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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 455/2025 R.G. promossa da
P. VA , con sede in VI (RE), Via Parte_1 P.VA_1
Meucci n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo L. M. Migliore come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Dè Fogliani n. 12
- attrice opponente - contro
, C.F. , nata a [...] il 12 CP_1 C.F._1 febbraio 1973, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale , P. VA , con sede in Reggiolo CP_1 P.VA_2
(RE), Via Guastalla n. 186; rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pagliani come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arceto di Scandiano (RE), Via Pilastrello n. 5/A
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
contratto di prestazione d'opera.
1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: non concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto in quanto i crediti ivi azionati sono stati puntualmente e tempestivamente contestati e fondandosi quindi la presente opposizione su prova scritta;
in via principale e nel merito: annullarsi, revocarsi e / o comunque dichiararsi improduttivo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo qui opposto ed impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Si chiede inoltre ammettersi prova per interrogatorio formale della
Sig. ra in quanto titolare della ditta individuale CP_1 convenuta opposta, oltre che prova per testi da escutere sui seguenti capitoli di prova:
1) Riconosce lo scambio di mail di cui agli All. ti numm. 10, 11 e 12 all'atto di citazione per cui è causa e che si rammostrano?
2) Vero che tutti i cablaggi commissionati a da parte di Parte_1 soggetti terzi venivano realizzati dalla ditta individuale FE
LA come da contratto del 27.06.2024 sub All. to num. 5 alla citazione per cui è causa e che si rammostra?
3) Vero che la società “Zivan srl” commissionava alla la Parte_1 realizzazione e fornitura dei cablaggi tutti da inserire nei propri macchinari?
4) Vero che la società “Zivan srl” contestava alla la Parte_1 mancata crimpatura dei cavi come dalla pima commissionati alla seconda?
5) Vero che la società “Zivan srl” chiedeva alla un Parte_1 ricontrollo di tutti i cavi ed i frontalini come consegnati alla luce della rilevata mancata crimpatura dei cavi stessi come riscontrata
e contestata dalla Zivan srl?
2 di 11 6) Riconosce lo scambio di mail di cui agli All. ti numm. 9, 13, 15, 16
e 17 alla citazione per cui è causa e che si rammostrano?
7) Vero che la società “Zapi S.p.A.” commissionava alla la Parte_1 realizzazione e fornitura dei cablaggi tutti da inserire nei propri macchinari?
8) Vero che la società “Zapi S.p.A” contestava alla il Parte_1 difetto sui cablaggi come dalla prima consegnati alla seconda consistente nei terminali non inseriti in sede come da capitolato?
9) Vero che la società “Zapi S.p.A.” a causa della contestazione di cui al capitolo precedente era costretta ad interrompere la produzione ed intimava alla il ripristino della funzionalità dei Parte_1 cablaggi?
Si indicano a testi i Sigg. ri , Testimone_1 Testimone_2
e tutti presso la società Gemac s,r.l. Testimone_3 Testimone_4 di VI (RE) da escutere sui capitoli di prova di cui sopra da num.
2) a num. 9); i Sigg. ri e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
tutti presso la società Zivan s.r.l. di VI (RE) da escutere
[...] sui capitoli di prova di cui sopra numm. 3, 4, 5 e 6 ed il Sig. Tes_8 presso la società Zapi S.p.A., da escutere sui capitoli di prova di
[...] cui sopra numm. 2, 6, 7, 8 e 9.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, respinta ogni istanza e domanda avversaria: in via preliminare
1) concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n.
22/2025, n. 4051/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 07/01/2025, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via principale
2) rigettare tutte le domande ed eccezioni, nel rito o nel merito, svolte da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
3 di 11 confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 22/2025, n.
4051/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
07/01/2025, rigettando integralmente l'opposizione proposta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura di opposizione a Decreto Ingiuntivo, nonché della precedente fase monitoria.
Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il sig. chiedeva al sig. di Testimone_9 Tes_1 di poterlo accompagnare presso la società Zivan al fine di Pt_1 verificare visivamente i codici dai quali nascevano le non conformità contestate a in data 19.09.2024? CP_1
2. Dica il teste se la società ha mai visionato i codici CP_1 dai quali nascevano le non conformità contestate a CP_1 in data 19.09.2024.
3. Vero che la società , a partire dal 23.09.2024, CP_1 iniziava ad apporre sulle lavorazioni effettuate per un Pt_1 segno identificativo bianco sull'involucro esterno delle spine Pt_2 vicino al cavo rosso?
4. Vero che il sig. chiedeva al sig. di Testimone_9 Tes_1 di poterlo accompagnare presso la società Zivan al fine di Pt_1 verificare visivamente i codici dai quali nasceva la non conformità contestata a in data 01.10.2024? CP_1
5. Dica il teste se la società ha mai visionato i codici CP_1 dai quali nascevano le non conformità contestate a CP_1 in data 01.10.2024.
6. Vero che a seguito dell'invio delle foto relative alla non conformità del 01.10.2024 Lei riscontrava la mancanza del segno distintivo di cui al capitolo 3 sui cablaggi oggetto di lavorazione?
7. Vero che il sig. di riconosceva via email, come da Tes_1 Pt_1 doc. 13 che Le viene rammostrato, l'assenza del segno distintivo di cui al capitolo 3?
4 di 11
8. Vero che le piastre P13197-36, le medesime oggetto della contestazione del 01.10.2024, risultano essere state prodotte come "semilavorato" da un altro fornitore di Zivan, come mostrato dai puntini di riconoscimento di colore verde presenti sulle placchette?
9. Vero che si è avvalsa per la produzione a Zivan sia di altri Pt_1 artigiani sia di una produzione interna, senza affidare in via esclusiva a la produzione di tutti i cablaggi per Zivan? CP_1
10. Vero che la fotografia che le viene rammostrata (doc. 16) rappresenta la lavorazione e il cablaggio effettuato dalla società nel novembre 2023 relativamente ai cablaggi GE152? CP_1
11. Vero che i cablaggi GE152 raffigurati nel doc. n. 16 di parte opponente che le viene rammostrato sono differenti rispetto ai cablaggi GE152 effettuati dalla società per conto di CP_1 Pt_1 nel novembre 2023?
Si indicano a testi i sig.ri residente in [...]
Manenti 5 e , residente in [...].
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 gennaio 2025, con cui le era stato ingiunto di pagare a , anche quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, la somma di € 27.200,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera consistenti in assemblaggio di cablaggi, di componenti e di apparecchiature di comando per macchine da bowling.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva il grave inadempimento dell'opposta. Parte_1
2. si costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 aprile 2025, e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
5 di 11 3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 10 luglio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, dev'essere respinta.
La causa è sufficientemente istruita su base documentale ed all'esito della trattazione può essere decisa senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La controversia trae origine dal contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 27 giugno 2024, con il quale l'impresa individuale si obbligava a realizzare a favore di CP_1 Parte_1
l'«assemblaggio di cablaggi per macchine da bowling e componenti delle macchine e assemblaggi di apparecchiature di comando con relativi cablaggi» (cfr. doc. 5 dell'opponente e doc. 1 del fascicolo monitorio).
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei CP_1 confronti della committente per l'importo di € 27.200,00 Parte_1
a saldo delle fatture n. 11 del 1° ottobre 2024 di € 17.000.00 e n. 12 del 9 dicembre 2024 di € 10.200,00 emesse per prestazioni eseguite, quanto alla prima, nel mese di settembre e, quanto alla seconda, dal
1° al 18 ottobre 2024.
Con un unico motivo d'opposizione al fine di Parte_1 ottenere il rigetto della pretesa creditoria avversaria, ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'opposta, deducendo di avere ricevuto da molti suoi clienti finali contestazioni sui cablaggi lavorati e prodotti dalla CP_1
Anzitutto, per quanto occorrer possa, deve evidenziarsi che la comunicazione inviata da alla controparte a mezzo PEC Parte_1
6 di 11 in data 30 settembre 2024, con cui veniva rappresentato «di avere ricevuto numerose contestazioni di non conformità delle lavorazioni da Voi eseguite per nostro conto. Anche ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola n. 7 comunichiamo il nostro recesso dal contratto di cui sopra a far data da oggi 30/09/2024; in contratto avrà pertanto risoluzione il 31/12/2024» (cfr. doc. 6 dell'opponente), non può essere intesa quale risoluzione del contratto per inadempimento, come sostenuto dalla società opponente, bensì quale recesso, come invece sostenuto dall'opposta: non solo perché non ricorre alcuna ipotesi di risoluzione di diritto (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., termine essenziale ex art. 1457 c.c.) e non si tratta, evidentemente, di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., ma soprattutto perché la committente ha espressamente invocato la clausola 7 del contratto inter partes, rubricata “Recesso dal contratto del Committente e del Prestatore
d'opera”, laddove, con formulazione sostanzialmente analoga alla disposizione di cui all'art. 2227 c.c., era previsto che «Il Committente
e il Prestatore d'opera potranno in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata o PEC da inviare almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il Committente dovrà però corrispondere al
Prestatore d'opera quanto dovuto per il lavoro fintanto eseguito», e ha difatti comunicato l'interruzione del rapporto contrattuale nel rispetto del termine di preavviso ivi stabilito.
Ciò detto, è qui superfluo valutare la legittimità del “recesso per giusta causa” o comunque della “risoluzione per grave inadempimento” successivamente comunicata da con Parte_1
PEC inviata in data 18 ottobre 2024 (cfr. doc. 8 dell'opponente), essendo sufficiente rilevare come la presente controversia verta esclusivamente sul corrispettivo per le prestazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 18 ottobre 2024.
7 di 11 Nondimeno, diversamente da quanto opinato dall'opposta, il fatto che si discuta di somme precedenti a quella data non rende di per sé legittima la pretesa creditoria e non esime dalla valutazione della sua fondatezza alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Infatti, la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che la prestazione resa in esecuzione del contratto risulti affetto da difformità o vizi, essendo meritevole di tutela l'interesse del committente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto al prestatore d'opera.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass. 18587/2024 e Cass. 2154/2021), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. 20719/2023,
Cass. 23759/2016); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle
8 di 11 parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass.
36295/2023, Cass. 2154/2021, Cass. 2720/2009, Cass. 16822/2003,
Cass. 8880/2000).
Nel caso di specie, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è infondata, e ciò
a prescindere dalla valutazione se la prestatrice d'opera CP_1 avendo agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia assolto o meno all'onere, di cui sarebbe stata gravata a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. ha dedotto di avere ricevuto varie contestazioni da Parte_1 clienti finali.
Un primo cliente finale, Zivan s.r.l., con missiva in data 19 settembre 2024, ha denunciato a la mancata crimpatura Parte_1 del capocorda con conseguente sfilatura della guaina termorestringente (cfr. doc. 9 dell'opponente e fotografie allegate).
Poi, in data 27 gennaio 2025 comunicava alla Parte_1 CP_1 di avere ricevuto da un secondo cliente finale, Zapi s.p.a., un'altra contestazione relativa ad un errato cablaggio consegnato in data 20 marzo 2024, consistente nel non corretto inserimento in sede del terminale (cfr. doc. 15 dell'opponente e fotografie allegate).
Infine, in data 6 febbraio 2025 comunicava Parte_1 nuovamente alla di avere ricevuto due ulteriori contestazioni, CP_1 relative una all'inversione di polarità su connettori e conduttori intrecciati (cfr. doc. 16 dell'opponente e fotografie allegate), l'altra a danneggiamenti di guaine e cavi del cablaggio consegnato in data 14 marzo 2024 (cfr. doc. 17 dell'opponente e fotografie allegate).
Di converso, la respingendo ogni addebito e negando di CP_1 avere mai riconosciuto la propria responsabilità, ha replicato che aveva disatteso ogni richiesta di poter visionare i pezzi Parte_1
9 di 11 asseritamente non conformi, di comunicare le informazioni sulla loro tracciabilità e di poter eventualmente rimediare.
Orbene, nel caso di specie è dirimente rilevare che nessuna delle contestazioni mosse da si riferisce alle prestazioni Parte_1 eseguite dalla nel periodo (dal 1° settembre al 18 settembre CP_1
2024) oggetto della domanda di pagamento del relativo corrispettivo: infatti, per un verso, non vi è alcuna prova che i pezzi asseritamente difettosi siano stati consegnati a Zivan s.r.l. nel settembre 2024 e si riferiscano a prestazioni eseguite dalla in quel mese, risultando CP_1 dalla stessa documentazione prodotta dall'odierna opponente che detto cliente finale abbia ricevuto da numerosi lotti Parte_1 anche in altri e precedenti mesi del 2024 (cfr. doc. 9); per altro verso, le ulteriori contestazioni si riferiscono, secondo la prospettazione della stessa società opponente, a consegne effettuate nel marzo 2024 e, dunque, prestazioni precedenti al periodo in discussione.
Anche ammettendo l'esistenza di un inadempimento da parte della dovrebbe comunque ritenersi, all'esito di una valutazione CP_1 di confronto tra i due inadempimenti, che il rifiuto di di Parte_1 pagare il corrispettivo per le opere eseguite dalla non sia di CP_1 buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., atteso che (i) non risulta – né invero è stato dedotto – che vi siano allo stato lavorazioni difformi non ancora ripristinate, (ii) la funzionalità dei cablaggi è stata, anzi, ripristinata personalmente da come affermato dalla stessa opponente in citazione e Parte_1 come peraltro risulta dallo scambio di corrispondenza e dai rapporti di non conformità in atti, (iii) non appare esservi una proporzionalità tra le spese per l'eliminazione delle difformità, limitate ad un non meglio precisato numero di cablaggi, e l'ingente corrispettivo (di €
27.200,00) che rifiuta di corrispondere al prestatore Parte_1
d'opera (cfr. Cass. 26365/2013 e Cass. 5231/1998, in tema di appalto), (iv) non è contestato che non abbia Parte_1
10 di 11 acconsentito a far visionare alla i componenti asseritamente CP_1 difettosi (art. 115 c.p.c.), (v) non ha provato – né Parte_1 ancora prima ha specificamente dedotto – di avere subito alcun pregiudizio economico, né per le spese sostenute direttamente per i ripristini, né quale conseguenza dell'eventuale compromissione dei rapporti contrattuali intercorsi con i clienti finali.
La dirimenza degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza dei capitoli di prova formulati dalle parti.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nonché della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato, che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere alla parte opposta le Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e VA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 14 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 455/2025 R.G. promossa da
P. VA , con sede in VI (RE), Via Parte_1 P.VA_1
Meucci n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo L. M. Migliore come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Dè Fogliani n. 12
- attrice opponente - contro
, C.F. , nata a [...] il 12 CP_1 C.F._1 febbraio 1973, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale , P. VA , con sede in Reggiolo CP_1 P.VA_2
(RE), Via Guastalla n. 186; rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pagliani come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arceto di Scandiano (RE), Via Pilastrello n. 5/A
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
contratto di prestazione d'opera.
1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: non concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto in quanto i crediti ivi azionati sono stati puntualmente e tempestivamente contestati e fondandosi quindi la presente opposizione su prova scritta;
in via principale e nel merito: annullarsi, revocarsi e / o comunque dichiararsi improduttivo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo qui opposto ed impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Si chiede inoltre ammettersi prova per interrogatorio formale della
Sig. ra in quanto titolare della ditta individuale CP_1 convenuta opposta, oltre che prova per testi da escutere sui seguenti capitoli di prova:
1) Riconosce lo scambio di mail di cui agli All. ti numm. 10, 11 e 12 all'atto di citazione per cui è causa e che si rammostrano?
2) Vero che tutti i cablaggi commissionati a da parte di Parte_1 soggetti terzi venivano realizzati dalla ditta individuale FE
LA come da contratto del 27.06.2024 sub All. to num. 5 alla citazione per cui è causa e che si rammostra?
3) Vero che la società “Zivan srl” commissionava alla la Parte_1 realizzazione e fornitura dei cablaggi tutti da inserire nei propri macchinari?
4) Vero che la società “Zivan srl” contestava alla la Parte_1 mancata crimpatura dei cavi come dalla pima commissionati alla seconda?
5) Vero che la società “Zivan srl” chiedeva alla un Parte_1 ricontrollo di tutti i cavi ed i frontalini come consegnati alla luce della rilevata mancata crimpatura dei cavi stessi come riscontrata
e contestata dalla Zivan srl?
2 di 11 6) Riconosce lo scambio di mail di cui agli All. ti numm. 9, 13, 15, 16
e 17 alla citazione per cui è causa e che si rammostrano?
7) Vero che la società “Zapi S.p.A.” commissionava alla la Parte_1 realizzazione e fornitura dei cablaggi tutti da inserire nei propri macchinari?
8) Vero che la società “Zapi S.p.A” contestava alla il Parte_1 difetto sui cablaggi come dalla prima consegnati alla seconda consistente nei terminali non inseriti in sede come da capitolato?
9) Vero che la società “Zapi S.p.A.” a causa della contestazione di cui al capitolo precedente era costretta ad interrompere la produzione ed intimava alla il ripristino della funzionalità dei Parte_1 cablaggi?
Si indicano a testi i Sigg. ri , Testimone_1 Testimone_2
e tutti presso la società Gemac s,r.l. Testimone_3 Testimone_4 di VI (RE) da escutere sui capitoli di prova di cui sopra da num.
2) a num. 9); i Sigg. ri e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
tutti presso la società Zivan s.r.l. di VI (RE) da escutere
[...] sui capitoli di prova di cui sopra numm. 3, 4, 5 e 6 ed il Sig. Tes_8 presso la società Zapi S.p.A., da escutere sui capitoli di prova di
[...] cui sopra numm. 2, 6, 7, 8 e 9.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, respinta ogni istanza e domanda avversaria: in via preliminare
1) concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n.
22/2025, n. 4051/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 07/01/2025, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via principale
2) rigettare tutte le domande ed eccezioni, nel rito o nel merito, svolte da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
3 di 11 confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 22/2025, n.
4051/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
07/01/2025, rigettando integralmente l'opposizione proposta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura di opposizione a Decreto Ingiuntivo, nonché della precedente fase monitoria.
Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il sig. chiedeva al sig. di Testimone_9 Tes_1 di poterlo accompagnare presso la società Zivan al fine di Pt_1 verificare visivamente i codici dai quali nascevano le non conformità contestate a in data 19.09.2024? CP_1
2. Dica il teste se la società ha mai visionato i codici CP_1 dai quali nascevano le non conformità contestate a CP_1 in data 19.09.2024.
3. Vero che la società , a partire dal 23.09.2024, CP_1 iniziava ad apporre sulle lavorazioni effettuate per un Pt_1 segno identificativo bianco sull'involucro esterno delle spine Pt_2 vicino al cavo rosso?
4. Vero che il sig. chiedeva al sig. di Testimone_9 Tes_1 di poterlo accompagnare presso la società Zivan al fine di Pt_1 verificare visivamente i codici dai quali nasceva la non conformità contestata a in data 01.10.2024? CP_1
5. Dica il teste se la società ha mai visionato i codici CP_1 dai quali nascevano le non conformità contestate a CP_1 in data 01.10.2024.
6. Vero che a seguito dell'invio delle foto relative alla non conformità del 01.10.2024 Lei riscontrava la mancanza del segno distintivo di cui al capitolo 3 sui cablaggi oggetto di lavorazione?
7. Vero che il sig. di riconosceva via email, come da Tes_1 Pt_1 doc. 13 che Le viene rammostrato, l'assenza del segno distintivo di cui al capitolo 3?
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8. Vero che le piastre P13197-36, le medesime oggetto della contestazione del 01.10.2024, risultano essere state prodotte come "semilavorato" da un altro fornitore di Zivan, come mostrato dai puntini di riconoscimento di colore verde presenti sulle placchette?
9. Vero che si è avvalsa per la produzione a Zivan sia di altri Pt_1 artigiani sia di una produzione interna, senza affidare in via esclusiva a la produzione di tutti i cablaggi per Zivan? CP_1
10. Vero che la fotografia che le viene rammostrata (doc. 16) rappresenta la lavorazione e il cablaggio effettuato dalla società nel novembre 2023 relativamente ai cablaggi GE152? CP_1
11. Vero che i cablaggi GE152 raffigurati nel doc. n. 16 di parte opponente che le viene rammostrato sono differenti rispetto ai cablaggi GE152 effettuati dalla società per conto di CP_1 Pt_1 nel novembre 2023?
Si indicano a testi i sig.ri residente in [...]
Manenti 5 e , residente in [...].
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 gennaio 2025, con cui le era stato ingiunto di pagare a , anche quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, la somma di € 27.200,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera consistenti in assemblaggio di cablaggi, di componenti e di apparecchiature di comando per macchine da bowling.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva il grave inadempimento dell'opposta. Parte_1
2. si costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 aprile 2025, e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
5 di 11 3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 10 luglio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, dev'essere respinta.
La causa è sufficientemente istruita su base documentale ed all'esito della trattazione può essere decisa senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La controversia trae origine dal contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 27 giugno 2024, con il quale l'impresa individuale si obbligava a realizzare a favore di CP_1 Parte_1
l'«assemblaggio di cablaggi per macchine da bowling e componenti delle macchine e assemblaggi di apparecchiature di comando con relativi cablaggi» (cfr. doc. 5 dell'opponente e doc. 1 del fascicolo monitorio).
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei CP_1 confronti della committente per l'importo di € 27.200,00 Parte_1
a saldo delle fatture n. 11 del 1° ottobre 2024 di € 17.000.00 e n. 12 del 9 dicembre 2024 di € 10.200,00 emesse per prestazioni eseguite, quanto alla prima, nel mese di settembre e, quanto alla seconda, dal
1° al 18 ottobre 2024.
Con un unico motivo d'opposizione al fine di Parte_1 ottenere il rigetto della pretesa creditoria avversaria, ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'opposta, deducendo di avere ricevuto da molti suoi clienti finali contestazioni sui cablaggi lavorati e prodotti dalla CP_1
Anzitutto, per quanto occorrer possa, deve evidenziarsi che la comunicazione inviata da alla controparte a mezzo PEC Parte_1
6 di 11 in data 30 settembre 2024, con cui veniva rappresentato «di avere ricevuto numerose contestazioni di non conformità delle lavorazioni da Voi eseguite per nostro conto. Anche ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola n. 7 comunichiamo il nostro recesso dal contratto di cui sopra a far data da oggi 30/09/2024; in contratto avrà pertanto risoluzione il 31/12/2024» (cfr. doc. 6 dell'opponente), non può essere intesa quale risoluzione del contratto per inadempimento, come sostenuto dalla società opponente, bensì quale recesso, come invece sostenuto dall'opposta: non solo perché non ricorre alcuna ipotesi di risoluzione di diritto (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., termine essenziale ex art. 1457 c.c.) e non si tratta, evidentemente, di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., ma soprattutto perché la committente ha espressamente invocato la clausola 7 del contratto inter partes, rubricata “Recesso dal contratto del Committente e del Prestatore
d'opera”, laddove, con formulazione sostanzialmente analoga alla disposizione di cui all'art. 2227 c.c., era previsto che «Il Committente
e il Prestatore d'opera potranno in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata o PEC da inviare almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il Committente dovrà però corrispondere al
Prestatore d'opera quanto dovuto per il lavoro fintanto eseguito», e ha difatti comunicato l'interruzione del rapporto contrattuale nel rispetto del termine di preavviso ivi stabilito.
Ciò detto, è qui superfluo valutare la legittimità del “recesso per giusta causa” o comunque della “risoluzione per grave inadempimento” successivamente comunicata da con Parte_1
PEC inviata in data 18 ottobre 2024 (cfr. doc. 8 dell'opponente), essendo sufficiente rilevare come la presente controversia verta esclusivamente sul corrispettivo per le prestazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 18 ottobre 2024.
7 di 11 Nondimeno, diversamente da quanto opinato dall'opposta, il fatto che si discuta di somme precedenti a quella data non rende di per sé legittima la pretesa creditoria e non esime dalla valutazione della sua fondatezza alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Infatti, la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che la prestazione resa in esecuzione del contratto risulti affetto da difformità o vizi, essendo meritevole di tutela l'interesse del committente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto al prestatore d'opera.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass. 18587/2024 e Cass. 2154/2021), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. 20719/2023,
Cass. 23759/2016); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle
8 di 11 parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass.
36295/2023, Cass. 2154/2021, Cass. 2720/2009, Cass. 16822/2003,
Cass. 8880/2000).
Nel caso di specie, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è infondata, e ciò
a prescindere dalla valutazione se la prestatrice d'opera CP_1 avendo agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia assolto o meno all'onere, di cui sarebbe stata gravata a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. ha dedotto di avere ricevuto varie contestazioni da Parte_1 clienti finali.
Un primo cliente finale, Zivan s.r.l., con missiva in data 19 settembre 2024, ha denunciato a la mancata crimpatura Parte_1 del capocorda con conseguente sfilatura della guaina termorestringente (cfr. doc. 9 dell'opponente e fotografie allegate).
Poi, in data 27 gennaio 2025 comunicava alla Parte_1 CP_1 di avere ricevuto da un secondo cliente finale, Zapi s.p.a., un'altra contestazione relativa ad un errato cablaggio consegnato in data 20 marzo 2024, consistente nel non corretto inserimento in sede del terminale (cfr. doc. 15 dell'opponente e fotografie allegate).
Infine, in data 6 febbraio 2025 comunicava Parte_1 nuovamente alla di avere ricevuto due ulteriori contestazioni, CP_1 relative una all'inversione di polarità su connettori e conduttori intrecciati (cfr. doc. 16 dell'opponente e fotografie allegate), l'altra a danneggiamenti di guaine e cavi del cablaggio consegnato in data 14 marzo 2024 (cfr. doc. 17 dell'opponente e fotografie allegate).
Di converso, la respingendo ogni addebito e negando di CP_1 avere mai riconosciuto la propria responsabilità, ha replicato che aveva disatteso ogni richiesta di poter visionare i pezzi Parte_1
9 di 11 asseritamente non conformi, di comunicare le informazioni sulla loro tracciabilità e di poter eventualmente rimediare.
Orbene, nel caso di specie è dirimente rilevare che nessuna delle contestazioni mosse da si riferisce alle prestazioni Parte_1 eseguite dalla nel periodo (dal 1° settembre al 18 settembre CP_1
2024) oggetto della domanda di pagamento del relativo corrispettivo: infatti, per un verso, non vi è alcuna prova che i pezzi asseritamente difettosi siano stati consegnati a Zivan s.r.l. nel settembre 2024 e si riferiscano a prestazioni eseguite dalla in quel mese, risultando CP_1 dalla stessa documentazione prodotta dall'odierna opponente che detto cliente finale abbia ricevuto da numerosi lotti Parte_1 anche in altri e precedenti mesi del 2024 (cfr. doc. 9); per altro verso, le ulteriori contestazioni si riferiscono, secondo la prospettazione della stessa società opponente, a consegne effettuate nel marzo 2024 e, dunque, prestazioni precedenti al periodo in discussione.
Anche ammettendo l'esistenza di un inadempimento da parte della dovrebbe comunque ritenersi, all'esito di una valutazione CP_1 di confronto tra i due inadempimenti, che il rifiuto di di Parte_1 pagare il corrispettivo per le opere eseguite dalla non sia di CP_1 buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., atteso che (i) non risulta – né invero è stato dedotto – che vi siano allo stato lavorazioni difformi non ancora ripristinate, (ii) la funzionalità dei cablaggi è stata, anzi, ripristinata personalmente da come affermato dalla stessa opponente in citazione e Parte_1 come peraltro risulta dallo scambio di corrispondenza e dai rapporti di non conformità in atti, (iii) non appare esservi una proporzionalità tra le spese per l'eliminazione delle difformità, limitate ad un non meglio precisato numero di cablaggi, e l'ingente corrispettivo (di €
27.200,00) che rifiuta di corrispondere al prestatore Parte_1
d'opera (cfr. Cass. 26365/2013 e Cass. 5231/1998, in tema di appalto), (iv) non è contestato che non abbia Parte_1
10 di 11 acconsentito a far visionare alla i componenti asseritamente CP_1 difettosi (art. 115 c.p.c.), (v) non ha provato – né Parte_1 ancora prima ha specificamente dedotto – di avere subito alcun pregiudizio economico, né per le spese sostenute direttamente per i ripristini, né quale conseguenza dell'eventuale compromissione dei rapporti contrattuali intercorsi con i clienti finali.
La dirimenza degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza dei capitoli di prova formulati dalle parti.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nonché della mancata redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato, che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere alla parte opposta le Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e VA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 14 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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