Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 12 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3351 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
Acireale, via Spiaggia n. 156, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto, 143, presso lo studio dell'avv. Roberto Salemi, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza ed indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
29.03.2024, il ricorrente premetteva che era divorziato a far tempo dal 22.11.2019, giusta sentenza n.
4582/2019 del Tribunale di Catania;
che in data 12.05.2022, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Taormina aveva provveduto agli incombenti per come demandati dal Tribunale, annotando la sentenza, come si evince dall'estratto di matrimonio che si allega;
che nel corso del 2022, aveva presentato domanda per reddito di cittadinanza, prot. , compilando tutte le autodichiarazioni previste in CodiceFiscale_2
1
che la domanda era stata accolta ed aveva percepito per 15 mesi ogni emolumento spettantegli fino al luglio del 2023, per un totale di circa € 12.000,00; che il 12.03.2024, CP_ l gli aveva notificato la revoca del beneficio in ragione di asserite “false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; che in data CP_ 26.03.2024, si era recato presso l ed apprendeva allo sportello che la revoca del beneficio era stata effettuata in virtù della verifica della composizione del nucleo, dal quale egli risultava alla data della verifica ancora “coniugato”, in contraddizione con lo stato di fatto risultante dalla sentenza di divorzio prima citata. CP_ Il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento dell' di revoc in quanto frutto di un erroneo accertamento istruttorio, peraltro del tutto omesso.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1. accertare e dichiarare la nullità e/o CP_ l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio “RdC/PdC Protocollo n. CP_1
RDC-2022-5369341 datato 19/2/2024 per erroneità e/o infondatezza della motivazione assunta e del presupposto su cui è fondato;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a
[...]
, a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
Controparte_1 conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere ogni somma percepita a titolo di CP_ Reddito di Cittadinanza.
4. condannare l alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalle indagini anagrafiche in capo al ricorrente difettava il requisito anagrafico. Infatti, rilevava “… 5) Nel caso in CP_ esame la prestazione de quo -RDC-2022-5369341- non è stata revocata dalla sede di Catania, bensì in seguito alla gestione centralizzata delle liste trasmesse dalla Direzione di risk management, compliance e antifrode. 6) Dalle informazioni consultabili in Arcanet, risulta che il soggetto in questione fosse irreperibile già alla data di presentazione della domanda, ovvero il 28/02/2022. 7) In seguito ad una istanza di riesame presentata dall'utente, la Sede si è attivata con l'invio di una richiesta al Comune di Acireale per acquisire CP_ conferma del possesso del requisito di residenza, utilizzando il modulo ad hoc predisposto dall' . 8) L'ente locale non ha fornito un riscontro conforme alle richieste istruttorie, limitandosi alla trasmissione di un certificato di residenza, non rispondente alle necessità espresse. 9) Pertanto, è stata inoltrata una seconda richiesta, alla quale è stata data risposta con la medesima documentazione precedentemente indicata non conforme alle necessità espresse.”.
Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto ed in diritto e perché non provato il diritto. -In via istruttoria, 1) ordinarsi al Comune di Acireale e al
Comune di Catania di esibire in giudizio, mediante deposito in Cancelleria, un certificato da cui risulta che il ricorrente/richiedente , 29/10/1969, CF alla data del Persona_2 C.F._3
28/02/2022 (data domanda RdC) risultava residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo
2 continuativo. 2) ammettersi prova testi sui punti 1-9 indicandosi quale teste c/o Testimone_1
.”. CP_2
Con ordinanza del 10.10.2024, resa all'esito dell'udienza del 04.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “1. Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
”
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
3 La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_3 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato
4 eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla prestazione in godimento a seguito della domanda presentata in data 28.02.2022 per la mancanza del requisito previsto dall'art. 1, lett. a) n. 2, ovvero di non essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. CP_ Motivo, peraltro, specificato dall' solo in corso del presente giudizio con la memoria di costituzione, in quanto la motivazione della revoca indicata nel provvedimento del 19.02.2024, specificava “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o
5 patrimonio inerenti il nucleo.”, facendo intendere che il dato non veritiero era dovuto allo status formale di
“coniugato” ancora risultante dall'anagrafe anziché quella di fatto di “separato”, sin dal 22.11.2019 ed annotato soltanto in data 12.05.2022, successivamente alla presentazione della domanda in data 28.02.2022. CP_ Ebbene, a seguito della specificazione della motivazione eseguita dall' in sede di costituzione, il ricorrente ha prodotto certificazione anagrafica storica rilasciata dai Comuni di Catania ed Acireale dal quale risulta che egli era iscritto nella popolazione residente del Comune di Catania dal 20.11.1997 al 23.03.2022, allorquando si è trasferito nel Comune di Acireale, nel quale risulta iscritto dal 23.03.2022 fino al 25.09.2024
(data rilascio certificato) con domicilio dapprima in via Barcellona n. 15 – Pozzillo – e successivamente in via
Spiaggia n. 156 Int. 5 – Stazzo.
Pertanto, risulta adeguatamente provato il requisito previsto dall'art. 1, lett. a) n. 2, ovvero di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” da parte del ricorrente e la legittimità del godimento della prestazione goduta a seguito della domanda presentata in data 28.02.2022.
Ne consegue che il ricorso va accolto, dichiarando illegittimo il provvedimento di revoca del 19.02.2024, notificato in data 12.03.2024.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare in ragione della metà le spese del giudizio e CP_ la restante metà va posta a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.03.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, dichiarando illegittima la revoca della prestazione con il provvedimento del 19.02.2024, notificato in data 12.03.2024. CP_
2) Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l , come sopra generalizzato, alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente, che la netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.863,50, oltre rimborso spese generali del 15 %, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Roberto Salemi.
Così deciso in Catania all'udienza del 12.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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