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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE – RUOLO LOCAZIONI
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 23 gennaio 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444/22 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to in Cappelle dei Marsi (Aq), Via Napoli, n. 2 rappr. e dif. dall'Avv.to Massimiliano Zitti giusta procura in atti APPELLANTE E
; Controparte_1 elett.te domicil.ta in Atri (Te), Via Vico Vescovado, n. 5 rappr. e dif. dall'Avv.to Lorenzo Giuliani giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 23.03.2022 del Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 09.05.2022 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 23.03.2022, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Pescara, in accoglimento delle domande avanzate dalla società (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, indicata anche come aveva condannato al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore della società, della complessiva somma di € 54.319,51, oltre accessori.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, senza considerare che, nonostante il termine a tal fine concesso, la parte attrice non aveva provveduto ad integrare i fatti posti a fondamento della domanda, e che nell'atto introduttivo del giudizio non erano neppure indicate le norme sulle quali la domanda era fondata;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale attribuito al lodo arbitrale efficacia riflessa sull'erroneo presupposto che nel giudizio arbitrale fosse stata accertata l'esistenza di una garanzia fideiussoria e senza considerare che la sentenza emessa nei confronti di uno dei condebitori è inopponibile ai condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio;
censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto il responsabile, in qualità di amministratore della società, del debito contratto Pt_1 da senza considerare che la pretesa identificazione tra il e la CP_2 Pt_1 non era stata oggetto di alcun accertamento e non era, in ogni caso, idonea a CP_2 determinare una responsabilità diretta del Avanzava, altresì, istanza di Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che veniva accolta dalla Corte con ordinanza del 14.07.2022.
Si costituiva in giudizio la società , la quale Controparte_1 sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
Disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 439 C.P.C., all'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 21 e 22.01.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato, ancorché con motivazione parzialmente difforme.
La società ha agito in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Pescara con atto di citazione depositato in data 02.12.2015 esponendo che nel 2008 aveva intrapreso con la Parte_1 Parte_2
2 all'acquisizione, con contratto di affitto di ramo d'azienda, della gestione del Motel Boston di Silvi Marina;
che, a tal fine, in data 20.05.2008 il aveva costituito Pt_1 un'apposita società, denominata Hotelgest s.r.l., di cui era socio di maggioranza ed amministratore unico;
che in data 12.11.2008 e avevano CP_2 CP_1 stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda avente, per l'appunto, ad oggetto l'albergo-ristorante con insegna “Motel Boston”; che il contratto prevedeva il versamento di un canone di € 144.000,00 annui;
che in data 15.11.2008 CP_2 aveva assunto la gestione dell'hotel; che, tuttavia, in data 23.12.2008 l'affittuario aveva manifestato la volontà di recedere anticipatamente dal contratto ed in data 23.03.2009 aveva attivato una procedura arbitrale al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione CP_1 del contratto e la sua condanna al risarcimento dei danni;
che con lodo del 30.05.2011 il collegio arbitrale aveva dichiarato risolto il contratto, aveva dichiarato illegittimo il recesso di aveva, di conseguenza, rigettato tutte le domande avanzate dalla CP_2 predetta società e, in parziale accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale da aveva condannato al pagamento, in suo CP_1 CP_2 favore, di € 24.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 12.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto per il periodo in cui il contratto aveva avuto esecuzione, compensando integralmente le spese del giudizio;
che la società non aveva mai pagato le somme dovute in forza del lodo e neppure la parte a suo carico delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, pari ad € 14.061,49; che era, CP_1 pertanto, creditrice del complessivo importo di € 54.319,51, oltre accessori;
che del debito di doveva rispondere anche il sia in qualità di CP_2 Pt_1 amministratore della società, sia in quanto coobbligato in solido in forza di polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di Pescara la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 54.319,51, oltre accessori.
Nel costituirsi in giudizio, preliminarmente ha eccepito la Parte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 4) e 164 IV CO. C.P.C., stante la genericità dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che unico soggetto obbligato era la società Hotelgest s.r.l., atteso che la garanzia fideiussoria non era mai insorta, in quanto il suo perfezionamento era subordinato alla sottoscrizione del verbale di consegna del ramo di azienda, condizione che non si era mai verificata;
ha eccepito, inoltre, la violazione del divieto di ne bis in idem, atteso che per gli stessi fatti era attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila il gravame promosso da avverso il lodo arbitrale;
nel merito, ha sostenuto la legittimità CP_2 del recesso, in quanto determinato dalle carenze del complesso alberghiero, il quale all'atto della consegna era in condizioni vetuste, non rispettava né le norme sulla sicurezza, né le norme igienico sanitarie ed era privo delle necessarie autorizzazioni.
Il Tribunale, autorizzata, ai sensi dell'art. 164 V CO C.P.C., l'integrazione dell'atto di citazione;
istruita la causa mediante escussione di dieci testimoni;
ritenuta 3 infondata – anche all'esito dell'integrazione operata dalla parte attrice con memoria del 13.06.2017 – l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, “risultando (…) correttamente individuato l'oggetto della domanda e non risultando esso, come la difesa del D'AM erroneamente assume, indeterminato o addirittura del tutto incerto (…) risultando chiaramente evincibile che la abbia instaurato il presente CP_1 giudizio al fine di conseguire il pagamento dal D' – in qualità di amministratore Pt_1 unico della Hotelgest s.r.l. e di garante – delle somme ad essa dovute dalla stessa Hotelgest s.r.l. quali accertate nella pronuncia resa all'esito del giudizio arbitrale tra dette parti intercorso e conclusosi con il lodo del 30/05/2011”; rilevato che medio tempore il lodo era “divenuto cosa giudicata in virtù della declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 718/2018 del 18/04/2018”; rilevato che il D'AM aveva “sottoscritto, quale soggetto coobbligato fino a concorrenza della somma di € 250.000 l'atto di garanzia fideiussoria n. 30/5410/08D rilasciata dalla Fintrade Italia s.p.a. a favore della ; ritenuto che “in virtù di detto contratto” il poteva CP_1 Pt_1 senz'altro “essere chiamato a rispondere delle obbligazioni derivanti dal contratto di fitto d'azienda sottoscritto dalla Hotelgest s.r.l.”; ritenuto, infatti, che benché il
“non prendeva parte al giudizio arbitrale all'esito del quale veniva emesso Pt_1 il lodo” che ntendeva far valere nei suoi confronti, tale pronuncia poteva CP_1 comunque “spiegare efficacia, seppure riflessa, nei suoi confronti (…) in ragione dello stretto rapporto di interdipendenza con l'obbligata principale derivante sia dalla qualifica ricoperta all'interno della compagine societaria – che appunto non consente di poter affermare che esso potesse essere ignaro degli accadimenti Pt_1 all'interno della società, guidandone, anzi, lui le scelte e adottando qualsivoglia determinazione inerente l'attività economica (…) – che dal titolo costituito dal contratto di co-garanzia del 10/11/2008”; ritenuto, infatti, che il giudicato poteva
“avere efficacia riflessa su una situazione giuridica dipendente, in quanto accessoria, quale è sicuramente la fideiussione”, potendo “spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, in quanto titolari di diritti dipendenti o comunque subordinati al rapporto deciso con efficacia di giudicato”; ritenuto, inoltre, che “la posizione del all'interno della compagine societaria Pt_1
e il rivestire esso il ruolo di deus ex machina ovvero di soggetto motore delle determinazioni assunte dalla stessa società affittuaria porta[va] senz'altro a poter ritenere che la pronuncia resa nel primo giudizio spieg[asse] i suoi effetti anche nei confronti del garante”; ritenuto che, nel caso di specie, poteva farsi applicazione “del principio dell'efficacia riflessa del giudicato posto che l'ingiustificato recesso anticipato dal contratto di fitto d'azienda esercitato dalla Hotelgest s.r.l. che [aveva] portato alla condanna della stessa al pagamento dell'indennità, seppure in misura ridotta, prevista dall'art. 3 delle pattuizioni contrattuali unitamente alla corresponsione del canone relativo alla mensilità di effettiva gestione dell'azienda
[era] comunque imputabile in via diretta a scelte poste in essere dallo stesso Pt_1 il quale [aveva] curato ogni dettaglio delle trattative con il ” ed aveva CP_1 costituito una società ad hoc, la “proprio al fine di assumere la gestione di CP_2 detto ramo”; ritenuto, in conclusione, che “l'efficacia probatoria del lodo quale cosa 4 giudicata (…) unitamente agli altri elementi emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti – costituiti in particolare dalla preponderanza e centralità della persona del nella vita e nelle scelte della stessa Hotelgest s.r.l.” – portavano a Pt_1
“ritenere esistente in capo allo stesso l'obbligazione già accertata in quel
Pt_1 giudizio in capo alla obbligata principale”, alla quale il era “inscindibilmente
Pt_1 legato sia in virtù della qualifica ricoperta che in ragione dell'obbligazione accessoria assunta a garanzia”, in quanto “titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nel procedimento arbitrale”; ritenuto che il D'AM doveva essere chiamato a rispondere anche “della ulteriore somma di € 14.061,49 quota parte a carico della Hotelgest s.r.l. del compenso spettante agli arbitri (…) potendo anche detta somma essere qualificata quale obbligazione derivante dalle inadempienze contrattuali poste in essere dalla stessa società garantita e, dunque rientrare nell'oggetto di copertura dell'obbligazione accessoria assunta dal ”, atteso che la si era
Pt_1 CP_1 trovata “costretta a detto esborso per effetto dell'azione giudiziaria intentata da controparte”, poi rivelatasi “del tutto infondata”; tanto premesso, in accoglimento delle domande avanzate, ha condannato il al pagamento della complessiva
Pt_1 somma di € 54.319,51, oltre accessori.
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza per Parte_1 avere il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, senza considerare che, nonostante il termine a tal fine concesso, la parte attrice non ha provveduto ad integrare i fatti posti a fondamento della domanda, e che nell'atto introduttivo del giudizio non sono neppure indicate le norme sulle quali la domanda è fondata.
La censura è infondata.
Invero, i fatti posti a fondamento della domanda sono esaurientemente esposti nell'atto di citazione e nella memoria integrativa depositata in data 13.06.2017, laddove vengono compiutamente ricostruite le vicende che hanno portato alla stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, alla sua anticipata risoluzione ed al successivo contenzioso definito in sede arbitrale;
quanto agli elementi di diritto, è vero che manca, sia nell'atto di citazione, sia nella memoria integrativa, l'indicazione delle norme sulle quali la domanda si fonda, ma è anche vero che, ciò non di meno, la causa petendi della domanda è agevolmente ricavabile dalla lettura complessiva dell'atto, avendo la parte attrice chiamato il a rispondere del debito di sia per Pt_1 CP_2 inadempimento dei suoi doveri di amministratore (cfr. memoria del 13.06.2007, laddove si afferma: “non c'è dubbio che i comportamenti inadempienti di Parte_1
nella sua qualità di amministratore della Hotelgest s.r.l., abbiano causato
[...] un danno rilevante al patrimonio della società istante, privata, prima, delle entrate per canoni di affitto di azienda ex contratto 12.11.2008 e, poi, di quanto dovuto in forza del ripetuto lodo arbitrale, attesa anche la insufficienza del patrimonio sociale”), sia in qualità di coobbligato in forza della polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di affitto di ramo d'azienda. 5 Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale attribuito al lodo arbitrale efficacia riflessa sull'erroneo presupposto che nel giudizio arbitrale sia stata accertata l'esistenza di una garanzia fideiussoria e senza considerare che la sentenza emessa nei confronti di uno dei condebitori è inopponibile ai condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio.
Quanto al primo punto, risulta documentalmente che in data 15.11.2008 la società Fintrade Italia s.p.a. si è costituita fideiussore di rilasciando in favore CP_2 di un “atto di garanzia fideiussoria (…) per la buona esecuzione degli CP_1 obblighi, compresi quelli ex art. 3, rivenienti al contraente nei confronti del beneficiario, relativamente all'affitto del ramo d'azienda, munito di tutte le licenze, e costituito da albergo con annesso ristorante bar, sotto l'insegna “Motel Boston”, sito in Silvi Marina S.S. Adriatica”. Nell'atto si afferma che “la presente fideiussione sarà operante anche senza che il beneficiario sia tenuto a terminare preventivamente l'escussione del contraente”, che “la presente garanzia è assistita da coobbligazione del Sig. ” e che “l'importo massimo garantito è di Euro 250.000,00” Parte_1
(cfr. doc. n. 10) fascicolo i primo grado). CP_1
Pertanto, l'esistenza della garanzia fideiussoria risulta dalla documentazione in atti.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del D'AM, non è affatto vero che “il perfezionamento della invocata garanzia era subordinato, per volere di entrambe le parti, alla sottoscrizione del verbale di consegna del ramo d'azienda, da redigersi al momento del subentro della Hotelgest s.r.l. nella gestione della struttura alberghiera” e che poiché “tale verbale non è mai stato redatto né sottoscritto (…) la fideiussione non può e non deve essere invocata” (cfr. pag. 3) memoria di costituzione di primo grado). Infatti, manca nella polizza qualunque indicazione in tal senso;
d'altronde, la polizza è stata sottoscritta in data 15.11.2008, data in cui, per l'appunto, ha preso possesso del complesso alberghiero. CP_2
Quanto al secondo punto, la sentenza impugnata è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che “il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia 6 indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. Civ., Sez. 3, 21.09.2007, n. 19492; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 20.02.2013, n. 4241, la quale ribadisce che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”).
Pertanto, è vero che nel caso di specie deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 1306 C.C., ai sensi del quale “la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”, ma ciò non toglie che la sentenza (nella fattispecie, il lodo arbitrale) possa costituire elemento di prova nei loro confronti.
Ebbene, nel caso di specie, nel lodo emesso all'esito del giudizio arbitrale promosso da nei confronti di i afferma che nel sottoscrivere il CP_2 CP_1 contratto di affitto di ramo d'azienda “la Hotelgest S.r.l. (…) dava espressamente atto di aver preso visione del ramo d'azienda e dello stato di fatto in cui si trova, ritenendola idonea all'uso (cfr. premesse sub c) e di conoscere il ramo d'azienda affittato ed i relativi impianti e che gli stessi sono in buono stato di manutenzione ed idonei all'uso convenuto, nonché esenti da vizi che ne diminuiscono l'idoneità stessa (cfr. art. 14)”; che “all'art. 3, inoltre, si conveniva una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni da parte della locataria, nel senso che la stessa non aveva la facoltà di recedere anticipatamente … neppure per gravi motivi durante i primi sei anni di decorrenza … del vincolo contrattuale”. Ad avviso del Collegio arbitrale,
“detta clausola (…) deve considerarsi legittima ad ogni effetto di legge, nonché valida ed efficace, sia perché specificamente approvata per iscritto, sia perché, in ogni caso, la sua applicabilità è consentita dall'art. 1462 Cod. Civ., che priva di effetto una clausola limitativa di tal fatta solo in caso di nullità, annullabilità e rescissione del contratto che la contiene”. Sulla base di tali premesse, il Collegio arbitrale ha ritenuto inidoneo a giustificare il recesso anticipato di la “mancata volturazione delle CP_2 licenze amministrative”, anche in considerazione del fatto che “la Controparte_1 comunque (…) aveva tempestivamente avviato l'iter procedimentale ed ottenuto la reintestazione della titolarità della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, già attribuita al precedente affittuario” e che, in ogni caso, “la mancata e/o ritardata volturazione delle licenze” non costituiva “grave inadempimento” e non aveva
“impedito alla Hotelgest S.r.l. l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione”. Allo stesso modo, il Collegio ha ritenuto inidoneo a “giustificare una risoluzione contrattuale” il ritardato ottenimento del certificato di agibilità – che si era reso 7 necessario richiedere a seguito dei lavori di sopraelevazione del fabbricato – che era stato rilasciato in data 22.12.2008 e che, tutt'al più, aveva reso inutilizzabili, fino a tale data “i locali del solo terzo piano del motel, cioè quello sopraelevato”. Il Collegio ha, poi, ritenuto “parimenti ininfluenti gli ulteriori rilievi relativi ai malfunzionamenti di alcuni impianti ed agli interventi eseguiti per ovviarvi (…) rientrando dette questioni nell'ambito di un ordinario rapporto contrattuale” e non avendo le problematiche evidenziate “impedito l'esercizio dell'attività alberghiera”. Il Collegio ha dato atto, infine, che “alle irregolarità e alle carenze che riguardavano il complesso affittato la proprietà aveva quasi del tutto ovviato nel momento in cui, dopo un breve periodo di gestione, la Hotelgest S.r.l. [aveva] ritenuto di recedere dal contratto (…)”, violando la clausola di cui all'art. 3 dell'atto, “il cui tenore, peraltro, non le avrebbe impedito di azionare pretese risarcitorie durante il rapporto in ragione dei ritardi e delle dedotte inadempienze della . Ciò posto, il Collegio, premesso che l'art. 3 del Controparte_1 contratto prevede “il diritto della locataria ad ottenere un indennizzo pari al corrispettivo di diciotto mensilità in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della locatrice”, ritenuto di dovere ridurre l'indennizzo “tenuto conto dei ritardi nelle volturazioni delle licenze e delle autorizzazioni amministrative, nonché del successivo rilascio del certificato di agibilità”, nonché “considerato che la gestione del Motel Boston nel mese di febbraio 2009” era stata “affidata ad altro locatario” e che non aveva corrisposto a “i canoni d'affitto per il lasso CP_2 CP_1 temporale in cui [era] stato dato corso al contratto”, ha ritenuto di quantificare l'indennizzo in misura pari a due mensilità di canone (per complessivi € 24.000,00),
“pari al lasso di tempo in cui il motel non [era] stato gestito da alcuno”, al quale doveva aggiungersi l'importo dovuto per il “pagamento del canone di affitto maturato per il periodo in cui la ricorrente [aveva] gestito l'attività alberghiera”, pari ad € 12.000,00 (cfr. doc. n. 6) fascicolo D'AM di primo grado).
La decisione arbitrale è pienamente conforme agli accordi intercorsi tra le parti in causa.
Infatti, nell'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda si afferma che “la durata del contratto è convenuta in anni 6 (…) dal giorno della materiale consegna del ramo di azienda”, prorogabili in caso di mancata disdetta;
che “la locataria non ha facoltà di recedere anticipatamente dal (…) contratto, neppure per gravi motivi, durante i primi 6 (…) anni di decorrenza dello stesso”; che “in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della locataria la locatrice avrà diritto ad un indennizzo pari al corrispettivo di n. 18 mensilità di canone, che sarà garantito dalla polizza assicurativa di cui al seguente art. 5”. Inoltre, alla lett. c) della premessa del contratto si dà atto che “la società Hotelgest S.r.l. ha preso visione del ramo d'azienda e dello stato di fatto in cui si trova ritenendola idonea all'uso” (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
Ciò posto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il Pt_1 obbligato, in qualità di fideiussore, al pagamento del debito contratto da per CP_2
8 effetto del lodo arbitrale: infatti, considerato il tenore della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda (clausola di cui il non ha mai Pt_1 eccepito la nullità), gli inadempimenti di dedotti dal per CP_1 Pt_1 giustificare l'anticipato recesso di dal contratto, quand'anche, per ipotesi, CP_2 esistenti e di gravità tale da poter incidere sul sinallagma contrattuale, mai avrebbero potuto giustificare il recesso.
E la responsabilità del D'AM non può che estendersi anche alle spese del procedimento arbitrale, trattandosi di spese sostenute a seguito e per effetto dell'inadempimento delle obbligazioni assunte da con la sottoscrizione del CP_2 contratto di affitto di ramo d'azienda, oggetto, per l'appunto, della garanzia fideiussoria prestata.
Il carattere assorbente delle questioni trattate rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto il responsabile, in qualità di amministratore della società, del debito Pt_1 contratto da senza considerare che la pretesa identificazione tra il CP_2 Pt_1
e la non è stata oggetto di alcun accertamento e non è, in ogni caso, idonea a CP_2 determinare una responsabilità diretta del Pt_1
Esigenze di completezza inducono, tuttavia, il Collegio a prendere posizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, anche su tale motivo di gravame.
Il motivo di gravame è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 2394 C.C., nelle società di capitali “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il presupposto della responsabilità dell'amministratore non è l'imputabilità al medesimo di “qualsivoglia determinazione inerente l'attività economica” della società, né, tanto meno, la sua consapevolezza “degli accadimenti all'interno della società”, bensì l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale quale garanzia patrimoniale per i creditori della società (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. 30.07.2025, n. 22002, secondo la quale “l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori”).
9 Ebbene, nel caso di specie a affermato di avere tentato di ottenere CP_1 da il pagamento degli importi dovuti per effetto del lodo arbitrale, ma di CP_2 avere dovuto prendere atto della “nullatenenza della società debitrice, risultando il solo capitale sociale di € 10.000,00”, peraltro “soltanto in parte versato” (cfr. pag. 5) dell'atto di citazione di primo grado), ma non ha individuato (né tanto meno provato) condotte del D'AM che, in violazione dei suoi doveri di amministratore, abbiano distratto beni aziendali o in altro modo sottratto ai creditori sociali la garanzia dei propri crediti.
Né potrebbe imputarsi al di avere versato solo in parte il capitale Pt_1 sociale, stante la genericità della relativa affermazione.
Erroneamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto responsabile il anche nella sua qualità di amministratore della Pt_1 CP_2
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto, ancorché con motivazione parzialmente difforme.
Considerato il tenore parzialmente difforme della motivazione, appare equo compensare per 1/3 le spese di lite del presente grado, che per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, fermo restando il governo delle spese di primo grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
respinge l'appello;
compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado, che pone per i restanti 2/3 a carico del liquida le spese, per la parte non compensata, in complessivi € Pt_1
4630,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, fermo restando il governo delle spese di primo grado;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
10 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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