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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 9168/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia, presso il cui studio sito in Mondragone
(CE), alla Via Torino n. 4, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
Contro
(P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Maisto ed Anna Maisto, presso il cui studio in Aversa, alla
Via S. D'Acquisto n. 100, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
(C.F. , rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Valerio Paudice, presso il cui studio in Sessa Aurunca, in Via
Appia SS7, Parco fiorito, è elettivamente domiciliato
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Carinola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1334/2019 del Giudice di Pace di Carinola nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c. nella causazione del sinistro che si è verificato in data 24.06.17, alle ore 8:20 circa, in
Francolise e che ha visto coinvolte l'autovettura Fiat 500 tg. EF 263 ZK (polizza n. 442471763) di proprietà degli attori, condotta da e Parte_3
l'autovettura Fiat NT tg. DB 126 ZZ (polizza n. 442472073) di proprietà e condotta da Controparte_2
Alla base del presente gravame gli appellanti hanno dedotto: a) la violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
b) la falsa applicazione dell'art. 2054, comma II c.c.; c) l'omessa liquidazione delle voci di danno patrimoniali richieste;
d) l'omesso calcolo di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate.
Con comparsa di costituzione in appello si è costituita la Controparte_1
eccependo: 1) la nullità dell'atto di citazione in appello per genericità; 2)
[...]
l'infondatezza dei motivi proposti. La predetta parte ha inoltre spiegato appello incidentale ritenendo erroneamente configurata la fattispecie del concorso di colpa,
a fronte dell'esclusiva responsabilità degli appellanti nel verificarsi del sinistro in discorso e chiedendo perciò la riforma della sentenza in tal senso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è, infine, costituito in appello il quale ha eccepito: 1) Controparte_2
l'infondatezza delle avverse difese;
2) l'erronea applicazione del concorso di colpa ex art. 2054, 2 comma c.c. nella causazione del sinistro. Ha anch'essa concluso per la riforma della sentenza proponendo appello incidentale volto all'accertamento dell'esclusiva responsabilità degli appellanti nella produzione del sinistro.
Così sinteticamente riportato l'iter processuale, la causa, assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, ritenuta matura per la decisione senza l'espletamento di alcuna istruttoria ulteriore, è stata riservata in decisione all'udienza del
06.03.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. *
L'appello, sia principale che incidentale, è infondato e deve essere rigettato.
Sulla genericità dei motivi di appello.
L'eccezione preliminare proposta da in merito Controparte_1 alla genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio
2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre
2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001,
n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione degli appellanti e Parte_1
consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal Parte_2
gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
Difatti, a conferma di ciò, le parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le prospettazioni di controparte.
Sulla valutazione dell'istruttoria e sull'applicabilità dell'art. 2054 comma II c.c. Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito del gravame.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati unitamente ai motivi di appello incidentale proposti dai convenuti, giacchè alla base di essi vi è la comune richiesta di rivedere la valutazione condotta dal Giudice di Pace in merito al materiale istruttorio in atti e la conseguente affermazione del concorso di colpa ex art. 2054 comma II c.c.
Invero, tutte le parti concordano nel ritenere che il Giudice abbia errato in detta valutazione, ferma restando la netta divergenza in ordine ai ritenuti responsabili esclusivi.
Il motivo è infondato.
Sebbene si evinca da subito un deficit motivazionale nel gravato provvedimento - cui in questa sede si potrà porre rimedio in forza del principio in base al quale: “il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo” (Cass. n. 4945/1987, n. 696/2002 e n.
4889/2016) - nel ripercorrere l'istruttoria non può che pervenirsi alla medesima conclusione del giudice di prime cure.
Difatti, dall'esame dell'istruttoria esperita in primo grado, non emergono elementi da cui desumere la precisa dinamica del sinistro per cui è causa e di scarsa attendibilità si palesano le dichiarazioni rese dai tre testi escussi, Testimone_1
(testimone oculare di parte attrice), (testimone oculare Testimone_2 di parte convenuta) e (testimone oculare di parte convenuta) Testimone_3
riscontrandosi numerose contraddizioni del narrato, in particolare in relazione a quale fosse l'automobile che, effettivamente, si trovava dietro la Fiat 500, la dinamica dello scontro, la corsia in cui sarebbe avvenuto lo scontro tra le automobili e alle modalità con le quali fu estratto Parte_3 dall'abitacolo della sua vettura.
In particolare, riferiva di trovarsi dietro la Fiat 500 Testimone_1 percorrendo la strada con direzione di marcia Sparanise – Sant'Andrea e che davanti alla 500 non vi erano altri veicoli, allorquando perveniva, nel senso di marcia opposto, una Fiat Grande NT di colore scuro che invadeva la corsia di marcia percorsa dalla Fiat 500 ed impattava contro questa (“Io mi trovavo a percorrere la strada teatro del sinistro con direzione di marcia
[...]
, preciso che seguivo la Fiat 500 ad una distanza di sicurezza…Posso Persona_1 precisare che davanti alla Fiat 500 non vi erano altri veicoli…Mentre procedevamo, dal senso di marcia opposto e precisamente S. Andrea-Sparanise, proveniva una Fiat Grande NT di colore scuro. Ho visto la Fiat NT che nel sopraggiungere dal senso di marcia opposto invadeva la corsia di marcia percorsa dalla Fiat 500. Il conducente quest'ultima frenava e sterzava a destra ma non riusciva ad evitare lo scontro che fu frontale…Dopo l'urto la Fiat 500 si ribaltava sull'opposta corsia di marcia mentre la Fiat Grande NT girava su se stessa rimanendo sulla carreggiata…)
Di contro, il teste di parte convenuta, riferiva di trovarsi in Tes_2 macchina dietro la Fiat 500 proveniente da Sparanise e in direzione Carinola e che davanti alla 500 c'era un tir di colore bianco e che il conducente della 500 effettuava una manovra di sorpasso ai danni del camion e nel fare detta manovra di sorpasso invadeva l'altra corsia andando ad impattare contro la Fiat NT che era sull'altra corsia in direzione Sparanise (Ricordo che era il giorno 24 Giugno
2017 verso le ore 08:30 del mattino ed io ero a bordo dell'auto del mio amico
e percorrevamo la SP per Carinola direzione Carinola…Preciso che Pt_3 provenivamo da Sparanise perché eravamo andati a fare rifornimento di gas…Ricordo che davanti a noi percorreva la medesima strada una Fiat 500 bianca e subito dopo un tir di colore bianco…Preciso che in quel tratto di strada vi era una striscia continua bianca, vi è difatti il divieto di sorpasso…Preciso che il conducente l'auto Fiat 500 effettuò una manovra di sorpasso ai danni del camion…Ricordo che il conducente l'auto Fiat 500 non rientrò nella sua corsia per concludere la manovra di sorpasso, andando ad impattare l'auto Fiat NT che proveniva da senso contrario, in direzione Sparanise…).
Emerge dunque una prima evidente contraddizione su quale fosse effettivamente il testimone oculare che viaggiava dietro la Fiat 500, atteso che entrambi riferiscono di essere nella macchina che seguiva la Fiat 500. Altra contraddizione riguarda poi la direzione di marcia in cui viaggiava la suddetta macchina (se direzione Carinola o Sant'Andrea). Del tutto divergente è la dinamica descritta (in un caso è la Fiat 500 con la sua incauta manovra di sorpasso a determinare l'incidente; nell'altra versione è la Fiat NT che invadeva la corsia della Fiat 500 determinando lo scontro); Infine, nel narrato del teste di parte attrice, davanti alla 500 non viaggiava nessuna macchina, i testi di parte convenuta affermano invece che vi era un camion/ tir di colore bianco.
Infine, si rilevano alcune incongruenze anche in ordine alle modalità con le quali fu estratto dall'abitacolo della sua vettura: Parte_3 Tes_1
affermava che furono i Vigili del fuoco ad estrarre il ragazzo (“
[...]
Precisamente i Vigili del fuoco che dovettero estrarre il ragazzo dalla Fiat
500…Sul luogo giunsero i carabinieri e le ambulanze”), versione confermata dal padre della vittima: “In merito al sinistro di cui è causa nulla posso riferire in quanto ola vettura Fiat 500 di mia proprietà era condotta in occasione del sinistro da mio figlio sono giunto sul luogo del sinistro Persona_2
c'erano i vigili del fuoco che provvidero a d estrarre mio figlio dall'abitacolo della vettura”. Il teste riferiva invece “Ricordo che Testimone_2 nessuno provvide a tirare fuori il ragazzo dalla Fiat 500 perché poteva essere pericoloso e pertanto aspettarono l'arrivo del servizio 118 che accorse dopo pochi minuti…Dopo pochi minuti è giunta sul posto una prima ambulanza, i cui medici hanno soccorso il conducente della Fiat 500, tirandolo fuori dall'abitacolo, immobilizzandolo con il collare e messo sulla barella per trasportarlo in ospedale”; infine il terzo teste riferiva quanto segue: “Ricordo Controparte_2
che il ragazzo che era nella Fiat 500 fu tirato fuori dall'abitacolo da un'infermiera intervenuta dopo avergli fatto indossare il collare e bagnato il viso con l'acqua”.
Nessun ulteriore elemento emerge dagli atti di causa. In effetti, dalla stessa relazione dei Carabinieri sopraggiunti sul luogo dello scontro, viene indicato che:
“Dell'incidente non è possibile ipotizzare alcuna presumibile dinamica e ci si rimette alle valutazioni degli organi competenti”.
Tanto premesso, si ritiene dunque che, nel caso di specie, il Giudice di pace abbia fatto corretta applicazione del principio per il quale: “In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.”. Dunque, “Ove, in base allo acquisito materiale probatorio, sia esclusa da quel giudice la possibilità della esatta ricostruzione dell'incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.”. (Cfr. Ordinanza
Cass. Civ. n. 13727 del 2 Maggio 2022).
In definitiva, questo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, ritiene non superata la presunzione di uguale concorso di colpa tra i due soggetti coinvolti nel sinistro, con conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure.
Sulle voci di danno patrimoniale non esaminate.
Infondata è poi l'ulteriore doglianza proposta da e Parte_1 relativa alla mancata liquidazione del danno patrimoniale Parte_2
rappresentato dal costo dell'immatricolazione di altro veicolo analogo al veicolo
Fiat 500, dall'importo necessario per la cancellazione dal PRA e per la consegna delle targhe del veicolo danneggiato, dall'importo relativo al tempo occorrente per la ricerca sul mercato di altro veicolo di pari caratteristiche, in quanto tale richiesta non è supportata da alcun documento probatorio che attesti le spese sostenute (a titolo esemplificativo avrebbero dovuto essere allegate le fatture, la documentazione relativa alla pratica di radiazione, se effettuata, la fattura del demolitore;
l'acquisto di veicolo analogo etc..).
Sulla omessa applicazione della rivalutazione monetaria.
Priva di pregio è anche l'ulteriore doglianza fatta valere dagli appellanti in relazione alla mancata rivalutazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni.
Sul punto si osserva che, come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuni per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno
2002, n. 8827; Cass. n. 20283/2004).
Tanto premesso l'importo riconosciuto a titolo di liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle due autovetture coinvolte nel sinistro è già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sicchè su di esso non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale e quelli incidentali devono essere rigettati e la sentenza di primo grado confermata.
Sulle spese.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano tra tutte le parti, stante la soccombenza reciproca e la circostanza che si è resa necessaria un'integrazione della motivazione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, che si pone a carico in solido a tutte le parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale e incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa. - dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, che si pone a carico in solido a tutte le parti soccombenti.
Santa Maria Capua Vetere, 19.9.2025 Il Giudice dr.ssa Ambra Alvano