TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1655/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1655/2023 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Sanchez Codoni, Vricella, Giudici Parte_1 ricorrente contro
, con gli avv.ti Ioele e Ricciardi CP_1 resistente
pagina 1 di 11 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto nel gennaio 2020 da , e riferisce di aver lavorato CP_2 per tale azienda nell'ambito di un appalto assegnatole da presso la sede CP_1
Parte operativa di in via Pantanelli a Montelabbate (PU), con cessazione del rapporto in data 14 settembre 2021;
- in data 16 settembre 2021 egli è stato assunto dalla convenuta per cui CP_1 ancora oggi lavora. Da quel momento ha lavorato inizialmente presso la sede operativa di CO Parte
in Strada dei Cacciatori, PU, per poi essere trasferito presso il magazzino di Parte Piacenza dal settembre 2022 e nuovamente trasferito presso la sede di via Pantanelli
a Montelabbate dal giugno 2023;
- egli domanda in questa sede l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 3 CCNL trasporto merci logistica per tutto il periodo oggetto di causa e del trasferimento di ramo di azienda avvenuto tra e nel settembre 2021, CP_2 CP_4 con prosecuzione del rapporto alle dipendenze di quest'ultima, e pertanto:
1. per il periodo alle dipendenze di , CP_2
a) l'accertamento del diritto al pagamento della somma di euro 12.426,30 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento per il periodo alle dipendenze di
[...]
; CP_2
b) l'accertamento del proprio diritto al pagamento di euro 985,13 a titolo di tfr;
c) l'accertamento del proprio diritto al pagamento di euro 34.955,14 a titolo di lavoro straordinario;
d) l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 884,65 a titolo di incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, con la condanna di ex art. 2112 c.c. o ex art. 29 d. lgs. n. 276/2003 al CP_1 pagamento delle predette somme;
2) per il periodo successivo all'assunzione presso la convenuta del 16 settembre 2021,
l'accertamento del diritto al pagamento della somma di euro 3.586,83 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento, con condanna di al pagamento della CP_1 predetta somma, oltre interessi e valutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pagina 2 di 11 - la società resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto,
e per quanto attiene al periodo di lavoro alle dipendenze di chiede CP_2
l'accertamento del difetto di legittimazione passiva sostenendo: a) che la cessazione del C rapporto di lavoro con e l'assunzione da parte di non sono state contestate da CP_4 ricorrente e dimostrano che i rapporti di lavoro con le due società sono stati autonomi che distinti, pertanto annulla vale invocare l'articolo 2112 cc relativamente al cambio di appalto;
b) che controparte sì è in corsa in decadenza rispetto alla solidarietà di cui all'articolo 29 d. lgs. n. 276/2003; rilevato che:
- la domanda relativa all'accertamento del trasferimento di ramo d'azienda va rigettata;
- anche a voler ritenere effettivamente realizzata un'operazione di cessione ex art. 2112 c.c. C tra e il ricorrente non allega quando la stessa sia avvenuta, e l'unico CP_1 riscontro documentale in tal senso è offerto dal doc. 8 allegato alla memoria, dal quale C risulta che vi sia stato un avvicendamento tra e nella gestione dell'appalto di CP_4
Montelabbate nel marzo 2022. È però documentale che il rapporto di lavoro tra il C ricorrente e sia cessato a causa del licenziamento intimatogli in data 14 settembre 2021
e che a due giorni di distanza egli sia stato assunto ex novo da ed assegnato a CP_4 tutt'altro appalto;
- considerato che il ricorrente non contesta la legittimità degli atti negoziali predetti, che hanno inciso sulla sua posizione lavorativa prima che la riferita operazione negoziale si fosse realizzata, ogni ulteriore questione è assorbita, non potendosi né accertare che il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze di CP_4 né che quest'ultima sia responsabile dei crediti di lavoro da lui maturati ai sensi dell'art. 2112 c.c. La norma codicistica prevede, infatti, che il cessionario sia solidamente responsabile con il cedente rispetto ai “crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Anche a voler collocare il trasferimento allegato dal ricorrente in epoca antecedente al cambio appalto di cui al doc. 8 di l'assenza di specifiche CP_4 allegazioni rispetto al momento in cui si sarebbe realizzato, e in particolare rispetto alla sua collocazione in epoca anteriore al licenziamento del 21/9, impedisce di ritenere che dei crediti da lui vantati sia responsabile la resistente in qualità di cessionaria del ramo d'azienda, non essendo dimostrata la pendenza del rapporto al momento dell'asserito pagina 3 di 11 passaggio;
- quanto invece alla solidarietà di cui all'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, essendo indiscussa l'esistenza di un subappalto affidato da a va esaminata CP_1 CP_2
l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente a pagina 7 della memoria;
- come noto, il dies a quo del relativo biennio decorre dalla cessazione dell'appalto nell'ambito del quale è maturato il credito. Anche nel corso dell'odierna discussione il C procuratore della resistente ha evidenziato che dopo il licenziamento del ricorrente ha continuato a svolgere l'attività appaltata, pertanto non è possibile far coincidere temporalmente la cessazione dell'appalto con la fine del rapporto di lavoro tra il ricorrente C e . Un riscontro documentale utile a tal fine è tuttavia fornito come già accenato dal doc. 8 allegato alla memoria, da cui risulta che l'avvicendamento nel predetto appalto tra C
e si è realizzato il successivo 30.3.2022.
