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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Giulio Rubini n. 48/D, presso Parte_1 affaele Gullo che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
, Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
I CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5958/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22/5/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere docente di scuola media superiore di Parte_1 se unto a tempo indeterminato con contratto del 27.07.2005 e di avere presentato domanda per ottenere il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre-ruolo prestato dall'a.s. 1992/1993 - all'a.s. 2004/2005 (13 anni in totale) presso vari istituti statali della Provincia di Brescia, come da allegata documentazione, tutti per periodi superiori a 180 giorni per ciascun anno scolastico e lamentata l'illegittimità sia del decreto di ricostruzione della carriera, con cui gli era stato riconosciuto il minor periodo pre-ruolo di 10 anni, sia l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha convenuto in giudizio il l l' CP_4 Controparte_5 Controparte_3
r a) Accertare e dichiarare che al ricorrente , non è stato Parte_1 conteggiato integralmente, ai fini giuridici il servizio di insegnamento pre-ruolo; b) Per effetto di quanto al punto precedente, previa disapplicazione dell'art 485 d.lgs. 297/1994, ordinare al , in persona del Ministro p.t., a procedere alla CP_4 ricostruzione della carriera, nte rideterminazione del Decreto già emesso ed oggi impugnato, con l'integrale riconoscimento di tutti gli anni di pre.ruolo, ai fini giuridici ed economici, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, e a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, con decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato, pari alla somma complessiva di € 12.239,35, ovvero della diversa , maggiore o minore somma, derivante da apposita CTU contabile, di cui si fa espressa richiesta, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, NONCHE' alla corretta collocazione nella giusta fascia stipendiale mediante ricalcolo derivante dal riconoscimento integrale del periodo pre-ruolo, come indicato nel corpo del presente ricorso. c) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per violazione della normativa europea. d) Condannare il al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei CP_4 contratti a termine nella misura di n. 12 mensilità stipendiale aggiornata, ovvero nella misura che l'on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) Condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, a rimborsare alla CP_4 ricorrente le spe essuali
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale ha così Controparte_1 disposto: Accoglie parzialmente le domande e condanna al Controparte_1
in persona del a procedere a
[...] CP_6 del ricorrente con l'integrarle riconoscimento del servizio preruolo prestato, condanna il medesimo al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di E. maturata a titolo di differenze retributive per effetto del riconoscimento dell'anzianità preruolo pari ad anni 13, oltre interessi legali nella misura di legge;
rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna il
convenuto al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così CP_1 ella somma di E.2100,00 oltre spese generali determinate nella misura del 15% nonché della somma di E.259,00 a titolo di rimborso del c.u. Pone definitivamente a carico del e liquidate Controparte_1 con separato decreto.
1.2. Il primo giudice: i) richiamata la normativa europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha dato applicazione al principio di diritto per cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. n. 31149/2019); ii) ha richiamato gli esiti della espletata ctu, che aveva accertato al ricorrente “spetta un'anzianità preruolo di anni 13” e che “le differenze lorde di retribuzione ammontano ad E.21061,95>; iii) ha però ritenuto di accogliere la domanda solo entro i limiti della quantificazione operata in ricorso in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c.>, liquidando quindi all'insegnante le differenze retributive per € 12239,35, come richieste, e non il maggiore importo accertato dal ctu;
iv) ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essere questo decaduto stante la tardiva costituzione CP_1 in giudizio;
v) ha riconosciuto sulla liquidata somma gli interessi legali;
vi) ha respinto la domanda risarcitoria rilevata la totale mancanza di allegazione del pregiudizio, ulteriore rispetto ai danni retributivo e contributivo ristorati con il riconoscimento dell'anzianità preruolo, conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine>; vi) ha compensato per 1/3 le spese di lite atteso il parziale accoglimento della domanda
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c con riferimento alla parte della sentenza ( pag 5 rigo 20 e segg.) con cui il primo giudicante riporta l'esito della perizia di CTU che ha accertato un'anzianità di pre- ruolo di anni 13 e che le differenze retributive ammontano ad euro 21.061,95, ma accoglie la domanda nei limiti operati nel ricorso in ossequio al principio di cui all'art 112 cpc.; II) l'errato rigetto della domanda risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine, richiamando giurisprudenza di legittimità; III) errata parziale compensazione delle spese di lite stante la piena fondatezza di tutto il ricorso 2.1. Il e le sue articolazioni sono rimasti contumaci. CP_4
2.2. P li incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. 4. Preliminarmente va osservato che è coperto da giudicato interno il diritto dell'appellante a vedersi ricostruita la carriera in base al principio di diritto applicato dal Tribunale, come sopra richiamato, e sulla scorta degli esiti della disposta ctu, che ha determinato in 13 anni il servizio pre-ruolo da computare all'atto di assunzione.
