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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1017 /22 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del dott.
Paolo Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. 3 ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1017/22 R.G., promossa da
( C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Catania via Trieste
n. 7 presso lo studio dell'avv.ti Marco Emanuele Cutore e Salvatore Traina che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. ti Ivano CP_1
Marcedone e Antonella Testa giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione l. 689/1981 posto in decisione dopo l'udienza del 21.01.2025 disposta a trattazione scritta;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2022 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 000273490 Parte_1 notificata il 25.03.2022 con cui gli veniva ingiunto in veste di legale rappresentante della CP_2 il pagamento della somma di euro 23.000,00 (riferito al DMAG del terzo trimestre 2015);
[...] nonché la ordinanza ingiunzione n. 000302189 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21000,00 (riferito al DMAG del secondo trimetre del 2014) tutte emesse dall'
1 ed avente ad oggetto omesso versamento di ritenute previdenziali nell'anno 2014 e 2015 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva per non essere all'epoca della violazione il responsabile dell'omissione contributiva;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione CP_1 di cui all'art 14 l. 689/91 , nonché la prescrizione quinquennale del credito azionato mediante ordinanza ingiunzione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità degli anni impugnati, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 10.05.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante la tempestività della notifica degli atti CP_1 amministrativi contestati, nonché l'avvenuta rideterminazione in autotutela della somma di euro
10.000,00 complessivamente quantificata per entrambe le ordinanze ingiunzioni precedentemente emesse.
Instaurato il contraddittorio - in assenza di attività istruttoria - veniva posta la causa in decisione all'esito delle note difensive depositate .
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Sul difetto di legittimazione passiva per non essere all'epoca della violazione il responsabile dell'omissione contributiva.
Nessun difetto di legittimazione passiva sussiste nel caso di specie.
Come correttamente rilevato dall' mediante la documentazione prodotta in atti, il ricorrente CP_1 all'epoca della omissione contributiva, era l' amministratore della società. Si evince chiaramente dalla visura camerale storica allegata che il nuovo amministratore della è in CP_2 carica solo dal 17/9/2015 , epoca del tutto successiva a quella cui si riferiscono le omissioni oggetto del presente giudizio.
Sull'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' CP_1
Come si evince dalla documentazione prodotte in atti dall' le ordinanze ingiunzioni opposte CP_1 sono state tutte precedute dalla rituale notifica degli atti di accertamento, nelle date 16.09.2017 e
21.09.2017, ne discende che nessuna nullità sussiste in relazione a tale profilo (dalle relate di notifica delle relative raccomandate queste risultano regolarmente recapitate presso la sede della società e quelle inviate all'indirizzo del ricorrente risultano notificate “per compiuta giacenza”..
Sull' l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza CP_1 del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art 14 l. 689/91
2 Come correttamente rilevato dall' l'accertamento della violazione è avvenuto all'esito della CP_1 valutazione complessiva di tutti i dati inerenti l'infrazione contestata e, solo successivamente, sono stati emessi gli atti di accertamento tutti ritualmente e validamente notificati alla parte odierna ricorrente. Il temine di 90 giorni deve intendersi rispettato poiché come chiarito dalla
Corte di Cassazione “Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge
n. 689 del 1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione .
” ( Ex multis Cass . civ., sez. II, 19/02/2021, n.4523);
Sulla prescrizione quinquennale del credito azionato, degli interessi, delle spese e delle sanzioni.
Le ordinanze ingiunzioni opposte hanno ad oggetto l'ingiunzione di pagamento delle ritenute previdenziali non versate e delle sanzioni amministrative applicate in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione,
a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, con il quale è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia di importo inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 Non vi è dubbio che, nel caso di specie -come correttamente rilevato dall' il dies a quo per la CP_1 decorrenza del temine prescrizionale invocato dalla parte ricorrente coincida con il giorno di entrata in vigore della citata disciplina. In ogni caso, il temine di prescrizione è stato altresì interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito ritualmente notificati e prodotti in atti.
Ne discende che, nessuna prescrizione ex art 2935 c.c. sussiste nel caso di specie.
Peraltro a fronte della rideterminazione delle sanzioni precedentemente inflitte , in misura notevolmente ridotta , la parte ha rifiutato detta proposta insistendo nei motivi del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso del ricorrente confermando le ordinanze -ingiunzioni opposte.
3 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre 15% per spese generali, Iva e CPA
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 08.09.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del dott.
Paolo Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c. 3 ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1017/22 R.G., promossa da
( C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Catania via Trieste
n. 7 presso lo studio dell'avv.ti Marco Emanuele Cutore e Salvatore Traina che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. ti Ivano CP_1
Marcedone e Antonella Testa giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione l. 689/1981 posto in decisione dopo l'udienza del 21.01.2025 disposta a trattazione scritta;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2022 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 000273490 Parte_1 notificata il 25.03.2022 con cui gli veniva ingiunto in veste di legale rappresentante della CP_2 il pagamento della somma di euro 23.000,00 (riferito al DMAG del terzo trimestre 2015);
[...] nonché la ordinanza ingiunzione n. 000302189 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21000,00 (riferito al DMAG del secondo trimetre del 2014) tutte emesse dall'
1 ed avente ad oggetto omesso versamento di ritenute previdenziali nell'anno 2014 e 2015 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva per non essere all'epoca della violazione il responsabile dell'omissione contributiva;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione CP_1 di cui all'art 14 l. 689/91 , nonché la prescrizione quinquennale del credito azionato mediante ordinanza ingiunzione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità degli anni impugnati, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 10.05.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante la tempestività della notifica degli atti CP_1 amministrativi contestati, nonché l'avvenuta rideterminazione in autotutela della somma di euro
10.000,00 complessivamente quantificata per entrambe le ordinanze ingiunzioni precedentemente emesse.
Instaurato il contraddittorio - in assenza di attività istruttoria - veniva posta la causa in decisione all'esito delle note difensive depositate .
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Sul difetto di legittimazione passiva per non essere all'epoca della violazione il responsabile dell'omissione contributiva.
Nessun difetto di legittimazione passiva sussiste nel caso di specie.
Come correttamente rilevato dall' mediante la documentazione prodotta in atti, il ricorrente CP_1 all'epoca della omissione contributiva, era l' amministratore della società. Si evince chiaramente dalla visura camerale storica allegata che il nuovo amministratore della è in CP_2 carica solo dal 17/9/2015 , epoca del tutto successiva a quella cui si riferiscono le omissioni oggetto del presente giudizio.
Sull'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' CP_1
Come si evince dalla documentazione prodotte in atti dall' le ordinanze ingiunzioni opposte CP_1 sono state tutte precedute dalla rituale notifica degli atti di accertamento, nelle date 16.09.2017 e
21.09.2017, ne discende che nessuna nullità sussiste in relazione a tale profilo (dalle relate di notifica delle relative raccomandate queste risultano regolarmente recapitate presso la sede della società e quelle inviate all'indirizzo del ricorrente risultano notificate “per compiuta giacenza”..
Sull' l'omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , la mancata osservanza CP_1 del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art 14 l. 689/91
2 Come correttamente rilevato dall' l'accertamento della violazione è avvenuto all'esito della CP_1 valutazione complessiva di tutti i dati inerenti l'infrazione contestata e, solo successivamente, sono stati emessi gli atti di accertamento tutti ritualmente e validamente notificati alla parte odierna ricorrente. Il temine di 90 giorni deve intendersi rispettato poiché come chiarito dalla
Corte di Cassazione “Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge
n. 689 del 1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione .
” ( Ex multis Cass . civ., sez. II, 19/02/2021, n.4523);
Sulla prescrizione quinquennale del credito azionato, degli interessi, delle spese e delle sanzioni.
Le ordinanze ingiunzioni opposte hanno ad oggetto l'ingiunzione di pagamento delle ritenute previdenziali non versate e delle sanzioni amministrative applicate in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione,
a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, con il quale è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia di importo inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 Non vi è dubbio che, nel caso di specie -come correttamente rilevato dall' il dies a quo per la CP_1 decorrenza del temine prescrizionale invocato dalla parte ricorrente coincida con il giorno di entrata in vigore della citata disciplina. In ogni caso, il temine di prescrizione è stato altresì interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito ritualmente notificati e prodotti in atti.
Ne discende che, nessuna prescrizione ex art 2935 c.c. sussiste nel caso di specie.
Peraltro a fronte della rideterminazione delle sanzioni precedentemente inflitte , in misura notevolmente ridotta , la parte ha rifiutato detta proposta insistendo nei motivi del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso del ricorrente confermando le ordinanze -ingiunzioni opposte.
3 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre 15% per spese generali, Iva e CPA
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 08.09.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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