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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/09/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1968/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento di danni,
promossa da:
(5/11/2007) Parte_1 CodiceFiscale_1
minorenne, in persona del padre CP_1
con l'avv. Alberto Melotto del Foro di Verona,
CONTRO
:
1) Parte_2 CodiceFiscale_2
2) Parte_3 CodiceFiscale_3
3) Parte_4 CodiceFiscale_4
tutti con gli avv. Anna Rebesani e Enrico Pastore
4) Parte_5 CodiceFiscale_5
con l'avv. Annuska Ferrazzi,
E CON LE SEGUENTI CHIAMATE IN CAUSA
(da parte di , e ): Parte_2 Parte_3 Parte_4
Controparte_2
1 con l'avv. Renzo G. Villanova,
(da parte di : Controparte_2
, Controparte_3 CodiceFiscale_6
già titolare della cessata ditta individuale Impresa Garden & Service di , Controparte_3
con l'avv. RA Molon,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE:
• IN VIA PRELIMINARE, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità/nullità
dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig.
e altresì rigettarsi l'istanza di nomina di un curatore speciale per l'attore, per i motivi CP_1
già esposti dal Giudicante nel provvedimento del 22 luglio 2021, che integralmente qui si richiamano;
• IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, accertate e dichiarate le relative responsabilità, per i titoli e motivi esposti nell'atto di citazione, condannarsi tutti i convenuti (quanto a in Parte_2
persona dei genitori qui convenuti) nonché la terza chiamata in Controparte_2
solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., a pagare a , come in atti Parte_1
• tutti i danni subiti dall'attore in Grancona (VI) il 9 agosto 2018, la somma di € 729.024,97
come specificata nell'atto di citazione, o in ogni caso la minore o maggiore somma, liquidata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria anno per anno dalla data dell'evento dannoso (9 agosto 2018) sino al saldo;
• IN OGNI CASO, condannarsi i convenuti e la terza chiamata Controparte_2
in solido tra loro, alla refusione in favore dell'attore dei compensi e delle spese del giudizio,
[...]
con condanna a carico dei soli convenuti ex art. 96, co. 1, cod. proc. civ. al risarcimento del danno equitativamente determinato dal Giudice o, in alternativa, ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ. per non
2 avere i convenuti aderito all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita formulato da parte attrice;
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della prova diretta per testimoni formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cod. proc. civ. del 9 gennaio 2023 sui capitoli non ammessi dal Giudice con l'ordinanza del 22 febbraio 2023 (capitoli 7, 8, 10, 17, 18, da 22 a 30), che di seguito si trascrivono, con i testi ivi indicati:
• Vero che l'ing. dell'Ordine di Treviso ha svolto in data 8 gennaio 2023 Testimone_1
un'indagine tecnica sulla dinamica dei fatti avvenuti intorno alle ore 16 del 9 agosto 2018 in
Grancona (VI) di cui è causa, i cui esiti sono contenuti nella propria relazione dell'8 gennaio 2023
prodotta al doc. 17 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 17 di parte attrice).
• Vero che e il 9 agosto 2018 a Grancona utilizzarono il Parte_1 Parte_2
trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra per un paio d'ore circa e che per tutto il Pt_5
tempo erano presenti sul luogo la sig.ra ed il sig. ? Pt_5 Parte_3
• Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16 circa, si era Parte_3
mostrato tranquillo e sereno pur sapendo che in quel periodo di tempo e Parte_1 Pt_2
stavano utilizzando il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra ?
[...] Pt_5
• Vero che nell'estate del 2018, dopo il sinistro del 9 agosto, aveva Parte_1
programmato una vacanza in Sardegna con il padre e che tuttavia in tale periodo egli Pt_2
dovette stare in ospedale fino all'inizio della scuola (settembre 2018)?
• Vero che , prima del 9 agosto 2018, aveva mostrato interesse e passione, Parte_1
nonché particolare propensione, per il gioco del calcio, come risulta dai video prodotti ai docc. 28
e 29 di parte attrice? (Si esibiscano al teste i docc. 28 e 29 di parte attrice).
• Vero che nei mesi scorsi ha manifestato l'intenzione di abbandonare gli studi Parte_1
al termine della scuola media superiore (istituto tecnico Alessandro Rossi di Vicenza) e svolgere un
lavoro manuale, per il quale manifesta interesse e capacità?
3 1. Vero che , padre di , svolge il lavoro di operaio specializzato CP_1 Parte_1
presso AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA di Vicenza e svolge numerosi turni straordinari,
nonché nei giorni festivi e nelle ore notturne, svolgendo le proprie mansioni prevalentemente in
piedi e percorrendo tragitti molto lunghi durante il proprio turno lavorativo, come da documenti 15
e 35 di parte attrice? (Si mostrino al teste i documenti 15 e 35 di parte attrice).
2. Vero che la retribuzione media del sig. è quella rappresentata dai docc. 12- CP_1
13-14 di parte attrice? (Si mostrino al teste i docc. 12-13-14 di parte attrice).
3. Vero che il dott. con Studio in Vicenza, nel 2020 ha sottoposto Testimone_2 _1
a visita medico-legale, i cui esiti sono contenuti nella relazione prodotta al doc. 5 di parte
[...]
attrice? (Si mostri al teste il doc. 5 di parte attrice).
4. Vero che alla visita medico-legale di cui alla domanda precedente il dott. Tes_2
con Studio in Vicenza ha accertato che ha perso la funzionalità al 40 % del
[...] Parte_1
piede sinistro, con ciò rendendogli gravose per sempre le attività quotidiane, quali l'utilizzo del
pedale della frizione di un'automobile? (Si mostri al teste il doc. 5 di parte attrice).
5. Vero che il dott. con Studio in Vicenza, nella propria consulenza Testimone_2
medico-legale del 6 maggio 2020, ha verificato che sarà in futuro più esposto ad Parte_1
incappare in problemi legati alle articolazioni rispetto ad un soggetto normodotato, per effetto dei
postumi dell'amputazione dell'avampiede sinistro subita il 9 agosto 2018 a Grancona? (Si mostri
al teste il doc. 5 di parte attrice).
6. Vero che nel 2018 e nel 2019 il piede sinistro di appariva come rappresentato Parte_1
nelle fotografie prodotte al doc. 25 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 25 di parte attrice).
7. Vero che a titolo di compensi per la consulenza medico-legale del dott. Testimone_2
con Studio in Vicenza del 6 maggio 2020 l'attore ha versato la somma di € 732,00 Iva inclusa,
come da fattura n. 3901 del 10 luglio 2020, prodotta al doc. 11 di parte attrice? (Si mostri al teste il
doc. 11 di parte attrice).
4 8. Vero che nel corso della vita media di un uomo sosterrà, per procurarsi le Parte_1
protesi del piede sinistro rimasto amputato il 9 agosto 2018, una spesa a proprio carico di €
69.750,00, come indicato nella relazione del dott. di Ottobock dell'agosto 2020 Persona_1
prodotto al doc. 6 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 6 di parte attrice).
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate dalle parti convenute e non ammesse nonché per l'ammissione, a prova contraria indiretta sui capitoli delle controparti già ammessi o che dovessero essere ammessi, delle istanze istruttorie per testi e per interrogatorio formale formulate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 cod. proc. civ. del
30 gennaio 2023 (cap. da 31 a 52), che non sono state ammesse con l'ordinanza del 22 febbraio
2023 e che di seguito si trascrivono, con i testi ivi indicati:
relativamente al capitolo 12 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
31) vero che in seguito al sinistro del 9 agosto 2018 a Grancona, peggiorò il proprio Parte_1
comportamento scolastico ed in particolare il 22 gennaio 2019 venne sanzionato con una nota sul
registro scolastico perché si mise a piangere e si rifiutò di uscire dalla classe durante la
ricreazione riferendo al professor di non sentirsi uguale agli altri suoi compagni per via CP_4
dell'amputazione del piede subita a Grancona?
Relativamente ai capitoli 13, 14, 15 e 16 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
32) vero che ha abbandonato l'attività calcistica a marzo 2020? Parte_1
Relativamente ai capitoli 17 e 18 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
33) vero che prima del 2020 aveva manifestato l'intenzione di abbandonare le attività Parte_1
del gruppo scout di cui faceva parte?
34) vero che ha ripreso le attività del gruppo scout solo a partire dal settembre 2022? Parte_1
Relativamente al capitolo 20 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
35) vero che ha manifestato, ad oggi 30 gennaio 2023, l'intenzione di abbandonare il Parte_1
proprio percorso scolastico al termine degli esami di maturità?
5 36) Vero che partecipa alle gare sportive della propria classe della scuola media Parte_1
superiore, arrivando nelle ultime posizioni di classifica?
Relativamente al capitolo 9 della memoria n. 2 dei convenuti e al capitolo 5 della CP_5
memoria n. 2 della terza chiamata CP_2
37) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, , dal retro dell'abitazione di Parte_3
Grancona, vide i minori e utilizzare il trattorino tagliaerba sul campo Parte_1 Parte_2
d'erba antistante l'abitazione?
38) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, , dal retro dell'abitazione di Parte_3
Grancona, udì il rumore del motore del trattorino tagliaerba della sig.ra utilizzato dai Pt_5
minori e ? Parte_1 Parte_2
Relativamente al capitolo 21 della memoria n. 2 dei convenuti e al capitolo 4 della CP_5
memoria n. 2 della terza chiamata CP_2
39) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, avvertì il padre presente sul Parte_2
luogo e gli chiese il permesso di utilizzare il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra Pt_5
a Grancona?
Relativamente al capitolo 22 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
40) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, e utilizzarono il Parte_1 Parte_2
trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra a Grancona per circa un paio d'ore? Pt_5
Relativamente al capitolo 25 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
41) vero che l'unico sport praticato a livello agonistico da fu il calcio, che egli, dopo Parte_1
il sinistro del 9 agosto 2018, praticò solo nella stagione calcistica 2019-2020 e abbandonò
definitivamente a marzo 2020?
42) Vero che , dopo il 9 agosto 2018, alle corse campestri cui ha partecipato è sempre Parte_1
arrivato nelle ultime posizioni di classifica?
Relativamente al capitolo 26 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
6 43) vero che nel punto in cui avvenne il sinistro ai danni di il 9 agosto 2018 a Parte_1
Grancona con il trattorino tagliaerba, alle ore 16 circa, il terreno si presentava prevalentemente
pianeggiante?
Con l'interpello del sig. , relativamente ai capitoli 1 e 2 formulati dai convenuti Parte_3 Pt_6
nella memoria n. 2:
[...]
44) vero che ha utilizzato il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà Parte_2
della sig.ra a Grancona in un'altra decina di occasioni prima del 9 agosto 2018 e che Pt_5
e ne erano a conoscenza e avevano sempre acconsentito a tale Parte_3 Parte_4
utilizzo da parte del figlio minore?
Relativamente al capitolo 7 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
45) Vero che il 9 agosto 2018 il sig. arrivò a Grancona nell'abitazione della sig.ra Parte_3
tra le ore 14 e le ore 15, mentre i minori e stavano già Pt_5 Parte_1 Parte_2
utilizzando il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 9 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
46) vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16, vide e udì i minori Parte_3
e mentre utilizzavano il trattorino tagliaerba Honda DI OV di Parte_1 Parte_2
proprietà della signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 21 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
47) vero che il 9 agosto 2018 a Grancona avvertì e gli chiese il Parte_2 Parte_3
permesso di utilizzare il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora
? Pt_5
Con l'interpello del convenuto sui capitoli 1 e 2 formulati dai convenuti Parte_2 Pt_6
nella memoria n. 2:
[...]
48) vero che ha utilizzato il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà Parte_2
della sig.ra a Grancona in un'altra decina di occasioni prima del 9 agosto 2018? Pt_5
7 Relativamente al capitolo 16 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
49) Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, alle ore 16 circa, frenò il moto del Parte_2
trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora che stava Pt_5
conducendo ed in seguito alla frenata cadde a terra alla sinistra del trattorino? Parte_1
50) Vero che in seguito alla caduta di cui al precedente capitolo rilasciò il freno del Parte_2
trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora , il quale avanzò Pt_5
amputando il piede sinistro di ? Parte_1
51) Vero che in seguito alla caduta di cui al precedente capitolo, urlò più volte a Parte_1
di frenare e arrestare il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della Parte_2
signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 22 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
52) Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16, e Parte_2 Parte_1
utilizzarono il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora per Pt_5
circa un paio d'ore e percorsero alla guida dello stesso numerosi giri del campo d'erba antistante
l'abitazione?
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per la rinnovazione della ctu sulla dinamica del sinistro,
con la sostituzione del perito, come da istanza n. 7 depositata il 12 marzo 2024, con la precisazione del quesito che di seguito si trascrive:
fermo il quesito come da provvedimento del 9 agosto 2023, con la sola seguente precisazione, al punto c) del quesito (si riporta in grassetto l'integrazione richiesta): “dirà se è vero che il freno del
trattorino, sebbene schiacciato repentinamente fino in fondo, non consente l'arresto immediato del
tagliaerba, distinguendo fra l'ipotesi di trovarsi in area pianeggiante e in area di pendenza, ed in
caso di risposta affermativa dirà se, alla luce delle possibili ricostruzioni della dinamica del
sinistro individuate, tale elemento è stato determinante (condicio sine qua non) per la causazione
del sinistro di cui è causa”.
8 • IN VIA ISTRUTTORIA, IN SUBORDINE, si insiste perché venga disposta l'integrazione e/o modifica della ctu sulla dinamica del sinistro, come da istanza n. 7 depositata il 12 marzo 2024,
con l'oggetto della modifica/integrazione che di seguito si trascrive:
• dica il ctu qual è la dinamica del sinistro più verosimile, tra le due alternative individuate a
pag. 27, sulla base degli elementi disponibili riportati a pagg. 23-25 della relazione;
• chiarisca il ctu perché l'avanzamento del mezzo può essere stato causato dalla lieve
pendenza del terreno e formuli il ctu la distinta ipotesi di trovarsi su terreno pianeggiante, come
indicato dall'originario quesito;
• depositi il ctu i video delle prove tecniche eseguite l'8 novembre 2023 e descriva l'esito di
tali prove;
• premessa la considerazione contenuta a pag. 33 della relazione, chiarisca il ctu se la
statura di 150 cm consente una pressione fino a “fine corsa” del pedale del freno del trattorino e
chiarisca inoltre se il soggetto rappresentato nel doc. 7 di parte poteva esercitare la Pt_5
pressione fino a “fine corsa” del pedale del freno del trattorino;
• chiarisca il ctu se il piede sinistro dell'attore poteva finire direttamente (in fase di caduta
dal trattorino) sotto il bordo del carter che fosse regolato alla massima altezza di 7 cm da terra;
chiarisca inoltre se con il sormonto da parte del trattorino del piede sinistro dell'attore, questo
poteva finire sotto il bordo del carter che fosse regolato alla minima altezza di 1,5 cm da terra;
• descriva il ctu la possibilità per ciascuna parte di raggiungere ed azionare ciascuno dei
comandi e delle leve, ed in particolare la leva che regolava l'altezza del carter di protezione delle
lame, anche nella parte finale dello svolgimento dei fatti come ricostruiti dal ctu;
• descriva il ctu le condotte che, se poste in essere da entrambi i soggetti, potevano evitare il
sinistro, come indicato nell'originario quesito;
• il ctu espunga dalla relazione la considerazione: “da questa posizione non è visibile la zona
in cui stava operando il trattorino per il taglio dell'erba, come evidenziato anche nella foto
9 seguente” (pag. 22 relazione), in quanto trattasi di accertamento non contemplato nel quesito del 9
agosto 2023.
• IN VIA ISTRUTTORIA, pur essendo evidente dalla documentazione esibita dall il 3 CP_6
ottobre 2024 in seguito ad ordine di esibizione del Giudice che l'indennità corrisposta dall'ente previdenziale è indennità di frequenza scolastica (risultando da tale documentazione che la corresponsione è attualmente sospesa non essendo stata presentata alcuna autocertificazione di frequenza scolastica) e che non è quindi dipendente dalle lesioni di cui è causa (venendo tale indennità corrisposta da due anni prima del sinistro e non avendo essa subito una variazione di importo in seguito al sinistro di cui è causa), per scrupolo difensivo si chiede che venga comunque ordinato all di specificare che l'indennità corrisposta a partire dal 2016 non è dovuta alle CP_6
lesioni subite nel sinistro di cui è causa del 9 agosto 2018.
I convenuti , e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
In via preliminare di merito
1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'atto di ci-tazione e del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig. CP_1
per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, avendo questi, in qualità di
[...]
genitore esercente la responsa-bilità genitoriale sul minore , posto in essere un atto di Parte_1
straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione del Giudice tutelare a norma dell'art. 320, 3° co. c.c. e/o comunque per aver posto in essere un atto di particola-re importanza, quale l'avvio del presente giudizio, in contrasto con la volontà del-la madre del minore sig.ra Parte_5
e soprattutto in assenza del potere di esercitare in via esclusiva o disgiunta la responsabilità
[...]
genitoriale del figlio mino-re ; Parte_1
2) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'atto di ci-tazione e del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig. _1
10 trovandosi lo stesso in una chiara posi-zione di conflitto di interessi nei confronti del figlio, Pt_2
che necessitava della nomina di un curatore speciale.
Nel merito
In via principale
3) Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti di-fensivi ed in particolare perché
l'infortunio per cui è causa è accaduto per fatto e colpa esclusivi del minore e/o per Parte_1
una ipotesi di caso fortuito.
In via subordinata
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle do-mande attoree,
previa quantificazione delle singole quote di responsabilità attri-buibili a , Parte_1 Parte_5
, e , limitarsi il risarcimento del danno a carico
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dei convenuti , e alla luce: Parte_2 Parte_3 Parte_4
a) del concorso nel fatto colposo di ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
b) del concorso di responsabilità della sig.ra Parte_5
c) della sola quota di responsabilità attribuibile ai sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei confronti degli odierni convenuti, dichiararsi (già ), in persona del Controparte_2 Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne i convenuti , Parte_2
e dal pagamento di qualsiasi somma gli stessi fossero condannati a Parte_3 Parte_4
versare a favore dell'attore, sia in punto capitale, interessi, che in punto spese legali per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti di-fensivi.
In ogni caso
6) Con vittoria di spese legali, oneri fiscali inclusi.
11 7) Condannarsi la terza chiamata a rifondere agli odierni convenuti le spese Controparte_2
legali sostenute per resistere nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
: CP_8
Nel merito in via principale:
rigettarsi tutte le avverse domande in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
in subordine:
accertato e dichiarato che la condotta colposa di ha determinato e/o concorso a Parte_1
determinare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'evento dannoso, per l'effetto rigettarsi la domanda di risarcimento danni e/o ridursi proporzionalmente il dovuto.
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, 6°
comma, c.p.c., nonché nei verbali di udienza e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate dalle controparti.
