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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22160 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22160 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De Amicis 52,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Bonito 1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 06/08/2010 e che dalla loro unione nasceva il figlio Per_1
l'01/12/2010, minore, riferendo che tra le parti, in seguito a
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
19.09.2017, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.6597/2017 del 28.09.2017 resa nel procedimento RG 32339/2016, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
A seguito del parere contrario del PM in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore, previsto nella misura di €.50,00 rispetto alla separazione avvenuta nel 2017, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano di aumentare di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad €.550,00 mensili complessivi, chiedendo di rimettere la causa Per_1
in decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b) dichiarare che le parti sono libere di fissare ove ritengano la loro residenza e/o domicilio dandosene reciproca comunicazione;
c) dichiarare che le parti sono totalmente economicamente autosufficienti;
d) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1
quali, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale e dunque le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo. Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
2 e) Il figlio minore avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno;
f) Il padre potrà vedere ed avere presso di sé il figlio minore almeno:
f.1) tutte le settimane dal giovedì alle ore 21,00 alla domenica alle ore 12,00 con pernottamento;
f.2) Durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il figlio resterà con l'uno o con l'altro genitore dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
f.3) Durante le festività pasquali, dal Venerdì Santo al martedì successivo riaccompagnandolo a scuola;
f.4) Durante l'estate il figlio trascorrerà 15 giorni, anche in due tranche, con il padre nel periodo compreso tra luglio ed agosto di ogni anno. Detti periodi dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno;
f.5) ad anni alterni, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno;
f.6) sempre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché il giorno della
Festa del Papà mentre resteranno con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e della Festa della Mamma;
g) Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto f), il figlio dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici.
h) Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo, il recupero.
i) porre a carico del Sig. il pagamento a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minorenne, della somma di Euro 550,00 mensili, da versarsi in favore della Sig.ra mediante bonifico bancario, ciò in ragione del Parte_2
lungo tempo di permanenza del minore ormai 14enne con il padre dal quale si trasferisce dal giovedì pomeriggio alla domenica, periodo nel quale il papà provvede al mantenimento diretto del figlio. Detta somma verrà annualmente ed automaticamente adeguata secondo gli indici ISTAT.
3 l) Disporre che il Sig. si impegni ed obblighi, altresì, al Parte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, come da
Protocollo del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
m) Le parti si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/08/2010 (atto n.73, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22160 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De Amicis 52,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Bonito 1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 06/08/2010 e che dalla loro unione nasceva il figlio Per_1
l'01/12/2010, minore, riferendo che tra le parti, in seguito a
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
19.09.2017, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.6597/2017 del 28.09.2017 resa nel procedimento RG 32339/2016, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
A seguito del parere contrario del PM in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore, previsto nella misura di €.50,00 rispetto alla separazione avvenuta nel 2017, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano di aumentare di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad €.550,00 mensili complessivi, chiedendo di rimettere la causa Per_1
in decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b) dichiarare che le parti sono libere di fissare ove ritengano la loro residenza e/o domicilio dandosene reciproca comunicazione;
c) dichiarare che le parti sono totalmente economicamente autosufficienti;
d) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1
quali, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale e dunque le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo. Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
2 e) Il figlio minore avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno;
f) Il padre potrà vedere ed avere presso di sé il figlio minore almeno:
f.1) tutte le settimane dal giovedì alle ore 21,00 alla domenica alle ore 12,00 con pernottamento;
f.2) Durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il figlio resterà con l'uno o con l'altro genitore dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
f.3) Durante le festività pasquali, dal Venerdì Santo al martedì successivo riaccompagnandolo a scuola;
f.4) Durante l'estate il figlio trascorrerà 15 giorni, anche in due tranche, con il padre nel periodo compreso tra luglio ed agosto di ogni anno. Detti periodi dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno;
f.5) ad anni alterni, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno;
f.6) sempre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché il giorno della
Festa del Papà mentre resteranno con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e della Festa della Mamma;
g) Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto f), il figlio dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici.
h) Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo, il recupero.
i) porre a carico del Sig. il pagamento a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minorenne, della somma di Euro 550,00 mensili, da versarsi in favore della Sig.ra mediante bonifico bancario, ciò in ragione del Parte_2
lungo tempo di permanenza del minore ormai 14enne con il padre dal quale si trasferisce dal giovedì pomeriggio alla domenica, periodo nel quale il papà provvede al mantenimento diretto del figlio. Detta somma verrà annualmente ed automaticamente adeguata secondo gli indici ISTAT.
3 l) Disporre che il Sig. si impegni ed obblighi, altresì, al Parte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, come da
Protocollo del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
m) Le parti si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/08/2010 (atto n.73, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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