Considerato che
dagli atti del giudizio CP_4 risulta una richiesta di visibilità della resistente in data 14.2.2024, la stessa del decreto di fissazione dell'udienza, la decadenza deve intendersi pienamente evitata, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la condanna di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. CP_1
276/2003 per qualunque credito retributivo maturato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto da questa conferito a;
CP_2
- ciò premesso, quanto al livello di inquadramento relativo al periodo di lavoro per IR
, va chiarito che dall'esame del CCNL che lo stesso contratto individuale CP_2 richiama, il CCNL Trasporti, Merci, Logistica e Spedizioni, non risulta esistere il livello contrattualmente assegnato al sig. dalla società, cioè il D1; Pt_1
- la decisione sulla domanda in esame, volta in sostanza alla verifica del parametro retributivo idoneo a soddisfare, quantomeno in via presuntiva, i precetti costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione alle mansioni svolte dal lavoratore, richiede a maggior ragione la ricostruzione delle attività affidate al medesimo per poi procedere all'esame degli inquadramenti proposti dalle previsioni delle parti sociali;
- anche solo considerando le dichiarazioni meno favorevoli al ricorrente rese dal teste
, introdotto dalla società resistente, risulta confermato (come d'altra parte riferito Tes_1 altresì dai testi e le cui dichiarazioni non contrastano ma completano Tes_2 Tes_3
C quelle del sig. ) che nel periodo del rapporto con il ricorrente non ha svolto il Tes_1 ruolo di mero “operaio con mansioni di addetto alla logistica di magazzino”, come risulta pagina 4 di 11 invece dal contratto di lavoro allegato al ricorso sub doc. 1;
- il sig. stesso ha infatti riferito di una certa autonomia organizzativa del sig. Tes_1
che non si limitava ad organizzare la propria prestazione, ma si occupava Pt_1 dell'organizzazione del lavoro altrui, come riferimento per (subappaltante) nel CP_4 cantiere di Montelabbate, seppur nell'ambito del coordinamento con il supervisore di filiale signor il teste ha definito il ricorrente come “responsabile dei Pt_3 Tes_1 magazzinieri”, a cui questi chiedevano ferie e permessi e di cui egli segnalava eventuali illeciti disciplinari, occupandosi anche di richiamarli. Oltre ad occuparsi personalmente di alcune attività come quelle di consegna e ritiro, egli sorvegliava infatti l'attività dei magazzinieri (una dozzina) nonché quella degli autisti di IR (9), presidiava l'organizzazione dei giri assumendo anche decisioni volte a gestire eventuali esigenze estemporanee/eccezionali (es. inviando autisti più “scarichi” ad aiutare colleghi in difficoltà), si preoccupava di monitorare il carico della merce e si assicurava che venisse consegnata. Era inoltre il ricorrente ad avere la responsabilità di prendere alcune decisioni, come quella di attivare la c.d. procedura bilico special (cioè di optare per l'impiego di un autoarticolato ulteriore in caso di consegne oltre i quantitativi ordinari), e a fungere da referente per gli autisti in caso di problemi;
- l'attività predetta pare inquadrarsi adeguatamente proprio nel livello rivendicato dal ricorrente, il 3, nel quale rientrano “I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. Pare infatti che la descrizione svolta nel CCNL sia pertinente al caso di specie se si ha riguardo, in particolare, alla necessità che - sulla base delle dichiarazioni dei testi - si imponeva quotidianamente al ricorrente di prendere decisioni (seppur di modesta rilevanza) nell'ambito dell'intera organizzazione dell'attività del magazzino oggetto dell'appalto, come quelle sul numero di autoarticolati da impiegare, o sulle modifiche dei giri per soddisfare le esigenze sopravvenute. La conclusione è peraltro avvalorata dalla considerazione del profilo esemplificativo valorizzato nel ricorso, riferito ai “capisquadra di magazzino e ribalta che
pagina 5 di 11 coordinino più di 3 operai”, in cui pare rientrare perfettamente la figura del sig. Pt_1
C all'interno del magazzino gestito all'epoca da;
- ciò detto per quanto attiene al livello di inquadramento, quanto allo straordinario non può accogliersi la richiesta svolta in via principale da parte del ricorrente, fondata su prospetti redatti da lui stesso e privi di adeguato riscontro;
- deve invece ritenersi provato dai testi sentiti in giudizio (ancora una volta Tes_3
e ) che egli abbia lavorato dal lunedì al sabato (secondo le indicazioni Tes_2 Tes_1 contrattuali, non specificamente contestate) per almeno 9 ore e 30 minuti al giorno, cioè quantomeno dalle 4:30, orario in cui si occupava personalmente di aprire il magazzino, alle 9:30, e poi dalle 15 (al massimo) fino quantomeno alle 19:30;
- considerato che i conteggi da ultimo allegati alle note conclusive dal ricorrente sono stati redatti proprio considerando 3 ore giornaliere di straordinario e il livello di inquadramento riconosciuto con la presente sentenza, e considerato che su di essi la resistente non ha svolto alcuna specifica censura, la domanda può essere accolta sia nell'an che nel quantum indicato nel predetto conteggio;
- va a questo punto esaminata la (generica) difesa svolta dalla resistente in ordine al compenso di maggior favore percepito dal ricorrente nel corso del rapporto con IR;
- gli “importi aggiuntivi alle somme previste dal CCNL denominati bonus e/o forfettizzazione che raggiungevano circa € 1000 al mese”, infatti, secondo la resistente azzererebbero o quantomeno ridurrebbero il dovuto anche a fronte di un accoglimento della domanda sul diritto al superiore inquadramento (pag. 4 memoria);
- ebbene, è condivisibile il principio, affermato in epoca pur remota dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “in caso di passaggio alla qualifica superiore il superminimo goduto dal lavoratore nella qualifica di provenienza viene assorbito nel più favorevole trattamento riconosciuto dal contratto collettivo per la più elevata qualifica conseguita, ne' tale assorbimento viola l'art. 2103 cod. civ. giacché il predetto meccanismo di salvaguardia del trattamento più favorevole esaurisce la propria funzione nel confronto tra la retribuzione raggiunta prima della promozione e quella immediatamente successiva senza invece garantire al lavoratore promosso una retribuzione superiore, in ogni momento temporale successivo alla promozione, a quella che gli sarebbe spettata secondo il precedente inquadramento” (Cass. Sez. L., 22/02/1985, n. 1600);
pagina 6 di 11 - anche a voler applicare mutatis mutandis il suddetto principio al caso di specie, tuttavia, va detto che non è allegato né tantomeno dimostrato che i non meglio precisati importi riconosciuti asseritamente in eccesso rispetto ai trattamenti minimi tabellari fossero correlati alla qualità/quantità della prestazione del ricorrente, così da assorbire le differenze oggi dovutegli in forza del riconoscimento del diritto ad essere inquadrato fin dall'inizio del rapporto ad un livello superiore di inquadramento, non essendo dimostrata la correlazione causale dell'erogazione con il valore concretamente riconosciuto alla prestazione;
- la domanda del ricorrente va pertanto accolta senza riduzione alcuna;
- per il periodo successivo al 16 settembre 2021, in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di e rivendica esclusivamente il diritto alle differenze retributive da CP_4 maggior livello contrattuale, va rilevato quanto segue;
- come già si è detto non può essere riconosciuta alcuna continuità giuridica tra il rapporto C con e quello con La domanda sull'inquadramento va pertanto esaminata senza CP_4 considerare le mansioni svolte in precedenza dal ricorrente in altra sede e alle dipendenze di altro datore di lavoro;
- ciò presso ricorrente è stato assunto dalla resistente con inquadramento G1 del CCNL
Trasporti, Merci, Spedizioni e logistica (doc. 6 ric.). Trattasi di inquadramento relativo al personale che svolge mansioni di autista;
- i testi sentiti hanno tuttavia riferito che al di là del formale inquadramento il ricorrente ha CO svolto, sia nel primo periodo presso il magazzino , che nel secondo periodo presso il Parte magazzino le mansioni di vice-referente di magazzino;
- in particolare, il teste (referente del magazzino da settembre 2021 ad aprile Tes_4
2022) ha dichiarato:
“Al mattino il ricorrente trasportava merce da un magazzino all'altro, a volte seguiva i mezzi nelle officine o andava a recuperare gli autisti che avevano avuto incidenti.
Di base era questa la sua attività, poi al bisogno faceva anche altro, gli ho fatto anche consegnare la merce avendo possibilità in tal senso da contratto. Faceva consegne di merce ingombrante, ad esempio, quelle consegne che gli autisti ordinari non facevano.
Eravamo tutti inquadrati come autisti, l'appalto era come autisti quindi per lavorare lì bisognava essere inquadrati così.
pagina 7 di 11 Io ero il preposto, lo sono stato dall'inizio dell'appalto nel 2018 fino alla cessazione.
La gestione era tutta a carico mio. Giornalmente gli davo le indicazioni.”
[…]
“in quel periodo quando mi si è presentato il sig. lo abbiamo inquadrato come Pt_1
CO vice-referente perché chiedeva una persona di riferimento in caso di mia assenza.
Abbiamo indicato lui perché non aveva precedenti come autista e perché stesse lì in caso di mia assenza, ma ogni decisione e ogni direttiva di coordinamento del personale era adottata da me.
Io comunque sono stato assente tre giorni in tre anni.”
Non molto dissimilmente il teste in relazione allo stesso periodo ha dichiarato Tes_5
(udienza 1/4/2025): CO
“Conosco il sig. Abbiamo lavorato insieme presso l'appalto di Pesaro, Pt_1
Strada dei Cacciatori, più o meno nel 2022. Io nel primo periodo ero autista, e per quanto ne so lui si occupava dei mezzi, infatti se c'era un problema riferivo a lui, che affiancava che era il responsabile. Successivamente (marzo-luglio) sono stato Tes_4 nominato io responsabile degli autisti in luogo di e il ricorrente è stato mio Tes_4 collaboratore, perché non si è occupato solo dei mezzi. Siccome avevamo un magazzino separato dalla sede, lui si occupava anche delle persone, della merce e dei mezzi di quella seconda sede. Quando sono stato in ferie mi ha sostituito.
Quando ho dato le dimissioni nei successivi due mesi ha svolto il mio ruolo, nell'ultimo periodo dell'appalto (agosto e settembre). CP_4
In qualità di collaboratore si occupava di interfacciarsi con le officine e di gestione dei mezzi, e dava una mano nell'organizzazione degli autisti presso l'altro magazzino.
Riferiva quello che io decidevo dell'organizzazione, era il loro riferimento.
Si occupava altresì di sovraintendere le operazioni del personale di magazzino.
Il responsabile assegnava i giri alle persone, occupandosi anche di sostituzioni in caso di assenze, di gestione delle ferie e del personale in generale, anche a livello disciplinare.
C'erano dei compiti in cui io e il ricorrente ci alternavamo. CO
per esempio voleva che chiamassimo le persone da cui effettuare i ritiri. In questo ci alternavamo. CO Lui poi aveva un'agenda con cui assicurava che il ritiro di presso Poste fosse
pagina 8 di 11 affidato a turnazione ai diversi autisti.
Quando dava delle indicazioni sapevano che fosse delegato a farlo. Pt_1
Il magazzino era gestito da altra azienda.
Gli autisti erano 38-40 in totale. Nell'altro magazzino ce n'erano 7-8.
Adr: non so dire chi decidesse l'acquisto di un nuovo mezzo perché nel corso dell'appalto non ce n'è stato bisogno.
Adr: riguardo alle decisioni sui mezzi il responsabile non interveniva proprio. Se c'era un'autorizzazione da chiedere la chiedeva a , non a me.”; Pt_1 CP_4
- sulla base di tali dichiarazioni risulta che anche dopo il passaggio alle dipendenze di il ricorrente non ha svolto un'attività concentrata sulla propria esclusiva CP_4 prestazione, ma ha funto da raccordo tra il responsabile del magazzino e gli operatori ad esso addetti;
- può dunque escludersi che l'inquadramento pertinente potesse essere quello formalmente attribuitogli, come detto riferito agli autisti/personale viaggiante, e va verificato quale diverso parametro contrattuale si attagli meglio al suo profilo;
- va in questo senso escluso che possa essere utilizzato il parametro di cui al livello 5 del medesimo CCNL, riferito ai “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”;
- il (pur limitato) limitato margine di autonomia e responsabilità nell'organizzazione dell'attività e nella gestione dei mezzi, nell'ambito delle istruzioni ricevute dal proprio responsabile, che emerge dalle dichiarazioni dei testi e (“Riferiva Tes_4 Tes_5 quello che io decidevo dell'organizzazione, era il loro riferimento”, teste Tes_5 suggerisce per tale periodo il riferimento al livello appena superiore, il 4, nel quale sono inquadrati “I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”;
- in assenza di specifiche difese sul punto (es. rispetto ad eventuali specifiche indennità
pagina 9 di 11 legate al ruolo), tale inquadramento ed ogni conseguenza in termini economici andranno considerati per tutto il periodo del rapporto con oggetto di causa, a prescindere CP_4 dall'eventuale parziale depauperamento dei compiti e delle responsabilità assegnati al ricorrente una volta rientrato nella sede di Montelabbate;
- va a questo punto nuovamente esaminata la tesi della resistente che, valorizzando la
“forfetizzazione trasferta” riconosciuta in busta paga dall'inizio del rapporto, anche per tale periodo pretenderebbe di ritenere infondata qualunque rivendicazione economica avanzata dal ricorrente, quand'anche fosse accertato il diritto all'inquadramento ad un livello superiore;
- anche in tal caso, tuttavia, tale voce non può essere qualificata, in assenza di adeguati riscontri, come malcelato superminimo, che possa dunque ritenersi assorbire, almeno in parte, le differenze retributive che conseguono al riconoscimento del diritto del ricorrente ad un livello di inquadramento superiore a quello contrattualmente assegnatogli, non essendo in alcun modo provato che sussista un qualche nesso tra le peculiarità in termini quali- e quantitativi della prestazione richiesta al ricorrente e la l'erogazione in questione, solo formalmente riferita alla trasferta;
- ciò detto, la causa va rimessa in istruttoria al fine di determinare l'entità del credito del ricorrente a titolo di differenze retributive tra quanto riconosciuto in forza dell'inquadramento a livello G1 e quanto spettante considerando l'inquadramento al livello
4 CCNL applicato al rapporto dal giorno dell'assunzione presso la società resistente;
- si riserva ogni ulteriore determinazione, anche in punto di spese, alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del CCNL trasporto merci logistica a far data dall'assunzione presso e fino al licenziamento;
CP_2
- per l'effetto condanna la resistente, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 76/2003, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme:
a) euro 12.426,30 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento;
b) euro 985,13 a titolo di tfr;
c) euro 884,65 a titolo di incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità;
pagina 10 di 11 d) euro 7.776,59 a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4 CCNL dal 16.9.2021, data di assunzione presso la resistente;
- rimette la causa in istruttoria al fine di determinare le conseguenti differenze retributive;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese.
Vicenza, 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1655/2023 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Sanchez Codoni, Vricella, Giudici Parte_1 ricorrente contro
, con gli avv.ti Ioele e Ricciardi CP_1 resistente
pagina 1 di 11 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto nel gennaio 2020 da , e riferisce di aver lavorato CP_2 per tale azienda nell'ambito di un appalto assegnatole da presso la sede CP_1
Parte operativa di in via Pantanelli a Montelabbate (PU), con cessazione del rapporto in data 14 settembre 2021;
- in data 16 settembre 2021 egli è stato assunto dalla convenuta per cui CP_1 ancora oggi lavora. Da quel momento ha lavorato inizialmente presso la sede operativa di CO Parte
in Strada dei Cacciatori, PU, per poi essere trasferito presso il magazzino di Parte Piacenza dal settembre 2022 e nuovamente trasferito presso la sede di via Pantanelli
a Montelabbate dal giugno 2023;
- egli domanda in questa sede l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 3 CCNL trasporto merci logistica per tutto il periodo oggetto di causa e del trasferimento di ramo di azienda avvenuto tra e nel settembre 2021, CP_2 CP_4 con prosecuzione del rapporto alle dipendenze di quest'ultima, e pertanto:
1. per il periodo alle dipendenze di , CP_2
a) l'accertamento del diritto al pagamento della somma di euro 12.426,30 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento per il periodo alle dipendenze di
[...]
; CP_2
b) l'accertamento del proprio diritto al pagamento di euro 985,13 a titolo di tfr;
c) l'accertamento del proprio diritto al pagamento di euro 34.955,14 a titolo di lavoro straordinario;
d) l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 884,65 a titolo di incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, con la condanna di ex art. 2112 c.c. o ex art. 29 d. lgs. n. 276/2003 al CP_1 pagamento delle predette somme;
2) per il periodo successivo all'assunzione presso la convenuta del 16 settembre 2021,
l'accertamento del diritto al pagamento della somma di euro 3.586,83 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento, con condanna di al pagamento della CP_1 predetta somma, oltre interessi e valutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pagina 2 di 11 - la società resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto,
e per quanto attiene al periodo di lavoro alle dipendenze di chiede CP_2
l'accertamento del difetto di legittimazione passiva sostenendo: a) che la cessazione del C rapporto di lavoro con e l'assunzione da parte di non sono state contestate da CP_4 ricorrente e dimostrano che i rapporti di lavoro con le due società sono stati autonomi che distinti, pertanto annulla vale invocare l'articolo 2112 cc relativamente al cambio di appalto;
b) che controparte sì è in corsa in decadenza rispetto alla solidarietà di cui all'articolo 29 d. lgs. n. 276/2003; rilevato che:
- la domanda relativa all'accertamento del trasferimento di ramo d'azienda va rigettata;
- anche a voler ritenere effettivamente realizzata un'operazione di cessione ex art. 2112 c.c. C tra e il ricorrente non allega quando la stessa sia avvenuta, e l'unico CP_1 riscontro documentale in tal senso è offerto dal doc. 8 allegato alla memoria, dal quale C risulta che vi sia stato un avvicendamento tra e nella gestione dell'appalto di CP_4
Montelabbate nel marzo 2022. È però documentale che il rapporto di lavoro tra il C ricorrente e sia cessato a causa del licenziamento intimatogli in data 14 settembre 2021
e che a due giorni di distanza egli sia stato assunto ex novo da ed assegnato a CP_4 tutt'altro appalto;
- considerato che il ricorrente non contesta la legittimità degli atti negoziali predetti, che hanno inciso sulla sua posizione lavorativa prima che la riferita operazione negoziale si fosse realizzata, ogni ulteriore questione è assorbita, non potendosi né accertare che il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze di CP_4 né che quest'ultima sia responsabile dei crediti di lavoro da lui maturati ai sensi dell'art. 2112 c.c. La norma codicistica prevede, infatti, che il cessionario sia solidamente responsabile con il cedente rispetto ai “crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Anche a voler collocare il trasferimento allegato dal ricorrente in epoca antecedente al cambio appalto di cui al doc. 8 di l'assenza di specifiche CP_4 allegazioni rispetto al momento in cui si sarebbe realizzato, e in particolare rispetto alla sua collocazione in epoca anteriore al licenziamento del 21/9, impedisce di ritenere che dei crediti da lui vantati sia responsabile la resistente in qualità di cessionaria del ramo d'azienda, non essendo dimostrata la pendenza del rapporto al momento dell'asserito pagina 3 di 11 passaggio;
- quanto invece alla solidarietà di cui all'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, essendo indiscussa l'esistenza di un subappalto affidato da a va esaminata CP_1 CP_2
l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente a pagina 7 della memoria;
- come noto, il dies a quo del relativo biennio decorre dalla cessazione dell'appalto nell'ambito del quale è maturato il credito. Anche nel corso dell'odierna discussione il C procuratore della resistente ha evidenziato che dopo il licenziamento del ricorrente ha continuato a svolgere l'attività appaltata, pertanto non è possibile far coincidere temporalmente la cessazione dell'appalto con la fine del rapporto di lavoro tra il ricorrente C e . Un riscontro documentale utile a tal fine è tuttavia fornito come già accenato dal doc. 8 allegato alla memoria, da cui risulta che l'avvicendamento nel predetto appalto tra C
e si è realizzato il successivo 30.3.2022.
Considerato che
dagli atti del giudizio CP_4 risulta una richiesta di visibilità della resistente in data 14.2.2024, la stessa del decreto di fissazione dell'udienza, la decadenza deve intendersi pienamente evitata, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la condanna di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. CP_1
276/2003 per qualunque credito retributivo maturato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto da questa conferito a;
CP_2
- ciò premesso, quanto al livello di inquadramento relativo al periodo di lavoro per IR
, va chiarito che dall'esame del CCNL che lo stesso contratto individuale CP_2 richiama, il CCNL Trasporti, Merci, Logistica e Spedizioni, non risulta esistere il livello contrattualmente assegnato al sig. dalla società, cioè il D1; Pt_1
- la decisione sulla domanda in esame, volta in sostanza alla verifica del parametro retributivo idoneo a soddisfare, quantomeno in via presuntiva, i precetti costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione alle mansioni svolte dal lavoratore, richiede a maggior ragione la ricostruzione delle attività affidate al medesimo per poi procedere all'esame degli inquadramenti proposti dalle previsioni delle parti sociali;
- anche solo considerando le dichiarazioni meno favorevoli al ricorrente rese dal teste
, introdotto dalla società resistente, risulta confermato (come d'altra parte riferito Tes_1 altresì dai testi e le cui dichiarazioni non contrastano ma completano Tes_2 Tes_3
C quelle del sig. ) che nel periodo del rapporto con il ricorrente non ha svolto il Tes_1 ruolo di mero “operaio con mansioni di addetto alla logistica di magazzino”, come risulta pagina 4 di 11 invece dal contratto di lavoro allegato al ricorso sub doc. 1;
- il sig. stesso ha infatti riferito di una certa autonomia organizzativa del sig. Tes_1
che non si limitava ad organizzare la propria prestazione, ma si occupava Pt_1 dell'organizzazione del lavoro altrui, come riferimento per (subappaltante) nel CP_4 cantiere di Montelabbate, seppur nell'ambito del coordinamento con il supervisore di filiale signor il teste ha definito il ricorrente come “responsabile dei Pt_3 Tes_1 magazzinieri”, a cui questi chiedevano ferie e permessi e di cui egli segnalava eventuali illeciti disciplinari, occupandosi anche di richiamarli. Oltre ad occuparsi personalmente di alcune attività come quelle di consegna e ritiro, egli sorvegliava infatti l'attività dei magazzinieri (una dozzina) nonché quella degli autisti di IR (9), presidiava l'organizzazione dei giri assumendo anche decisioni volte a gestire eventuali esigenze estemporanee/eccezionali (es. inviando autisti più “scarichi” ad aiutare colleghi in difficoltà), si preoccupava di monitorare il carico della merce e si assicurava che venisse consegnata. Era inoltre il ricorrente ad avere la responsabilità di prendere alcune decisioni, come quella di attivare la c.d. procedura bilico special (cioè di optare per l'impiego di un autoarticolato ulteriore in caso di consegne oltre i quantitativi ordinari), e a fungere da referente per gli autisti in caso di problemi;
- l'attività predetta pare inquadrarsi adeguatamente proprio nel livello rivendicato dal ricorrente, il 3, nel quale rientrano “I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. Pare infatti che la descrizione svolta nel CCNL sia pertinente al caso di specie se si ha riguardo, in particolare, alla necessità che - sulla base delle dichiarazioni dei testi - si imponeva quotidianamente al ricorrente di prendere decisioni (seppur di modesta rilevanza) nell'ambito dell'intera organizzazione dell'attività del magazzino oggetto dell'appalto, come quelle sul numero di autoarticolati da impiegare, o sulle modifiche dei giri per soddisfare le esigenze sopravvenute. La conclusione è peraltro avvalorata dalla considerazione del profilo esemplificativo valorizzato nel ricorso, riferito ai “capisquadra di magazzino e ribalta che
pagina 5 di 11 coordinino più di 3 operai”, in cui pare rientrare perfettamente la figura del sig. Pt_1
C all'interno del magazzino gestito all'epoca da;
- ciò detto per quanto attiene al livello di inquadramento, quanto allo straordinario non può accogliersi la richiesta svolta in via principale da parte del ricorrente, fondata su prospetti redatti da lui stesso e privi di adeguato riscontro;
- deve invece ritenersi provato dai testi sentiti in giudizio (ancora una volta Tes_3
e ) che egli abbia lavorato dal lunedì al sabato (secondo le indicazioni Tes_2 Tes_1 contrattuali, non specificamente contestate) per almeno 9 ore e 30 minuti al giorno, cioè quantomeno dalle 4:30, orario in cui si occupava personalmente di aprire il magazzino, alle 9:30, e poi dalle 15 (al massimo) fino quantomeno alle 19:30;
- considerato che i conteggi da ultimo allegati alle note conclusive dal ricorrente sono stati redatti proprio considerando 3 ore giornaliere di straordinario e il livello di inquadramento riconosciuto con la presente sentenza, e considerato che su di essi la resistente non ha svolto alcuna specifica censura, la domanda può essere accolta sia nell'an che nel quantum indicato nel predetto conteggio;
- va a questo punto esaminata la (generica) difesa svolta dalla resistente in ordine al compenso di maggior favore percepito dal ricorrente nel corso del rapporto con IR;
- gli “importi aggiuntivi alle somme previste dal CCNL denominati bonus e/o forfettizzazione che raggiungevano circa € 1000 al mese”, infatti, secondo la resistente azzererebbero o quantomeno ridurrebbero il dovuto anche a fronte di un accoglimento della domanda sul diritto al superiore inquadramento (pag. 4 memoria);
- ebbene, è condivisibile il principio, affermato in epoca pur remota dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “in caso di passaggio alla qualifica superiore il superminimo goduto dal lavoratore nella qualifica di provenienza viene assorbito nel più favorevole trattamento riconosciuto dal contratto collettivo per la più elevata qualifica conseguita, ne' tale assorbimento viola l'art. 2103 cod. civ. giacché il predetto meccanismo di salvaguardia del trattamento più favorevole esaurisce la propria funzione nel confronto tra la retribuzione raggiunta prima della promozione e quella immediatamente successiva senza invece garantire al lavoratore promosso una retribuzione superiore, in ogni momento temporale successivo alla promozione, a quella che gli sarebbe spettata secondo il precedente inquadramento” (Cass. Sez. L., 22/02/1985, n. 1600);
pagina 6 di 11 - anche a voler applicare mutatis mutandis il suddetto principio al caso di specie, tuttavia, va detto che non è allegato né tantomeno dimostrato che i non meglio precisati importi riconosciuti asseritamente in eccesso rispetto ai trattamenti minimi tabellari fossero correlati alla qualità/quantità della prestazione del ricorrente, così da assorbire le differenze oggi dovutegli in forza del riconoscimento del diritto ad essere inquadrato fin dall'inizio del rapporto ad un livello superiore di inquadramento, non essendo dimostrata la correlazione causale dell'erogazione con il valore concretamente riconosciuto alla prestazione;
- la domanda del ricorrente va pertanto accolta senza riduzione alcuna;
- per il periodo successivo al 16 settembre 2021, in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di e rivendica esclusivamente il diritto alle differenze retributive da CP_4 maggior livello contrattuale, va rilevato quanto segue;
- come già si è detto non può essere riconosciuta alcuna continuità giuridica tra il rapporto C con e quello con La domanda sull'inquadramento va pertanto esaminata senza CP_4 considerare le mansioni svolte in precedenza dal ricorrente in altra sede e alle dipendenze di altro datore di lavoro;
- ciò presso ricorrente è stato assunto dalla resistente con inquadramento G1 del CCNL
Trasporti, Merci, Spedizioni e logistica (doc. 6 ric.). Trattasi di inquadramento relativo al personale che svolge mansioni di autista;
- i testi sentiti hanno tuttavia riferito che al di là del formale inquadramento il ricorrente ha CO svolto, sia nel primo periodo presso il magazzino , che nel secondo periodo presso il Parte magazzino le mansioni di vice-referente di magazzino;
- in particolare, il teste (referente del magazzino da settembre 2021 ad aprile Tes_4
2022) ha dichiarato:
“Al mattino il ricorrente trasportava merce da un magazzino all'altro, a volte seguiva i mezzi nelle officine o andava a recuperare gli autisti che avevano avuto incidenti.
Di base era questa la sua attività, poi al bisogno faceva anche altro, gli ho fatto anche consegnare la merce avendo possibilità in tal senso da contratto. Faceva consegne di merce ingombrante, ad esempio, quelle consegne che gli autisti ordinari non facevano.
Eravamo tutti inquadrati come autisti, l'appalto era come autisti quindi per lavorare lì bisognava essere inquadrati così.
pagina 7 di 11 Io ero il preposto, lo sono stato dall'inizio dell'appalto nel 2018 fino alla cessazione.
La gestione era tutta a carico mio. Giornalmente gli davo le indicazioni.”
[…]
“in quel periodo quando mi si è presentato il sig. lo abbiamo inquadrato come Pt_1
CO vice-referente perché chiedeva una persona di riferimento in caso di mia assenza.
Abbiamo indicato lui perché non aveva precedenti come autista e perché stesse lì in caso di mia assenza, ma ogni decisione e ogni direttiva di coordinamento del personale era adottata da me.
Io comunque sono stato assente tre giorni in tre anni.”
Non molto dissimilmente il teste in relazione allo stesso periodo ha dichiarato Tes_5
(udienza 1/4/2025): CO
“Conosco il sig. Abbiamo lavorato insieme presso l'appalto di Pesaro, Pt_1
Strada dei Cacciatori, più o meno nel 2022. Io nel primo periodo ero autista, e per quanto ne so lui si occupava dei mezzi, infatti se c'era un problema riferivo a lui, che affiancava che era il responsabile. Successivamente (marzo-luglio) sono stato Tes_4 nominato io responsabile degli autisti in luogo di e il ricorrente è stato mio Tes_4 collaboratore, perché non si è occupato solo dei mezzi. Siccome avevamo un magazzino separato dalla sede, lui si occupava anche delle persone, della merce e dei mezzi di quella seconda sede. Quando sono stato in ferie mi ha sostituito.
Quando ho dato le dimissioni nei successivi due mesi ha svolto il mio ruolo, nell'ultimo periodo dell'appalto (agosto e settembre). CP_4
In qualità di collaboratore si occupava di interfacciarsi con le officine e di gestione dei mezzi, e dava una mano nell'organizzazione degli autisti presso l'altro magazzino.
Riferiva quello che io decidevo dell'organizzazione, era il loro riferimento.
Si occupava altresì di sovraintendere le operazioni del personale di magazzino.
Il responsabile assegnava i giri alle persone, occupandosi anche di sostituzioni in caso di assenze, di gestione delle ferie e del personale in generale, anche a livello disciplinare.
C'erano dei compiti in cui io e il ricorrente ci alternavamo. CO
per esempio voleva che chiamassimo le persone da cui effettuare i ritiri. In questo ci alternavamo. CO Lui poi aveva un'agenda con cui assicurava che il ritiro di presso Poste fosse
pagina 8 di 11 affidato a turnazione ai diversi autisti.
Quando dava delle indicazioni sapevano che fosse delegato a farlo. Pt_1
Il magazzino era gestito da altra azienda.
Gli autisti erano 38-40 in totale. Nell'altro magazzino ce n'erano 7-8.
Adr: non so dire chi decidesse l'acquisto di un nuovo mezzo perché nel corso dell'appalto non ce n'è stato bisogno.
Adr: riguardo alle decisioni sui mezzi il responsabile non interveniva proprio. Se c'era un'autorizzazione da chiedere la chiedeva a , non a me.”; Pt_1 CP_4
- sulla base di tali dichiarazioni risulta che anche dopo il passaggio alle dipendenze di il ricorrente non ha svolto un'attività concentrata sulla propria esclusiva CP_4 prestazione, ma ha funto da raccordo tra il responsabile del magazzino e gli operatori ad esso addetti;
- può dunque escludersi che l'inquadramento pertinente potesse essere quello formalmente attribuitogli, come detto riferito agli autisti/personale viaggiante, e va verificato quale diverso parametro contrattuale si attagli meglio al suo profilo;
- va in questo senso escluso che possa essere utilizzato il parametro di cui al livello 5 del medesimo CCNL, riferito ai “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”;
- il (pur limitato) limitato margine di autonomia e responsabilità nell'organizzazione dell'attività e nella gestione dei mezzi, nell'ambito delle istruzioni ricevute dal proprio responsabile, che emerge dalle dichiarazioni dei testi e (“Riferiva Tes_4 Tes_5 quello che io decidevo dell'organizzazione, era il loro riferimento”, teste Tes_5 suggerisce per tale periodo il riferimento al livello appena superiore, il 4, nel quale sono inquadrati “I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”;
- in assenza di specifiche difese sul punto (es. rispetto ad eventuali specifiche indennità
pagina 9 di 11 legate al ruolo), tale inquadramento ed ogni conseguenza in termini economici andranno considerati per tutto il periodo del rapporto con oggetto di causa, a prescindere CP_4 dall'eventuale parziale depauperamento dei compiti e delle responsabilità assegnati al ricorrente una volta rientrato nella sede di Montelabbate;
- va a questo punto nuovamente esaminata la tesi della resistente che, valorizzando la
“forfetizzazione trasferta” riconosciuta in busta paga dall'inizio del rapporto, anche per tale periodo pretenderebbe di ritenere infondata qualunque rivendicazione economica avanzata dal ricorrente, quand'anche fosse accertato il diritto all'inquadramento ad un livello superiore;
- anche in tal caso, tuttavia, tale voce non può essere qualificata, in assenza di adeguati riscontri, come malcelato superminimo, che possa dunque ritenersi assorbire, almeno in parte, le differenze retributive che conseguono al riconoscimento del diritto del ricorrente ad un livello di inquadramento superiore a quello contrattualmente assegnatogli, non essendo in alcun modo provato che sussista un qualche nesso tra le peculiarità in termini quali- e quantitativi della prestazione richiesta al ricorrente e la l'erogazione in questione, solo formalmente riferita alla trasferta;
- ciò detto, la causa va rimessa in istruttoria al fine di determinare l'entità del credito del ricorrente a titolo di differenze retributive tra quanto riconosciuto in forza dell'inquadramento a livello G1 e quanto spettante considerando l'inquadramento al livello
4 CCNL applicato al rapporto dal giorno dell'assunzione presso la società resistente;
- si riserva ogni ulteriore determinazione, anche in punto di spese, alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del CCNL trasporto merci logistica a far data dall'assunzione presso e fino al licenziamento;
CP_2
- per l'effetto condanna la resistente, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 76/2003, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme:
a) euro 12.426,30 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento;
b) euro 985,13 a titolo di tfr;
c) euro 884,65 a titolo di incidenza sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità;
pagina 10 di 11 d) euro 7.776,59 a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4 CCNL dal 16.9.2021, data di assunzione presso la resistente;
- rimette la causa in istruttoria al fine di determinare le conseguenti differenze retributive;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese.
Vicenza, 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 11 di 11