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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 878/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato alla Spezia il 06.03.1979, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Costoli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 05.05.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Monterosso al Mare (SP) il 11.04.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1999, numero 2, parte II, serie A), optando per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 20.09.1999) e (il 15.04.2007); che in data 19.01.2013 è stata Per_1 Per_2 omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita alla Spezia Via dello Zampino 32, di cui i ricorrenti sono usufruttuari nella quota del 50% ciascuno, viene assegnata alla Sig.ra che vi continuerà ad Parte_1 abitare con il figlio . Per_2
2) Le parti convengono, a riconoscimento dell'impegno profuso dalla Sig.ra nella Parte_1 cura della famiglia e dei figli e dei sacrifici professionali che ne sono derivati e che hanno comportato contrazione del suo reddito e della possibilità di accrescere ulteriormente la sua patrimonialità consentendo invece al Sig. di dedicarsi alla sua attività e così incrementare la propria Parte_2 situazione economico patrimoniale, che anche quando verrà meno il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale per le esigenze del figlio , l'immobile sito alla Spezia Via dello Per_2 Zampino 32 contraddistinto al NCEU del Comune della Spezia al foglio 31,numero 157, sub, 15, zona cens. 1, cat A/3, classe 4, consistenza vani 5,0, rendita catastale euro 632,66 resterà nella disponibilità della Sig.ra perché vi continui ad abitare per ulteriori anni 50. Parte_1
3) Il Sig. parteciperà al mantenimento ordinario del figlio con rimessa Parte_2 Per_2 alla Sig.ra della somma di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di Parte_1 bonifico bancario o altra forma concordata fra le parti (nel caso di pagamento in contanti sarà rilasciata quietanza) che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione nel mese di marzo 2026 su base marzo 2025.
4) I genitori sosterranno nella misura del 75% il padre e 25% la madre il mantenimento straordinario per il figlio secondo le linee guida del Tribunale della Spezia del giorno 13.12.2018. Per_2
5) Le parti danno atto dell'esistenza di conto corrente bancario presso sul quale Controparte_1 sono accreditate somme dai tempi della separazione e confermano che detti importi saranno utilizzati, previo accordo, per esigenze dei figli. 6) Salvo quanto di cui ai punti che precedono le parti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.
7) Le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio.
8) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 03.07.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Monterosso al
[...] Parte_2 Mare (SP) il 11.04.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1999, numero 2, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 03.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani