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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 22/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTINI ANNA MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5140/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3929/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 16 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell'avv. Ricorrente_2 con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio avviato con ricorso avverso cartella di pagamento avente ad oggetto tassa di possesso automobilistico per il quale l'avv. Ricorrente_2 si era dichiarato antistatario. La Sentenza di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese. Il successivo appello del contribuente per il capo riferito alle spese si concludeva con sentenza n. 8130 /2018 della Commissione regionale competente che accoglieva il gravame e condannava la Regione Lazio al pagamento di 800 euro a titolo di spese per il doppio grado di giudizio. lI contribuente si doleva anche di questa decisione e con ordinanza n. 28127/20, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso del contribuente e rimetteva le parti davanti alla CTR Lazio in diversa composizione in relazione al motivo di ricorso accolto nonché per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza n.3929/16/2022 depositata il 16.9.2022, che accoglieva
“l'appello proposto dal contribuente e riformato il capo della decisione di primo grado con cui era stata disposta la compensazione delle spese, le quali invece, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, gravano sulla controparte e vengono liquidate come di seguito indicato. Tenuto conto delle caratteristiche della presente controversia, del grado effettivo di complessità e dell'importo oggetto del contendere, si stima adeguata l'applicazione degli importi previsti ai sensi delle tariffe di cui al DM .n 55/2014 nei termini di seguito partitamente riportati per ciascun giudizio. Per il giudizio di primo grado: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Per il giudizio di appello concluso con la sentenza della CTR n. 8130/2018 deposita in data 20.11.2018: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il giudizio di legittimità: spese di giudizio complessivamente pari a euro 645,00, oltre spese vive pari a euro 328,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il presente giudizio di rinvio: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 espese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'avv. Ricorrente_2, dopo aver premesso di essere creditore delle somme liquidate dalla citata sentenza a carico della Regione Lazio presenta ricorso per ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.
3929/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore, con condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio.
Controdeduce la Regione Lazio e afferma di aver già ottemperato alla predetta sentenza della CTR Lazio
n.3929/2022 e nulla è più dovuto all'odierno istante.
Precisava al riguardo che:
- in data 11/9/2025 l'Avv. Ricorrente_2 notificava la sentenza n. 3929/2022 con atto di messa in mora (all. n. 1);
- il 17/09/2025 la Regione Lazio inviava la nota prot. n. 914664/2025, rilevando di aver già ottemperato al pagamento delle spese di lite sia della sentenza n. 3929/2022, che quella della sentenza n. 8130/2018 sempre della CGT di II° del Lazio, per un totale di € 3.330, 25, confermando anche di voler procedere al pagamento di € 42,00 e cioè di quanto controparte sosteneva di aver pagato per aver estratto copia autentica della sentenza n. 3939/2022, qualora il ricorrente avesse inviato la prova dell'avvenuto pagamento della predetta spesa (doc. all. nn. dal n. 2 al n. 9);
- l'Avv. Ricorrente_2 non dava alcun riscontro alla richiesta di invio dell'attestazione del pagamento di € 42,00 per la copia autentica della sentenza in discussione, notificando, invece, in data 21/10/2025, il ricorso per ottemperanza oggi in esame.
La Regione Lazio chiede, pertanto, di respingere il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere, per avvenuto pagamento delle spese intimate, con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della regione Lazio, per carenza dei presupposti per ricorrere in ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che nel ricorso per ottemperanza in esame l'istante chiede l'importo liquidato per le spese legali, spettanti al medesimo quale procuratore antistatario, dalla sentenza n.3929, depositata il
16.9.2022, omettendo di riferire sugli importi già riscossi a tale titolo. Nè fa cenno alla risposta fornita dalla Regione il 17/09/2025, prima del deposito del ricorso per ottemperanza.
Il 17/09/2025 la Regione Lazio inviava la nota prot. n. 914664/2025, rilevando di aver già ottemperato al pagamento delle spese di lite sia della sentenza n. 3929/2022, che quella della sentenza n. 8130/2018 sempre della CGT di II° del Lazio, per un totale di € 3.330, 25, confermando anche di voler procedere al pagamento di € 42,00 e cioè di quanto controparte sosteneva di aver pagato per aver estratto copia autentica della sentenza n. 3939/2022, qualora il ricorrente avesse inviato la prova dell'avvenuto pagamento della predetta spesa (doc. all. nn. dal n. 2 al n. 9); La regione Lazio ha documentato il pagamento a favore dell'avv. Ricorrente_2 dell'importo complessivo di euro 3330,25 (con mandati all. nn. 6,7,8 e 9).
Il Collegio ritiene, pertanto, di respingere il ricorso per ottemperanza, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento delle spese intimate, con condanna del ricorrente avvocato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Regione Lazio, per carenza dei presupposti per ricorrere in ottemperanza, omettendo peraltro di riferire in ordine a quanto già da tempo riscosso al medesimo titolo invocato nel ricorso.
Si rammenta che i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per ottemperanza. Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'avv.
Ricorrente_2 al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 2408,8 applicando la riduzione del 20% ai valori previsti nello scaglione di riferimento (635,00 per la fase di studio;
680,00, per la fase introduttiva;
635,00 per la fase istruttoria;
1061,00, per la fase decisionale).
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTINI ANNA MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5140/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3929/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 16 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell'avv. Ricorrente_2 con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio avviato con ricorso avverso cartella di pagamento avente ad oggetto tassa di possesso automobilistico per il quale l'avv. Ricorrente_2 si era dichiarato antistatario. La Sentenza di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese. Il successivo appello del contribuente per il capo riferito alle spese si concludeva con sentenza n. 8130 /2018 della Commissione regionale competente che accoglieva il gravame e condannava la Regione Lazio al pagamento di 800 euro a titolo di spese per il doppio grado di giudizio. lI contribuente si doleva anche di questa decisione e con ordinanza n. 28127/20, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso del contribuente e rimetteva le parti davanti alla CTR Lazio in diversa composizione in relazione al motivo di ricorso accolto nonché per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio si concludeva con sentenza n.3929/16/2022 depositata il 16.9.2022, che accoglieva
“l'appello proposto dal contribuente e riformato il capo della decisione di primo grado con cui era stata disposta la compensazione delle spese, le quali invece, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, gravano sulla controparte e vengono liquidate come di seguito indicato. Tenuto conto delle caratteristiche della presente controversia, del grado effettivo di complessità e dell'importo oggetto del contendere, si stima adeguata l'applicazione degli importi previsti ai sensi delle tariffe di cui al DM .n 55/2014 nei termini di seguito partitamente riportati per ciascun giudizio. Per il giudizio di primo grado: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Per il giudizio di appello concluso con la sentenza della CTR n. 8130/2018 deposita in data 20.11.2018: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il giudizio di legittimità: spese di giudizio complessivamente pari a euro 645,00, oltre spese vive pari a euro 328,00 e spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il presente giudizio di rinvio: spese di giudizio complessivamente pari a euro 440,00, oltre spese vive pari a euro 45,00 espese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge, li tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'avv. Ricorrente_2, dopo aver premesso di essere creditore delle somme liquidate dalla citata sentenza a carico della Regione Lazio presenta ricorso per ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.
3929/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore, con condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio.
Controdeduce la Regione Lazio e afferma di aver già ottemperato alla predetta sentenza della CTR Lazio
n.3929/2022 e nulla è più dovuto all'odierno istante.
Precisava al riguardo che:
- in data 11/9/2025 l'Avv. Ricorrente_2 notificava la sentenza n. 3929/2022 con atto di messa in mora (all. n. 1);
- il 17/09/2025 la Regione Lazio inviava la nota prot. n. 914664/2025, rilevando di aver già ottemperato al pagamento delle spese di lite sia della sentenza n. 3929/2022, che quella della sentenza n. 8130/2018 sempre della CGT di II° del Lazio, per un totale di € 3.330, 25, confermando anche di voler procedere al pagamento di € 42,00 e cioè di quanto controparte sosteneva di aver pagato per aver estratto copia autentica della sentenza n. 3939/2022, qualora il ricorrente avesse inviato la prova dell'avvenuto pagamento della predetta spesa (doc. all. nn. dal n. 2 al n. 9);
- l'Avv. Ricorrente_2 non dava alcun riscontro alla richiesta di invio dell'attestazione del pagamento di € 42,00 per la copia autentica della sentenza in discussione, notificando, invece, in data 21/10/2025, il ricorso per ottemperanza oggi in esame.
La Regione Lazio chiede, pertanto, di respingere il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere, per avvenuto pagamento delle spese intimate, con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della regione Lazio, per carenza dei presupposti per ricorrere in ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che nel ricorso per ottemperanza in esame l'istante chiede l'importo liquidato per le spese legali, spettanti al medesimo quale procuratore antistatario, dalla sentenza n.3929, depositata il
16.9.2022, omettendo di riferire sugli importi già riscossi a tale titolo. Nè fa cenno alla risposta fornita dalla Regione il 17/09/2025, prima del deposito del ricorso per ottemperanza.
Il 17/09/2025 la Regione Lazio inviava la nota prot. n. 914664/2025, rilevando di aver già ottemperato al pagamento delle spese di lite sia della sentenza n. 3929/2022, che quella della sentenza n. 8130/2018 sempre della CGT di II° del Lazio, per un totale di € 3.330, 25, confermando anche di voler procedere al pagamento di € 42,00 e cioè di quanto controparte sosteneva di aver pagato per aver estratto copia autentica della sentenza n. 3939/2022, qualora il ricorrente avesse inviato la prova dell'avvenuto pagamento della predetta spesa (doc. all. nn. dal n. 2 al n. 9); La regione Lazio ha documentato il pagamento a favore dell'avv. Ricorrente_2 dell'importo complessivo di euro 3330,25 (con mandati all. nn. 6,7,8 e 9).
Il Collegio ritiene, pertanto, di respingere il ricorso per ottemperanza, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuto pagamento delle spese intimate, con condanna del ricorrente avvocato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Regione Lazio, per carenza dei presupposti per ricorrere in ottemperanza, omettendo peraltro di riferire in ordine a quanto già da tempo riscosso al medesimo titolo invocato nel ricorso.
Si rammenta che i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per ottemperanza. Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'avv.
Ricorrente_2 al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 2408,8 applicando la riduzione del 20% ai valori previsti nello scaglione di riferimento (635,00 per la fase di studio;
680,00, per la fase introduttiva;
635,00 per la fase istruttoria;
1061,00, per la fase decisionale).