Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1506/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 1506/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. FAVETTA MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. FAVETTA MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domanda di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Con ricorso depositato il 24.09.2024 ha chiesto la Parte_1 separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio dal coniuge
, esponendo che il matrimonio è stato celebrato in Orvieto Controparte_1
(TR) in data 01.12.1984 e che dall'unione è nata la figlia , ad Persona_1 oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva tra le parti è presto terminata essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa delle condotte del marito. Invero, la ricorrente ha esposto che il resistente avrebbe posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali, non adempiendo ai propri doveri di mantenimento e all'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché all'obbligo della coabitazione, avendo lasciato la casa familiare traferendosi in Germania. ha rappresentato di aver svolto, nel Parte_1 corso degli anni, l'attività di collaboratrice domestica e l'attività lavorativa stagionale presso ristoranti, mentre dal mese di aprile 2024 percepisce reddito di inclusione pari a circa € 400,00 mensili. Inoltre, ha rappresentato che la figlia delle parti non svolgerebbe attività lavorativa. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con condanna del resistente al risarcimento dei danni in proprio favore quantificati in € 50.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oppure da determinarsi in via equitativa, con richiesta, decorsi i termini di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione;
con vittoria di spese.
Si è costituito evidenziando di aver raggiunto un accordo Controparte_1 con la ricorrente ai fini della separazione e del successivo divorzio, senza condizioni, ed esponendo di vivere in Germania e di percepire una pensione per malattia di circa € 200,00 mensili.
All'udienza del 12.05.2025 dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti che, riportandosi all'accordo sottoscritto con rinuncia da parte della ricorrente delle richieste di addebito della separazione, di condanna del marito al risarcimento del danno, nonché di condanna alle spese legali, chiedevano che la causa, previa
“trasformazione” del rito da giudiziale a domanda congiunta, fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art.473 bis.28 c.p.c.
Le parti chiedevano la pronuncia provvisoria sullo status, con emissione di successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia del divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero depositate in data 20.05.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Le condizioni della separazione come sopra riportate sono da ritenersi congrue.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
per il matrimonio celebrato in Orvieto (TR), in data 01.12.1984;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 13, parte I, dell'anno 1984)
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26.6.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti