Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 392
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sia un atto preliminare del procedimento di riscossione e che sia sufficientemente motivata secondo i requisiti di legge, inclusa la comunicazione preventiva introdotta dal D.L. n. 70/2011. La specifica indicazione degli immobili oggetto della futura misura di garanzia reale non è richiesta in questa fase preliminare.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate all'indirizzo PEC del contribuente, come provato dalle ricevute di avvenuta consegna. Si applica la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e non è stata fornita prova contraria da parte del contribuente. La validità della notifica non è inficiata dalla circostanza che l'indirizzo PEC del mittente non sia presente nei pubblici elenchi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 392
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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