CP_2
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova,
1) nel merito, rigettarsi ogni domanda attorea formulata nei confronti di , Parte_2 Parte_3
e perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, dichiararsi e accertarsi che Parte_4
alcun risarcimento in favore di parte attrice è dovuto, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma,
c.c.; conseguentemente, rigettarsi ogni domanda formulata dai predetti convenuti nei confronti di
Controparte_2
12 2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero del tutto o in parte fondate le domande attoree, condannarsi il terzo chiamato - previo rigetto di ogni eccezione e Controparte_9
domanda dallo stesso formulata - a risarcire direttamente gli accertandi danni a parte attrice;
3) in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui si ritenessero i convenuti e/o Parte_2 Parte_3
e/o responsabili del fatto dannoso di cui si discute, previo ogni necessario Parte_4
accertamento e, in particolare, previo accertamento del loro effettivo particolare grado di colpa rispetto a quello di e/o di e/o di , dichiararsi Parte_1 Parte_5 Controparte_9
tenuta a manlevare i predetti propri assicurati e/o Controparte_2 Parte_2 Pt_3
e/o nei limiti del grado della loro responsabilità e nei limiti, anche di
[...] Parte_4
massimale, stabiliti dalla polizza assicurativa;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero i convenuti e/o Parte_2 Pt_3
e/o responsabili del fatto di cui è causa e, pertanto, tenuti al risarcimento del
[...] Parte_4
danno e si ritenesse di condannare a manlevarli o a tenerli indenni di Controparte_2
quanto gli stessi fossero tenuti a pagare a parte attrice, previo ogni necessario accertamento,
condannarsi il terzo chiamato - previo rigetto di ogni eccezione e Controparte_9
domanda dallo stesso formulata - a rifondere a le somme che, in Controparte_2
dipendenza della presente causa, la stessa fosse ritenuta a sborsare a qualsivoglia titolo;
5) spese di lite in ogni caso rifuse.
In via subordinata istruttoria:
a) chiede che il CTU medico legale venga chiamato a rendere i chiarimenti sui punti evidenziati nella nota d'udienza di datata 12/03/2024, relativi alle protesi (ribadendosi Controparte_2
comunque fin d'ora che il CTP attoreo non aveva svolto alcuna osservazione riguardo alle deduzioni e conclusioni contenute nella bozza della CTU);
13 b) chiede, necessitando, l'ammissione di prova per testi sui capitoli n. 1 e 2 dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammessi a suo tempo con l'ordinanza depositata il 22/02/2023, che si hanno qui per integralmente riportati, con i testi ivi indicati;
c) si oppone all'ammissione delle istanze attoree, che dovessero essere rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, comprese quelle contenute nella nota d'udienza datata 12/03/2024,
già peraltro contestata;
d) ribadisce l'eccezione di inammissibilità della testimonianza del sig. assunto Tes_3
peraltro con espressa riserva, sui capitoli 6 e 7 dedotti da nella sua seconda memoria ex CP_2
art. 183 c.p.c., posto che su detti capitoli aveva chiesto esclusivamente l'interpello della CP_2
sig.ra e posto che, inoltre, controparte non aveva nemmeno chiesto, se mai fosse Parte_5
stato possibile (ma non lo era), di essere abilitata alla prova contraria con testi sui predetti capitoli”.
Controparte_3
Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta.
In via preliminare (domanda già respinta dal G.I.)
Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di cui all'art 106 c.p.c. e, per l'effetto,
pronunciarsi decreto di estromettersi dal giudizio il sig. , con Controparte_9
conseguente condanna alle spese di lite a carico di . Controparte_2
In ogni caso accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
[...]
, con ogni conseguenza in termini di condanna alle spese di lite a carico di CP_9
. Controparte_2
Nel merito
Respingersi, in ogni caso, ogni (anche eventuale) domanda formulata nei confronti del sig.
[...]
ed accertata la sua estraneità ad ogni domanda oggetto di giudizio, pronunciarsi CP_9
condanna alle spese di lite in suo favore, da porsi a carico di . Controparte_2
14 Si chiede l'accertamento in capo ad della responsabilità aggravata di Controparte_2
cui all'art. 96 c.p.c. per aver convenuto temerariamente in causa il sig. e Controparte_9
conseguentemente si chiede condanna al pagamento di un risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 10.000,00.
In via istruttoria
Si rinnova l'ammissione delle prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e non ammesse.
Con ogni ulteriore riserva di merito ed istruttoria.
In ogni caso spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VICENDA
I protagonisti della presente vicenda sono:
, nato il [...], minorenne sia all'epoca dei fatti, sia oggi, e figlio di due genitori Parte_1
separati: , e , CP_1 Parte_5
--la medesima , Pt_5
, nato il [...], all'epoca dei fatti minorenne ed amico di , ed oggi Parte_2 Parte_1
maggiorenne, e figlio di e di , a loro volta all'epoca amici di Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5
--il predetto . Parte_3
2. LE DIVERSE VERSIONI DEGLI ACCADIMENTI DEL 9 AGOSTO 2018
Il giorno 9 agosto del 2018, aveva 10 anni e ne aveva 11. Parte_1 Parte_2
Quel giorno riportò un infortunio al piede sinistro, che causò poi la necessità di una parziale _1
amputazione dello stesso, con l'esigenza, poi, dell'uso di una protesi.
Secondo i rispettivi “centri di interesse”, le parti narrano gli accadimenti rilevanti di quel giorno con versioni differenti fra loro.
15 La versione dell'attore:
Secondo questa prima versione:
• la mattina del 9 agosto 2018 sua sorella RA, e la madre, arrivarono nella casa di _1
campagna di Grancona, di proprietà della madre;
• successivamente, e autonomamente, arrivò, accompagnato da suo padre, l'amico , Pt_2
precedentemente invitato da _1
• nel primo pomeriggio i ragazzi chiesero ai rispettivi genitori il permesso di usare sul giardino il trattorino taglia-erba (un trattorino Honda, modello DI Mower H3011H) e la e acconsentirono, Pt_5 Parte_3
• entrambi i ragazzi si sedettero sull'(unico) sedile del trattorino, alla sinistra, _1
governando il volante, e a destra, governando il freno e le marce, Pt_2
• ad un certo momento la richiamò a voce il figlio perché era giunto il Pt_5 _1
momento di somministrargli una medicina, e chiese a (che controllava i freni) _1 Pt_2
di “frenare dolcemente”;
• al contrario, frenò bruscamente, facendo cadere dal lato sinistro del trattorino, Pt_2 _1
ed il piede sinistro di finì sotto il trattorino, a portata delle lame;
_1
• per di più, dopo l'iniziale frenata, “riallentò” il freno, sicché il trattorino riprese Pt_2
brevemente la marcia;
• il piede sinistro di finì arrotato e vittima delle lame. _1
In conseguenza di questa versione, la difesa di ha attribuito la responsabilità di quanto Parte_1
accaduto (con conseguente domanda di risarcimenti): a ai sensi dell'art 2050 cc Parte_2
(esercizio di attività “pericolosa”) o dell'art 2043 cc, per l'omesso arresto immediato del trattorino,
frenando, o spegnendo il motore, o alzandosi in piedi (il trattorino, come poi si è appurato, ha un
meccanismo di sicurezza che arresta il motore se il sensore di peso del sedile non registra alcuna
persona seduta) o disattivando le lame;
ai genitori di ai sensi dell'art. 2048 cc o Parte_2
16 dell'art 2047 cc;
ad , per omessa sorveglianza o per comportamento negligente ed Parte_5
imprudente ai sensi dell'art 2043 cc.
La versione (o Le versioni) di : Parte_5
Secondo questa convenuta:
• essa non diede mai il permesso ai ragazzi (che non lo chiesero) di usare il trattorino, né sapeva che lo stavano usando,
• in quel pomeriggio, del resto, era giuridicamente sotto la sorveglianza di suo padre, Pt_2
che era presente nella casa,
• essa si accorse del fatto che i ragazzi stavano usando il trattorino solo quando uscì in giardino per richiamare a voce il figlio per la somministrazione della medicina;
in _1
tale momento essa gridò ai ragazzi di interrompere immediatamente quella attività;
• a tali grida, si alzò in piedi perdendo l'equilibrio e cadendo sul lato sinistro;
_1 Pt_2
non arrestò la marcia del trattorino, che arrotò il piede sinistro di _1
In conseguenza di questa versione, la difesa di ha attribuito la responsabilità di Parte_5
quanto accaduto proprio a suo figlio ai sensi dell'art. 1227 cc, per l'improvviso ed _1
imprudente alzarsi in piedi (nonché per il precedente uso non autorizzato del mezzo) chiedendo al
Tribunale di andare essa esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal figlio.
A questo punto occorre però aprire una parentesi, ed esporre che, in data 16/2/2019 Parte_5
fu sentita dal PM, nell'ambito delle indagini penali scaturite da questi stessi fatti, e che in quella occasione, quale persona informata dei fatti, e sotto l'obbligo di dire la verità, essa espose una versione dei fatti notevolmente diversa.
Essa infatti dichiarò:
17 18 Qualche mese dopo, il 10 maggio 2019, anche fu sentito dal PM per le stesse ragioni, Parte_1
sebbene minorenne (aveva ormai 11 anni), e dichiarò:
La versione della famiglia (e di : Pt_2 CP_2
Secondo questa diversa versione, di fatto avallata anche dalla difesa di la Controparte_2
CO (chiamata in causa) con cui la aveva in essere una polizza per RC verso terzi Pt_4
valida anche “per le persone che convivono in modo continuativo con l' ”: Parte_7
• fu la , la mattina del 9 agosto, verso le ore 10, a passare a prendere a Vicenza Pt_5
presso la casa dei suoi genitori, per portarlo, secondo accordi precedenti, Parte_2
insieme con e con sua sorella RA, a Grancona, per passarvi la giornata;
_1
• alle ore 15 arrivò a per riparare, secondo altri accordi già presi, la Parte_8
tettoia del barbecue che si trova sul retro della casa;
al suo arrivo i ragazzi erano in cucina a fare merenda;
si spostò sul retro per fare il suo lavoro, in un punto da cui è Parte_3
impossibile vedere il giardino sul davanti;
egli non sapeva che i ragazzi avrebbero usato il
19 trattorino, né poté sentirli in alcun modo, sia per la distanza, sia perché per tagliare le lamiere usò un “flessibile”, che è uno strumento notoriamente molto rumoroso;
• fu solo la , dopo l'allontanamento di , a dare il permesso ad entrambi i Pt_5 Parte_3
ragazzi di usare il trattorino taglia-erba;
• quando la , che era ben consapevole del fatto che i ragazzi stessero usando il Pt_5
trattorino, uscì nel giardino per somministrare la medicina al figlio, si alzò in piedi _1
lasciando il volante e qualunque appiglio per l'equilibrio, e peraltro senza preavvertire del fatto che si sarebbe alzato dal sedile, Pt_2
• poi neppure disattivò le lame del trattorino mediante l'apposita leva che era sulla _1
sinistra, né portò le lame ad essere più basse sul terreno.
In conseguenza di questa versione, la difesa della famiglia (fermo restando che la Pt_2 Pt_4
non era nemmeno presente sul posto) ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto: al solo ai sensi dell'art. 1227 cc;
o in subordine a e a sua madre , Parte_1 Parte_1 Parte_5
o solo in stretto subordine a , alla madre , e a e/o a suo Parte_1 Parte_5 Parte_2
padre , facendo valere in quest'ultimo caso la garanzia della polizza in essere con Parte_3
chiamata in causa. CP_2
Su analoga scia si è posta la difesa di ma con una differenza: essa ha chiesto ed ottenuto CP_2
di chiamare in causa anche la ditta individuale Controparte_10
(e più precisamente, anzi, la persona di , in quanto nel frattempo
[...] Controparte_9
la ditta individuale è cessata), quale soggetto distributore e venditore in Italia del trattorino Honda,
avendo dedotto la CO una responsabilità (anche) del venditore in quanto:
• il trattorino fu venduto e consegnato alla senza un libretto di istruzioni, Pt_5
• gli avvertimenti di sicurezza stampati e presenti fisicamente sul trattorino (fra cui ad esempio il divieto di trasportare alcun passeggero in aggiunta al conducente) erano unicamente in lingua francese,
20 • del resto, consultando (su Internet) le istruzioni (non materialmente consegnate all'acquirente) si nota che vi è il divieto di affidare il trattorino a minorenni,
• la Direttiva Europea “Macchine” (42 del 2006) impone che ai compratori devono essere consegnate istruzioni redatte nella lingua del Paese in cui il macchinario è messo in commercio dal distributore.
A proposito di questa chiamata in causa, il si è costituito in giudizio concludendo CP_9
come in epigrafe;
l'attore dal canto suo ha esteso le sue domande anche contro questo soggetto.
3. ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO
Oltre a quelli fin qui descritti, gli altri elementi di giudizio per la presente causa sono:
• una CTU medico legale sulla persona dell'attore, fatta espletare al dott. ; Persona_2
• le prove testimoniali, fra cui spicca quella di , sorella dell'attore, Tes_4
• i due interpelli, deferiti ad e a , Parte_5 Parte_1
• una CTU sul funzionamento del trattorino, fatta espletare al geom. Controparte_11
3.1 LE PROVE TESTIMONIALI
Tralasciando, per i motivi che si diranno, gli esiti della CTU medico-legale, nonché altre testimonianze assunte (che in definitiva si rilevano come ininfluenti sull'esito della lite), occorre soffermarsi sulla deposizione di , sorella dell'attore, e su quella di , ex Tes_4 Tes_3
dipendente della ditta Garden & Service, del . CP_9
Ebbene, ha così risposto (si omettono le risposte come “non so”, “non ricordo”): Tes_4
sulla memoria dell'attore:
Cap. 2) (vero che aveva utilizzato il trattorino tagliaerba di Grancona di proprietà Parte_2
della sig.ra molteplici altre volte prima del 9 agosto 2018?) che io sappia sì Pt_5
Cap. 3) (vero che la sig.ra il 9 agosto 2018 a Grancona riferì a che Pt_5 Tes_4 Pt_2
aveva utilizzato il trattorino tagliaerba molte altre volte prima di quel giorno?) si è vero
[...]
ADR ero presente io, la sig.ra , e Parte_9 _1 Parte_2 Parte_3
21 Cap. 5) (Vero che il punto del giardino della casa di Grancona in cui avvenne il sinistro il 9 agosto
2018 si trovava prevalentemente in piano?) si è vero
ADR quando sono tornata ho visto il trattorino e ho avuto modo di constatare che il terreno era prevalentemente piano
Cap. 6) (Vero che il doc. 19 di parte attrice raffigura la scarpa sinistra indossata da il Parte_1
9 agosto 2018 a Grancona e che tale scarpa sinistra venne ritrovata intatta, come rappresentata
nel doc. 19 di parte attrice, a pochi metri da dove avvenne l'amputazione del piede di _1
?) si è vero
[...]
ADR non ricordo se sono stata io a raccogliere la scarpa ma era intorno al trattorino
ADR io sono stata avvisata dal sig. perché ho trovato 9 chiamate perse sul cellulare da mia Pt_2
mamma;
ADR io sono partita che era tutto a posto, sono tornata e c'era il trattorino fermo, il sig. e Pt_2
. Pt_2
Cap. 9) (Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona vide e sentì e Parte_3 Parte_1 Pt_2
mentre usavano il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra prima delle ore
[...] Pt_5
16?) si è vero
ADR lo so perché io ero presente
ADR come già ho detto il trattorino si sente anche da dentro casa e secondo me si poteva sentire anche da dove si trovava il sig. _10
11) (Vero che arrivò a Grancona il 9 agosto 2018 subito dopo pranzo e
[...] Parte_3
comunque molto tempo prima che avvenne l'amputazione del piede di sinistro di , che Parte_1
avvenne intorno alle ore 16?) si è vero
Cap. 15) (Vero che , prima dell'incidente del 9 agosto 2018, praticava sport a livello Parte_1
agonistico e aveva vinto la corsa campestre organizzata dalla sua scuola nell'ottobre 2017, come
rappresentato nel doc. 27 di parte attrice?) si è vero, riconosco mio fratello dal video doc. 27
22 Cap. 19) (Vero che dopo la stagione sportiva 2019-2020 ha abbandonato l'attività Parte_1
calcistica?) si è vero
ADR non conosco il motivo dell'abbandono a prova diretta sulla memoria della madre Parte_11
5) (Vero che prima del 09/08/2018 aveva guidato il trattorino tagliaerba della
[...] Parte_2
signora presso l'abitazione di Grancona, come da documento che si esibisce al teste?) che Pt_5
io sappia si, riconosco dalla foto;
Parte_2
a prova contraria sulla memoria della famiglia _10
9) (Vero che dal punto in cui il sig. stava riparando la tettoria di cui al capitolo
[...] Parte_3
che precede, era impossibile vedere il punto in cui è accadu-to l'infortunio a ?) Parte_1
no, è possibile
Cap. 21) (Vero che e verso le ore 16 del giorno 9/8/2018 avevano Parte_1 Parte_2
chiesto il permesso di utilizzare il trattorino Honda per tagliare l'erba alla sig.ra , come Pt_5
dalla stessa dichiarato nelle sommarie in-formazioni che le si rammostrano (cfr doc. 4)?” si è vero
ADR io ero presente, e sul trattorino, la vicino a me, il sig. era lì ma _1 Pt_2 Pt_5 Pt_2
non so dove fosse
ADR il sig. era a Grancona però non so in quale posto esatto, se fosse alla tettoia, nel campo Pt_2
o in casa
Quanto invece alla testimonianza del , occorre rilevare che, per una svista accaduta il giorno Tes_3
dell'assunzione, questo teste è stato sentito “a prova contraria” su capitoli che aveva CP_2
formulato per deferirli in interpello alla . Pt_5
E' ben chiaro però che, per definizione, nessun capitolo ideato per un interpello può prestarsi ad una prova contraria, e men che meno in favore di una parte che è anche diversa da quella a cui l'interpello è deferito.
Pertanto la testimonianza in questione non ha alcun valore.
23 3. 2. GLI INTERPELLI DELLA LUCIETTO E DI Parte_1
Sentita in interpello, la ha dichiarato: Pt_5
sulla memoria della famiglia Pt_2
Cap. 1) (Vero che anche prima dell'infortunio verificatosi in data 9.8.2018 aveva già Parte_1
utilizzato molte volte per tagliare l'erba il trattorino Honda DI OV per cui è causa, di
proprietà della sig.ra ?) si è vero Parte_5
Cap. 2) (Vero che prima dell'infortunio per cui è causa l'utilizzo del trattorino ta-gliaerba Honda
DI OV di proprietà della sig.ra da parte di avveniva sia con il Parte_5 Parte_1
consenso della madre che con quello del padre sig. ?) si è vero CP_1
Cap. 9) (Vero che dal punto in cui il sig. stava riparando la tettoria di cui al capitolo Parte_3
che precede, era impossibile vedere il punto in cui è accadu-to l'infortunio a ?) Parte_1
no non è impossibile
Cap. 10) (Vero che il sig. , recatosi nel retro dell'abitazione, iniziava ad utilizzare il Parte_3
flessibile per smerigliare e tagliare la lamiera posta a copertura del barbecue ?)
io non so cosa stava facendo esattamente
Cap. 11) (Vero che dopo circa 40 minuti che il sig. stava sistemando la tettoia la sig.ra Pt_2
, che si trovava nella parte frontale della casa, dove c'è il portico, lo chiamava più volte a Pt_5
gran voce urlando ?); io sono andata verso le 16:00 a chiamare non so se erano passati 40 _1
minuti, dopo l'incidente ho iniziato ad urlare
Cap. 12) (Vero che dopo che la sig.ra aveva chiamato il sig. questi, che si Pt_5 Parte_3
trovava nel retro della casa, giungeva nel giardino posto nel-la parte frontale dell'edificio e
scorgeva la sig.ra con il figlio in braccio ?) io ho visto che mi stava arrivando incontro Pt_5
ma non sono in grado di riferire da che parte arrivasse
14) (Vero che verso le ore 16.00 del 9.8.2018, prima dell'infortunio, la sig.ra _10 Parte_5
usciva dal portico della sua casa di Grancona che si trova da-vanti all'abitazione e si dirigeva
24 verso suo figlio e verso che stavano tagliando l'erba con il trattorino, al fine _1 Parte_2
di somministrare l'insulina a suo figlio ?) io stavo andando verso per fargli l'insulina e ho _1
visto che e erano sul trattorino che stavano tagliando l'erba e ho fatto segno che si _1 Pt_2
fermassero.
ADR Preciso che facevo segno di fermarsi, si stava alzando, ha frenato bruscamente, _1 Pt_2
ha perso l'equilibrio ed è caduto e poi il trattorino è ripartito e gli è passato sopra il piede. _1
Cap. 15) (Vero che in quell'occasione era seduto sulla sinistra del sedi-le trattorino e Parte_1
sulla destra del sedile ?) si è vero Parte_2
Cap. 16) (Vero che nel momento in cui vedeva la madre che si stava avvicinando al Parte_1
tagliaerba si alzava in piedi sul trattorino, mentre questo era in movimento e perdeva l'equilibrio
cadendo a terra, alla sinistra del trattorino, finendo con un piede sotto alle lame ?) si è vero a causa della frenata
Cap. 17) (Vero che il trattorino Honda DI OV per cui è causa è quello raffi-gurato nel doc.
9 che le si rammostra ?) si è vero
Cap. 18) (Vero che le marce del trattorino Honda DI OV di proprietà della sig.ra Pt_5
sono posizionate alla destra del sedile come da doc. 9 che le si rammostra ?) si è vero
Cap. 19) (Vero che la leva che si utilizza per attivare le lame del trattorino è posizio-nata sul lato
sinistro del trattorino come da doc. 9 che le si rammostra?) si, è la leva con il pomello giallo raffigurata in foto (doc. 9)
Cap. 20) (Vero che la leva che si utilizza per alzare ed abbassare il piatto delle lame è posizionata
alla sinistra del sedile del trattorino come da doc. 9 che le si rammostra ?) la leva è quella di colore giallo raffigurata in foto (doc. 9)
Cap. 21) (Vero che e verso le ore 16 del giorno 9/8/2018 avevano Parte_1 Parte_2
chiesto il permesso di utilizzare il trattorino Honda per tagliare l'erba alla sig.ra , come Pt_5
dalla stessa dichiarato nelle sommarie in-formazioni che le si rammostrano (cfr doc. 4) ?)
25 Da me è venuto a chiedermi il permesso di tagliare l'erba _1
ADR il doc. 4 che mi viene rammostrato lo conosco e ribadisco che da me è venuto a _1
chiedermi il permesso
Cap. 22) (Vero che la sig.ra aveva acconsentito all'utilizzo del trattorino da parte dei Pt_5
minori per tagliare l'erba in quanto dalla posizione in cui si tro-vava poteva controllarli a vista
come dalla stessa dichiarato nelle somma-rie informazioni di cui al doc. 4 che le si rammostra ?)
si è vero ho consentito a a tagliare l'erba perché da dove mi trovavo, sotto il portico, riuscivo _1
a vedere il campo
Cap. 23) (Vero che solo la sig.ra ha assistito alla dinamica del sinistro occor-so a suo Pt_5
figlio in quanto il sig. si trovava dietro alla casa per svolgere dei lavori Parte_1 Parte_3
su una tettoia come dichiarato nel doc. 4 che le si rammostra ?)
io ho visto l'incidente ed ero da sola con i due ragazzi
Cap. 25) (Vero che successivamente all'infortunio per cui è causa ha ot-tenuto dal Parte_1
medico l'abilitazione alla pratica sportiva, ha continuato a gio-care a calcio, ha iniziato a giocare
a basket ed ha partecipato anche alla corsa campestre organizzata dalla scuola?) si è vero
Cap. 26) (Vero che l'infortunio è accaduto nel punto contrassegnato con una X nelle due foto
prodotte quale doc. 10 che le si rammostra ?)
guardando le foto (doc. 10) preciso che il punto è più vicino alla casa
Sentita sulla memoria _12
Cap. 3) (Vero o no che il sig. , appena giunto presso la casa di Grancona e di cui ai Parte_3
capitoli che precedono, salutati Lei e i due ragazzini, i quali in quel momento stavano facendo
merenda in cucina, si recava sul retro della casa e iniziava il lavoro di riparazione della tettoia,
usando una smerigliatrice per smerigliare e tagliare la lamiera della copertura ?)
26 Lui è venuto, ci ha salutati. I ragazzi avevano appena finito di pranzare e non so che lavoro dovesse fare precisamente. Lui è venuto per fare dei lavori, io sono rimasta dentro casa e non so lui cosa ha fatto. Lui doveva fare una tettoia per un barbecue.
Cap. 4) (Vero o no che, dopo quanto indicato nel capitolo n. 3 che precede, i due ragazzini
chiedevano a Lei di poter utilizzare il tagliaerba di cui è causa e indicato nelle foto che Le si
rammostrano (doc. 5 di , che Lei dava loro il Suo consenso e che i ragazzini, CP_2
conseguentemente, iniziavano ad utilizzare il mezzo, tagliando l'erba del prato sito davanti alla
casa?) a me l'ha chiesto e io ho dato il permesso a _1 _13
) (Vero o no che dal retro della casa, ove si trovava la tettoia di cui ai capitoli che precedono
[...]
e il sig. , che la stava riparando, è visibile il prato situato davanti alla casa, dove due Parte_3
ragazzini avevano iniziato ad utilizzare il tagliaerba?) è vero che da dove c'è la tettoia il campo
è visibile
Cap. 6) (Vero o no che Lei nel 2017 aveva acquistato il tagliaerba di cui è causa dalla ditta Garden
& Service di ?) si è vero Controparte_9
L'attore, sentito in interpello, ha così risposto:
sulla memoria della madre:
Cap. 5) (Vero che prima del 09/08/2018 aveva guidato il trattorino tagliaerba della Parte_2
signora presso l'abitazione di Grancona, come da documento che si esibisce al teste ?) Pt_5
si è vero
Cap. 6) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 la signora prelevava dall'abitazione Pt_5
l'insulina da somministrare al figlio e mentre si avvicinava ai ragazzi vedeva che Parte_1
entrambi, e , erano saliti sul trattorino tagliaerba e stavano tagliando l'erba del _1 Pt_2
prato ?)
.si è vero
27 Cap. 7) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 , posto a sinistra rispetto alla Parte_1
posizione di guida del trattorino tagliaerba, teneva il volante del mezzo, mentre , Parte_2
posto a destra rispetto alla posizione di guida, governava il freno e le leve del mezzo ?)
si è vero
ADR il mezzo ha tre leve e un freno a pedali e ricordo che quando stava guidando stava Pt_2
utilizzando il freno a pedali e quello per la velocità.
Cap. 8) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 la signora alla vista dei due ragazzi sul Pt_5
trattorino intimava a di arrestare il mezzo e scendere ?) Parte_1
si è vero
Cap. 9) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 alla vista della propria madre si Parte_1
alzava in piedi sul trattorino?) no non è vero, non mi sono mai trovato completamente in piedi, ero in procinto di alzarmi
Cap. 10) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 frenava il mezzo mentre Parte_2 _1
era in piedi sul trattorino, quindi perdeva l'equilibrio cadendo dal lato sinistro
[...] Parte_1
del trattorino?) è falso, non ero in piedi e non ho perso l'equilibrio e sono caduto dal lato sinistro del trattorino.
Cap. 11) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16,00 era a terra dopo essere caduto Parte_1
dal trattorino e il tagliaerba condotto da avanzava amputando l'avampiede sinistro Parte_2
di ?) si è vero Parte_1
Cap. 13) (Vero che è stato ritenuto idoneo all'attività calcistica agonistica per la Parte_1
stagione 2019/2020, come da documento che si esibisce al teste (cfr. doc.
3 - fascicolo parte
convenuta ?) si è vero Pt_5
Cap. 14) (Vero che , durante la stagione 2019/2020, ha fatto parte della squadra di Parte_1
calcio “San Lazzaro Serenissima”, come da documento che si esibisce al teste (cfr. doc. 4 –
fascicolo parte convenuta )?) si è vero Pt_5
28 Cap. 15) (Vero che è stato convocato dal proprio allenatore alle partite del Parte_1
campionato di calcio 2019/2020 (cfr. doc.
5 - fascicolo parte convenuta )?) si è vero Pt_5
Cap. 16) (Vero che giocava a calcio e durante la stagione 2020/2021 ha sospeso di Parte_1
giocare a calcio a causa delle restrizioni “covid” (cfr. doc.
9 - fascicolo parte convenuta
)?) Pt_5
no non è vero, ho sospeso l'anno prima
Cap. 17) (Vero che nel 2020/2021 ha abbandonato il gruppo scout di cui faceva parte Parte_1
perché le riunioni si svolgevano on-line su piattaforma a causa delle restrizioni “covid”?)
no, è sempre l'anno prima
Cap. 18) (Vero che ha ripreso le attività con gli scout durante l'anno 2021/2022 ?) Parte_1
no, le ho riprese nel 2022/2023
Cap. 19) (Vero che dal 27 al 29 dicembre 2022 si è recato con il gruppo scout al Parte_1
campo invernale a Laghi di Posina partecipando alle camminate in montagna, come da foto che si
esibiscono al teste (cfr. doc.10 – fascicolo parte convenuta ) ?) si è vero Pt_5
Cap. 20) (Vero che frequenta la classe 2° dell'Istituto Tecnico Industriale Parte_1
“Alessandro Rossi” di Vicenza e partecipa alle lezioni di educazione fisica con la classe ?) si, è
vero.
3.3 LA CTU SUL FUNZIONAMENTO DEL TRATTORINO
Come è suo costume, riconosciuto in questo Foro, il CTU geom. richiesto di fornire una CP_11
relazione sul funzionamento del trattorino, e sulla possibile dinamica del sinistro, ha reso un elaborato immune da vizi logici o di motivazione, chiaro, coerente, e dettagliato, frutto di una concatenazione logica ed argomentata di passaggi dalle premesse di fatto alle conclusioni.
In sintesi, il perito ha spiegato:
• che il trattorino è dotato di un sedile monoposto ed ha la seguente conformazione:
29 • che alle ruote motrici (posteriori) è applicato il freno a tamburo azionato dal pedale sul lato destro del piantone dello sterzo;
sempre sul lato destro del veicolo si trovano tre leve: una superiore, che è il cambio (con folle, cinque marce in avanti e la retromarcia); quella intermedia, che regola l'alimentazione del motore nelle fasi di accensione (comandata dalla chiave a fianco della leva) e di lavoro;
e quella in basso, che comanda il freno a mano;
• che il freno a mano non stacca le marce, mentre il freno azionato dal pedale interrompe la trazione e nel contempo disattiva le marce: in un primo tratto di abbassamento ferma la trazione del motore, e in un secondo tratto di abbassamento aziona il freno a tamburo che blocca le ruote;
• che in obliquo, il bordo del sedile e il pedale del freno distano 47 cm prima di azionare il freno, oppure 60 cm a pedale del freno completamente abbassato;
il sedile del conducente si trova ad una altezza di 30 cm rispetto alla base del carter;
il sedile è largo circa 35 cm, e circa 30 cm è la distanza fra il bordo anteriore e lo schienale;
• che sotto il sedile è installato un sensore di pressione che interrompe l'alimentazione del motore spegnendolo istantaneamente in assenza del conducente;
• che le lame si trovano all'interno di un carter metallico circolare, e raggiungono la distanza di circa 2 cm dal bordo esterno del carter stesso,
30 • che l'azionamento della lama è comandato dalla leva posta sul lato sinistro del piantone dello sterzo, indicata nella foto seguente:
• che il carter, comprensivo della lama unica doppia rotante, ha altezza dal suolo variabile a seconda della posizione assunta dalla leva posizionata sul lato sinistro del sedile, e può
variare da 7 cm, con il carter alzato al massimo, fino a 1,5 cm, quando il carter è
completamente abbassato:
• che non è possibile l'avvio del motore con le lame inserite: il collegamento meccanico fra motore e lame deve essere attivato dopo l'accensione, una volta che il motore è avviato e che l'operatore ha raggiunto la posizione in cui deve essere effettuato il taglio dell'erba;
31 • che la zona in cui si trovava il trattorino al momento del sinistro (indicata nella seguente foto con un cerchio tratteggiato) si trova ad una distanza di circa 60 m dall'abitazione ove si trovava (sulla destra della foto); in tale area la pendenza è molto ridotta, ed Parte_5
agli effetti pratici si può assimilare a pianeggiante:
• che, invece, la zona in cui stava lavorando, con il flessibile, per riparare la Parte_3
tettoia del barbecue, può essere rappresentata nel seguente ingrandimento dell'edificio, con la freccia gialla:
32 • che da tale posizione di lavoro non era e non è visibile la zona in cui stava operando il trattorino per il taglio dell'erba, come è risultato da un sopralluogo ed una apposita verifica empirica.
Tralasciando poi la parte in cui il CTU riassume le dichiarazioni fatte dalle parti al PM, oppure nella fase istruttoria della presente causa, sono da segnalare i seguenti ulteriori rilievi contenuti nell'elaborato:
• tutte le versioni fornite dai testimoni oculari presenti concordano sulle posizioni di entrambi i minori a bordo del trattorino, seduti a destra e a sinistra, Parte_2 Parte_1
posizioni compatibili con gli elementi oggettivi disponibili, ed in particolar modo con l'arrotamento del piede di _1
• solo , che si trovava sul lato destro del seggiolino, poteva agire sui comando di Parte_2
accensione, sulle leve del cambio e del freno a mano, nonché sul pedale del freno, mentre
, che si trovava sull'altro lato, poteva agire sulla leva di azionamento delle lame Parte_1
e su quella per la regolazione dell'altezza del carter di alloggiamento delle lame stesse;
entrambi, dalla loro posizione, avrebbero potuto girare il volante e tenere almeno una mano sullo stesso, anche per reggersi: in ogni caso è compatibile con lo stato del veicolo la versione fornita dall'infortunato, secondo il quale controllava acceleratore e Parte_2
freno mentre agiva sullo sterzo;
Parte_1
• la lama doppia per il taglio dell'erba era sicuramente inserita al momento del sinistro, e la macchina non prevede la possibilità di avviare il motore a lame inserite: ne consegue che sicuramente i due ragazzi (attendibilmente , che occupava il posto a sinistra) Parte_1
hanno azionato consapevolmente la leva di azionamento delle lame dopo aver avviato il motore del trattorino;
• nel corso delle operazioni peritali si è provveduto a verificare il funzionamento del freno del trattorino attraverso una serie di prove effettuate su terreno pianeggiante ed in lieve
33 pendenza, simile a quella che si è rilevata nel luogo indicato e dove attendibilmente si è
concretizzato il sinistro, e con le diverse marce inserite: in tutte le prove si è potuto riscontrare che premendo a fondo il pedale del freno non si ottiene l'arresto immediato del trattorino: in particolare la pressione per il primo tratto ferma la trazione da parte del motore e solo la successiva pressione completa del pedale aziona il freno a tamburo sulle ruote;
l'azionamento completo del freno richiede che la gamba distesa dell'operatore sia sufficientemente lunga da superare la distanza di circa 60 cm fra il pedale ed il bordo anteriore del sedile, e che in tale distensione l'operatore sia in grado di esercitare la dovuta pressione sul pedale: tale condizione si verifica sicuramente per un adulto di normale altezza, mentre non si dispone di alcun elemento per valutare quale fosse l'altezza del minore al momento del sinistro;
Parte_2
• non si rileva alcun segno di arrotamento sulla scarpa sinistra di , raccolta a Parte_1
seguito dell'incidente: questo attesta che la scarpa si deve essere sfilata dal piede del ragazzo, attendibilmente al momento della caduta dal trattorino e comunque prima del contatto delle lame con il piede stesso;
• attendibilmente il carter era regolato alla massima altezza, 7 cm dal suolo, in quanto solo in questa posizione il piede sinistro poteva finire sotto il bordo ed essere arrotato;
è possibile che la scarpa, già sfilatasi al momento della caduta, sia stata allontanata dal piede al momento del passaggio del carter e del trattorino prima del contatto con le lame;
• se il piatto-lame fosse stato completamente abbassato il piede non avrebbe potuto in alcun modo infilarsi sotto il bordo del carter di protezione ed il sinistro non si sarebbe verificato;
• come precisato in maniera inequivocabile sulle istruzioni (non presenti tuttavia in lingua italiana), il trattorino poteva essere condotto solo da persone adulte, e non da minorenni;
• il trattorino è realizzato per essere utilizzato da un solo operatore: in particolare, per le sue dimensioni, il sedile consente la presenza a bordo di una sola persona;
34 • il sedile è dotato di interruttore di sicurezza a pressione che interrompe istantaneamente l'alimentazione al motore nel caso in cui il conducente si solleva dal sedile: ne consegue che sicuramente al momento del sinistro era posato sul sedile mentre Parte_2 _1
era caduto alla sinistra del trattorino;
[...]
• ne consegue che la presenza di due persone sul sedile ha influenzato significativamente e determinato il sinistro: se, infatti, solo un conducente si fosse trovato sul trattorino, anche in caso di caduta accidentale l'interruttore di sicurezza avrebbe arrestato il veicolo ed interrotto la rotazione delle lame evitando il verificarsi dell'evento infortunistico;
• la caratteristica costruttiva del freno a pedale, che nella prima fase della pressione disattiva la trazione e solo successivamente aziona i freni, non ha consentito l'arresto immediato del veicolo, ma ha piuttosto permesso un avanzamento ulteriore, influenzato attendibilmente anche dalla lieve pendenza del terreno;
questo avanzamento può aver impedito l'arresto del trattorino prima di raggiungere il piede del minore caduto poco più avanti;
• sul ritardo nell'arresto del veicolo possono aver influito anche altri fattori: Parte_2
indossava le cuffie antirumore e quindi, al contrario dell'amico, non ha sentito la voce di che richiamava il figlio, e conseguentemente ha frenato solo a seguito della Parte_5
sollecitazione dell'amico che attendibilmente si è alzato per scendere dal trattorino,
perdendo l'equilibrio e cadendo (non è possibile sapere se per un sobbalzo sul terreno accidentato combinato con la forza di inerzia conseguente all'inizio della frenata); inoltre,
vista l'età, non si esclude che avesse all'epoca una lunghezza della gamba che gli Pt_2
rendeva difficoltosa la pressione immediata e profonda del pedale del freno che sarebbe stata necessaria ad affrontare una imprevedibile situazione di emergenza come quella che si stava manifestando.
35
4. L'ACCERTAMENTO DELLA VERSIONE PIÙ ATTENDIBILE DEL FATTO STORICO
E' chiaro che lo snodo centrale di tutta la vertenza, ed il passaggio da cui essenzialmente dipende la decisione della causa è appurare quale delle diverse versioni rese dalle parti rappresenta più
fedelmente l'accadimento storico dei fatti oggetto di questa causa, sulla premessa che del resto, alla caduta di in sé e per sé, assistettero soltanto i due ragazzi e la ( era _1 Pt_5 Tes_4
uscita prima del sinistro), sicché non vi sono stati testimoni “terzi” ed imparziali.
Tale valutazione ha come base proprio e tutti gli elementi prima descritti: le dichiarazioni rese al
PM dalla , e da , gli interpelli degli stessi due soggetti nella presente causa, la Pt_5 Parte_1
testimonianza di , e la CTU elaborata dal geom. Tes_4 CP_11
Soprattutto, una ragionata comparazione di tutti gli elementi dovrà avere di mira lo scioglimento di tutte le incongruenze e le difformità di versione che riguardano gli aspetti più salienti – in fatto e in diritto – della vicenda, in modo da disegnare un quadro completo che attribuisca ad ogni comportamento un “segno”, positivo o negativo, rispetto alla responsabilità del danno subito da
. Parte_1
Non vi è dubbio, dunque, che il primo aspetto da sciogliere sia quello del permesso dato ai ragazzi per l'uso del trattorino: fu dato dalla sola oppure dalla e da , ciascuno Pt_5 Pt_5 Parte_3
ai rispettivi figli?
A questo si lega strettamente un altro aspetto, che si tratterà insieme, e cioè se , al di là Parte_3
di un permesso dato (o non dato) oralmente, si fosse accorto, dal retro della casa, che i ragazzi stavano usando il trattorino (in tal caso, egli avrebbe dato un permesso implicito, non opponendosi).
Ora:
• rispondendo al PM, la disse che i ragazzi chiesero a lei (sola) il permesso, e che lei Pt_5
acconsentì, anche perché, dovendo nel frattempo cambiare una lampadina, aveva comunque la possibilità di vederli (nel senso di sorvegliarli) costantemente;
ha aggiunto che Pt_3
arrivò a Grancona alle 14,30, e, su specifica domanda, che, subito dopo il sinistro,
[...]
36 accorse in giardino richiamato dalle grida di essa , poiché egli si Parte_3 Pt_5
trovava sul retro della casa;
aggiunse che quando si avvicinò ai ragazzi per dare a _1
l'insulina vide che essi “stavano conducendo senza problemi il trattorino” (ciò che dunque
non la meravigliò affatto);
• in sede di interpello in questa causa, la ha risposto che “da lei venne a Pt_5 _1
chiederle il permesso” (come a escludere dalla richiesta ); ha detto anche di Parte_2
non sapere, durante il pomeriggio, cosa stesse facendo esattamente (eppure si Parte_3
trovava all'interno della sua proprietà di Grancona), e che dal punto in cui il si Pt_2
trovava (punto che, dunque, la aveva ben presente) “non era impossibile” vedere il Pt_5
giardino sul davanti;
ha pure aggiunto che quando uscì in giardino per dare l'insulina al figlio, solo allora si accorse che i ragazzi stavano usando il trattorino, e intimò loro di smettere;
• in sede di interpello, ha riferito, genericamente, di aver “chiesto il permesso Parte_1
alla mamma”, senza altri dettagli;
• in sede di deposizione testimoniale, ha risposto “sì, è vero” alla domanda se Tes_4
entrambi i ragazzi chiesero il permesso a sua madre;
• nella stessa deposizione, , in ordine alla “consapevolezza” di Tes_4 Parte_3
relativamente all'uso del trattorino, ha risposto: da un lato, che egli “vide e sentì e _1
mentre usavano il trattorino”, ma, dall'altro, aggiungendo “secondo me si poteva Pt_2
sentire (il rumore del trattorino) anche da dove si trovava il sig. ”, e, tornando sulla Pt_2
questione del “permesso”: “il sig. era lì (cioè nella proprietà) ma non so dove fosse”. Pt_2
Ora, ritiene il Giudice che la versione da accettare sia senz'altro quella del permesso dato ai ragazzi dalla sola , senza alcun intervento da parte di . Pt_5 Parte_3
Appare invero chiaro che, fra le due versioni –molto diverse – rese dalla al PM e in questa Pt_5
causa, fu la prima ad essere sincera e genuina, a minore distanza dai fatti, e posta nell'obbligo di
37 dire la verità, e non la seconda, resa in questa causa (per allontanare da sé ogni responsabilità) senza obbligo di dire la verità e in una posizione di convenuta per un potenziale risarcimento dei danni.
Davvero non credibile, poi, è l'affermazione che essa non sapeva, durante il pomeriggio, cosa Pt_3
stesse facendo esattamente, all'interno della proprietà della stessa , e da lei stessa
[...] Pt_5
invitato, mentre è radicalmente smentita dalla CTU del geom. l'affermazione che dal punto CP_11
in cui il si trovava (punto che, dunque, la aveva ben presente, in contraddizione con Pt_2 Pt_5
la prima affermazione) “non era impossibile” vedere il giardino sul davanti.
Quanto alla testimonianza di , essa è credibile solo nella parte in cui contiene Tes_4
l'affermazione che fu sua madre a dare il permesso ai ragazzi di usare il trattorino.
Nell'altra parte, relativamente al fatto che il potesse vedere il giardino dal retro della casa, Pt_2
essa fu inveritiera, e del resto assunta in tono molto dubitativo e contraddittorio (“secondo me si poteva sentire (il rumore del trattorino) anche da dove si trovava il sig. ”, “il sig. era lì Pt_2 Pt_2
(cioè nella proprietà) ma non so dove fosse”).
Da questo punto di vista, pur comprendendo umanamente la difficile ed imbarazzata situazione nella quale questa teste si è venuta a trovare, per i suoi legami familiari con delle parti in conflitto in questa causa, era lecito attendersi da lei una maggiore sincerità o quanto meno coerenza, avendo essa reso (a differenza della madre, che era sottoposta ad interpello, quale parte) la formale dichiarazione di impegno a dire la verità, sotto la minaccia di sanzioni penali.
Il secondo aspetto fondamentale è senza dubbio la ricostruzione degli attimi della caduta di _1
:
[...]
• la rispose al PM che alle ore 16 si avvicinò ai ragazzi per farsi sentire, chiamando Pt_5
per la somministrazione dell'insulina, e allora si alzò in piedi “per capire cosa _1 _1
volevo in quel frangente”; frenò il trattorino ma perse l'equilibrio e cadde a Pt_2 _1
terra verso il lato sinistro;
dopo la caduta il trattorino si mosse ancora di circa 20-30 cm;
38 • nell'interpello reso in questa causa dalla , invece, la frenata impressa da Pt_5 Pt_2
al trattorino diventa “brusca”, assumendo una connotazione che era stata assente
[...]
nell'audizione davanti al PM;
• , nell'interpello in questa causa, ha voluto sottolineare che al momento della Parte_1
caduta non era in piedi, ma semmai stava per alzarsi in piedi, udendo i richiami della madre;
lo stesso, sentito dal PM, narrò che l'amico , con le cuffie anti-rumore sulle orecchie, Pt_2
seduto alla sua destra, controllava freni e marce e il volante era invece nelle mani di esso che all'udire i richiami della madre disse a di frenare “con calma” mentre _1 Pt_2
invece frenò “di colpo” causando la sua caduta;
che per di più dopo la caduta Pt_2 Pt_2
lasciò anche il freno, cagionando il taglio del piede sotto le lame.
Ora, nuovamente, le due versioni rese dalla al PM e in questa causa divergono, poiché Pt_5
nella seconda si tende a dare al comportamento di una connotazione di imprudenza o Parte_2
negligenza a proposito della frenata, che sarebbe stata “brusca”.
E, nuovamente, è la prima versione ad apparire sincera e genuina, per le ragioni già esposte prima,
oltre che per il fatto che la seconda versione denunzia il tentativo di colpevolizzare un soggetto diverso dalla stessa dichiarante, relativamente poi ad un particolare “importante”, che, se fosse stato vero, la non avrebbe mancato di raccontare anche al PM. Pt_5
Certo, davanti al PM aveva già detto che aveva chiesto all'amico di frenare Parte_1
dolcemente il mezzo, e tuttavia l'affermazione proviene dalla stessa persona che aveva appena sottolineato che indossava le cuffie anti-rumore, e che dunque vi era un forte rumore causato Pt_2
dal trattorino medesimo, sicché non appare credibile.
Stessa sorte sembra destinata poi all'affermazione (di natura auto-assolutoria) secondo cui egli sarebbe caduto in un momento in cui non era davvero (ancora) in piedi sul trattorino, la qual cosa è
smentita – si può dire – dalle leggi della fisica, in quanto, anche ad ammettere una frenata “decisa”
da parte di (della quale però non vi sono prove), non sarebbe mai caduto se fosse Pt_2 _1
39 stato seduto e con le mani a far presa sul volante (come egli stesso ha dichiarato che era nei momenti precedenti): l'unica possibilità perché cadesse era che fosse in piedi e senza avere alcun appoggio per le mani o per il corpo.
Ritiene perciò il Giudice che la versione da accettare sia la seguente: alle ore 16 la si Pt_5
avvicinò ai ragazzi per farsi sentire, chiamando per la somministrazione dell'insulina, e _1
allora si alzò in piedi per capire cosa la madre stesse dicendo (occorre considerare che il _1
trattorino era molto rumoroso, tanto che indossava le cuffie anti-rumore, per cui non Pt_2 _1
colse al primo tentativo le parole che la madre gli rivolse); non poté dire alcunché a , _1 Pt_2
sia perché le sue parole sarebbero state coperte dal rumore del trattorino, sia perché Pt_2
comunque indossava le cuffie anti-rumore; certamente frenò (o tentò di farlo), non perché Pt_2
gli fu chiesto, ma perché vide l'amico alzarsi in piedi senza capire perché; cadde a terra _1
poiché, nell'alzarsi in piedi, non pensò di reggersi ad alcun appiglio, pur avendone uno a portata,
che era il volante.
E vi è anche di più: esiste un altro elemento, proveniente stavolta dalla CTU del geom. che CP_11
permette di escludere con certezza che la frenata di fu brusca: la particolare conformazione Pt_2
del freno di quel trattorino.
Spiega infatti l'elaborato che quel freno è fatto in modo da interrompere solo, con la prima pressione del piede, la trazione del motore, mentre è solo con la seconda pressione del piede che si aziona concretamente il freno a tamburo che blocca le ruote;
ed è certo che in quei pochi istanti ebbe il tempo di dare solo una pressione al pedale del freno, senza omettere poi che Parte_2
non vi è alcuna prova del fatto che chicchessia avesse insegnato a quel particolare modo di Pt_2
funzionare del freno.
5. LA DISCUSSIONE DEL CASO
Si può arrivare finalmente alla discussione tecnico-giuridica del caso, collegando ed intrecciando tutti gli elementi che si sono acquisiti secondo le versioni che si sono fin qui accreditate.
40 Dunque, il primo antecedente logico-giuridico dell'infortunio, nella catena causale, sta nel comportamento di , da qualificarsi certamente come imprudente. Parte_5
Essa:
• permise a due ragazzi minorenni, posti in quel momento sotto la sua custodia, di condurre un trattorino il cui uso era interdetto a più di una persona (in questo senso non vi era bisogno di
possedere il libretto di istruzioni, poiché la conformazione del sedile era palesemente fatta
per ospitare una sola persona, e per di più adulta, come lasciava chiaramente intendere la
distanza fra il sedile e il pedale del freno);
• non istruì minimamente i ragazzi sul particolare funzionamento a due fasi del freno (né, per quanto consta, si informò su chi si sarebbe occupato di quale parte della conduzione);
• non li istruì nemmeno sul funzionamento del dispositivo di sicurezza collegato con il sensore di pressione nel sedile, né si pose il problema di controllare che ragazzi di 10 e 11
anni fossero in posizione tale da poter impiegare una forza muscolare di gamba sufficiente a pigiare con forza il pedale del freno.
Va qui detto, per completezza, che non si ravvisa nel comportamento della cessata ditta venditrice del trattorino una partecipazione causale all'evento.
Infatti, per quanto quel comportamento sia stato decisamente negligente (con la mancata consegna del libretto di istruzioni, e con la mancata traduzione in italiano degli avvisi di sicurezza stampati sul mezzo), tale negligenza, di fatto, si traduceva in un ulteriore motivo sulla base del quale la avrebbe dovuto radicalmente negare ai ragazzi la possibilità di usare il trattorino, anche e Pt_5
soprattutto assumendo l'ipotesi che, a causa di quella negligenza a monte, nemmeno essa
conoscesse i principi fondamentali di guida e di sicurezza del mezzo.
Non conoscendoli, il mezzo diventava per definizione pericoloso, ed a maggior ragione essa doveva impedire a chiunque di usarlo.
41 Il secondo antecedente logico-giuridico del sinistro sta indubbiamente nel comportamento dello stesso . Parte_1
Costui, uditi in qualche modo i richiami della madre, si alzò in piedi per capire il motivo dei richiami senza né avvertire di questo movimento l'amico (magari avvisandolo a gesti, visto Pt_2
che il trattorino era molto rumoroso, e inoltre indossava le cuffie anti-rumore), né tenere Pt_2
almeno un appiglio (magari sul volante) per la sua persona, né, soprattutto, avendo deciso di alzarsi in piedi, disattivare immediatamente il funzionamento delle lame o abbassare il carter su di esse.
Secondo il Giudice, invece, nessun comportamento di entrò, in senso giuridico, nel Parte_2
meccanismo causale di cui si tratta:
• non l'azione di aver frenato, poiché, al contrario, avendo visto alzarsi senza _1
preavviso, l'istinto di gli suggerì di arrestare il trattorino perché non si Pt_2 _1
facesse male, sicché l'azione era intesa come protettiva e non dannosa;
• non l'errata manovra di frenata (che doveva essere bifasica) perché non vi è alcuna prova che egli fosse stato istruito su tale aspetto (dalla , oppure da stesso, Pt_5 _1
nell'ipotesi che conoscesse questo particolare); _1
• non l'omesso alzarsi dal sedile, per far scattare il meccanismo di arresto del motore, in quanto, nuovamente, non vi è alcuna prova che egli fosse stato istruito su tale aspetto (dalla
, oppure da stesso, nell'ipotesi che conoscesse questo particolare). Pt_5 _1 _1
* * *
Tutto ciò premesso, ed a questo punto della discussione, pare al Giudicante che i due antecedenti logico-giuridici appena descritti, ed ascrivibili l'uno alla , e l'altro al medesimo infortunato, Pt_5
non abbiano una pari efficacia causale;
anzi, al contrario, il comportamento tenuto da Parte_1
appare al Tribunale come la causa che fu di per sé sola sufficiente a cagionare l'evento, ovvero, per prendere in prestito una terminologia penalistica, una causa sopravvenuta sufficiente;
una causa,
cioè, pur successiva e indipendente dall'azione o omissione iniziale (della ) che fu da sola in Pt_5
42 grado di produrre l'evento, interrompendo così il nesso di causalità tra la condotta o l'omissione precedente e l'esito finale.
Si tratta di un'argomentazione sviluppata anche in questa causa dai soggetti convenuti e da sia pure – giustamente – elaborandola sulla base di una norma civilistica, quale l'art. CP_2
1227 cc, e specialmente il secondo comma (il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
Tale è, secondo il Tribunale, il caso oggi in esame: sia pure tenendo conto del contegno imprudente e negligente della , e dei suoi effetti, tuttavia il danno non si sarebbe affatto verificato se Pt_5
proprio “usando l'ordinaria diligenza”, avesse scelto di agire in modo diverso Parte_1
dall'alzarsi inopinatamente in piedi, senza avvertire di questo movimento l'amico , né tenere Pt_2
almeno un appiglio (magari sul volante) per la sua persona, né disattivando immediatamente il funzionamento delle lame o abbassando il carter su di esse.
Fosse semplicemente rimasto seduto, le pur imprudenti condotte della non Parte_1 Pt_5
avrebbero prodotto alcunché: né l'aver affidato il trattorino a dei ragazzini minorenni, né aver mancato completamente di istruirli sull'uso e il funzionamento o sulle procedure di emergenza.
In sostanza, il caso va risolto nel senso che, ad un pur presente antecedente logico-giuridico dell'infortunio, costituito da un comportamento gravemente imprudente e negligente (da parte della
), ne è però seguito un altro, pur esso imprudente, stavolta dell'infortunato stesso, ma tale Pt_5
da potersi affermare che, sostituendo tale comportamento con uno improntato alla ordinaria diligenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
6. SPESE PROCESSUALI
Vanno distinti, per la regolamentazione delle spese processuali, i diversi rapporti, premettendo che il valore della causa è stato indicato in euro 729.024,97.
Nel rapporto processuale fra l'attore e la : Pt_5
43 il primo è formalmente soccombente;
tuttavia, la considerazione del comportamento gravemente imprudente e negligente della seconda (che alla fine non risulta incidere sull'infortunio sol perché
superato dal comportamento dell'infortunato stesso) è giusto motivo per disporre la compensazione.
Nel rapporto processuale fra l'attore e la “famiglia ” Pt_2
E' l'attore, nuovamente, ad essere soccombente, e qui si dispiega il normale principio della soccombenza.
Nel rapporto processuale fra la “famiglia ” e Pt_2 CP_2
All'esordio della lite la chiamata in causa appariva legittima e ragionevole;
comunque per il
“principio della causazione delle spese processuali”, le spese di vanno poste a carico CP_2
dell'attore.
Nel rapporto processuale fra e il CP_2 CP_12
, all'esordio della lite, la chiamata in causa appariva legittima e ragionevole, e d'altra
[...]
parte si è anche detto come alla oggi cessata ditta individuale fossero ascrivibili certamente profili di colpa e negligenza;
è equa dunque la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
1) respinge le domande di parte attrice, in forza del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, cc,
2) Nel rapporto processuale fra l'attore e la : Pt_5
compensa le spese di lite;
3) Nel rapporto processuale fra l'attore e la “famiglia ” Pt_2
condanna l'attore a rimborsare a questi convenuti le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 29.193 per compensi, 518 per anticipazioni, 11.677,20 per la maggiorazione per la difesa di più parti, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
4) Nel rapporto processuale fra la “famiglia ” e Pt_2 CP_2
44 condanna l'attore a rimborsare a le spese processuali del giudizio, che liquida in euro CP_2
29.193 per compensi, 1.718,15 per anticipazioni, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
5) Nel rapporto processuale fra e il CP_2 CP_9
compensa le spese di lite.
6) pone le spese della CTU del dott. a carico di parte attrice, e le spese della CTU del Per_2
geom. per metà a carico di parte attrice e per metà a carico della;
in entrambi i CP_11 Pt_5
casi con obbligo delle giuste rifusioni o conguagli rispetto a chi le ha anticipate.
