Articolo 1 della Legge 18 novembre 1999, n. 436
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1999
Art. 1. Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona 1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona e' concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' corrisposta secondo l'ordine fissato dall' articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 .
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonche' ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), come sostituito dall' art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 , e' il seguente:
"Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1999