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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
n. 16894/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16894/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DE Parte_1 P.IVA_1
RUGGIERO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GAUDINO CP_1 P.IVA_2 presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura allegata agli atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
3/4/25.
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in favore della società per la somma di € 18.000,00, oltre interessi e spese CP_1 processuali, somma corrispondente al saldo del corrispettivo previsto nel contratto di realizzazione di impianto fotovoltaico, stipulato dalle parti in data 7/10/19. In particolare, l'opponente ha premesso che nel contratto stipulato era prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 50 Kw, per una superficie di
311,50 mq, per un costo complessivo di € 50.000,00, incluso il costo delle relative strutture, cavi e quadri per la messa in opera dello stesso e che era stata concordata la seguente modalità di pagamento: - 25% a mezzo bonifico alla sottoscrizione del contratto;
- 25% a mezzo bonifico alla domanda di connessione;
- 20% allo scarico merce ed infine 30% a termine dei lavori ed emissione della certificazione di conformità (con tolleranza di giorni 60); ha, poi, dedotto di aver regolarmente effettuato, a mezzo bonifico, nelle date del 15/10 – 28/11 e 20/12/2019, i primi tre pagamenti, ma di non aver versato il saldo in quanto la società NI, dopo aver dichiarato il buon fine del collaudo ed inviato quella che riteneva essere la dichiarazione di conformità (DICO), aveva evidenziato la necessità, per procedere all'attivazione dell'impianto, di effettuare ulteriori e più onerosi lavori di adeguamento alla cabina elettrica, lavori assolutamente non preventivati e non indicati come necessari all'epoca del sopralluogo e del preventivo redatto dalla società opposta;
ha dedotto, poi, che, solo dopo le rimostranze della società , Pt_1
l'opposta dichiarava, in data 13/03/2020, di accollarsi il 50% delle spese di adeguamento. Ha precisato, ancora, di avere, in data 12/05/202, manifestato la volontà di corrispondere gli importi mancanti (€ 18.000,00, rispetto all'iniziale somma di € 50.000,00, oltre il 50% delle spese di adeguamento cabina, pari ad €
3.000,00), chiedendo, dapprima, una dilazione del pagamento, in parte ad avvenuto allaccio EL (impianto funzionante) ed in parte frazionata alla ricezione delle prime tre fatture di energia decurtate dalla componente fotovoltaica e successivamente proponendo altra modalità di pagamento rateizzata (in parte all'allaccio e in parte a pagina 2 di 12 30 e a 60 giorni); entrambe le proposte di rateazione - che era stata costretta ad avanzare a causa del calo di fatturato dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid
19 – però, non venivano accettate dalla società opposta, la quale, dopo aver interrotto ogni attività lavorativa, in violazione delle norme contrattuali (costringendo l'opponente a rivolgersi ad altra società per il completamento dell'impianto), procedeva alla richiesta monitoria.
Infine, ha eccepito l'inadempimento della controparte, presentando, l'opera realizzata dalla società , ben quattro vizi che rendevano l'impianto del tutto CP_1 inutilizzabile, vizi accertati soltanto con la redazione della perizia da parte dell' Ing.
, tecnico della compagine internazionale US PR TD (vizi Persona_1 consistenti nel montaggio dei pannelli con un angolo di tilt di 10° rispetto a quello ideale di 30°, che consente la maggiore produzione di energia elettrica, nella realizzazione dell'alimentazione delle sotto-utenze in discrasia con il progetto, nella realizzazione dell'alimentazione del Quadro della senza alcuna Parte_2 certificazione di Conformità e nella mancata predisposizione della documentazione necessaria all'allacciamento alla Rete Nazionale di Distribuzione dell'Energia
Elettrica). Per la rimozione dei suddetti vizi, la società avrebbe dovuto Pt_1 effettuare lavori necessari a rendere l'impianto funzionante, dal costo di circa €
27.000,00 (come da relazione allegata).
Alla luce di quanto sopra, l'opponente, eccependo l'inadempimento della società opposta ai propri obblighi contrattuali, oltre che all'obbligo di buona fede e correttezza, nonché lamentando l'abuso del diritto dell'opposta, per aver esercitato un proprio diritto, con il solo scopo di ledere la sfera giuridica dell'altra parte contrattuale (avendo proceduto ad un'interruzione dell'attività necessaria a rendere funzionante l'impianto costruito), ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla per le causali di cui al CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di rigettare le domande, così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
ha poi chiesto accogliere la propria domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare la società al CP_1 pagamento dell'importo di € 25.999,00 (importo ridotto, come dedotto dall'opponente, per ragioni di opportunità) per le causali di cui sopra, nonché
pagina 3 di 12 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per CP_2 CP_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è ritualmente costituita la società opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione; in particolare, la società ha dedotto di aver realizzato CP_1
l'impianto fotovoltaico a regola d'arte e di aver completato l'opera, come contrattualmente previsto, come dimostrato dal fatto che la stessa aveva rilasciato, in data 31/01/2020, la cosiddetta “DICO”, ovvero la certificazione di conformità normativa dell'impianto e della sua esecuzione a regola d'arte, inoltrata a mezzo pec alla società in data 14/02/2020, mentre l'unica ed ultima operazione da Pt_1 eseguire, da parte della , era l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete CP_1 elettrica, operazione devoluta, però, alla società di distribuzione, unico soggetto abilitato a tale intervento. Ed infatti, con pec del 22/06/2020, la società CP_1 informava la che il distributore aveva comunicato due possibili date per Pt_1
l'intervento di allaccio dell'impianto, a scelta tra il 30/06/2020 ed il 01/07/2020.
Ha poi contestato la presenza dei lamentati vizi dell'opera compiuta, vizi, peraltro, mai denunciati dalla società opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Ha pertanto chiesto, la società opposta, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3960/2020; nel merito, ha chiesto rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, nonchè rigettare la domanda riconvenzionale in quanto non supportata da alcun fondamento documentale e, in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, ha chiesto condannare, comunque, la al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 18.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi così come già richiesti e riconosciuti in decreto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova testimoniale, è stata disposta una CTU;
depositata la relazione peritale, la causa è stata assegnata a sentenza con pagina 4 di 12 concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e debba, pertanto, essere accolta, nei limiti e per i motivi che di seguito si diranno.
Va premesso che il contratto stipulato dalle parti in data 7/10/19 prevedeva l'obbligo, per la società NI, di effettuare le seguenti prestazioni: Sopralluogo preliminare, redazione del progetto preliminare e definitivo, relazione e presentazione, per conto del cliente, delle necessarie autorizzazioni, installazione con personale specializzato, direzione lavori, collaudo finale, relazione documento finale, oneri per la sicurezza. Il corrispettivo concordato era di € 50.000,00, da pagare con le seguenti modalità: 25% alla sottoscrizione, 25% alla domanda di connessione, 20% allo scarico merce e 30% a fine dichiarazione di conformità, entro il termine di giorni 60.
L'opponente effettuava regolarmente il pagamento dei primi tre acconti, mentre non provvedeva ad eseguire il pagamento del saldo, ancorchè più volte a ciò sollecitato dalla società opposta;
la circostanza del mancato pagamento del saldo, da parte dell'opponente, nel termine pattuito, seppur contestata dalla , deve dirsi Pt_1 pacifica.
Ed invero, il saldo andava versato dalla nel termine di 60 giorni dal rilascio Pt_1
ContCon della , certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto;
tale certificato veniva emesso nel gennaio del 2020 ed inviato alla committente il successivo 14/2/20, unitamente al progetto definitivo dell'impianto (avente data
Dicembre 2019), allo schema unifiliare (anch'esso riportante data Dicembre 2019), nonchè alle schede tecniche inverter e moduli fotovoltaici (cfr. la mail inviata dalla
NI alla , allegata in atti); da tale data, pertanto, decorreva il termine di Pt_1 giorni 60 per il pagamento del saldo dovuto. Non condivide, questo Giudice,
l'assunto dell'opponente, secondo il quale il termine di giorni 60 per il pagamento doveva decorrere dal 10/4/20; in detta data veniva, infatti, emessa dalla NI la ContCon
relativa ai lavori di adeguamento della cabina, che, come sopra detto, costituivano lavori aggiuntivi – per i quali era stato fatto un preventivo a parte - non rientranti tra i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, pagina 5 di 12 l'inadempimento al proprio obbligo contrattuale di pagamento del saldo non può dirsi escluso dalle proposte, formulate dalla , di pagamento dilazionato;
le Pt_1 modalità di pagamento offerte dalla opponente non rispettavano le condizioni pattuite in contratto (60 giorni dall'emissione della DICO), né le stesse possono dirsi giustificate dalla dedotta e non provata situazione di grave crisi economica
(l'emergenza Covid non costituisce, di per sé, causa giustificatrice del ritardo nei pagamenti), e, pertanto, venivano comprensibilmente rifiutate, con richiesta di adempimento corretto delle condizioni pattuite.
Orbene, a fronte della richiesta di pagamento, la società ha eccepito Pt_1
l'inadempimento della e per tale motivo ha chiesto sia la risoluzione del CP_1 contratto per grave inadempimento della controparte, sia il risarcimento dei danni derivanti da tali inadempimenti.
In particolare, ha eccepito l'inadempimento della società appaltatrice, innanzitutto, per non aver rilevato, all'atto del sopralluogo, e comunque per non aver reso edotta la committente, dopo il sopralluogo, della necessità, al fine di rendere operativo l'impianto fotovoltaico, di effettuare dei lavori di adeguamento della cabina elettrica;
ha infatti dedotto, l'opponente, che la società , solo dopo l'incontro tenutosi il CP_1
24/01/2020, dichiarava la necessità di effettuare diversi ed onerosi interventi di adeguamento alla cabina elettrica, a spese della per poter procedere Parte_1 con l'attivazione dell'impianto. Al riguardo, ritiene il Tribunale che non sia stato sufficientemente provato l'inadempimento della società opposta;
ed invero, pur essendo emerso pacificamente che l'impianto fotovoltaico realizzato non potesse essere attivato se non dopo l'intervento di adeguamento della cabina elettrica (come anche confermato dai testi escussi), non vi è adeguata prova del fatto che, all'atto del sopralluogo, tale circostanza non veniva rilevata dai tecnici della e quindi che CP_1 solo dopo la realizzazione dell'impianto, la veniva informata di tale ulteriore Pt_1 necessario intervento e di tale ulteriore spesa. In particolare, i testi e ES
(della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, attesa la Tes_2 concordanza e la non contraddittorietà delle dichiarazioni), hanno riferito di aver accertato, in sede di sopralluogo, che la cabina elettrica richiedeva degli interventi ma che sul punto occorreva comunque sentire l'ente distributore e, in ogni caso, al pagina 6 di 12 momento del sopralluogo, il cliente dichiarò che eventuali lavori di adeguamento sarebbero stati commissionati dallo stesso al proprio elettricista di fiducia. Va aggiunto che il suddetto intervento non spettava alla società NI, rientrando tra i lavori espressamente esclusi dal contratto di appalto (cfr. il contratto, alla pag. 9) e dunque non rientranti nel preventivo dei lavori e nelle prestazioni a carico della società appaltatrice;
ciò nonostante, la società appaltatrice, proprio per consentire la messa in opera dell'impianto e venire incontro alle rimostranze della , Pt_1 provvedeva a presentare un preventivo dei lavori alla cabina, offrendosi di partecipare, in misura del 50%, alla relativa spesa, preventivo che veniva accettato dalla società opponente che così si impegnava al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 3000,00.
Dunque, va escluso, in quanto non provato, l'inadempimento consistente nell'omessa informazione della necessità del lavoro di adeguamento alla cabina elettrica, lavoro che, peraltro, veniva effettuato dalla società appaltatrice, ad un prezzo ridotto del 50%.
L'opponente ha poi eccepito l'ulteriore inadempimento della opposta, consistente nella violazione agli obblighi contrattuali per non aver portato a termine il proprio operato, subordinando il completamento della prestazione contrattuale al pagamento del saldo dovuto dalla , in violazione dell'art. 9 delle condizioni Pt_1 generali del contratto, come dimostrato, a dire dell'opponente, da diverse mails dell'avvocato della società NI (tra cui, in particolare, la lettera di messa in mora inviata alla società nella quale l'avvocato della opposta richiedeva il Parte_1 pagamento delle fatture n. 11 del 04/05/2020 e n. 49 del 31/12/2019, oltre agli interessi commerciali e alle spese legali, con l'espressa avvertenza che in mancanza del pagamento, la società non avrebbe dato seguito al successivo iter per procedere all'attivazione dell'impianto, non dando il proprio benestare, necessario per l'intervento di E-Distribuzione).
Non si ravvisa il dedotto inadempimento, avendo, la società opposta, non solo concluso il proprio intervento (con l'emissione della DICO per l'impianto fotovoltaico e successivamente della DICO relativa al lavoro di adeguamento della cabina elettrica) ma anche avviato l'attività necessaria a concludere l'iter procedurale per pagina 7 di 12 l'attivazione dell'impianto. Va precisato che l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica costituiva un'operazione devoluta in via esclusiva alla società di distribuzione, ovvero, nella fattispecie, alla E- Distribuzione, unico soggetto abilitato a tale intervento;
la società NI avrebbe dovuto soltanto sollecitare tale intervento, predisponendo la documentazione necessaria, adempimenti che risultano eseguiti.
Tanto si ricava dalla successiva mail del 22/6/20, con la quale la società CP_1 informava di aver sollecitato l'intervento per l'allaccio dell'impianto e che il distributore aveva comunicato due possibili date per tale intervento, a scelta tra il
30/06/2020 ed il 01/07/2020.
Da quanto sopra detto consegue anche l'insussistenza del lamentato abuso del diritto della società opposta, avendo, essa, adempiuto ai propri obblighi contrattuali e completato il proprio intervento, attivandosi per richiedere l'intervento della società di distribuzione al fine di effettuare l'allaccio dell'impianto costruito e consentire l'attivazione dello stesso, pur a fronte dell'inadempimento della società opponente al pagamento del saldo.
Va, invece, accolta l'eccezione, sollevata dall'opponente, di inadempimento della società opposta con riferimento ai denunciati vizi dell'opera, come accertati dal CTU nella propria relazione peritale;
condivide, infatti, il Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel proprio elaborato, in quanto ben motivate e frutto di un'analitica e corretta ricostruzione dei fatti, oltre che di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti.
Il CTU, dopo aver descritto l'impianto oggetto del contratto stipulato dalle parti
(impianto fotovoltaico del tipo Grid connec-ted collegato alla rete di distribuzione installata sul tetto di copertura di un capannone edificio adibito a magazzino industriale) e, presa visione dei pannelli fotovoltaici installati, ha rilevato la presenza di 176 pannelli, invece dei 178 previsti nel progetto;
inoltre, effettuate misurazioni con strumentazione analogica, del grado di inclinazione dei pannelli fotovoltaici rispetto al riferimento orizzontale, ha potuto constatare che i pannelli montati dalla società appaltatrice presentano un'inclinazione inferiore ai 10° di tilt indicata nell'offerta contrattuale dell'impianto. Ha così concluso: “i pannelli fotovoltaici presentano una difformità sia nella disposizione sia nell'angolo di inclinazione che pagina 8 di 12 risulta a 0° rispetto al dato di progetto di 10 ° di tilt.”. Ha poi aggiunto che, a fronte di una previsione, in contratto, di una producibilità totale annua dell'impianto, di
67284 kWh, dal report energetico di Energia Immessa dall'impianto fotovoltaico risulta che nell'anno di riferimento, 2022, l'energia immessa dal fotovoltaico nel sistema risulta essere notevolmente inferiore, in quanto pari a circa 47000 kWh;
da tali dati di stima, in mancanza elementi che consentano di indicare la produzione reale di energia, il CTU ha tratto la seguente conclusione: “E' inconfutabile dunque che da quando è stato installato l'impianto fotovoltaico la produzione riferita all'utilizzo di fotovoltaico è nettamente inferiore rispetto al valore dichiarato a progetto e su tale parametro di consumo inficia senza ombra di dubbio l'errato posizionamento e l'errata disposizione dei pannelli fotovoltaici che non rispettano i target funzionali di progetto”.
Quanto alla verifica dell'effettivo collegamento ed allacciamento elettrico, oltre che degli uffici tecnici, regolarmente funzionanti con il fotovoltaico, anche delle altre due palazzine della , il CTU ha sentito il tecnico di parte opposta, progettista Pt_1 dell'intervento, il quale ha dichiarato che l'impianto fotovoltaico è al servizio dell'unica utenza intestata alla ed identificata dal POD presente in Parte_1 fattura, al servizio di tutto l'impianto e che erano stati realizzati i cavi necessari per addurre l'energia elettrica anche nelle restanti due palazzine addette alla produzione
(producendo a comprova alcune foto riproducenti i cavi in questione). Il CTU ha esaminato le foto prodotte a comprova di tale affermazione, precisando di non poter verificare la veridicità della stessa, avendo, la società , sigillato i pozzetti in Pt_1 cui sono alloggiati i cavi, rendendo così, di fatto, impossibile l'accertamento.
Pertanto, alla luce delle deduzioni e prove della parte opposta, in mancanza di diversa prova contraria della società opponente circa l'inadempimento e stante l'impossibilità, imputabile alla , di accertare la eccepita non integrale Pt_1 esecuzione del lavoro (per il mancato allaccio all'impianto delle altre palazzine), deve ritenersi correttamente eseguito tale allaccio anche per le altre palazzine.
In conclusione, il CTU ha accertato il parziale inadempimento della società opposta, per la cattiva esecuzione dell'impianto, stante la presenza di anomalie fra quanto progettato e quanto accertato (con riferimento al numero e all'inclinazione dei pannelli montati) e ha quantificato il danno - equivalente al costo da affrontare per pagina 9 di 12 l'eliminazione dei vizi e per la massimizzazione del rendimento globale del fotovoltaico, al fine di rendere conforme la producibilità reale a quella dichiarata nel progetto, di 67.284 Kwh – in € 12.000,00. A tale spesa, il CTU ha aggiunto l'ulteriore spesa - necessaria al completamento degli interventi per il ripristino funzionale di impianto – per un collaudo per l'accertamento del corretto funzionamento del fotovoltaico anche nelle restanti due palazzine e sviluppo di apposita certificazione di conformità messa in servizio e utilizzazione dell'impianto realizzato, pari ad €
3000,00, nonché la spesa per le pratiche burocratiche di allacciamento presso gli
Enti giuridici per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale, spesa sostenuta dalla società opponente (che, per tale attività si è rivolta ad altra società che vi ha provveduto), ma che sarebbe stata inclusa nel prezzo dell'appalto, pari ad € 5000,00.
Pertanto, ritiene, il Tribunale, condividendo, per quanto sopra detto, le conclusioni del CTU, di poter quantificare il danno totale subito dalla società opponente, a causa dell'esecuzione non a regola d'arte del lavoro appaltato, nella spesa necessaria per riportare l'impianto nelle configurazioni di progetto, pari a complessivi € 20000,00
(escludendo l'ulteriore danno quantificato in € 7000,00, per la realizzazione dei cavi di allacciamento al fotovoltaico, delle altre palazzine, attesa la prova della corretta esecuzione e la non sufficiente prova contraria dell'opponente).
Quanto, infine, alla domanda di risoluzione del contratto, ritiene, il Tribunale, che, considerata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, pur tenendo conto dei riscontrati vizi dell'opera, non è possibile dichiarare la risoluzione, non trattandosi di vizi tali da rendere l'opera del tutto inutilizzabile e inadatta all'uso cui è destinata, come previsto dall'art. 1668 II comma c.c.; non v'è dubbio, infatti, che, sia pure avvalendosi, per le pratiche burocratiche, dell'operato di altra società, l'impianto è in funzione ed è attualmente utilizzato, come accertato dal CTU. Le opere dirette all'eliminazione dei riscontrati vizi – con i relativi costi quantificati dall'ausiliario – sono finalizzate alla massimizzazione degli effetti dell'impianto, che, allo stato, come accertato, è utilizzabile ed è utilizzato. Dunque, deve escludersi la sussistenza di vizi tali da rendere l'opera inadatta all'uso cui è destinata e la sussistenza, quindi, dei presupposti per la risoluzione del contratto. Né sussistono i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c., non ravvisandosi – in considerazione del completamento delle opere appaltate (sia pure con i vizi riscontrati) da parte della pagina 10 di 12 e della insussistenza di altri inadempimenti eccepiti dalla - un CP_1 Pt_1 inadempimento di non scarsa importanza.
Stante l'accertata presenza di vizi, la società opposta va condannata al risarcimento dei danni, quantificati dal CTU, in € 20.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
In conclusione, atteso il riconosciuto diritto dell'opposta al pagamento del saldo del corrispettivo, per i lavori effettuati, pari ad € 18.000,00 e stante l'accertato diritto dell'opponente al risarcimento dei danni subiti a causa dei riscontrati vizi delle opere compiute, pari ad € 20.000,00, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opposta al pagamento, in favore della della Parte_1 differenza di € 2000,00 (€ 20.000,00 meno € 18.000,00), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, considerati, per un verso, l'accertato diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento del saldo e il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto, e, per altro verso, l'accertata presenza di vizi delle opere compiute dalla opposta, con il conseguente riconoscimento del diritto dell'opponente al risarcimento del danno, devono ritenersi sussistere i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. della soccombenza reciproca e delle eccezionali ragioni, per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
3960/20 proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 2000,00 (quale differenza tra il saldo dovuto dall'opponente e il risarcimento del danno riconosciuto a quest'ultimo, a causa dei vizi riscontrati), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
pagina 11 di 12 3) Rigetta la domanda dell'opponente di risoluzione del contratto;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 04/07/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16894/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DE Parte_1 P.IVA_1
RUGGIERO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GAUDINO CP_1 P.IVA_2 presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura allegata agli atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
3/4/25.
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in favore della società per la somma di € 18.000,00, oltre interessi e spese CP_1 processuali, somma corrispondente al saldo del corrispettivo previsto nel contratto di realizzazione di impianto fotovoltaico, stipulato dalle parti in data 7/10/19. In particolare, l'opponente ha premesso che nel contratto stipulato era prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 50 Kw, per una superficie di
311,50 mq, per un costo complessivo di € 50.000,00, incluso il costo delle relative strutture, cavi e quadri per la messa in opera dello stesso e che era stata concordata la seguente modalità di pagamento: - 25% a mezzo bonifico alla sottoscrizione del contratto;
- 25% a mezzo bonifico alla domanda di connessione;
- 20% allo scarico merce ed infine 30% a termine dei lavori ed emissione della certificazione di conformità (con tolleranza di giorni 60); ha, poi, dedotto di aver regolarmente effettuato, a mezzo bonifico, nelle date del 15/10 – 28/11 e 20/12/2019, i primi tre pagamenti, ma di non aver versato il saldo in quanto la società NI, dopo aver dichiarato il buon fine del collaudo ed inviato quella che riteneva essere la dichiarazione di conformità (DICO), aveva evidenziato la necessità, per procedere all'attivazione dell'impianto, di effettuare ulteriori e più onerosi lavori di adeguamento alla cabina elettrica, lavori assolutamente non preventivati e non indicati come necessari all'epoca del sopralluogo e del preventivo redatto dalla società opposta;
ha dedotto, poi, che, solo dopo le rimostranze della società , Pt_1
l'opposta dichiarava, in data 13/03/2020, di accollarsi il 50% delle spese di adeguamento. Ha precisato, ancora, di avere, in data 12/05/202, manifestato la volontà di corrispondere gli importi mancanti (€ 18.000,00, rispetto all'iniziale somma di € 50.000,00, oltre il 50% delle spese di adeguamento cabina, pari ad €
3.000,00), chiedendo, dapprima, una dilazione del pagamento, in parte ad avvenuto allaccio EL (impianto funzionante) ed in parte frazionata alla ricezione delle prime tre fatture di energia decurtate dalla componente fotovoltaica e successivamente proponendo altra modalità di pagamento rateizzata (in parte all'allaccio e in parte a pagina 2 di 12 30 e a 60 giorni); entrambe le proposte di rateazione - che era stata costretta ad avanzare a causa del calo di fatturato dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid
19 – però, non venivano accettate dalla società opposta, la quale, dopo aver interrotto ogni attività lavorativa, in violazione delle norme contrattuali (costringendo l'opponente a rivolgersi ad altra società per il completamento dell'impianto), procedeva alla richiesta monitoria.
Infine, ha eccepito l'inadempimento della controparte, presentando, l'opera realizzata dalla società , ben quattro vizi che rendevano l'impianto del tutto CP_1 inutilizzabile, vizi accertati soltanto con la redazione della perizia da parte dell' Ing.
, tecnico della compagine internazionale US PR TD (vizi Persona_1 consistenti nel montaggio dei pannelli con un angolo di tilt di 10° rispetto a quello ideale di 30°, che consente la maggiore produzione di energia elettrica, nella realizzazione dell'alimentazione delle sotto-utenze in discrasia con il progetto, nella realizzazione dell'alimentazione del Quadro della senza alcuna Parte_2 certificazione di Conformità e nella mancata predisposizione della documentazione necessaria all'allacciamento alla Rete Nazionale di Distribuzione dell'Energia
Elettrica). Per la rimozione dei suddetti vizi, la società avrebbe dovuto Pt_1 effettuare lavori necessari a rendere l'impianto funzionante, dal costo di circa €
27.000,00 (come da relazione allegata).
Alla luce di quanto sopra, l'opponente, eccependo l'inadempimento della società opposta ai propri obblighi contrattuali, oltre che all'obbligo di buona fede e correttezza, nonché lamentando l'abuso del diritto dell'opposta, per aver esercitato un proprio diritto, con il solo scopo di ledere la sfera giuridica dell'altra parte contrattuale (avendo proceduto ad un'interruzione dell'attività necessaria a rendere funzionante l'impianto costruito), ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla per le causali di cui al CP_2 CP_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di rigettare le domande, così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
ha poi chiesto accogliere la propria domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare la società al CP_1 pagamento dell'importo di € 25.999,00 (importo ridotto, come dedotto dall'opponente, per ragioni di opportunità) per le causali di cui sopra, nonché
pagina 3 di 12 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per CP_2 CP_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è ritualmente costituita la società opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione; in particolare, la società ha dedotto di aver realizzato CP_1
l'impianto fotovoltaico a regola d'arte e di aver completato l'opera, come contrattualmente previsto, come dimostrato dal fatto che la stessa aveva rilasciato, in data 31/01/2020, la cosiddetta “DICO”, ovvero la certificazione di conformità normativa dell'impianto e della sua esecuzione a regola d'arte, inoltrata a mezzo pec alla società in data 14/02/2020, mentre l'unica ed ultima operazione da Pt_1 eseguire, da parte della , era l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete CP_1 elettrica, operazione devoluta, però, alla società di distribuzione, unico soggetto abilitato a tale intervento. Ed infatti, con pec del 22/06/2020, la società CP_1 informava la che il distributore aveva comunicato due possibili date per Pt_1
l'intervento di allaccio dell'impianto, a scelta tra il 30/06/2020 ed il 01/07/2020.
Ha poi contestato la presenza dei lamentati vizi dell'opera compiuta, vizi, peraltro, mai denunciati dalla società opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Ha pertanto chiesto, la società opposta, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3960/2020; nel merito, ha chiesto rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, nonchè rigettare la domanda riconvenzionale in quanto non supportata da alcun fondamento documentale e, in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, ha chiesto condannare, comunque, la al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 18.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque, dovuta, oltre interessi così come già richiesti e riconosciuti in decreto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova testimoniale, è stata disposta una CTU;
depositata la relazione peritale, la causa è stata assegnata a sentenza con pagina 4 di 12 concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e debba, pertanto, essere accolta, nei limiti e per i motivi che di seguito si diranno.
Va premesso che il contratto stipulato dalle parti in data 7/10/19 prevedeva l'obbligo, per la società NI, di effettuare le seguenti prestazioni: Sopralluogo preliminare, redazione del progetto preliminare e definitivo, relazione e presentazione, per conto del cliente, delle necessarie autorizzazioni, installazione con personale specializzato, direzione lavori, collaudo finale, relazione documento finale, oneri per la sicurezza. Il corrispettivo concordato era di € 50.000,00, da pagare con le seguenti modalità: 25% alla sottoscrizione, 25% alla domanda di connessione, 20% allo scarico merce e 30% a fine dichiarazione di conformità, entro il termine di giorni 60.
L'opponente effettuava regolarmente il pagamento dei primi tre acconti, mentre non provvedeva ad eseguire il pagamento del saldo, ancorchè più volte a ciò sollecitato dalla società opposta;
la circostanza del mancato pagamento del saldo, da parte dell'opponente, nel termine pattuito, seppur contestata dalla , deve dirsi Pt_1 pacifica.
Ed invero, il saldo andava versato dalla nel termine di 60 giorni dal rilascio Pt_1
ContCon della , certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto;
tale certificato veniva emesso nel gennaio del 2020 ed inviato alla committente il successivo 14/2/20, unitamente al progetto definitivo dell'impianto (avente data
Dicembre 2019), allo schema unifiliare (anch'esso riportante data Dicembre 2019), nonchè alle schede tecniche inverter e moduli fotovoltaici (cfr. la mail inviata dalla
NI alla , allegata in atti); da tale data, pertanto, decorreva il termine di Pt_1 giorni 60 per il pagamento del saldo dovuto. Non condivide, questo Giudice,
l'assunto dell'opponente, secondo il quale il termine di giorni 60 per il pagamento doveva decorrere dal 10/4/20; in detta data veniva, infatti, emessa dalla NI la ContCon
relativa ai lavori di adeguamento della cabina, che, come sopra detto, costituivano lavori aggiuntivi – per i quali era stato fatto un preventivo a parte - non rientranti tra i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, pagina 5 di 12 l'inadempimento al proprio obbligo contrattuale di pagamento del saldo non può dirsi escluso dalle proposte, formulate dalla , di pagamento dilazionato;
le Pt_1 modalità di pagamento offerte dalla opponente non rispettavano le condizioni pattuite in contratto (60 giorni dall'emissione della DICO), né le stesse possono dirsi giustificate dalla dedotta e non provata situazione di grave crisi economica
(l'emergenza Covid non costituisce, di per sé, causa giustificatrice del ritardo nei pagamenti), e, pertanto, venivano comprensibilmente rifiutate, con richiesta di adempimento corretto delle condizioni pattuite.
Orbene, a fronte della richiesta di pagamento, la società ha eccepito Pt_1
l'inadempimento della e per tale motivo ha chiesto sia la risoluzione del CP_1 contratto per grave inadempimento della controparte, sia il risarcimento dei danni derivanti da tali inadempimenti.
In particolare, ha eccepito l'inadempimento della società appaltatrice, innanzitutto, per non aver rilevato, all'atto del sopralluogo, e comunque per non aver reso edotta la committente, dopo il sopralluogo, della necessità, al fine di rendere operativo l'impianto fotovoltaico, di effettuare dei lavori di adeguamento della cabina elettrica;
ha infatti dedotto, l'opponente, che la società , solo dopo l'incontro tenutosi il CP_1
24/01/2020, dichiarava la necessità di effettuare diversi ed onerosi interventi di adeguamento alla cabina elettrica, a spese della per poter procedere Parte_1 con l'attivazione dell'impianto. Al riguardo, ritiene il Tribunale che non sia stato sufficientemente provato l'inadempimento della società opposta;
ed invero, pur essendo emerso pacificamente che l'impianto fotovoltaico realizzato non potesse essere attivato se non dopo l'intervento di adeguamento della cabina elettrica (come anche confermato dai testi escussi), non vi è adeguata prova del fatto che, all'atto del sopralluogo, tale circostanza non veniva rilevata dai tecnici della e quindi che CP_1 solo dopo la realizzazione dell'impianto, la veniva informata di tale ulteriore Pt_1 necessario intervento e di tale ulteriore spesa. In particolare, i testi e ES
(della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, attesa la Tes_2 concordanza e la non contraddittorietà delle dichiarazioni), hanno riferito di aver accertato, in sede di sopralluogo, che la cabina elettrica richiedeva degli interventi ma che sul punto occorreva comunque sentire l'ente distributore e, in ogni caso, al pagina 6 di 12 momento del sopralluogo, il cliente dichiarò che eventuali lavori di adeguamento sarebbero stati commissionati dallo stesso al proprio elettricista di fiducia. Va aggiunto che il suddetto intervento non spettava alla società NI, rientrando tra i lavori espressamente esclusi dal contratto di appalto (cfr. il contratto, alla pag. 9) e dunque non rientranti nel preventivo dei lavori e nelle prestazioni a carico della società appaltatrice;
ciò nonostante, la società appaltatrice, proprio per consentire la messa in opera dell'impianto e venire incontro alle rimostranze della , Pt_1 provvedeva a presentare un preventivo dei lavori alla cabina, offrendosi di partecipare, in misura del 50%, alla relativa spesa, preventivo che veniva accettato dalla società opponente che così si impegnava al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 3000,00.
Dunque, va escluso, in quanto non provato, l'inadempimento consistente nell'omessa informazione della necessità del lavoro di adeguamento alla cabina elettrica, lavoro che, peraltro, veniva effettuato dalla società appaltatrice, ad un prezzo ridotto del 50%.
L'opponente ha poi eccepito l'ulteriore inadempimento della opposta, consistente nella violazione agli obblighi contrattuali per non aver portato a termine il proprio operato, subordinando il completamento della prestazione contrattuale al pagamento del saldo dovuto dalla , in violazione dell'art. 9 delle condizioni Pt_1 generali del contratto, come dimostrato, a dire dell'opponente, da diverse mails dell'avvocato della società NI (tra cui, in particolare, la lettera di messa in mora inviata alla società nella quale l'avvocato della opposta richiedeva il Parte_1 pagamento delle fatture n. 11 del 04/05/2020 e n. 49 del 31/12/2019, oltre agli interessi commerciali e alle spese legali, con l'espressa avvertenza che in mancanza del pagamento, la società non avrebbe dato seguito al successivo iter per procedere all'attivazione dell'impianto, non dando il proprio benestare, necessario per l'intervento di E-Distribuzione).
Non si ravvisa il dedotto inadempimento, avendo, la società opposta, non solo concluso il proprio intervento (con l'emissione della DICO per l'impianto fotovoltaico e successivamente della DICO relativa al lavoro di adeguamento della cabina elettrica) ma anche avviato l'attività necessaria a concludere l'iter procedurale per pagina 7 di 12 l'attivazione dell'impianto. Va precisato che l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica costituiva un'operazione devoluta in via esclusiva alla società di distribuzione, ovvero, nella fattispecie, alla E- Distribuzione, unico soggetto abilitato a tale intervento;
la società NI avrebbe dovuto soltanto sollecitare tale intervento, predisponendo la documentazione necessaria, adempimenti che risultano eseguiti.
Tanto si ricava dalla successiva mail del 22/6/20, con la quale la società CP_1 informava di aver sollecitato l'intervento per l'allaccio dell'impianto e che il distributore aveva comunicato due possibili date per tale intervento, a scelta tra il
30/06/2020 ed il 01/07/2020.
Da quanto sopra detto consegue anche l'insussistenza del lamentato abuso del diritto della società opposta, avendo, essa, adempiuto ai propri obblighi contrattuali e completato il proprio intervento, attivandosi per richiedere l'intervento della società di distribuzione al fine di effettuare l'allaccio dell'impianto costruito e consentire l'attivazione dello stesso, pur a fronte dell'inadempimento della società opponente al pagamento del saldo.
Va, invece, accolta l'eccezione, sollevata dall'opponente, di inadempimento della società opposta con riferimento ai denunciati vizi dell'opera, come accertati dal CTU nella propria relazione peritale;
condivide, infatti, il Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel proprio elaborato, in quanto ben motivate e frutto di un'analitica e corretta ricostruzione dei fatti, oltre che di un'attenta disamina della documentazione prodotta dalle parti.
Il CTU, dopo aver descritto l'impianto oggetto del contratto stipulato dalle parti
(impianto fotovoltaico del tipo Grid connec-ted collegato alla rete di distribuzione installata sul tetto di copertura di un capannone edificio adibito a magazzino industriale) e, presa visione dei pannelli fotovoltaici installati, ha rilevato la presenza di 176 pannelli, invece dei 178 previsti nel progetto;
inoltre, effettuate misurazioni con strumentazione analogica, del grado di inclinazione dei pannelli fotovoltaici rispetto al riferimento orizzontale, ha potuto constatare che i pannelli montati dalla società appaltatrice presentano un'inclinazione inferiore ai 10° di tilt indicata nell'offerta contrattuale dell'impianto. Ha così concluso: “i pannelli fotovoltaici presentano una difformità sia nella disposizione sia nell'angolo di inclinazione che pagina 8 di 12 risulta a 0° rispetto al dato di progetto di 10 ° di tilt.”. Ha poi aggiunto che, a fronte di una previsione, in contratto, di una producibilità totale annua dell'impianto, di
67284 kWh, dal report energetico di Energia Immessa dall'impianto fotovoltaico risulta che nell'anno di riferimento, 2022, l'energia immessa dal fotovoltaico nel sistema risulta essere notevolmente inferiore, in quanto pari a circa 47000 kWh;
da tali dati di stima, in mancanza elementi che consentano di indicare la produzione reale di energia, il CTU ha tratto la seguente conclusione: “E' inconfutabile dunque che da quando è stato installato l'impianto fotovoltaico la produzione riferita all'utilizzo di fotovoltaico è nettamente inferiore rispetto al valore dichiarato a progetto e su tale parametro di consumo inficia senza ombra di dubbio l'errato posizionamento e l'errata disposizione dei pannelli fotovoltaici che non rispettano i target funzionali di progetto”.
Quanto alla verifica dell'effettivo collegamento ed allacciamento elettrico, oltre che degli uffici tecnici, regolarmente funzionanti con il fotovoltaico, anche delle altre due palazzine della , il CTU ha sentito il tecnico di parte opposta, progettista Pt_1 dell'intervento, il quale ha dichiarato che l'impianto fotovoltaico è al servizio dell'unica utenza intestata alla ed identificata dal POD presente in Parte_1 fattura, al servizio di tutto l'impianto e che erano stati realizzati i cavi necessari per addurre l'energia elettrica anche nelle restanti due palazzine addette alla produzione
(producendo a comprova alcune foto riproducenti i cavi in questione). Il CTU ha esaminato le foto prodotte a comprova di tale affermazione, precisando di non poter verificare la veridicità della stessa, avendo, la società , sigillato i pozzetti in Pt_1 cui sono alloggiati i cavi, rendendo così, di fatto, impossibile l'accertamento.
Pertanto, alla luce delle deduzioni e prove della parte opposta, in mancanza di diversa prova contraria della società opponente circa l'inadempimento e stante l'impossibilità, imputabile alla , di accertare la eccepita non integrale Pt_1 esecuzione del lavoro (per il mancato allaccio all'impianto delle altre palazzine), deve ritenersi correttamente eseguito tale allaccio anche per le altre palazzine.
In conclusione, il CTU ha accertato il parziale inadempimento della società opposta, per la cattiva esecuzione dell'impianto, stante la presenza di anomalie fra quanto progettato e quanto accertato (con riferimento al numero e all'inclinazione dei pannelli montati) e ha quantificato il danno - equivalente al costo da affrontare per pagina 9 di 12 l'eliminazione dei vizi e per la massimizzazione del rendimento globale del fotovoltaico, al fine di rendere conforme la producibilità reale a quella dichiarata nel progetto, di 67.284 Kwh – in € 12.000,00. A tale spesa, il CTU ha aggiunto l'ulteriore spesa - necessaria al completamento degli interventi per il ripristino funzionale di impianto – per un collaudo per l'accertamento del corretto funzionamento del fotovoltaico anche nelle restanti due palazzine e sviluppo di apposita certificazione di conformità messa in servizio e utilizzazione dell'impianto realizzato, pari ad €
3000,00, nonché la spesa per le pratiche burocratiche di allacciamento presso gli
Enti giuridici per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale, spesa sostenuta dalla società opponente (che, per tale attività si è rivolta ad altra società che vi ha provveduto), ma che sarebbe stata inclusa nel prezzo dell'appalto, pari ad € 5000,00.
Pertanto, ritiene, il Tribunale, condividendo, per quanto sopra detto, le conclusioni del CTU, di poter quantificare il danno totale subito dalla società opponente, a causa dell'esecuzione non a regola d'arte del lavoro appaltato, nella spesa necessaria per riportare l'impianto nelle configurazioni di progetto, pari a complessivi € 20000,00
(escludendo l'ulteriore danno quantificato in € 7000,00, per la realizzazione dei cavi di allacciamento al fotovoltaico, delle altre palazzine, attesa la prova della corretta esecuzione e la non sufficiente prova contraria dell'opponente).
Quanto, infine, alla domanda di risoluzione del contratto, ritiene, il Tribunale, che, considerata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, pur tenendo conto dei riscontrati vizi dell'opera, non è possibile dichiarare la risoluzione, non trattandosi di vizi tali da rendere l'opera del tutto inutilizzabile e inadatta all'uso cui è destinata, come previsto dall'art. 1668 II comma c.c.; non v'è dubbio, infatti, che, sia pure avvalendosi, per le pratiche burocratiche, dell'operato di altra società, l'impianto è in funzione ed è attualmente utilizzato, come accertato dal CTU. Le opere dirette all'eliminazione dei riscontrati vizi – con i relativi costi quantificati dall'ausiliario – sono finalizzate alla massimizzazione degli effetti dell'impianto, che, allo stato, come accertato, è utilizzabile ed è utilizzato. Dunque, deve escludersi la sussistenza di vizi tali da rendere l'opera inadatta all'uso cui è destinata e la sussistenza, quindi, dei presupposti per la risoluzione del contratto. Né sussistono i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c., non ravvisandosi – in considerazione del completamento delle opere appaltate (sia pure con i vizi riscontrati) da parte della pagina 10 di 12 e della insussistenza di altri inadempimenti eccepiti dalla - un CP_1 Pt_1 inadempimento di non scarsa importanza.
Stante l'accertata presenza di vizi, la società opposta va condannata al risarcimento dei danni, quantificati dal CTU, in € 20.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
In conclusione, atteso il riconosciuto diritto dell'opposta al pagamento del saldo del corrispettivo, per i lavori effettuati, pari ad € 18.000,00 e stante l'accertato diritto dell'opponente al risarcimento dei danni subiti a causa dei riscontrati vizi delle opere compiute, pari ad € 20.000,00, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opposta al pagamento, in favore della della Parte_1 differenza di € 2000,00 (€ 20.000,00 meno € 18.000,00), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, considerati, per un verso, l'accertato diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento del saldo e il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente di risoluzione del contratto, e, per altro verso, l'accertata presenza di vizi delle opere compiute dalla opposta, con il conseguente riconoscimento del diritto dell'opponente al risarcimento del danno, devono ritenersi sussistere i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. della soccombenza reciproca e delle eccezionali ragioni, per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
3960/20 proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 2000,00 (quale differenza tra il saldo dovuto dall'opponente e il risarcimento del danno riconosciuto a quest'ultimo, a causa dei vizi riscontrati), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
pagina 11 di 12 3) Rigetta la domanda dell'opponente di risoluzione del contratto;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 04/07/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 12 di 12