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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardi Valentina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, Largo Posta n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 12.06.2010 in
Mori
- preso atto che all'udienza del giorno 11.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 08.02.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 11.01.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 7 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Mori per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si impegnano a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita a Mori, via M. A Bindis 37, di proprietà esclusiva del sig. resta nella disponibilità dello stesso, che continuerà a pagare Pt_1
in vie esclusiva il mutuo della Cassa Rurale di Mori- Val di Gresta fino alla sua estinzione. La signora dichiara di aver già da tempo Parte_2
provveduto al ritiro dalla stessa dei propri effetti personali.
3. Poiché la sig.ra in corso di matrimonio aveva contribuito con Parte_2
soldi propri alla ristrutturazione della casa coniugale, il sig. provvederà Pt_1
alla restituzione della somma, ad oggi ammontante a € 6.800,00 rispetto al capitale iniziale di € 9.600,00, a mezzo di rate mensili di € 200,00/mese, come fatto dal gennaio 2024 ad oggi;
pag. 2 di 5 4. Come fatto dalla separazione di fatto in poi, i coniugi si impegnano ad occuparsi in modo costante e diretto del figlio seguendone personalmente i percorsi scolastici, compresi quelli futuri ed universitari e di concordare le scelte più importanti relative alla sua crescita.
Ognuno dei genitori potrà esercitare la propria potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione limitatamente ai periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Il figlio sarà, quindi, affidato ai genitori congiuntamente e Per_1
manterrà la residenza e dimora principale presso la madre e frequenterà i genitori in maniera paritetica, secondo il seguente calendario (applicato già dal 2019):
prima settimana: dal lunedì dopo scuola al mercoledì mattina con il padre dal mercoledì dopo scuola al sabato mattina con la madre dal sabato mattina al lunedì mattina con il padre seconda settimana: dal lunedì dopo scuola al mercoledì mattina con la madre dal mercoledì dopo scuola al sabato mattina con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina con la madre e così di seguito.
Per le attività extrascolastiche si rinvia al piano genitoriale allegato.
I genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni ed in alternanza fra di loro, dividendole equamente, le vacanze di Pasqua, le festività Natalizie e di fine anno, ogni altra festività infrasettimanale comprensiva di eventuali ponti.
pag. 3 di 5 Durante le vacanze estive il padre e la madre terranno con sé il figlio gestendo le giornate secondo il calendario settimanale di cui sopra, fatta salva la possibilità, previo accordo fra di loro, di trascorrere con lo stesso una o due settimane consecutive.
5. Stante la sostanziale e concordata equiparabilità, sotto il profilo quantitativo, del tempo che il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, gli stessi provvederanno individualmente e autonomamente al mantenimento diretto dello stesso, mentre le spese straordinarie, da concordarsi qualora di importo superiore a 100,00 €, saranno sostenute al
50% da entrambi i genitori.
Per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento alle linee Contro guida del
Le spese verranno rimborsate al genitore che le ha effettuate entro il 5 del mese successivo all'esborso e mediante bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando entrambi il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
I coniugi concordano che l'Assegno Unico Provinciale e/o le altre agevolazioni, spetteranno alla madre presso la quale il figlio minore risiede, mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise in dichiarazione dei redditi al
50%.
I viaggi per prendere e/o portare il figlio presso le due abitazioni e per portarli alle attività pomeridiane extrascolastiche saranno suddivisi equamente fra i ricorrenti;
6. I coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile e dichiarano di pag. 4 di 5 aver definito fra di loro, con l'accordo proposto già in sede di separazione, ogni aspetto patrimoniale conseguente al matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardi Valentina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, Largo Posta n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 12.06.2010 in
Mori
- preso atto che all'udienza del giorno 11.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 08.02.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 11.01.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 7 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Mori per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si impegnano a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita a Mori, via M. A Bindis 37, di proprietà esclusiva del sig. resta nella disponibilità dello stesso, che continuerà a pagare Pt_1
in vie esclusiva il mutuo della Cassa Rurale di Mori- Val di Gresta fino alla sua estinzione. La signora dichiara di aver già da tempo Parte_2
provveduto al ritiro dalla stessa dei propri effetti personali.
3. Poiché la sig.ra in corso di matrimonio aveva contribuito con Parte_2
soldi propri alla ristrutturazione della casa coniugale, il sig. provvederà Pt_1
alla restituzione della somma, ad oggi ammontante a € 6.800,00 rispetto al capitale iniziale di € 9.600,00, a mezzo di rate mensili di € 200,00/mese, come fatto dal gennaio 2024 ad oggi;
pag. 2 di 5 4. Come fatto dalla separazione di fatto in poi, i coniugi si impegnano ad occuparsi in modo costante e diretto del figlio seguendone personalmente i percorsi scolastici, compresi quelli futuri ed universitari e di concordare le scelte più importanti relative alla sua crescita.
Ognuno dei genitori potrà esercitare la propria potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione limitatamente ai periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Il figlio sarà, quindi, affidato ai genitori congiuntamente e Per_1
manterrà la residenza e dimora principale presso la madre e frequenterà i genitori in maniera paritetica, secondo il seguente calendario (applicato già dal 2019):
prima settimana: dal lunedì dopo scuola al mercoledì mattina con il padre dal mercoledì dopo scuola al sabato mattina con la madre dal sabato mattina al lunedì mattina con il padre seconda settimana: dal lunedì dopo scuola al mercoledì mattina con la madre dal mercoledì dopo scuola al sabato mattina con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina con la madre e così di seguito.
Per le attività extrascolastiche si rinvia al piano genitoriale allegato.
I genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni ed in alternanza fra di loro, dividendole equamente, le vacanze di Pasqua, le festività Natalizie e di fine anno, ogni altra festività infrasettimanale comprensiva di eventuali ponti.
pag. 3 di 5 Durante le vacanze estive il padre e la madre terranno con sé il figlio gestendo le giornate secondo il calendario settimanale di cui sopra, fatta salva la possibilità, previo accordo fra di loro, di trascorrere con lo stesso una o due settimane consecutive.
5. Stante la sostanziale e concordata equiparabilità, sotto il profilo quantitativo, del tempo che il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, gli stessi provvederanno individualmente e autonomamente al mantenimento diretto dello stesso, mentre le spese straordinarie, da concordarsi qualora di importo superiore a 100,00 €, saranno sostenute al
50% da entrambi i genitori.
Per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento alle linee Contro guida del
Le spese verranno rimborsate al genitore che le ha effettuate entro il 5 del mese successivo all'esborso e mediante bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando entrambi il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
I coniugi concordano che l'Assegno Unico Provinciale e/o le altre agevolazioni, spetteranno alla madre presso la quale il figlio minore risiede, mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise in dichiarazione dei redditi al
50%.
I viaggi per prendere e/o portare il figlio presso le due abitazioni e per portarli alle attività pomeridiane extrascolastiche saranno suddivisi equamente fra i ricorrenti;
6. I coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile e dichiarano di pag. 4 di 5 aver definito fra di loro, con l'accordo proposto già in sede di separazione, ogni aspetto patrimoniale conseguente al matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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