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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/10/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 522/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. NADDEO SALVATORE per parte ricorrente, per l' è comparso di persona l'avv. CP_1
RE IN con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni;
rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.57
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 522/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADDEO Parte_1 C.F._1 PUAN ) VIA PIACENTINO C.F._2
PASTENI N. 27 (P.CO GARDENIA) , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 PIACENTINO PASTENI N. 27 ( presso il Parte_2 difensore avv. NADDEO SALVATORE
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. , convenendo in giudizio l Parte_1 CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 , ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” a) Accertare e dichiarare che il Controparte_3
ricorrente, per effetto del ricomputo contributivo dovuto alla maggiorazione dell'amianto ex art.13 comma 8 legge n. 25 del
1992, alla data del 31.12.1992 aveva 1.439 contributi settimanali nel FPLD in Quota A ed in Quota B(contributi successivi al 31.12.1992 e sino al 31.12.2011) di 641 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni, oltre 69 settimane contributive maturate nel regime contributivo post
31.12.2011; b) Accertare e dichiarare, dunque, la ricostituzione della pensione, rifiutata dall' in sede amministrativa, CP_1
e per l'effetto condannare l' al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche sui ratei arretrati, oltre interessi CP_1
legali dall'1.5.2013 alla odierna data nella misura di € 27.643,52, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà calcolata in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U., nonché all'aggiornamento del rateo di pensione alla data di deposito del ricorso;
c) Condannare, in ogni caso, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, Controparte_4
diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Con riserva di richiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza dell'avverso contegno processuale. Richieste istruttorie: Si chiede in caso di contestazione dei conteggi l'ingresso di una C.T.U. contabile tesa ad accertare la fondatezza dell'odierna domanda”;
2.
A fondamento della pretesa rivendicata in atti parte ricorrente – preliminarmente deducendo che l'azione esercitata non è soggetta ad alcuna decadenza e che alla pretesa rivendicata deve applicarsi la prescrizione decennale – ha chiesto la corretta ridistribuzione dell'incremento contributivo correlato all'esposizione all'amianto, pari a 428 settimane, riconosciutogli, ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del
1992 e successive modifiche, dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 2976 del 2012, passata in giudicato (cfr. doc.2 fascicolo di parte ricorrente);
3.
In particolare - evidenziando che il beneficio per esposizione all'amianto si riferisce al periodo temporale compreso tra l'1 settembre 1975 e il 31 dicembre 1991 e che l' ha imputato Controparte_4
l'incremento contributivo per esposizione all'amianto in parte nella c.d. quota “A” e in parte nella c.d. quota “B” della pensione - parte ricorrente ha chiesto che l'intera rivalutazione per esposizione all'amianto venga computata nella c.d. quota “A” della pensione e, per effetto di detta corretta imputazione, ha chiesto pagina 3 di 11 la condanna dell' al pagamento, a titolo di ratei arretrati, della somma di € 27.643,52 Controparte_4
ovvero la minore o maggiore somma che sarà calcolata in corso di causa, oltre interessi legali dal primo maggio 2013, data di erogazione della pensione;
4.
Nel giudizio si è tempestivamente costituito l' chiedendo Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in via pregiudiziale preliminare: dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di accertamento (e relativa condanna) di esposizione per i motivi indicati in narrativa;
ancora in via pregiudiziale preliminare dichiarare la domanda del ricorrente inammissibile per i motivi indicati in narrativa per intervenuta decadenza ex articolo 47
DPR n. 639/1970, come modificato dall'articolo 4, DL n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992. In via principale, nel merito: rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di soccombenza, applicare al ricorrente per il periodo di esposizione che dovesse risultare accertato il coefficiente moltiplicatore (1,25) ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche ex art. 47 del D.L.
30.09.2003, convertito, con modificazioni, in legge 24.11.2003, n. 326. Con vittoria di spese e compenso professionale di CP_ giudizio. In via istruttoria si chiede: 1) sentire il Funzionario U.O. Agenzia di Cesena, dott.ssa o Controparte_6
suo sostituto, ad eventuali chiarimenti che il Giudice ritenesse necessari o utili in ordine al modus operandi della esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore da cui deriva il diritto di parte ricorrente al beneficio contributivo;
ci si oppone, inoltre, all'ammissione della consulenza tecnica atta ad accertare la ritenuta fondatezza della domanda in quanto meramente esplorativa e non supportata dalla effettiva sussistenza dell'avverso preteso diritto per le ragioni tutte indicate in
CP_ narrativa. In denegata ipotesi di ammissione, si nominano fin da ora consulente di parte il Funzionario U.O. Agenzia di Cesena, dott.ssa o suo sostituto”. Controparte_6
5.
In particolare l' resistente ha eccepito, in via preliminare, sia la carenza di interesse ad agire del CP_4
ricorrente – sul punto deducendo che la sede di Nocera Inferiore -Salerno ha dato corretta CP_1
esecuzione alla sentenza n. 2976 del 1992 del Tribunale di Nocera Inferiore, provvedendo alla liquidazione del trattamento pensionistico a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data 15/04/2013 – e sia l'intervenuta decadenza triennale del diritto all'impugnazione della liquidazione della pensione per non pagina 4 di 11 avere il ricorrente impugnato la liquidazione della pensione entro il termine triennale di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, e successive modifiche, all'uopo richiamando giurisprudenza della Corte di
Appello di Bologna;
6.
Nel merito, l' ha eccepito la corretta esecuzione della sentenza n. 2976 del 2012 del Controparte_4
Tribunale di Nocera Inferiore - sul punto deducendo di avere applicato la legge n. 326 del 2003 – e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla percezione delle differenze rivendicate dal ricorrente, in applicazione della norma di cui all'articolo di cui all'articolo 47 bis del d.P.R. n. 639 del
1970.
7.
La controversia – istruita mediante esame documentale e Consulenza Tecnica d'Ufficio - è stata, quindi, decisa all'udienza dell'8 ottobre 2025 nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
8.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' Controparte_7
.
[...]
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza - alla luce del petitum dedotto in causa diretto alla ridistribuzione dei contributi settimanali correlati all'intervenuto riconoscimento dell'esposizione all'amianto - non trova applicazione nel caso di specie il termine decadenziale di cui all'articolo 47 del d.P.R. n.639 del 1970 atteso che, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto deciso nei precedenti della Corte di Appello di Bologna citati da parte resistente, non si controverte del diritto al riconoscimento del beneficio correlato all'esposizione all'amianto, invero già entrato a fare parte della provvista contributiva del ricorrente (cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 29202 del 2021, Presidente Berrino
Relatore Mancino) bensì della corretta collocazione, all'interno della c.d. quota “A” della pensione del ricorrente, già riconosciuta con decorrenza dal mese di maggio 2013. Invero la Corte di Cassazione, in materia di applicazione del citato articolo 47 ha avuto modo di chiarire che “la decadenza ex art. 47, cit., si pagina 5 di 11 applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, D.L. n. 103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del
2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con
l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione” (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del
2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023; Ordinanza n. 5344 del 28 novembre 2024 – 28 febbraio 2025 che, da ultimo, ha ribadito che la decadenza triennale prevista dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del
1970 si applica: ”solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del
Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015). La decadenza, dunque, non può che essere applicata in linea con il meccanismo della "decadenza mobile", nei termini confermati anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 3.2. del
Rilevato) : “…la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, D.L. n. 103/1991 (conv. Con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione” (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023; Ordinanza n. 5344 del 28 novembre 2024 – 28 febbraio 2025 che, da ultimo, ha ribadito che la decadenza triennale prevista dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970 si applica: ”solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno pagina 6 di 11 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015). La decadenza, dunque, non può che essere applicata in linea con il meccanismo della "decadenza mobile", nei termini confermati anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 3.2. del Rilevato)”.
Anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire va respinta atteso che nella fattispecie in esame deve trovare applicazione – come richiesto dal ricorrente e statuito nella sentenza n. 2976 del 2012 del
Tribunale di Nocera Inferiore - l'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e non, come ritenuto dall'Istituto previdenziale, la norma di cui all'articolo 47 della legge n. 326 del 2003.
Inoltre, nella fattispecie in esame parte ricorrente, allegando conteggi dettagliati, ha prospettato che, per effetto del rivendicato ricomputo contributivo, percepirebbe un rateo di pensione superiore rispetto a quello nell'attualità ricevuto.
9.
Nel merito, la pretesa del ricorrente di vedersi computare l'intero periodo contributivo dovuto alla maggiorazione di cui all'articolo 13 comma 8 legge n. 257 del 1992 interamente nella c.d. quota “A” della pensione deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che per i lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l' importo della pensione è CP_1
determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al primo gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, pagina 7 di 11 n. 421).
Nella fattispecie dedotta in atti è pacifico tra le parti – e comunque documentale (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) – che al ricorrente sono state riconosciute 428 settimane contributive ai sensi dell'articolo
13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e che, detto beneficio, si riferisce al periodo temporale compreso tra il primo Settembre 1975 e il 31 Dicembre 1991, ergo per un periodo temporale antecedente al
31.12.1992.
Per quanto concerne l'esatto computo dei contributi da riconoscersi soccorre la Relazione del nominato
CTU dott. il quale, con il proprio elaborato peritale ha precisato che:” la pensione del Persona_1
ricorrente Sig. , calcolata attribuendo alla Quota A l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento dei benefici Parte_1
previdenziali per esposizione al rischio amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, e quindi con attribuzione in Quota
A di 1.439 settimane di contribuzione da lavoro dipendente alla data del 31.12.1992, e con attribuzione in Quota B di 641 settimane di contribuzione da lavoro dipendente dalla data del 31.12.1992 e sino al 31.12.2011, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011” (cfr. pag. 25 Relazione di CTU).
Contrariamente a quanto operato dall' - che ha liquidato il trattamento pensionistico riconoscendo CP_1
nella c.d. quota “A” 1.118 settimane da lavoro dipendente, e nella c.d. quota “B” 987 settimane da lavoro dipendente, computando anche le 69 settimane successive al 31.12.2011 – la pensione del ricorrente deve essere calcolata, nei limiti dei 2080 contributi settimanali equivalenti a 40 anni corrispondenti al massimo accreditabile, con la previa attribuzione alla c.d. quota “A” di 1.439 contributi settimanali da lavoro dipendente e alla c.d. quota “B” di 641 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011.
Per quanto concerne il quantum debeatur si osserva quanto segue.
Con la relazione datata 08 novembre 2024 il nominato CTU ha precisato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo maturato alla data del 31/12/1995 oltre 18 anni di anzianità contributiva, rientra nel regime retributivo ai fini del calcolo della pensione e che, alla luce della c.d. riforma -F (D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011) - avendo la prestazione pensionistica decorrenza 1 maggio
2013 - nella determinazione del rateo occorre fare riferimento a tre diverse quote da sommare tra loro: c.d. quota “A” - relativa ai periodi valutati in regime retributivo maturati fino al 31/12/1992 – c.d. quota “B” - pagina 8 di 11 relativa ai periodi valutati in regime retributivo maturati dal 01/01/1993 – e c.d. quota “D” - relativa ai periodi maturati dal 01/01/2012, soggetti al regime contributivo alla luce della c.d. riforma -F, pari a 69 settimane accreditate al 30/04/2013.
Così delineato il quadro normativo di riferimento il CTU ha, quindi, indicato le formule matematiche per il calcolo delle tre quote di pensione (cfr. pagg. 16 e ss. Relazione di CTU) e ha, infine, così concluso: “la pensione del ricorrente Sig. , calcolata attribuendo alla Quota A l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento Parte_1
dei benefici previdenziali per esposizione al rischio amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, e quindi con attribuzione in Quota A di 1.439 settimane di contribuzione da lavoro dipendente alla data del 31.12.1992, e con attribuzione in Quota B di 641 settimane di contribuzione da lavoro dipendente dalla data del 31.12.1992 e sino al
31.12.2011, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011, risulta pari a euro
1.129,88, con decorrenza 1 maggio 2013, quindi leggermente inferiore alla pensione liquidata dall' Controparte_8
con decorrenza 1 maggio 2013, pari a euro 1.136,44”.
[...]
Alla luce delle conclusioni a cui è giunto il CTU – accolte integralmente dal Tribunale in quanto coerenti con il dato normativo, rispettose del principio della domanda e prive di errori o contraddizioni, calcolate con la corretta imputazione della contribuzione correlata alla esposizione all'amianto interamente nella c.d. quota “A” – la domanda del ricorrente di condanna al pagamento di differenze contributive deve essere respinta atteso che l'importo pensionistico, come sopra calcolato, risulta inferiore rispetto a quanto liquidato dall' CP_1
Va, peraltro, precisato - come peraltro già precisato anche dal CTU alla pagina “36” della propria Relazione
– che nel conteggio elaborato dal CTU non può tenersi conto del principio della c.d. neutralizzazione dei contributi con riferimento a un periodo di disoccupazione indicato nella documentazione allegata.
Innanzitutto il tema della c.d. neutralizzazione è emerso per la prima volta solo nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 7 Relazione peritale) e, dunque, non essendo mai stata dedotto dal ricorrente, costituisce un tema nuovo come tale inammissibile.
Peraltro, occorre rilevare che il ricorrente – agendo per la corretta imputazione dei contributi correlati all'esposizione all'amianto che, come sopra ritenuto, vanno collocati nella quota “A” della pensione – nei conteggi allegati non ha preso in considerazione la c.d. neutralizzazione non avendo indicato nè i contributi pagina 9 di 11 da neutralizzare né, a fortiori, il periodo temporale all'interno del quale, in ipotesi, i contributi sarebbero a detrimento e quindi andrebbero neutralizzati.
A tale proposito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29967 del 13 ottobre 2022 – dopo avere richiamato le plurime pronunce di legittimità costituzionale relative alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 8 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (cfr. sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992,
n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018) e il principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale “la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico” – ha chiarito non solo che l'operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre,
e ciò in quanto "la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori” (cfr. sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto) ma anche che “il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, laddove oggi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione” (cfr. Sentenza n. 11649 del 2018 e anche Corte di
Cassazione n. 26442 del 2021, confermativa di Appello Bologna del 23 ottobre 2014).
Assorbita ogni altra questione, il ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente all'imputazione nella c.d. quota “A” dei contributi correlati all'esposizione all'amianto.
10.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione del 50 % delle spese di lite tra le parti con pagina 10 di 11 condanna a carico di per il pagamento del restante 50 % delle spese. CP_1
11.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che il ricorrente il diritto a vedersi attribuire interamente nella c.d. quota “A” della propria pensione l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'Amianto ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e per l'effetto ha diritto a vedersi riconosciuti 1.439 contributi settimanali nel FPLD in Quota A, 641 contributi settimanali da lavoro dipendente in Quota B per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni, oltre 69 settimane contributive maturate nel regime contributivo post
31.12.2011;
- respinge nel resto il ricorso;
- pone a carico di le spese di CTU;
CP_1
- condanna parte ricorrente al pagamento del 50 % delle spese di lite, che liquida in € 700,00 per compensi già al netto della compensazione, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa tra le parti il restante 50 % delle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/10/2025 .
Il Giudice
- Dott. ssa Agnese Cicchetti -
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 522/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. NADDEO SALVATORE per parte ricorrente, per l' è comparso di persona l'avv. CP_1
RE IN con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni;
rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.57
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 522/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADDEO Parte_1 C.F._1 PUAN ) VIA PIACENTINO C.F._2
PASTENI N. 27 (P.CO GARDENIA) , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 PIACENTINO PASTENI N. 27 ( presso il Parte_2 difensore avv. NADDEO SALVATORE
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. , convenendo in giudizio l Parte_1 CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 , ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” a) Accertare e dichiarare che il Controparte_3
ricorrente, per effetto del ricomputo contributivo dovuto alla maggiorazione dell'amianto ex art.13 comma 8 legge n. 25 del
1992, alla data del 31.12.1992 aveva 1.439 contributi settimanali nel FPLD in Quota A ed in Quota B(contributi successivi al 31.12.1992 e sino al 31.12.2011) di 641 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni, oltre 69 settimane contributive maturate nel regime contributivo post
31.12.2011; b) Accertare e dichiarare, dunque, la ricostituzione della pensione, rifiutata dall' in sede amministrativa, CP_1
e per l'effetto condannare l' al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche sui ratei arretrati, oltre interessi CP_1
legali dall'1.5.2013 alla odierna data nella misura di € 27.643,52, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà calcolata in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U., nonché all'aggiornamento del rateo di pensione alla data di deposito del ricorso;
c) Condannare, in ogni caso, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, Controparte_4
diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Con riserva di richiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza dell'avverso contegno processuale. Richieste istruttorie: Si chiede in caso di contestazione dei conteggi l'ingresso di una C.T.U. contabile tesa ad accertare la fondatezza dell'odierna domanda”;
2.
A fondamento della pretesa rivendicata in atti parte ricorrente – preliminarmente deducendo che l'azione esercitata non è soggetta ad alcuna decadenza e che alla pretesa rivendicata deve applicarsi la prescrizione decennale – ha chiesto la corretta ridistribuzione dell'incremento contributivo correlato all'esposizione all'amianto, pari a 428 settimane, riconosciutogli, ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del
1992 e successive modifiche, dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 2976 del 2012, passata in giudicato (cfr. doc.2 fascicolo di parte ricorrente);
3.
In particolare - evidenziando che il beneficio per esposizione all'amianto si riferisce al periodo temporale compreso tra l'1 settembre 1975 e il 31 dicembre 1991 e che l' ha imputato Controparte_4
l'incremento contributivo per esposizione all'amianto in parte nella c.d. quota “A” e in parte nella c.d. quota “B” della pensione - parte ricorrente ha chiesto che l'intera rivalutazione per esposizione all'amianto venga computata nella c.d. quota “A” della pensione e, per effetto di detta corretta imputazione, ha chiesto pagina 3 di 11 la condanna dell' al pagamento, a titolo di ratei arretrati, della somma di € 27.643,52 Controparte_4
ovvero la minore o maggiore somma che sarà calcolata in corso di causa, oltre interessi legali dal primo maggio 2013, data di erogazione della pensione;
4.
Nel giudizio si è tempestivamente costituito l' chiedendo Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in via pregiudiziale preliminare: dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla domanda di accertamento (e relativa condanna) di esposizione per i motivi indicati in narrativa;
ancora in via pregiudiziale preliminare dichiarare la domanda del ricorrente inammissibile per i motivi indicati in narrativa per intervenuta decadenza ex articolo 47
DPR n. 639/1970, come modificato dall'articolo 4, DL n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992. In via principale, nel merito: rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di soccombenza, applicare al ricorrente per il periodo di esposizione che dovesse risultare accertato il coefficiente moltiplicatore (1,25) ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche ex art. 47 del D.L.
30.09.2003, convertito, con modificazioni, in legge 24.11.2003, n. 326. Con vittoria di spese e compenso professionale di CP_ giudizio. In via istruttoria si chiede: 1) sentire il Funzionario U.O. Agenzia di Cesena, dott.ssa o Controparte_6
suo sostituto, ad eventuali chiarimenti che il Giudice ritenesse necessari o utili in ordine al modus operandi della esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore da cui deriva il diritto di parte ricorrente al beneficio contributivo;
ci si oppone, inoltre, all'ammissione della consulenza tecnica atta ad accertare la ritenuta fondatezza della domanda in quanto meramente esplorativa e non supportata dalla effettiva sussistenza dell'avverso preteso diritto per le ragioni tutte indicate in
CP_ narrativa. In denegata ipotesi di ammissione, si nominano fin da ora consulente di parte il Funzionario U.O. Agenzia di Cesena, dott.ssa o suo sostituto”. Controparte_6
5.
In particolare l' resistente ha eccepito, in via preliminare, sia la carenza di interesse ad agire del CP_4
ricorrente – sul punto deducendo che la sede di Nocera Inferiore -Salerno ha dato corretta CP_1
esecuzione alla sentenza n. 2976 del 1992 del Tribunale di Nocera Inferiore, provvedendo alla liquidazione del trattamento pensionistico a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data 15/04/2013 – e sia l'intervenuta decadenza triennale del diritto all'impugnazione della liquidazione della pensione per non pagina 4 di 11 avere il ricorrente impugnato la liquidazione della pensione entro il termine triennale di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, e successive modifiche, all'uopo richiamando giurisprudenza della Corte di
Appello di Bologna;
6.
Nel merito, l' ha eccepito la corretta esecuzione della sentenza n. 2976 del 2012 del Controparte_4
Tribunale di Nocera Inferiore - sul punto deducendo di avere applicato la legge n. 326 del 2003 – e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla percezione delle differenze rivendicate dal ricorrente, in applicazione della norma di cui all'articolo di cui all'articolo 47 bis del d.P.R. n. 639 del
1970.
7.
La controversia – istruita mediante esame documentale e Consulenza Tecnica d'Ufficio - è stata, quindi, decisa all'udienza dell'8 ottobre 2025 nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
8.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' Controparte_7
.
[...]
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza - alla luce del petitum dedotto in causa diretto alla ridistribuzione dei contributi settimanali correlati all'intervenuto riconoscimento dell'esposizione all'amianto - non trova applicazione nel caso di specie il termine decadenziale di cui all'articolo 47 del d.P.R. n.639 del 1970 atteso che, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto deciso nei precedenti della Corte di Appello di Bologna citati da parte resistente, non si controverte del diritto al riconoscimento del beneficio correlato all'esposizione all'amianto, invero già entrato a fare parte della provvista contributiva del ricorrente (cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 29202 del 2021, Presidente Berrino
Relatore Mancino) bensì della corretta collocazione, all'interno della c.d. quota “A” della pensione del ricorrente, già riconosciuta con decorrenza dal mese di maggio 2013. Invero la Corte di Cassazione, in materia di applicazione del citato articolo 47 ha avuto modo di chiarire che “la decadenza ex art. 47, cit., si pagina 5 di 11 applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, D.L. n. 103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del
2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con
l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione” (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del
2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023; Ordinanza n. 5344 del 28 novembre 2024 – 28 febbraio 2025 che, da ultimo, ha ribadito che la decadenza triennale prevista dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del
1970 si applica: ”solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del
Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015). La decadenza, dunque, non può che essere applicata in linea con il meccanismo della "decadenza mobile", nei termini confermati anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 3.2. del
Rilevato) : “…la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, D.L. n. 103/1991 (conv. Con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione” (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023; Ordinanza n. 5344 del 28 novembre 2024 – 28 febbraio 2025 che, da ultimo, ha ribadito che la decadenza triennale prevista dall'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970 si applica: ”solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno pagina 6 di 11 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015). La decadenza, dunque, non può che essere applicata in linea con il meccanismo della "decadenza mobile", nei termini confermati anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 3.2. del Rilevato)”.
Anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire va respinta atteso che nella fattispecie in esame deve trovare applicazione – come richiesto dal ricorrente e statuito nella sentenza n. 2976 del 2012 del
Tribunale di Nocera Inferiore - l'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e non, come ritenuto dall'Istituto previdenziale, la norma di cui all'articolo 47 della legge n. 326 del 2003.
Inoltre, nella fattispecie in esame parte ricorrente, allegando conteggi dettagliati, ha prospettato che, per effetto del rivendicato ricomputo contributivo, percepirebbe un rateo di pensione superiore rispetto a quello nell'attualità ricevuto.
9.
Nel merito, la pretesa del ricorrente di vedersi computare l'intero periodo contributivo dovuto alla maggiorazione di cui all'articolo 13 comma 8 legge n. 257 del 1992 interamente nella c.d. quota “A” della pensione deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che per i lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l' importo della pensione è CP_1
determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al primo gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, pagina 7 di 11 n. 421).
Nella fattispecie dedotta in atti è pacifico tra le parti – e comunque documentale (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) – che al ricorrente sono state riconosciute 428 settimane contributive ai sensi dell'articolo
13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e che, detto beneficio, si riferisce al periodo temporale compreso tra il primo Settembre 1975 e il 31 Dicembre 1991, ergo per un periodo temporale antecedente al
31.12.1992.
Per quanto concerne l'esatto computo dei contributi da riconoscersi soccorre la Relazione del nominato
CTU dott. il quale, con il proprio elaborato peritale ha precisato che:” la pensione del Persona_1
ricorrente Sig. , calcolata attribuendo alla Quota A l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento dei benefici Parte_1
previdenziali per esposizione al rischio amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, e quindi con attribuzione in Quota
A di 1.439 settimane di contribuzione da lavoro dipendente alla data del 31.12.1992, e con attribuzione in Quota B di 641 settimane di contribuzione da lavoro dipendente dalla data del 31.12.1992 e sino al 31.12.2011, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011” (cfr. pag. 25 Relazione di CTU).
Contrariamente a quanto operato dall' - che ha liquidato il trattamento pensionistico riconoscendo CP_1
nella c.d. quota “A” 1.118 settimane da lavoro dipendente, e nella c.d. quota “B” 987 settimane da lavoro dipendente, computando anche le 69 settimane successive al 31.12.2011 – la pensione del ricorrente deve essere calcolata, nei limiti dei 2080 contributi settimanali equivalenti a 40 anni corrispondenti al massimo accreditabile, con la previa attribuzione alla c.d. quota “A” di 1.439 contributi settimanali da lavoro dipendente e alla c.d. quota “B” di 641 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011.
Per quanto concerne il quantum debeatur si osserva quanto segue.
Con la relazione datata 08 novembre 2024 il nominato CTU ha precisato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo maturato alla data del 31/12/1995 oltre 18 anni di anzianità contributiva, rientra nel regime retributivo ai fini del calcolo della pensione e che, alla luce della c.d. riforma -F (D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011) - avendo la prestazione pensionistica decorrenza 1 maggio
2013 - nella determinazione del rateo occorre fare riferimento a tre diverse quote da sommare tra loro: c.d. quota “A” - relativa ai periodi valutati in regime retributivo maturati fino al 31/12/1992 – c.d. quota “B” - pagina 8 di 11 relativa ai periodi valutati in regime retributivo maturati dal 01/01/1993 – e c.d. quota “D” - relativa ai periodi maturati dal 01/01/2012, soggetti al regime contributivo alla luce della c.d. riforma -F, pari a 69 settimane accreditate al 30/04/2013.
