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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 360/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
in persona del legale rappresentante PA pro tempore, con sede legale in IA RE (TO) alla Via Canale n. 18,
P.IVA ; P.IVA_1
nato a [...] il [...], residente in PA
IA RE (TO) alla Via Canale n. 18, C.F. ; C.F._1
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
IA RE (TO) alla Via Oscar Belluco n. 25, C.F. C.F._2
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
IA RE (TO) alla Via Oscar Belluco n. 25, C.F. ; C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Novara e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in IA RE (TO) alla Via C. Saccarelli n. 29. attori contro
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in AR (CN) alla Via Stazione n. 10, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_2 Mazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino (TO) alla Via Amedeo Avogadro n. 11; convenuto
in persona dell'Amministratore Delegato dott. Dott. Controparte_4 [...]
CF: ), nato a [...] il [...], con CP_5 C.F._4 sede in Milano, Via Soperga n. 9, capitale sociale i.v. di Euro 10.000,00 (Euro
Diecimila/00), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di NO
RI , R.E.A. MI-2718285, iscritta al n. 48530.0 P.IVA_3 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo
2024 in autentica del Notaio Dott. , notaio in Milano, Persona_1 Rep. n. 12.962, Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T (All. A), da (già giusto Controparte_6 CP_7 cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con CP_6 come da visura che si allega – All. B), con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
NORI , R.E.A. MI-2507951, (in seguito la P.IVA_4
“Rappresentante”; “ ”), società intervenuta quale mandataria e CP_6 Pt_2 per la gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa, in forza
[...] di procura alle liti rilasciata dalla dott.ssa (All. C) ed allegata ai Persona_2 sensi del DPR 123/01 art. 10 (procura alle liti) dall'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
), con studio in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. C.F._5 67 ( ); Controparte_8 intervenuto
oggetto: finanziamento;
opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni
Parte attrice: - accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto ingiuntivo opposto n. 1199/2023, del 03.11.2023, emesso dal Tribunale di Ivrea per le causali meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 1199/2023, del 03.11.2023, emesso dal Tribunale di Ivrea per i motivi in narrativa;
- mandare assolti gli attori in opposizione da qualsivoglia pagamento a favore di parte convenuta in opposizione;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare nullo/annullabile/inefficace e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto ingiuntivo opposto n. 1199/2023, del 03.11.2023, emesso dal
Tribunale di Ivrea per le causali meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 1199/2023, del 03.11.2023, emesso dal Tribunale di Ivrea per i motivi in narrativa;
- determinare le somme dovute dagli attori in opposizione nel limite del giusto e del rigorosamente provato;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende […]”
Per parte convenuta: “Nel merito: respingere la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo n. 1199/2023 del Tribunale di Ivrea per carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a
[...]
mandando assolta Controparte_3 quest'ultima da qualsivoglia condanna anche in punto spese. In ogni caso: col favore di onorari e spese del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso”. Parte intervenuta:rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del Decreto, e/o comunque nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, accertare – con condanna al pagamento - che P_
è creditrice della (già e dei
[...] PA P_
GG.ri , e della somma PA Parte_1 Controparte_2 di € 141.597,31 oltre interessi di mora richiesti pari al 12.5 % su detto capitale dal 10.6.2023 al saldo, per il debito da scoperto di conto corrente ed € 111.259,54 oltre interessi di mora al tasso del 6,25% sul capitale di € 108.937,78 dal 10.6.2023 al saldo, per il debito derivante da mutuo fondiario, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 1199/2023 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data
3.11.2023, nei confronti e dei fideiussori PA
, , per il pagamento dei PA Parte_1 Controparte_2 seguenti importi:
- € 141.597,31 a titolo di scoperto di conto corrente bancario (posizione n. 0002/005/17776) alla data del 09.03.2023;
- € 111.259,54 a titolo di rimborso dei ratei del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico n. 50509 Repertorio e n. 16852 Atti in data
31.10.2006;
La società e i fideiussori PA _1
, , , tempestivamente costituitasi in
[...] Parte_1 Controparte_2 giudizio, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della _3
, hanno contestato la mancanza di prova del credito, la violazione
[...] norme sulla trasparenza, l'applicazione dell'art. 1346 c.c. e la mancata pattuizione del regime calcolo.
si è costituita nel giudizio, con comparsa depositata in Controparte_3 data 10.04.2024 contestando l'eccezione di difetto di titolarità del credito e rimettendosi, per il resto, alle difese svolte dalla cessionaria intervenuta,
[...]
_10
La cessionaria del credito, è intervenuta nel giudizio _10 contestando l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Espletata mediazione con esito negativo, concessa esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. § L'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dagli opponenti sul presupposto che il credito è stato oggetto di cessione a favore della società
è infondata. PA0
Come emerge documentalmente, il deposito del ricorso per ingiunzione è avvenuto in data 21.07.2023 e la cessione dei crediti in blocco da _3
a favore di si è perfezionata (mediante scambio di
[...] _10 proposta e accettazione) successivamente, in data 19.9.2023 (cfr. atto di cessione sub. doc. 4 convenuta;
avviso cessione pubblicato in GU del
14.10.2023; cfr. doc. 4 opponente). In data 26.02.2024, il credito è stato nuovamente ceduto a favore della società nell'ambito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari (all. D, E del f. intervenuta).
Pertanto, al momento della proposizione della domanda giudiziale _3
era titolare della pretesa di credito e, in quanto tale, era pienamente
[...] legittimata a farla valere in giudizio;
l'operazione di cessione dei crediti in blocco intervenuta tra e (in data 19.09.2023) e quella _3 _3 _10 successiva tra e (in data 29.02.2024) hanno _10 Controparte_4 integrato un fenomeno successorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., che non ha venir meno la legittimazione della parte originaria.
Nel merito, le contestazioni sollevate dagli opponenti circa la mancanza di prova dell'esistenza del credito sono infondate.
parte convenuta ha prodotto in sede monitoria, come prova scritta del credito, il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza (doc. 2), il contratto di mutuo fondiario, la lettera di fideiussione ommibus, debitamente sottoscritta, con previsione dell'importo massimo garantito (doc. 3), l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. riassuntivo del debito residuo (doc. 5) e la lettera di revoca delle linee di credito operanti sul conto corrente per corrispondenza
(doc. 6); infine la comunicazione della segnalazione a sofferenza alla centrale
IS (doc. 7).
La società intervenuta in giudizio in qualità di (ultima) Controparte_4 cessionaria del credito, ha integrato la prova producendo, al momento della sua costituzione in giudizio, gli estratti conto analitici e scalari dell'intero rapporto, utili alla corretta determinazione del debito del correntista attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti.
A fronte di tali risultanze documentali, parte opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche, non supportate da elementi di fatto concreti e documentalmente riscontrabili (come, ad esempio, da una perizia econometrica), omettendo altresì di integrare e precisare le proprie difese nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In particolare, era anzitutto preciso onere degli opponenti fornire la prova del fatto estintivo eccepito (ossia gli asseriti pagamenti parziali;
cfr. Cass.
13533/2001).
Parimenti, la doglianza circa la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi moratori non è condivisa poiché che gli opponenti, al fine di soddisfare l'onere di specifica contestazione, avrebbero dovuto evidenziare l'eventualità discrepanza tra l'importo degli interessi di mora calcolato sulla base alle condizioni contrattuali e quello richiesto dal convenuto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Ancora, la contestazione degli opponenti sulla violazione degli obblighi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto dei contratti, sulla carenza informativa circa il regime finanziario, sulla applicazione di tassi di interesse ultralegali (in difetto di idonea pattuizione), interessi anatocistici e cms indeterminate è del tutto generica.
Dall'analisi del contratto depositato in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità del contratto di mutuo, concluso per atto pubblico (doc. 6), e del contratto di conto corrente, debitamente sottoscritto in tutte le parti (doc. 7). Per di più gli opponenti non ha contestato specificatamente le clausole contrattuali e, significativamente, la società
[...] in persona del suo legale rappresentante ha specificamente sottoscritto di P_ aver ricevuto copia del contratto di conto corrente (cfr. contratto doc. 7 pag. 1).
Inoltre, era preciso onere della parte opponente che ha eccepito l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso non essendo sufficiente un mero richiamo, astratto, alla normativa di riferimento.
Con specifico riferimento poi alla asserita mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo, la contestazione non è fondata alla luce del recente orientamento, espresso dalla giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15130/2024), secondo cui “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nella fattispecie in esame, il contratto di mutuo contiene un'indicazione chiara circa l'importo erogato (€ 835.000,00), la durata del prestito (venti anni), la periodicità del rimborso (235 rate consecutive) e il tasso di interesse di ammortamento e preammortamento (cfr. allegato B del contratto).
Quanto infine alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, secondo quanto da ultimo indicato dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale eccezione: “il debitore…ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020).
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, quindi, il debitore che alleghi la natura usuraria di una pattuizione di interessi ha l'onere di dedurre in modo specifico gli elementi costitutivi della fattispecie di usura (tra cui particolarmente la misura di eccedenza del T.E.G. rispetto al T.E.G.M. rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996).
In particolare, è stato osservato che il tasso soglia non può essere considerarsi quale fatto notorio, trattandosi di un tasso stabilito dai decreti ministeriali di volta in volta diversi.
Cfr. Cass. 26525/2024: “proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato, né tantomeno adeguatamente provato, la natura usuraria del contratto, non avendo rispettato tale onere probatorio senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali, per cui la domanda non può essere accolta.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 – 260.000,00 (in ragione dell'entità del credito monitorio), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 11657 del
30/04/2024) applicati i valori minimi tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate. Le spese di lite sono riconosciute anche a favore dell'interveniente volontario,
cessionario, dal momento che l'intervento è dipeso dalla Controparte_4 necessità di difesa del titolare attuale del credito avverso opposizione spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 360/2024 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1199/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3.11.2023;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore di
[...]
, che liquida in € _3 Controparte_3 Controparte_3
7.051,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
3) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore di
[...] che liquida in € 7.051,00 per onorari, oltre rimborso forfettario Controparte_4 delle spese generali, IVA e CPA;
Ivrea, 24.06.2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania Frojo)