Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13938 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati LAURA DONATELLA MOLTANI e PATRIZIA MAIOCCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale _1 C.F._2
Resistente Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. verbale di udienza del 06/03/2025):
1
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, anche con sentenza parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 01.12.1970 n. 898, contratto dai Sigg.ri Parte_1
e in L'Avana (Cuba) in data 16.05.2013,
[...] _1
matrimonio trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Firenze (atto n.104 parte 1 serie C1 anno 2014), ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza anche nei registri dello stato civile del Comune di Firenze;
2) dare atto che nessun assegno divorzile è dovuto alla moglie _1
stante l'addebito della separazione alla stessa, la giovane età della resistente e
[...]
la sua piena capacità lavorativa;
3) determinare il contributo al mantenimento del LI minore nella Parte_1 misura di €. 100,00=(cento) mensili oltre rivalutazione annuale Istat, importo così parametrato al costo della vita a Cuba ove il minore ha sempre risieduto e risiede stabilmente.
Con il favore di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con _1
, la quale è rimasta contumace.
[...]
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata
2 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza parziale n. 1269 pubblicata il 27/04/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(04/12/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2. Prima del matrimonio, in data 10/08/2011, è nato da _1
il LI , riconosciuto dal ricorrente. Persona_1
Tenuto conto della carenza di rapporti tra padre e LI, il quale abita a Cuba, il minore deve essere affidato in via super-esclusiva alla madre (come già previsto in sede di separazione), e collocato presso la stessa.
Il padre potrà incontrare il minore a Cuba, o, qualora venga ivi condotto dalla madre, in
Italia, previ accordi con la madre stessa.
3. Circa l'aspetto economico, tenuto conto dell'esclusivo onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, quale genitore affidatario del minore, valutato che il ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un reddito netto complessivo di circa € 30.000,00 ed abita in un immobile concessogli in comodato gratuito dalla figlia, in assenza di fatti sopravvenuti rispetto alla separazione, allorché era stato posto a carico del padre un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario del LI, il Tribunale ritiene congruo confermare detto importo, oltre rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, e scolastiche, necessarie per il LI, dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
3 4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, la quale, rimasta contumace, non ha ostacolato la pronta definizione del procedimento, valutato che si tratta in parte di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse del ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . _1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Playa – l'Avana, Cuba, in data
16/05/2013 da , n. a Firenze (FI) il 27/07/1946, e Parte_1
, n. a L'Avana (CUBA) l'08/01/1991, _1
trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 104, parte 2, serie C1, anno 2014;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida il LI in via super-esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1
presso la stessa, disponendo che il padre possa vederlo qualora egli si rechi a Cuba, ovvero qualora la madre conduca il minore in Italia, previ accordi con la stessa;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla _1
base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del LI, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, e scolastiche necessarie per il LI;
- nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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