Così delineato il quadro normativo di riferimento il CTU ha, quindi, indicato le formule matematiche per il calcolo delle tre quote di pensione (cfr. pagg. 16 e ss. Relazione di CTU) e ha, infine, così concluso: “la pensione del ricorrente Sig. , calcolata attribuendo alla Quota A l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento Parte_1
dei benefici previdenziali per esposizione al rischio amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, e quindi con attribuzione in Quota A di 1.439 settimane di contribuzione da lavoro dipendente alla data del 31.12.1992, e con attribuzione in Quota B di 641 settimane di contribuzione da lavoro dipendente dalla data del 31.12.1992 e sino al
31.12.2011, oltre a 69 settimane maturate in regime contributivo successivamente al 31.12.2011, risulta pari a euro
1.129,88, con decorrenza 1 maggio 2013, quindi leggermente inferiore alla pensione liquidata dall' Controparte_8
con decorrenza 1 maggio 2013, pari a euro 1.136,44”.
[...]
Alla luce delle conclusioni a cui è giunto il CTU – accolte integralmente dal Tribunale in quanto coerenti con il dato normativo, rispettose del principio della domanda e prive di errori o contraddizioni, calcolate con la corretta imputazione della contribuzione correlata alla esposizione all'amianto interamente nella c.d. quota “A” – la domanda del ricorrente di condanna al pagamento di differenze contributive deve essere respinta atteso che l'importo pensionistico, come sopra calcolato, risulta inferiore rispetto a quanto liquidato dall' CP_1
Va, peraltro, precisato - come peraltro già precisato anche dal CTU alla pagina “36” della propria Relazione
– che nel conteggio elaborato dal CTU non può tenersi conto del principio della c.d. neutralizzazione dei contributi con riferimento a un periodo di disoccupazione indicato nella documentazione allegata.
Innanzitutto il tema della c.d. neutralizzazione è emerso per la prima volta solo nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 7 Relazione peritale) e, dunque, non essendo mai stata dedotto dal ricorrente, costituisce un tema nuovo come tale inammissibile.
Peraltro, occorre rilevare che il ricorrente – agendo per la corretta imputazione dei contributi correlati all'esposizione all'amianto che, come sopra ritenuto, vanno collocati nella quota “A” della pensione – nei conteggi allegati non ha preso in considerazione la c.d. neutralizzazione non avendo indicato nè i contributi pagina 9 di 11 da neutralizzare né, a fortiori, il periodo temporale all'interno del quale, in ipotesi, i contributi sarebbero a detrimento e quindi andrebbero neutralizzati.
A tale proposito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29967 del 13 ottobre 2022 – dopo avere richiamato le plurime pronunce di legittimità costituzionale relative alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 8 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (cfr. sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992,
n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018) e il principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale “la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico” – ha chiarito non solo che l'operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre,
e ciò in quanto "la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori” (cfr. sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto) ma anche che “il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, laddove oggi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione” (cfr. Sentenza n. 11649 del 2018 e anche Corte di
Cassazione n. 26442 del 2021, confermativa di Appello Bologna del 23 ottobre 2014).
Assorbita ogni altra questione, il ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente all'imputazione nella c.d. quota “A” dei contributi correlati all'esposizione all'amianto.
10.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione del 50 % delle spese di lite tra le parti con pagina 10 di 11 condanna a carico di per il pagamento del restante 50 % delle spese. CP_1
11.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che il ricorrente il diritto a vedersi attribuire interamente nella c.d. quota “A” della propria pensione l'intera maggiorazione derivante dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'Amianto ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 e per l'effetto ha diritto a vedersi riconosciuti 1.439 contributi settimanali nel FPLD in Quota A, 641 contributi settimanali da lavoro dipendente in Quota B per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni, oltre 69 settimane contributive maturate nel regime contributivo post
31.12.2011;
- respinge nel resto il ricorso;
- pone a carico di le spese di CTU;
CP_1
- condanna parte ricorrente al pagamento del 50 % delle spese di lite, che liquida in € 700,00 per compensi già al netto della compensazione, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa tra le parti il restante 50 % delle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/10/2025 .
Il Giudice
- Dott. ssa Agnese Cicchetti -
pagina 11 di 11