Sentenza 23 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 16 ottobre 2023
Parere definitivo 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 01040/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2020, proposto da
NI EL, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
RA RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del Permesso di costruire n. 148/2019, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio IC comunale di Melendugno in relazione alla istanza edilizia inoltrata in data 29/1/2016 in favore della controinteressata, sig.ra RA RA, avente ad oggetto la realizzazione di ampliamento ex art. 3 LRP n. 14/09 (cd. Piano Casa) per un volume pari al 100% della volumetria originaria della unità residenziale di proprietà RA, sita in località San Foca di Melendugno alla via Alberti s.n.c., distinto in NCEU di detto Comune al Fl 19, p.lla 2408 sub 1, provvedimento conosciuto dalla attuale ricorrente soltanto a seguito del rilascio di copia del predetto atto abilitativo concretatasi, come ritualmente attestato con allegata ricevuta rilasciata e sottoscritta dall’addetto del Comune resistente in calce all’atto di delega al ritiro dei documenti richiesti, soltanto in data 11/9/2020, a seguito di rituale formulazione di ricorso giurisdizionale ex art. 116 cpa notificato al Comune di Melendugno in data 17/7/2020 ed iscritto dinanzi a codesto TAR Puglia Lecce con il RG n. 868/2020;
2) del parere favorevole espresso in forma di silenzio-assenso ex art. 146 D.lgs. n. 42/04 dalla competente Soprintendenza per i BB.AA.CC. di Lecce e Provincia in relazione alla prefata istanza edilizia inoltrata dalla controinteressata in data 29/1/2016
3) del provvedimento n. 40/2017 del 5/4/2017 del Comune di Melendugno di autorizzazione paesaggistica ex L n. 1497/39 e succ. integrazioni e modificazioni, mai conosciuto con riserva di motivi aggiunti
4) del verbale di approvazione del progetto disposto dalla Commissione Paesaggistica del Comune di Melendugno in data 12/1/2017, mai conosciuto con riserva di motivi aggiunti.
5) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, finora non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e di RA RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, sig.ra NI EL, è nuda proprietaria dell’immobile sito in Melendugno (Le) alla via Leon Battista Alberti n. 6, identificato al NCEU di detto Comune al Fl. 19 p.lla 2408 sub. n. 2, giusta contratto di donazione rep. n. 4565 racc. n. 3132, rogato in data 01/02/2019.
A seguito di mere informazioni acquisite aliunde , l’attuale ricorrente ha avuto cognizione dell’avvenuto rilascio in favore della sig.ra RA RA (quale proprietaria dell’unità immobiliare confinante in adiacenza con l’appartamento oggetto di diritto di nuda proprietà intestato alla sig.ra EL) del permesso di costruire prot. n. 148/2019, avente ad oggetto una pregressa istanza edilizia inoltrata al Comune di Melendugno-Ufficio IC (come successivamente accertato a seguito di formulazione - ad opera della stessa attuale ricorrente - dello spiegato ricorso ex art. 116 c.p.a.) in data 29/01/2016 dalla stessa proprietaria confinante, così come finalizzata all’ampliamento volumetrico di tale quartino in forza delle previsioni di cui alla Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 e ss.mm.
L’istanza di accesso, inoltrata in data 04/06/2020, è stata accolta dal Comune di Melendugno, destinatario della predetta richiesta ostensiva, con nota pec del 28/08/2020 soltanto a seguito dell’intervenuto deposito ed iscrizione a ruolo del relativo ricorso giurisdizionale proposto dinanzi a questo T.A.R. ex art. 116 c.p.a., nell’interesse della sig.ra NI EL, recante il RG n. 868/2020, con l’effetto che la totale ostensione delle copie dei provvedimenti oggetto della istanza di accesso ex artt. 25 e segg. L. n. 241/1990 ad opera della sig.ra EL si è definita a decorrere da lunedì 07/09/2020, primo giorno utile (coincidente, secondo quanto puntualmente prescritto nella nota resa dal Comune di Melendugno - Ufficio IC, con il primo giorno successivo al previsto decorso del termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’istanza d’accesso, ricevuta dal controinteressato il 26/08/2020, come si evince dalla pec inoltrata il 28/08/2020 all’odierna ricorrente) per l’accesso materiale ai competenti Uffici comunali da parte del soggetto delegato dalla ricorrente. La totale ostensione delle copie dei provvedimenti oggetto dell’istanza di accesso ex artt. 25 e segg. L. n. 241/1990 ad opera della sig.ra EL è avvenuta in data 11/09/2020 (cfr. copia della attestazione rilasciata dal Comune di Melendugno e sottoscritta in calce all’atto di delega emesso ai fini del rilascio di copie dei richiesti documenti).
All’esito della visione della menzionata documentazione acquisita in copia, la ricorrente ha censurato il permesso di costruire n. 148/2019, rilasciato in favore della controinteressata, sig.ra RA RA, dal Responsabile dell’Ufficio IC comunale di Melendugno in relazione all’istanza edilizia inoltrata in data 29/01/2016, con ricorso notificato in data 6 novembre 2020, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – travisamento – abnormità – perplessità – violazione del giusto procedimento). II- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – travisamento –abnormità – perplessità – violazione del giusto procedimento). III- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, legge regionale della Puglia n. 14/2009 così come combinato con l’art. 6, 1° comma lett. f), stessa L.R. Puglia n. 14/2009 da coordinarsi con gli artt. 142 e 146 D.Lgs. n. 42/2004) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – carente istruttoria-perplessità – violazione del giusto procedimento). IV- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 così come combinato con l’art. 6, 1° comma lett. f), stessa L.R. Puglia n. 14/2009 da coordinarsi con gli artt. 142 e 146 D.Lgs. n. 42/2004) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – carente istruttoria-perplessità – violazione del giusto procedimento – illegittimità derivata per vizio dell’atto consultivo presupposto). V- Violazione di legge (art. 7, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 così come combinato con l’art. 3, 1° comma, stessa L.R.P. n. 14/2009) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – carente istruttoria – perplessità – illogicità – violazione del giusto procedimento). VI- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 così come combinato con il successivo art. 5, 3° comma lett. c), stessa L.R. Puglia n. 14/2009) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – carente istruttoria – perplessità – illogicità – violazione del giusto procedimento – sviamento di potere). VII- Violazione di legge (art. 3, 1° comma, Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 così come combinato con il successivo art. 5, commi 6 bis e 6 bis 1, stessa L.R. Puglia n. 14/2009) – eccesso di potere (carenza dei presupposti – carente istruttoria – perplessità – illogicità – violazione del giusto procedimento – sviamento di potere).
In data 27/11/2020 si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
In data 01/03/2022 si è costituita in giudizio la parte controinteressata, sig.ra RA RA, per resistere al ricorso, siccome irricevibile, improcedibile, inammissibile, e comunque infondato in fatto e in diritto.
Il Comune di Melendugno non si è costituito in giudizio.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In via preliminare, il Collegio evidenzia come l’analisi debba, innanzi tutto, concentrarsi sull’eccezione d’irricevibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla parte controinteressata.
La parte controinteressata deduce che il permesso di costruire è stato rilasciato nel dicembre 2019 ed i relativi lavori sono iniziati il 06/02/2020. Considerato che la ricorrente contesta l’inedificabilità dell’area, il termine per l’impugnazione del titolo dovrebbe decorrere dalla cantierizzazione dell’area. Nel caso di specie, peraltro, il ricorso è stato notificato in data 06/11/2020.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’eccezione preliminare di irricevibilità formulata dalla controinteressata debba essere disattesa.
Ed invero, è stato, in linea generale, condivisibilmente osservato che, “ ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati) … ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 luglio 2011, n. 15).
Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è infatti individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 23/08/2021, n. 6014; Cons. Stato, Sez. IV, 02/07/2021, n. 5076; Cons. Stato, Sez. IV, 11/06/2021, n. 4502; Cons. Stato, Sez. II, 24/12/2020, n. 8327, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, fermo restando l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le censure proposte non attengono all’ an dell’edificazione, ma al quomodo (asserita violazione delle norme sulle volumetrie, reperimento parcheggi ecc.); pertanto, in assenza di altri ed inequivoci elementi probatori (essendo a questo fine insufficienti le dichiarazioni di inizio dei lavori, peraltro neppure versate in atti), il termine decadenziale di impugnazione non può farsi decorrere dal mero inizio dei lavori edilizi in questione, ma da quello della conoscenza rinveniente dall’esercizio del diritto di accesso (e, in mancanza, in coincidenza con la data di ultimazione dei lavori in cui è possibile avere piena cognizione della esistenza e della entità delle illegittimità contestate) (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 08/06/2021, n. 889; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14/04/2021, n. 225).
Nel caso in esame, in cui è contestato il quomodo dell’edificazione, a nulla vale ai fini della irricevibilità del ricorso il riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire o di inizio dei lavori, in mancanza di una prova certa di una conoscenza pregressa del progetto che incombe sulla parte che eccepisce la tardività.
Ed invero, in disparte ogni considerazione in ordine alla impossibilità per la ricorrente di avere eventuale cognizione di tale circostanza ( id est data di avvio del cantiere per la esecuzione dei lavori oggetto dell’impugnato provvedimento permissivo), considerato che l’unità immobiliare di proprietà EL, adiacente al fabbricato intestato alla controinteressata RA, non costituisce residenza principale della attuale ricorrente, ma seconda casa destinata alle vacanze estive, emerge la carenza di qualsiasi riferimento, ad opera della parte controinteressata, a circostanze ovvero a dati da cui si potessero desumere notizie utili circa l’identificazione ovvero la tipologia delle opere edilizie a realizzarsi sull’immobile di proprietà RA.
Di talché - considerato che la portata lesiva del provvedimento, vale a dire delle concrete caratteristiche del progetto assentito in termini di volumetria, non poteva essere acquisita dall’inizio dei lavori, ma è stata acquisita a seguito della esibizione dei documenti richiesti in sede di accesso, consentita a decorrere da lunedì 7 settembre 2020 ( id est , “ decorsi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ” dell’istanza di accesso da parte della sig.ra RA RA avvenuto in data 26/08/2020) - il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto notificato in data 6 novembre 2020.
Si può ora passare al merito del ricorso.
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente premette, innanzi tutto, che in virtù del progetto di ampliamento, depositato sulla scorta dell’art. 3 L.R. Puglia n. 14/2009 (c.d. Piano casa) e concernente l’unità immobiliare confinante con il cespite intestato alla sig.ra EL, è stato previsto un ampliamento volumetrico recante una trasformazione della volumetria originaria - stimata nella predetta Relazione tecnica allegata a corredo dello stesso richiamato progetto di dimensione pari a mc 153,63 - nella preventivata volumetria ampliata fino ad una misura di mc 304,35, corrispondente ad un’abnorme percentuale pari a circa il 100% della originaria consistenza volumetrica caratterizzante l’immobile di proprietà RA (come sopra detto, pari a mc 153,63), con un incremento pari a 150,72 mc. Ne consegue la violazione dell’art. 3, comma 1, Legge Regionale Puglia n. 14/2009, a mente del quale “ possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 mc, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali o misti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 mc … ”.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che si è autorizzata l’utilizzazione dell’asservimento – in relazione al progetto edilizio in esame – di volumetrie inutilizzate in relazione ad un lotto di fabbricati localizzato ad una distanza di circa 500 metri dall’immobile di proprietà della intestataria del censurato atto permissivo edilizio. Il tutto con l’effetto di consolidare un’ulteriore violazione del disposto di cui all’art. 3, 1° comma, esclusivamente prescrivente la possibilità “… di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel medesimo edificio … ”.
Giova osservare che:
- ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 14 del 2009: “ Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali … ”;
- l’art. 3, comma 1 lett. b), come novellato dall’art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 1° agosto 2011, n. 21 e poi dall’art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 26 ottobre 2016, n. 28, dispone: “ l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento rispetto al fabbricato esistente, anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel medesimo edificio, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente ”.
La natura derogatoria e temporanea del “Piano casa” implica una stretta interpretazione delle sue norme, senza interpretazioni estensive che potrebbero condurre a stravolgere l’ordinata pianificazione del territorio (Cons. Stato, Sez. II, 10/12/2021, n. 8227; Cons. Stato, Sez. VI, 10/03/2020, n. 1719; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 22/04/2021, n. 564; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 18/09/2020, n. 1002; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 15/03/2018, n. 355). La giurisprudenza ha anche chiarito che il Piano casa “ si caratterizza per l’introduzione di norme eccezionali, derogatorie e temporanee - come tali, destinate a prevalere sulle norme urbanistiche ordinarie e ad operare per un periodo di tempo limitato - che si applicano sull’intero territorio regionale. Da tali premesse discende che, trattandosi di disposizioni eccezionali, esse non trovano applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, anche in ragione del principio generale scolpito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 04/04/2017, n. 1814 che si è pronunciato su un caso analogo, in quanto il controinteressato aveva ottenuto un permesso di costruire, sfruttando allo scopo anche la volumetria assentibile in aumento del 20%, ai sensi della legge regionale di un secondo fabbricato, oggetto di cessione di cubatura). Poiché la L.R. n. 14 del 2009 è caratterizzata da norme eccezionali di stretta interpretazione, non è possibile una lettura che conduca ad ammettere un indiscriminato cumulo di volumetrie di diversa provenienza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22/12/2017, n. 6057).
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, ne discende che è erronea l’applicazione congiunta di due istituti: l’acquisto di volumetria da zona omogenea B5, mediante l’istituto della cessione di cubatura, da un lato, e il calcolo del bonus piano casa sul manufatto esistente, dall’altro. I diritti edificatori sono stati acquistati con atto per notar Colletti dal dante causa Erreci Costruzioni S.r.l. in relazione alla cubatura eccedente dalla applicazione del Piano casa rinveniente da quattro abitazioni situate a distanza di circa 330 metri dalla particella 2408 di proprietà della parte controinteressata. L’applicazione congiunta della cessione di cubatura e del bonus previsto dal Piano casa determina la violazione sia dell’art. 3, comma 1, L.R. Puglia n. 14/2009 nella parte in cui assoggetta l’ampliamento al limite del venti per cento della volumetria complessiva, sia dell’art. 3, comma 1, lett. b), della medesima legge nella parte in cui subordina la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare alla precisa condizione che detta altra unità immobiliare sia compresa nel medesimo edificio.
In sostanza, nel caso di specie gli interventi realizzati dalla ricorrente consistono sostanzialmente in un ampliamento del fabbricato preesistente di gran lunga superiore al 20% della volumetria totale dell’immobile. Infatti nel caso di specie l’ampliamento è stato determinato sommando 30,72 mc sviluppati dall’immobile oggetto di intervento, pari al 20% del volume dello stesso, con ulteriori 120 mc sviluppati da altri immobili non ricompresi nello stesso edificio, raggiungendo una maggiore volumetria complessiva di 150,72 mc, che si traduce in un aumento volumetrico pari a oltre il 98%.
Il Collegio ritiene opportuno dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (volti a censurare sotto altri profili il permesso di costruire) il cui scrutinio non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento degli ulteriori atti gravati.
Quanto al dedotto profilo della invalidità derivata, stante il vizio che inficerebbe il presupponente parere favorevole espresso per silentium dalla Soprintendenza territorialmente competente, in ragione dell’asserita elusione del divieto di ampliamento posto dall’art. 6, 1° comma lett. f), L.R.P. n. 14/2009, giova precisare che ai sensi dell’art. 146, comma 9, D.Lgs. n. 42/2004 l’inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale, ma costituisce al più fatto devolutivo della competenza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 26/04/2022, n. 2826; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 16/08/2021, n. 5503). L’inerte contegno della Soprintendenza comporta, quindi, solo la devoluzione in funzione acceleratoria della potestas decisoria al Comune, che può procedere anche in assenza del prescritto parere, e non ha invece un valore di silenzio assenso, come vorrebbe la ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi, con conseguente annullamento del permesso di costruire n. 148/2019, rilasciato in favore della parte controinteressata.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 148/2019.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO