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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1137/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.09.1958, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ragusa, ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Modica, in Via Fosso Tantillo n. 12/A, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Almo il 23.10.1957, residente in [...], attualmente detenuto presso il carcere di AL , rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Claudio Lo
Monaco, nel cui studio sito in Vittoria, nella Via P.pe Umberto n. 155, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione della stessa e del marito, , con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio, in data 02.06.1984, nel Comune di
Giarratana, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il Per_1
13.05.1985), oramai sposata e indipendente economicamente, e Per_2
(l'11.11.1995), studentessa universitaria ed anch'essa autosufficiente, alle condizioni ivi meglio indicate. In particolare, riferiva la ricorrente che, dopo un primo periodo di relativa tranquillità, i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati, a causa delle continue vessazioni psicologiche da parte del marito nei suoi confronti. La convivenza tra i due era stata interrotta da un fatto drammatico, atteso che la mattina del 4.03.2023 la stessa era stata svegliata presso la propria abitazione dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, a seguito della morte della sorella della medesima,
uccisa dal quest'ultimo per tale ragione Persona_3 CP_1 attualmente detenuto presso il carcere di AL. Essendo venuta meno ogni possibilità di riconciliazione, con conseguente impossibilità di riprendere in futuro una convivenza matrimoniale, la richiedeva Parte_1
l'addebito della separazione nei confronti del sig. , il quale Controparte_1 era un ex operaio del settore distribuzione alimentare, pensionato e percettore di un reddito mensile di circa euro 1.100,00. Dal canto suo la dopo essersi occupata nei primi anni del marito, della cura della Parte_1 4
casa (di sua esclusiva proprietà unitamente agli arredi), e dell'educazione dei figli, aveva trovato un lavoro stagionale come cuoca part - time a Giarratana, percependo uno stipendio di circa euro 800,00 mensili. Durante la vita matrimoniale, poi, i coniugi avevano aperto un conto corrente cointestato presso e un libretto postale, entrambi ancora attivi. Controparte_2
Chiedeva pertanto la ricorrente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del sig. e con addebito allo stesso. - Controparte_1
Assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà dell'istante, all'odierna ricorrente completa di arredi e corredi. - Porre a carico del sig. CP_1
un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento per la
[...]
sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT al consumo. - Autorizzare la sig.ra a chiudere il Parte_1 conto corrente cointestato aperto presso ed il libretto Controparte_2
postale; - Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva , il quale dichiarava di aderire al ricorso di Controparte_1 controparte, in particolare alla richiesta di separazione e alle altre condizioni ivi specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 10.10.2024, dinanzi al Giudice all'uopo Delegato, il resistente dava atto della sua avvenuta adesione, in seno alla propria comparsa costitutiva, al ricorso di controparte, alle condizioni ivi indicate. 5
Ciò premesso, nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio de quo, la chiedeva: Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del sig.
e con addebito allo stesso. - Assegnare la casa coniugale di Controparte_1
esclusiva proprietà dell'istante, all'odierna ricorrente completa di arredi e corredi. - Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro Controparte_1
300,00 a titolo di mantenimento per la sig.ra da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo. - Autorizzare la sig.ra a chiudere il conto corrente cointestato aperto Parte_1 presso ed il libretto postale”. Controparte_2
Devono intendersi sussistere i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante il sostanziale accordo delle parti sotto tale profilo, avendo il resistente aderito espressamente alla pronuncia di separazione richiesta dalla controparte, e atteso l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse nei rispettivi atti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del Parte_1 CP_1
Sotto il profilo della richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito, la circostanza rappresentata dalla medesima, relativa al grave fatto delittuoso posto in essere dal resistente, il quale avrebbe ucciso la sorella della medesima, non ha costituito oggetto di contestazione del resistente, il quale, anzi, ha aderito totalmente al contenuto del ricorso, per cui la separazione andrà senz'altro addebitata al che, con la sua CP_1 grave condotta, ha irrimediabilmente cagionato un'insanabile rottura del rapporto di coniugio e di affetto tra le parti. 6
Nulla osta altresì all'accoglimento del ricorso relativamente alla previsione di un assegno a carico del per il mantenimento della CP_1 moglie, per l'importo mensile di euro 300,00 – da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT -, stante l'accordo sostanziale tra le parti sul punto.
Trattasi infatti di una statuizione attinente ad un diritto disponibile dalle stesse, oltre a non essere in contrasto con norme di legge.
La richiesta ulteriore di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale in proprio favore deve dichiararsi inammissibile, in difetto di figli minori, o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti e conviventi con il genitore, essendo l'invocato istituto posto a tutela esclusiva degli interessi dei figli, in quanto teso a tutelare in via esclusiva il loro interesse a mantenere il proprio habitat e il proprio centro principale di affetti personali e familiari, ipotesi certamente non configurabile nel caso di specie.
In riferimento all'ultima previsione, anch'essa non avversata da controparte, questo Collegio non può che prenderne atto.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e l'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
7
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1
23.10.1957, uniti in matrimonio in Giarratana (RG) il 02.06.1984 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Giarratana, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 5, uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
dichiara inammissibile la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
prende atto di ogni ulteriore statuizione tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 03 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti