare cessata la materia del contendere, avendo la Prefettura infine disposto la revoca del decreto prefettizio prot. n.14786/6D del 09 maggio 2016, con provvedimento in data 6 febbraio 2024 pec/6D/area 1(dep. 15 gennaio 2026 in allegato alla memoria). Al riguardo va infatti ricordato “che […] la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” come è avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 07/12/2023) 09/01/2024, n. 303; cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
6.2.- Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
7. - Le spese, anche in considerazione della complessiva evoluzione della vicenda processuale, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
NA IA GI, Presidente FF
IA LE NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE NI | NA IA GI |
IL SEGRETARIO