Vicenza, il 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1968/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento di danni,
promossa da:
(5/11/2007) Parte_1 CodiceFiscale_1
minorenne, in persona del padre CP_1
con l'avv. Alberto Melotto del Foro di Verona,
CONTRO
:
1) Parte_2 CodiceFiscale_2
2) Parte_3 CodiceFiscale_3
3) Parte_4 CodiceFiscale_4
tutti con gli avv. Anna Rebesani e Enrico Pastore
4) Parte_5 CodiceFiscale_5
con l'avv. Annuska Ferrazzi,
E CON LE SEGUENTI CHIAMATE IN CAUSA
(da parte di , e ): Parte_2 Parte_3 Parte_4
Controparte_2
1 con l'avv. Renzo G. Villanova,
(da parte di : Controparte_2
, Controparte_3 CodiceFiscale_6
già titolare della cessata ditta individuale Impresa Garden & Service di , Controparte_3
con l'avv. RA Molon,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE:
• IN VIA PRELIMINARE, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità/nullità
dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig.
e altresì rigettarsi l'istanza di nomina di un curatore speciale per l'attore, per i motivi CP_1
già esposti dal Giudicante nel provvedimento del 22 luglio 2021, che integralmente qui si richiamano;
• IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, accertate e dichiarate le relative responsabilità, per i titoli e motivi esposti nell'atto di citazione, condannarsi tutti i convenuti (quanto a in Parte_2
persona dei genitori qui convenuti) nonché la terza chiamata in Controparte_2
solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., a pagare a , come in atti Parte_1
• tutti i danni subiti dall'attore in Grancona (VI) il 9 agosto 2018, la somma di € 729.024,97
come specificata nell'atto di citazione, o in ogni caso la minore o maggiore somma, liquidata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria anno per anno dalla data dell'evento dannoso (9 agosto 2018) sino al saldo;
• IN OGNI CASO, condannarsi i convenuti e la terza chiamata Controparte_2
in solido tra loro, alla refusione in favore dell'attore dei compensi e delle spese del giudizio,
[...]
con condanna a carico dei soli convenuti ex art. 96, co. 1, cod. proc. civ. al risarcimento del danno equitativamente determinato dal Giudice o, in alternativa, ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ. per non
2 avere i convenuti aderito all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita formulato da parte attrice;
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della prova diretta per testimoni formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cod. proc. civ. del 9 gennaio 2023 sui capitoli non ammessi dal Giudice con l'ordinanza del 22 febbraio 2023 (capitoli 7, 8, 10, 17, 18, da 22 a 30), che di seguito si trascrivono, con i testi ivi indicati:
• Vero che l'ing. dell'Ordine di Treviso ha svolto in data 8 gennaio 2023 Testimone_1
un'indagine tecnica sulla dinamica dei fatti avvenuti intorno alle ore 16 del 9 agosto 2018 in
Grancona (VI) di cui è causa, i cui esiti sono contenuti nella propria relazione dell'8 gennaio 2023
prodotta al doc. 17 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 17 di parte attrice).
• Vero che e il 9 agosto 2018 a Grancona utilizzarono il Parte_1 Parte_2
trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra per un paio d'ore circa e che per tutto il Pt_5
tempo erano presenti sul luogo la sig.ra ed il sig. ? Pt_5 Parte_3
• Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16 circa, si era Parte_3
mostrato tranquillo e sereno pur sapendo che in quel periodo di tempo e Parte_1 Pt_2
stavano utilizzando il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra ?
[...] Pt_5
• Vero che nell'estate del 2018, dopo il sinistro del 9 agosto, aveva Parte_1
programmato una vacanza in Sardegna con il padre e che tuttavia in tale periodo egli Pt_2
dovette stare in ospedale fino all'inizio della scuola (settembre 2018)?
• Vero che , prima del 9 agosto 2018, aveva mostrato interesse e passione, Parte_1
nonché particolare propensione, per il gioco del calcio, come risulta dai video prodotti ai docc. 28
e 29 di parte attrice? (Si esibiscano al teste i docc. 28 e 29 di parte attrice).
• Vero che nei mesi scorsi ha manifestato l'intenzione di abbandonare gli studi Parte_1
al termine della scuola media superiore (istituto tecnico Alessandro Rossi di Vicenza) e svolgere un
lavoro manuale, per il quale manifesta interesse e capacità?
3 1. Vero che , padre di , svolge il lavoro di operaio specializzato CP_1 Parte_1
presso AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA di Vicenza e svolge numerosi turni straordinari,
nonché nei giorni festivi e nelle ore notturne, svolgendo le proprie mansioni prevalentemente in
piedi e percorrendo tragitti molto lunghi durante il proprio turno lavorativo, come da documenti 15
e 35 di parte attrice? (Si mostrino al teste i documenti 15 e 35 di parte attrice).
2. Vero che la retribuzione media del sig. è quella rappresentata dai docc. 12- CP_1
13-14 di parte attrice? (Si mostrino al teste i docc. 12-13-14 di parte attrice).
3. Vero che il dott. con Studio in Vicenza, nel 2020 ha sottoposto Testimone_2 _1
a visita medico-legale, i cui esiti sono contenuti nella relazione prodotta al doc. 5 di parte
[...]
attrice? (Si mostri al teste il doc. 5 di parte attrice).
4. Vero che alla visita medico-legale di cui alla domanda precedente il dott. Tes_2
con Studio in Vicenza ha accertato che ha perso la funzionalità al 40 % del
[...] Parte_1
piede sinistro, con ciò rendendogli gravose per sempre le attività quotidiane, quali l'utilizzo del
pedale della frizione di un'automobile? (Si mostri al teste il doc. 5 di parte attrice).
5. Vero che il dott. con Studio in Vicenza, nella propria consulenza Testimone_2
medico-legale del 6 maggio 2020, ha verificato che sarà in futuro più esposto ad Parte_1
incappare in problemi legati alle articolazioni rispetto ad un soggetto normodotato, per effetto dei
postumi dell'amputazione dell'avampiede sinistro subita il 9 agosto 2018 a Grancona? (Si mostri
al teste il doc. 5 di parte attrice).
6. Vero che nel 2018 e nel 2019 il piede sinistro di appariva come rappresentato Parte_1
nelle fotografie prodotte al doc. 25 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 25 di parte attrice).
7. Vero che a titolo di compensi per la consulenza medico-legale del dott. Testimone_2
con Studio in Vicenza del 6 maggio 2020 l'attore ha versato la somma di € 732,00 Iva inclusa,
come da fattura n. 3901 del 10 luglio 2020, prodotta al doc. 11 di parte attrice? (Si mostri al teste il
doc. 11 di parte attrice).
4 8. Vero che nel corso della vita media di un uomo sosterrà, per procurarsi le Parte_1
protesi del piede sinistro rimasto amputato il 9 agosto 2018, una spesa a proprio carico di €
69.750,00, come indicato nella relazione del dott. di Ottobock dell'agosto 2020 Persona_1
prodotto al doc. 6 di parte attrice? (Si mostri al teste il doc. 6 di parte attrice).
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate dalle parti convenute e non ammesse nonché per l'ammissione, a prova contraria indiretta sui capitoli delle controparti già ammessi o che dovessero essere ammessi, delle istanze istruttorie per testi e per interrogatorio formale formulate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 cod. proc. civ. del
30 gennaio 2023 (cap. da 31 a 52), che non sono state ammesse con l'ordinanza del 22 febbraio
2023 e che di seguito si trascrivono, con i testi ivi indicati:
relativamente al capitolo 12 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
31) vero che in seguito al sinistro del 9 agosto 2018 a Grancona, peggiorò il proprio Parte_1
comportamento scolastico ed in particolare il 22 gennaio 2019 venne sanzionato con una nota sul
registro scolastico perché si mise a piangere e si rifiutò di uscire dalla classe durante la
ricreazione riferendo al professor di non sentirsi uguale agli altri suoi compagni per via CP_4
dell'amputazione del piede subita a Grancona?
Relativamente ai capitoli 13, 14, 15 e 16 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
32) vero che ha abbandonato l'attività calcistica a marzo 2020? Parte_1
Relativamente ai capitoli 17 e 18 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
33) vero che prima del 2020 aveva manifestato l'intenzione di abbandonare le attività Parte_1
del gruppo scout di cui faceva parte?
34) vero che ha ripreso le attività del gruppo scout solo a partire dal settembre 2022? Parte_1
Relativamente al capitolo 20 della memoria n. 2 della convenuta : Pt_5
35) vero che ha manifestato, ad oggi 30 gennaio 2023, l'intenzione di abbandonare il Parte_1
proprio percorso scolastico al termine degli esami di maturità?
5 36) Vero che partecipa alle gare sportive della propria classe della scuola media Parte_1
superiore, arrivando nelle ultime posizioni di classifica?
Relativamente al capitolo 9 della memoria n. 2 dei convenuti e al capitolo 5 della CP_5
memoria n. 2 della terza chiamata CP_2
37) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, , dal retro dell'abitazione di Parte_3
Grancona, vide i minori e utilizzare il trattorino tagliaerba sul campo Parte_1 Parte_2
d'erba antistante l'abitazione?
38) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, , dal retro dell'abitazione di Parte_3
Grancona, udì il rumore del motore del trattorino tagliaerba della sig.ra utilizzato dai Pt_5
minori e ? Parte_1 Parte_2
Relativamente al capitolo 21 della memoria n. 2 dei convenuti e al capitolo 4 della CP_5
memoria n. 2 della terza chiamata CP_2
39) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, avvertì il padre presente sul Parte_2
luogo e gli chiese il permesso di utilizzare il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra Pt_5
a Grancona?
Relativamente al capitolo 22 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
40) vero che il 9 agosto 2018, tra le ore 14 e le ore 16, e utilizzarono il Parte_1 Parte_2
trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra a Grancona per circa un paio d'ore? Pt_5
Relativamente al capitolo 25 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
41) vero che l'unico sport praticato a livello agonistico da fu il calcio, che egli, dopo Parte_1
il sinistro del 9 agosto 2018, praticò solo nella stagione calcistica 2019-2020 e abbandonò
definitivamente a marzo 2020?
42) Vero che , dopo il 9 agosto 2018, alle corse campestri cui ha partecipato è sempre Parte_1
arrivato nelle ultime posizioni di classifica?
Relativamente al capitolo 26 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
6 43) vero che nel punto in cui avvenne il sinistro ai danni di il 9 agosto 2018 a Parte_1
Grancona con il trattorino tagliaerba, alle ore 16 circa, il terreno si presentava prevalentemente
pianeggiante?
Con l'interpello del sig. , relativamente ai capitoli 1 e 2 formulati dai convenuti Parte_3 Pt_6
nella memoria n. 2:
[...]
44) vero che ha utilizzato il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà Parte_2
della sig.ra a Grancona in un'altra decina di occasioni prima del 9 agosto 2018 e che Pt_5
e ne erano a conoscenza e avevano sempre acconsentito a tale Parte_3 Parte_4
utilizzo da parte del figlio minore?
Relativamente al capitolo 7 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
45) Vero che il 9 agosto 2018 il sig. arrivò a Grancona nell'abitazione della sig.ra Parte_3
tra le ore 14 e le ore 15, mentre i minori e stavano già Pt_5 Parte_1 Parte_2
utilizzando il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 9 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
46) vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16, vide e udì i minori Parte_3
e mentre utilizzavano il trattorino tagliaerba Honda DI OV di Parte_1 Parte_2
proprietà della signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 21 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
47) vero che il 9 agosto 2018 a Grancona avvertì e gli chiese il Parte_2 Parte_3
permesso di utilizzare il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora
? Pt_5
Con l'interpello del convenuto sui capitoli 1 e 2 formulati dai convenuti Parte_2 Pt_6
nella memoria n. 2:
[...]
48) vero che ha utilizzato il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà Parte_2
della sig.ra a Grancona in un'altra decina di occasioni prima del 9 agosto 2018? Pt_5
7 Relativamente al capitolo 16 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
49) Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, alle ore 16 circa, frenò il moto del Parte_2
trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora che stava Pt_5
conducendo ed in seguito alla frenata cadde a terra alla sinistra del trattorino? Parte_1
50) Vero che in seguito alla caduta di cui al precedente capitolo rilasciò il freno del Parte_2
trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora , il quale avanzò Pt_5
amputando il piede sinistro di ? Parte_1
51) Vero che in seguito alla caduta di cui al precedente capitolo, urlò più volte a Parte_1
di frenare e arrestare il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della Parte_2
signora ? Pt_5
Relativamente al capitolo 22 della memoria n. 2 dei convenuti : CP_5
52) Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona, tra le ore 14 e le ore 16, e Parte_2 Parte_1
utilizzarono il trattorino tagliaerba Honda DI OV di proprietà della signora per Pt_5
circa un paio d'ore e percorsero alla guida dello stesso numerosi giri del campo d'erba antistante
l'abitazione?
• IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per la rinnovazione della ctu sulla dinamica del sinistro,
con la sostituzione del perito, come da istanza n. 7 depositata il 12 marzo 2024, con la precisazione del quesito che di seguito si trascrive:
fermo il quesito come da provvedimento del 9 agosto 2023, con la sola seguente precisazione, al punto c) del quesito (si riporta in grassetto l'integrazione richiesta): “dirà se è vero che il freno del
trattorino, sebbene schiacciato repentinamente fino in fondo, non consente l'arresto immediato del
tagliaerba, distinguendo fra l'ipotesi di trovarsi in area pianeggiante e in area di pendenza, ed in
caso di risposta affermativa dirà se, alla luce delle possibili ricostruzioni della dinamica del
sinistro individuate, tale elemento è stato determinante (condicio sine qua non) per la causazione
del sinistro di cui è causa”.
8 • IN VIA ISTRUTTORIA, IN SUBORDINE, si insiste perché venga disposta l'integrazione e/o modifica della ctu sulla dinamica del sinistro, come da istanza n. 7 depositata il 12 marzo 2024,
con l'oggetto della modifica/integrazione che di seguito si trascrive:
• dica il ctu qual è la dinamica del sinistro più verosimile, tra le due alternative individuate a
pag. 27, sulla base degli elementi disponibili riportati a pagg. 23-25 della relazione;
• chiarisca il ctu perché l'avanzamento del mezzo può essere stato causato dalla lieve
pendenza del terreno e formuli il ctu la distinta ipotesi di trovarsi su terreno pianeggiante, come
indicato dall'originario quesito;
• depositi il ctu i video delle prove tecniche eseguite l'8 novembre 2023 e descriva l'esito di
tali prove;
• premessa la considerazione contenuta a pag. 33 della relazione, chiarisca il ctu se la
statura di 150 cm consente una pressione fino a “fine corsa” del pedale del freno del trattorino e
chiarisca inoltre se il soggetto rappresentato nel doc. 7 di parte poteva esercitare la Pt_5
pressione fino a “fine corsa” del pedale del freno del trattorino;
• chiarisca il ctu se il piede sinistro dell'attore poteva finire direttamente (in fase di caduta
dal trattorino) sotto il bordo del carter che fosse regolato alla massima altezza di 7 cm da terra;
chiarisca inoltre se con il sormonto da parte del trattorino del piede sinistro dell'attore, questo
poteva finire sotto il bordo del carter che fosse regolato alla minima altezza di 1,5 cm da terra;
• descriva il ctu la possibilità per ciascuna parte di raggiungere ed azionare ciascuno dei
comandi e delle leve, ed in particolare la leva che regolava l'altezza del carter di protezione delle
lame, anche nella parte finale dello svolgimento dei fatti come ricostruiti dal ctu;
• descriva il ctu le condotte che, se poste in essere da entrambi i soggetti, potevano evitare il
sinistro, come indicato nell'originario quesito;
• il ctu espunga dalla relazione la considerazione: “da questa posizione non è visibile la zona
in cui stava operando il trattorino per il taglio dell'erba, come evidenziato anche nella foto
9 seguente” (pag. 22 relazione), in quanto trattasi di accertamento non contemplato nel quesito del 9
agosto 2023.
• IN VIA ISTRUTTORIA, pur essendo evidente dalla documentazione esibita dall il 3 CP_6
ottobre 2024 in seguito ad ordine di esibizione del Giudice che l'indennità corrisposta dall'ente previdenziale è indennità di frequenza scolastica (risultando da tale documentazione che la corresponsione è attualmente sospesa non essendo stata presentata alcuna autocertificazione di frequenza scolastica) e che non è quindi dipendente dalle lesioni di cui è causa (venendo tale indennità corrisposta da due anni prima del sinistro e non avendo essa subito una variazione di importo in seguito al sinistro di cui è causa), per scrupolo difensivo si chiede che venga comunque ordinato all di specificare che l'indennità corrisposta a partire dal 2016 non è dovuta alle CP_6
lesioni subite nel sinistro di cui è causa del 9 agosto 2018.
I convenuti , e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
In via preliminare di merito
1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'atto di ci-tazione e del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig. CP_1
per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, avendo questi, in qualità di
[...]
genitore esercente la responsa-bilità genitoriale sul minore , posto in essere un atto di Parte_1
straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione del Giudice tutelare a norma dell'art. 320, 3° co. c.c. e/o comunque per aver posto in essere un atto di particola-re importanza, quale l'avvio del presente giudizio, in contrasto con la volontà del-la madre del minore sig.ra Parte_5
e soprattutto in assenza del potere di esercitare in via esclusiva o disgiunta la responsabilità
[...]
genitoriale del figlio mino-re ; Parte_1
2) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'atto di ci-tazione e del presente giudizio e/o la carenza di legittimazione attiva e/o della capacità processuale del sig. _1
10 trovandosi lo stesso in una chiara posi-zione di conflitto di interessi nei confronti del figlio, Pt_2
che necessitava della nomina di un curatore speciale.
Nel merito
In via principale
3) Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti di-fensivi ed in particolare perché
l'infortunio per cui è causa è accaduto per fatto e colpa esclusivi del minore e/o per Parte_1
una ipotesi di caso fortuito.
In via subordinata
4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle do-mande attoree,
previa quantificazione delle singole quote di responsabilità attri-buibili a , Parte_1 Parte_5
, e , limitarsi il risarcimento del danno a carico
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dei convenuti , e alla luce: Parte_2 Parte_3 Parte_4
a) del concorso nel fatto colposo di ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
b) del concorso di responsabilità della sig.ra Parte_5
c) della sola quota di responsabilità attribuibile ai sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei confronti degli odierni convenuti, dichiararsi (già ), in persona del Controparte_2 Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne i convenuti , Parte_2
e dal pagamento di qualsiasi somma gli stessi fossero condannati a Parte_3 Parte_4
versare a favore dell'attore, sia in punto capitale, interessi, che in punto spese legali per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti di-fensivi.
In ogni caso
6) Con vittoria di spese legali, oneri fiscali inclusi.
11 7) Condannarsi la terza chiamata a rifondere agli odierni convenuti le spese Controparte_2
legali sostenute per resistere nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
: CP_8
Nel merito in via principale:
rigettarsi tutte le avverse domande in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
in subordine:
accertato e dichiarato che la condotta colposa di ha determinato e/o concorso a Parte_1
determinare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'evento dannoso, per l'effetto rigettarsi la domanda di risarcimento danni e/o ridursi proporzionalmente il dovuto.
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, 6°
comma, c.p.c., nonché nei verbali di udienza e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate dalle controparti.
CP_2
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova,
1) nel merito, rigettarsi ogni domanda attorea formulata nei confronti di , Parte_2 Parte_3
e perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, dichiararsi e accertarsi che Parte_4
alcun risarcimento in favore di parte attrice è dovuto, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma,
c.c.; conseguentemente, rigettarsi ogni domanda formulata dai predetti convenuti nei confronti di
Controparte_2
12 2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero del tutto o in parte fondate le domande attoree, condannarsi il terzo chiamato - previo rigetto di ogni eccezione e Controparte_9
domanda dallo stesso formulata - a risarcire direttamente gli accertandi danni a parte attrice;
3) in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui si ritenessero i convenuti e/o Parte_2 Parte_3
e/o responsabili del fatto dannoso di cui si discute, previo ogni necessario Parte_4
accertamento e, in particolare, previo accertamento del loro effettivo particolare grado di colpa rispetto a quello di e/o di e/o di , dichiararsi Parte_1 Parte_5 Controparte_9
tenuta a manlevare i predetti propri assicurati e/o Controparte_2 Parte_2 Pt_3
e/o nei limiti del grado della loro responsabilità e nei limiti, anche di
[...] Parte_4
massimale, stabiliti dalla polizza assicurativa;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero i convenuti e/o Parte_2 Pt_3
e/o responsabili del fatto di cui è causa e, pertanto, tenuti al risarcimento del
[...] Parte_4
danno e si ritenesse di condannare a manlevarli o a tenerli indenni di Controparte_2
quanto gli stessi fossero tenuti a pagare a parte attrice, previo ogni necessario accertamento,
condannarsi il terzo chiamato - previo rigetto di ogni eccezione e Controparte_9
domanda dallo stesso formulata - a rifondere a le somme che, in Controparte_2
dipendenza della presente causa, la stessa fosse ritenuta a sborsare a qualsivoglia titolo;
5) spese di lite in ogni caso rifuse.
In via subordinata istruttoria:
a) chiede che il CTU medico legale venga chiamato a rendere i chiarimenti sui punti evidenziati nella nota d'udienza di datata 12/03/2024, relativi alle protesi (ribadendosi Controparte_2
comunque fin d'ora che il CTP attoreo non aveva svolto alcuna osservazione riguardo alle deduzioni e conclusioni contenute nella bozza della CTU);
13 b) chiede, necessitando, l'ammissione di prova per testi sui capitoli n. 1 e 2 dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammessi a suo tempo con l'ordinanza depositata il 22/02/2023, che si hanno qui per integralmente riportati, con i testi ivi indicati;
c) si oppone all'ammissione delle istanze attoree, che dovessero essere rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, comprese quelle contenute nella nota d'udienza datata 12/03/2024,
già peraltro contestata;
d) ribadisce l'eccezione di inammissibilità della testimonianza del sig. assunto Tes_3
peraltro con espressa riserva, sui capitoli 6 e 7 dedotti da nella sua seconda memoria ex CP_2
art. 183 c.p.c., posto che su detti capitoli aveva chiesto esclusivamente l'interpello della CP_2
sig.ra e posto che, inoltre, controparte non aveva nemmeno chiesto, se mai fosse Parte_5
stato possibile (ma non lo era), di essere abilitata alla prova contraria con testi sui predetti capitoli”.
Controparte_3
Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta.
In via preliminare (domanda già respinta dal G.I.)
Accertarsi e dichiararsi l'assenza dei presupposti di cui all'art 106 c.p.c. e, per l'effetto,
pronunciarsi decreto di estromettersi dal giudizio il sig. , con Controparte_9
conseguente condanna alle spese di lite a carico di . Controparte_2
In ogni caso accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
[...]
, con ogni conseguenza in termini di condanna alle spese di lite a carico di CP_9
. Controparte_2
Nel merito
Respingersi, in ogni caso, ogni (anche eventuale) domanda formulata nei confronti del sig.
[...]
ed accertata la sua estraneità ad ogni domanda oggetto di giudizio, pronunciarsi CP_9
condanna alle spese di lite in suo favore, da porsi a carico di . Controparte_2
14 Si chiede l'accertamento in capo ad della responsabilità aggravata di Controparte_2
cui all'art. 96 c.p.c. per aver convenuto temerariamente in causa il sig. e Controparte_9
conseguentemente si chiede condanna al pagamento di un risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 10.000,00.
In via istruttoria
Si rinnova l'ammissione delle prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e non ammesse.
Con ogni ulteriore riserva di merito ed istruttoria.
In ogni caso spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VICENDA
I protagonisti della presente vicenda sono:
, nato il [...], minorenne sia all'epoca dei fatti, sia oggi, e figlio di due genitori Parte_1
separati: , e , CP_1 Parte_5
--la medesima , Pt_5
, nato il [...], all'epoca dei fatti minorenne ed amico di , ed oggi Parte_2 Parte_1
maggiorenne, e figlio di e di , a loro volta all'epoca amici di Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5
--il predetto . Parte_3
2. LE DIVERSE VERSIONI DEGLI ACCADIMENTI DEL 9 AGOSTO 2018
Il giorno 9 agosto del 2018, aveva 10 anni e ne aveva 11. Parte_1 Parte_2
Quel giorno riportò un infortunio al piede sinistro, che causò poi la necessità di una parziale _1
amputazione dello stesso, con l'esigenza, poi, dell'uso di una protesi.
Secondo i rispettivi “centri di interesse”, le parti narrano gli accadimenti rilevanti di quel giorno con versioni differenti fra loro.
15 La versione dell'attore:
Secondo questa prima versione:
• la mattina del 9 agosto 2018 sua sorella RA, e la madre, arrivarono nella casa di _1
campagna di Grancona, di proprietà della madre;
• successivamente, e autonomamente, arrivò, accompagnato da suo padre, l'amico , Pt_2
precedentemente invitato da _1
• nel primo pomeriggio i ragazzi chiesero ai rispettivi genitori il permesso di usare sul giardino il trattorino taglia-erba (un trattorino Honda, modello DI Mower H3011H) e la e acconsentirono, Pt_5 Parte_3
• entrambi i ragazzi si sedettero sull'(unico) sedile del trattorino, alla sinistra, _1
governando il volante, e a destra, governando il freno e le marce, Pt_2
• ad un certo momento la richiamò a voce il figlio perché era giunto il Pt_5 _1
momento di somministrargli una medicina, e chiese a (che controllava i freni) _1 Pt_2
di “frenare dolcemente”;
• al contrario, frenò bruscamente, facendo cadere dal lato sinistro del trattorino, Pt_2 _1
ed il piede sinistro di finì sotto il trattorino, a portata delle lame;
_1
• per di più, dopo l'iniziale frenata, “riallentò” il freno, sicché il trattorino riprese Pt_2
brevemente la marcia;
• il piede sinistro di finì arrotato e vittima delle lame. _1
In conseguenza di questa versione, la difesa di ha attribuito la responsabilità di quanto Parte_1
accaduto (con conseguente domanda di risarcimenti): a ai sensi dell'art 2050 cc Parte_2
(esercizio di attività “pericolosa”) o dell'art 2043 cc, per l'omesso arresto immediato del trattorino,
frenando, o spegnendo il motore, o alzandosi in piedi (il trattorino, come poi si è appurato, ha un
meccanismo di sicurezza che arresta il motore se il sensore di peso del sedile non registra alcuna
persona seduta) o disattivando le lame;
ai genitori di ai sensi dell'art. 2048 cc o Parte_2
16 dell'art 2047 cc;
ad , per omessa sorveglianza o per comportamento negligente ed Parte_5
imprudente ai sensi dell'art 2043 cc.
La versione (o Le versioni) di : Parte_5
Secondo questa convenuta:
• essa non diede mai il permesso ai ragazzi (che non lo chiesero) di usare il trattorino, né sapeva che lo stavano usando,
• in quel pomeriggio, del resto, era giuridicamente sotto la sorveglianza di suo padre, Pt_2
che era presente nella casa,
• essa si accorse del fatto che i ragazzi stavano usando il trattorino solo quando uscì in giardino per richiamare a voce il figlio per la somministrazione della medicina;
in _1
tale momento essa gridò ai ragazzi di interrompere immediatamente quella attività;
• a tali grida, si alzò in piedi perdendo l'equilibrio e cadendo sul lato sinistro;
_1 Pt_2
non arrestò la marcia del trattorino, che arrotò il piede sinistro di _1
In conseguenza di questa versione, la difesa di ha attribuito la responsabilità di Parte_5
quanto accaduto proprio a suo figlio ai sensi dell'art. 1227 cc, per l'improvviso ed _1
imprudente alzarsi in piedi (nonché per il precedente uso non autorizzato del mezzo) chiedendo al
Tribunale di andare essa esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal figlio.
A questo punto occorre però aprire una parentesi, ed esporre che, in data 16/2/2019 Parte_5
fu sentita dal PM, nell'ambito delle indagini penali scaturite da questi stessi fatti, e che in quella occasione, quale persona informata dei fatti, e sotto l'obbligo di dire la verità, essa espose una versione dei fatti notevolmente diversa.
Essa infatti dichiarò:
17 18 Qualche mese dopo, il 10 maggio 2019, anche fu sentito dal PM per le stesse ragioni, Parte_1
sebbene minorenne (aveva ormai 11 anni), e dichiarò:
La versione della famiglia (e di : Pt_2 CP_2
Secondo questa diversa versione, di fatto avallata anche dalla difesa di la Controparte_2
CO (chiamata in causa) con cui la aveva in essere una polizza per RC verso terzi Pt_4
valida anche “per le persone che convivono in modo continuativo con l' ”: Parte_7
• fu la , la mattina del 9 agosto, verso le ore 10, a passare a prendere a Vicenza Pt_5
presso la casa dei suoi genitori, per portarlo, secondo accordi precedenti, Parte_2
insieme con e con sua sorella RA, a Grancona, per passarvi la giornata;
_1
• alle ore 15 arrivò a per riparare, secondo altri accordi già presi, la Parte_8
tettoia del barbecue che si trova sul retro della casa;
al suo arrivo i ragazzi erano in cucina a fare merenda;
si spostò sul retro per fare il suo lavoro, in un punto da cui è Parte_3
impossibile vedere il giardino sul davanti;
egli non sapeva che i ragazzi avrebbero usato il
19 trattorino, né poté sentirli in alcun modo, sia per la distanza, sia perché per tagliare le lamiere usò un “flessibile”, che è uno strumento notoriamente molto rumoroso;
• fu solo la , dopo l'allontanamento di , a dare il permesso ad entrambi i Pt_5 Parte_3
ragazzi di usare il trattorino taglia-erba;
• quando la , che era ben consapevole del fatto che i ragazzi stessero usando il Pt_5
trattorino, uscì nel giardino per somministrare la medicina al figlio, si alzò in piedi _1
lasciando il volante e qualunque appiglio per l'equilibrio, e peraltro senza preavvertire del fatto che si sarebbe alzato dal sedile, Pt_2
• poi neppure disattivò le lame del trattorino mediante l'apposita leva che era sulla _1
sinistra, né portò le lame ad essere più basse sul terreno.
In conseguenza di questa versione, la difesa della famiglia (fermo restando che la Pt_2 Pt_4
non era nemmeno presente sul posto) ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto: al solo ai sensi dell'art. 1227 cc;
o in subordine a e a sua madre , Parte_1 Parte_1 Parte_5
o solo in stretto subordine a , alla madre , e a e/o a suo Parte_1 Parte_5 Parte_2
padre , facendo valere in quest'ultimo caso la garanzia della polizza in essere con Parte_3
chiamata in causa. CP_2
Su analoga scia si è posta la difesa di ma con una differenza: essa ha chiesto ed ottenuto CP_2
di chiamare in causa anche la ditta individuale Controparte_10
(e più precisamente, anzi, la persona di , in quanto nel frattempo
[...] Controparte_9
la ditta individuale è cessata), quale soggetto distributore e venditore in Italia del trattorino Honda,
avendo dedotto la CO una responsabilità (anche) del venditore in quanto:
• il trattorino fu venduto e consegnato alla senza un libretto di istruzioni, Pt_5
• gli avvertimenti di sicurezza stampati e presenti fisicamente sul trattorino (fra cui ad esempio il divieto di trasportare alcun passeggero in aggiunta al conducente) erano unicamente in lingua francese,
20 • del resto, consultando (su Internet) le istruzioni (non materialmente consegnate all'acquirente) si nota che vi è il divieto di affidare il trattorino a minorenni,
• la Direttiva Europea “Macchine” (42 del 2006) impone che ai compratori devono essere consegnate istruzioni redatte nella lingua del Paese in cui il macchinario è messo in commercio dal distributore.
A proposito di questa chiamata in causa, il si è costituito in giudizio concludendo CP_9
come in epigrafe;
l'attore dal canto suo ha esteso le sue domande anche contro questo soggetto.
3. ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO
Oltre a quelli fin qui descritti, gli altri elementi di giudizio per la presente causa sono:
• una CTU medico legale sulla persona dell'attore, fatta espletare al dott. ; Persona_2
• le prove testimoniali, fra cui spicca quella di , sorella dell'attore, Tes_4
• i due interpelli, deferiti ad e a , Parte_5 Parte_1
• una CTU sul funzionamento del trattorino, fatta espletare al geom. Controparte_11
3.1 LE PROVE TESTIMONIALI
Tralasciando, per i motivi che si diranno, gli esiti della CTU medico-legale, nonché altre testimonianze assunte (che in definitiva si rilevano come ininfluenti sull'esito della lite), occorre soffermarsi sulla deposizione di , sorella dell'attore, e su quella di , ex Tes_4 Tes_3
dipendente della ditta Garden & Service, del . CP_9
Ebbene, ha così risposto (si omettono le risposte come “non so”, “non ricordo”): Tes_4
sulla memoria dell'attore:
Cap. 2) (vero che aveva utilizzato il trattorino tagliaerba di Grancona di proprietà Parte_2
della sig.ra molteplici altre volte prima del 9 agosto 2018?) che io sappia sì Pt_5
Cap. 3) (vero che la sig.ra il 9 agosto 2018 a Grancona riferì a che Pt_5 Tes_4 Pt_2
aveva utilizzato il trattorino tagliaerba molte altre volte prima di quel giorno?) si è vero
[...]
ADR ero presente io, la sig.ra , e Parte_9 _1 Parte_2 Parte_3
21 Cap. 5) (Vero che il punto del giardino della casa di Grancona in cui avvenne il sinistro il 9 agosto
2018 si trovava prevalentemente in piano?) si è vero
ADR quando sono tornata ho visto il trattorino e ho avuto modo di constatare che il terreno era prevalentemente piano
Cap. 6) (Vero che il doc. 19 di parte attrice raffigura la scarpa sinistra indossata da il Parte_1
9 agosto 2018 a Grancona e che tale scarpa sinistra venne ritrovata intatta, come rappresentata
nel doc. 19 di parte attrice, a pochi metri da dove avvenne l'amputazione del piede di _1
?) si è vero
[...]
ADR non ricordo se sono stata io a raccogliere la scarpa ma era intorno al trattorino
ADR io sono stata avvisata dal sig. perché ho trovato 9 chiamate perse sul cellulare da mia Pt_2
mamma;
ADR io sono partita che era tutto a posto, sono tornata e c'era il trattorino fermo, il sig. e Pt_2
. Pt_2
Cap. 9) (Vero che il 9 agosto 2018 a Grancona vide e sentì e Parte_3 Parte_1 Pt_2
mentre usavano il trattorino tagliaerba di proprietà della sig.ra prima delle ore
[...] Pt_5
16?) si è vero
ADR lo so perché io ero presente
ADR come già ho detto il trattorino si sente anche da dentro casa e secondo me si poteva sentire anche da dove si trovava il sig. _10
11) (Vero che arrivò a Grancona il 9 agosto 2018 subito dopo pranzo e
[...] Parte_3
comunque molto tempo prima che avvenne l'amputazione del piede di sinistro di , che Parte_1
avvenne intorno alle ore 16?) si è vero
Cap. 15) (Vero che , prima dell'incidente del 9 agosto 2018, praticava sport a livello Parte_1
agonistico e aveva vinto la corsa campestre organizzata dalla sua scuola nell'ottobre 2017, come
rappresentato nel doc. 27 di parte attrice?) si è vero, riconosco mio fratello dal video doc. 27
22 Cap. 19) (Vero che dopo la stagione sportiva 2019-2020 ha abbandonato l'attività Parte_1
calcistica?) si è vero
ADR non conosco il motivo dell'abbandono a prova diretta sulla memoria della madre Parte_11
5) (Vero che prima del 09/08/2018 aveva guidato il trattorino tagliaerba della
[...] Parte_2
signora presso l'abitazione di Grancona, come da documento che si esibisce al teste?) che Pt_5
io sappia si, riconosco dalla foto;
Parte_2
a prova contraria sulla memoria della famiglia _10
9) (Vero che dal punto in cui il sig. stava riparando la tettoria di cui al capitolo
[...] Parte_3
che precede, era impossibile vedere il punto in cui è accadu-to l'infortunio a ?) Parte_1
no, è possibile
Cap. 21) (Vero che e verso le ore 16 del giorno 9/8/2018 avevano Parte_1 Parte_2
chiesto il permesso di utilizzare il trattorino Honda per tagliare l'erba alla sig.ra , come Pt_5
dalla stessa dichiarato nelle sommarie in-formazioni che le si rammostrano (cfr doc. 4)?” si è vero
ADR io ero presente, e sul trattorino, la vicino a me, il sig. era lì ma _1 Pt_2 Pt_5 Pt_2
non so dove fosse
ADR il sig. era a Grancona però non so in quale posto esatto, se fosse alla tettoia, nel campo Pt_2
o in casa
Quanto invece alla testimonianza del , occorre rilevare che, per una svista accaduta il giorno Tes_3
dell'assunzione, questo teste è stato sentito “a prova contraria” su capitoli che aveva CP_2
formulato per deferirli in interpello alla . Pt_5
E' ben chiaro però che, per definizione, nessun capitolo ideato per un interpello può prestarsi ad una prova contraria, e men che meno in favore di una parte che è anche diversa da quella a cui l'interpello è deferito.
Pertanto la testimonianza in questione non ha alcun valore.
23 3. 2. GLI INTERPELLI DELLA LUCIETTO E DI Parte_1
Sentita in interpello, la ha dichiarato: Pt_5
sulla memoria della famiglia Pt_2
Cap. 1) (Vero che anche prima dell'infortunio verificatosi in data 9.8.2018 aveva già Parte_1
utilizzato molte volte per tagliare l'erba il trattorino Honda DI OV per cui è causa, di
proprietà della sig.ra ?) si è vero Parte_5
Cap. 2) (Vero che prima dell'infortunio per cui è causa l'utilizzo del trattorino ta-gliaerba Honda
DI OV di proprietà della sig.ra da parte di avveniva sia con il Parte_5 Parte_1
consenso della madre che con quello del padre sig. ?) si è vero CP_1
Cap. 9) (Vero che dal punto in cui il sig. stava riparando la tettoria di cui al capitolo Parte_3
che precede, era impossibile vedere il punto in cui è accadu-to l'infortunio a ?) Parte_1
no non è impossibile
Cap. 10) (Vero che il sig. , recatosi nel retro dell'abitazione, iniziava ad utilizzare il Parte_3
flessibile per smerigliare e tagliare la lamiera posta a copertura del barbecue ?)
io non so cosa stava facendo esattamente
Cap. 11) (Vero che dopo circa 40 minuti che il sig. stava sistemando la tettoia la sig.ra Pt_2
, che si trovava nella parte frontale della casa, dove c'è il portico, lo chiamava più volte a Pt_5
gran voce urlando ?); io sono andata verso le 16:00 a chiamare non so se erano passati 40 _1
minuti, dopo l'incidente ho iniziato ad urlare
Cap. 12) (Vero che dopo che la sig.ra aveva chiamato il sig. questi, che si Pt_5 Parte_3
trovava nel retro della casa, giungeva nel giardino posto nel-la parte frontale dell'edificio e
scorgeva la sig.ra con il figlio in braccio ?) io ho visto che mi stava arrivando incontro Pt_5
ma non sono in grado di riferire da che parte arrivasse
14) (Vero che verso le ore 16.00 del 9.8.2018, prima dell'infortunio, la sig.ra _10 Parte_5
usciva dal portico della sua casa di Grancona che si trova da-vanti all'abitazione e si dirigeva
24 verso suo figlio e verso che stavano tagliando l'erba con il trattorino, al fine _1 Parte_2
di somministrare l'insulina a suo figlio ?) io stavo andando verso per fargli l'insulina e ho _1
visto che e erano sul trattorino che stavano tagliando l'erba e ho fatto segno che si _1 Pt_2
fermassero.
ADR Preciso che facevo segno di fermarsi, si stava alzando, ha frenato bruscamente, _1 Pt_2
ha perso l'equilibrio ed è caduto e poi il trattorino è ripartito e gli è passato sopra il piede. _1
Cap. 15) (Vero che in quell'occasione era seduto sulla sinistra del sedi-le trattorino e Parte_1
sulla destra del sedile ?) si è vero Parte_2
Cap. 16) (Vero che nel momento in cui vedeva la madre che si stava avvicinando al Parte_1
tagliaerba si alzava in piedi sul trattorino, mentre questo era in movimento e perdeva l'equilibrio
cadendo a terra, alla sinistra del trattorino, finendo con un piede sotto alle lame ?) si è vero a causa della frenata
Cap. 17) (Vero che il trattorino Honda DI OV per cui è causa è quello raffi-gurato nel doc.
9 che le si rammostra ?) si è vero
Cap. 18) (Vero che le marce del trattorino Honda DI OV di proprietà della sig.ra Pt_5
sono posizionate alla destra del sedile come da doc. 9 che le si rammostra ?) si è vero
Cap. 19) (Vero che la leva che si utilizza per attivare le lame del trattorino è posizio-nata sul lato
sinistro del trattorino come da doc. 9 che le si rammostra?) si, è la leva con il pomello giallo raffigurata in foto (doc. 9)
Cap. 20) (Vero che la leva che si utilizza per alzare ed abbassare il piatto delle lame è posizionata
alla sinistra del sedile del trattorino come da doc. 9 che le si rammostra ?) la leva è quella di colore giallo raffigurata in foto (doc. 9)
Cap. 21) (Vero che e verso le ore 16 del giorno 9/8/2018 avevano Parte_1 Parte_2
chiesto il permesso di utilizzare il trattorino Honda per tagliare l'erba alla sig.ra , come Pt_5
dalla stessa dichiarato nelle sommarie in-formazioni che le si rammostrano (cfr doc. 4) ?)
25 Da me è venuto a chiedermi il permesso di tagliare l'erba _1
ADR il doc. 4 che mi viene rammostrato lo conosco e ribadisco che da me è venuto a _1
chiedermi il permesso
Cap. 22) (Vero che la sig.ra aveva acconsentito all'utilizzo del trattorino da parte dei Pt_5
minori per tagliare l'erba in quanto dalla posizione in cui si tro-vava poteva controllarli a vista
come dalla stessa dichiarato nelle somma-rie informazioni di cui al doc. 4 che le si rammostra ?)
si è vero ho consentito a a tagliare l'erba perché da dove mi trovavo, sotto il portico, riuscivo _1
a vedere il campo
Cap. 23) (Vero che solo la sig.ra ha assistito alla dinamica del sinistro occor-so a suo Pt_5
figlio in quanto il sig. si trovava dietro alla casa per svolgere dei lavori Parte_1 Parte_3
su una tettoia come dichiarato nel doc. 4 che le si rammostra ?)
io ho visto l'incidente ed ero da sola con i due ragazzi
Cap. 25) (Vero che successivamente all'infortunio per cui è causa ha ot-tenuto dal Parte_1
medico l'abilitazione alla pratica sportiva, ha continuato a gio-care a calcio, ha iniziato a giocare
a basket ed ha partecipato anche alla corsa campestre organizzata dalla scuola?) si è vero
Cap. 26) (Vero che l'infortunio è accaduto nel punto contrassegnato con una X nelle due foto
prodotte quale doc. 10 che le si rammostra ?)
guardando le foto (doc. 10) preciso che il punto è più vicino alla casa
Sentita sulla memoria _12
Cap. 3) (Vero o no che il sig. , appena giunto presso la casa di Grancona e di cui ai Parte_3
capitoli che precedono, salutati Lei e i due ragazzini, i quali in quel momento stavano facendo
merenda in cucina, si recava sul retro della casa e iniziava il lavoro di riparazione della tettoia,
usando una smerigliatrice per smerigliare e tagliare la lamiera della copertura ?)
26 Lui è venuto, ci ha salutati. I ragazzi avevano appena finito di pranzare e non so che lavoro dovesse fare precisamente. Lui è venuto per fare dei lavori, io sono rimasta dentro casa e non so lui cosa ha fatto. Lui doveva fare una tettoia per un barbecue.
Cap. 4) (Vero o no che, dopo quanto indicato nel capitolo n. 3 che precede, i due ragazzini
chiedevano a Lei di poter utilizzare il tagliaerba di cui è causa e indicato nelle foto che Le si
rammostrano (doc. 5 di , che Lei dava loro il Suo consenso e che i ragazzini, CP_2
conseguentemente, iniziavano ad utilizzare il mezzo, tagliando l'erba del prato sito davanti alla
casa?) a me l'ha chiesto e io ho dato il permesso a _1 _13
) (Vero o no che dal retro della casa, ove si trovava la tettoia di cui ai capitoli che precedono
[...]
e il sig. , che la stava riparando, è visibile il prato situato davanti alla casa, dove due Parte_3
ragazzini avevano iniziato ad utilizzare il tagliaerba?) è vero che da dove c'è la tettoia il campo
è visibile
Cap. 6) (Vero o no che Lei nel 2017 aveva acquistato il tagliaerba di cui è causa dalla ditta Garden
& Service di ?) si è vero Controparte_9
L'attore, sentito in interpello, ha così risposto:
sulla memoria della madre:
Cap. 5) (Vero che prima del 09/08/2018 aveva guidato il trattorino tagliaerba della Parte_2
signora presso l'abitazione di Grancona, come da documento che si esibisce al teste ?) Pt_5
si è vero
Cap. 6) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 la signora prelevava dall'abitazione Pt_5
l'insulina da somministrare al figlio e mentre si avvicinava ai ragazzi vedeva che Parte_1
entrambi, e , erano saliti sul trattorino tagliaerba e stavano tagliando l'erba del _1 Pt_2
prato ?)
.si è vero
27 Cap. 7) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 , posto a sinistra rispetto alla Parte_1
posizione di guida del trattorino tagliaerba, teneva il volante del mezzo, mentre , Parte_2
posto a destra rispetto alla posizione di guida, governava il freno e le leve del mezzo ?)
si è vero
ADR il mezzo ha tre leve e un freno a pedali e ricordo che quando stava guidando stava Pt_2
utilizzando il freno a pedali e quello per la velocità.
Cap. 8) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 la signora alla vista dei due ragazzi sul Pt_5
trattorino intimava a di arrestare il mezzo e scendere ?) Parte_1
si è vero
Cap. 9) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 alla vista della propria madre si Parte_1
alzava in piedi sul trattorino?) no non è vero, non mi sono mai trovato completamente in piedi, ero in procinto di alzarmi
Cap. 10) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16.00 frenava il mezzo mentre Parte_2 _1
era in piedi sul trattorino, quindi perdeva l'equilibrio cadendo dal lato sinistro
[...] Parte_1
del trattorino?) è falso, non ero in piedi e non ho perso l'equilibrio e sono caduto dal lato sinistro del trattorino.
Cap. 11) (Vero che il 09/08/2018 verso le ore 16,00 era a terra dopo essere caduto Parte_1
dal trattorino e il tagliaerba condotto da avanzava amputando l'avampiede sinistro Parte_2
di ?) si è vero Parte_1
Cap. 13) (Vero che è stato ritenuto idoneo all'attività calcistica agonistica per la Parte_1
stagione 2019/2020, come da documento che si esibisce al teste (cfr. doc.
3 - fascicolo parte
convenuta ?) si è vero Pt_5
Cap. 14) (Vero che , durante la stagione 2019/2020, ha fatto parte della squadra di Parte_1
calcio “San Lazzaro Serenissima”, come da documento che si esibisce al teste (cfr. doc. 4 –
fascicolo parte convenuta )?) si è vero Pt_5
28 Cap. 15) (Vero che è stato convocato dal proprio allenatore alle partite del Parte_1
campionato di calcio 2019/2020 (cfr. doc.
5 - fascicolo parte convenuta )?) si è vero Pt_5
Cap. 16) (Vero che giocava a calcio e durante la stagione 2020/2021 ha sospeso di Parte_1
giocare a calcio a causa delle restrizioni “covid” (cfr. doc.
9 - fascicolo parte convenuta
)?) Pt_5
no non è vero, ho sospeso l'anno prima
Cap. 17) (Vero che nel 2020/2021 ha abbandonato il gruppo scout di cui faceva parte Parte_1
perché le riunioni si svolgevano on-line su piattaforma a causa delle restrizioni “covid”?)
no, è sempre l'anno prima
Cap. 18) (Vero che ha ripreso le attività con gli scout durante l'anno 2021/2022 ?) Parte_1
no, le ho riprese nel 2022/2023
Cap. 19) (Vero che dal 27 al 29 dicembre 2022 si è recato con il gruppo scout al Parte_1
campo invernale a Laghi di Posina partecipando alle camminate in montagna, come da foto che si
esibiscono al teste (cfr. doc.10 – fascicolo parte convenuta ) ?) si è vero Pt_5
Cap. 20) (Vero che frequenta la classe 2° dell'Istituto Tecnico Industriale Parte_1
“Alessandro Rossi” di Vicenza e partecipa alle lezioni di educazione fisica con la classe ?) si, è
vero.
3.3 LA CTU SUL FUNZIONAMENTO DEL TRATTORINO
Come è suo costume, riconosciuto in questo Foro, il CTU geom. richiesto di fornire una CP_11
relazione sul funzionamento del trattorino, e sulla possibile dinamica del sinistro, ha reso un elaborato immune da vizi logici o di motivazione, chiaro, coerente, e dettagliato, frutto di una concatenazione logica ed argomentata di passaggi dalle premesse di fatto alle conclusioni.
In sintesi, il perito ha spiegato:
• che il trattorino è dotato di un sedile monoposto ed ha la seguente conformazione:
29 • che alle ruote motrici (posteriori) è applicato il freno a tamburo azionato dal pedale sul lato destro del piantone dello sterzo;
sempre sul lato destro del veicolo si trovano tre leve: una superiore, che è il cambio (con folle, cinque marce in avanti e la retromarcia); quella intermedia, che regola l'alimentazione del motore nelle fasi di accensione (comandata dalla chiave a fianco della leva) e di lavoro;
e quella in basso, che comanda il freno a mano;
• che il freno a mano non stacca le marce, mentre il freno azionato dal pedale interrompe la trazione e nel contempo disattiva le marce: in un primo tratto di abbassamento ferma la trazione del motore, e in un secondo tratto di abbassamento aziona il freno a tamburo che blocca le ruote;
• che in obliquo, il bordo del sedile e il pedale del freno distano 47 cm prima di azionare il freno, oppure 60 cm a pedale del freno completamente abbassato;
il sedile del conducente si trova ad una altezza di 30 cm rispetto alla base del carter;
il sedile è largo circa 35 cm, e circa 30 cm è la distanza fra il bordo anteriore e lo schienale;
• che sotto il sedile è installato un sensore di pressione che interrompe l'alimentazione del motore spegnendolo istantaneamente in assenza del conducente;
• che le lame si trovano all'interno di un carter metallico circolare, e raggiungono la distanza di circa 2 cm dal bordo esterno del carter stesso,
30 • che l'azionamento della lama è comandato dalla leva posta sul lato sinistro del piantone dello sterzo, indicata nella foto seguente:
• che il carter, comprensivo della lama unica doppia rotante, ha altezza dal suolo variabile a seconda della posizione assunta dalla leva posizionata sul lato sinistro del sedile, e può
variare da 7 cm, con il carter alzato al massimo, fino a 1,5 cm, quando il carter è
completamente abbassato:
• che non è possibile l'avvio del motore con le lame inserite: il collegamento meccanico fra motore e lame deve essere attivato dopo l'accensione, una volta che il motore è avviato e che l'operatore ha raggiunto la posizione in cui deve essere effettuato il taglio dell'erba;
31 • che la zona in cui si trovava il trattorino al momento del sinistro (indicata nella seguente foto con un cerchio tratteggiato) si trova ad una distanza di circa 60 m dall'abitazione ove si trovava (sulla destra della foto); in tale area la pendenza è molto ridotta, ed Parte_5
agli effetti pratici si può assimilare a pianeggiante:
• che, invece, la zona in cui stava lavorando, con il flessibile, per riparare la Parte_3
tettoia del barbecue, può essere rappresentata nel seguente ingrandimento dell'edificio, con la freccia gialla:
32 • che da tale posizione di lavoro non era e non è visibile la zona in cui stava operando il trattorino per il taglio dell'erba, come è risultato da un sopralluogo ed una apposita verifica empirica.
Tralasciando poi la parte in cui il CTU riassume le dichiarazioni fatte dalle parti al PM, oppure nella fase istruttoria della presente causa, sono da segnalare i seguenti ulteriori rilievi contenuti nell'elaborato:
• tutte le versioni fornite dai testimoni oculari presenti concordano sulle posizioni di entrambi i minori a bordo del trattorino, seduti a destra e a sinistra, Parte_2 Parte_1
posizioni compatibili con gli elementi oggettivi disponibili, ed in particolar modo con l'arrotamento del piede di _1
• solo , che si trovava sul lato destro del seggiolino, poteva agire sui comando di Parte_2
accensione, sulle leve del cambio e del freno a mano, nonché sul pedale del freno, mentre
, che si trovava sull'altro lato, poteva agire sulla leva di azionamento delle lame Parte_1
e su quella per la regolazione dell'altezza del carter di alloggiamento delle lame stesse;
entrambi, dalla loro posizione, avrebbero potuto girare il volante e tenere almeno una mano sullo stesso, anche per reggersi: in ogni caso è compatibile con lo stato del veicolo la versione fornita dall'infortunato, secondo il quale controllava acceleratore e Parte_2
freno mentre agiva sullo sterzo;
Parte_1
• la lama doppia per il taglio dell'erba era sicuramente inserita al momento del sinistro, e la macchina non prevede la possibilità di avviare il motore a lame inserite: ne consegue che sicuramente i due ragazzi (attendibilmente , che occupava il posto a sinistra) Parte_1
hanno azionato consapevolmente la leva di azionamento delle lame dopo aver avviato il motore del trattorino;
• nel corso delle operazioni peritali si è provveduto a verificare il funzionamento del freno del trattorino attraverso una serie di prove effettuate su terreno pianeggiante ed in lieve
33 pendenza, simile a quella che si è rilevata nel luogo indicato e dove attendibilmente si è
concretizzato il sinistro, e con le diverse marce inserite: in tutte le prove si è potuto riscontrare che premendo a fondo il pedale del freno non si ottiene l'arresto immediato del trattorino: in particolare la pressione per il primo tratto ferma la trazione da parte del motore e solo la successiva pressione completa del pedale aziona il freno a tamburo sulle ruote;
l'azionamento completo del freno richiede che la gamba distesa dell'operatore sia sufficientemente lunga da superare la distanza di circa 60 cm fra il pedale ed il bordo anteriore del sedile, e che in tale distensione l'operatore sia in grado di esercitare la dovuta pressione sul pedale: tale condizione si verifica sicuramente per un adulto di normale altezza, mentre non si dispone di alcun elemento per valutare quale fosse l'altezza del minore al momento del sinistro;
Parte_2
• non si rileva alcun segno di arrotamento sulla scarpa sinistra di , raccolta a Parte_1
seguito dell'incidente: questo attesta che la scarpa si deve essere sfilata dal piede del ragazzo, attendibilmente al momento della caduta dal trattorino e comunque prima del contatto delle lame con il piede stesso;
• attendibilmente il carter era regolato alla massima altezza, 7 cm dal suolo, in quanto solo in questa posizione il piede sinistro poteva finire sotto il bordo ed essere arrotato;
è possibile che la scarpa, già sfilatasi al momento della caduta, sia stata allontanata dal piede al momento del passaggio del carter e del trattorino prima del contatto con le lame;
• se il piatto-lame fosse stato completamente abbassato il piede non avrebbe potuto in alcun modo infilarsi sotto il bordo del carter di protezione ed il sinistro non si sarebbe verificato;
• come precisato in maniera inequivocabile sulle istruzioni (non presenti tuttavia in lingua italiana), il trattorino poteva essere condotto solo da persone adulte, e non da minorenni;
• il trattorino è realizzato per essere utilizzato da un solo operatore: in particolare, per le sue dimensioni, il sedile consente la presenza a bordo di una sola persona;
34 • il sedile è dotato di interruttore di sicurezza a pressione che interrompe istantaneamente l'alimentazione al motore nel caso in cui il conducente si solleva dal sedile: ne consegue che sicuramente al momento del sinistro era posato sul sedile mentre Parte_2 _1
era caduto alla sinistra del trattorino;
[...]
• ne consegue che la presenza di due persone sul sedile ha influenzato significativamente e determinato il sinistro: se, infatti, solo un conducente si fosse trovato sul trattorino, anche in caso di caduta accidentale l'interruttore di sicurezza avrebbe arrestato il veicolo ed interrotto la rotazione delle lame evitando il verificarsi dell'evento infortunistico;
• la caratteristica costruttiva del freno a pedale, che nella prima fase della pressione disattiva la trazione e solo successivamente aziona i freni, non ha consentito l'arresto immediato del veicolo, ma ha piuttosto permesso un avanzamento ulteriore, influenzato attendibilmente anche dalla lieve pendenza del terreno;
questo avanzamento può aver impedito l'arresto del trattorino prima di raggiungere il piede del minore caduto poco più avanti;
• sul ritardo nell'arresto del veicolo possono aver influito anche altri fattori: Parte_2
indossava le cuffie antirumore e quindi, al contrario dell'amico, non ha sentito la voce di che richiamava il figlio, e conseguentemente ha frenato solo a seguito della Parte_5
sollecitazione dell'amico che attendibilmente si è alzato per scendere dal trattorino,
perdendo l'equilibrio e cadendo (non è possibile sapere se per un sobbalzo sul terreno accidentato combinato con la forza di inerzia conseguente all'inizio della frenata); inoltre,
vista l'età, non si esclude che avesse all'epoca una lunghezza della gamba che gli Pt_2
rendeva difficoltosa la pressione immediata e profonda del pedale del freno che sarebbe stata necessaria ad affrontare una imprevedibile situazione di emergenza come quella che si stava manifestando.
35
4. L'ACCERTAMENTO DELLA VERSIONE PIÙ ATTENDIBILE DEL FATTO STORICO
E' chiaro che lo snodo centrale di tutta la vertenza, ed il passaggio da cui essenzialmente dipende la decisione della causa è appurare quale delle diverse versioni rese dalle parti rappresenta più
fedelmente l'accadimento storico dei fatti oggetto di questa causa, sulla premessa che del resto, alla caduta di in sé e per sé, assistettero soltanto i due ragazzi e la ( era _1 Pt_5 Tes_4
uscita prima del sinistro), sicché non vi sono stati testimoni “terzi” ed imparziali.
Tale valutazione ha come base proprio e tutti gli elementi prima descritti: le dichiarazioni rese al
PM dalla , e da , gli interpelli degli stessi due soggetti nella presente causa, la Pt_5 Parte_1
testimonianza di , e la CTU elaborata dal geom. Tes_4 CP_11
Soprattutto, una ragionata comparazione di tutti gli elementi dovrà avere di mira lo scioglimento di tutte le incongruenze e le difformità di versione che riguardano gli aspetti più salienti – in fatto e in diritto – della vicenda, in modo da disegnare un quadro completo che attribuisca ad ogni comportamento un “segno”, positivo o negativo, rispetto alla responsabilità del danno subito da
. Parte_1
Non vi è dubbio, dunque, che il primo aspetto da sciogliere sia quello del permesso dato ai ragazzi per l'uso del trattorino: fu dato dalla sola oppure dalla e da , ciascuno Pt_5 Pt_5 Parte_3
ai rispettivi figli?
A questo si lega strettamente un altro aspetto, che si tratterà insieme, e cioè se , al di là Parte_3
di un permesso dato (o non dato) oralmente, si fosse accorto, dal retro della casa, che i ragazzi stavano usando il trattorino (in tal caso, egli avrebbe dato un permesso implicito, non opponendosi).
Ora:
• rispondendo al PM, la disse che i ragazzi chiesero a lei (sola) il permesso, e che lei Pt_5
acconsentì, anche perché, dovendo nel frattempo cambiare una lampadina, aveva comunque la possibilità di vederli (nel senso di sorvegliarli) costantemente;
ha aggiunto che Pt_3
arrivò a Grancona alle 14,30, e, su specifica domanda, che, subito dopo il sinistro,
[...]
36 accorse in giardino richiamato dalle grida di essa , poiché egli si Parte_3 Pt_5
trovava sul retro della casa;
aggiunse che quando si avvicinò ai ragazzi per dare a _1
l'insulina vide che essi “stavano conducendo senza problemi il trattorino” (ciò che dunque
non la meravigliò affatto);
• in sede di interpello in questa causa, la ha risposto che “da lei venne a Pt_5 _1
chiederle il permesso” (come a escludere dalla richiesta ); ha detto anche di Parte_2
non sapere, durante il pomeriggio, cosa stesse facendo esattamente (eppure si Parte_3
trovava all'interno della sua proprietà di Grancona), e che dal punto in cui il si Pt_2
trovava (punto che, dunque, la aveva ben presente) “non era impossibile” vedere il Pt_5
giardino sul davanti;
ha pure aggiunto che quando uscì in giardino per dare l'insulina al figlio, solo allora si accorse che i ragazzi stavano usando il trattorino, e intimò loro di smettere;
• in sede di interpello, ha riferito, genericamente, di aver “chiesto il permesso Parte_1
alla mamma”, senza altri dettagli;
• in sede di deposizione testimoniale, ha risposto “sì, è vero” alla domanda se Tes_4
entrambi i ragazzi chiesero il permesso a sua madre;
• nella stessa deposizione, , in ordine alla “consapevolezza” di Tes_4 Parte_3
relativamente all'uso del trattorino, ha risposto: da un lato, che egli “vide e sentì e _1
mentre usavano il trattorino”, ma, dall'altro, aggiungendo “secondo me si poteva Pt_2
sentire (il rumore del trattorino) anche da dove si trovava il sig. ”, e, tornando sulla Pt_2
questione del “permesso”: “il sig. era lì (cioè nella proprietà) ma non so dove fosse”. Pt_2
Ora, ritiene il Giudice che la versione da accettare sia senz'altro quella del permesso dato ai ragazzi dalla sola , senza alcun intervento da parte di . Pt_5 Parte_3
Appare invero chiaro che, fra le due versioni –molto diverse – rese dalla al PM e in questa Pt_5
causa, fu la prima ad essere sincera e genuina, a minore distanza dai fatti, e posta nell'obbligo di
37 dire la verità, e non la seconda, resa in questa causa (per allontanare da sé ogni responsabilità) senza obbligo di dire la verità e in una posizione di convenuta per un potenziale risarcimento dei danni.
Davvero non credibile, poi, è l'affermazione che essa non sapeva, durante il pomeriggio, cosa Pt_3
stesse facendo esattamente, all'interno della proprietà della stessa , e da lei stessa
[...] Pt_5
invitato, mentre è radicalmente smentita dalla CTU del geom. l'affermazione che dal punto CP_11
in cui il si trovava (punto che, dunque, la aveva ben presente, in contraddizione con Pt_2 Pt_5
la prima affermazione) “non era impossibile” vedere il giardino sul davanti.
Quanto alla testimonianza di , essa è credibile solo nella parte in cui contiene Tes_4
l'affermazione che fu sua madre a dare il permesso ai ragazzi di usare il trattorino.
Nell'altra parte, relativamente al fatto che il potesse vedere il giardino dal retro della casa, Pt_2
essa fu inveritiera, e del resto assunta in tono molto dubitativo e contraddittorio (“secondo me si poteva sentire (il rumore del trattorino) anche da dove si trovava il sig. ”, “il sig. era lì Pt_2 Pt_2
(cioè nella proprietà) ma non so dove fosse”).
Da questo punto di vista, pur comprendendo umanamente la difficile ed imbarazzata situazione nella quale questa teste si è venuta a trovare, per i suoi legami familiari con delle parti in conflitto in questa causa, era lecito attendersi da lei una maggiore sincerità o quanto meno coerenza, avendo essa reso (a differenza della madre, che era sottoposta ad interpello, quale parte) la formale dichiarazione di impegno a dire la verità, sotto la minaccia di sanzioni penali.
Il secondo aspetto fondamentale è senza dubbio la ricostruzione degli attimi della caduta di _1
:
[...]
• la rispose al PM che alle ore 16 si avvicinò ai ragazzi per farsi sentire, chiamando Pt_5
per la somministrazione dell'insulina, e allora si alzò in piedi “per capire cosa _1 _1
volevo in quel frangente”; frenò il trattorino ma perse l'equilibrio e cadde a Pt_2 _1
terra verso il lato sinistro;
dopo la caduta il trattorino si mosse ancora di circa 20-30 cm;
38 • nell'interpello reso in questa causa dalla , invece, la frenata impressa da Pt_5 Pt_2
al trattorino diventa “brusca”, assumendo una connotazione che era stata assente
[...]
nell'audizione davanti al PM;
• , nell'interpello in questa causa, ha voluto sottolineare che al momento della Parte_1
caduta non era in piedi, ma semmai stava per alzarsi in piedi, udendo i richiami della madre;
lo stesso, sentito dal PM, narrò che l'amico , con le cuffie anti-rumore sulle orecchie, Pt_2
seduto alla sua destra, controllava freni e marce e il volante era invece nelle mani di esso che all'udire i richiami della madre disse a di frenare “con calma” mentre _1 Pt_2
invece frenò “di colpo” causando la sua caduta;
che per di più dopo la caduta Pt_2 Pt_2
lasciò anche il freno, cagionando il taglio del piede sotto le lame.
Ora, nuovamente, le due versioni rese dalla al PM e in questa causa divergono, poiché Pt_5
nella seconda si tende a dare al comportamento di una connotazione di imprudenza o Parte_2
negligenza a proposito della frenata, che sarebbe stata “brusca”.
E, nuovamente, è la prima versione ad apparire sincera e genuina, per le ragioni già esposte prima,
oltre che per il fatto che la seconda versione denunzia il tentativo di colpevolizzare un soggetto diverso dalla stessa dichiarante, relativamente poi ad un particolare “importante”, che, se fosse stato vero, la non avrebbe mancato di raccontare anche al PM. Pt_5
Certo, davanti al PM aveva già detto che aveva chiesto all'amico di frenare Parte_1
dolcemente il mezzo, e tuttavia l'affermazione proviene dalla stessa persona che aveva appena sottolineato che indossava le cuffie anti-rumore, e che dunque vi era un forte rumore causato Pt_2
dal trattorino medesimo, sicché non appare credibile.
Stessa sorte sembra destinata poi all'affermazione (di natura auto-assolutoria) secondo cui egli sarebbe caduto in un momento in cui non era davvero (ancora) in piedi sul trattorino, la qual cosa è
smentita – si può dire – dalle leggi della fisica, in quanto, anche ad ammettere una frenata “decisa”
da parte di (della quale però non vi sono prove), non sarebbe mai caduto se fosse Pt_2 _1
39 stato seduto e con le mani a far presa sul volante (come egli stesso ha dichiarato che era nei momenti precedenti): l'unica possibilità perché cadesse era che fosse in piedi e senza avere alcun appoggio per le mani o per il corpo.
Ritiene perciò il Giudice che la versione da accettare sia la seguente: alle ore 16 la si Pt_5
avvicinò ai ragazzi per farsi sentire, chiamando per la somministrazione dell'insulina, e _1
allora si alzò in piedi per capire cosa la madre stesse dicendo (occorre considerare che il _1
trattorino era molto rumoroso, tanto che indossava le cuffie anti-rumore, per cui non Pt_2 _1
colse al primo tentativo le parole che la madre gli rivolse); non poté dire alcunché a , _1 Pt_2
sia perché le sue parole sarebbero state coperte dal rumore del trattorino, sia perché Pt_2
comunque indossava le cuffie anti-rumore; certamente frenò (o tentò di farlo), non perché Pt_2
gli fu chiesto, ma perché vide l'amico alzarsi in piedi senza capire perché; cadde a terra _1
poiché, nell'alzarsi in piedi, non pensò di reggersi ad alcun appiglio, pur avendone uno a portata,
che era il volante.
E vi è anche di più: esiste un altro elemento, proveniente stavolta dalla CTU del geom. che CP_11
permette di escludere con certezza che la frenata di fu brusca: la particolare conformazione Pt_2
del freno di quel trattorino.
Spiega infatti l'elaborato che quel freno è fatto in modo da interrompere solo, con la prima pressione del piede, la trazione del motore, mentre è solo con la seconda pressione del piede che si aziona concretamente il freno a tamburo che blocca le ruote;
ed è certo che in quei pochi istanti ebbe il tempo di dare solo una pressione al pedale del freno, senza omettere poi che Parte_2
non vi è alcuna prova del fatto che chicchessia avesse insegnato a quel particolare modo di Pt_2
funzionare del freno.
5. LA DISCUSSIONE DEL CASO
Si può arrivare finalmente alla discussione tecnico-giuridica del caso, collegando ed intrecciando tutti gli elementi che si sono acquisiti secondo le versioni che si sono fin qui accreditate.
40 Dunque, il primo antecedente logico-giuridico dell'infortunio, nella catena causale, sta nel comportamento di , da qualificarsi certamente come imprudente. Parte_5
Essa:
• permise a due ragazzi minorenni, posti in quel momento sotto la sua custodia, di condurre un trattorino il cui uso era interdetto a più di una persona (in questo senso non vi era bisogno di
possedere il libretto di istruzioni, poiché la conformazione del sedile era palesemente fatta
per ospitare una sola persona, e per di più adulta, come lasciava chiaramente intendere la
distanza fra il sedile e il pedale del freno);
• non istruì minimamente i ragazzi sul particolare funzionamento a due fasi del freno (né, per quanto consta, si informò su chi si sarebbe occupato di quale parte della conduzione);
• non li istruì nemmeno sul funzionamento del dispositivo di sicurezza collegato con il sensore di pressione nel sedile, né si pose il problema di controllare che ragazzi di 10 e 11
anni fossero in posizione tale da poter impiegare una forza muscolare di gamba sufficiente a pigiare con forza il pedale del freno.
Va qui detto, per completezza, che non si ravvisa nel comportamento della cessata ditta venditrice del trattorino una partecipazione causale all'evento.
Infatti, per quanto quel comportamento sia stato decisamente negligente (con la mancata consegna del libretto di istruzioni, e con la mancata traduzione in italiano degli avvisi di sicurezza stampati sul mezzo), tale negligenza, di fatto, si traduceva in un ulteriore motivo sulla base del quale la avrebbe dovuto radicalmente negare ai ragazzi la possibilità di usare il trattorino, anche e Pt_5
soprattutto assumendo l'ipotesi che, a causa di quella negligenza a monte, nemmeno essa
conoscesse i principi fondamentali di guida e di sicurezza del mezzo.
Non conoscendoli, il mezzo diventava per definizione pericoloso, ed a maggior ragione essa doveva impedire a chiunque di usarlo.
41 Il secondo antecedente logico-giuridico del sinistro sta indubbiamente nel comportamento dello stesso . Parte_1
Costui, uditi in qualche modo i richiami della madre, si alzò in piedi per capire il motivo dei richiami senza né avvertire di questo movimento l'amico (magari avvisandolo a gesti, visto Pt_2
che il trattorino era molto rumoroso, e inoltre indossava le cuffie anti-rumore), né tenere Pt_2
almeno un appiglio (magari sul volante) per la sua persona, né, soprattutto, avendo deciso di alzarsi in piedi, disattivare immediatamente il funzionamento delle lame o abbassare il carter su di esse.
Secondo il Giudice, invece, nessun comportamento di entrò, in senso giuridico, nel Parte_2
meccanismo causale di cui si tratta:
• non l'azione di aver frenato, poiché, al contrario, avendo visto alzarsi senza _1
preavviso, l'istinto di gli suggerì di arrestare il trattorino perché non si Pt_2 _1
facesse male, sicché l'azione era intesa come protettiva e non dannosa;
• non l'errata manovra di frenata (che doveva essere bifasica) perché non vi è alcuna prova che egli fosse stato istruito su tale aspetto (dalla , oppure da stesso, Pt_5 _1
nell'ipotesi che conoscesse questo particolare); _1
• non l'omesso alzarsi dal sedile, per far scattare il meccanismo di arresto del motore, in quanto, nuovamente, non vi è alcuna prova che egli fosse stato istruito su tale aspetto (dalla
, oppure da stesso, nell'ipotesi che conoscesse questo particolare). Pt_5 _1 _1
* * *
Tutto ciò premesso, ed a questo punto della discussione, pare al Giudicante che i due antecedenti logico-giuridici appena descritti, ed ascrivibili l'uno alla , e l'altro al medesimo infortunato, Pt_5
non abbiano una pari efficacia causale;
anzi, al contrario, il comportamento tenuto da Parte_1
appare al Tribunale come la causa che fu di per sé sola sufficiente a cagionare l'evento, ovvero, per prendere in prestito una terminologia penalistica, una causa sopravvenuta sufficiente;
una causa,
cioè, pur successiva e indipendente dall'azione o omissione iniziale (della ) che fu da sola in Pt_5
42 grado di produrre l'evento, interrompendo così il nesso di causalità tra la condotta o l'omissione precedente e l'esito finale.
Si tratta di un'argomentazione sviluppata anche in questa causa dai soggetti convenuti e da sia pure – giustamente – elaborandola sulla base di una norma civilistica, quale l'art. CP_2
1227 cc, e specialmente il secondo comma (il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
Tale è, secondo il Tribunale, il caso oggi in esame: sia pure tenendo conto del contegno imprudente e negligente della , e dei suoi effetti, tuttavia il danno non si sarebbe affatto verificato se Pt_5
proprio “usando l'ordinaria diligenza”, avesse scelto di agire in modo diverso Parte_1
dall'alzarsi inopinatamente in piedi, senza avvertire di questo movimento l'amico , né tenere Pt_2
almeno un appiglio (magari sul volante) per la sua persona, né disattivando immediatamente il funzionamento delle lame o abbassando il carter su di esse.
Fosse semplicemente rimasto seduto, le pur imprudenti condotte della non Parte_1 Pt_5
avrebbero prodotto alcunché: né l'aver affidato il trattorino a dei ragazzini minorenni, né aver mancato completamente di istruirli sull'uso e il funzionamento o sulle procedure di emergenza.
In sostanza, il caso va risolto nel senso che, ad un pur presente antecedente logico-giuridico dell'infortunio, costituito da un comportamento gravemente imprudente e negligente (da parte della
), ne è però seguito un altro, pur esso imprudente, stavolta dell'infortunato stesso, ma tale Pt_5
da potersi affermare che, sostituendo tale comportamento con uno improntato alla ordinaria diligenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
6. SPESE PROCESSUALI
Vanno distinti, per la regolamentazione delle spese processuali, i diversi rapporti, premettendo che il valore della causa è stato indicato in euro 729.024,97.
Nel rapporto processuale fra l'attore e la : Pt_5
43 il primo è formalmente soccombente;
tuttavia, la considerazione del comportamento gravemente imprudente e negligente della seconda (che alla fine non risulta incidere sull'infortunio sol perché
superato dal comportamento dell'infortunato stesso) è giusto motivo per disporre la compensazione.
Nel rapporto processuale fra l'attore e la “famiglia ” Pt_2
E' l'attore, nuovamente, ad essere soccombente, e qui si dispiega il normale principio della soccombenza.
Nel rapporto processuale fra la “famiglia ” e Pt_2 CP_2
All'esordio della lite la chiamata in causa appariva legittima e ragionevole;
comunque per il
“principio della causazione delle spese processuali”, le spese di vanno poste a carico CP_2
dell'attore.
Nel rapporto processuale fra e il CP_2 CP_12
, all'esordio della lite, la chiamata in causa appariva legittima e ragionevole, e d'altra
[...]
parte si è anche detto come alla oggi cessata ditta individuale fossero ascrivibili certamente profili di colpa e negligenza;
è equa dunque la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
1) respinge le domande di parte attrice, in forza del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, cc,
2) Nel rapporto processuale fra l'attore e la : Pt_5
compensa le spese di lite;
3) Nel rapporto processuale fra l'attore e la “famiglia ” Pt_2
condanna l'attore a rimborsare a questi convenuti le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 29.193 per compensi, 518 per anticipazioni, 11.677,20 per la maggiorazione per la difesa di più parti, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
4) Nel rapporto processuale fra la “famiglia ” e Pt_2 CP_2
44 condanna l'attore a rimborsare a le spese processuali del giudizio, che liquida in euro CP_2
29.193 per compensi, 1.718,15 per anticipazioni, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
5) Nel rapporto processuale fra e il CP_2 CP_9
compensa le spese di lite.
6) pone le spese della CTU del dott. a carico di parte attrice, e le spese della CTU del Per_2
geom. per metà a carico di parte attrice e per metà a carico della;
in entrambi i CP_11 Pt_5
casi con obbligo delle giuste rifusioni o conguagli rispetto a chi le ha anticipate.
Vicenza, il 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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