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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1945 del 2018 R.G., con unita la causa iscritta al n. 2192 del 2018 R.G., promossa
DA
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
AN e dall'avv. Pietro Luigi Sau ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olbia, via C. Beccaria 18,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pattarozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Salviati 5,
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 20.9.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2018 , premesso che in data 19.12.1998 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Olbia con che dall'unione era nata, il 13.3.2004, la Controparte_1 Per_ figlia , che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati nel tempo, cosicchè si era creata una situazione di insanabile contrasto e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva al
Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi.
La resistente si costituiva in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione, contestava le altre pretese dal ricorrente e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore.
Il Collegio emetteva sentenza parziale con cui dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Successivamente la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Nessuna pronuncia deve essere resa con riferimento alla domanda proposta dalle parti al fine di Per_ ottenere l'affidamento congiunto della figlia , in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima.
Va respinta, in primo luogo, la domanda della resistente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con la figlia.
Per_ All'udienza dell'8.07.2019 ha dichiarato al Presidente “…Sto da mio babbo, in via Libano a Olbia, tutta la settimana sto lì. Dalla mamma ci vado raramente, durante la settimana di vado quando ho voglia. A scuola va così così, in questa situazione va così così non ho superato l'anno. Io sto bene così come casa, potrei stare con tutti e due, ma vorrei stare con mio babbo”.
La ragazza, sentita nuovamente nel corso del giudizio, all'udienza del 16.4.2025, ha riferito di vivere ormai stabilmente con il padre, presso l'abitazione che questi conduce in locazione in Olbia, via Zandonai, ed ha precisato che “Attualmente non mi reco più a casa di mia madre, la incontro presso l'abitazione di parenti”.
Il venir meno del rapporto di convivenza con la figlia comporta la dichiarazione d'inammissibilità della domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza, la legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all'ex coniuge separato, o divorziato, la revisione del contributo per il mantenimento del figlio
2 maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va infatti esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata (vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 25/07/2013, n.18075; Cassazione civile sez. I, 31/12/2020,
n.29977).
Con riferimento poi alla richiesta della ricorrente di corresponsione di un assegno per il suo mantenimento, deve considerarsi in primo luogo il documentato stato di disoccupazione della stessa, la quale svolge lavori saltuari, come da estratto conto previdenziale.
Tenuto conto poi del fatto che il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che, il 6.1.2024, ha subito un grave infortunio alla gamba che lo costringe a recarsi anche presso strutture specialistiche fuori dalla Sardegna per tentare un recupero dell'arto (v. allegati nn. 7, 8 e 9 al ricorso depositato il 20.9.2024) e che il suo reddito attuale è pari ad €. 1.400,00 netti mensili circa, come da buste paga prodotte, appare opportuno imporre al l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, la somma di €. 250,00 per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
In considerazione delle condizioni economiche della resistente, va infine respinta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia, non apparendo sostenibile alcun esborso da parte della sostanzialmente priva di reddito. CP_1
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara inammissibile la domanda della resistente di condanna del ricorrente al versamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la somma di €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
respinge le ulteriori domande proposte dalle parti;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.5.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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