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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3228/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via US Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000264000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3228/2023 depositato il 06/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'ipoteca n.291 76 2023 00000264000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Priva di pregio è la censura di carenza di motivazione.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Parimenti, destituita di fondamento appare la censura di omessa notifica degli atti presupposti.
Infatti, deve darsi atto della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso, in quanto notificate all'indirizzo PEC: Email_3 (cfr. ricevuta avvenuta consegna).
Sul punto il Collegio osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Dunque, merita di essere condiviso il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
è assolta dal notificante mediante la produzione della ricevuta di consegna, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita difformità, all'interno della busta notificatagli all'indirizzo PEC, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione resistente, che liquida in €5.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
US Segreto IO Di PI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3228/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via US Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000264000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3228/2023 depositato il 06/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'ipoteca n.291 76 2023 00000264000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Priva di pregio è la censura di carenza di motivazione.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Parimenti, destituita di fondamento appare la censura di omessa notifica degli atti presupposti.
Infatti, deve darsi atto della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso, in quanto notificate all'indirizzo PEC: Email_3 (cfr. ricevuta avvenuta consegna).
Sul punto il Collegio osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Dunque, merita di essere condiviso il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
è assolta dal notificante mediante la produzione della ricevuta di consegna, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita difformità, all'interno della busta notificatagli all'indirizzo PEC, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione resistente, che liquida in €5.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
US Segreto IO Di PI