Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3199/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso da sé stesso.
Parte_1
- ricorrente -
Per ___________________
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa.
, in Controparte_2
Il Cancelliere persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colonna Romano.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220092737785000, notificatagli in data 2/02/2023, relativa alle contribuzioni dovute alla
[...]
per gli anni 2015, 2016 e 2017, di Controparte_1
ammontare pari ad € 11.801,92, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione, e chiedendo pertanto di “dichiarare la prescrizione del credito contributivo relativo agli anni 2015, 2016 e 2017 ; conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dall'odierno ricorrente”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e la , Controparte_2 Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Giova, anzitutto, rammentare come ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Orbene, nella specie parte ricorrente ha tempestivamente proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220092737785000, deducendo unicamente la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi alle annualità dal 2015 al
2017, avanzati dalla , cosicché Controparte_1
può, sin da subito, ritenersi pacifica poiché non contestata la circostanza afferente
2 all'ammontare del debito contributivo in esame, dovendo soltanto vagliarsi la questione dell'eventuale decorso della prescrizione.
Giova, dunque, analizzare il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'art. 19 della L. n. 576/1980 (“Riforma del sistema previdenziale forense”) stabiliva originariamente che “La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i CP_1
contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1
articoli 17 e 23”.
Con l'entrata in vigore della L. n. 335/1995, il periodo prescrizionale dei crediti contributivi è stato poi ridotto da dieci anni a cinque anni, ed invero l'art. 3, comma
9, della legge citata ha stabilito che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b)cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Da ultimo, l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), ha disposto che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
3 Sicché, con l'entrata in vigore di quest'ultima norma, i termini prescrizionali dei contributi dovuti alla , non Controparte_1
soggiacendo più alla legge n. 335/1995, risultano nuovamente ed interamente disciplinati dall'art. 19 della legge n. 576/1980.
Sulla natura della succitata norma, giova peraltro richiamare la pronuncia n.
6279/2013, con cui la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di previdenza forense,
l'art. 66 l. n. 247 del 2012 nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla non opera una interpretazione Controparte_1
autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del
1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 18/03/2013, n. 6729).
La prescrizione dei crediti contributivi dovuti alla
[...]
si compie dunque con il decorso del termine Controparte_1
decennale, e indice esclusivamente sui diritti di credito sorti a partire dal 2 febbraio
2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012, e non anche con il decorso di cinque anni siccome erroneamente sostenuto in ricorso.
Sulla scorta dei principi su enunciati, la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione formulata dalla parte ricorrente appare del tutto infondata.
Ed invero, risulta per tabulas che la cartella di pagamento n.
29620220092737785000, oggi impugnata, sia stata notificata in data 2/02/2023, mentre i crediti contributivi ivi contenuti risalgono alle annualità 2015, 2016 e 2017
(cfr. all. 3 in memoria . CP_3
Non essendo evidentemente maturato il termine prescrizionale decennale, ne consegue allora che i succitati crediti non possano dirsi colpiti da prescrizione.
4 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va respinta e il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti convenute- stante l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 17/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
5