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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 137 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Ornella Polo, presso il cui studio - in Nardò (Le), alla Via S. Pertini
12 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Romanello, presso il cui studio - in Leverano alla via Fontana n.
74 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
CP_2
APPELLATA
All'udienza del 21.2.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è così brevemente ricostruito dal Tribunale di Lecce con la impugnata sentenza n. 3130/2021 del
16/11/2021, pubblicata in pari data: “Con atto di citazione del 17.01.2016, ritualmente notificato, Parte_1
e evocavano in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che il nuovo fabbricato di proprietà della società convenuta, di cui al permesso di costruire n. 151 del 22.12.2015, rilasciato dal Comune di Controparte_1
Copertino, viola le distanze minime di legge rispetto alla proprietà degli odierni attori, e dunque le disposizioni di cui all'art. 9, D.M. 2.04.1968, n. 1444, con riferimento alle pareti finestrate di pertinenza della proprietà attrice (sopra meglio descritte),
e quelle dell'art. 873 c.c. nella sezione della medesima proprietà che fronteggia la via pubblica;
2) accertare e dichiarare che il nuovo fabbricato, di proprietà della società così come realizzato, a distanza inferiore rispetto a Controparte_1
quella prevista dalla legge, comporta pregiudizio al pieno godimento della proprietà , limitando sensibilmente Parte_3
luminosità, areazione e salubrità della zona giorno del piano primo;
per l'effetto degli accertamenti di cui innanzi;
3) condannare la proprietaria del fabbricato di cui al permesso di costruire n. 151 del 22.12.2015, rilasciato dal Comune di
Copertino, in persona del suo legale rappresentante, alla riduzione in pristino delle pareti e dei Controparte_1
solai ricadenti a distanza inferiore a metri 10 dalle pareti finestrate della proprietà , e dunque alla Parte_3
demolizione delle dette opere, e contestualmente, 4) condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori, derivante alla proprietà per effetto della violazione delle distanze di legge, quantificabile nella Parte_3
somma di € 50.000,00, come da elaborato tecnico in atti, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che si riterrà di giustizia, anche per via equitativa;
5) con vittoria di spese”.
Gli attori lamentavano la violazione delle distanze legali, in danno della loro abitazione, rispetto alla edificazione di un immobile, di nuova costruzione, realizzato in aderenza alla loro proprietà dalla società convenuta;
pertanto, chiedevano la rimozione delle opere, pareti e solaii, insistenti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9 D.M. 2.04.1968, n. 1444, rispetto alle pareti finestrate di pertinenza di un cucinino posto al piano primo della loro proprietà, e di quelle insistenti a distanza inferiore a quella di cui all'art. 873 c.c., ricadenti nella parte antistante la via pubblica, oltre il risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.05.2017, si costituiva la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibili, improponibili ed improcedibili, per quanto riportato in premessa, le azioni e le domande promosse e proposte da controparte tendenti ad accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni '“... di cui all'art. 2 9, D.M. 2.04.1968, n.1444, 'con riferimento alle pareti finestrate di pertinenza della proprietà attrice...” e la conseguente istanza di condanna della “.. alla riduzione in pristino delle pareti e dei solai ricadenti a distanza Controparte_1
inferiore a metri 10 dalle pareti finestrate della proprietà , e dunque alla demolizione delle opere”; NEL Parte_1 Pt_2
MERITO: 2) rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di in quanto Controparte_1
inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
3) condannare gli attori al risarcimento dei danni, in favore della convenuta per lite temeraria ex art.96 c.p.c., da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa;
4) condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la consulenza tecnica d'ufficio.”
Con la suddetta sentenza n. 3130/2021, il Tribunale di Lecce, così decideva:
“- Dichiara accertata la violazione di cui all'art. 873 c.c. a carico della nei termini di cui in Controparte_3
parte motiva;
- Per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare la distanza legale con la proprietà attorea, ubicata a primo piano, in ossequio alle indicazioni fornite dal CTU, Ing. ; Persona_1
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.” E motivava:
“Quanto alla lamentata violazione dell'art. 873 c.c., il CTU ha osservato che il fabbricato della convenuta, prospiciente su via Pisacane, rispetta la distanza prescritta dal su citato articolo di metri 3 con la proprietà dell'attrice solo con il piano terra in quanto il piano primo, realizzato a sbalzo si trova ad una distanza di ml 2,35 dal confine con proprietà dell'attrice.
Non si riscontrano violazioni per circa ml 4,00 in quanto l'immobile della convenuta è a distanza di ml 2,35 dal parapetto alto ml 1,00 della veranda a piano primo dell'attrice e a ml 5,70 dallo stesso fabbricato;
mentre, vi è violazione tra i due fabbricati per una lunghezza di circa ml 1,00 in quanto il fabbricato della convenuta dista 2,35 dall'immobile dell'attrice.
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29867/2019, ha enunciato il seguente principio: “Il piano particolareggiato e la lottizzazione convenzionata esauriscono la gamma degli strumenti urbanistici nell'ambito dei quali è consentita la deroga alla previsione della distanza minima di 10 metri tra edifici con pareti finestrate prevista dall'art. 9 secondo comma DM
1444/1968”.
Orbene, nel caso di specie, come anche accertato dal CTU, entrambi gli immobili per cui è causa, ricadono nella c.d. CP_4
[...
, ossia “zona di completamento edilizio”, in riferimento alla quale, nel PRG del Comune di Copertino, si legge quanto segue: “Tale zona comprende gli insediamenti attuali di recente formazione, privi delle caratteristiche storiche e storiche- ambientali, totalmente definiti nei loro allineamenti stradali e per le quali ai sensi della circolare n. 344/1972 dell'Assessorato all'Urbanistica è ammessa la deroga a quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 riguardante la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici”.
3 Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, alcuna violazione può essere ascritta in capo alla società convenuta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. n. 1444/68.
Con riferimento all'art. 873 c.c., il CTU ha rilevato la sussistenza di una violazione, limitatamente al primo piano del fabbricato della convenuta, relativamente al quale si è accertata la violazione della distanza legale tra il suddetto fabbricato ed una parte della veranda di proprietà attorea, pure ubicata a primo piano.
Quindi, il Consulente d'ufficio, al fine di regolarizzare tale violazione ha proposto le seguenti soluzioni: a) se il muro di confine dell'attrice è un muro comune, come risulterebbe dalle planimetrie in atti, la violazione all'art. 873 potrebbe essere superata posando in opera dei travetti tra i due muri;
b) se, al contrario, il muro è di proprietà esclusiva dell'attrice, la convenuta, prima della posa in opera dei travetti, dovrebbe costruirsi un muro in aderenza.
Orbene, stante le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, questo giudice ritiene accertata esclusivamente la violazione di cui all'art. 873 c.c. a carico della parte convenuta, nei limiti indicati dal CTU e, per l'effetto, condanna la società convenuta a regolarizzare la distanza oggetto di violazione, in ossequio alle indicazioni fornite dallo stesso tecnico d'ufficio.”
Avverso la predetta sentenza, i sigg.ri e hanno proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 Pt_2 CP_5
[...
Nessuno si è costituito per la sig.ra CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 21.2.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
4 della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. vanno ora esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellata CP_1
B. La Vesta surl eccepisce la “Inammissibilità dell'appello con riferimento alla domanda di riduzione in pristino e conseguente demolizione delle opere. Per tale domanda si eccepisce il passaggio in giudicato della Sentenza nei confronti di o l'appello. Parte appellante chiede, in tal senso, la condanna Controparte_1
di considerata erroneamente nuova proprietaria dell'immobile. In realtà la proprietà dell'immobile rimane in CP_2
capo a Come chiaramente si evince dall'atto notarile depositato dagli appellanti, ha Controparte_1 CP_2
acquistato con “Art.
3 - Clausola di riserva della proprietà”.
L'eccezione è fondata risultando agli atti che la società con contratto di compravendita del CP_5
20.4.2020, registrato a Lecce il 21/04/2020 al n. 6942 ha venduto la proprietà dell'immobile oggetto del presente giudizio alla sig.ra con patto di riservato dominio: “Le parti prestano il proprio consenso a che il CP_2
patto di riservato dominio — quale condizione sospensiva del trasferimento della proprietà alla parte acquirente — venga trascritto, mediante menzione nella nota di trascrizione della presente compravendita. Al momento dell'integrale pagamento del prezzo, mediante il contestuale saldo della somma residua di euro 31.200,00 (trentunomiladuecento virgola zero zero), convenuta entro il termine del 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei), la società venditrice dovrà sottoscrivere atto di accertamento dell'avveramento della condizione, al fine di ottenere l'annotamento di cancellazione nei registri immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, comma 3, del codice civile.”
Di conseguenza l'azione di riduzione in pristino, svolta unicamente nei confronti della sig.ra e non CP_2
della ancora proprietaria dell'immobile, è inammissibile. CP_1
C. L'appellata solleva, inoltre, l'eccezione di “Inammissibilità dell'appello anche con CP_1
riferimento alla domanda risarcitoria. La stessa ha natura autonoma e nulla è stato dedotto nell'atto di appello con riferimento alla predetta domanda. La domanda risarcitoria, invero, è stata sostanzialmente rigettata in primo grado e, pertanto, necessitava di autonoma, impugnazione.”
5 Questa eccezione viene trattata unitamente alla domanda risarcitoria proposta dai sigg.ri Parte_4
, i quali hanno chiesto “il risarcimento del danno in favore degli attori, derivante alla proprietà
[...] Parte_4
per effetto della violazione delle distanze di legge, quantificabile nella misura di € 50.000,00”.
[...]
La domanda dei sigg.ri e è fondata per quanto di ragione. Parte_1 Pt_2
Gli appellanti lamentano invero che “La decisione di primo grado merita censura per quanto di sfavore, in quanto in essa viene operata una errata ricostruzione del fatto e del quadro normativo di riferimento, nonché una errata ricostruzione dei presupposti tecnici e normativi in virtù dei quali stabilire l'operatività del precetto normativo di cui all'art. 9 del D.M.
1444/68, che parte attrice, oggi parte appellante, ritiene violato.”
E chiede che “accertata e dichiarata la violazione delle distanze prescritte dall'art. 9 del D.M. 1444/68, tra la nuova costruzione di proprietà della sig.ra , già della e le pareti finestrate poste al piano CP_2 CP_1 Controparte_1
primo della proprietà appellante, laddove in luogo dei 10 metri imposti dalla legge intercorrono soltanto m 3,50 e metri 3,70 nel tratto più distante, accolga la domanda attorea e dunque riformi la sentenza riconoscendo la violazione delle distanze legali ed il diritto degli appellanti alla riduzione in pristino delle opere edificate in violazione di legge, nonché al risarcimento di tutti i consequenziali danni.”
La domanda di risarcimento del danno è pertanto regolarmente formulata e la corte rigetta l'eccezione di inammissibilità della stessa formulata dalla surl. CP_1
Orbene, il ctu ha rilevato la sussistenza di una violazione, con riferimento all'art. 873 c.c, della distanza legale tra il suddetto fabbricato ed una parte della veranda di proprietà attorea, pure ubicata a primo piano., limitatamente al primo piano del fabbricato della convenuta e il primo giudice, invero, “accertata la violazione di cui all'art. 873 c.c. a carico della nei termini di cui in parte motiva” ha condannato “la Controparte_3
società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare la distanza legale con la proprietà attorea, ubicata a primo piano, in ossequio alle indicazioni fornite dal CTU, Ing. ”. Persona_1
Detta violazione ha comportato, comunque, una compressione seppur limitata, del diritto di proprietà degli odierni appellanti.
La corte ritiene, pertanto, che debba essere liquidato a questi ultimi il danno per il mancato rispetto delle distanze tra edifici, così come accertato dal ctu.
Trattandosi di un danno estremamente difficile da provare nel suo preciso ammontare questa corte ritiene di poter ricorrere alla liquidazione in via equitativa, sussistendone i presupposti.
6 La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova. La Suprema
Corte ha chiarito che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (tra le altre, Cass. n. 17752/2015 e n.
13515/2022) e ancora “la liquidazione equitativa del danno “ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato”, e ha, del pari, “natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)” (Cass. ord. 26051/2020 e n. 8105/2022)”
La corte, pertanto, rilevata l'effettiva impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, liquida e riconosce agli odierni appellanti, in via equitativa la complessiva somma di € 10.000,00.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata per quanto di ragione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 3130/2021 del 16/11/2021, pubblicata in pari data, accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
1. condanna la a versare in favore degli appellanti la complessiva somma di € 10.000,00 maggiorata CP_1
degli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di CP_1
giudizio, liquidate per il primo grado in € 3.000,00 per compenso e per il presente grado in € 3.000,00 per spese processuali, oltre per entrambi i gradi contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del
15%.
Spese della ctu a carico della surl. CP_1
Nulla per le spese nei confronti della sig.ra CP_2
7 Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Lecce 21.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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