4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per non avere tenuto conto delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e avere così erroneamente limitato il quantum della condanna all'importo indicato in dette conclusioni pur a fronte di una ctu che ha accertato una maggior somma a titolo di differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera con il computo dei servizi pre-ruolo.
4.2. Il motivo è fondato.
4.3. Per come evidenziato nel gravame, nel ricorso introduttivo l'appellante aveva chiesto l'integrale riconoscimento di tutti gli anni di pre-ruolo e la condanna del alle conseguenti “differenze retributive maturate, con CP_4 decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato, pari alla somma complessiva di € 12.239,35, ovvero della diversa, maggiore o minore somma, derivante da apposita CTU contabile, di cui si fa espressa richiesta, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”.
4.4. La più giurisprudenza di legittimità si è ormai andata consolidando nell'affermare che “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984)” (da ultimo Cass. n. 5854/2024).
4.5. Con riguardo al caso di specie, nella formulazione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo non solo non è rinvenibile alcuna rinuncia al pieno soddisfacimento economico del diritto azionato, ma il quantum è stato rimesso ai maggiori e più puntuali accertamenti tecnici, di cui si è espressamente chiesto l'espletamento, sicché gli esiti della ctu ammessa ed espletata dal Tribunale sono andati a integrare le conclusioni rassegnate.
4.6. Da quanto esposto consegue la parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, con condanna del al pagamento del maggiore importo, a CP_4 titolo di differenze retributive, 21061,95, oltre interessi come già riconosciuti.
5. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la gravata sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
5.1. Come definitivamente accertato dalla ctu espletata in prime cure, l'assunzione in ruolo dell'appellante è stata preceduta da 13 anni di precariato, con i vari contratti a termine indicati nel ricorso introduttivo.
5.2. L'appellante è stato assunto a tempo indeterminato con contratto del 27/7/2005, ma non è stato dedotto che detta assunzione sia avvenuta in ragione dei contratti a termine che l'hanno preceduta sin dal 1993, sicché alla stessa non può riconoscersi alcun effetto sanante.
5.3. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18” (da ultimo Cass. n. 30779/2025).
5.4. Nella specie, si ribadisce, il , su cui gravava l'onere nulla ha dedotto CP_4 sul punto, mentre dal decret ricostruzione di carriera emerge che l'assunzione è intervenuta quale “vincitore di concorso” 5.5. Quindi, escluso il valore sanante dell'assunzione, devono trovare applicazione i consolidati principi di diritto affermati sin dalla nota sentenza Cass. n. 2552/2016 per cui: i) nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016; ii) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
iii) in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.
5.6. Ne consegue che tenuto conto della tipologia di contratti, alcuni su organici di diritto, della documentata reiterata stipulazione degli stessi anche con medesimi istituti (ciò che fa assumere rilievo per i contratti stipulati su c.d. organici di fatto quale indice dell'abuso unitamente alla durata di alcuni di essi oltre il 30 giugno e fatti cessare prima del 31 agosto), del superamento della soglia dei 36 mesi, si stima equo quantificare l'indennità risarcitoria in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (quella in godimento nell'ultimo contratto a termine), oltre interessi dalla presente pronuncia.
5.7. In detti termini la gravata sentenza va riformata poiché le ragioni del rigetto- totale mancanza di allegazione del pregiudizio, ulteriore rispetto ai danni retributivo e contributivo ristorati con il riconoscimento dell'anzianità preruolo, conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine- non appaiono conformi ai principi sopra richiamati, non potendosi confondere le due diverse fattispecie della abusiva reiterazione e del diritto al computo nella propria anzianità di servizio anche di quello pre-ruolo.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. Deve in tal senso correggersi l'errore materiale del dispositivo, avendo il procuratore dell'appellante formulato la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. nel verbale dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere CP_1 all'appellante la somma di € 21061,95 anziché il diverso importo liquidato nella gravata sentenza, oltre interessi come già riconosciuti;
condanna altresì il appello a corrispondere all'appellante un'indennità CP_1 risarcitoria da abu razione dei contratti a termine quantificata in 10 (dieci) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla presente pronuncia;
condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado nell'importo interno determinato nella gravata sentenza e quanto al presente grado in € 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi
Roma 11.12.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, via Giulio Rubini n. 48/D, presso Parte_1 affaele Gullo che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
, Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
I CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5958/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22/5/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere docente di scuola media superiore di Parte_1 se unto a tempo indeterminato con contratto del 27.07.2005 e di avere presentato domanda per ottenere il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre-ruolo prestato dall'a.s. 1992/1993 - all'a.s. 2004/2005 (13 anni in totale) presso vari istituti statali della Provincia di Brescia, come da allegata documentazione, tutti per periodi superiori a 180 giorni per ciascun anno scolastico e lamentata l'illegittimità sia del decreto di ricostruzione della carriera, con cui gli era stato riconosciuto il minor periodo pre-ruolo di 10 anni, sia l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha convenuto in giudizio il l l' CP_4 Controparte_5 Controparte_3
r a) Accertare e dichiarare che al ricorrente , non è stato Parte_1 conteggiato integralmente, ai fini giuridici il servizio di insegnamento pre-ruolo; b) Per effetto di quanto al punto precedente, previa disapplicazione dell'art 485 d.lgs. 297/1994, ordinare al , in persona del Ministro p.t., a procedere alla CP_4 ricostruzione della carriera, nte rideterminazione del Decreto già emesso ed oggi impugnato, con l'integrale riconoscimento di tutti gli anni di pre.ruolo, ai fini giuridici ed economici, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, e a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, con decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato, pari alla somma complessiva di € 12.239,35, ovvero della diversa , maggiore o minore somma, derivante da apposita CTU contabile, di cui si fa espressa richiesta, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, NONCHE' alla corretta collocazione nella giusta fascia stipendiale mediante ricalcolo derivante dal riconoscimento integrale del periodo pre-ruolo, come indicato nel corpo del presente ricorso. c) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per violazione della normativa europea. d) Condannare il al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei CP_4 contratti a termine nella misura di n. 12 mensilità stipendiale aggiornata, ovvero nella misura che l'on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) Condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, a rimborsare alla CP_4 ricorrente le spe essuali
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale ha così Controparte_1 disposto: Accoglie parzialmente le domande e condanna al Controparte_1
in persona del a procedere a
[...] CP_6 del ricorrente con l'integrarle riconoscimento del servizio preruolo prestato, condanna il medesimo al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di E. maturata a titolo di differenze retributive per effetto del riconoscimento dell'anzianità preruolo pari ad anni 13, oltre interessi legali nella misura di legge;
rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna il
convenuto al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così CP_1 ella somma di E.2100,00 oltre spese generali determinate nella misura del 15% nonché della somma di E.259,00 a titolo di rimborso del c.u. Pone definitivamente a carico del e liquidate Controparte_1 con separato decreto.
1.2. Il primo giudice: i) richiamata la normativa europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha dato applicazione al principio di diritto per cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. n. 31149/2019); ii) ha richiamato gli esiti della espletata ctu, che aveva accertato al ricorrente “spetta un'anzianità preruolo di anni 13” e che “le differenze lorde di retribuzione ammontano ad E.21061,95>; iii) ha però ritenuto di accogliere la domanda solo entro i limiti della quantificazione operata in ricorso in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c.>, liquidando quindi all'insegnante le differenze retributive per € 12239,35, come richieste, e non il maggiore importo accertato dal ctu;
iv) ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essere questo decaduto stante la tardiva costituzione CP_1 in giudizio;
v) ha riconosciuto sulla liquidata somma gli interessi legali;
vi) ha respinto la domanda risarcitoria rilevata la totale mancanza di allegazione del pregiudizio, ulteriore rispetto ai danni retributivo e contributivo ristorati con il riconoscimento dell'anzianità preruolo, conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine>; vi) ha compensato per 1/3 le spese di lite atteso il parziale accoglimento della domanda
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c con riferimento alla parte della sentenza ( pag 5 rigo 20 e segg.) con cui il primo giudicante riporta l'esito della perizia di CTU che ha accertato un'anzianità di pre- ruolo di anni 13 e che le differenze retributive ammontano ad euro 21.061,95, ma accoglie la domanda nei limiti operati nel ricorso in ossequio al principio di cui all'art 112 cpc.; II) l'errato rigetto della domanda risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine, richiamando giurisprudenza di legittimità; III) errata parziale compensazione delle spese di lite stante la piena fondatezza di tutto il ricorso 2.1. Il e le sue articolazioni sono rimasti contumaci. CP_4
2.2. P li incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. 4. Preliminarmente va osservato che è coperto da giudicato interno il diritto dell'appellante a vedersi ricostruita la carriera in base al principio di diritto applicato dal Tribunale, come sopra richiamato, e sulla scorta degli esiti della disposta ctu, che ha determinato in 13 anni il servizio pre-ruolo da computare all'atto di assunzione.
