Articolo 44 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 43Articolo 41
Versione
19 aprile 1942
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Versione
19 marzo 2004
Art. 44.

((Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario))
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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