4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per non avere tenuto conto delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e avere così erroneamente limitato il quantum della condanna all'importo indicato in dette conclusioni pur a fronte di una ctu che ha accertato una maggior somma a titolo di differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera con il computo dei servizi pre-ruolo.
4.2. Il motivo è fondato.
4.3. Per come evidenziato nel gravame, nel ricorso introduttivo l'appellante aveva chiesto l'integrale riconoscimento di tutti gli anni di pre-ruolo e la condanna del alle conseguenti “differenze retributive maturate, con CP_4 decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato, pari alla somma complessiva di € 12.239,35, ovvero della diversa, maggiore o minore somma, derivante da apposita CTU contabile, di cui si fa espressa richiesta, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”.
4.4. La più giurisprudenza di legittimità si è ormai andata consolidando nell'affermare che “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984)” (da ultimo Cass. n. 5854/2024).
4.5. Con riguardo al caso di specie, nella formulazione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo non solo non è rinvenibile alcuna rinuncia al pieno soddisfacimento economico del diritto azionato, ma il quantum è stato rimesso ai maggiori e più puntuali accertamenti tecnici, di cui si è espressamente chiesto l'espletamento, sicché gli esiti della ctu ammessa ed espletata dal Tribunale sono andati a integrare le conclusioni rassegnate.
4.6. Da quanto esposto consegue la parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, con condanna del al pagamento del maggiore importo, a CP_4 titolo di differenze retributive, 21061,95, oltre interessi come già riconosciuti.
5. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante censura la gravata sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
5.1. Come definitivamente accertato dalla ctu espletata in prime cure, l'assunzione in ruolo dell'appellante è stata preceduta da 13 anni di precariato, con i vari contratti a termine indicati nel ricorso introduttivo.
5.2. L'appellante è stato assunto a tempo indeterminato con contratto del 27/7/2005, ma non è stato dedotto che detta assunzione sia avvenuta in ragione dei contratti a termine che l'hanno preceduta sin dal 1993, sicché alla stessa non può riconoscersi alcun effetto sanante.
5.3. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18” (da ultimo Cass. n. 30779/2025).
5.4. Nella specie, si ribadisce, il , su cui gravava l'onere nulla ha dedotto CP_4 sul punto, mentre dal decret ricostruzione di carriera emerge che l'assunzione è intervenuta quale “vincitore di concorso” 5.5. Quindi, escluso il valore sanante dell'assunzione, devono trovare applicazione i consolidati principi di diritto affermati sin dalla nota sentenza Cass. n. 2552/2016 per cui: i) nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016; ii) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
iii) in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.
5.6. Ne consegue che tenuto conto della tipologia di contratti, alcuni su organici di diritto, della documentata reiterata stipulazione degli stessi anche con medesimi istituti (ciò che fa assumere rilievo per i contratti stipulati su c.d. organici di fatto quale indice dell'abuso unitamente alla durata di alcuni di essi oltre il 30 giugno e fatti cessare prima del 31 agosto), del superamento della soglia dei 36 mesi, si stima equo quantificare l'indennità risarcitoria in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (quella in godimento nell'ultimo contratto a termine), oltre interessi dalla presente pronuncia.
5.7. In detti termini la gravata sentenza va riformata poiché le ragioni del rigetto- totale mancanza di allegazione del pregiudizio, ulteriore rispetto ai danni retributivo e contributivo ristorati con il riconoscimento dell'anzianità preruolo, conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine- non appaiono conformi ai principi sopra richiamati, non potendosi confondere le due diverse fattispecie della abusiva reiterazione e del diritto al computo nella propria anzianità di servizio anche di quello pre-ruolo.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. Deve in tal senso correggersi l'errore materiale del dispositivo, avendo il procuratore dell'appellante formulato la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. nel verbale dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il appellato a corrispondere CP_1 all'appellante la somma di € 21061,95 anziché il diverso importo liquidato nella gravata sentenza, oltre interessi come già riconosciuti;
condanna altresì il appello a corrispondere all'appellante un'indennità CP_1 risarcitoria da abu razione dei contratti a termine quantificata in 10 (dieci) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla presente pronuncia;
condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado nell'importo interno determinato nella gravata sentenza e quanto al presente grado in € 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi
Roma 11.12.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario